Ordinanze31 maggio 2023

Ocdpc n. 999 del 31 maggio 2023 - Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì - Cesena e Rimini

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 5 giugno 2023

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTI gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; 

VISTO il decreto del 3 maggio 2023 del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare recante la dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che hanno colpito il territorio della provincia di Bologna, di Forlì-Cesena, di Modena, di Ravenna e di Ferrara e altre zone del territorio regionale eventualmente interessate da esondazioni, rotture arginali o movimenti franosi;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2023, con la quale gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, sono estesi al territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023;

CONSIDERATO che i territori in rassegna sono stati interessati da fenomeni meteorologici di elevata intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l’incolumità delle persone, la perdita di vite umane e l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni;

CONSIDERATO che i summenzionati eventi hanno provocato l’esondazione di corsi d’acqua, lo smottamento di versanti, allagamenti, movimenti franosi, nonché gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alle opere di difesa idraulica ed alla rete dei servizi essenziali;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 992 dell’8 maggio 2023 recante: “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena”;

VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 997 del 24 maggio 2023 e n. 998 del 31 maggio 2023   recanti: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e Rimini”;

CONSIDERATO il decreto-legge recante “Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, nonché nel settore energetico”, approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 23 maggio 2023 e in corso di pubblicazione, con cui si prevede tra l’altro lo stanziamento di ulteriori risorse finalizzate al contrasto dell’emergenza in rassegna;

RAVVISATA la necessità di disporre l’attuazione di ulteriori interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l’emergenza in rassegna;

ATTESO che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d’urgenza, non consente l’espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l’utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;

ACQUISITA l’intesa della Regione Emilia-Romagna;

DISPONE

ART. 1
(Prima misura economica di immediato sostegno per la popolazione colpita, ai sensi dell’articolo 25, comma 2 lettera c), del decreto legislativo n. 1 del 2018)

