Ordinanze15 aprile 2022

Ocdpc n. 887 del 15 aprile 2022 - Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro del Ministero dell’interno nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili ai sensi dell’articolo 1 del decreto legge 24 marzo 2022, n. 24

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.100 del 30 aprile 2022

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;

VISTE la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 con cui il medesimo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020, la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020 con cui il medesimo stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 2021, la delibera del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2021 che ha previsto la proroga dello stato di emergenza fino al 30 aprile 2021, nonché la delibera del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021 che ha previsto l’ulteriore proroga dello stato di emergenza fino al 31 luglio 2021;

VISTO il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105,  recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”, che all’articolo 1 ha previsto l’ulteriore proroga dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021;

VISTO l’articolo 1 del decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221 recante “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”, che ha previsto l’ulteriore proroga dello stato di emergenza fino al 31 marzo 2022;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645 e n. 646 dell’ 8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 654 del 20 marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020, n. 656 del 26 marzo 2020, n. 658 del 29 marzo 2020, n. 659 del 1° aprile 2020, n. 660 del 5 aprile 2020, nn. 663 e 664 del 18 aprile 2020 e nn. 665, 666 e 667 del 22 aprile 2020, n. 669 del 24 aprile 2020, n. 672 del 12 maggio 2020, n. 673 del 15 maggio 2020, n. 680 del 11 giugno 2020, n. 684 del  24 luglio 2020, n. 689 del  30 luglio 2020, n. 690 del 31 luglio 2020, n. 691 del 4 agosto 2020, n. 692 dell’11 agosto 2020, n. 693 del 17 agosto 2020, n. 698 del 18 agosto 2020, n. 702 del 15 settembre 2020, n. 705 del 2 ottobre 2020, n. 706 del 7 ottobre 2020, n. 707 del 13 ottobre 2020, n. 708 del 22 ottobre 2020, n. 709 del 24 ottobre 2020, n. 712 del 15 novembre 2020, n. 714 del 20 novembre 2020, n. 715 del 25 novembre 2020, n. 716 del 26 novembre 2020, n. 717 del 26 novembre 2020, n. 718 del 2 dicembre 2020 e n.719 del 4 dicembre 2020, n. 723 del 10 dicembre 2020, n. 726 del 17 dicembre 2020, n. 728 del 29 dicembre 2020, n. 733 del 31 dicembre 2020, n. 735 del 29 gennaio 2021, n. 736 del 30 gennaio 2021 e n. 737 del 2 febbraio 2021, 738 del 9 febbraio 2021, n. 739 dell’11 febbraio 2021, n. 740 del 12 febbraio 2021, n. 741 del 16 febbraio 2021, n. 742 del 16 febbraio 2021, n. 751 del 17 marzo 2021, n. 752 del 19 marzo 2021, n. 764 del 2 aprile 2021, n. 768 del 14 aprile 2021, n.772 del 30 aprile 2021, n. 774 e n. 775 del 13 maggio 2021, n. 776 del 14 maggio 2021, n. 777 del 17 maggio 2021, n. 778 del 18 maggio 2021, n. 784 del 12 luglio 2021 e n. 786 del 31 luglio 2021, n. 805  del 5 novembre 2021, n. 806 dell’8 novembre 2021, 808 del 12 novembre 2021, 816 del 17 dicembre 2021, 817 del 31 dicembre 2021, n. 849 del 21 gennaio 2022, n. 869 dell’ 1 marzo 2022 e n. 879 del 25 marzo 2022 recanti: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

VISTO il decreto legge 24 marzo 2022, n. 24 ed in particolare l’articolo 1 con cui è disposto che allo scopo di adeguare all’evoluzione dello stato della pandemia da COVID-19 le misure di contrasto in ambito organizzativo, operativo e logistico emanate con ordinanze di protezione civile durante la vigenza dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, da ultimo prorogato fino al 31 marzo 2022, preservando, fino al 31 dicembre 2022, la necessaria capacità operativa e di pronta reazione delle strutture durante la fase di progressivo rientro nell’ordinario,  possono essere adottate una o più ordinanze ai sensi di quanto previsto dall’articolo 26 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

CONSIDERATO, inoltre, che il sopra citato decreto legge n. 24/2022, prevede che possono essere adottate ordinanze di protezione civile, su richiesta motivata delle Amministrazioni competenti, e possono contenere misure derogatorie negli ambiti suindicati, individuate nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, con efficacia limitata fino al 31 dicembre 2022;

CONSIDERATO, inoltre, che le ordinanze possono essere adottate nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e sono comunicate tempestivamente alle Camere;

