Accesso civico

Pubblichiamo in questa pagina il collegamento alla pagina del sito del Governo con le informazioni relative all'accesso civico semplice e all'accesso civico generalizzato cosiddetto Foia - Freedom of Information Act introdotto con decreto legislativo del 25 maggio 216 n. 97, parte integrante del processo di riforma della Pubblica Amministrazione, definito dalla legge 7 agosto 2015, n. 124 (c.d. legge Madia).

Accesso civico del sito del Governo

L’accesso civico semplice consente a chiunque di richiedere alle amministrazioni d’interesse, i documenti e le informazioni o i dati per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati, anche parzialmente, o aggiornati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – PCM (articolo 5, comma 1, del D.Lgs. 33/2013).

La richiesta di accesso civico semplice a documenti, dati o informazioni detenuti dal Dipartimento della Protezione Civile deve essere presentata al Responsabile della trasparenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, utilizzando il modulo presente nella sezione “Accesso civico” del sito web istituzionale della PCM e accessibile al seguente link http://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/AltriContenuti/AccessoCivico/modulistica.html#modulistica

Il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, di modifica del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ha introdotto l’istituto dell’accesso civico “generalizzato” che attribuisce a chiunque il “diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione (…), sempre nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti ’articolo 5-bis” ( articolo 5, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013).

Come presentare una domanda di accesso generalizzato al Dipartimento della Protezione Civile

Per presentare una richiesta di accesso generalizzato al Dipartimento della Protezione Civile è disponibile, a fondo pagina, un modulo da compilare e firmare. Si ricorda che l'accesso civico è previsto per richiedere documenti, dati e informazioni disponibili e identificati.

Le domande presentate per via telematica sono “valide” ed “equivalenti” alle domande sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento, nei seguenti casi:

  • se sono sottoscritte e presentate insieme alla copia del documento d'identità;
  • se sono trasmesse dal richiedente dalla propria casella di posta elettronica certificata;
  • se sono sottoscritte con firma digitale;
  • se il richiedente è identificato con il sistema pubblico di identità digitale (SPID) o la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi.

La richiesta deve essere spedita, anche tramite il modulo disponibile in questa pagina, mediante:

  • invio telematico al seguente indirizzo di posta elettronica del Dipartimento:

           pec: protezionecivile@pec.governo.it (riceve anche mail di posta non certificata)

  • invio con posta ordinaria all’indirizzo:

Presidenza del Consiglio - Dipartimento della protezione civile
Via Ulpiano, 11 - 00193 Roma

Cosa fare in caso di mancata risposta, di rifiuto parziale o totale

In caso di diniego totale o parziale dell’accesso generalizzato o di mancata risposta entro trenta giorni dalla data di presentazione, il richiedente può presentare domanda di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri il quale, entro il termine di venti giorni, decide con provvedimento motivato.
È disponibile a fondo pagina un modulo di richiesta di riesame dell’accesso civico generalizzato da compilare, firmare e inviare al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, via della Mercede, 96, 00187 Roma, ovvero al seguente indirizzo PEC: uci@pec.governo.it

La decisione del Dipartimento della Protezione Civile sull’istanza di accesso e, in caso di richiesta di riesame, del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, possono essere impugnate davanti al Tribunale amministrativo regionale, ai sensi dell’art. 116 del Codice del processo amministrativo (D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104).

CONTATTI

Presidenza del Consiglio - Dipartimento della protezione civile 
Via Ulpiano, 11 - 00193 ROMA
Solo per info: accesso.generalizzato@protezionecivile.it