{"componentChunkName":"component---src-templates-approfondimento-template-it-jsx","path":"/it/dipartimento/amministrazione-trasparente/interventi-straordinari-e-di-emergenza/","result":{"data":{"node":{"drupal_internal__nid":67640,"field_categoria_primaria":"approfondimento","title":"Eventi emergenziali di protezione civile","field_titolo_esteso":"Eventi emergenziali di protezione civile","field_id_contenuto_originale":67641,"field_data":"2016-07-26T11:55:36+02:00","field_tipo_approfondimento":"1","path":{"alias":"/dipartimento/amministrazione-trasparente/interventi-straordinari-e-di-emergenza"},"field_link_esterni":[],"field_abstract":null,"body":{"processed":"

La gestione delle emergenze, come previsto dall’articolo 2 del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 “Codice della protezione civile”, consiste nell'insieme delle misure e degli interventi finalizzati ad assicurare soccorso e assistenza alle persone e agli animali colpiti da eventi calamitosi, la riduzione dell’impatto dell'evento e le attività di informazione alla popolazione.

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Gli eventi emergenziali di protezione civile legati a calamità di origine naturale o all’attività umana, sono suddivisi in eventi che:

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  1. possono essere fronteggiati con interventi in via ordinaria dai singoli enti e amministrazioni competenti;
  2. \n
  3. per natura o estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni e devono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari;
  4. \n
  5. per intensità ed estensione hanno rilievo nazionale e devono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.
  6. \n

In caso di eventi emergenziali che possono manifestarsi con intensità tale da compromettere la vita, l’integrità fisica o beni di primaria importanza, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, su richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata che attesti il pieno dispiegamento delle risorse territoriali disponibili, dispone la mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale a supporto dei sistemi regionali interessati mediante il coinvolgimento coordinato delle colonne mobili delle altre regioni e province autonome e del volontariato organizzato di protezione civile, nonché delle strutture operative nazionali. In ragione dell'evoluzione dell'evento e delle relative necessità, con ulteriore decreto viene disposta la cessazione dello stato di mobilitazione, a esclusione dei casi in cui si proceda alla deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale.

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Se non viene deliberato lo stato di emergenza di rilievo nazionale, con provvedimento del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, vengono assegnati contributi per il concorso alla copertura degli oneri finanziari sostenuti dalle componenti e strutture operative del Servizio Nazionale mobilitate, comprese quelle dei territori direttamente interessati, finanziate attraverso il Fondo per le emergenze nazionali.

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Qualora si verifichino eventi che, a seguito di una valutazione del Dipartimento della Protezione Civile sulla base dei dati e delle informazioni disponibili e in raccordo con le regioni e province autonome interessate, presentano i requisiti previsti dall'articolo 7, comma 1, lettera c, del “Codice della protezione civile”, ovvero nella loro imminenza, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, formulata anche su richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata e comunque acquisitane l'intesa, delibera lo stato d'emergenza di rilievo nazionale, fissandone la durata e determinandone l'estensione territoriale con riferimento alla natura e alla qualità degli eventi e autorizza l'emanazione delle ordinanze di protezione civile di cui all'articolo 25 del “Codice della protezione civile”. La delibera individua le prime risorse finanziarie da destinare all'avvio delle attività di soccorso e assistenza alla popolazione e degli interventi più urgenti, in attesa della ricognizione degli effettivi fabbisogni e autorizza la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali.

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La durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale non può superare i 12 mesi, ed è prorogabile per un massimo di ulteriori 12 mesi.

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Tramite ordinanze di protezione civile, che dispongono le azioni previste nell’art. 25 del “Codice della protezione civile”, in deroga ad ogni disposizione vigente, si provvede al coordinamento degli interventi da mettere in campo durante lo stato di emergenza di rilievo nazionale. Le ordinanze sono emanate acquisita l'intesa delle regioni e province autonome territorialmente interessate e, ove deroghino alle leggi vigenti, devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere specificamente motivate.

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Il Capo del Dipartimento della protezione civile, per l'attuazione degli interventi previsti nelle ordinanze si avvale delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale, e i soggetti attuatori degli interventi previsti sono, di norma, identificati nei soggetti pubblici ordinariamente competenti allo svolgimento delle predette attività in via prevalente, salvo motivate eccezioni.

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Per coordinare l'attuazione delle ordinanze di protezione civile possono essere nominati commissari delegati, che operano in regime straordinario fino alla scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale. Oltre la scadenza i commissari curano la prosecuzione delle attività in regime ordinario, fino alla chiusura della contabilità speciale prevista dall’art. 27 del “Codice della protezione Civile”. 

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Di seguito sono consultabili gli stati di emergenza classificati per rischio e ambito di competenza.

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In questa sezione sono riportati tutti gli stati di emergenza dichiarati per eccezionali eventi meteorologici, alluvioni e frane da maggio 2013.

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Per ciascuna emergenza vengono indicati i dati relativi ai provvedimenti adottati, il Commissario Delegato, i riferimenti della contabilità speciale, gli importi segnalati dalle Regioni per la richiesta dello stato di emergenza e finalizzati alla copertura delle spese per gli interventi urgenti e alla prima stima dei danni, le risorse stanziate e quelle trasferite, la ricognizione effettuata dai Commissari Delegati dei fabbisogni necessari per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, e per il ristoro dei danni subiti, e l’amministrazione competente in via ordinaria a coordinare gli interventi una volta chiuso lo stato di emergenza.

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Per le varie emergenze sono indicate solamente le risorse che vengono dal Fondo per le emergenze nazionali e sono gestite dal Dipartimento della Protezione Civile. A queste possono aggiungersi ulteriori finanziamenti non gestiti direttamente dal Dipartimento (fondi regionali, ulteriori fondi statali che non provengono dal fondo per le emergenze nazionali, fondi europei). 

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In questa sezione sono riportati tutti gli stati di emergenza dichiarati per eccezionali eventi meteorologici, alluvioni e frane da maggio 2013.

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Per ciascuna emergenza vengono indicati i dati relativi ai provvedimenti adottati, il Commissario Delegato, i riferimenti della contabilità speciale, gli importi segnalati dalle Regioni per la richiesta dello stato di emergenza e finalizzati alla copertura delle spese per gli interventi urgenti e alla prima stima dei danni, le risorse stanziate e quelle trasferite, la ricognizione effettuata dai Commissari Delegati dei fabbisogni necessari per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, e per il ristoro dei danni subiti, e l’amministrazione competente in via ordinaria a coordinare gli interventi una volta chiuso lo stato di emergenza.

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Per le varie emergenze sono indicate solamente le risorse che vengono dal Fondo per le emergenze nazionali e sono gestite dal Dipartimento della Protezione Civile. A queste possono aggiungersi ulteriori finanziamenti non gestiti direttamente dal Dipartimento (fondi regionali, ulteriori fondi statali che non provengono dal fondo per le emergenze nazionali, fondi europei). 

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Pubblichiamo i dati relativi agli stati di emergenza dichiarati per eventi sismici da maggio 2013. Per ciascuna emergenza vengono indicati i dati relativi ai provvedimenti adottati, il Commissario Delegato, i riferimenti della contabilità speciale, gli importi segnalati dalle Regioni per la richiesta dello stato di emergenza e finalizzati alla copertura delle spese per gli interventi urgenti e alla prima stima dei danni, le risorse stanziate e quelle trasferite, la ricognizione effettuata dai Commissari Delegati dei fabbisogni necessari per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, e per il ristoro dei danni subiti. Laddove presente è indicato anche lo stanziamento successivo alla ricognizione dei fabbisogno per il ripristino dei danni. È indicata infine l’amministrazione competente in via ordinaria a coordinare gli interventi una volta chiuso lo stato di emergenza.

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Pubblichiamo i dati relativi agli stati di emergenza dichiarati per eventi sismici da maggio 2013. Per ciascuna emergenza vengono indicati i dati relativi ai provvedimenti adottati, il Commissario Delegato, i riferimenti della contabilità speciale, gli importi segnalati dalle Regioni per la richiesta dello stato di emergenza e finalizzati alla copertura delle spese per gli interventi urgenti e alla prima stima dei danni, le risorse stanziate e quelle trasferite, la ricognizione effettuata dai Commissari Delegati dei fabbisogni necessari per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, e per il ristoro dei danni subiti. Laddove presente è indicato anche lo stanziamento successivo alla ricognizione dei fabbisogno per il ripristino dei danni. È indicata infine l’amministrazione competente in via ordinaria a coordinare gli interventi una volta chiuso lo stato di emergenza.

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Pubblichiamo i dati relativi agli stati di emergenza dichiarati per criticità in ambito ambientale e sanitario da maggio 2013. Per ciascuna emergenza vengono indicati i dati relativi ai provvedimenti adottati, il Commissario Delegato, i riferimenti della contabilità speciale, l’importo segnalato dalle Regioni per la richiesta dello stato di emergenza, le risorse stanziate e quelle trasferite, la ricognizione dei fabbisogni effettuata dai Commissari Delegati e l’amministrazione competente in via ordinaria a coordinare gli interventi una volta chiuso lo stato di emergenza.

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Pubblichiamo i dati relativi agli stati di emergenza dichiarati per criticità in ambito ambientale e sanitario da maggio 2013. Per ciascuna emergenza vengono indicati i dati relativi ai provvedimenti adottati, il Commissario Delegato, i riferimenti della contabilità speciale, l’importo segnalato dalle Regioni per la richiesta dello stato di emergenza, le risorse stanziate e quelle trasferite, la ricognizione dei fabbisogni effettuata dai Commissari Delegati e l’amministrazione competente in via ordinaria a coordinare gli interventi una volta chiuso lo stato di emergenza.

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Fin dall’inizio dell’emergenza epidemiologica legata al virus Covid-19, lo slancio solidale è stato molto forte e partecipato. Per questo motivo il Dipartimento della Protezione Civile ha aperto tre conti correnti bancari per raccolte specifiche:

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In allegato, e al link esterno, sono disponibili i rendiconti relativi alle tre donazioni.

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Fin dall’inizio dell’emergenza epidemiologica legata al virus Covid-19, lo slancio solidale è stato molto forte e partecipato. Per questo motivo il Dipartimento della Protezione Civile ha aperto tre conti correnti bancari per raccolte specifiche:

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In allegato, e al link esterno, sono disponibili i rendiconti relativi alle tre donazioni.

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Secondo quanto previsto dalla Legge n. 152/2005 lo stato di emergenza può essere dichiarato anche in caso di calamità naturali o gravi eventi all’estero. Per ciascuna emergenza internazionale vengono indicati solo i dati relativi ai provvedimenti adottati e alle risorse stanziate.
\nIn questi casi non si applica la normale procedura per la quantificazione degli interventi urgenti e la prima stima dei danni e gli eventuali importi assegnati in delibera sono assegnati dal Dipartimento della Protezione Civile sulla base della quantificazione delle spese che consentono di coprire gli interventi.

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Secondo quanto previsto dalla Legge n. 152/2005 lo stato di emergenza può essere dichiarato anche in caso di calamità naturali o gravi eventi all’estero. Per ciascuna emergenza internazionale vengono indicati solo i dati relativi ai provvedimenti adottati e alle risorse stanziate.
\r\nIn questi casi non si applica la normale procedura per la quantificazione degli interventi urgenti e la prima stima dei danni e gli eventuali importi assegnati in delibera sono assegnati dal Dipartimento della Protezione Civile sulla base della quantificazione delle spese che consentono di coprire gli interventi.

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Pubblichiamo gli stati di emergenza relativi a varie tipologie di rischio dichiarati prima delle Legge n. 100/2012 – che ha “limitato” la durata dello stato di emergenza – e prorogati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o Decreto Legge (diversamente dalla disciplina generale introdotta). Si tratta di stati di emergenza tuttora aperti e i cui fondi non sono gestiti dal Dipartimento della Protezione Civile. Vengono quindi riportate solo le informazioni relative ai provvedimenti adottati e al Commissario delegato del Governo.