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1287 del 12 aprile 2020, di individuazione del Soggetto attuatore per le attività emergenziali connesse all’assistenza e alla sorveglianza sanitaria dei migranti soccorsi in mare ovvero giunti sul territorio nazionale a seguito di sbarchi autonomi nell’ambito dell’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 2944 del 18 agosto 2020 con cui il Soggetto attuatore è stato altresì autorizzato a provvedere anche alle iniziative necessarie ad assicurare l’assistenza e la sorveglianza sanitaria dei migranti giunti sul territorio nazionale attraverso le frontiere terrestri;

VISTE le richieste del Soggetto attuatore del Ministero dell’interno, ai fini di quanto previsto dal citato articolo 1 del decreto legge n. 24 del 2022; 

VISTA l’ordinanza del Ministro della Salute del 29 marzo 2022 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 30 marzo 2022, n. 75, con cui sono state prorogate, sino al 30 aprile 2022, le misure di sorveglianza sanitaria;

RAVVISATA la necessità di garantire il progressivo rientro in ordinario delle attività svolte dal Soggetto attuatore del Ministero dell’interno nonché, alla luce della citata ordinanza del Ministro della Salute, di consentire sino al 30 aprile 2022 la prosecuzione delle misure di sorveglianza sanitaria dei migranti giunti sul territorio nazionale attraverso le frontiere terrestri e marittime poste in essere dal citato Soggetto attuatore e dalle Prefetture, assicurando una graduale riduzione delle attività in essere in ragione dell’attuale impiego dei posti disponibili e in previsione del rientro in ordinario;

ACQUISITA l’intesa delle Regioni e Province autonome;

DI CONCERTO con il Ministero dell’economia e delle finanze;

DISPONE
 

ART.1
(Ministero interno - Prosecuzione delle attività già svolte dal Soggetto attuatore nominato con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1287 del 12 aprile 2020)

  1. Il Ministero dell’interno è individuato quale Amministrazione competente alla prosecuzione in via ordinaria dell’esercizio delle funzioni, nel coordinamento degli interventi di competenza del medesimo Dicastero, conseguenti alla situazione emergenziale in rassegna, avviati e non ancora ultimati. A tal fine il Capo del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno, Soggetto attuatore nominato con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1287 del 12 aprile 2020, è individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al progressivo rientro nell’ordinario e continua a svolgere le proprie funzioni fino al 31 dicembre 2022, avvalendosi della contabilità speciale n. 6204, aperta ai sensi dell’articolo 3 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 639 del 25 febbraio 2020.
  2. Per assicurare lo svolgimento della quarantena dei migranti soccorsi in mare e di quelli giunti nel territorio nazionale a seguito di sbarchi autonomi ovvero attraverso le frontiere terrestri, il Soggetto responsabile di cui al comma 1 è autorizzato a prorogare i contratti e le convenzioni stipulati ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Capo Dipartimento della protezione civile n. 1287 del 12 aprile 2020, come integrato dall’articolo 1 del decreto del Capo Dipartimento della protezione civile n. 2944 del 18 agosto 2020, fino al termine del 30 aprile 2022 previsto, per la suddetta misura sanitaria, dall’ordinanza del Ministro della salute del 29 marzo 2022, assicurando una riduzione dei posti disponibili nella misura di almeno il 30%.
  3. Sono fatti salvi gli effetti degli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate anche in relazione ai contratti e alle convenzioni non prorogati, dalla data dell’1 aprile 2022 fino all’entrata in vigore della presente ordinanza.
  4. Agli oneri derivanti dal comma 2, nel limite massimo di euro  8.000.000,00, si provvede a valere sulle risorse emergenziali residue già precedentemente autorizzate a favore del citato Soggetto attuatore per le predette finalità e in corso di trasferimento sulla contabilità speciale n. 6204 sulla base dello stato di avanzamento della rendicontazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 2
(Ulteriori misure per assicurare lo svolgimento della sorveglianza sanitaria dei migranti nelle strutture individuate nel territorio nazionale)

  1. Al fine dell’applicazione della misura della quarantena, disposta con ordinanza del Ministro della salute del 29 marzo 2022, nonché delle misure ad essa connesse, le prefetture possono provvedere, fino al 30 aprile 2022 e in base ad apposita motivazione, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3 dell’ordinanza n. 630/2020 richiamata in premessa.
  2. Sono fatti salvi gli effetti degli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate anche in relazione ai contratti e  alle convenzioni non prorogati, dalla data dell’1 aprile 2022 fino all’entrata in vigore della presente ordinanza.
  3. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle misure di cui ai commi precedenti, per il periodo dal 1 aprile al 30 aprile 2022, quantificati in euro 228.000, si provvede, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, mediante utilizzo delle risorse iscritte per l’anno 2022 sul capitolo di bilancio 2351, piano di gestione 2, dello stato di previsione del Ministero dell’interno.  

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 2022

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Fabrizio Curcio