  1. In considerazione dell’esigenza di semplificare e accelerare, in via di somma urgenza, le prime misure economiche di immediato sostegno nei confronti della popolazione per fronteggiare le più urgenti necessità previste dall’articolo 25, comma 2, lettera c) del decreto legislativo n. 1 del 2018, in ragione dell’eccezionale impatto degli eventi alluvionali di cui in premessa, il Commissario delegato, per il tramite dei Sindaci dei Comuni interessati, è autorizzato a riconoscere ai nuclei familiari aventi dimora principale, abituale e continuativa in un’unità abitativa che  è risultata allagata o direttamente interessata da movimenti franosi o smottamenti che l’hanno resa non utilizzabile, un contributo fino a un massimo di 5.000,00 euro per: 
    a) il ripristino, anche parziale, dei danni all’abitazione principale, abituale e continuativa; 
    b) il ripristino, anche parziale, dei danni ad una o più pertinenze dell’abitazione di cui alla lettera a); 
    c) il ripristino di aree e fondi esterni necessari per l’accesso e fruizione dell’abitazione di cui alla lettera a) o delle sue pertinenze;
    d) gli interventi di pulizia e rimozione di acqua, fango e detriti dall’abitazione di cui alla lettera a), dal fabbricato e/o dalla relativa area esterna pertinenziale;
    e) la sostituzione, o il ripristino, o l’acquisto di beni mobili distrutti o danneggiati ubicati all’interno della abitazione di cui alla lettera a), allo scopo di mitigare i più gravi disagi nella gestione degli aspetti correnti della vita quotidiana. 
  2. Il contributo di cui al comma 1 può essere riconosciuto, altresì, per il ripristino dei danni anche alle parti comuni di un edificio residenziale in cui è presente, alla data dell’evento calamitoso, almeno un’abitazione principale, abituale e continuativa, qualora tali danni non consentano la fruibilità dell’edificio. In tal caso il contributo è richiesto dall’amministratore del condominio, ove costituito, ovvero da uno dei proprietari a tal fine delegato. In un edificio possono verificarsi, contestualmente, le fattispecie previste dal comma 1 del presente articolo.
  3. Per richiedere la concessione della misura di immediato sostegno devono essere utilizzati i moduli allegati alla presente ordinanza e relativi: 
    a) alla domanda di acconto (allegato 1 – modulo a1);
    b) alla delega in caso di comproprietà (allegato 2 – modulo a2);
    c) alla delega all’esecuzione degli interventi e alla percezione del contributo da parte del proprietario nei confronti del locatario residente (allegato 3 – modulo a3); 
    d) alla delega a favore di uno dei condomini per l’esecuzione degli interventi e la percezione del contributo relativo alle parti comuni di un immobile, in caso di assenza dell’amministratore (allegato 4 – modulo a4);
    e) alla titolarità dell’amministratore per l’esecuzione degli interventi e la percezione del contributo relativo alle parti comuni di un immobile (allegato 5 – modulo a5);
    f) alla procura speciale, in caso di necessità (allegato 6 – modulo a6); 
    g) alla domanda di saldo e per la trasmissione dei giustificativi di spesa (allegato 7 – modulo b1).
  4. All’importo massimo concedibile di cui al comma 1 è aggiunto un ulteriore contributo forfetario di 750,00 euro a titolo di concorso alle spese relative alla perizia di cui all’articolo 2, la cui presentazione non è necessaria ai fini del riconoscimento del contributo previsto dal comma 1. 
  5. Il contributo è erogato in due tranche: un acconto di 3.000,00 euro e un successivo saldo, comprensivo dell’eventuale integrazione di cui al comma 4 per danni eccedenti l’importo di € 5.000,00. 
  6. Per l’erogazione dell’acconto, il Comune svolge le verifiche istruttorie in relazione: 
    a)  alla composizione del nucleo familiare che vive, alla data dell’evento calamitoso, in forma abituale e continuativa nell’unità immobiliare interessata, allo scopo di assicurarsi che il contributo sia riconosciuto ad un unico componente del medesimo nucleo;
    b)  al requisito dell’uso dell’unità immobiliare di cui trattasi quale abitazione principale, abituale e continuativa; 
    c)  al fatto che l’unità immobiliare sia risultata allagata o direttamente interessata da movimenti franosi o smottamenti che l’hanno resa non utilizzabile in conseguenza degli eventi alluvionali di cui in premessa.
  7. Per l’erogazione del saldo il Comune verifica la corrispondenza delle spese sostenute e documentate alle voci ammissibili ed alle esclusioni specificate nell’elenco annesso al modulo A1 e determina l’ammontare del contributo concedibile, fino al massimo di 5.000,00 euro, esclusa l’integrazione forfetaria di cui al comma 4, che viene aggiunta all’importo spettante.
  8. È possibile presentare, contestualmente, domanda di acconto e domanda di saldo, ove si disponga già di tutta la documentazione giustificativa necessaria. In tali circostanze, allo scopo di non aggravare il procedimento di riconoscimento del contributo, all’interessato viene comunque erogato, con immediatezza, l’acconto previsto, mentre all’erogazione del saldo si provvede all’esito delle verifiche previste sulla documentazione giustificativa trasmessa.
  9. Il contributo deve essere integralmente rendicontato mediante la presentazione di documentazione giustificativa, anche in relazione all’acconto percepito, ad eccezione della quota forfetaria di 750 € di cui al comma 4. Nel caso in cui non si proceda alla richiesta del saldo, il beneficiario dell’acconto è comunque tenuto a presentare la documentazione giustificativa completa inerente il citato acconto entro il termine del 31 ottobre 2023, anche per le finalità previste dal comma 18. 
  10. I Comuni conservano gli esiti istruttori e la documentazione relativa alla concessione della prima misura di immediato sostegno di cui al presente articolo al fine di poterne tenere conto nel quadro delle ulteriori provvidenze che potranno essere previste a fronte dei danni subiti dagli interessati, nell’ambito delle quali si potrà tenere, altresì, conto di eventuali risarcimenti assicurativi dovuti o riscossi per talune delle tipologie di interventi di cui al comma 1.
  11. Il Commissario delegato acquisisce dai Comuni interessati l’esito delle istruttorie delle domande di acconto il 30 giugno 2023 e, in seguito, al quindicesimo e al trentesimo giorno di ciascun mese fino a quindici giorni dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda di acconto, che è fissato al 30 agosto 2023.