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Pubblichiamo gli stati di emergenza relativi a varie tipologie di rischio dichiarati prima delle Legge n. 100/2012 – che ha “limitato” la durata dello stato di emergenza – e prorogati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o Decreto Legge (diversamente dalla disciplina generale introdotta). Si tratta di stati di emergenza tuttora aperti e i cui fondi non sono gestiti dal Dipartimento della Protezione Civile. Vengono quindi riportate solo le informazioni relative ai provvedimenti adottati e al Commissario delegato del Governo.

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In questa sezione sono disponibili approfondimenti sulle emergenze nazionali e internazionali relative al rischio sismico. 

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In questa sezione sono disponibili approfondimenti sulle emergenze nazionali e internazionali relative al rischio sismico. 

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Quando si verifica un fenomeno legato al rischio meteo-idrogeologico e idraulico, il Dipartimento della Protezione Civile interviene in base alla portata dell'evento e alla capacità delle risorse locali di farvi fronte. 

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Se necessario vengono inviati uomini e mezzi sui territori interessati per dare supporto alle autorità locali.

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In caso di emergenze di rilevanza nazionale il Dipartimento indirizza e coordina l'intervento in emergenza.

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Quando si verifica un fenomeno legato al rischio meteo-idrogeologico e idraulico, il Dipartimento della Protezione Civile interviene in base alla portata dell'evento e alla capacità delle risorse locali di farvi fronte. 
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\r\nSe necessario vengono inviati uomini e mezzi sui territori interessati per dare supporto alle autorità locali.
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In Italia, i vulcani che hanno dato eruzioni negli ultimi anni sono l’Etna e lo Stromboli. Il primo si trova sulla costa orientale della Sicilia mentre il secondo fa parte dell’arcipelago delle isole Eolie.

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Nella sezione \"Emergenze in Italia\" riportiamo la descrizione delle eruzioni che si sono verificate negli ultimi dieci anni. In quanto eventi di tipo C, per intensità ed estensione, hanno richiesto di essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari. Con decreti a firma del Presidente del Consiglio dei Ministri, per le eruzioni dei vulcani Stromboli ed Etna, sono stati dichiarati e poi più volte prorogati gli Stati di emergenza.

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Nella gestione delle emergenze è stato coinvolto tutto il Servizio Nazionale di Protezione Civile; in particolare, il Dipartimento della Protezione Civile è intervenuto con propri uomini e mezzi sui territori interessati, per attuare i piani di emergenza, soccorrere le popolazioni esposte e mitigarne gli effetti dannosi, attivando e coordinando iniziative di difesa attiva (es. deviazione delle colate laviche) o passiva (es. evacuazione pianificata, raccolta e smaltimento ceneri, distribuzione di dispositivi di autoprotezione per la caduta di ceneri).

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Nella sezione \"Interventi all'estero\" riportiamo la descrizione dell'eruzione del vulcano islandese Eyjafjallajökull e della nube di ceneri che si è originata, interessando da marzo a maggio 2010 i cieli d'Europa, tra cui quello italiano.

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In Italia, i vulcani che hanno dato eruzioni negli ultimi anni sono l’Etna e lo Stromboli. Il primo si trova sulla costa orientale della Sicilia mentre il secondo fa parte dell’arcipelago delle isole Eolie.
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\r\nNella sezione \"Emergenze in Italia\" riportiamo la descrizione delle eruzioni che si sono verificate negli ultimi dieci anni. In quanto eventi di tipo C, per intensità ed estensione, hanno richiesto di essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari. Con decreti a firma del Presidente del Consiglio dei Ministri, per le eruzioni dei vulcani Stromboli ed Etna, sono stati dichiarati e poi più volte prorogati gli Stati di emergenza.
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\r\nNella gestione delle emergenze è stato coinvolto tutto il Servizio Nazionale di Protezione Civile; in particolare, il Dipartimento della Protezione Civile è intervenuto con propri uomini e mezzi sui territori interessati, per attuare i piani di emergenza, soccorrere le popolazioni esposte e mitigarne gli effetti dannosi, attivando e coordinando iniziative di difesa attiva (es. deviazione delle colate laviche) o passiva (es. evacuazione pianificata, raccolta e smaltimento ceneri, distribuzione di dispositivi di autoprotezione per la caduta di ceneri).
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Negli ultimi mille anni lungo le coste italiane sono state documentate varie decine di maremoti, solo alcuni dei quali distruttivi.

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Le aree costiere più colpite sono state quelle della Sicilia orientale, della Calabria, della Puglia e dell’arcipelago delle Eolie.

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I maremoti più distruttivi della storia sono avvenuti nelle acque degli Oceani Pacifico e Indiano, dove si possono generare terremoto con magnitudo e frequenza di gran lunga superiori rispetto a quelli registrati nell’area mediterranea e le masse d’acqua in gioco sono notevolmente maggiori di quelle presenti in un bacino chiuso e poco profondo come il Mar Mediterraneo.

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Ripercorriamo in questa sezione i maremoti più forti della storia recente, in Italia e nel mondo, dedicando un focus particolare all’emergenze che hanno visto il coinvolgimento diretto del Dipartimento della Protezione Civile.
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Negli ultimi mille anni lungo le coste italiane sono state documentate varie decine di maremoti, solo alcuni dei quali distruttivi.
\r\n
\r\nLe aree costiere più colpite sono state quelle della Sicilia orientale, della Calabria, della Puglia e dell’arcipelago delle Eolie.
\r\n
\r\nI maremoti più distruttivi della storia sono avvenuti nelle acque degli Oceani Pacifico e Indiano, dove si possono generare terremoto con magnitudo e frequenza di gran lunga superiori rispetto a quelli registrati nell’area mediterranea e le masse d’acqua in gioco sono notevolmente maggiori di quelle presenti in un bacino chiuso e poco profondo come il Mar Mediterraneo.
\r\n
\r\nRipercorriamo in questa sezione i maremoti più forti della storia recente, in Italia e nel mondo, dedicando un focus particolare all’emergenze che hanno visto il coinvolgimento diretto del Dipartimento della Protezione Civile.
\r\n 

\r\n"},"field_abstract":null,"field_data":"2016-07-31T15:32:00+02:00","field_categoria_primaria":"approfondimento","field_codice_lingua":false,"fields":{"slug":"/maremoto/"},"relationships":{"field_sottodominio":{"name":"Emergenze"},"field_immagine_anteprima":null,"field_immagine_dettaglio":{"field_alt":"Sri Lanka, 2004 - Attività del Posto Medico Avanzato in Sri Lanka dopo il maremoto del 26 dicembre","field_didascalia":"Sri Lanka, 2004 - Attività del Posto Medico Avanzato in Sri Lanka dopo il maremoto del 26 dicembre","relationships":{"image":{"localFile":{"publicURL":"/static/14b9a989bf7dc1235a85e6e9bb34b2cd/dsc-5757.jpg","childImageSharp":{"fluid":{"aspectRatio":1.5037593984962405,"src":"/static/14b9a989bf7dc1235a85e6e9bb34b2cd/14b42/dsc-5757.jpg","srcSet":"/static/14b9a989bf7dc1235a85e6e9bb34b2cd/f836f/dsc-5757.jpg 200w,\n/static/14b9a989bf7dc1235a85e6e9bb34b2cd/2244e/dsc-5757.jpg 400w,\n/static/14b9a989bf7dc1235a85e6e9bb34b2cd/14b42/dsc-5757.jpg 800w,\n/static/14b9a989bf7dc1235a85e6e9bb34b2cd/809fc/dsc-5757.jpg 850w","sizes":"(max-width: 800px) 100vw, 800px"}}}}}}}},{"__typename":"node__approfondimento","title":"Emergenze rischio incendi","field_titolo_esteso":"Emergenze rischio incendi","body":{"processed":"

Il territorio italiano è interamente interessato dal fenomeno degli incendi, tuttavia le regioni maggiormente esposte si concentrano nel sud e nelle isole, soprattutto nei mesi estivi, quando più facilmente si verificano le condizioni meteo favorevoli agli incendi e alla loro propagazione.

\n

Gli incendi boschivi sono un tema importante anche in Europa, in particolare nei Paesi dell’area mediterranea che per condizioni climatiche sono maggiormente colpiti dal fenomeno.

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Il territorio italiano è interamente interessato dal fenomeno degli incendi, tuttavia le regioni maggiormente esposte si concentrano nel sud e nelle isole, soprattutto nei mesi estivi, quando più facilmente si verificano le condizioni meteo favorevoli agli incendi e alla loro propagazione.
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\r\nGli incendi boschivi sono un tema importante anche in Europa, in particolare nei Paesi dell’area mediterranea che per condizioni climatiche sono maggiormente colpiti dal fenomeno.

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L'organizzazione dei soccorsi sanitari è uno degli aspetti più complessi nella gestione di una calamità perché le strutture devono poter garantire una risposta rapida, fin dalle prime ore, per dare soccorso al maggior numero possibile di persone.

\n

In emergenza, il Dipartimento ha il ruolo di coordinare le operazioni, di dare supporto ai soccorsi, di inviare strutture da campo – Posti Medici Avanzati  – team specializzati di medici e infermieri, materiali sanitari e di prima necessità. I primi soccorsi vengono integrati, se necessario, con strutture da campo e personale per l'assistenza sanitaria del medio-lungo periodo.

\n

Di seguito riportiamo i principali interventi di emergenza in ambito sanitario in Italia e all'estero, cui il Dipartimento ha partecipato autonomamente o nell'ambito di missioni coordinate dal Meccanismo Europeo di Protezione Civile.

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L'organizzazione dei soccorsi sanitari è uno degli aspetti più complessi nella gestione di una calamità perché le strutture devono poter garantire una risposta rapida, fin dalle prime ore, per dare soccorso al maggior numero possibile di persone.
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\r\nIn emergenza, il Dipartimento ha il ruolo di coordinare le operazioni, di dare supporto ai soccorsi, di inviare strutture da campo – Posti Medici Avanzati  – team specializzati di medici e infermieri, materiali sanitari e di prima necessità. I primi soccorsi vengono integrati, se necessario, con strutture da campo e personale per l'assistenza sanitaria del medio-lungo periodo.
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\r\nDi seguito riportiamo i principali interventi di emergenza in ambito sanitario in Italia e all'estero, cui il Dipartimento ha partecipato autonomamente o nell'ambito di missioni coordinate dal Meccanismo Europeo di Protezione Civile.

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Il rischio ambientale è principalmente legato alla produzione, alla gestione e alla distribuzione di beni, servizi o prodotti di processi industriali che, in caso di incidente, possono avere effetti sulla popolazione, sugli animali, sul territorio.

\n

Le emergenze ambientali sono, quindi, prevalentemente legate all’attività dell’uomo o possono svilupparsi nell’ambito di scenari multi-rischio.

\n

Più in generale, si parla di emergenza ambientale quando un evento mette a repentaglio le matrici ambientali – aria, acqua e suolo – e richiede misure straordinarie e urgenti per gestire le possibili conseguenze, minimizzare i danni e favorire il ripristino delle normali condizioni dell'ambiente.

\n","value":"

Il rischio ambientale è principalmente legato alla produzione, alla gestione e alla distribuzione di beni, servizi o prodotti di processi industriali che, in caso di incidente, possono avere effetti sulla popolazione, sugli animali, sul territorio.

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Le emergenze ambientali sono, quindi, prevalentemente legate all’attività dell’uomo o possono svilupparsi nell’ambito di scenari multi-rischio.

\r\n\r\n

Più in generale, si parla di emergenza ambientale quando un evento mette a repentaglio le matrici ambientali – aria, acqua e suolo – e richiede misure straordinarie e urgenti per gestire le possibili conseguenze, minimizzare i danni e favorire il ripristino delle normali condizioni dell'ambiente.

