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Il Consiglio dei ministri ha affidato al Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, il coordinamento delle azioni correlate alle esequie del Santo Padre, che si svolgeranno sabato 26 aprile alle ore 10.00 in piazza San Pietro, e alla successiva cerimonia di intronizzazione del nuovo Pontefice. In particolare, il Capo del Dipartimento ha il compito di coordinare le attività connesse a mobilità, accoglienza e assistenza, anche sanitaria, della popolazione e a tutto quanto occorra a garantire lo svolgimento di tali eventi, in raccordo con il Prefetto di Roma, il Commissario di Governo per il Giubileo, il Presidente della Regione Lazio e il Sindaco di Roma.

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Il Consiglio dei ministri ha affidato al Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, il coordinamento delle azioni correlate alle esequie del Santo Padre, che si svolgeranno sabato 26 aprile alle ore 10.00 in piazza San Pietro, e alla successiva cerimonia di intronizzazione del nuovo Pontefice. In particolare, il Capo del Dipartimento ha il compito di coordinare le attività connesse a mobilità, accoglienza e assistenza, anche sanitaria, della popolazione e a tutto quanto occorra a garantire lo svolgimento di tali eventi, in raccordo con il Prefetto di Roma, il Commissario di Governo per il Giubileo, il Presidente della Regione Lazio e il Sindaco di Roma.

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La mappa, realizzata dal Dipartimento della Protezione Civile in collaborazione con il Comune di Roma, riporta alcune informazioni utili per chi si trova a San Pietro o nelle sue vicinanze per rendere omaggio al Santo Padre o per partecipare alle esequie in programma nella Basilica sabato 26 aprile alle ore 10.00. La mappa riporta anche il percorso che seguirà il corteo funebre fino alla Basilica di Santa Maria Maggiore, dove è prevista la sepoltura del Santo Padre. In particolare la mappa consente di visualizzare:

\n

- Varchi di accesso
- Posti Medici Avanzati che garantiscono assistenza sanitaria
- Maxischermi per seguire la cerimonia
- Bagni chimici dislocati nell’area
- Percorso del corteo funebre

\n

Cliccando sui punti gialli è possibile visualizzare il percorso migliore per raggiungere i varchi di accesso.

\n

Consulta la mappa | Check the map | Consultez la carte | Consulta el mapa

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La mappa, realizzata dal Dipartimento della Protezione Civile in collaborazione con il Comune di Roma, riporta alcune informazioni utili per chi si trova a San Pietro o nelle sue vicinanze per rendere omaggio al Santo Padre o per partecipare alle esequie in programma nella Basilica sabato 26 aprile alle ore 10.00. La mappa riporta anche il percorso che seguirà il corteo funebre fino alla Basilica di Santa Maria Maggiore, dove è prevista la sepoltura del Santo Padre. In particolare la mappa consente di visualizzare:
\r\n
\r\n- Varchi di accesso
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\r\n- Maxischermi per seguire la cerimonia
\r\n- Bagni chimici dislocati nell’area
\r\n- Percorso del corteo funebre

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Cliccando sui punti gialli è possibile visualizzare il percorso migliore per raggiungere i varchi di accesso.

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Consulta la mappa | Check the map | Consultez la carte | Consulta el mapa

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La mappa riporta informazioni utili per chi segue le esequie e il corte funebre fino a Santa Maria Maggiore

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La mappa riporta informazioni utili per chi segue le esequie e il corte funebre fino a Santa Maria Maggiore

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È possibile rendere omaggio al Santo Padre presso la Basilica di San Pietro con le seguenti modalità:

\n

- Mercoledì 23 aprile dalle ore 11 alle ore 24
\n- Giovedì 24 aprile dalle ore 7 alle ore 24
\n- Venerdì 25 aprile dalle ore 7 alle ore 19 (chiusura dei varchi alle 17)

\n

I funerali saranno celebrati sabato 26 aprile 2025 alle ore 10.00 sul sagrato della Basilica di San Pietro.

\n

Successivamente il feretro del Papa sarà portato nella Basilica di San Pietro e da lì nella Basilica di Santa Maria Maggiore per la tumulazione.

\n

Mobilità. Per informazioni è possibile consultare il sito Roma Servizi per la mobilità
\nI bus turistici diretti a Roma per i funerali del Santo Padre devono acquistare il permesso G-Grandi Eventi, che consente la circolazione e la sosta nelle aree autorizzate

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È possibile rendere omaggio al Santo Padre presso la Basilica di San Pietro con le seguenti modalità:

\r\n\r\n

- Mercoledì 23 aprile dalle ore 11 alle ore 24
\r\n- Giovedì 24 aprile dalle ore 7 alle ore 24
\r\n- Venerdì 25 aprile dalle ore 7 alle ore 19 (chiusura dei varchi alle 17)

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I funerali saranno celebrati sabato 26 aprile 2025 alle ore 10.00 sul sagrato della Basilica di San Pietro.
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Mobilità. Per informazioni è possibile consultare il sito Roma Servizi per la mobilità
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Le informazioni sulla mobilità e sull'accesso alla Basilica Vaticana

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Le informazioni sulla mobilità e sull'accesso alla Basilica Vaticana

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Per le esequie sono attesi a Roma numerosi fedeli che transiteranno nell’area del Vaticano per rendere omaggio a Papa Francesco. Di seguito si riportano alcuni consigli e informazioni utili:

\n

- ricordati di organizzare autonomamente il tuo viaggio e il tuo soggiorno;

\n

- prediligi l’utilizzo del trasporto pubblico e informati su eventuali variazioni del servizio su www.atac.roma.it;

\n

- puoi raggiungere il luogo dell’evento anche con i treni regionali che arrivano alla stazione di Roma San Pietro. Consulta il programma dettagliato dei collegamenti sulla pagina Infomobilità di Trenitalia;

\n

- informati sulle disposizioni delle autorità riguardo ai varchi di accesso all’area del Vaticano;

\n

- il tempo di attesa per rendere omaggio a Papa Francesco potrebbe essere molto lungo, quindi assicurati di avere con te acqua e generi alimentari; non lasciare rifiuti in strada;

\n

- informati preventivamente sulle previsioni meteo, porta con te l’abbigliamento adeguato per ripararti in caso di pioggia e vestiti a strati per l’eventuale escursione termica;

\n

- se ti è possibile, porta con te un power-bank per ricaricare il cellulare.
\n 

\n

Se hai necessità di avere informazioni durante il tuo soggiorno puoi rivolgerti ai seguenti numeri utili:

\n

- chiama Roma 060606

\n

- contact center del Dipartimento della Protezione Civile 800 840 840 (per questa circostanza attivo dalle 6 alle 24)

\n

- numero verde di Protezione Civile Regione Lazio 800 27 65 70

\n

- non chiamare il 112 se non strettamente necessario, si tratta di un numero di soccorso e non di un servizio informativo.

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Per le esequie sono attesi a Roma numerosi fedeli che transiteranno nell’area del Vaticano per rendere omaggio a Papa Francesco. Di seguito si riportano alcuni consigli e informazioni utili:

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- ricordati di organizzare autonomamente il tuo viaggio e il tuo soggiorno;

\r\n\r\n

- prediligi l’utilizzo del trasporto pubblico e informati su eventuali variazioni del servizio su www.atac.roma.it;
\r\n
\r\n- puoi raggiungere il luogo dell’evento anche con i treni regionali che arrivano alla stazione di Roma San Pietro. Consulta il programma dettagliato dei collegamenti sulla pagina Infomobilità di Trenitalia;

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- informati sulle disposizioni delle autorità riguardo ai varchi di accesso all’area del Vaticano;

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- il tempo di attesa per rendere omaggio a Papa Francesco potrebbe essere molto lungo, quindi assicurati di avere con te acqua e generi alimentari; non lasciare rifiuti in strada;

\r\n\r\n

- informati preventivamente sulle previsioni meteo, porta con te l’abbigliamento adeguato per ripararti in caso di pioggia e vestiti a strati per l’eventuale escursione termica;

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- se ti è possibile, porta con te un power-bank per ricaricare il cellulare.
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Se hai necessità di avere informazioni durante il tuo soggiorno puoi rivolgerti ai seguenti numeri utili:

\r\n\r\n

- chiama Roma 060606

\r\n\r\n

- contact center del Dipartimento della Protezione Civile 800 840 840 (per questa circostanza attivo dalle 6 alle 24)

\r\n\r\n

- numero verde di Protezione Civile Regione Lazio 800 27 65 70

\r\n\r\n

- non chiamare il 112 se non strettamente necessario, si tratta di un numero di soccorso e non di un servizio informativo.

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Informazioni utili per organizzare al meglio il tuo viaggio e la tua permanenza a Roma

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Informazioni utili per organizzare al meglio il tuo viaggio e la tua permanenza a Roma

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“In questa domenica – ha dichiarato il Capo Dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano – in cui Papa Leone XIV ha celebrato messa per l’inizio del suo pontificato, voglio rivolgere un profondo ringraziamento per l’abnegazione e l’impegno e la splendida sinergia dimostrati da tutte le componenti e le strutture del Servizio Nazionale della Protezione Civile.”

\n

“Donne e uomini delle organizzazioni di volontariato e di tutte le amministrazioni coinvolte, tra cui il Ministero dell’Interno, la Prefettura e la Questura di Roma, le Forze di Polizia, i Vigili del Fuoco, le Forze Armate, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, le strutture sanitarie e di protezione civile della Regione Lazio e delle altre Regioni, Roma Capitale, le aziende municipali responsabili della gestione dei servizi essenziali, l’ENAC, l’ENAV, il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, i gestori delle infrastrutture di trasporto, mobilità e telecomunicazioni, che hanno vigilato sulla sicurezza e assistito centinaia di migliaia di fedeli accorsi a Roma, non solo oggi, ma nell'arco delle ultime quattro settimane.”

\n

\"A nome mio e di tutto il Servizio nazionale della protezione civile: è stato un onore e un'occasione eccezionale mettersi a disposizione del Paese per fare quello che il Sistema già sa fare, stavolta non a seguito di un'emergenza o calamità naturale ma in occasione di un evento storico, che sono sicuro resterà nella memoria di tutti quanti vi hanno partecipato.\", ha concluso Ciciliano.

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“In questa domenica – ha dichiarato il Capo Dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano – in cui Papa Leone XIV ha celebrato messa per l’inizio del suo pontificato, voglio rivolgere un profondo ringraziamento per l’abnegazione e l’impegno e la splendida sinergia dimostrati da tutte le componenti e le strutture del Servizio Nazionale della Protezione Civile.”

