Ordinanze14 aprile 2021

Ocdpc n. 768 del 14 aprile 2021. Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

In corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale

IL CAPO  DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25 e 27;
VISTE la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 con cui il medesimo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020, la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020 con cui il medesimo stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 2021, nonché l’ulteriore delibera del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021 che ha previsto la proroga dello stato di emergenza fino al 30 aprile 2021;
VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645 e n. 646 dell’ 8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 654 del 20 marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020, n. 656 del 26 marzo 2020, n. 658 del 29 marzo 2020, n. 659 del 1° aprile 2020, n. 660 del 5 aprile 2020, nn. 663 e 664 del 18 aprile 2020 e nn. 665, 666 e 667 del 22 aprile 2020, n. 669 del 24 aprile 2020, n. 672 del 12 maggio 2020, n. 673 del 15 maggio 2020, n. 680 del 11 giugno 2020, n. 684 del  24 luglio 2020, n. 689 del  30 luglio 2020, n. 690 del 31 luglio 2020, n. 691 del 4 agosto 2020, n. 692 dell’11 agosto 2020, n. 693 del 17 agosto 2020, n. 698 del 18 agosto 2020, n. 702 del 15 settembre 2020, n. 705 del 2 ottobre 2020, n. 706 del 7 ottobre 2020, n. 707 del 13 ottobre 2020, n. 708 del 22 ottobre 2020, n. 709 del 24 ottobre 2020, n. 712 del 15 novembre 2020, n. 714 del 20 novembre 2020, n. 715 del 25 novembre 2020, n. 716 del 26 novembre 2020, n. 717 del 26 novembre 2020, n. 718 del 2 dicembre 2020 e n.719 del 4 dicembre 2020, n. 723 del 10 dicembre 2020,  n. 726 del 17 dicembre 2020, n. 728 del 29 dicembre 2020, n. 733 del 31 dicembre 2020, n. 735 del 29 gennaio 2021, n. 736 del 30 gennaio 2021 e n. 737 del 2 febbraio 2021, 738 del 9 febbraio 2021, n. 739 dell’11 febbraio 2021, n. 740 del 12 febbraio 2021, n. 741 del 16 febbraio 2021, n. 742 del 16 febbraio 2021, la n. 747 del 26 febbraio 2021 la n. 751 del 17 marzo 2021 e la n. 752 del 19 marzo 2021 recanti: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”; 
VISTA, in particolare, l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 719 del 4 dicembre 2020, con cui è stato disposto uno stanziamento di 18 milioni di euro per assicurare il ripristino della capacità di risposta del Servizio Nazionale della Protezione Civile;
CONSIDERATO che con la citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 719 del 4 dicembre 2020 il Dipartimento della protezione civile ha autorizzato l’avvio degli interventi volti al ripristino della funzionalità, al ricondizionamento, alla manutenzione straordinaria e al reintegro delle attrezzature e dei mezzi impiegati, qualora non convenientemente ripristinabili, prevedendo uno stanziamento di euro 18.000.000,00 a carico delle risorse emergenziali;
 ATTESO che con il comma 2 dell'articolo 1 della citata ordinanza n. 719/2020 è stato previsto che entro sessanta giorni dall'adozione del medesimo provvedimento le Regioni, le Province autonome e le Organizzazioni di volontariato iscritte nell’elenco nazionale presentino, al Dipartimento della protezione civile, la ricognizione dei fabbisogni necessari;
CONSIDERATO che in conformità alle indicazioni fornite dal Dipartimento della protezione civile con nota DPC/COVID/1865 del 13 gennaio 2021, all’esito della ricognizione, è stato presentato un fabbisogno complessivo di circa euro 37.000.000,00; 
VISTO l’articolo 40, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, con cui, per l’anno 2021, il fondo di cui all’articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 è incrementato di 700 milioni di euro, di cui 19.000.000,00 di euro da destinare al ripristino della capacità di risposta del Servizio nazionale della Protezione Civile;
ACQUISITA l’intesa del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;
DI CONCERTO con il Ministero dell’economia e delle finanze, 

   DISPONE

Articolo 1
(Integrazione delle risorse finanziarie di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 719 del 4 dicembre 2020)

1. Le risorse di cui all’articolo 2, comma 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 719 del 4 dicembre 2020, sono integrate di euro 19.000.000,00, ai sensi dell’articolo 40, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.

Articolo 2
(Anticipazione del termine di pagamento delle prestazioni previdenziali corrisposte dall’Istituto Nazionale Previdenza Sociale)

1. All’articolo 1, comma 1, lettera c) dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 740 del 12 febbraio 2021, le parole “1 maggio 2021” sono sostituite dalle seguenti: “30 aprile 2021”.

Articolo 3
(Disposizioni in favore del personale impegnato nei Centri operativi comunali)

1.   All'articolo 1,  comma 9, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 690 del 31 luglio 2020, dopo le parole “nel limite” sono aggiunte le seguenti: “mensile massimo”.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 aprile 2021

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE
Fabrizio Curcio