  12. Il Commissario delegato acquisisce da Comuni interessati l’esito delle istruttorie delle domande di saldo il 15 luglio 2023 e, in seguito, al quindicesimo e al trentesimo giorno di ciascun mese fino a quindici giorni dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda di saldo, che è fissato al 31 ottobre 2023
  13. Il Commissario delegato assembla i dati provenienti dai Comuni interessati alle date stabilite e provvede, senza indugio, a trasmetterli al Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che, sulla base delle istruttorie eseguite dai Comuni, impartisce le necessarie disposizioni di pagamento al soggetto affidatario del servizio individuato con le modalità di cui al successivo comma 14.
  14. Attesa la situazione di eccezionale disagio in cui versano le comunità interessate a causa della diffusione e persistenza dei fenomeni di cui in premessa, in ragione della necessità di procedere tempestivamente all’attivazione e gestione della misura di cui al presente articolo, per l’affidamento dei servizi di erogazione del contributo, in termini di somma urgenza, il Dipartimento della protezione civile provvede in attuazione delle procedure previste dall’articolo 163 del decreto legislativo n. 50/2016 e dall’articolo 3, comma 3 dell’OCDPC n. 992 del 2023, allo scopo di:
    a) avvalersi di un Soggetto Finanziario sottoposto ai previsti controlli di Banca d’Italia, dell’Autorità Garante delle Comunicazioni - AGCOM e della Commissione di controllo sulle società e la borsa – CONSOB per l’erogazione sincronica dei contributi mediante bonifico su conto corrente bancario, conto corrente postale o libretto postale, purché munito di codice IBAN, allo scopo di garantire la completa tracciabilità delle somme di cui trattasi;
    b) consentire l’erogazione dell’acconto e del saldo in tempi rapidi e congruenti con le pressanti esigenze delle comunità interessate;
    c) assicurare, come ipotesi residuale, la possibilità di percepire il contributo, solo per coloro che risultino privi uno degli strumenti di cui alla lettera a), mediante erogazioni in contanti, nel rispetto dei massimali previsti e presso la più ampia pluralità di sportelli sull’intero territorio nazionale e in regime di circolarità;
    d) prevedere che, nel caso di cui alla lettera c), l’erogazione avvenga previo riconoscimento del beneficiario effettuata allo sportello mediante identificazione a mezzo dell’esibizione del proprio documento di identità ovvero, in caso di smarrimento, di copia della relativa denuncia presentata presso le competenti autorità;
    e) prevedere che l’erogazione del contributo avvenga, con riferimento alle scadenze previste ai commi 11 e 12;
    f)  garantire adeguati criteri di riservatezza, tutela delle informazioni e sicurezza fisica ed informatica.
  15. I soggetti aventi i requisiti per beneficiare della prima misura di immediato sostegno di cui al presente articolo possono presentare la relativa domanda, utilizzando la modulistica allegata, a partire dal giorno successivo all’adozione della presente ordinanza ed entro i termini previsti, rispettivamente, per l’acconto e il saldo, dai commi 11 e 12, presso il Comune dove è ubicato l’edificio residenziale o l’abitazione principale, abituale e continuativa allagata o interessata da movimenti franosi mediante trasmissione via PEC, raccomandata con avviso di ricevimento oppure consegna a mano.
  16. I Comuni e il Commissario delegato assicurano lo scambio e la trasmissione delle informazioni tra loro e con il Dipartimento della protezione civile mediante apposita piattaforma informatica, all’uopo resa disponibile dal Dipartimento medesimo.
  17. Il Commissario delegato, d’intesa con il Dipartimento della protezione civile, ove necessario, adotta le eventuali ulteriori disposizioni per la disciplina delle modalità di presentazione delle domande, di rendicontazione e di erogazione del contributo, avendo cura di assicurare la necessaria semplificazione e celerità del procedimento, attesa l’urgenza delle esigenze presupposte.
  18. I Comuni, oltre a quanto previsto dai commi 6 e 7, procedono allo svolgimento di controlli successivi a campione, nella misura minima del 15% delle domande ricevute, sui contributi concessi ai sensi del presente articolo, relativamente alle cause di esclusione previste nell’elenco riportato in calce ai moduli a1 e b1, allegati alla presente ordinanza, e alla veridicità della documentazione giustificativa della spesa allegata alla domanda di saldo.
  19. I Comuni pubblicano sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei contributi erogati, assicurandone l’aggiornamento. Il Commissario delegato e il Dipartimento della protezione civile pubblicano sui rispettivi siti istituzionali una reportistica sintetica, progressivamente aggiornata, sull’attuazione della misura di cui al presente articolo.
  20. Agli oneri derivanti dalla concessione della prima misura economica di immediato sostegno di cui al presente articolo si provvede nell’ambito delle risorse finanziarie che sono rese disponibili per la gestione del presente contesto emergenziale. A tal fine il Dipartimento della protezione civile è, altresì, autorizzato ad anticipare le risorse finanziarie stimate necessarie per l’erogazione dell’acconto a valere sulla dotazione ordinaria del Fondo per le Emergenze nazionali di cui all’articolo 44 del decreto legislativo n. 1 del 2018, nelle more del versamento al medesimo Fondo delle risorse straordinarie che sono rese disponibili fronteggiare le conseguenze del presente contesto emergenziale.
  21. La lettera a) del comma 3 dell’articolo 4 dell’OCDPC n. 992 dell’8 maggio 2023 è abrogata.

ART. 2
(Ricognizione dei danni subiti a seguito degli eventi alluvionali da parte del Commissario delegato)

  1. Allo scopo di accelerare la ricognizione complessiva dei danni subiti dai soggetti privati, ivi comprese le associazioni senza scopo di lucro, i cui beni mobili ed immobili sono stati interessati dalle conseguenze degli eventi di cui in premessa, da parte del Commissario delegato, i soggetti interessati possono provvedere, indipendentemente dalla richiesta del contributo di cui all’articolo 1, anche in previsione di eventuali ulteriori provvidenze – per importi eccedenti la misura di € 5.000,00 o fattispecie di danno non previste dalla presente ordinanza – a richiedere ad un professionista abilitato l’esecuzione, con ogni consentita urgenza, di una perizia completa dei danni, da redigersi sulla base dello schema-tipo allegato alla presente ordinanza (allegato 8 – schema di perizia).  

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2023

IL CAPO DEL DIPARTIMENTODELLA PROTEZIONE CIVILE
Fabrizio Curcio