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“Donne e uomini delle organizzazioni di volontariato e di tutte le amministrazioni coinvolte, tra cui il Ministero dell’Interno, la Prefettura e la Questura di Roma, le Forze di Polizia, i Vigili del Fuoco, le Forze Armate, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, le strutture sanitarie e di protezione civile della Regione Lazio e delle altre Regioni, Roma Capitale, le aziende municipali responsabili della gestione dei servizi essenziali, l’ENAC, l’ENAV, il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, i gestori delle infrastrutture di trasporto, mobilità e telecomunicazioni, che hanno vigilato sulla sicurezza e assistito centinaia di migliaia di fedeli accorsi a Roma, non solo oggi, ma nell'arco delle ultime quattro settimane.”

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\"A nome mio e di tutto il Servizio nazionale della protezione civile: è stato un onore e un'occasione eccezionale mettersi a disposizione del Paese per fare quello che il Sistema già sa fare, stavolta non a seguito di un'emergenza o calamità naturale ma in occasione di un evento storico, che sono sicuro resterà nella memoria di tutti quanti vi hanno partecipato.\", ha concluso Ciciliano.

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Grazie a tutte le componenti e le strutture del Servizio nazionale 

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“È stata una giornata straordinaria, – ha dichiarato il Capo Dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano – che ha visto una grande partecipazione da parte sia dei cittadini romani che di fedeli da tutto il mondo per dare l’ultimo saluto a Sua Santità Papa Francesco. Quattrocentomila persone hanno condiviso un momento storico ed emozionante, e grazie all’impegno di tutti la giornata si è svolta in modo solenne e sereno, senza criticità. Voglio ringraziare personalmente tutto il Servizio nazionale della protezione civile, e soprattutto i tremila volontari e volontarie di protezione civile che sono in prima linea nel dare assistenza ai fedeli, con la loro generosità e umanità. Questo risultato è frutto di uno straordinario lavoro di squadra, in grande sinergia con la Prefettura di Roma e con tutti i soggetti coinvolti”.

\n

Il Capo Dipartimento ha poi aggiunto che “L’emozione di questa giornata non può farci dimenticare però che l’impegno del Servizio nazionale della protezione civile proseguirà anche nei prossimi giorni, per dare supporto al Giubileo degli Adolescenti già in corso e poi nei giorni che seguiranno, fino alla celebrazione della messa di inizio del pontificato da parte del nuovo pontefice”.

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“È stata una giornata straordinaria, – ha dichiarato il Capo Dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano – che ha visto una grande partecipazione da parte sia dei cittadini romani che di fedeli da tutto il mondo per dare l’ultimo saluto a Sua Santità Papa Francesco. Quattrocentomila persone hanno condiviso un momento storico ed emozionante, e grazie all’impegno di tutti la giornata si è svolta in modo solenne e sereno, senza criticità. Voglio ringraziare personalmente tutto il Servizio nazionale della protezione civile, e soprattutto i tremila volontari e volontarie di protezione civile che sono in prima linea nel dare assistenza ai fedeli, con la loro generosità e umanità. Questo risultato è frutto di uno straordinario lavoro di squadra, in grande sinergia con la Prefettura di Roma e con tutti i soggetti coinvolti”.

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Il Capo Dipartimento ha poi aggiunto che “L’emozione di questa giornata non può farci dimenticare però che l’impegno del Servizio nazionale della protezione civile proseguirà anche nei prossimi giorni, per dare supporto al Giubileo degli Adolescenti già in corso e poi nei giorni che seguiranno, fino alla celebrazione della messa di inizio del pontificato da parte del nuovo pontefice”.

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L’impegno del Servizio nazionale della protezione civile proseguirà anche nei prossimi giorni

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L’impegno del Servizio nazionale della protezione civile proseguirà anche nei prossimi giorni

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Si svolgono oggi, 26 aprile, alle 10, le esequie del Santo Padre presso il sagrato della Basilica di San Pietro alla presenza di migliaia di fedeli e numerosi leader e rappresentanti di tutto il mondo.

\n

Al termine della cerimonia, il corteo funebre lascerà San Pietro dalla Porta del Perugino per raggiungere, a passo d’uomo, la Basilica di Santa Maria Maggiore, luogo scelto da Papa Francesco per la sua sepoltura. La cerimonia di tumulazione si svolgerà in forma privata. Il corteo seguirà il percorso di 6km indicato dalla Questura di Roma che attraverserà: Corso Vittorio Emanuele, Piazza Venezia, Via dei Fori imperiali, Colosseo, Via Labicana, Via Merulana. I fedeli potranno seguire il corteo solo da dietro le transenne.

\n

Oggi più che mai è massimo l’impegno del Servizio Nazionale della Protezione Civile per garantire le attività connesse a mobilità, accoglienza e assistenza, anche sanitaria, della popolazione in occasione di tale evento. Sono oltre 3mila i volontari di protezione civile che in queste ore continuano a dare supporto alla comunità di fedeli e che oggi saranno dislocati anche lungo il percorso del corteo funebre.

\n

Il Dipartimento della Protezione Civile, che ha il compito di coordinare le attività, in raccordo con il Prefetto di Roma, il Commissario di Governo per il Giubileo, il Presidente della Regione Lazio e il Sindaco di Roma, ha realizzato una mappa interattiva con le informazioni utili per quanti seguiranno le esequie, nella quale sono riportati: varchi di accesso, Posti Medici Avanzati che garantiscono assistenza sanitaria, bagni chimici, maxischermi per seguire la cerimonia e percorso del corteo funebre.

\n","value":"

Si svolgono oggi, 26 aprile, alle 10, le esequie del Santo Padre presso il sagrato della Basilica di San Pietro alla presenza di migliaia di fedeli e numerosi leader e rappresentanti di tutto il mondo.

\r\n\r\n

Al termine della cerimonia, il corteo funebre lascerà San Pietro dalla Porta del Perugino per raggiungere, a passo d’uomo, la Basilica di Santa Maria Maggiore, luogo scelto da Papa Francesco per la sua sepoltura. La cerimonia di tumulazione si svolgerà in forma privata. Il corteo seguirà il percorso di 6km indicato dalla Questura di Roma che attraverserà: Corso Vittorio Emanuele, Piazza Venezia, Via dei Fori imperiali, Colosseo, Via Labicana, Via Merulana. I fedeli potranno seguire il corteo solo da dietro le transenne.

\r\n\r\n

Oggi più che mai è massimo l’impegno del Servizio Nazionale della Protezione Civile per garantire le attività connesse a mobilità, accoglienza e assistenza, anche sanitaria, della popolazione in occasione di tale evento. Sono oltre 3mila i volontari di protezione civile che in queste ore continuano a dare supporto alla comunità di fedeli e che oggi saranno dislocati anche lungo il percorso del corteo funebre.

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Il Dipartimento della Protezione Civile, che ha il compito di coordinare le attività, in raccordo con il Prefetto di Roma, il Commissario di Governo per il Giubileo, il Presidente della Regione Lazio e il Sindaco di Roma, ha realizzato una mappa interattiva con le informazioni utili per quanti seguiranno le esequie, nella quale sono riportati: varchi di accesso, Posti Medici Avanzati che garantiscono assistenza sanitaria, bagni chimici, maxischermi per seguire la cerimonia e percorso del corteo funebre.

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Al termine della cerimonia, previsto un corteo funebre da San Pietro a Santa Maria Maggiore

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Al termine della cerimonia, previsto un corteo funebre da San Pietro a Santa Maria Maggiore

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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

\n

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell’attività di Governo e l’ordinamento della Presidenza dei Consiglio dei ministri;

\n

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente l’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni;

\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri”;

\n

VISTO il decreto legislativo del 2 gennaio 2018, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni, recante “Codice della protezione civile”;

\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 luglio 2024, visto e annotato al n. 3065 in data 25 luglio 2024 dall’Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri e registrato alla Corte dei conti al n. 2100 in data 25 luglio 2024, con il quale è stato conferito al dott. Fabio Ciciliano, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile, a far data dal 25 luglio 2024 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all’articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3 del D.P.R. 3 luglio 1997, n. 520;

\n

VISTO il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 18 dicembre 2024, recante “Organizzazione interna del Dipartimento della protezione civile”, registrato alla Corte dei conti al n. 55 in data 8 gennaio 2025;

\n

RITENUTO di dover istituire il distintivo di partecipazione ad attività di protezione civile quale attestazione del Dipartimento della protezione civile a carattere commemorativo;

\n

CONSIDERATO che detta attestazione rappresenta un riconoscimento per il contributo prestato nella gestione di attività di protezione civile da parte dei volontari di protezione civile e degli ulteriori soggetti appartenenti alle componenti e alle strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile;

\n

DECRETA

\n

ART. 1
(Istituzione)

\n
  1. È istituito il distintivo di partecipazione ad eventi di protezione civile quale attestazione del Dipartimento della protezione civile a carattere commemorativo.
  2. \n
  3. Il distintivo di partecipazione è concesso a titolo individuale ai soggetti appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell’elenco nazionale di cui all’articolo 34, alle componenti di cui all’articolo 4 e alle altre strutture operative nazionali di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 che abbiano fornito il loro contributo nella gestione delle attività di protezione civile di cui all’articolo 2 del presente decreto.
  4. \n

ART. 2
(Individuazione delle attività)

\n
  1. Le attività di protezione civile per le quali può essere concesso il distintivo di partecipazione di cui all’articolo 1 del presente decreto sono individuate, di volta in volta, con provvedimenti del Capo del Dipartimento della protezione civile.
  2. \n
  3. In casi eccezionali, tali attività possono essere individuate anche tra quelle per le quali non vi sia stata la dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi del combinato disposto degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 ovvero dello stato di mobilitazione di cui all’articolo 23 del medesimo decreto legislativo.
  4. \n

ART. 3
(Modalità di concessione)

\n
  1. Con successivo provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile sono individuate:
    \n\ta) le modalità con cui ciascuna organizzazione di volontariato di protezione civile iscritta nell’elenco nazionale di cui all’articolo 34 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, provvede a trasmettere al Dipartimento della protezione civile l’elenco dei volontari ad essa appartenenti che abbiano fornito il loro contributo nella gestione degli eventi di protezione civile di cui all’articolo 2 del presente decreto;
    \n\tb) le modalità con cui le componenti o strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile provvedono a trasmettere al Dipartimento della protezione civile l’elenco dei soggetti ad esse appartenenti che abbiano fornito il loro contributo nella gestione degli eventi di protezione civile di cui all’articolo 2 del presente decreto.
  2. \n
  3. Il Dipartimento della protezione civile è esente da ogni responsabilità di natura civile, penale e amministrativa connessa all’individuazione dei soggetti di cui al comma 1.
  4. \n
  5. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 1 sono individuate le modalità con cui il Dipartimento della protezione civile assegna ai soggetti di cui al comma 1 il diploma recante la motivazione del conferimento e le caratteristiche dello stesso diploma.
  6. \n
  7. L’assegnazione del diploma costituisce titolo per l’acquisto, da parte del singolo soggetto di cui al comma 1, della corrispondente insegna di cui all’articolo 4 del presente decreto.
  8. \n

