Ocdpc n. 1179 del 23 gennaio 2026 - Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 30 ottobre 2023 al 5 novembre 2023 nel territorio della provincia di Belluno, di Treviso e di Venezia
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 2026
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
VISTI gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 24 maggio 2024 con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 30 ottobre 2023 al 5 novembre 2023 nel territorio della provincia di Belluno, di Treviso e di Venezia;
VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1086 del 18 giugno 2024 recante: “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 30 ottobre 2023 al 5 novembre 2023 nel territorio della provincia di Belluno, di Treviso e di Venezia”;
VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 30 aprile 2025 con cui lo stanziamento di risorse di cui all’articolo 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei ministri del 24 maggio 2024, è stato integrato di euro 14.350.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per il completamento delle attività di cui alla lettera b) e per l’avvio degli interventi più urgenti di cui alle lettere c) e d) del comma 2 dell’articolo 25 del medesimo decreto legislativo;
VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 19 maggio 2025 con cui lo stato d’emergenza in rassegna è stato prorogato per ulteriori dodici mesi;
RAVVISATA la necessità di prevedere alcune modifiche ed integrazioni alla citata ordinanza n. 1086/2024 al fine di garantire la massima efficacia ed efficienza nell’espletamento delle attività necessarie per il superamento del contesto di criticità in rassegna;
ACQUISITA l’intesa della Regione Veneto;
DI CONCERTO con il Ministero dell’economia e delle finanze;
DISPONE
ART. 1
(Modifiche all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1086 del 18 giugno 2024)
- All’articolo 11 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1086 del 18 giugno 2024 sono apportate le seguenti modifiche;
- il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Il Commissario delegato può individuare tra il personale non dirigenziale della Regione Veneto e dei suoi enti o società partecipate e dei soggetti operanti sul territorio regionale individuati tra i Soggetti attuatori o in avvalimento direttamente impegnato nelle attività di assistenza e soccorso alla popolazione o nelle attività connesse all’emergenza, un numero massimo di n. 10 unità alle quali riconoscere, per il periodo di vigenza dello stato di emergenza e per ciascuna di esse, un’indennità nella misura giornaliera di euro 20,00 e nel limite di 15 giorni mensili, cumulabile con l’eventuale indennità di Elevata Qualificazione prevista dai rispettivi ordinamenti, anche in deroga alla contrattazione collettiva nazionale e decentrata del comparto e/o settore di appartenenza, commisurata al numero dei giorni di effettivo impiego. Il medesimo Commissario provvede al relativo ristoro, entro il limite massimo di complessivi euro 50.000,00.”.
- il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. Gli emolumenti di cui al comma 2 sono cumulabili, fatta eccezione per gli emolumenti della stessa tipologia relativi alla medesima giornata, con analoghi emolumenti percepiti in relazione ad altre emergenze di protezione civile in corso e possono essere riconosciuti nel limite massimo complessivo di 22 giorni lavorativi mensili.”
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 gennaio 2026
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Fabio Ciciliano