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CAPO I
\nFinalità, attività e composizione del Servizio Nazionale della Protezione Civile

\n

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

\n

VISTO l'articolo 76 e 87 della Costituzione;

\n

VISTO l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

\n

VISTA la legge 16 marzo 2017, n. 30, recante «Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile» che delega il Governo ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di ricognizione, riordino, coordinamento, modifica e integrazione delle disposizioni legislative vigenti che disciplinano il Servizio nazionale della protezione civile e le relative funzioni, in base ai principi di leale collaborazione e di sussidiarietà e nel rispetto dei principi e delle norme della Costituzione e dell'ordinamento dell'Unione europea;

\n

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 2017;

\n

ACQUISITA l'intesa in sede di Conferenza unificata, nella seduta del 14 dicembre 2017;

\n

UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 dicembre 2017 e, in considerazione dell'osservazione formulata sull'articolo 9, comma 1, lettera b), ritenuto di sostituire le parole «d'intesa» con le parole «in raccordo», restando, comunque, inalterato il contenuto della disposizione medesima;

\n

ACQUISITI i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

\n

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 2017;  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del lavoro e delle
\npolitiche sociali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'economia e delle finanze, dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle infrastrutture e dei trasporti;

\n

EMANA

\n

il seguente decreto legislativo:

\n

ART. 1
\nDefinizione e finalità del Servizio nazionale della protezione civile (Articolo 1-bis, comma 1, legge 225/1992)

\n
  1. Il Servizio nazionale della protezione civile, di seguito Servizio nazionale, definito di pubblica utilità, è il sistema che esercita la funzione di   protezione civile costituita dall'insieme delle competenze e delle attività volte a tutelare la vita, l’integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell'uomo.
  2. \n
  3. Il Servizio nazionale concorre al perseguimento delle finalità previste dalla normativa dell'Unione europea in materia di protezione civile.
  4. \n
  5. Le norme del presente decreto costituiscono principi fondamentali in materia di protezione civile ai fini dell'esercizio della potestà legislativa concorrente.
  6. \n
  7. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti di autonomia e le relative norme di attuazione. Sono fatte salve, altresì, le forme e condizioni particolari di autonomia attribuite ai sensi dell'articolo 116, comma 3, della Costituzione.
  8. \n

ART. 2
\nAttività di protezione civile (Articoli 3, 3-bis, commi 1 e 2, e 5, commi 2 e 4-quinquies, legge 225/1992; Articolo 93, comma 1, lettera g), decreto legislativo 112/1998; Articolo 5, comma 4-ter, decreto-legge 343/2001, conv. legge 401/2001)

\n
  1. Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze e al loro superamento.
  2. \n
  3. La previsione consiste nell'insieme delle attività, svolte anche con il concorso di soggetti dotati di competenza scientifica, tecnica e amministrativa, dirette all'identificazione e allo studio, anche dinamico, degli scenari di rischio possibili, per le esigenze di allertamento del Servizio nazionale, ove possibile, e di pianificazione di protezione civile.
  4. \n
  5. La prevenzione consiste nell'insieme delle attività di natura strutturale e non strutturale, svolte anche in forma integrata, dirette a evitare o a ridurre la possibilità che si verifichino danni conseguenti a eventi calamitosi anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione.
  6. \n
  7. Sono attività di prevenzione non strutturale di protezione civile quelle concernenti:
    \n\ta) l'allertamento del Servizio nazionale, articolato in attività di preannuncio in termini probabilistici, ove possibile e sulla base delle conoscenze disponibili, di monitoraggio e di sorveglianza in tempo reale degli eventi e della conseguente evoluzione degli scenari di rischio;
    \n\tb) la pianificazione di protezione civile, come disciplinata dall'articolo 18;
    \n\tc) la formazione e l'acquisizione di ulteriori competenze professionali degli operatori del Servizio nazionale;
    \n\td) l'applicazione e l'aggiornamento della normativa tecnica di interesse;
    \n\te) la diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile, anche con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, allo scopo di promuovere la resilienza delle comunità e l'adozione di comportamenti consapevoli e misure di autoprotezione da parte dei cittadini;
    \n\tf)  l'informazione alla popolazione sugli scenari di rischio e le relative norme di comportamento nonché' sulla pianificazione di protezione civile;
    \n\tg) la promozione e l'organizzazione di esercitazioni ed altre attività addestrative e formative, anche con il coinvolgimento delle comunità, sul territorio nazionale al fine di promuovere l'esercizio integrato e partecipato della funzione di protezione civile, che possono prevedere scambi di personale delle componenti territoriali e centrali per fini di aggiornamento, formazione e qualificazione  del personale addetto ai servizi di protezione civile;
    \n\th) le attività di cui al presente comma svolte all'estero, in via bilaterale, o nel quadro della partecipazione dell'Italia all'Unione europea e ad organizzazioni internazionali, al fine di promuovere l'esercizio integrato e partecipato della funzione di protezione civile;
    \n\ti) le attività volte ad assicurare il raccordo tra la pianificazione di protezione civile e la pianificazione territoriale e le procedure amministrative di gestione del territorio per gli aspetti di competenza delle diverse componenti.
  8. \n
  1. Sono attività di prevenzione strutturale di protezione civile quelle concernenti:
    \n\ta) la partecipazione all'elaborazione delle linee di indirizzo nazionali e regionali per la definizione delle politiche di prevenzione strutturale dei rischi naturali o derivanti dalle attività dell'uomo e per la loro attuazione;
    \n\tb) la partecipazione alla programmazione degli interventi finalizzati alla mitigazione dei rischi naturali o derivanti dall’attività dell'uomo e alla relativa attuazione;
    \n\tc) l'esecuzione di interventi strutturali di mitigazione del rischio in occasione di eventi calamitosi, in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione esistenti;
    \n\td) le azioni integrate di prevenzione strutturale e non strutturale per finalità di protezione civile di cui all'articolo 22.
  2. \n
  1. La gestione dell'emergenza consiste nell'insieme, integrato e coordinato, delle misure e degli interventi diretti ad assicurare il soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi e agli animali e la riduzione del relativo impatto, anche mediante la realizzazione di interventi indifferibili e urgenti ed il ricorso a procedure semplificate, e la relativa attività di informazione alla popolazione.
  2. \n
  3. Il superamento dell'emergenza consiste nell'attuazione coordinata delle misure volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro, per ripristinare i servizi essenziali e per ridurre il rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, oltre che alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici, dalle strutture e dalle infrastrutture pubbliche e private e dal patrimonio edilizio e all'avvio dell'attuazione delle conseguenti prime misure per fronteggiarli.
  4. \n

ART. 3
\nServizio nazionale della protezione civile (Articolo 1-bis, commi 2 e 3, legge 225/1992; Articolo 5, commi 1 e 2, decreto-legge 343/2001, conv. legge 401/2001; Articolo 14, commi 27 e ss., decreto-legge 78/2010, conv. legge 122/2010)

\n
  1. Fanno parte del Servizio nazionale le autorità di protezione civile che, secondo il principio di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, garantiscono l’unitarietà dell'ordinamento esercitando, in relazione ai rispettivi ambiti di governo, le funzioni di indirizzo politico in materia di protezione civile e che sono:
    \n\ta) il Presidente del Consiglio dei ministri, in qualità di autorità nazionale di protezione civile e titolare delle politiche in materia;
    \n\tb) i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, in qualità di autorità territoriali di protezione civile e in base alla potestà legislativa attribuita, limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni;
    \n\tc) i Sindaci e i Sindaci metropolitani, in qualità di autorità territoriali di protezione civile limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni.
  2. \n
  1. Il Servizio nazionale si articola in componenti, strutture operative nazionali e regionali nonché soggetti concorrenti di cui all'articolo 13, comma 2. In coerenza con i rispettivi ordinamenti e nell'ambito di quanto stabilito dal presente decreto, operano con riferimento agli ambiti di governo delle rispettive autorità di cui al comma 1:
    \n\ta) il Dipartimento della protezione civile, di cui si avvale il Presidente del Consiglio dei ministri nell'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento del Servizio nazionale e per assicurare l'unitaria rappresentanza nazionale presso l'Unione europea e gli organismi internazionali in materia di protezione civile, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nonché le Prefetture – Uffici Territoriali di Governo;
    \n\tb) Le Regioni titolari della potestà legislativa concorrente in materia di protezione civile e le Province autonome di Trento e di Bolzano titolari della potestà legislativa esclusiva nelle materie previste dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione;
    \n\tc) i Comuni, anche in forma aggregata, le città metropolitane e le province in qualità di enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, secondo le modalità organizzative ivi disciplinate.
  2. \n
  1. L'articolazione di base dell'esercizio della funzione di protezione civile a livello territoriale è organizzata nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, che, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, definisce gli ambiti territoriali e organizzativi ottimali individuati dalle Regioni, sulla base dei criteri generali fissati ai sensi dell'articolo 18, comma 4 e costituiti da uno o più comuni, per assicurare l'effettivo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 14, commi 27 e seguenti, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
  2. \n

ART. 4
\nComponenti del Servizio nazionale della protezione civile(Articoli 1-bis, comma 3, e 6 legge 225/1992)

\n
  1. Lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali sono componenti del Servizio nazionale e provvedono all'attuazione delle attività di cui all'articolo 2, secondo i rispettivi ordinamenti e competenze.
  2. \n
  3. Le componenti del Servizio nazionale possono stipulare convenzioni con le strutture operative e i soggetti concorrenti di cui all'articolo 13, comma 2 o con altri soggetti pubblici.
  4. \n
  5. Le componenti del Servizio nazionale che detengono o gestiscono informazioni utili per le finalità del presente decreto, sono tenute ad assicurarne la circolazione e diffusione nell'ambito del Servizio stesso, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza e di protezione dei dati personali, ove non coperte di segreto di Stato, ovvero non attinenti all'ordine e alla sicurezza pubblica nonché alla prevenzione e repressione di reati.
  6. \n

ART. 5
\nAttribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri (Articolo 1-bis, comma 2, legge 225/1992; Articolo 5, commi 1 e 2, decreto-legge 343/2001, conv. legge 401/2001)

\n
  1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale, detiene i poteri di ordinanza in materia di protezione civile, che può esercitare, salvo che sia diversamente stabilito con la deliberazione di cui all'articolo 24, per il tramite del Capo del Dipartimento della protezione civile, e determina le politiche di protezione civile per la promozione e il coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle città metropolitane, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione e organizzazione pubblica o privata presente sul territorio nazionale.
  2. \n
  3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con direttive da adottarsi ai sensi dell'articolo 15, predispone gli indirizzi per lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di protezione civile di cui all'articolo 2, al fine di assicurarne l’unitarietà nel rispetto delle peculiarità dei territori.
  4. \n
  5. Il Governo riferisce annualmente al Parlamento sulle attività di protezione civile nonché sull'utilizzo del Fondo nazionale per la protezione civile, del Fondo regionale di protezione civile e del Fondo per le emergenze nazionali di cui al Capo VI.
  6. \n

ART. 6
\nAttribuzioni delle autorità territoriali di protezione civile(Articolo 1-bis, comma 2, legge 225/1992; Articolo 5, comma 5, decreto-legge 343/2001, conv. legge 401/2001)