ART. 4
(Distintivo di partecipazione)

\n
  1. Il distintivo di partecipazione di cui all’articolo 1 del presente decreto è costituito da un diploma e da un’insegna.
  2. \n
  3. L’insegna si distingue in tre classi:
    \n\ta) l’insegna di prima classe si consegue a seguito della partecipazione al primo evento di cui all’articolo 2 del presente decreto e si conserva fino al conseguimento dell’insegna di cui alla successiva lettera b);
    \n\tb) l’insegna di seconda classe si consegue a seguito della partecipazione al settimo evento di cui all’articolo 2 del presente decreto e si conserva fino al conseguimento dell’insegna di cui alla successiva lettera c);
    \n\tc) l’insegna di terza classe si consegue a seguito della partecipazione al tredicesimo evento di cui all’articolo 2 del presente decreto.
  4. \n

ART. 5
(Uso e tutela del diploma e delle insegne)

\n
  1. Ai beneficiari è consentito l’uso del diploma loro assegnato e della corrispondente insegna che non è sostituita fino al conseguimento dell’insegna di classe superiore.
  2. \n
  3. La realizzazione delle insegne deve rispettare le specifiche tecniche che sono individuate con successivo provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile. È fatto divieto di realizzazione, di acquisto, di vendita o di uso di insegne non conformi alle predette specifiche tecniche.
  4. \n
  5. La realizzazione, l’acquisto, la vendita o l’uso non autorizzati delle insegne è punito nei modi e nelle forme stabilite dalla legge.
  6. \n

ART. 6
(Oneri)

\n
  1. Gli eventuali oneri connessi alla realizzazione e alla spedizione dei diplomi, quantificati con il provvedimento di cui all’articolo 3, comma 1, del presente decreto, gravano sulla pertinente unità previsionale di base del centro di responsabilità n. 13 “Protezione civile” del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  2. \n
  3. Gli oneri connessi all’acquisto delle insegne sono a carico dei rispettivi beneficiari.
  4. \n

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile.

\n

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
\nFabio Ciciliano

\n","value":"

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

\r\n\r\n

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell’attività di Governo e l’ordinamento della Presidenza dei Consiglio dei ministri;

\r\n\r\n

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente l’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni;

\r\n\r\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri”;

\r\n\r\n

VISTO il decreto legislativo del 2 gennaio 2018, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni, recante “Codice della protezione civile”;

\r\n\r\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 luglio 2024, visto e annotato al n. 3065 in data 25 luglio 2024 dall’Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri e registrato alla Corte dei conti al n. 2100 in data 25 luglio 2024, con il quale è stato conferito al dott. Fabio Ciciliano, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile, a far data dal 25 luglio 2024 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all’articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3 del D.P.R. 3 luglio 1997, n. 520;

\r\n\r\n

VISTO il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 18 dicembre 2024, recante “Organizzazione interna del Dipartimento della protezione civile”, registrato alla Corte dei conti al n. 55 in data 8 gennaio 2025;

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RITENUTO di dover istituire il distintivo di partecipazione ad attività di protezione civile quale attestazione del Dipartimento della protezione civile a carattere commemorativo;

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CONSIDERATO che detta attestazione rappresenta un riconoscimento per il contributo prestato nella gestione di attività di protezione civile da parte dei volontari di protezione civile e degli ulteriori soggetti appartenenti alle componenti e alle strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile;

\r\n\r\n

DECRETA

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ART. 1
\r\n(Istituzione)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. È istituito il distintivo di partecipazione ad eventi di protezione civile quale attestazione del Dipartimento della protezione civile a carattere commemorativo.
  2. \r\n\t
  3. Il distintivo di partecipazione è concesso a titolo individuale ai soggetti appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell’elenco nazionale di cui all’articolo 34, alle componenti di cui all’articolo 4 e alle altre strutture operative nazionali di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 che abbiano fornito il loro contributo nella gestione delle attività di protezione civile di cui all’articolo 2 del presente decreto.
  4. \r\n
\r\n\r\n

ART. 2
\r\n(Individuazione delle attività)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Le attività di protezione civile per le quali può essere concesso il distintivo di partecipazione di cui all’articolo 1 del presente decreto sono individuate, di volta in volta, con provvedimenti del Capo del Dipartimento della protezione civile.
  2. \r\n\t
  3. In casi eccezionali, tali attività possono essere individuate anche tra quelle per le quali non vi sia stata la dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi del combinato disposto degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 ovvero dello stato di mobilitazione di cui all’articolo 23 del medesimo decreto legislativo.
  4. \r\n
\r\n\r\n

ART. 3
\r\n(Modalità di concessione)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Con successivo provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile sono individuate:
    \r\n\ta) le modalità con cui ciascuna organizzazione di volontariato di protezione civile iscritta nell’elenco nazionale di cui all’articolo 34 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, provvede a trasmettere al Dipartimento della protezione civile l’elenco dei volontari ad essa appartenenti che abbiano fornito il loro contributo nella gestione degli eventi di protezione civile di cui all’articolo 2 del presente decreto;
    \r\n\tb) le modalità con cui le componenti o strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile provvedono a trasmettere al Dipartimento della protezione civile l’elenco dei soggetti ad esse appartenenti che abbiano fornito il loro contributo nella gestione degli eventi di protezione civile di cui all’articolo 2 del presente decreto.
  2. \r\n\t
  3. Il Dipartimento della protezione civile è esente da ogni responsabilità di natura civile, penale e amministrativa connessa all’individuazione dei soggetti di cui al comma 1.
  4. \r\n\t
  5. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 1 sono individuate le modalità con cui il Dipartimento della protezione civile assegna ai soggetti di cui al comma 1 il diploma recante la motivazione del conferimento e le caratteristiche dello stesso diploma.
  6. \r\n\t
  7. L’assegnazione del diploma costituisce titolo per l’acquisto, da parte del singolo soggetto di cui al comma 1, della corrispondente insegna di cui all’articolo 4 del presente decreto.
  8. \r\n
\r\n\r\n

ART. 4
\r\n(Distintivo di partecipazione)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Il distintivo di partecipazione di cui all’articolo 1 del presente decreto è costituito da un diploma e da un’insegna.
  2. \r\n\t
  3. L’insegna si distingue in tre classi:
    \r\n\ta) l’insegna di prima classe si consegue a seguito della partecipazione al primo evento di cui all’articolo 2 del presente decreto e si conserva fino al conseguimento dell’insegna di cui alla successiva lettera b);
    \r\n\tb) l’insegna di seconda classe si consegue a seguito della partecipazione al settimo evento di cui all’articolo 2 del presente decreto e si conserva fino al conseguimento dell’insegna di cui alla successiva lettera c);
    \r\n\tc) l’insegna di terza classe si consegue a seguito della partecipazione al tredicesimo evento di cui all’articolo 2 del presente decreto.
  4. \r\n
\r\n\r\n

ART. 5
\r\n(Uso e tutela del diploma e delle insegne)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Ai beneficiari è consentito l’uso del diploma loro assegnato e della corrispondente insegna che non è sostituita fino al conseguimento dell’insegna di classe superiore.
  2. \r\n\t
  3. La realizzazione delle insegne deve rispettare le specifiche tecniche che sono individuate con successivo provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile. È fatto divieto di realizzazione, di acquisto, di vendita o di uso di insegne non conformi alle predette specifiche tecniche.
  4. \r\n\t
  5. La realizzazione, l’acquisto, la vendita o l’uso non autorizzati delle insegne è punito nei modi e nelle forme stabilite dalla legge.
  6. \r\n
\r\n\r\n

ART. 6
\r\n(Oneri)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Gli eventuali oneri connessi alla realizzazione e alla spedizione dei diplomi, quantificati con il provvedimento di cui all’articolo 3, comma 1, del presente decreto, gravano sulla pertinente unità previsionale di base del centro di responsabilità n. 13 “Protezione civile” del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  2. \r\n\t
  3. Gli oneri connessi all’acquisto delle insegne sono a carico dei rispettivi beneficiari.
  4. \r\n
\r\n\r\n

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile.

\r\n\r\n

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
\r\nFabio Ciciliano

\r\n"},"field_abstract":{"processed":"

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 27 maggio 2025

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Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 27 maggio 2025

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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

\n

VISTI gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

\n

VISTO il decreto-legge 22 aprile 2025, n. 54, recante disposizioni urgenti ai fini dell’organizzazione e della gestione delle esequie del Santo Padre Francesco e della cerimonia per l’inizio del ministero del nuovo Pontefice;

\n

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1139 del 23 aprile 2025 recante: “Primi interventi urgenti ai fini dell’organizzazione e della gestione delle esequie del Santo Padre Francesco e della cerimonia per l’inizio del ministero del nuovo Pontefice”;

\n

VISTE le richieste della Regione Lazio e di Roma Capitale;

\n

RAVVISATA la necessità di disporre misure di carattere straordinario volte a garantire tutti gli interventi indispensabili per assicurare il regolare svolgimento di detta manifestazione;  

\n

ATTESO che la situazione in atto non consente l’espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l’utilizzo di poteri straordinari in deroga all’ordinamento vigente;

\n

DISPONE

\n

ART. 1
(Integrazione dell’articolo 1 dell’OCDPC n. 1139/2025)

\n
  1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1139 del 23 aprile 2025 è aggiunto il seguente periodo: “Per l’espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza, la Regione Lazio e Roma Capitale, previa autorizzazione del Capo del Dipartimento, possono avvalersi, su base convenzionale, delle società in house e partecipate già impiegate nelle attività giubilari”.
  2. \n

ART. 2
(Integrazione dell’articolo 5 dell’OCDPC n. 1139/2025)

\n
  1. Al comma 2 dell’articolo 5 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1139 del 23 aprile 2025, dopo le parole “civili e militari,” sono inserite le seguenti: “ovvero al personale in servizio presso le Direzioni e le Agenzie di protezione civile delle Regioni e Province autonome che già percepisce in luogo del compenso per lavoro straordinario indennità omnicomprensive”; e dopo le parole “retribuzione mensile di posizione e/o di rischio” sono inserite le seguenti: “o di altra indennità omnicomprensiva percepita in luogo del compenso per lavoro straordinario,”.
  2. \n
  3. Alla fine del comma 2 dell’articolo 5 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1139 del 23 aprile 2025 è aggiunto il seguente periodo: “Al personale con qualifica dirigenziale appartenente alle forze di polizia o alle forze armate nonché al personale titolare di posizione organizzativa e al personale in servizio presso le Direzioni e le Agenzie di protezione civile delle Regioni e Province autonome titolare di indennità omnicomprensiva direttamente impiegato nelle attività di cui all’articolo 1, comma 1, della presente ordinanza, in deroga alle disposizioni vigenti e fermo restando il divieto di cumulo con altri compensi per la medesima finalità, possono essere applicati, in alternativa a quanto disposto dal presente comma, i parametri di riconoscimento dello straordinario previsti dal comma 1”.
  4. \n
  5. Dopo il comma 2 dell’articolo 5 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1139 del 23 aprile 2025 è aggiunto il seguente comma 2-bis: “Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 possono essere applicate, su base convenzionale, anche al personale delle società in house e partecipate, direttamente impegnato nelle attività di cui all’articolo 1, comma 1, della presente ordinanza”.
  6. \n

ART. 3
(Disposizioni inerenti alle attività della Società Giubileo 2025 s.p.a.)

