Deliberazioni del Consiglio dei Ministri28 luglio 2016

Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016: Stanziamento di finanziamenti per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d) della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2016

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI NELLA RIUNIONE DEL 28 LUGLIO 2016

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;
Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;
Considerato che il comma 2, del richiamato art. 5, della legge n. 225/1992 disciplina l'azione governativa volta a fronteggiare le situazioni di emergenza aventi i requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della medesima legge e per le quali sia intervenuta la prevista deliberazione del Consiglio dei ministri articolandola in due fasi, la prima delle quali volta all'organizzazione ed all'effettuazione dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione interessata dall'evento (lettera a), al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili (lettera b), alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo strettamente connesso all'evento, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e comunque finalizzate prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità (lettera c) e alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza (lettera d) e la seconda delle quali volta all'avvio dell'attuazione delle prime misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera d), entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e secondo le direttive dettate con apposita delibera del Consiglio dei ministri, sentita la regione interessata (lettera e);
Considerato che tale articolazione in due fasi è stata introdotta nell'ordinamento in occasione della conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, avvenuta con la legge 15 ottobre 2013, n. 119;
Visto il documento allegato alle ordinanze di protezione civile recante la «Procedura per la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali, e dal patrimonio edilizio», concernente le modalità e la modulistica con le quali tutti commissari delegati devono provvedere alla ricognizione dei fabbisogni di danno in modalità omogenea per l'intero territorio nazionale, condiviso con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato di cui alla nota del 20 novembre 2013;
Dato atto che, in considerazione della richiamata novella normativa, l'attività di ricognizione dei fabbisogni da svolgersi secondo le procedure sopra richiamate è stata prevista per tutti i contesti emergenziali di rilievo nazionale a decorrere dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di marzo 2013 nel territorio di alcuni comuni delle province di Arezzo, Firenze, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pistoia, Prato e Pisa, ad eccezione di specifiche situazioni emergenziali per le quali tale attività non è risultata necessaria, ovvero per contesti emergenziali per i quali si è provveduto in via legislativa all'individuazione e assegnazione di specifiche risorse finanziarie destinate a fronteggiare i danni subiti dal patrimonio pubblico, privato e delle attività economiche e produttive;
Dato atto che in occasione dei predetti contesti emergenziali si è proceduto, mediante apposite ordinanze di protezione civile, alla disciplina per l'impiego delle risorse finanziarie stanziate dal Consiglio dei ministri per la realizzazione delle attività e degli interventi urgenti specificate dalle lettere a), b) e c) del comma 2, del richiamato art. 5, nella misura di oltre 600 milioni di euro;
Considerato che, alla data della presente deliberazione, la predetta ricognizione dei fabbisogni per i danni occorsi al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive è stata avviata in complessivi 49 contesti emergenziali individuati nella tabella in allegato 1 alla presente deliberazione;
Dato atto che alla data della presente deliberazione, per 40 dei predetti contesti emergenziali, individuati nella tabella in allegato 2 alla presente deliberazione, la prevista ricognizione dei predetti fabbisogni è stata completata dai commissari delegati e trasmessa al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per la successiva istruttoria;
Considerato che la ricognizione dei fabbisogni per i danni relativi al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive effettuata nei predetti contesti emergenziali consente di disporre di una valutazione dei danni occorsi e delle stime dei costi relative alle seguenti tipologie di interventi:
a) ripristino strutturale degli edifici privati, ivi compresi gli edifici vincolati, classificati in base alle differenti destinazioni d'uso, conformi alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica, di pianificazione territoriale di settore ed edilizia, danneggiati o dichiarati inagibili e per i quali sia rinvenibile il nesso di causalità tra i danni subiti e l'evento, e comunque per i danni limitati a quelle parti strettamente connesse con la fruibilità dell'opera (elementi strutturali e parti comuni; coperture; impianti; infissi; finiture);
b) ripristino delle strutture, degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature, danneggiati e per i quali sia rinvenibile il nesso di causalità tra i danni subiti e l'evento, nonché il prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa degli eventi eccezionali e non più utilizzabili;
Ravvisata l'esigenza di procedere all'avvio delle misure più urgenti, nell'ambito del settore dei danni subiti al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive al fine di favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi;
Visto l'art. 1, comma 422, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge di stabilità 2016), con cui è stabilito che al fine di dare avvio alle misure per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive, in attuazione della lettera d) del comma 2, dell'art. 5, della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate dai commissari delegati e trasmesse al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per la successiva istruttoria, si provvede, per le finalità e secondo i criteri da stabilirsi con apposite deliberazioni del Consiglio dei ministri assunte ai sensi della lettera e) del citato art. 5, comma 2, mediante concessione, da parte delle amministrazioni pubbliche indicate nelle medesime deliberazioni, di contributi a favore di soggetti privati e per le attività economiche e produttive con le modalità del finanziamento agevolato;
