Ordinanze25 novembre 2021

Ocdpc n. 810 del 25 novembre 2021 - Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della regione Molise nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito i comuni della provincia di Campobasso a far data dal 16 agosto 2018

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 9 dicembre 2021

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

 

VISTA la legge 16 marzo 2017, n. 30;

 

VISTI gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

 

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 6 settembre 2018, con la quale è stato dichiarato, per 6 mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito i comuni della provincia di Campobasso a far data dal 16 agosto 2018;

 

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 10 gennaio 2019, con la quale lo stanziamento di risorse di cui all’articolo 1, comma 4 della sopra citata delibera del Consiglio dei Ministri del 6 settembre 2018 è integrato di euro 3.250.000,00 per il completamento delle attività di cui all’articolo 25, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 1/2018;

 

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2019 con la quale lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito i comuni della Provincia di Campobasso a far data dal 16 agosto 2018 è prorogato di dodici mesi e lo stanziamento di risorse di cui all'articolo 1, comma 4, della delibera del Consiglio dei ministri del 6 settembre 2018 è integrato di euro 2.000.000,00 per il proseguimento degli interventi di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

 

VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020,  n. 8, recante “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi di organizzazione  delle  pubbliche  amministrazioni,   nonché   di innovazione tecnologica”  ed in particolare  l'articolo 15, comma  2  il quale prevede che lo stato di emergenza dichiarato con  delibera  del Consiglio dei ministri del 6 settembre 2018  possa  essere  prorogato fino a una durata  complessiva  di  tre  anni  secondo  le  modalità previste dal decreto legislativo n. 1 del 2018;

 

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 20 aprile 2020, con la quale è stato prorogato di 12 mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito i comuni della provincia di Campobasso a far data dal 16 agosto 2018;

 

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2020 con cui lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 4, della sopra citata delibera del Consiglio dei ministri del 6 settembre 2018, è integrato di euro 1.633.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per il proseguimento delle attività di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 25 del medesimo decreto legislativo;

 

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 14 aprile 2021, con la quale è stato prorogato di 6 mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito i comuni della provincia di Campobasso a far data dal 16 agosto 2018;

 

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 21 settembre 2018, n. 547 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito i comuni della Provincia di Campobasso a far data dal 16 agosto 2018»;

 

VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile del 6 ottobre 2018, n. 550del 15 febbraio 2019, n. 576 e del 15 dicembre 2020, n. 724 recanti: «Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito i comuni della Provincia di Campobasso a far data dal 16 agosto 2018»;

 

VISTO il Capo II del decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”, che ha previsto disposizioni relative agli eventi sismici della Regione Molise e dell'Area Etnea;

 

VISTI, in particolare, l’articolo 6 del citato decreto-legge n. 32/2019, che prevede, al fine di effettuare interventi per la riparazione e la ricostruzione degli immobili, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei comuni della provincia di Campobasso colpiti dagli eventi sismici a far data dal 16 agosto 2018,  che il Presidente del Consiglio dei ministri con proprio decreto, nomini, fino al 31 dicembre 2021, il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei suddetti comuni; l’articolo 7, recante “funzioni dei Commissari straordinari” e in particolare il comma 1 che dispone, tra l’altro, che il Commissario straordinario per il Molise operi in raccordo con il Dipartimento della protezione civile e con il Commissario delegato nominato ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 547 del 21 settembre 2018, provvedendo tra l’altro alle attività relative all'assistenza alla popolazione a seguito della cessazione dello stato di emergenza, anche avvalendosi delle eventuali risorse residue presenti nella contabilità speciale intestata al Commissario delegato di cui all'articolo 2 della citata ordinanza n. 547/2018, che vengono all'uopo trasferite sulla contabilità speciale del Commissario straordinario del Molise ai sensi dell’articolo 8 del citato decreto legge;

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 luglio 2020 con il quale il Presidente della Regione Molise è stato nominato fino al 31 dicembre 2021, in attuazione dell’articolo 6 del decreto legge n.32/2019, Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della provincia di Campobasso colpiti dagli eventi sismici a far data dal 16 agosto 2018;

 