\n
  1. All’art. 2, comma 2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1139 del 23 aprile 2025, è aggiunto il seguente periodo: “La S.p.a. Giubileo 2025, per il periodo dal 22 aprile  2025  al  20 maggio 2025 e comunque fino al termine della cerimonia  per  l'inizio del  ministero  del   nuovo   Pontefice,   è autorizzata a porre in essere, sulla base delle indicazioni del Sindaco di Roma Capitale - Commissario  di  Governo  per  il Giubileo della Chiesa Cattolica 2025, anche stabilite in sede di Comitato Nazionale dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica e comunque concordate in sede di Comitato operativo con il Capo del Dipartimento della Protezione civile, tutte le azioni necessarie al funzionale svolgimento degli eventi oggetto della presente ordinanza.”.
  2. \n

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

\n

Roma, 8 maggio 2025

\n

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\nFabio Ciciliano

\n","value":"

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

\r\n\r\n

VISTI gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

\r\n\r\n

VISTO il decreto-legge 22 aprile 2025, n. 54, recante disposizioni urgenti ai fini dell’organizzazione e della gestione delle esequie del Santo Padre Francesco e della cerimonia per l’inizio del ministero del nuovo Pontefice;

\r\n\r\n

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1139 del 23 aprile 2025 recante: “Primi interventi urgenti ai fini dell’organizzazione e della gestione delle esequie del Santo Padre Francesco e della cerimonia per l’inizio del ministero del nuovo Pontefice”;

\r\n\r\n

VISTE le richieste della Regione Lazio e di Roma Capitale;

\r\n\r\n

RAVVISATA la necessità di disporre misure di carattere straordinario volte a garantire tutti gli interventi indispensabili per assicurare il regolare svolgimento di detta manifestazione;  

\r\n\r\n

ATTESO che la situazione in atto non consente l’espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l’utilizzo di poteri straordinari in deroga all’ordinamento vigente;

\r\n\r\n

DISPONE

\r\n\r\n

ART. 1
\r\n(Integrazione dell’articolo 1 dell’OCDPC n. 1139/2025)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1139 del 23 aprile 2025 è aggiunto il seguente periodo: “Per l’espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza, la Regione Lazio e Roma Capitale, previa autorizzazione del Capo del Dipartimento, possono avvalersi, su base convenzionale, delle società in house e partecipate già impiegate nelle attività giubilari”.
  2. \r\n
\r\n\r\n

ART. 2
\r\n(Integrazione dell’articolo 5 dell’OCDPC n. 1139/2025)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Al comma 2 dell’articolo 5 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1139 del 23 aprile 2025, dopo le parole “civili e militari,” sono inserite le seguenti: “ovvero al personale in servizio presso le Direzioni e le Agenzie di protezione civile delle Regioni e Province autonome che già percepisce in luogo del compenso per lavoro straordinario indennità omnicomprensive”; e dopo le parole “retribuzione mensile di posizione e/o di rischio” sono inserite le seguenti: “o di altra indennità omnicomprensiva percepita in luogo del compenso per lavoro straordinario,”.
  2. \r\n\t
  3. Alla fine del comma 2 dell’articolo 5 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1139 del 23 aprile 2025 è aggiunto il seguente periodo: “Al personale con qualifica dirigenziale appartenente alle forze di polizia o alle forze armate nonché al personale titolare di posizione organizzativa e al personale in servizio presso le Direzioni e le Agenzie di protezione civile delle Regioni e Province autonome titolare di indennità omnicomprensiva direttamente impiegato nelle attività di cui all’articolo 1, comma 1, della presente ordinanza, in deroga alle disposizioni vigenti e fermo restando il divieto di cumulo con altri compensi per la medesima finalità, possono essere applicati, in alternativa a quanto disposto dal presente comma, i parametri di riconoscimento dello straordinario previsti dal comma 1”.
  4. \r\n\t
  5. Dopo il comma 2 dell’articolo 5 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1139 del 23 aprile 2025 è aggiunto il seguente comma 2-bis: “Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 possono essere applicate, su base convenzionale, anche al personale delle società in house e partecipate, direttamente impegnato nelle attività di cui all’articolo 1, comma 1, della presente ordinanza”.
  6. \r\n
\r\n\r\n

ART. 3
\r\n(Disposizioni inerenti alle attività della Società Giubileo 2025 s.p.a.)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. All’art. 2, comma 2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1139 del 23 aprile 2025, è aggiunto il seguente periodo: “La S.p.a. Giubileo 2025, per il periodo dal 22 aprile  2025  al  20 maggio 2025 e comunque fino al termine della cerimonia  per  l'inizio del  ministero  del   nuovo   Pontefice,   è autorizzata a porre in essere, sulla base delle indicazioni del Sindaco di Roma Capitale - Commissario  di  Governo  per  il Giubileo della Chiesa Cattolica 2025, anche stabilite in sede di Comitato Nazionale dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica e comunque concordate in sede di Comitato operativo con il Capo del Dipartimento della Protezione civile, tutte le azioni necessarie al funzionale svolgimento degli eventi oggetto della presente ordinanza.”.
  2. \r\n
\r\n\r\n

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

\r\n\r\n

Roma, 8 maggio 2025

\r\n\r\n

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\r\nFabio Ciciliano

\r\n"},"field_abstract":{"processed":"

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2025

\n","value":"

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2025

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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

\n

VISTI gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

\n

VISTO il decreto-legge 22 aprile 2025, n. 54, recante disposizioni urgenti ai fini dell’organizzazione e della gestione delle esequie del Santo Padre Francesco e della cerimonia per l’inizio del ministero del nuovo Pontefice;

\n

CONSIDERATA la necessità di dover disporre, senza alcun indugio, degli strumenti necessari a garantire una gestione coordinata delle cerimonie funebri di Papa Francesco, del conclave e dell’intronizzazione del nuovo Pontefice, con l’obiettivo prioritario di assicurare l’assistenza necessaria alle persone che giungono nella Capitale per parteciparvi, promuovendo, in raccordo con le competenti autorità, la continuità operativa, anche ai fini del mantenimento della sicurezza e dell’ordine pubblico e senza interruzioni nei servizi essenziali nonché nel pieno rispetto delle tradizioni liturgiche e protocollari, tenuto conto del rilievo internazionale degli eventi;

\n

CONSIDERATO che per l’evento si prevede un massiccio afflusso di persone nella Capitale;

\n

CONSIDERATO che il summenzionato decreto-legge sancisce che il Capo del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri garantisca, tra l’altro, il coordinamento di tutte le attività, operando in stretto raccordo con il Prefetto di Roma, il Commissario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, il Presidente della Regione Lazio e il Sindaco di Roma Capitale, nonché con le altre amministrazioni, gli enti pubblici e privati e le società di servizi, anche attraverso l'interscambio delle informazioni utili in un contesto di sinergie operative;

\n

RAVVISATA la necessità di disporre degli strumenti necessari per una organizzata e coordinata gestione degli eventi, garantendo tutta l’assistenza necessaria alle persone coinvolte;

\n

ATTESO che la situazione in atto necessita di una tempestività e flessibilità di azione tali da non consentire l’espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l’utilizzo di poteri straordinari in deroga all’ordinamento vigente;

\n

ACQUISITI gli esiti del Comitato operativo del 21, 22 e 23 aprile 2025;

\n

DISPONE

\n

ART. 1
(Coordinamento delle attività)

\n
  1. Il Capo del Dipartimento della Protezione civile, per l’espletamento delle attribuzioni di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 54 del 2025, può avvalersi delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, nonché della struttura del Dipartimento della Protezione civile e può nominare soggetti attuatori, ivi comprese società in house o partecipate dalle Amministrazioni e/o dagli enti territoriali interessati, che agiscono a titolo gratuito sulla base di specifiche direttive.
  2. \n
  3. Il Capo del Dipartimento della Protezione civile può stipulare accordi e convenzioni, anche a titolo oneroso, immediatamente esecutivi, con le strutture e le componenti del Servizio nazionale di Protezione civile e i soggetti attuatori, per garantire l’urgente disponibilità di beni, forniture e servizi necessari e strumentali per la funzionale organizzazione e gestione delle attività oggetto della presente ordinanza. Se gli accordi e le convenzioni sono a titolo oneroso, l'importo del corrispettivo costituisce un rimborso dei relativi costi, non contemplando alcun utile. Detti accordi e convenzioni possono prevedere l’erogazione di una prima rata, a titolo di anticipo, per un importo massimo del 30% dell'importo complessivo pattuito.
  4. \n
  5. Per le finalità di cui alla presente ordinanza, il Capo del Dipartimento della Protezione civile può altresì avvalersi di accordi quadro, convenzioni e altri strumenti negoziali già stipulati dalle strutture e dalle componenti del Servizio nazionale della Protezione civile e pienamente operativi.
  6. \n
  7. Il Sindaco di Roma Capitale, per un’eventuale migliore dislocazione dei bagni chimici nelle aree di Roma Capitale, può avvalersi degli accordi quadro stipulati dal Dipartimento della Protezione civile, che devono essere adeguatamente rendicontati ai fini della liquidazione delle spese sostenute.
  8. \n
  9. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente ordinanza, si provvede a valere sulle risorse di cui all’articolo 8.
  10. \n

ART. 2
(Piani operativi di settore)