Visti i commi da 423 a 428 dell'art. 1, della citata legge n. 208/2015, con i quali sono definite le procedure e modalità per la concessione dei predetti contributi, oltre alle modalità di copertura finanziarie dei conseguenti oneri;
Considerato, in particolare, che, in base a quanto stabilito dal combinato disposto dei commi 423, 424 e 427 dell'art. 1 citato, i contributi in favore dei soggetti danneggiati dagli eventi calamitosi individuati nell'allegato 1, previsti dal richiamato comma 422, sono concessi mediante finanziamenti agevolati assistiti dalla garanzia dello Stato e nel limite massimo di 1.500 milioni di euro, previa verifica dell'andamento della concessione dei finanziamenti agevolati e del relativo tiraggio previsti da disposizioni vigenti riguardanti la concessione di finanziamenti con oneri a carico dello Stato per interventi connessi a calamità naturali, al fine di assicurare l'invarianza finanziaria degli effetti delle disposizioni di cui trattasi;
Considerato, in particolare, che tali finanziamenti possono essere concessi con la modalità del credito d'imposta da fruire in compensazione, secondo modalità da definirsi con provvedimento del direttore dell'Agenzia dell'entrate nel limite massimo di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016;
Considerato che l'impatto finanziario complessivo relativo ai danni al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive per i contesti emergenziali per i quali si è provveduto alla ricognizione e trasmissione al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo quanto riportato nella tabella 2 allegata alla presente deliberazione, è stato quantificato in euro 804.657.134,36, per quanto riguarda i danni al patrimonio abitativo privato, e in euro 889.608.976,51 per quanto riguarda i danni alle attività economiche e produttive;
Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. 59706/2016 del 14 luglio 2016;
Dato atto dell'esigenza di differenziare i termini temporali per lo svolgimento delle attività istruttorie in ragione delle diverse caratteristiche dei procedimenti relativi ai danni al patrimonio abitativo privato e per quelli relativa ai danni alle attività economiche e produttive;
Ritenuto, in ragione di tale differenziazione, di destinare gli spazi finanziari disponibili nell'esercizio 2016, determinati in conformità a quanto stabilito dal richiamato comma 427, agli interventi relativi ai danni subiti dal patrimonio abitativo privato, stabilendo che essi potranno essere fronteggiati nella misura massima del 50% del fabbisogno complessivo oggetto di ricognizione;
Considerato che all'esito delle attività istruttorie relative ai danni subiti dalle attività economiche e produttive, ai relativi interventi si procederà negli esercizi 2017 e seguenti, nel rispetto di quanto previsto dal richiamato comma 427;
Ritenuto, pertanto, necessario provvedere all'individuazione delle finalità e dei criteri con i quali determinare i contributi concedibili, rinviando ad ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile da adottarsi d'intesa con le regioni rispettivamente interessate e di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 5 della legge n. 225/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, la definizione delle relative modalità attuative;
Considerato che con le richiamate ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile dovrà, altresì, essere assicurata uniformità di trattamento per i cittadini e i titolari di attività economiche produttive danneggiati sull'intero territorio nazionale, oltre a un efficace monitoraggio sull'utilizzo delle risorse;
Considerato, inoltre, che:
i finanziamenti devono essere erogati al netto di eventuali indennizzi per polizze assicurative stipulate per le medesime finalità e da dichiarare al momento della richiesta del finanziamento agevolato;
i contratti di finanziamento devono contenere specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego del finanziamento, ovvero per utilizzo, anche parziale, per finalità diverse da quelle previste dalla norma di riferimento e, in tali circostanze, si procede come stabilito dal comma 426, dell'art. 1 citato;
Dato atto che in esito alla determinazione dei contributi effettivamente concedibili, con successive deliberazioni si provvederà alla determinazione dei limiti di importo autorizzati in relazione a ciascuno specifico contesto emergenziale, quali distinti massimali per l'attivazione dei previsti finanziamenti agevolati;
Ritenuto, infine, che le eventuali disponibilità che, nell'ambito del limite massimo sopra richiamato, residueranno all'esito dei procedimenti relativi ai 40 contesti emergenziali individuati nell'allegato 2, potranno essere destinate, con successive deliberazioni, al soddisfacimento degli ulteriori fabbisogni che saranno completati dai commissari delegati e trasmessi al Dipartimento della protezione civile per la prescritta istruttoria successivamente alla data della presente deliberazione;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2914 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e, in particolare, gli articoli 1, comma 1, lettera g) e 50;
Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
Sentite le regioni nella seduta della Conferenza Stato-regioni del 21 luglio 2016;
Vista la nota del Capo del Dipartimento della protezione civile prot. CG/37538 del 22 luglio 2016;
Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1.
1. Lo stato di attuazione dei 49 processi di ricognizione dei fabbisogni di danno previsti dall'art. 5, comma 2, lettera d), della legge n. 225/1992 avviati, è rappresentato, alla data della presente deliberazione, nella tabella in allegato 1.

