Come viene erogato il contributo

Quando verranno erogati i contributi?
I contributi saranno erogati – indicativamente – a partire dai primi mesi del 2017. Le modalità con i cui i beneficiari potranno fruire del contributo saranno definite dopo la stipula di un’apposita convenzione tra la Cassa depositi e prestiti e Abi (Associazione Bancaria Italiana) e saranno dettagliate in appositi provvedimenti dell’Agenzia delle entrate.

Qual è la natura giuridica, modalità, forma e liquidazione del contributo?
Il contributo viene erogato come finanziamento direttamente da parte dell’istituto di credito convenzionato individuato dal beneficiario, cui quest’ultimo cede il proprio credito d’imposta. Tale procedura opera sia nel caso in cui i lavori siano già stati eseguiti, sia se non siano ancora stati avviati. In quest’ultimo caso l’erogazione della quota parte del contributo avverrà per stato di avanzamento dei lavori. Il finanziamento è previsto con oneri a carico dello Stato e nessuna somma verrà richiesta al cittadino, fatti salvi i casi di revoca del contributo.

Le modalità per la formalizzazione dei contratti con gli istituti di credito e per l’erogazione del finanziamento sono in corso di definizione e verranno definiti con convenzione e decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, come previsto dal comma 423 della legge 208/2015. Il contributo è calcolato secondo le percentuali e i tetti massimi previsti dalle singole ordinanze emante per le diverse Regioni .

Un proprietario con la casa danneggiata, pur ricevendo fino al massimo dell’80 % della spesa necessaria agli interventi come da perizia asseverata, non è in grado di far fronte al rimanente 20% in quanto nullatenente, senza occupazione e senza la possibilità di finanziamenti/mutui da istituti di credito. Può realizzare gli interventi solo fino all’importo del contributo? Se non possibile, quale può essere l’iter percorribile? 
Non è prevista la copertura integrale del danno subito. La Regione interessata, in piena autonomia, può valutare se provvedere all'integrazione delle risorse con fondi propri.

Nel caso di abitazione da delocalizzare mediante acquisto o nuova costruzione, l'importo del contributo viene determinato nella misura del 80% riferito al valore del fabbricato distrutto (indicato nella scheda B*) oppure riferito al valore del fabbricato da acquistare o da costruire?
Il contributo viene calcolato applicando l'80% al minor valore tra quanto indicato in scheda B e il valore dichiarato per l'acquisto o la costruzione rispettivamente nel contratto di acquisto o nel quadro economico.

A seguito della presentazione della domanda per ottenere il contributo relativo all'acquisto o alla costruzione di un immobile, in caso di ripensamento o impedimenti, è possibile, mantenendo l'importo richiesto e ottenuto, cambiare tipologia di intervento, ad esempio da acquisto a costruzione e viceversa?
No

È possibile ottenere altre risorse dalla Regione, nel caso in cui il valore dell'immobile sia molto superiore rispetto al contributo massimo concedibile (187.500€)?
No

Scheda B - Scheda per la ricognizione del fabbisogno per il ripristino del patrimonio edilizio privato, disponibile nell’Allegato tecnico alle ordinanze per la ricognizione dei fabbisogni.