\n
  1. Nel rispetto delle direttive adottate ai sensi dell'articolo 15 e di quanto previsto dalla legislazione regionale, i Sindaci, in conformità di quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i Sindaci metropolitani e i Presidenti delle Regioni, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, esercitano le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle medesime attività da parte delle strutture afferenti alle rispettive amministrazioni. Le autorità territoriali di protezione civile sono responsabili, con riferimento agli ambiti di governo e alle funzioni di competenza e nel rispetto delle vigenti normative in materia:
    \n\ta) del recepimento degli indirizzi nazionali in materia di protezione civile;
    \n\tb) della promozione, dell'attuazione e del coordinamento delle attività di cui all'articolo 2 esercitate dalle strutture organizzative di propria competenza;
    \n\tc) della destinazione delle risorse finanziarie finalizzate allo svolgimento delle attività di protezione civile, in coerenza con le esigenze di effettività delle funzioni da esercitare, come disciplinate nella pianificazione di cui all'articolo 18;
    \n\td) dell'articolazione delle strutture organizzative preposte all'esercizio delle funzioni di protezione civile di propria competenza e dell'attribuzione, alle medesime strutture, di personale adeguato e munito di specifiche professionalità, anche con riferimento alle attività di presidio delle sale operative, della rete dei centri funzionali nonché allo svolgimento delle attività dei presidi territoriali;
    \n\te) della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa delle strutture e degli enti afferenti alle rispettive amministrazioni, peculiari e semplificate al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 7.
    \n\t 
  2. \n

CAPO II
\nOrganizzazione del Servizio nazionale della protezione civile

\n

Sezione I
\nEventi di protezione civile

\n

ART. 7
\nTipologia degli eventi emergenziali di protezione civile (Articolo 2, legge 225/1992)

\n
  1. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, gli eventi emergenziali di protezione civile si distinguono in:
    \n\ta) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili, dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
    \n\tb) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell'uomo che per loro natura o estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni e debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo, disciplinati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nell'esercizio della rispettiva potestà legislativa;
    \n\tc) emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell'uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo ai sensi dell'articolo 24.
    \n\t 
  2. \n

Sezione II
\nOrganizzazione del Servizio nazionale della protezione civile

\n

ART. 8.
\nFunzioni del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri (Articolo 1-bis, comma 3, legge 225/1992; Articolo 107 decreto legislativo 112/1998; Articolo 5, comma 4, 4-ter, 5 e 6, decreto-legge 343/2001, conv. Legge 401/2001; Articolo 4, comma 2, decreto-legge 90/2005, conv. legge 152/2005)

\n
  1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, si avvale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, per lo svolgimento dei seguenti compiti che, nell'ambito delle attività di cui all'articolo 2, hanno rilievo nazionale:
    \n\ta) l'indirizzo, la promozione e il coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, dei comuni e delle relative forme di aggregazione o di esercizio aggregato di funzioni, delle città metropolitane, delle province in qualità di enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, secondo le modalità organizzative ivi disciplinate, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica o privata presente sul territorio nazionale in materia di protezione civile, anche mediante l'attivazione di un osservatorio sulle buone pratiche nelle attività di protezione civile;
    \n\tb) l'elaborazione dei provvedimenti finalizzati alla gestione delle situazioni di emergenza di rilievo nazionale previste o in atto;
    \n\tc) l'elaborazione delle proposte delle direttive di cui all'articolo 15;
    \n\td) l'elaborazione e il coordinamento dell'attuazione dei piani nazionali riferiti a specifici scenari di rischio di rilevanza nazionale e dei programmi nazionali di soccorso, contenenti il modello di intervento per l'organizzazione della risposta operativa in caso o in vista di eventi calamitosi di rilievo nazionale;
    \n\te) il coordinamento dell'intervento del Servizio nazionale, al verificarsi di emergenze di rilievo nazionale, sulla base delle informazioni acquisite tramite una sala operativa nazionale e interforze operante con continuità presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, allo scopo di assicurare l'assistenza e il soccorso alle popolazioni colpite, effettuati in concorso con le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano interessate e, da queste, in raccordo con i Prefetti. Detto coordinamento è garantito, in raccordo con le Amministrazioni interessate anche ai fini dell'impiego sul territorio di personale degli enti e delle strutture di cui all'articolo 4, comma 1, fatte salve le competenze delle Province autonome di Trento e Bolzano, nel limite previsto a legislazione vigente nei bilanci delle Amministrazioni coinvolte e, nel caso di dichiarazione dello stato di emergenza nazionale di cui all'articolo 24, nel limite delle risorse stanziate con delibera del Consiglio dei ministri;
    \n\tf) gli indirizzi generali per le attività di formazione in materia di protezione civile, in raccordo con le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
    \n\tg) la promozione di studi e ricerche sulla previsione e la prevenzione dei rischi naturali o connessi con l’attività dell'uomo;
    \n\th) la programmazione e lo svolgimento, per verificare i piani nazionali, di esercitazioni di protezione civile, di intesa con le regioni e gli enti locali interessati;
    \n\ti) la definizione dei criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e la partecipazione al processo di elaborazione delle norme tecniche per le costruzioni nelle medesime zone di cui all'articolo 93, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
    \n\tl) il coordinamento della partecipazione del Servizio nazionale alle politiche di protezione civile dell'Unione europea in qualità di autorità competente ai sensi dell'articolo 29 della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, ed il coordinamento delle operazioni del Servizio nazionale in occasione di emergenze all'estero, in via bilaterale o nel quadro dell'azione dell'Unione europea e degli organismi internazionali, per assicurare l'assistenza e il soccorso alle popolazioni colpite, con le modalità di cui all'articolo 29 e ferme restando le competenze in materia del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo;
    \n\tm) la formulazione delle richieste di assistenza internazionale all'Unione europea o alla comunità internazionale per integrare l'intervento del Servizio nazionale;
    \n\tn) il coordinamento del supporto in qualità di nazione ospitante, conformemente alla decisione n. 1313/2013/UE.
  2. \n
  1. Il Dipartimento della protezione civile partecipa all'elaborazione delle linee di indirizzo nazionali per la definizione delle politiche di prevenzione strutturale dei rischi naturali o derivanti dalle attività dell'uomo e per la loro attuazione. A tal fine la rappresentanza del Dipartimento della protezione civile è integrata nelle commissioni, comitati od organismi competenti, comunque denominati, di rilevanza nazionale e deputati alla programmazione, all'indirizzo e al coordinamento di tali attività, sulla base di provvedimenti da adottarsi a cura delle autorità competenti entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il Dipartimento della protezione civile esprime pareri e proposte sugli atti e i documenti prodotti, in materia, dalle Amministrazioni preposte, ove previsto o su richiesta della medesima Amministrazione.
  2. \n

ART. 9
\nFunzioni del Prefetto nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile (Articoli 6 e 14, legge 225/1992; Articolo 1, comma 1, lettera d), punto 1), decreto legge 59/2012, conv. legge 100/2012)

\n
  1. In occasione degli eventi emergenziali di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), ovvero nella loro imminenza o nel caso in cui il verificarsi di tali eventi sia preannunciato con le modalità di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a), il Prefetto, nel limite della propria competenza territoriale:
    \n\ta) assicura un costante flusso e scambio informativo con il Dipartimento della protezione civile, la Regione, i Comuni, le Province ove delegate, secondo quanto previsto nella pianificazione di cui all'articolo 18, e il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno;
    \n\tb) assume, nell'immediatezza dell'evento in raccordo con il Presidente della giunta regionale e coordinandosi con la struttura regionale di protezione civile, la direzione unitaria di tutti i servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, curando l'attuazione del piano provinciale di protezione civile, redatto in conformità agli articoli 11, comma 1, lettera b) e 18, coordinandoli con gli interventi messi in atto dai comuni interessati, sulla base del relativo piano di protezione civile, anche al fine di garantire l'immediata attivazione degli interventi di primo soccorso alla popolazione;
    \n\tc) promuove e coordina l'adozione dei provvedimenti necessari per assicurare l'intervento delle strutture dello Stato presenti sul territorio provinciale;
    \n\td) vigila sull'attuazione dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, a livello provinciale, segnalando, con le modalità di cui alla lettera a), eventuali esigenze di ulteriori concorsi d'intesa con il Presidente della Giunta regionale;
    \n\te) attiva gli enti e le amministrazioni dello Stato, anche ai sensi dell'articolo 13, comma 4, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e assicura il loro concorso coordinato anche mediante idonee rappresentanze presso i centri operativi comunali.
  2. \n
  1. Il Prefetto, ai fini dello svolgimento dei compiti di cui al comma 1 e per il coordinamento dei servizi di emergenza a livello
    \n\tprovinciale, adotta tutti i provvedimenti di propria competenza necessari ad assicurare i primi soccorsi a livello provinciale,
    \n\tcomunale o di ambito ai sensi dell'articolo 3, comma 3, nel quadro degli organismi di coordinamento provvisorio previsti nella direttiva di cui all'articolo 18, comma 4.
  2. \n
  3. Continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti nell'ordinamento giuridico della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, della Regione autonoma della Sardegna, della Regione autonoma Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
  4. \n

ART 10
\nFunzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile (Articolo 11, comma 1, legge 225/1992)

\n
  1. In occasione degli eventi calamitosi di cui al presente decreto, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, quale componente fondamentale del Servizio nazionale della protezione civile, assicura, sino al loro compimento, gli interventi di soccorso tecnico indifferibili e urgenti, e di ricerca e salvataggio assumendone la direzione e la responsabilità nell'immediatezza degli eventi, attraverso il coordinamento tecnico-operativo e il raccordo con le altre componenti e strutture coinvolte.
  2. \n
  3. Gli interventi di soccorso tecnico di cui al comma 1, nell'ambito delle attività di cui all'articolo 2, comma 6, del presente decreto, sono finalizzati ad assicurare la ricerca e il salvataggio delle persone, nonché le attività di messa in sicurezza, anche in concorso con altri soggetti, ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità da pericoli imminenti, dei  luoghi, delle strutture e degli impianti.
  4. \n
  5. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco opera, altresì, quale struttura operativa del Servizio nazionale della protezione civile secondo le modalità e i livelli di responsabilità previsti dal proprio ordinamento, anche ai fini delle attività di cui all'articolo 2, comma 7.
  6. \n
  7. Nella direttiva di cui all'articolo 18, comma 4, sono individuati i contenuti tecnici minimi per l'efficace assolvimento, da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle attribuzioni di cui al presente articolo.
  8. \n

ART. 11
\nFunzioni delle Regioni e disciplina delle funzioni delle città metropolitane e delle province in qualità di enti di area vasta nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile (Articoli 6, 12 e 13 legge 225/1992; Articolo 108 decreto legislativo 112/1998; Articolo 1-bis decreto-legge 59/2012, conv. legge 100/2012; Articolo 1, commi da 85 a 97, legge 56/2014)