\n
  1. Il Capo del Dipartimento della Protezione civile garantisce l’attuazione coordinata dei diversi piani operativi di settore che i soggetti di cui al comma 2 dell’articolo 1 predispongono, per il tramite delle proprie strutture, ciascuno per la propria parte di competenza.
  2. \n
  3. Il Sindaco di Roma Capitale - Commissario di Governo per il Giubileo della Chiesa Cattolica 2025 garantisce sin da subito, per il tramite delle proprie strutture, l’attivazione e l’impiego del dispositivo già predisposto per la gestione degli eventi giubilari, per far fronte alle prime fasi di gestione delle attività connesse alla presente ordinanza. Tale dispositivo viene opportunamente potenziato e rimodulato, in base alle necessità, con le ulteriori risorse afferenti al Servizio nazionale della Protezione civile.
  4. \n
  5. Il Direttore generale dell’Azienda Regionale Emergenza Sanitaria- ARES 118 della Regione Lazio, garantisce la redazione di uno o più piani sanitari, che interverranno a supporto del dispositivo già presente sul territorio della medesima regione.
  6. \n
  7. Fermo restando il raccordo con il Capo del Dipartimento della Protezione civile, il Prefetto di Roma predispone uno o più piani di sicurezza, al fine di disciplinare ogni utile coordinamento tra le forze di polizia e le forze armate, con riferimento ai rispettivi ambiti e livelli di responsabilità, nonché con il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, con riguardo agli interventi di soccorso tecnico urgente ordinario. Inoltre, il Prefetto, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di cui al Regio decreto del 18 giugno 1931, n. 773, adotta tutti i necessari provvedimenti di competenza, nell’ambito delle attribuzioni di cui alla legge 1 aprile 1981, n. 121, ivi compresi quelli, ove ritenuti indispensabili, finalizzati alla interdizione del traffico ed all’apertura e chiusura degli esercizi commerciali e degli uffici e delle istituzioni pubbliche e private che insistono nelle aree interessate.
  8. \n
  9. Il Direttore del Centro di coordinamento nazionale in materia di viabilità del Ministero dell’Interno-Viabilità Italia, nell’ambito del Comitato operativo nazionale assicura il costante monitoraggio della viabilità extraurbana in considerazione del notevole afflusso di persone dirette nella Capitale.
  10. \n
  11. Il Dipartimento della Protezione civile, tramite il Centro Operativo Aereo Unificato-COAU, in coordinamento con l’ENAC e l’ENAV garantisce il costante monitoraggio degli arrivi e delle partenze dagli aeroporti italiani.
  12. \n
  13. Il Sindaco di Roma Capitale predispone, ove ritenuto necessario, un apposito piano straordinario per la raccolta e la gestione dei rifiuti nelle aree interessate.
  14. \n
  15. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, si provvede a valere sulle risorse di cui all’articolo 8.
  16. \n

ART. 3
(Deroghe)

\n
  1. Per la realizzazione delle attività di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, il Capo del Dipartimento della Protezione civile ed i soggetti attuatori dal medesimo individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:
    \n\t- regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 9, 13, 14, 15, 19, 20;
    \n\t- regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;
    \n\t- legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2 - bis, 7, 8, 9, 10, 10 - bis, 14, 14 - bis, 14 - ter, 14 - quater, 14 - quinquies, 16, 17, 19 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;
    \n\t- decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44 -bis e 72;
    \n\t- decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 2001 n. 380, articoli 2, 2 -bis, 3, 5, 6 e 6 -bis, 7, 8, 10, 14, 20, 22, 23, 24, da 27 a 41, 77, 78, 79, 81 e 82;
    \n\t- decreto legislativo n. 259 del 2003, articoli 2, comma 1, lett. ee) e 98-vicies-ter, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2020, recante «Modalità e criteri di attivazione e gestione del servizio IT-Alert»; direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2020 recante “Allertamento e sistema di allarme pubblico IT - Alert in riferimento alle attività di protezione civile;
    \n\t- leggi e disposizioni regionali, provinciali, anche di natura organizzativa, strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza.
  2. \n
  3. Per l’espletamento delle attività previste dalla presente ordinanza, fermo restando quanto previsto dagli articoli 225 e 226 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il Capo del Dipartimento della Protezione civile e i soggetti attuatori possono avvalersi, ove ne ricorrano i presupposti, delle procedure di cui all’articolo 76 e all’articolo 140 del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2023 in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Con riferimento alle procedure di somma urgenza, i termini per la redazione della perizia giustificativa di cui ai commi 4 e 12, lettera b), dell’articolo 140 e per il controllo dei requisiti di partecipazione di cui al comma 7 dell’articolo 140 possono essere derogati.
  4. \n
  5. In aggiunta a quanto previsto dal comma 11 dell’articolo 140 nonché dagli articoli 225 e 226 del decreto legislativo n. 36 del 2023, il Capo del Dipartimento della Protezione civile e i soggetti attuatori, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall’ordinamento europeo, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, possono procedere in deroga ai seguenti articoli del richiamato decreto legislativo n. 36 del 2023:
    \n\t- 22, 29, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedano;
    \n\t- 38, 41, comma 4, Allegato I.8 (articolo 1) e 42, allo scopo di autorizzare la semplificazione e l’accelerazione della procedura concernente la valutazione dell’interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei relativi progetti;
    \n\t- 41 comma 12, allo scopo di autorizzare l’affidamento della progettazione a professionisti estranei all’ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all’espletamento dell’incarico e dell’incremento delle esigenze di natura tecnico - progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;
    \n\t- 44, allo scopo di consentire anche alle Stazioni appaltanti o Enti concedenti non qualificati di affidare la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato; in tal caso la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 può essere messa a carico dell’affidatario in fase di elaborazione del progetto;
    \n\t- 17, 18, 48, 50, 52, 90 e 111, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l’adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale; per le medesime finalità i soggetti di cui al comma 1 possono procedere in deroga agli articoli 81, 83 e 85 del decreto legislativo n. 36/2023. La deroga agli articoli 90 e 111 è riferita alle tempistiche e modalità delle comunicazioni ivi previste, da effettuare in misura compatibile con le esigenze del contesto emergenziale;
    \n\t- 54, per consentire l’esclusione automatica delle offerte anomale anche nei casi in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, per semplificare e velocizzare le relative procedure;
    \n\t- 62 e 63, allo scopo di consentire di procedere direttamente e autonomamente all’affidamento di lavori e all’acquisizione di servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle centrali di committenza;
    \n\t- 71, 72 e 91, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente;
    \n\t- 119, allo scopo di consentire l’immediata esecuzione del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell’appaltatore, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all’articolo 140, comma 7;
    \n\t- 120, allo scopo di consentire modifiche contrattuali e proroghe tecniche anche se non previste nei documenti di gara iniziali e nei contratti stipulati e allo scopo di derogare ai termini previsti dai commi 11 e 12 dell’articolo 5 dell’Allegato II.14 per gli adempimenti nei confronti di ANAC, nonché allo scopo di poter incrementare fino al 75% il limite di cui al comma 2 del medesimo articolo;
  6. \n
  7. Salvo quanto previsto al comma 3, al momento della presentazione dei documenti relativi alle procedure di affidamento, il Capo del Dipartimento della Protezione civile e i soggetti attuatori accettano, anche in deroga agli articoli 24 e 91 del decreto legislativo n. 36 del 2023, autocertificazioni, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che i predetti soggetti verificano ai sensi dell’articolo 140, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2023, mediante la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ovvero tramite altre idonee modalità compatibili con la gestione della situazione emergenziale, individuate dai medesimi soggetti responsabili delle procedure;
  8. \n
  9. Fermo restando quanto previsto al comma 3, ai fini dell’acquisizione dei lavori, beni e servizi, strettamente connessi alle attività di cui alla presente ordinanza i soggetti di cui al comma 1 provvedono, mediante le procedure di cui agli articoli 50 e 76, anche non espletate contestualmente, previa selezione, ove possibile e qualora richiesto dalla normativa, di almeno cinque operatori economici, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti secondo le modalità descritte all’articolo 140, comma 7, del decreto legislativo n. 36 del 2023. Tali operatori, sempre nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, possono essere selezionati nell’ambito degli elenchi risultanti a seguito di manifestazioni di interesse già espletate dal Capo del Dipartimento della Protezione civile o dai soggetti attuatori dallo stesso individuati. È facoltà dei soggetti di cui al comma 1 procedere alla realizzazione di parte degli interventi con il sistema dell’economia diretta secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.
  10. \n
  11. Tenuto conto dell’urgenza della realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, il Capo del Dipartimento della Protezione civile e i soggetti attuatori, previa specifica nei documenti di gara, possono prevedere premi di accelerazione e penalità adeguate all’urgenza fino al doppio di quanto previsto, dall’articolo 126 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e lavorazioni su più turni giornalieri, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro.
  12. \n
  13. Nell’espletamento delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture strettamente connesse alle attività di cui alla presente ordinanza, il Capo del Dipartimento della Protezione civile e i soggetti attuatori possono verificare le offerte anomale ai sensi dell’articolo 110 del decreto legislativo n. 36 del 2023 richiedendo le necessarie spiegazioni per iscritto, assegnando al concorrente un termine compatibile con la situazione emergenziale in atto e comunque non inferiore a cinque giorni.
  14. \n

ART. 4
(Impiego del Volontariato organizzato di protezione civile)

\n
  1. Per l’impiego delle organizzazioni di volontariato organizzato di protezione civile, per le attività di assistenza alla popolazione, iscritte nell’Elenco nazionale di cui all’articolo 34 del decreto legislativo n. 1 del 2018 nelle attività previste dall’articolo 1, si applicano i benefici previsti dagli articoli 39 e 40 del medesimo decreto legislativo.
  2. \n
  3. Il Dipartimento della Protezione civile, relativamente ai concorsi da esso direttamente attivati nell’ambito delle procedure di coordinamento nazionale e volti ad assicurare il necessario supporto alla gestione operativa provvede all’istruttoria ed alla liquidazione dei rimborsi richiesti ai sensi degli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 1 del 2018, per gli interventi effettuati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell’Elenco centrale.
  4. \n
  5. Le Regioni e le Province autonome intervenute a supporto con squadre di volontari che operano nell’ambito delle colonne mobili regionali provvedono, nel rispetto delle disposizioni contenute nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 24 febbraio 2020, all'istruttoria per la liquidazione dei rimborsi richiesti ai sensi degli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 1 del 2018, anche dando corso alle relative anticipazioni, per gli interventi effettuati dalle organizzazioni di volontariato di Protezione civile iscritte nei rispettivi Elenchi territoriali, impiegate in occasione dell'evento in discorso. Gli esiti dell'istruttoria sono trasmessi al Dipartimento della Protezione civile che provvede al trasferimento, alle Regioni ed alle Province autonome interessate, delle somme necessarie per la liquidazione dei rimborsi spettanti.
  6. \n
  7. Per le attività di cui ai commi 2 e 3 svolte dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell’Elenco centrale o operanti nell’ambito delle colonne mobili regionali, sono autorizzate le spese di vitto, alloggio e gestione dei mezzi e delle attrezzature effettuate in loco e per l’eventuale allestimento delle aree previamente autorizzate.
  8. \n
  9. In alternativa a quanto previsto dal comma 4 del presente articolo, le Regioni e le Province Autonome possono sostenere direttamente le spese di cui all’ articolo 40 del decreto legislativo n. 1 del 2018 relativamente alle organizzazioni di volontariato facenti parte delle rispettive colonne mobili, anche provvedendo alle relative anticipazioni, rendicontando i relativi oneri al Dipartimento della Protezione civile, che darà corso alla relativa liquidazione a valere sulle risorse emergenziali disponibili per l’evento in rassegna.
  10. \n
  11. Al fine di garantire idonea copertura al personale volontario impiegato nelle attività finalizzate alla gestione dell’evento, il Dipartimento della Protezione civile è autorizzato ad utilizzare polizze assicurative già stipulate, anche oltre i limiti previsti dai contratti in essere.
  12. \n
  13. Agli oneri conseguenti all’applicazione dei commi precedenti si provvede a valere sulle risorse di cui all’articolo 8.
  14. \n

