Ordinanze9 marzo 2023

Ocdpc n. 974 del 9 marzo 2023 - Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 22 marzo 2023

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTI gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 agosto 2016, con i quali è stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n. 388 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”;

VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile del 28 agosto 2016, n. 389, del 1 settembre 2016, n. 391, del 6 settembre 2016, n. 392, del 13 settembre 2016, n. 393, del 19 settembre 2016, n. 394, del 23 settembre 2016, n. 396, del 10 ottobre 2016, n. 399, del 31 ottobre 2016, n. 400, dell’11 novembre 2016, n. 405, del 12 novembre 2016, n. 406, del 15 novembre 2016, n. 408, del 19 novembre 2016, n. 414, del 21 novembre 2016, n. 415, del 29 novembre, n. 418, del 16 dicembre 2016, n. 422, del 20 dicembre 2016, n. 427, dell’11 gennaio 2017, n. 431, del 22 gennaio 2017, n. 436, del 16 febbraio 2017, n. 438, del 22 maggio 2017, n. 444 del 4 aprile 2017, n. 454, del 27 maggio 2017, n. 455, n. 460 del 15 giugno 2017, n. 475 del 18 agosto 2017, n. 479 del 1 settembre 2017, n. 484 del 29 settembre 2017, n. 489 del 20 novembre 2017, 495 del 4 gennaio 2018, 502 del 26 gennaio 2018, 510 del 27 febbraio 2018, n. 518 del 4 maggio 2018, n. 535 del 26 luglio 2018, n. 538 del 10 agosto 2018, n. 553 del 31 ottobre 2018, n. 581 del 15 marzo 2019, n. 591 del 24 aprile 2019, nonché n. 603 del 23 agosto 2019 n. 607 del 27 settembre  2019, n. 614 del 12 novembre 2019, n. 624 del 19 dicembre 2019, n. 625 del 7 gennaio 2020, 626 del 7 gennaio 2020, n. 634 del 13 febbraio 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 670 del 28 aprile 2020, n. 679 del 9 giugno 2020, n. 683 del 23 luglio 2020, n. 697 del 18 agosto 2020, n. 729 del 31 dicembre 2020, n. 779 del 20 maggio 2021, n. 788 del 1° settembre 2021, n. 871 del 4 marzo 2022, n. 899 del 23 giugno 2022, n. 904 del 15 luglio 2022, n. 917 dell’8 settembre 2022, n. 941 del 4 novembre 2022 e n. 959 del 17 gennaio 2023 recanti ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi calamitosi in rassegna;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2017, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese;

VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante “Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi simici del 2016 e 2017 convertito, con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45;

VISTO il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge 3 agosto 2017, n. 123 che, all’articolo 16-sexies, comma 2, ha prorogato fino al 28 febbraio 2018 la durata dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, e successivamente esteso in relazione ai successivi eventi, con deliberazioni del 27 e del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017;

VISTO il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, che, all’articolo 1, ha stabilito la proroga dello stato d’emergenza fino al 31 dicembre 2018 ed ha stabilito che ai relativi oneri si provvede, nel limite complessivo di euro 300 milioni;

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145 che, all’articolo 1, comma 988, ha disposto la proroga dello stato d’emergenza fino al 31 dicembre 2019, incrementando il Fondo per le emergenze nazionali di 360 milioni di euro per l'anno 2019;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 23 gennaio 2020, che dispone che lo stanziamento di risorse di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 marzo 2017 è integrato di euro 345.000.000,00, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per il proseguimento dell’attuazione dei primi interventi finalizzati al superamento della grave situazione determinatasi a seguito degli eventi sismici in rassegna;

VISTO l’articolo 57, comma 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che ha disposto la proroga dello stato d’emergenza fino al 31 dicembre 2021, incrementando il Fondo per le emergenze nazionali di euro 300 milioni per l'anno 2021;

VISTO l’articolo 1, comma 449, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante la proroga dello stato di emergenza alla data del 31 dicembre 2022;