\n
  1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio delle rispettive potestà legislative ed amministrative, disciplinano l'organizzazione dei sistemi di protezione civile nell'ambito dei rispettivi territori, assicurando lo svolgimento delle attività di protezione civile di cui all'articolo 2 e, in particolare:
    \n\ta) le modalità di predisposizione ed attuazione delle attività volte alla previsione e prevenzione dei rischi, articolate come previsto all'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, nonché delle attività di cui ai commi 6 e 7 del medesimo articolo, ivi comprese le procedure finalizzate all'adozione e attuazione del piano regionale di protezione civile, che prevede criteri e modalità di intervento da seguire in caso di emergenza e che individua nel rispetto dei criteri generali definiti ai sensi dell'articolo 18, comma 4, gli ambiti territoriali ottimali e connessi criteri organizzativi;
    \n\tb) gli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali, in coerenza con quanto previsto dalla lettera o), di ambito e comunali di protezione civile, nonché per la revisione e valutazione periodica dei medesimi piani;
    \n\tc) le modalità per assicurare il concorso dei rispettivi sistemi regionali di protezione civile alle attività di rilievo nazionale, anche avvalendosi, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco mediante appositi atti convenzionali volti a disciplinarne il relativo sostegno funzionale;
    \n\td) la gestione della sala operativa regionale, volta anche ad informazioni con il Dipartimento della protezione civile, le Prefetture, le Province ove delegate e i Comuni;
    \n\te) l'ordinamento e l'organizzazione anche territoriale della propria struttura, nonché dei propri uffici al fine dell'esercizio delle attività di cui al comma 2 e la disciplina di procedure e modalità di organizzazione delle azioni tecniche, operative e amministrative peculiari e semplificate per provvedere all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle relative attività, al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 7 ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e successive modificazioni;
    \n\tf) le modalità per la deliberazione dello stato di emergenza  per i casi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) e per lo svolgimento delle conseguenti attività, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 24, comma 9, e 25, comma 11;
    \n\tg) le modalità di coordinamento, ferme restando le competenze del Prefetto di cui all'articolo 9 e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 10, dell'attuazione degli interventi urgenti e dello svolgimento dei servizi di emergenza in caso di emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), assicurandone l'integrazione con gli interventi messi in atto dai Comuni, sulla base del relativo piano di protezione civile;
    \n\th) la preparazione, gestione ed attivazione della colonna mobile regionale, composta anche dalle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 34, comma 3, lettera a), per gli interventi in occasione o in previsione degli eventi di cui all'articolo 7;
    \n\ti) le modalità di organizzazione per realizzare gli interventi necessari per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;
    \n\tl) il concorso agli interventi all'estero mediante l'attivazione delle risorse regionali inserite nei moduli europei con le procedure previste dall'articolo 29;
    \n\tm) lo spegnimento degli incendi boschivi, fatte salve le competenze statali in materia, in conformità a quanto previsto dalla legge 21 novembre 2000, n. 353, e successive modificazioni e dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177;
    \n\tn) le misure per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato organizzato di protezione civile a livello territoriale, nonché delle relative forme di rappresentanza su base democratica;
    \n\to) l'attribuzione, con le modalità previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 e ove non diversamente disciplinato nelle leggi regionali, alle province, in qualità di enti di area vasta, di funzioni in materia di protezione civile, ivi comprese le relative risorse, con particolare riguardo a quelle relative:
    \n\t1) all'attuazione, in ambito provinciale, delle attività di previsione e prevenzione dei rischi, stabilite nella programmazione regionale, con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi e, in particolare, i compiti relativi alla rilevazione, raccolta e elaborazione dei relativi dati sul territorio provinciale;
    \n\t2) alla predisposizione dei piani provinciali  e di ambito di protezione civile sulla base degli indirizzi regionali di cui alla lettera b),in raccordo con le Prefetture;
    \n\t3) alla vigilanza sulla predisposizione da parte delle proprie strutture di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di emergenze,
    \n\tp) le modalità per favorire le attività formative in materia di previsione, prevenzione e gestione di situazioni di emergenza ed in generale di sensibilizzazione della materia di protezione civile con particolare riferimento agli amministratori e operatori locali ed agli enti ed istituzioni dei sistemi regionali di protezione civile.
  2. \n
  1. Nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, le Regioni, per l'attuazione del piano regionale di protezione civile di cui alla lettera a) del comma 1, possono prevedere l'istituzione di un fondo, iscritto nel bilancio regionale, per la messa in atto degli interventi previsti dal medesimo piano e dei servizi territoriali cui i Comuni fanno riferimento per fronteggiare le prime fasi dell'emergenza.
  2. \n
  3. Le Regioni, sulla base dei criteri generali fissati ai sensi dell'articolo 18, comma 4, favoriscono l'individuazione del livello ottimale di organizzazione di strutture di protezione civile a livello territoriale comunale o di ambito al fine di garantire l’effettività delle funzioni di protezione civile, individuando le forme, anche aggregate, per assicurarne la continuità sull'intero territorio, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera b), nonché l'organizzazione di modalità di supporto per gli interventi da porre in essere in occasione di emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), ivi  inclusa  l'organizzazione  dei  presidi territoriali.
  4. \n
  5. Le funzioni di cui al comma 1 sono disciplinate dalle Regioni assicurandone l'aggiornamento e la coerenza generale con le direttive adottate ai sensi dell'articolo 15 in materia.
  6. \n

ART. 12
\nFunzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associata nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile (Articoli 6 e15 legge 225/1992; Articolo 108 decreto legislativo 112/1998;Articolo 12 legge 265/1999; Articolo 24, legge 42/2009 e relativi decreti legislativi di attuazione; Articolo 1, comma 1, lettera e), decreto-legge 59/2012, conv. legge 100/2012; Articolo19 decreto-legge 95/2012, conv. legge 135/2012)

\n
  1. Lo svolgimento, in ambito comunale, delle attività di pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza, è funzione fondamentale dei Comuni.
  2. \n
  3. Per lo svolgimento della funzione di cui al comma 1, i Comuni, anche in forma associata, nonché in attuazione dell'articolo 1, comma 1, della legge 7 aprile 2014, n. 56, assicurano l'attuazione delle attività di protezione civile nei rispettivi territori, secondo quanto stabilito dalla pianificazione di cui all'articolo 18, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente decreto, delle attribuzioni di cui all'articolo 3, delle leggi regionali in materia di protezione civile, e in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni e, in particolare, provvedono, con continuità:
    \n\ta) all'attuazione, in ambito comunale delle attività di prevenzione dei rischi in particolare, per quanto attiene alle attività di presidio territoriale, sulla base dei criteri fissati dalla direttiva di cui all'articolo 18, comma 4, come recepiti dai diversi ordinamenti regionali;
    \n\tb) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla pianificazione dell'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
    \n\tc) all'ordinamento dei propri uffici e alla disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa peculiari e semplificate per provvedere all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle relative attività, al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 7;
    \n\td) alla disciplina della modalità di impiego di personale qualificato da mobilitare, in occasione di eventi che si verificano nel territorio di altri comuni, a supporto delle amministrazioni locali colpite;
    \n\te) alla predisposizione dei piani comunali o di ambito, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, di protezione civile, anche nelle forme associative e di cooperazione previste e, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, alla cura della loro attuazione;
    \n\tf) al verificarsi delle situazioni di emergenza di cui all'articolo 7, all'attivazione e alla direzione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare le emergenze a livello comunale;
    \n\tg) alla vigilanza sull'attuazione da parte delle strutture locali di protezione civile dei servizi urgenti;
    \n\th) all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale e di ambito, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.
  4. \n
  1. L'organizzazione delle attività di cui al comma 2 nel territorio comunale è articolata secondo quanto previsto nella
    \n\tpianificazione di protezione civile di cui all'articolo 18 e negli indirizzi regionali, ove sono disciplinate le modalità di gestione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del comune, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, lettere b) e c).
  2. \n
  3. Il comune approva con deliberazione consiliare il piano di protezione civile comunale, redatto secondo criteri e modalità da definire con direttive adottate ai sensi dell'articolo 15 e con gli indirizzi regionali di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b); la deliberazione disciplina, altresì, meccanismi e procedure per la revisione periodica e l'aggiornamento del piano, eventualmente rinviandoli ad atti del Sindaco, della Giunta o della competente struttura amministrativa, nonché le modalità di diffusione ai cittadini.
  4. \n
  5. Il Sindaco, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per finalità di protezione civile è responsabile, altresì:
    \n\ta) dell'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l’incolumità pubblica, anche sulla base delle valutazioni formulate dalla struttura di protezione civile costituita ai sensi di quanto previsto nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b);
    \n\tb) dello svolgimento, a cura del Comune, dell’attività di informazione alla popolazione sugli scenari di rischio, sulla pianificazione di protezione civile e sulle situazioni di pericolo determinate dai rischi naturali o derivanti dall’attività dell'uomo;
    \n\tc) del coordinamento delle attività di assistenza alla popolazione colpita nel proprio territorio a cura del Comune, che provvede ai primi interventi necessari e da' attuazione a quanto previsto dalla pianificazione di protezione civile, assicurando il costante aggiornamento del flusso di informazioni con il Prefetto e il Presidente della Giunta Regionale in occasione di eventi di emergenza di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) o c).
  6. \n
  7. Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune o di quanto previsto nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, il Sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture operative regionali alla Regione e di forze e strutture operative nazionali al Prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli della Regione; a tali fini, il Sindaco assicura il costante aggiornamento del flusso di informazioni con il Prefetto e il Presidente della Giunta Regionale in occasione di eventi di emergenza, curando altresì l’attività di informazione alla popolazione.
  8. \n
  9. Restano ferme le disposizioni specifiche riferite a Roma capitale di cui all'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, ed ai relativi decreti legislativi di attuazione.
  10. \n

ART. 13
\nStrutture operative del Servizio nazionale della protezione civile (Articoli 1-bis, comma 3, e 11 legge 225/1992)

\n
  1. Oltre al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che opera quale componente fondamentale del Servizio nazionale della protezione civile, sono strutture operative nazionali:
    \n\ta) le Forze armate;
    \n\tb) le Forze di polizia;
    \n\tc) gli enti e istituti di ricerca di rilievo nazionale con finalità di protezione civile, anche organizzati come centri di competenza, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e il Consiglio nazionale delle ricerche;
    \n\td) le strutture del Servizio sanitario nazionale;
    \n\te) il volontariato organizzato di protezione civile iscritto nell'elenco nazionale del volontariato di protezione civile, l'Associazione della Croce rossa italiana e il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico;
    \n\tf) il Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente;
    \n\tg) le strutture preposte alla gestione dei servizi meteorologici a livello nazionale.
    g-bis) le articolazioni centrali e periferiche del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo appositamente organizzate per la gestione delle attività di messa in sicurezza e salvaguardia del patrimonio culturale in caso di emergenze derivanti da calamità naturali.
  2. \n
  3. Concorrono, altresì, alle attività di protezione civile gli ordini e i collegi professionali e i rispettivi Consigli nazionali, anche mediante forme associative o di collaborazione o di cooperazione appositamente definite tra i rispettivi Consigli nazionali nell'ambito di aree omogenee, e gli enti, gli istituti e le agenzie nazionali che svolgono funzioni in materia di protezione civile e aziende, società e altre organizzazioni pubbliche o private che svolgono funzioni utili per le finalità di protezione civile.
    \n\t2-bis. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i comuni e i commissari delegati di cui all'articolo 25, comma 7, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, possono porre in essere attività connesse con la valutazione dell'impatto e il censimento dei danni alle strutture e alle infrastrutture pubbliche e private, ai  beni  culturali  e paesaggistici in raccordo con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, fatte salve le competenze delle Province autonome di Trento e Bolzano, in  occasione  degli eventi emergenziali di protezione civile di cui all'articolo 7, anche mediante accordi o convenzioni con i Consigli nazionali di cui al comma 2 del presente articolo, anche ove costituiti nelle forme associative o di collaborazione o di cooperazione di cui al medesimo comma 2, che vi provvedono avvalendosi dei professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali ad essi afferenti.
  4. \n
  5. Le Regioni, relativamente ai rispettivi ambiti territoriali, e nei limiti delle competenze loro attribuite, possono individuare proprie strutture operative regionali del Servizio nazionale, in ambiti operativi diversi da quelli di riferimento delle strutture di cui al comma 1.
  6. \n
  7. Le strutture operative nazionali e regionali svolgono, nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali, salvo quanto previsto dal comma 5, le attività previste dal presente decreto. Con le direttive di cui all'articolo 15, si provvede a disciplinare specifiche forme di partecipazione, integrazione e collaborazione delle strutture operative nel Servizio nazionale della protezione civile.
  8. \n
  9. Le modalità e le procedure relative al concorso delle Forze armate alle attività previste dal presente decreto sono disciplinate, secondo quanto previsto in materia dagli articoli 15, 89, comma 3, 92 e 549-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, di concerto con il Ministro della difesa, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Con il medesimo decreto si provvede alla definizione delle modalità, dei requisiti e delle condizioni con cui, su richiesta delle autorità di protezione civile, in occasione di eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), limitatamente alla durata delle relative esigenze emergenziali, il personale militare può eseguire lavori e realizzare opere temporanee, anche avvalendosi delle deroghe, in materia di norme tecniche, autorizzazioni ovvero titoli e abilitazioni, eventualmente previste con le ordinanze di cui all'articolo 25.
  10. \n

Sezione III
\nStrumenti di coordinamento e integrazione del Servizio nazionale della protezione civile