2. Per 40 dei predetti processi di ricognizione dei predetti fabbisogni, i commissari delegati o i soggetti responsabili ad essi subentrati in regime ordinario, hanno provveduto, alla data della presente deliberazione, al completamento della ricognizione e alla sua trasmissione al Dipartimento della protezione civile e i relativi importi, relativamente ai danni segnalati al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 2, lettera d), della legge n. 225/1992, sono indicati nella tabella in allegato 2.

3. All'attuazione delle disposizioni contenute nei commi da 422 a 428, dell'art. 1 della legge n. 208/2015 si procederà in quattro fasi successive:
a) la prima, finalizzata a determinare i soggetti beneficiari e il contributo massimo rispettivamente concedibile, nel rispetto delle finalità e dei criteri di seguito specificati, e con riferimento agli elementi contenuti nelle schede di ricognizione dei fabbisogni di danno già presentate alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della presente delibera;
b) la seconda, finalizzata alla raccolta dei dati riepilogativi relativi ai predetti contributi massimi concedibili, propedeutica all'adozione di successive specifiche deliberazioni del Consiglio dei ministri con le quali si provvederà, per ciascun contesto emergenziale, alla determinazione dei limiti di importo autorizzati quali massimali per l'attivazione dei previsti finanziamenti agevolati con distinto riferimento al patrimonio abitativo privato e alle attività economiche e produttive, nel rispetto dei rispettivi tetti massimi definiti come illustrato in premessa;
c) la terza, finalizzata alla presentazione, da parte dei soggetti beneficiari così individuati, della richiesta di finanziamento agevolato;
d) la quarta, finalizzata all'erogazione del finanziamento agevolato da parte degli istituti autorizzati all'esercizio del credito mediante i contratti-tipo definiti ai sensi della convenzione con l'Associazione bancaria italiana richiamata in premessa, sulla base della documentazione fiscale ammissibile, del relativo monitoraggio e dei controlli in corso d'opera.

4. Con successive ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, da adottarsi d'intesa con le regioni rispettivamente interessate e di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 5, della legge n. 225/1992, saranno stabilite le modalità attuative delle disposizioni contenute nei commi da 422 a 428, dell'art. 1, della legge n. 208/2015, secondo le fasi suindicate, allo scopo di assicurare uniformità di trattamento e un efficace monitoraggio sull'utilizzo delle risorse, nel rispetto delle finalità di seguito specificate:
a) i contributi autorizzati dai commi da 422 a 428, della legge n. 208/2015 sono finalizzati al finanziamento di prime misure per fare fronte alle esigenze urgenti per concorrere al ripristino dei danni subiti dalle attività economiche e produttive e dal patrimonio edilizio privato in occasione degli eventi calamitosi individuati come illustrato in premessa;
b) relativamente ai soggetti privati, i predetti contributi sono concessi allo scopo di accelerare il rientro dei cittadini nelle abitazioni danneggiate, ovvero di concorrere alle documentate spese dagli stessi sostenute al medesimo fine;
c) per i soli casi di abitazioni distrutte o da delocalizzare i contributi di cui alla lettera b) sono concessi, entro limiti massimi prestabiliti, allo scopo di concorrere alla ricostruzione dell'unità abitativa o alla sua delocalizzazione tramite costruzione in altro sito o acquisto di una nuova unità abitativa, ovvero alle documentate spese sostenute ai medesimi fini;
d) relativamente ai titolari di attività economiche e produttive, i predetti contributi sono concessi allo scopo di assicurare, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea, la rapida ripresa delle rispettive attività, ovvero di concorrere alle documentate spese dagli stessi sostenute al medesimo fine;
e) i predetti contributi sono determinati secondo procedure uniformi per l'intero territorio nazionale;
f) in relazione a ciascuno dei contesti emergenziali considerati, l'ammontare dei contributi concedibili è determinato nel rispetto dei criteri previsti dalla presente delibera per ciascuna tipologia di danno segnalato al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive e, comunque, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, definite ai sensi dell'art. 1, comma 427 della legge n. 208 del 2015 e dei distinti tetti massimi definiti come illustrato in premessa. Le disposizioni di cui al successivo comma 5, lettera e) e seguenti, che definiscono la misura del contributo per ciascuna categoria di beni danneggiati, costituiscono il limite massimo del ristoro concedibile da determinarsi in relazione alle disponibilità finanziarie;
g) assicurare, relativamente ai contributi concedibili alle attività economiche e produttive, la conformità alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato come richiamata in premessa.