ART. 5
(Disposizioni finalizzate a garantire la piena operatività del Servizio Nazionale della Protezione civile)

\n
  1. Al fine di garantire la piena operatività del Servizio Nazionale della Protezione civile, al personale non dirigenziale, civile e militare, delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, direttamente impegnato nelle attività di cui all’articolo 1, comma 1 della presente ordinanza, è corrisposto, per il periodo dal 22 aprile 2025 al 20 maggio 2025 e comunque fino al termine della cerimonia per l’inizio del ministero del nuovo Pontefice, per il tramite delle amministrazioni di appartenenza, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti, entro il limite massimo di cento ore mensili pro-capite. Il predetto limite è da considerarsi al netto di eventuali altre deroghe ai limiti ordinariamente previsti già autorizzati da vigenti disposizioni.
  2. \n
  3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, ai titolari di incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, civili e militari, direttamente impegnati nelle attività di cui all’articolo 1, comma 1 della presente ordinanza, in deroga agli articoli 24 e 45 del decreto legislativo n. 165 del 2001, alla contrattazione collettiva nazionale del comparto di appartenenza ovvero dei rispettivi ordinamenti, è riconosciuta, per il periodo dal 22 aprile 2025 al 20 maggio 2025 e comunque fino al termine della cerimonia per l’inizio del ministero del nuovo Pontefice, una indennità mensile pari al 30% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, commisurata ai giorni di effettivo impiego, erogata per il tramite delle amministrazioni di appartenenza.
  4. \n
  5. Per le finalità di cui al presente articolo, il Dipartimento della Protezione civile impartisce le necessarie disposizioni organizzative volte ad assicurare le modalità di rendicontazione e rimborso nei limiti delle risorse finanziarie che verranno rese disponibili per fronteggiare il contesto di cui alla presente ordinanza nonché limitatamente alla parte eccedente le risorse stanziate a tal fine per l’evento giubilare.
  6. \n
  7. Il rimborso degli oneri di cui ai commi precedenti da parte del Dipartimento della Protezione civile è subordinato alla presentazione di appositi Piani di impiego, contenenti la programmazione delle attività e la quantificazione dei fabbisogni, per l’approvazione da parte del medesimo Dipartimento come di seguito specificato:
    \n\t- per la Regione Lazio e per Roma Capitale, i piani di impiego sono sottoposti direttamente dalle predette Amministrazioni;
    \n\t- per il personale delle altre Regioni, delle strutture operative e dei Comuni attivati per il tramite dell’ANCI, i piani di impiego sono sottoposti attraverso i rappresentanti in seno al Comitato Operativo Nazionale della Protezione civile.
  8. \n
  9. Nei Piani di impiego di cui al presente articolo possono essere, altresì, indicate, le spese relative all’utilizzo di mezzi e materiali, nonché altre spese direttamente connesse con l’evento sostenute dai soggetti di cui all’articolo 1, comma 1. Tali spese devono essere previamente autorizzate dal Dipartimento della Protezione civile, anche in sede di Comitato Operativo.
  10. \n
  11. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse finanziarie di cui all’articolo 8.
  12. \n

ART. 6
(Disposizioni finalizzate a garantire la piena operatività del Dipartimento della Protezione civile)

\n
  1. Al personale non dirigenziale, civile e militare, in servizio presso il Dipartimento della Protezione civile direttamente impegnato per le attività di cui alla presente ordinanza è corrisposto, per il periodo dal 22 aprile 2025 al 20 maggio 2025 e comunque fino al termine della cerimonia per l’inizio del ministero del nuovo Pontefice, in deroga all’articolo 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla contrattazione collettiva nazionale di comparto ovvero dei rispettivi ordinamenti, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti, entro il limite massimo di cento ore mensili pro-capite.
  2. \n
  3. Ai titolari di incarichi dirigenziali in servizio presso il Dipartimento della Protezione civile direttamente impegnati nelle attività di cui alla presente ordinanza, in deroga agli articoli 24 e 45 del decreto legislativo n. 165 del 2001, alla contrattazione collettiva nazionale del comparto di appartenenza ovvero dei rispettivi ordinamenti, è riconosciuta, per il periodo dal 22 aprile 2025 al 20 maggio 2025 e comunque fino al termine della cerimonia per l’inizio del ministero del nuovo Pontefice, una indennità mensile pari al 30% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, commisurata ai giorni di effettivo impiego.
  4. \n
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse finanziarie di cui all’articolo 8.
  6. \n
  7. Il Dipartimento della Protezione civile è autorizzato, altresì, a provvedere agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio 2014 n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge del 29 marzo 2014 n. 50 - confermate dall’articolo 1, comma 590, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 e da ultimo modificate dall’art. 21, comma 1, lett. a), b) e c), del D.L. 14 marzo 2025, n. 25 - già previste dall'articolo 5, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3967/2011 e dall'articolo 17, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3721/2008 a carico delle risorse finanziarie rese disponibili per le attività di cui alla presente ordinanza.
  8. \n

ART. 7
(Utilizzo gestori di telecomunicazioni e IT-Alert)

\n
  1. Per le finalità di cui alla presente ordinanza il Capo del Dipartimento della Protezione civile può:
    \n\ta) avvalersi dei gestori telefonici per il potenziamento di tutti i sistemi di trasmissione sia dati che fonia, attraverso l’utilizzo anche di sistemi mobili.
    \n\tb) installare, gratuitamente, su siti pubblici e privati, apparati di telecomunicazione anche in deroga al decreto legislativo 1° agosto 2003 n.259 e successive modificazioni;
    \n\tc) fornire adeguata informazione alla popolazione mediante il sistema IT-Alert, integrativa e complementare ai canali istituzionali degli enti preposti.
  2. \n

ART. 8
(Copertura finanziaria)

\n
  1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d’urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede a valere sulle risorse iscritte sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri e assegnate al Dipartimento della Protezione civile, ai sensi del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, previa approvazione del Capo del Dipartimento della Protezione civile.
  2. \n
  3. I soggetti e le strutture di cui alla presente ordinanza possono motivatamente chiedere l’anticipazione degli oneri assunti, comunque in misura non superiore al 30% dell’importo complessivo. Il rimborso degli oneri avviene previa rendicontazione delle spese sostenute e approvazione del Capo del Dipartimento della Protezione civile.
  4. \n
  5. Il Capo del Dipartimento della Protezione civile impartisce le necessarie disposizioni organizzative volte ad assicurare le modalità di rendicontazione e rimborso, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 1, nonché limitatamente alla parte eccedente le risorse stanziate a tal fine per l’evento giubilare.
  6. \n

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

\n

Roma, 23 aprile 2025

\n

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\nFabio Ciciliano

\n","value":"

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

\r\n\r\n

VISTI gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

\r\n\r\n

VISTO il decreto-legge 22 aprile 2025, n. 54, recante disposizioni urgenti ai fini dell’organizzazione e della gestione delle esequie del Santo Padre Francesco e della cerimonia per l’inizio del ministero del nuovo Pontefice;

\r\n\r\n

CONSIDERATA la necessità di dover disporre, senza alcun indugio, degli strumenti necessari a garantire una gestione coordinata delle cerimonie funebri di Papa Francesco, del conclave e dell’intronizzazione del nuovo Pontefice, con l’obiettivo prioritario di assicurare l’assistenza necessaria alle persone che giungono nella Capitale per parteciparvi, promuovendo, in raccordo con le competenti autorità, la continuità operativa, anche ai fini del mantenimento della sicurezza e dell’ordine pubblico e senza interruzioni nei servizi essenziali nonché nel pieno rispetto delle tradizioni liturgiche e protocollari, tenuto conto del rilievo internazionale degli eventi;

\r\n\r\n

CONSIDERATO che per l’evento si prevede un massiccio afflusso di persone nella Capitale;

\r\n\r\n

CONSIDERATO che il summenzionato decreto-legge sancisce che il Capo del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri garantisca, tra l’altro, il coordinamento di tutte le attività, operando in stretto raccordo con il Prefetto di Roma, il Commissario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, il Presidente della Regione Lazio e il Sindaco di Roma Capitale, nonché con le altre amministrazioni, gli enti pubblici e privati e le società di servizi, anche attraverso l'interscambio delle informazioni utili in un contesto di sinergie operative;

\r\n\r\n

RAVVISATA la necessità di disporre degli strumenti necessari per una organizzata e coordinata gestione degli eventi, garantendo tutta l’assistenza necessaria alle persone coinvolte;

\r\n\r\n

ATTESO che la situazione in atto necessita di una tempestività e flessibilità di azione tali da non consentire l’espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l’utilizzo di poteri straordinari in deroga all’ordinamento vigente;

\r\n\r\n

ACQUISITI gli esiti del Comitato operativo del 21, 22 e 23 aprile 2025;