RAVVISATA la necessità di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuità, degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

 

RITENUTO, quindi, necessario, adottare un’ordinanza ai sensi degli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle attività e degli interventi ancora non ultimati;

 

ACQUISITA l’intesa della Regione Molise con nota del 29 ottobre 2021;                     

 

DI CONCERTO con il Ministero dell’economia e delle finanze;

 

DISPONE

ART. 1

  1. La Regione Molise è individuata quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell’esercizio delle funzioni del Commissario delegato di cui all’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 547 del 21 settembre 2018, nel coordinamento degli interventi, conseguenti agli eventi richiamati in premessa, pianificati e approvati e non ancora ultimati.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, l’Arch. Manuele Brasiello, Direttore del Dipartimento IV della Regione Molise è individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei Piani degli interventi di cui all’articolo 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 547/2018 e nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza. Il predetto soggetto provvede, altresì, alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti. Il soggetto responsabile opera in raccordo con il Presidente della Regione Molise, nominato Commissario straordinario, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legge n.32/2019, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 luglio 2020, fino alla scadenza ivi prevista, per la ricostruzione nei territori dei comuni colpiti dagli eventi sismici in premessa.
  3. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, il Presidente della Regione Molise, Commissario delegato ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della citata ordinanza n. 547/2018, provvede ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attività svolte contenente l’elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attività ancora in corso con relativo quadro economico.
  4. Il soggetto responsabile di cui al comma 2, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza si avvale delle strutture organizzative della Regione Molise, nonché della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell’ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  5. AI fine di consentire il completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, il predetto soggetto responsabile utilizza le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6100, aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 547/2018, che viene al medesimo intestata fino al 6 settembre 2022. Le eventuali somme giacenti sulla predetta contabilità speciale, non attribuite a interventi già pianificati e approvati, vengono restituite con le modalità di cui al comma 9.
  6. Il soggetto responsabile è autorizzato a presentare rimodulazioni, nei limiti delle risorse disponibili, dei Piani di cui al comma 2, da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, nell’ambito delle quali può disporre la revoca di interventi non aggiudicati entro sei mesi dalla scadenza dello stato di emergenza, le cui somme possono essere destinate al finanziamento di nuovi interventi strettamente connessi al superamento dell’emergenza di che trattasi e ricompresi nelle fattispecie di cui all’articolo 25, comma 2, lettere b) e d), del decreto legislativo del 2 gennaio 2018 n. 1.
  7. Entro i termini temporali di operatività della contabilità speciale di cui al comma 5, qualora a seguito del compimento degli interventi di cui al comma 2, anche ove rimodulati ai sensi del comma 6, residuino delle risorse, il soggetto responsabile può predisporre un Piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento dell’emergenza in rassegna, da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa. Tale Piano deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, che ne verifica la rispondenza alle finalità sopra indicate.
  8. Alla scadenza del termine di durata della predetta contabilità speciale il soggetto responsabile di cui al comma 2 provvede alla chiusura della medesima e al trasferimento delle eventuali risorse residue con le modalità di cui al comma 9.
  9. Le risorse finanziarie residue presenti sulla contabilità speciale, alla data di chiusura della medesima, ove attribuite a interventi non ancora ultimati, ricompresi in Piani approvati dal Dipartimento della protezione civile, sono trasferite al bilancio della Regione Molise che provvede, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 4, nei modi ivi indicati, al completamento degli stessi. Eventuali somme residue rinvenenti al completamento di detti interventi, nonché le eventuali ulteriori risorse giacenti sulla contabilità speciale all’atto della chiusura della medesima, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza.
  10. Non è consentito l’impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 5 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nei Piani approvati dal Dipartimento della protezione civile.
  11. Il soggetto responsabile di cui al comma 2 è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente provvedimento, ivi compresi quelli di cui al comma 9, realizzati dopo la chiusura della predetta contabilità speciale. Il medesimo soggetto responsabile, inoltre, alla chiusura della citata contabilità speciale, fornisce al Dipartimento della protezione civile una relazione delle attività svolte.
  12. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.

 

 

Roma, 25 novembre 2021

 

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Fabrizio Curcio