5. Le citate ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile dovranno rispettare i seguenti criteri:
a) individuare le Amministrazioni pubbliche che provvederanno alla concessione dei finanziamenti agevolati, determinandone l'importo massimo, nelle amministrazioni comunali per i danni subiti dal patrimonio privato, e nelle regioni per i danni subiti dalle attività economiche e produttive;
b) attribuire alle regioni territorialmente interessate, in via generale, il compito di provvedere al monitoraggio e ai controlli in corso di erogazione relativamente a tutte le tipologie di contributo, stabilendo che, a tal fine, possano avvalersi delle amministrazioni comunali, degli altri enti locali o di altri soggetti pubblici all'uopo individuati definendo, altresì, le procedure per la rideterminazione, decadenza o revoca dei contributi in caso di irregolarità riscontrate in fase di controllo, fatte salve le segnalazioni alle competenti autorità;
c) individuare in modo univoco i soggetti beneficiari con riferimento ai beni individuati nelle schede «B» di «ricognizione del fabbisogno per il ripristino del patrimonio edilizio privato» o «C» di «ricognizione del fabbisogno per le attività economiche e produttive» contenute nel documento tecnico allegato alle ordinanze di protezione civile con le quali è stata autorizzata la ricognizione dei fabbisogni di danno, anche prevedendo idonee procedure nei casi di condomini con parti comuni danneggiate, di terzi titolari di diritti reali di godimento, di comproprietà o di successione;
d) prevedere modalità operative e relativa modulistica, ove possibile da gestire in modalità telematica, allo scopo di rendere le attività conseguenti tempestive e di immediata applicazione;
e) in relazione ai danni al patrimonio privato, per gli immobili destinati, alla data dell'evento, ad abitazione principale del proprietario, determinare i contributi massimi concedibili, nel limite dell'80% del minor valore tra l'importo totale indicato nella scheda «B» citata e l'importo risultante dalla perizia asseverata di cui alla successiva lettera l) e comunque nel limite massimo di 150.000,00 euro, corrispondente all'80% dell'importo massimo ammissibile della casa distrutta di cui alla successiva lettera g), con riferimento ai danni alle strutture portanti, agli impianti, alle finiture interne ed esterne e ai serramenti;
f) in relazione ai danni al patrimonio privato, per gli immobili destinati, alla data dell'evento, ad abitazione diversa da quella principale del proprietario, determinare i contributi massimi concedibili, nel limite dell'50% del minor valore tra l'importo totale indicato nella scheda «B» citata e l'importo risultante dalla perizia asseverata di cui alla successiva lettera l) e comunque nel limite massimo di 150.000,00 euro, con riferimento ai danni alle strutture portanti, agli impianti, alle finiture interne ed esterne e ai serramenti;
g) prevedere che il limite massimo indicato alla lettera e) sia incrementato fino a 187.500,00 euro quale contributo massimo spettante nel caso di immobile distrutto o da delocalizzare in conseguenza dell'evento calamitoso, destinandosi il contributo, in tal caso, alla ricostruzione dell'unità abitativa o all'acquisizione di una nuova unità abitativa; riconoscere altresì un ulteriore contributo per la demolizione del precedente immobile nel limite massimo di 10.000,00 euro;
h) limitatamente agli immobili distrutti o allagati, destinati ad abitazione principale, a titolo di diritto reale o personale di godimento, riconoscere un contributo per il concorso al ripristino o alla sostituzione dei beni mobili non registrati danneggiati dagli eventi calamitosi in questione, fino a un massimo di euro 300,00 per ciascun vano catastale distrutto o allagato e, comunque, nel limite massimo di 1.500,00 euro;