\n

ART. 14
\nComitato operativo nazionale della protezione civile (Articolo 10 legge 225/1992; Articolo 5, commi 3 e 3-ter decreto-legge 343/2001, conv. legge 401/2001)

\n
  1. Al verificarsi delle emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell'uomo ovvero nella loro imminenza, al fine di assicurare il coordinamento degli interventi delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale, il Capo del Dipartimento della protezione civile convoca il Comitato operativo nazionale della protezione civile, che opera nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri e si riunisce presso il medesimo Dipartimento. Il Comitato può essere convocato, altresì, anche in occasione di esercitazioni di rilievo nazionale e per la condivisione delle strategie operative nell'ambito delle pianificazioni nazionali di protezione civile o in caso di interventi di emergenza e di primo soccorso all'estero ai sensi dell'articolo 29.
  2. \n
  3. Comma abrogato dal D.Lgs. 6 Febbraio 2020, n. 4.
  4. \n
  5. Le modalità di funzionamento del Comitato operativo nazionale della protezione civile sono disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
  6. \n
  7. Il Comitato operativo nazionale della protezione civile è presieduto dal Capo del Dipartimento della protezione civile ed è composto da tre rappresentanti del Dipartimento stesso, nonché da rappresentanti delle componenti di cui all'articolo 4, designati, per le regioni e gli enti locali, dalla Conferenza unificata e delle strutture operative con valenza nazionale di cui all'articolo 13, che vengono individuate con il decreto di cui al comma 3. Nel caso in cui una struttura operativa sia anche componente, al Comitato operativo partecipa un rappresentante della componente di cui all'articolo 4.
    Tra i componenti del Comitato rientra inoltre il Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
  8. \n
  9.  I rappresentanti di Amministrazioni dello Stato o delle strutture operative nazionali da esse dipendenti sono designati dai rispettivi Ministri e, su delega di questi ultimi, riassumono ed esplicano con poteri decisionali, ciascuno nell'ambito delle amministrazioni di appartenenza e nei confronti di enti, aziende autonome e amministrazioni controllati o vigilati, tutte le facoltà e competenze in ordine all'azione da svolgere ai fini di protezione civile, rappresentando, in seno al Comitato, l'amministrazione o la struttura di appartenenza nel suo complesso. Alle riunioni del Comitato possono essere invitate autorità regionali e locali di protezione civile interessate a specifiche situazioni di emergenza, nonché soggetti concorrenti di cui al comma 2 dell'articolo 13 e rappresentanti di altri enti o amministrazioni.
  10. \n
  11. Per svolgere le funzioni all'interno del Comitato operativo nazionale della protezione civile sono nominati un rappresentante effettivo e un sostituto per ciascun componente individuato.
  12. \n

ART. 15
\nDirettive del Presidente del Consiglio dei ministri e conseguenti indicazioni operative (Articolo 5, commi 2 e 5 decreto-legge 343/2001, conv. legge 401/2001; Articolo 8, comma 1, decreto-legge 90/2005, conv. legge 152/2005)

\n
  1. Ferme restando le competenze e le attribuzioni delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, le direttive del Presidente del Consiglio dei ministri assicurano, sul piano tecnico, l'indirizzo unitario, nel rispetto delle peculiarità dei territori, per l'esercizio della funzione e lo svolgimento delle attività di protezione civile e sono adottate su proposta del Capo Dipartimento della protezione civile e previa intesa da sancire, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata ovvero di Conferenza Stato-Regioni in ragione delle competenze interessate dalle disposizioni ivi contenute. Su specifiche materie, per la predisposizione delle proposte di direttiva di cui al presente comma, il Dipartimento della protezione civile può promuovere confronti in sede tecnica con le rappresentanze delle componenti del Servizio nazionale.
  2. \n
  3. Le direttive di cui al comma 1 possono recare, in allegato, procedure operative riferite agli specifici ambiti disciplinati e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  4. \n
  5. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, nell'ambito dei limiti e delle finalità eventualmente previsti nelle direttive di cui al comma 1, può adottare indicazioni operative finalizzate all'attuazione di specifiche disposizioni in esse contenute da parte del Servizio nazionale, consultando preventivamente le componenti e strutture operative nazionali interessate.
  6. \n
  7. Le direttive adottate ai sensi del presente decreto, possono prevedere la decorrenza differita dell'efficacia di specifiche misure in esse contenute e le modalità per provvedere, a cura delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, all'eventuale necessario aggiornamento delle rispettive disposizioni tecniche.
  8. \n
  9. Fino alla pubblicazione delle direttive adottate ai sensi del presente decreto, o fino ai termini eventualmente in esse indicati, restano in vigore le direttive e gli altri provvedimenti adottati ai sensi della previgente normativa in materia di protezione civile.
  10. \n

CAPO III
\nAttività per la previsione e prevenzione dei rischi

\n

ART. 16
\nTipologia dei rischi di protezione civile  (Articolo 1-bis, 2 e 3-bis legge 225/1992)

\n
  1. L'azione del Servizio nazionale si esplica, in particolare, in relazione alle seguenti tipologie di rischi: sismico, vulcanico, da maremoto, idraulico, idrogeologico, da fenomeni meteorologici avversi, da deficit idrico e da incendi boschivi, fatte salve le competenze organizzative e di coordinamento previste dalla legge 21 novembre 2000, n. 353. Allo scopo di assicurare maggiore efficacia operativa e di intervento, in relazione al rischio derivante da deficit idrico la deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale di cui all'articolo 24 può essere adottata anche preventivamente, qualora, sulla base delle informazioni e dei dati, anche climatologici, disponibili e delle analisi prodotte dalle Autorità di bacino distrettuali e dai centri di competenza di cui all'articolo 21, sia possibile prevedere che lo scenario in atto possa evolvere in una condizione emergenziale.
  2. \n
  3. Ferme restando le competenze dei soggetti ordinariamente individuati ai sensi della vigente normativa di settore e le conseguenti attività, l'azione del Servizio nazionale è suscettibile di esplicarsi, altresì, per le seguenti tipologie di rischi: chimico, nucleare, radiologico, tecnologico, industriale, da trasporti, ambientale, igienico-sanitario e da rientro incontrollato di oggetti e detriti spaziali.
  4. \n
  5. Non rientrano nell'azione di protezione civile gli interventi e le opere per eventi programmati o programmabili in tempo utile che possono determinare criticità organizzative, in occasione dei quali le articolazioni territoriali delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale possono assicurare il proprio supporto, limitatamente ad aspetti di natura organizzativa e di assistenza alla popolazione, su richiesta delle autorità di protezione civile competenti, anche ai fini dell'implementazione delle necessarie azioni in termini di tutela dei cittadini.
  6. \n

ART. 17
\nSistemi di allertamento  (Articoli 3, 3-bis, comma 2, e 3-ter legge 225/1992)

\n
  1. L'allertamento del Servizio nazionale di protezione civile è articolato in un sistema statale e regionale costituito dagli strumenti, dai metodi e dalle modalità stabiliti per sviluppare e acquisire la conoscenza, le informazioni e le valutazioni, in tempo reale, relative, ove possibile, al preannuncio in termini probabilistici, al monitoraggio e alla sorveglianza in tempo reale degli eventi e della conseguente evoluzione degli scenari di rischio al fine di attivare il Servizio nazionale della protezione civile ai diversi livelli territoriali.
  2. \n
  3. Il governo e la gestione del sistema di allerta sono assicurati dal Dipartimento della protezione civile e dalle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, che ne garantiscono il funzionamento e l’attività utilizzando:
    \n\ta) per il rischio idraulico, idrogeologico e da fenomeni meteorologici avversi, la rete dei Centri funzionali già disciplinata dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2004, le strutture preposte alla gestione dei servizi meteorologici a livello nazionale e regionale, le reti strumentali di monitoraggio e sorveglianza, eventuali dati e strumenti elaborati e forniti, previa  stipula  di apposite  convenzioni,  dalle  strutture  tecniche  delle  Regioni, nonché i Centri di competenza di cui all'articolo 21;
    \n\tb) per le altre tipologie di rischio, i prodotti della rete dei Centri funzionali di cui alla lettera a), se utili alle specifiche esigenze, le reti strumentali di monitoraggio e sorveglianza, nonché i Centri di competenza di cui all'articolo 21.
    \n\t2-bis) L'allertamento da parte del Servizio nazionale della protezione civile avviene anche avvalendosi del sistema di allarme pubblico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera ee-bis) del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
  4. \n
  1. Le modalità di organizzazione e svolgimento dell’attività di allertamento, ivi comprese quelle di cui al  comma  2-bis, sono disciplinate con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15, al fine di garantire un quadro coordinato in tutto il territorio nazionale e l'integrazione tra i sistemi di protezione civile dei diversi territori, nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. La direttiva di cui al presente comma provvede, in particolare:
    \n\ta) all'omogeneizzazione, su base nazionale, delle terminologie e dei codici convenzionali adottati per gestire le diverse fasi di attivazione e della risposta del Servizio nazionale;
    \n\tb) alla disciplina degli aspetti relativi alla comunicazione del rischio, anche in relazione alla redazione dei piani di protezione civile di cui all'articolo 18, e all'informazione alla popolazione sulle misure in essi contenute;
    \n\tc) alla definizione di modelli organizzativi che consentano di assicurare la necessaria continuità nello svolgimento delle diverse fasi di attività.
  2. \n
  1. Al fine di consentire la prosecuzione, senza soluzione di continuità, dell'efficiente supporto dell’attività delle reti strumentali di monitoraggio al Sistema di allertamento di cui al comma 1, le Regioni e gli Enti o agenzie da esse costituite per l'esercizio delle relative competenze sono esentate, a far data dal relativo trasferimento delle funzioni di cui al preesistente servizio idrografico e mareografico nazionale (SIMN), dal pagamento dei diritti amministrativi e dei contributi per la concessione del diritto individuale d'uso delle frequenze utilizzate alla data del trasferimento delle funzioni o di frequenze di uso equivalente, per l'esercizio dell’attività radioelettrica per la gestione delle reti di monitoraggio e sorveglianza e dei radar meteorologici di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 dell'11 ottobre 2002. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le frequenze concesse a titolo gratuito e le relative modalità di concessione. Il Ministero dello sviluppo economico e il Dipartimento della protezione civile d'intesa con le altre amministrazioni centrali competenti e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alla ricognizione delle frequenze effettivamente utilizzate necessarie per l'espletamento delle attività di cui al presente comma. Dall'applicazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  2. \n
  3. I provvedimenti concernenti le autorizzazioni necessarie per l'installazione di stazioni delle reti di monitoraggio e sorveglianza facenti parte dei sistemi di allertamento di cui al comma 2, sono resi entro venti giorni dalla richiesta, decorsi i quali le autorizzazioni si intendono concesse. Ai provvedimenti di assegnazione dei diritti d'uso per l'esercizio delle frequenze si applica quanto previsto dall'articolo 107, comma 3, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
  4. \n

ART. 18
\nPianificazione di protezione civile (Articolo 3, commi 3 e 6, 14, comma 1, e 15, commi 3-bis e 3-ter, 18, comma 3, lettera b) legge 225/1992; Articolo 108 decreto legislativo 112/1998; Articolo 4, comma 9-bis, decreto-legge 39/2009, conv. legge 77/2009; Articolo 1-bis decreto-legge 59/2012, conv. legge 100/2012)

