Patrocini

Il patrocinio rappresenta una forma di adesione e una manifestazione di apprezzamento del Dipartimento della Protezione Civile a iniziative a carattere nazionale o internazionale di alto rilievo culturale, sociale, scientifico, artistico, storico, sportivo, ad esclusione di quelle che abbiano scopi o finalità commerciali e di carattere strettamente locale. Il patrocinio è concesso a titolo gratuito e non comporta ulteriori impegni di qualunque genere da parte del Dipartimento.
Per informazioni
Dipartimento della Protezione Civile
Ufficio del Vice Capo del Dipartimento
Servizio comunicazione e cultura della protezione civile
Via Ulpiano, 11 - 00193 Roma
Tel. 06 68204097
E-mail: patrocini@protezionecivile.it
Il patrocinio del Dipartimento della Protezione Civile può essere concesso per iniziative promosse preferibilmente da Enti e associazioni e non da singoli soggetti privati. Sono escluse tutte quelle iniziative che perseguono fini di lucro.
Con la concessione del patrocinio, il destinatario può citare il riconoscimento in tutte le forme di diffusione dell'iniziativa, quali comunicati, manifesti, opuscoli, ecc.
Oltre al patrocinio, può essere richiesta, con la stessa domanda, la concessione dell'uso del logo.
Il patrocinio e il logo concessi possono essere utilizzati solo per la manifestazione oggetto della domanda. Se la manifestazione viene replicata ogni anno, è necessario presentare una nuova domanda.
Per richiedere il patrocinio ed eventualmente l'uso del marchio occorre inviare, almeno 90 giorni prima della data della manifestazione:
- il modulo disponibile su questo sito
- la relazione illustrativa dell'iniziativa
- la bozza del programma
- la bozza del materiale promozionale e pubblicitario
La domanda deve essere firmata dal rappresentante dell'Ente o dell'Associazione richiedente. L’invio della documentazione deve avvenire tramite la posta elettronica certificata, l'oggetto della richiesta deve riportare la dicitura "Richiesta di patrocinio per...". I riferimenti per inviare la richiesta di patrocinio sono questi:
Dipartimento della Protezione Civile
Ufficio del Vice Capo Dipartimento
Servizio Comunicazione e cultura di protezione civile
Via Ulpiano, 11 - 00193 Roma
La domanda, una volta arrivata protocollata e assegnata all’ufficio inizia il procedimento dell’istruttoria e viene richiesto, se necessario, il parere ai nostri Uffici competenti per materia un parere sul merito dell'iniziativa. Se il parere è favorevole, cioè l'iniziativa è riconosciuta meritevole, la domanda è inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio del Cerimoniale di Stato e per le Onorificenze, per il nulla osta. Ottenuto il nulla osta, si comunica la concessione del patrocinio e i contatti con l’ufficio comunicazione per quanto riguarda l’utilizzo del logo.
Se il parere non è favorevole, o i tempi sono troppo brevi, il procedimento termina con la comunicazione del parere negativo e della relativa motivazione.
L’uso del marchio è concesso solo per le iniziative che hanno ottenuto il patrocinio. In caso di autorizzazione, il Servizio Comunicazione del Dipartimento fornisce direttamente al richiedente le indicazioni utili per la pubblicazione e il file per la stampa.
In casi diversi dal patrocinio, il Dipartimento si riserva la possibilità di valutare le richieste pervenute, solo qualora le iniziative siano organizzate in collaborazione con il Dipartimento della Protezione Civile. In caso di parere favorevole, affinché sia garantita e tutelata la visibilità della forma di partecipazione del Dipartimento alle iniziative il Servizio Comunicazione fornirà direttamente al richiedente il file per la stampa e le indicazioni per il corretto uso del marchio.
Per nessun motivo l’uso del marchio e della denominazione «Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Protezione Civile» potrà avvenire al di fuori dell’iniziativa per cui è stato autorizzato.
L’uso improprio è perseguibile ai sensi della normativa vigente. Inoltre è prevista la pena fino a sei anni di reclusione, stabilita dall’articolo 497-ter del codice penale, per l’uso indebito del predetto segno distintivo nei territori in cui vige lo stato di emergenza dichiarato ai sensi dell’articolo 24 del Decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018; questa disposizione è prevista dall’art. 15, comma 3, del decreto-legge n. 39 del 28 aprile 2009, convertito con la legge n. 77 del 24 giugno 2009.