i) in relazione ai danni subiti dalle attività economiche e produttive, determinare i contributi massimi concedibili, nel limite del 50% del minor valore tra l'importo totale indicato nella scheda «C» citata e l'importo risultante dalla perizia asseverata di cui alla successiva lettera l), con riferimento al fabbisogno segnalato per il ripristino strutturale e funzionale dell'immobile, e nel limite del 80% del minor valore tra l'importo totale indicato nella scheda «C» citata e l'importo risultante dalla perizia asseverata di cui alla successiva lettera l), con riferimento al fabbisogno segnalato per il ripristino dei macchinari e delle attrezzature danneggiati e l'acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più utilizzabili a causa dell'evento calamitoso, comunque entro il limite massimo complessivo di euro 450.000,00 per tutte le tipologie di contributo;
j) indicare la documentazione fiscale da presentare con riferimento alle spese ammissibili, fermo restando il limite dei contributi massimi concedibili come determinati in esito a quanto stabilito;
k) prevedere che i contributi siano erogati decurtando dall'importo dei danni ammissibili eventuali indennizzi per polizze assicurative stipulate per le medesime finalità, da dichiarare al momento della richiesta del finanziamento agevolato, oltre che eventuali altri contributi riconosciuti per la medesima finalità;
l) prevedere che la domanda di finanziamento, entro il limite massimo del contributo concedibile come sopra determinato, sia corredata da apposita perizia asseverata, dalla quale risulti il nesso di causalità tra il danno subito e l'evento calamitoso, la stima dei relativi costi con riferimento ai prezzari regionali in vigore ovvero ad altri prezzari ufficiali di riferimento, nonché l'eventuale specificazione di costi finalizzati a eventuali adeguamenti obbligatori per legge nonché a migliorie, quest'ultime comunque a carico dei beneficiari di contributo;
m) i soggetti beneficiari che, alla data di adozione delle ordinanze di protezione civili abbiano già realizzato, in tutto o in parte, gli interventi di cui trattasi, per la parte relativa, possono presentare la domanda di finanziamento corredata direttamente dalla documentazione fiscale relativa alle spese già sostenute; in tali casi la perizia asseverata deve attestare, oltre al nesso di causalità tra il danno subito e l'evento calamitoso, anche la congruità della documentazione presentata con riferimento ai prezzari regionali in vigore ovvero ad altri prezzari ufficiali di riferimento, nonché l'eventuale specificazione di costi finalizzati a eventuali adeguamenti obbligatori per legge nonché a migliorie, quest'ultime comunque a carico dei beneficiari di contributo;
n) stabilire idonee e distinte tempistiche per l'attuazione delle diverse fasi relative agli interventi per il patrimonio abitativo privato e alle attività economiche e produttive, che coniughino l'esigenza della celere attuazione delle disposizioni normative di cui trattasi con il rispetto dei principi di partecipazione sanciti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241;
o) prevedere organiche e trasparenti modalità di pubblicazione delle risultanze delle diverse fasi, oltre che dei contributi concessi ed erogati, nei siti istituzionali delle amministrazioni interessate.

6. Per gli eventi calamitosi per i quali la ricognizione dell'impatto finanziario dei danni non è ancora è stata completata alla data della presente delibera, si potrà procedere, per l'anno 2017 e seguenti, nell'ambito delle risorse disponibili, con le medesime modalità della presente deliberazione.

7. Con riferimento alle annualità 2016 e seguenti, le deliberazioni previste da quanto stabilito al comma 3, lettera b), saranno adottate, fermi restando i tetti massimi definiti come illustrato in premessa, secondo l'ordine cronologico con il quale le regioni comunicheranno l'esito delle attività istruttorie disciplinate con le ordinanze di protezione civile, procedendosi nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 427, della legge n. 208 del 2015.

Per l' "Elenco delle situazioni di emergenza per le quali è stata avviata la ricognizione dei fabbisogni di danno ai senti dell'art.5, comma 2, lettera d) della legge 24 febbraio 1992, n.225" consulta il pdf allegato(1511 Kb).

Roma, 28 luglio 2016

Il Presidente del Consiglio dei ministri: Renzi