\n
  1. La pianificazione di protezione civile ai diversi livelli territoriali è l’attività di prevenzione non strutturale, basata sulle attività di previsione e, in particolare, di identificazione degli scenari di cui all'articolo 2, comma 2, finalizzata:
    \n\ta) alla definizione delle strategie operative e del modello di intervento contenente l'organizzazione delle strutture per lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di protezione civile e della risposta operativa per la gestione degli eventi calamitosi previsti o in atto, garantendo l’effettività delle funzioni da svolgere con particolare riguardo alle persone in condizioni di fragilità sociale e con disabilità, in relazione agli ambiti ottimali di cui all'articolo 11, comma 3, definiti su base provinciale e comunale, quest'ultimo anche in forma aggregata;
    \n\tb) ad assicurare il necessario raccordo informativo con le strutture preposte all'allertamento del Servizio nazionale;
    \n\tc) alla definizione dei flussi di comunicazione tra le componenti e strutture operative del Servizio nazionale interessate;
    \n\td) alla definizione dei meccanismi e delle procedure per la revisione e l'aggiornamento della pianificazione, per l'organizzazione di esercitazioni e per la relativa informazione alla popolazione, da assicurare anche in corso di evento;
  2. \n
  1. È assicurata la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, al processo di elaborazione della pianificazione di protezione civile, secondo forme e modalità individuate con la direttiva di cui al comma 4 che garantiscano, in particolare, la necessaria trasparenza.
  2. \n
  3. I piani e i programmi di gestione e tutela e risanamento del territorio e gli altri ambiti di pianificazione strategica territoriale devono essere coordinati con i piani di protezione civile al fine di assicurarne la coerenza con gli scenari di rischio e le strategie operative ivi contenuti.
  4. \n
  5. Le modalità di organizzazione e svolgimento dell’attività di pianificazione di protezione civile, e del relativo monitoraggio, aggiornamento e valutazione, sono disciplinate con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15 al fine di garantire un quadro coordinato in tutto il territorio nazionale e l'integrazione tra i sistemi di protezione civile dei diversi territori, nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
    4-bis) La direttiva di cui al comma 4 definisce anche le modalità di raccordo delle attività connesse all'assistenza alla popolazione, tra i piani di emergenza delle infrastrutture nazionali di trasporto con i piani dei diversi livelli territoriali.
  6. \n

ART. 19
\nRuolo della comunità scientifica (Articoli 3-bis, comma 2, 9, 11 e 17, legge 225/1992; Articolo 5, commi 3-bis e 3-quater, decreto-legge 343/2001, conv. legge 410/2001)

\n
  1. La comunità scientifica partecipa al Servizio nazionale mediante l'integrazione nelle attività di protezione civile di cui all'articolo 2 di conoscenze e prodotti derivanti da attività di ricerca e innovazione, anche già disponibili, che abbiano raggiunto un livello di maturazione e consenso riconosciuto dalla comunità scientifica secondo le prassi in uso, anche frutto di iniziative promosse dall'Unione europea e dalle Organizzazioni internazionali anche nel campo della ricerca per la difesa dai disastri naturali.
  2. \n
  3. La partecipazione di cui al comma 1 si realizza mediante le seguenti attività:
    \n\ta) attività ordinarie e operative condotte in favore delle componenti del Servizio nazionale che includono, tra l'altro, il monitoraggio e la sorveglianza degli eventi, lo sviluppo di banche dati e ogni altra attività utile per la gestione delle emergenze e la previsione e prevenzione dei rischi che fornisca prodotti di immediato utilizzo;
    \n\tb) attività di sperimentazione propedeutiche alle attività di cui alla lettera a), e di realizzazione di contributi scientifici e di sintesi di ricerche esistenti utili a tal fine;
    \n\tc) ricerca finalizzata propedeutica alla realizzazione di prodotti utili alla gestione dei rischi di cui all'articolo 16 e allo studio dei relativi scenari;
    \n\td) collaborazione nelle attività di predisposizione della normativa tecnica di interesse.
  4. \n

ART. 20
\nCommissione Grandi Rischi (Articoli 3-bis, comma 2, 9, 11 e 17, legge 225/1992; Articolo 5, commi 3-bis e 3-quater, decreto-legge 343/2001, conv. legge 410/2001)

\n
  1. In coerenza con le tipologie dei rischi di cui all'articolo 16, la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi è organo di consulenza tecnico-scientifica del Dipartimento della protezione civile. Per la partecipazione alle riunioni della Commissione non spetta la corresponsione di compensi o di emolumenti a qualsiasi titolo riconosciuti. La composizione e le modalità di funzionamento della Commissione sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile.
  2. \n

ART. 21
\nCentri di competenza e collaborazione con gli organismi competenti in materia di ricerca (Articoli 3-bis, comma 2, 9, 11 e 17, legge 225/1992; Articolo 5, commi 3-bis e 3-quater, decreto-legge 343/2001, conv. legge 410/2001)

\n
  1. Nell'ambito della comunità scientifica e in coerenza con le tipologie dei rischi di cui all'articolo 16, con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, emanato sulla base dei principi stabiliti con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, gli enti e istituti di ricerca, consorzi e strutture universitarie che sono titolari e rendono disponibili conoscenze e forniscono prodotti derivanti da attività di ricerca e innovazione, che possono essere integrati nelle attività di protezione civile, possono essere individuati quali Centri di competenza.
  2. \n
  3. Con le medesime modalità possono essere, altresì, individuati ulteriori Centri di competenza nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, diverse da quelle di cui al comma 1, che sono titolari e rendono disponibili conoscenze e forniscono prodotti derivanti da attività di ricerca e innovazione che possono essere integrati nelle attività di protezione civile.
  4. \n
  5. Le componenti del Servizio nazionale possono stipulare accordi e convenzioni con i Centri di competenza.
  6. \n
  7. Il Dipartimento della protezione civile coordina l’attività per la costituzione di reti di Centri di competenza per lo sviluppo di specifici argomenti su temi integrati e in prospettiva multirischio.
  8. \n
  9. Il Dipartimento della protezione civile promuove forme di collaborazione con i Ministeri che esercitano competenze di tipo tecnico-scientifico nell'ambito dei rischi di cui all'articolo 16, nonché con la Commissione dell'Unione europea e con gli altri organismi internazionali che trattano della medesima materia.
  10. \n

ART. 22
\nAzioni integrate di prevenzione strutturale e non strutturale per finalità di protezione civile (Articolo 11, decreto-legge 39/2009, conv. legge 77/2009)

\n
  1. Il Dipartimento della protezione civile assicura il coordinamento e la gestione di piani di azioni integrate di prevenzione strutturale, limitate alle strutture e infrastrutture di proprietà pubblica, e non strutturale per finalità di protezione civile, previsti da apposite norme di legge, volti al complessivo miglioramento della gestione delle emergenze e, più in generale, alla riduzione dei rischi, alla cui attuazione possono provvedere le componenti e strutture operative del Servizio nazionale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18-bis, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45.
  2. \n
  3. A tal fine il Dipartimento della protezione civile assicura, secondo forme e modalità da definire con direttive da adottarsi ai sensi dell'articolo 15, opportune forme di coordinamento e monitoraggio degli effetti delle azioni di previsione e prevenzione e dei loro effetti, per individuare le priorità d'azione in relazione alle differenti tipologie di rischio.
  4. \n
  5. Le Regioni, nei limiti della propria potestà legislativa, definiscono provvedimenti con finalità analoghe a quelle di cui ai comma 1, per assicurare il coordinamento e la gestione di piani di azioni integrate di prevenzione strutturale e non strutturale per finalità di protezione civile in relazione alle diverse tipologie di rischio, con oneri a carico dei propri bilanci.
  6. \n

CAPO IV
\nGestione delle emergenze di rilievo nazionale

\n

ART. 23
\nDichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile (Articolo 5 legge 225/1992; Articoli 107 e 108 decreto legislativo 112/1998; Articolo 3 decreto-legge 245/2002, conv. legge 286/2002)

\n
  1. In occasione o in vista di eventi di cui all'articolo 7 che, per l’eccezionalità della situazione, possono manifestarsi con intensità tale da compromettere la vita, l’integrità fisica o beni di primaria importanza, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto da adottarsi su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, su richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata che dichiara il pieno dispiegamento delle risorse territoriali disponibili, dispone la mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale a supporto dei sistemi regionali interessati mediante il coinvolgimento coordinato delle colonne mobili delle altre Regioni e Province autonome e del volontariato organizzato di protezione civile di cui all'articolo 32, delle strutture operative nazionali di cui all'articolo 13, comma 1, nonché dei comuni o loro forme associative per il supporto agli enti locali coinvolti. In ragione dell'evoluzione dell'evento e delle relative necessità, con ulteriore decreto viene disposta la cessazione dello stato di mobilitazione, ad esclusione dei casi in cui si proceda alla deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 24.
  2. \n
  3. Sulla base della dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale di cui al comma 1, il Dipartimento della protezione civile assicura il coordinamento dell'intervento del Servizio nazionale a supporto delle autorità regionali di protezione civile, allo scopo di concorrere ad assicurare l'assistenza e il soccorso alle popolazioni interessate in coerenza con quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera d), ovvero, sulla base dell’intensità dell'evento, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera e), nonché, alla cessazione delle esigenze qualora non intervenga la deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, cura la ricognizione delle attività di natura straordinaria poste in essere dalle componenti e strutture operative interessate nel periodo di vigenza della dichiarazione medesima, secondo procedure di rendicontazione definite con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15.
  4. \n
  5. Qualora non intervenga la deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, sulla base delle ricognizioni effettuate ai sensi del comma 2, con provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile, vengono assegnati contributi per il concorso alla copertura degli oneri finanziari sostenuti dalle componenti e strutture operative del Servizio nazionale mobilitate, ivi comprese quelle dei territori direttamente interessati, a valere sulle risorse finanziarie del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44.
  6. \n
  7. Le Regioni possono definire, con propria legge, provvedimenti con analoga finalità in relazione ad eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), con oneri a carico dei propri bilanci.
  8. \n

ART. 24
\nDeliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale (Articoli 5 legge 225/1992; Articoli 107 e 108 decreto legislativo 112/1998; Articolo 5-bis, comma 5, decreto-legge 343/2001, conv. Legge 401/2001; Articolo 14 decreto-legge 90/2008, conv. legge 123/2008; Articolo 1, comma 422, legge 147/2013)

\n
  1. Al verificarsi degli eventi che, a seguito di una valutazione speditiva svolta dal Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati e delle informazioni disponibili e in raccordo con le Regioni e Province autonome interessate, presentano i requisiti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), ovvero nella loro imminenza, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, formulata anche su richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata e comunque acquisitane l'intesa, delibera lo stato d'emergenza di rilievo nazionale, fissandone la durata e determinandone l'estensione territoriale con riferimento alla natura e alla qualità degli eventi e autorizza l'emanazione delle ordinanze di protezione civile di cui all'articolo 25. La delibera individua, secondo criteri omogenei definiti nella direttiva di cui al comma 7, le prime risorse finanziarie da destinare all'avvio delle attività di soccorso e assistenza alla popolazione e degli interventi più urgenti di cui all'articolo 25, comma 2, lettere a) e b), nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi fabbisogni e autorizza la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44.
  2. \n
  3. A seguito della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento calamitoso, effettuata congiuntamente dal Dipartimento della protezione civile e dalle Regioni e Province autonome interessate, sulla base di una relazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, il Consiglio dei ministri individua, con propria deliberazione, le ulteriori risorse finanziarie necessarie per il completamento delle attività di cui all'articolo 25, comma 2, lettere a), b) e c), e per l'avvio degli interventi più urgenti di cui alla lettera d) del medesimo comma 2, autorizzando la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44. Ove, in seguito, si verifichi, sulla base di apposita rendicontazione, che le risorse destinate alle attività di cui alla lettera a) risultino o siano in procinto di risultare insufficienti, il Consiglio dei ministri, sulla base di una relazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, individua, con proprie ulteriori deliberazioni, le risorse finanziarie necessarie e autorizza la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44.
  4. \n
  5. La durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale non può superare i 12 mesi, ed è prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi.
  6. \n
  7. L'eventuale revoca anticipata dello stato d'emergenza di rilievo nazionale è deliberata nel rispetto della procedura dettata per la delibera dello stato d'emergenza medesimo.
  8. \n
  9. Le deliberazioni dello stato di emergenza di rilievo nazionale non sono soggette al controllo preventivo di legittimità di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.
  10. \n
  11. Alla scadenza dello stato di emergenza, le amministrazioni e gli enti ordinariamente competenti, individuati anche ai sensi dell'articolo 26, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi, nei procedimenti giurisdizionali pendenti, anche ai sensi dell'articolo 110 del codice di procedura civile, nonché in tutti quelli derivanti dalle dichiarazioni già emanate nella vigenza dell'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, già facenti capo ai soggetti nominati ai sensi dell'articolo 25, comma 7. Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione nelle sole ipotesi in cui i soggetti nominati ai sensi dell'articolo 25, comma 7, siano rappresentanti delle amministrazioni e degli enti ordinariamente competenti ovvero soggetti dagli stessi designati.
  12. \n
  13. Con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15 sono disciplinate le procedure istruttorie propedeutiche all'adozione della deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale e i relativi adempimenti di competenza dei Presidenti delle Regioni e Province autonome e del Capo del Dipartimento della protezione civile.
  14. \n
  15. Per le emergenze prodotte da inquinamento marino, la proposta di dichiarazione dello stato di emergenza nazionale di cui al comma 1 viene effettuata, in conformità a quanto previsto dall'articolo 11 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e dal Piano di pronto intervento nazionale per la difesa da inquinamenti di idrocarburi o di altre sostanze nocive causati da incidenti marini, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Dipartimento della protezione civile.
  16. \n
  17. Le Regioni, nei limiti della propria potestà legislativa, definiscono provvedimenti con finalità analoghe a quanto previsto dal presente articolo in relazione alle emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b).
  18. \n