\r\n\r\n

DISPONE

\r\n\r\n

ART. 1
\r\n(Coordinamento delle attività)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Il Capo del Dipartimento della Protezione civile, per l’espletamento delle attribuzioni di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 54 del 2025, può avvalersi delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, nonché della struttura del Dipartimento della Protezione civile e può nominare soggetti attuatori, ivi comprese società in house o partecipate dalle Amministrazioni e/o dagli enti territoriali interessati, che agiscono a titolo gratuito sulla base di specifiche direttive.
  2. \r\n\t
  3. Il Capo del Dipartimento della Protezione civile può stipulare accordi e convenzioni, anche a titolo oneroso, immediatamente esecutivi, con le strutture e le componenti del Servizio nazionale di Protezione civile e i soggetti attuatori, per garantire l’urgente disponibilità di beni, forniture e servizi necessari e strumentali per la funzionale organizzazione e gestione delle attività oggetto della presente ordinanza. Se gli accordi e le convenzioni sono a titolo oneroso, l'importo del corrispettivo costituisce un rimborso dei relativi costi, non contemplando alcun utile. Detti accordi e convenzioni possono prevedere l’erogazione di una prima rata, a titolo di anticipo, per un importo massimo del 30% dell'importo complessivo pattuito.
  4. \r\n\t
  5. Per le finalità di cui alla presente ordinanza, il Capo del Dipartimento della Protezione civile può altresì avvalersi di accordi quadro, convenzioni e altri strumenti negoziali già stipulati dalle strutture e dalle componenti del Servizio nazionale della Protezione civile e pienamente operativi.
  6. \r\n\t
  7. Il Sindaco di Roma Capitale, per un’eventuale migliore dislocazione dei bagni chimici nelle aree di Roma Capitale, può avvalersi degli accordi quadro stipulati dal Dipartimento della Protezione civile, che devono essere adeguatamente rendicontati ai fini della liquidazione delle spese sostenute.
  8. \r\n\t
  9. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente ordinanza, si provvede a valere sulle risorse di cui all’articolo 8.
  10. \r\n
\r\n\r\n

ART. 2
\r\n(Piani operativi di settore)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Il Capo del Dipartimento della Protezione civile garantisce l’attuazione coordinata dei diversi piani operativi di settore che i soggetti di cui al comma 2 dell’articolo 1 predispongono, per il tramite delle proprie strutture, ciascuno per la propria parte di competenza.
  2. \r\n\t
  3. Il Sindaco di Roma Capitale - Commissario di Governo per il Giubileo della Chiesa Cattolica 2025 garantisce sin da subito, per il tramite delle proprie strutture, l’attivazione e l’impiego del dispositivo già predisposto per la gestione degli eventi giubilari, per far fronte alle prime fasi di gestione delle attività connesse alla presente ordinanza. Tale dispositivo viene opportunamente potenziato e rimodulato, in base alle necessità, con le ulteriori risorse afferenti al Servizio nazionale della Protezione civile.
  4. \r\n\t
  5. Il Direttore generale dell’Azienda Regionale Emergenza Sanitaria- ARES 118 della Regione Lazio, garantisce la redazione di uno o più piani sanitari, che interverranno a supporto del dispositivo già presente sul territorio della medesima regione.
  6. \r\n\t
  7. Fermo restando il raccordo con il Capo del Dipartimento della Protezione civile, il Prefetto di Roma predispone uno o più piani di sicurezza, al fine di disciplinare ogni utile coordinamento tra le forze di polizia e le forze armate, con riferimento ai rispettivi ambiti e livelli di responsabilità, nonché con il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, con riguardo agli interventi di soccorso tecnico urgente ordinario. Inoltre, il Prefetto, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di cui al Regio decreto del 18 giugno 1931, n. 773, adotta tutti i necessari provvedimenti di competenza, nell’ambito delle attribuzioni di cui alla legge 1 aprile 1981, n. 121, ivi compresi quelli, ove ritenuti indispensabili, finalizzati alla interdizione del traffico ed all’apertura e chiusura degli esercizi commerciali e degli uffici e delle istituzioni pubbliche e private che insistono nelle aree interessate.
  8. \r\n\t
  9. Il Direttore del Centro di coordinamento nazionale in materia di viabilità del Ministero dell’Interno-Viabilità Italia, nell’ambito del Comitato operativo nazionale assicura il costante monitoraggio della viabilità extraurbana in considerazione del notevole afflusso di persone dirette nella Capitale.
  10. \r\n\t
  11. Il Dipartimento della Protezione civile, tramite il Centro Operativo Aereo Unificato-COAU, in coordinamento con l’ENAC e l’ENAV garantisce il costante monitoraggio degli arrivi e delle partenze dagli aeroporti italiani.
  12. \r\n\t
  13. Il Sindaco di Roma Capitale predispone, ove ritenuto necessario, un apposito piano straordinario per la raccolta e la gestione dei rifiuti nelle aree interessate.
  14. \r\n\t
  15. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, si provvede a valere sulle risorse di cui all’articolo 8.
  16. \r\n
\r\n\r\n

ART. 3
\r\n(Deroghe)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Per la realizzazione delle attività di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, il Capo del Dipartimento della Protezione civile ed i soggetti attuatori dal medesimo individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:
    \r\n\t- regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 9, 13, 14, 15, 19, 20;
    \r\n\t- regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;
    \r\n\t- legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2 - bis, 7, 8, 9, 10, 10 - bis, 14, 14 - bis, 14 - ter, 14 - quater, 14 - quinquies, 16, 17, 19 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;
    \r\n\t- decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44 -bis e 72;
    \r\n\t- decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 2001 n. 380, articoli 2, 2 -bis, 3, 5, 6 e 6 -bis, 7, 8, 10, 14, 20, 22, 23, 24, da 27 a 41, 77, 78, 79, 81 e 82;
    \r\n\t- decreto legislativo n. 259 del 2003, articoli 2, comma 1, lett. ee) e 98-vicies-ter, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2020, recante «Modalità e criteri di attivazione e gestione del servizio IT-Alert»; direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2020 recante “Allertamento e sistema di allarme pubblico IT - Alert in riferimento alle attività di protezione civile;
    \r\n\t- leggi e disposizioni regionali, provinciali, anche di natura organizzativa, strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza.
  2. \r\n\t
  3. Per l’espletamento delle attività previste dalla presente ordinanza, fermo restando quanto previsto dagli articoli 225 e 226 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il Capo del Dipartimento della Protezione civile e i soggetti attuatori possono avvalersi, ove ne ricorrano i presupposti, delle procedure di cui all’articolo 76 e all’articolo 140 del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2023 in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Con riferimento alle procedure di somma urgenza, i termini per la redazione della perizia giustificativa di cui ai commi 4 e 12, lettera b), dell’articolo 140 e per il controllo dei requisiti di partecipazione di cui al comma 7 dell’articolo 140 possono essere derogati.
  4. \r\n\t
  5. In aggiunta a quanto previsto dal comma 11 dell’articolo 140 nonché dagli articoli 225 e 226 del decreto legislativo n. 36 del 2023, il Capo del Dipartimento della Protezione civile e i soggetti attuatori, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall’ordinamento europeo, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, possono procedere in deroga ai seguenti articoli del richiamato decreto legislativo n. 36 del 2023:
    \r\n\t- 22, 29, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedano;
    \r\n\t- 38, 41, comma 4, Allegato I.8 (articolo 1) e 42, allo scopo di autorizzare la semplificazione e l’accelerazione della procedura concernente la valutazione dell’interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei relativi progetti;
    \r\n\t- 41 comma 12, allo scopo di autorizzare l’affidamento della progettazione a professionisti estranei all’ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all’espletamento dell’incarico e dell’incremento delle esigenze di natura tecnico - progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;
    \r\n\t- 44, allo scopo di consentire anche alle Stazioni appaltanti o Enti concedenti non qualificati di affidare la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato; in tal caso la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 può essere messa a carico dell’affidatario in fase di elaborazione del progetto;
    \r\n\t- 17, 18, 48, 50, 52, 90 e 111, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l’adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale; per le medesime finalità i soggetti di cui al comma 1 possono procedere in deroga agli articoli 81, 83 e 85 del decreto legislativo n. 36/2023. La deroga agli articoli 90 e 111 è riferita alle tempistiche e modalità delle comunicazioni ivi previste, da effettuare in misura compatibile con le esigenze del contesto emergenziale;
    \r\n\t- 54, per consentire l’esclusione automatica delle offerte anomale anche nei casi in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, per semplificare e velocizzare le relative procedure;
    \r\n\t- 62 e 63, allo scopo di consentire di procedere direttamente e autonomamente all’affidamento di lavori e all’acquisizione di servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle centrali di committenza;
    \r\n\t- 71, 72 e 91, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente;
    \r\n\t- 119, allo scopo di consentire l’immediata esecuzione del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell’appaltatore, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all’articolo 140, comma 7;
    \r\n\t- 120, allo scopo di consentire modifiche contrattuali e proroghe tecniche anche se non previste nei documenti di gara iniziali e nei contratti stipulati e allo scopo di derogare ai termini previsti dai commi 11 e 12 dell’articolo 5 dell’Allegato II.14 per gli adempimenti nei confronti di ANAC, nonché allo scopo di poter incrementare fino al 75% il limite di cui al comma 2 del medesimo articolo;
  6. \r\n\t
  7. Salvo quanto previsto al comma 3, al momento della presentazione dei documenti relativi alle procedure di affidamento, il Capo del Dipartimento della Protezione civile e i soggetti attuatori accettano, anche in deroga agli articoli 24 e 91 del decreto legislativo n. 36 del 2023, autocertificazioni, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che i predetti soggetti verificano ai sensi dell’articolo 140, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2023, mediante la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ovvero tramite altre idonee modalità compatibili con la gestione della situazione emergenziale, individuate dai medesimi soggetti responsabili delle procedure;
  8. \r\n\t
  9. Fermo restando quanto previsto al comma 3, ai fini dell’acquisizione dei lavori, beni e servizi, strettamente connessi alle attività di cui alla presente ordinanza i soggetti di cui al comma 1 provvedono, mediante le procedure di cui agli articoli 50 e 76, anche non espletate contestualmente, previa selezione, ove possibile e qualora richiesto dalla normativa, di almeno cinque operatori economici, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti secondo le modalità descritte all’articolo 140, comma 7, del decreto legislativo n. 36 del 2023. Tali operatori, sempre nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, possono essere selezionati nell’ambito degli elenchi risultanti a seguito di manifestazioni di interesse già espletate dal Capo del Dipartimento della Protezione civile o dai soggetti attuatori dallo stesso individuati. È facoltà dei soggetti di cui al comma 1 procedere alla realizzazione di parte degli interventi con il sistema dell’economia diretta secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.
  10. \r\n\t
  11. Tenuto conto dell’urgenza della realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, il Capo del Dipartimento della Protezione civile e i soggetti attuatori, previa specifica nei documenti di gara, possono prevedere premi di accelerazione e penalità adeguate all’urgenza fino al doppio di quanto previsto, dall’articolo 126 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e lavorazioni su più turni giornalieri, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro.
  12. \r\n\t
  13. Nell’espletamento delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture strettamente connesse alle attività di cui alla presente ordinanza, il Capo del Dipartimento della Protezione civile e i soggetti attuatori possono verificare le offerte anomale ai sensi dell’articolo 110 del decreto legislativo n. 36 del 2023 richiedendo le necessarie spiegazioni per iscritto, assegnando al concorrente un termine compatibile con la situazione emergenziale in atto e comunque non inferiore a cinque giorni.
  14. \r\n
\r\n\r\n