VISTO l’articolo 1, comma 738, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che ha disposto la proroga dello stato d’emergenza fino al 31 dicembre 2023 incrementando il Fondo per le emergenze nazionali di 150 milioni di euro per l'anno 2023;

VISTO l’articolo 1, comma 464, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 che ha disposto la proroga, fino al 31 dicembre 2022, della dotazione di risorse umane a tempo determinato assegnata agli Uffici Speciali per la ricostruzione di cui all’articolo 67-ter, comma 2, del decreto – legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

VISTO l’articolo 1, comma 772, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che ha ulteriormente prorogato, sino al 31 dicembre 2025, i termini di cui all’articolo 57, comma 10, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, concernenti la dotazione di risorse umane a tempo determinato assegnata ai predetti Uffici Speciali per la ricostruzione;

RAVVISATA la necessità di supportare, sotto il profilo tecnico – amministrativo, le Regioni ed i Comuni interessati nelle attività relative alle procedure di espropriazione ed occupazione delle aree su cui insistono le strutture emergenziali temporanee attesa la particolarità e complessità dei procedimenti connessi;

RITENUTO necessario, in continuità con quanto già disposto con l’articolo 1 dell’OCDPC n. 904/2022 sopra citata, avvalersi dei predetti Uffici Speciali per la ricostruzione di cui all’articolo 67-ter, comma 2, del decreto – legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, attraverso l’Ufficio Centralizzato Espropri appositamente costituito nel proprio ambito, per l’espletamento di tali attività di supporto specialistico;

RAVVISATA la necessità, rappresentata dal Comune di Tolentino, di incrementare l’autorizzazione di spesa contenuta nell’articolo 5, comma 2, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 510 del 27 febbraio 2018, in ragione dell’incremento sopravvenuto dei costi di realizzazione degli immobili volti a garantire l’assistenza abitativa in favore della popolazione colpita dagli eventi sismici;

ACQUISITA l’intesa delle Regioni Marche, Umbria, Lazio ed Abruzzo;

DI CONCERTO con il Ministero dell’economia e delle finanze;

DISPONE

ART. 1
(Disposizioni finalizzate a supportare l’espletamento delle attività relative alle procedure di espropriazione ed occupazione)

  1. Al fine di garantire il necessario supporto tecnico – amministrativo alle Regioni e ai Comuni interessati dal contesto emergenziale in rassegna nell'espletamento delle attività relative alle procedure di espropriazione ed occupazione delle aree su cui insistono le strutture emergenziali temporanee realizzate a seguito degli eventi sismici che hanno colpito il territorio del Centro Italia a partire dal giorno 24 agosto 2016, è autorizzata la proroga, fino al 31 dicembre 2023, dell’avvalimento dell’Ufficio Centralizzato Espropri disposto dall’articolo 1 dell’ordinanza del Capo del Capo del Dipartimento della protezione civile 904 del 15 luglio 2022.   
  2. Agli oneri derivanti dall’espletamento, da parte dell’Ufficio Centralizzato Espropri, delle attività di cui al comma 1 si provvede nel limite massimo di euro 156.000,00, di cui euro 78.000,00 a valere sulle risorse già rese disponibili ai sensi dell’articolo 1 della citata ordinanza n. 904/2022 ed euro 78.000,00 a valere sulle risorse stanziate per l'emergenza con i provvedimenti di cui in premessa.

ART. 2
(Ulteriori disposizioni finalizzate a garantire l’assistenza abitativa)

  1. Al fine di garantire l’assistenza abitativa in favore della popolazione colpita dagli eventi sismici, il Comune di Tolentino è autorizzato ad incrementare, di un importo pari ad euro 2.980.868,60, il limite di spesa previsto dal comma 2 dell’articolo 5 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 510 del 27 febbraio 2018 per l’espletamento dei lavori ivi indicati.
  2. Agli oneri di cui al comma 1 del presente articolo si provvede, nel limite massimo di euro 2.980.868,60, a valere sulle risorse stanziate per l'emergenza con i provvedimenti di cui in premessa.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 9 marzo 2023

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Fabrizio Curcio