Patrocini
Il patrocinio rappresenta una forma di adesione e una manifestazione di apprezzamento del Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare della Presidenza del Consiglio dei Ministri a iniziative a carattere nazionale o internazionale di alto rilievo culturale, sociale, scientifico, artistico, storico, sportivo, ad esclusione di quelle che abbiano scopi o finalità commerciali e di carattere strettamente locale. Il patrocinio è concesso a titolo gratuito e non comporta ulteriori impegni di qualunque genere da parte del Ministro.
Per informazioni è possibile contattare
Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare per il tramite del
Dipartimento della Protezione Civile
Ufficio del Vice Capo del Dipartimento
Servizio comunicazione e cultura della protezione civile
Via Ulpiano, 11 - 00193 Roma
Tel. 06 68204097
E-mail: patrocini@protezionecivile.it
Il patrocinio del Ministro per la Protezione civile e delle Politiche del mare può essere concesso per iniziative promosse preferibilmente da Enti e associazioni e non da singoli soggetti privati. Sono escluse tutte quelle iniziative che perseguono fini di lucro.
Con la concessione del patrocinio, il destinatario può citare il riconoscimento in tutte le forme di diffusione dell'iniziativa, quali comunicati, manifesti, opuscoli, ecc.
Oltre al patrocinio, può essere richiesta, con la stessa domanda, la concessione dell'uso del logo.
Il patrocinio e il logo concessi possono essere utilizzati solo per la manifestazione oggetto della domanda. Se la manifestazione viene replicata ogni anno, è necessario presentare una nuova domanda.
Per richiedere il patrocinio ed eventualmente l'uso del logo occorre inviare, almeno 90 giorni prima della data della manifestazione:
• il modulo disponibile su questo sito
• la relazione illustrativa dell'iniziativa
• la bozza del programma
• la bozza del materiale promozionale e pubblicitario
La domanda deve essere firmata dal rappresentante dell'Ente o dell'Associazione richiedente. L’invio della documentazione deve avvenire tramite la posta elettronica certificata, l'oggetto della richiesta deve riportare la dicitura "Richiesta di patrocinio per...". I riferimenti per inviare la richiesta di patrocinio sono questi:
Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare per il tramite del
Dipartimento della Protezione Civile
Ufficio del Vice Capo Dipartimento
Servizio Comunicazione e cultura di protezione civile
Via Ulpiano, 11 - 00193 Roma
Pec: protezionecivile@pec.governo.it
La domanda, una volta arrivata viene protocollata e assegnata all’Ufficio del Vice Capo del Dipartimento del Dipartimento della Protezione Civile per essere poi inoltrata alla struttura del Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare per un parere sul merito dell'iniziativa. Se il parere è favorevole, cioè l'iniziativa è riconosciuta meritevole, la domanda è inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio del Cerimoniale di Stato e per le Onorificenze, per il nulla osta. Ottenuto il nulla osta, saranno comunicate al richiedente la concessione del patrocinio e le modalità di utilizzo del logo.
Se il parere non è favorevole, o i tempi sono troppo brevi, il procedimento termina con la comunicazione del parere negativo e della relativa motivazione.
L’uso del logo è concesso solo per le iniziative che hanno ottenuto il patrocinio. In caso di autorizzazione, la struttura del Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare fornisce direttamente al richiedente le indicazioni utili per la pubblicazione e il file per la stampa.
Per nessun motivo l’uso del logo e della denominazione «Presidenza del Consiglio dei Ministri-Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare» potrà avvenire al di fuori dell’iniziativa per cui è stato autorizzato.
L’uso improprio è perseguibile ai sensi della normativa vigente. Inoltre, è prevista la pena fino a sei anni di reclusione, stabilita dall’articolo 497-ter del codice penale, per l’uso indebito del predetto segno distintivo nei territori in cui vige lo stato di emergenza dichiarato ai sensi dell’articolo 24 del Decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018; questa disposizione è prevista dall’art. 15, comma 3, del decreto-legge n. 39 del 28 aprile 2009, convertito con la legge n. 77 del 24 giugno 2009.