ART. 4
\r\n(Impiego del Volontariato organizzato di protezione civile)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Per l’impiego delle organizzazioni di volontariato organizzato di protezione civile, per le attività di assistenza alla popolazione, iscritte nell’Elenco nazionale di cui all’articolo 34 del decreto legislativo n. 1 del 2018 nelle attività previste dall’articolo 1, si applicano i benefici previsti dagli articoli 39 e 40 del medesimo decreto legislativo.
  2. \r\n\t
  3. Il Dipartimento della Protezione civile, relativamente ai concorsi da esso direttamente attivati nell’ambito delle procedure di coordinamento nazionale e volti ad assicurare il necessario supporto alla gestione operativa provvede all’istruttoria ed alla liquidazione dei rimborsi richiesti ai sensi degli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 1 del 2018, per gli interventi effettuati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell’Elenco centrale.
  4. \r\n\t
  5. Le Regioni e le Province autonome intervenute a supporto con squadre di volontari che operano nell’ambito delle colonne mobili regionali provvedono, nel rispetto delle disposizioni contenute nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 24 febbraio 2020, all'istruttoria per la liquidazione dei rimborsi richiesti ai sensi degli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 1 del 2018, anche dando corso alle relative anticipazioni, per gli interventi effettuati dalle organizzazioni di volontariato di Protezione civile iscritte nei rispettivi Elenchi territoriali, impiegate in occasione dell'evento in discorso. Gli esiti dell'istruttoria sono trasmessi al Dipartimento della Protezione civile che provvede al trasferimento, alle Regioni ed alle Province autonome interessate, delle somme necessarie per la liquidazione dei rimborsi spettanti.
  6. \r\n\t
  7. Per le attività di cui ai commi 2 e 3 svolte dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell’Elenco centrale o operanti nell’ambito delle colonne mobili regionali, sono autorizzate le spese di vitto, alloggio e gestione dei mezzi e delle attrezzature effettuate in loco e per l’eventuale allestimento delle aree previamente autorizzate.
  8. \r\n\t
  9. In alternativa a quanto previsto dal comma 4 del presente articolo, le Regioni e le Province Autonome possono sostenere direttamente le spese di cui all’ articolo 40 del decreto legislativo n. 1 del 2018 relativamente alle organizzazioni di volontariato facenti parte delle rispettive colonne mobili, anche provvedendo alle relative anticipazioni, rendicontando i relativi oneri al Dipartimento della Protezione civile, che darà corso alla relativa liquidazione a valere sulle risorse emergenziali disponibili per l’evento in rassegna.
  10. \r\n\t
  11. Al fine di garantire idonea copertura al personale volontario impiegato nelle attività finalizzate alla gestione dell’evento, il Dipartimento della Protezione civile è autorizzato ad utilizzare polizze assicurative già stipulate, anche oltre i limiti previsti dai contratti in essere.
  12. \r\n\t
  13. Agli oneri conseguenti all’applicazione dei commi precedenti si provvede a valere sulle risorse di cui all’articolo 8.
  14. \r\n
\r\n\r\n

ART. 5
\r\n(Disposizioni finalizzate a garantire la piena operatività del Servizio Nazionale della Protezione civile)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Al fine di garantire la piena operatività del Servizio Nazionale della Protezione civile, al personale non dirigenziale, civile e militare, delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, direttamente impegnato nelle attività di cui all’articolo 1, comma 1 della presente ordinanza, è corrisposto, per il periodo dal 22 aprile 2025 al 20 maggio 2025 e comunque fino al termine della cerimonia per l’inizio del ministero del nuovo Pontefice, per il tramite delle amministrazioni di appartenenza, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti, entro il limite massimo di cento ore mensili pro-capite. Il predetto limite è da considerarsi al netto di eventuali altre deroghe ai limiti ordinariamente previsti già autorizzati da vigenti disposizioni.
  2. \r\n\t
  3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, ai titolari di incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, civili e militari, direttamente impegnati nelle attività di cui all’articolo 1, comma 1 della presente ordinanza, in deroga agli articoli 24 e 45 del decreto legislativo n. 165 del 2001, alla contrattazione collettiva nazionale del comparto di appartenenza ovvero dei rispettivi ordinamenti, è riconosciuta, per il periodo dal 22 aprile 2025 al 20 maggio 2025 e comunque fino al termine della cerimonia per l’inizio del ministero del nuovo Pontefice, una indennità mensile pari al 30% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, commisurata ai giorni di effettivo impiego, erogata per il tramite delle amministrazioni di appartenenza.
  4. \r\n\t
  5. Per le finalità di cui al presente articolo, il Dipartimento della Protezione civile impartisce le necessarie disposizioni organizzative volte ad assicurare le modalità di rendicontazione e rimborso nei limiti delle risorse finanziarie che verranno rese disponibili per fronteggiare il contesto di cui alla presente ordinanza nonché limitatamente alla parte eccedente le risorse stanziate a tal fine per l’evento giubilare.
  6. \r\n\t
  7. Il rimborso degli oneri di cui ai commi precedenti da parte del Dipartimento della Protezione civile è subordinato alla presentazione di appositi Piani di impiego, contenenti la programmazione delle attività e la quantificazione dei fabbisogni, per l’approvazione da parte del medesimo Dipartimento come di seguito specificato:
    \r\n\t- per la Regione Lazio e per Roma Capitale, i piani di impiego sono sottoposti direttamente dalle predette Amministrazioni;
    \r\n\t- per il personale delle altre Regioni, delle strutture operative e dei Comuni attivati per il tramite dell’ANCI, i piani di impiego sono sottoposti attraverso i rappresentanti in seno al Comitato Operativo Nazionale della Protezione civile.
  8. \r\n\t
  9. Nei Piani di impiego di cui al presente articolo possono essere, altresì, indicate, le spese relative all’utilizzo di mezzi e materiali, nonché altre spese direttamente connesse con l’evento sostenute dai soggetti di cui all’articolo 1, comma 1. Tali spese devono essere previamente autorizzate dal Dipartimento della Protezione civile, anche in sede di Comitato Operativo.
  10. \r\n\t
  11. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse finanziarie di cui all’articolo 8.
  12. \r\n
\r\n\r\n

ART. 6
\r\n(Disposizioni finalizzate a garantire la piena operatività del Dipartimento della Protezione civile)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Al personale non dirigenziale, civile e militare, in servizio presso il Dipartimento della Protezione civile direttamente impegnato per le attività di cui alla presente ordinanza è corrisposto, per il periodo dal 22 aprile 2025 al 20 maggio 2025 e comunque fino al termine della cerimonia per l’inizio del ministero del nuovo Pontefice, in deroga all’articolo 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla contrattazione collettiva nazionale di comparto ovvero dei rispettivi ordinamenti, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti, entro il limite massimo di cento ore mensili pro-capite.
  2. \r\n\t
  3. Ai titolari di incarichi dirigenziali in servizio presso il Dipartimento della Protezione civile direttamente impegnati nelle attività di cui alla presente ordinanza, in deroga agli articoli 24 e 45 del decreto legislativo n. 165 del 2001, alla contrattazione collettiva nazionale del comparto di appartenenza ovvero dei rispettivi ordinamenti, è riconosciuta, per il periodo dal 22 aprile 2025 al 20 maggio 2025 e comunque fino al termine della cerimonia per l’inizio del ministero del nuovo Pontefice, una indennità mensile pari al 30% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, commisurata ai giorni di effettivo impiego.
  4. \r\n\t
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse finanziarie di cui all’articolo 8.
  6. \r\n\t
  7. Il Dipartimento della Protezione civile è autorizzato, altresì, a provvedere agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio 2014 n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge del 29 marzo 2014 n. 50 - confermate dall’articolo 1, comma 590, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 e da ultimo modificate dall’art. 21, comma 1, lett. a), b) e c), del D.L. 14 marzo 2025, n. 25 - già previste dall'articolo 5, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3967/2011 e dall'articolo 17, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3721/2008 a carico delle risorse finanziarie rese disponibili per le attività di cui alla presente ordinanza.
  8. \r\n
\r\n\r\n

ART. 7
\r\n(Utilizzo gestori di telecomunicazioni e IT-Alert)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Per le finalità di cui alla presente ordinanza il Capo del Dipartimento della Protezione civile può:
    \r\n\ta) avvalersi dei gestori telefonici per il potenziamento di tutti i sistemi di trasmissione sia dati che fonia, attraverso l’utilizzo anche di sistemi mobili.
    \r\n\tb) installare, gratuitamente, su siti pubblici e privati, apparati di telecomunicazione anche in deroga al decreto legislativo 1° agosto 2003 n.259 e successive modificazioni;
    \r\n\tc) fornire adeguata informazione alla popolazione mediante il sistema IT-Alert, integrativa e complementare ai canali istituzionali degli enti preposti.
  2. \r\n
\r\n\r\n

ART. 8
\r\n(Copertura finanziaria)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d’urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede a valere sulle risorse iscritte sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri e assegnate al Dipartimento della Protezione civile, ai sensi del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, previa approvazione del Capo del Dipartimento della Protezione civile.
  2. \r\n\t
  3. I soggetti e le strutture di cui alla presente ordinanza possono motivatamente chiedere l’anticipazione degli oneri assunti, comunque in misura non superiore al 30% dell’importo complessivo. Il rimborso degli oneri avviene previa rendicontazione delle spese sostenute e approvazione del Capo del Dipartimento della Protezione civile.
  4. \r\n\t
  5. Il Capo del Dipartimento della Protezione civile impartisce le necessarie disposizioni organizzative volte ad assicurare le modalità di rendicontazione e rimborso, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 1, nonché limitatamente alla parte eccedente le risorse stanziate a tal fine per l’evento giubilare.
  6. \r\n
\r\n\r\n

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

\r\n\r\n

Roma, 23 aprile 2025

\r\n\r\n

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\r\nFabio Ciciliano

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Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2025

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Attività formativa rivolta ai sommozzatori di protezione civile organizzata dalla FIAS-Federazione Italiana Attività Subacquee

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Al centro del dibattito, l’organizzazione del Servizio Nazionale così come ridefinito dal Codice della protezione Civile. Si parlerà inoltre di pianificazione di emergenza, sistemi di allertamento e, più in generale, di modelli organizzativi di settore (comunale, sanitario, scolastico).

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