ART. 25
\nOrdinanze di protezione civile (Articoli 5 e 20 legge 225/1992; Articoli 107 e 108 decreto legislativo 112/1998; Articolo 14 decreto-legge 90/2008, conv. legge 123/2008; Articolo 40, comma 2, lettera p), legge 196/2009)

\n
  1. Per il coordinamento dell'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza di rilievo nazionale si provvede mediante ordinanze di protezione civile, da adottarsi in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e con le modalità indicati nella deliberazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea. Le ordinanze sono emanate acquisita l'intesa delle Regioni e Province autonome territorialmente interessate e, ove rechino deroghe alle leggi vigenti, devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere specificamente motivate.
  2. \n
  3. Fermo restando quanto previsto al comma 1, con le ordinanze di protezione civile si dispone, nel limite delle risorse disponibili, in ordine:
    \n\ta) all'organizzazione ed all'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall'evento;
    \n\tb) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea;
    \n\tc) all'attivazione di prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dall'evento, per fronteggiare le più urgenti necessità;
    \n\td) alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, strettamente connesso all'evento e finalizzati prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità, in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione esistenti;
    \n\te) alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza;
    \n\tf) all'avvio dell'attuazione delle prime misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera e), anche attraverso misure di delocalizzazione temporanea in altra località del territorio nazionale, entro i limiti delle risorse finanziarie e secondo le direttive dettate con apposita, ulteriore delibera del Consiglio dei ministri, sentita la Regione interessata.
  4. \n
  1. Le ordinanze di protezione civile non sono soggette al controllo preventivo di legittimità di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni
  2. \n
  3. Le ordinanze di protezione civile, la cui efficacia decorre dalla data di adozione e che sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono rese pubbliche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni e sono trasmesse, per informazione, al Presidente del Consiglio dei ministri, alle Regioni o Province autonome interessate e fino al trentesimo giorno dalla deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, al Ministero dell'economia e delle finanze.
  4. \n
  5. Oltre il trentesimo giorno dalla deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale le ordinanze sono emanate previo concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, limitatamente ai profili finanziari.
  6. \n
  7. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, per l'attuazione degli interventi previsti nelle ordinanze di cui al presente articolo si avvale delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale, e i soggetti attuatori degli interventi previsti sono, di norma, identificati nei soggetti pubblici ordinariamente competenti allo svolgimento delle predette attività in via prevalente, salvo motivate eccezioni. I provvedimenti adottati in attuazione delle ordinanze di protezione civile sono soggetti ai controlli previsti dalla normativa vigente.
  8. \n
  9. Per coordinare l'attuazione delle ordinanze di protezione civile, con i medesimi provvedimenti possono essere nominati commissari delegati che operano in regime straordinario fino alla scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale, successivamente alla quale curano, fino alla chiusura della contabilità speciale di cui all'articolo 27, la prosecuzione delle attività in regime ordinario. Qualora il Capo del Dipartimento si avvalga di commissari delegati, il relativo provvedimento di nomina deve specificare il contenuto dell'incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio. I commissari delegati sono scelti, tranne motivate eccezioni, tra i soggetti per cui la legge non prevede alcun compenso per lo svolgimento dell'incarico.
  10. \n
  11. Per l'esercizio delle funzioni attribuite con le ordinanze di protezione civile non è prevista la corresponsione di alcun compenso per il Capo del Dipartimento della protezione civile e per i commissari delegati, ove nominati tra i soggetti responsabili titolari di cariche elettive pubbliche. Ove si tratti di altri soggetti, ai commissari delegati si applica l'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e il compenso è commisurato proporzionalmente alla durata dell'incarico, nel limite del parametro massimo costituito dal 70 per cento del trattamento economico previsto per il primo presidente della Corte di cassazione.
  12. \n
  13. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo avverso le ordinanze di protezione civile e i consequenziali provvedimenti commissariali nonché avverso gli atti, i provvedimenti e le ordinanze emananti ai sensi del presente articolo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.
  14. \n
  15. Con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15, si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla disciplina di un sistema di monitoraggio e di verifica dell'attuazione, anche sotto l'aspetto finanziario, delle misure contenute nelle ordinanze di protezione civile nonché dei provvedimenti adottati in attuazione delle medesime. Il sistema di cui al presente comma è tenuto ad assicurare la continuità dell'azione di monitoraggio, anche in relazione alle ordinanze di protezione civile eventualmente non emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile.
  16. \n
  17. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio della propria potestà legislativa, definiscono provvedimenti con finalità analoghe a quanto previsto dal presente articolo in relazione alle emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), da adottarsi in deroga alle disposizioni legislative regionali vigenti, nei limiti e con le modalità indicati nei provvedimenti di cui all'articolo 24, comma 7.
  18. \n

ART. 26
\nOrdinanze volte a favorire il rientro nell'ordinario a seguito di emergenze di rilievo nazionale (Articoli 5 legge 225/1992; Articoli 107 e 108 decreto legislativo 112/1998; Articolo 1, comma 422, legge 147/2013)

\n
  1. Almeno trenta giorni prima della scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale, è adottata apposita ordinanza volta a favorire e regolare il proseguimento dell'esercizio delle funzioni commissariali in via ordinaria nel coordinamento degli interventi, conseguenti all'evento, pianificati e non ancora ultimati. Ferma in ogni caso l’inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica, con tale ordinanza possono essere altresì emanate, per la durata massima di sei mesi non prorogabile e per i soli interventi connessi all'evento, disposizioni derogatorie, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi nonché per la riduzione di termini analiticamente individuati. Con la medesima ordinanza possono essere inoltre consentite eventuali rimodulazioni del piano degli interventi entro il termine della scadenza della contabilità speciale e nel limite delle risorse ancora disponibili, previa approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile.
  2. \n
  3. Con l'ordinanza di cui al comma 1 è individuata l'autorità che, fino alla scadenza della proroga prevista ai sensi dell'articolo 27, comma 5, è autorizzata alla gestione della contabilità speciale. La medesima autorità può revocare gli interventi pianificati di cui al comma 1 che non sono stati aggiudicati entro sei mesi dalla data di scadenza dello stato di emergenza. Le somme che si rendono disponibili a seguito della revoca possono essere utilizzate per la realizzazione di nuovi interventi strettamente connessi al superamento dell'emergenza. La medesima ordinanza individua anche le modalità per la prosecuzione degli interventi senza soluzione di continuità, fino all'effettivo subentro dell'autorità competente in via ordinaria.
  4. \n
  5. Per la prosecuzione degli interventi non ultimati e da realizzare secondo le ordinarie procedure di spesa con le disponibilità che residuano alla chiusura della contabilità speciale si provvede ai sensi di quanto previsto dall'articolo 27, comma 5.
  6. \n

ART. 27
\nContabilità speciali per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale e altre disposizioni in materia amministrativa e procedimentale (Articoli 5 legge 225/1992; Articoli 107 e 108 decreto legislativo 112/1998; Articolo 6, comma 1, decreto-legge 263/2006, conv. legge 290/2006)

\n
  1. Per l'attuazione delle ordinanze di protezione civile, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 44-ter, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, può essere autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali, le quali possono essere mantenute per un periodo massimo di quarantotto mesi dalla data di deliberazione dei relativi stati di emergenza.
  2. \n
  3. Le risorse stanziate a valere sul Fondo emergenze nazionali di cui alla delibera prevista dall'articolo 24, comma 1, sono trasferite integralmente a seguito della nomina del commissario delegato sulla contabilità speciale aperta ai sensi del comma 1. Le ulteriori somme previste dalla delibera di cui all'articolo 24, comma 2, vengono corrisposte nella misura del 50 per cento a seguito dell'emanazione della delibera medesima, mentre il restante 50 per cento all'attestazione dello stato di attuazione degli interventi finanziati.
  4. \n
  5. Sulle contabilità speciali di cui al presente articolo può essere autorizzato il versamento di eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento dello specifico contesto emergenziale, diverse da quelle stanziate a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, e rese disponibili dalle Regioni e dagli enti locali interessati, da individuarsi con apposite ordinanze di protezione civile adottate di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Sulle medesime contabilità possono, altresì, confluire le risorse finanziarie eventualmente provenienti da donazioni, da altre amministrazioni, nonché dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea.
  6. \n
  7. Ai sensi di quanto previsto dagli articoli 60 e 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dell'articolo 333 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i Commissari delegati titolari di contabilità speciali, rendicontano, entro il quarantesimo giorno dalla chiusura di ciascun esercizio e dal termine della gestione o del loro incarico, tutte le entrate e tutte le spese riguardanti gli interventi di cui coordinano l'attuazione, indicando la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia di spesa, secondo uno schema da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Dipartimento della protezione civile, che contenga, altresì, l'indicazione dei crediti e dei debiti e delle relative scadenze, gli interventi eventualmente affidati a soggetti attuatori all'uopo individuati, gli obblighi in materia di trasmissione e comunicazione dei rendiconti, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo 14 marzo2013, n. 33, e successive modificazioni. Per l'omissione o il ritardo nella rendicontazione si applica l'articolo 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Al fine di garantire la trasparenza dei flussi finanziari e della rendicontazione di cui al presente comma sono vietati girofondi tra le contabilità speciali.
  8. \n
  9. Per la prosecuzione e il completamento degli interventi e delle attività previste dalle ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 25 ove non ultimati o conclusi alla scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale la durata della contabilità speciale può essere prorogata per un periodo di tempo determinato fermo restando il limite di cui al comma 1. Per gli ulteriori interventi ed attività da porre in essere secondo le ordinarie procedure di spesa con le disponibilità che residuano alla chiusura della contabilità speciale, le risorse ivi giacenti possono essere trasferite alla regione ovvero, ove esistenti, alle agenzie regionali preposte allo svolgimento della funzione di protezione civile o ai soggetti attuatori competenti. Per gli interventi e le attività di cui al presente comma di competenza di Amministrazioni dello Stato, le risorse finanziarie relative che residuano sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione.
  10. \n
  11. Le risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali di cui al presente codice sono vincolate alla realizzazione degli interventi previsti nei piani di attuazione delle ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 25 e sono utilizzate secondo le modalità e i termini previsti dalle ordinanze di cui all'articolo 26. Le eventuali somme residue sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza. Al fine di favorire l'utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali di cui al presente comma secondo le procedure ordinarie di spesa, si applica quanto previsto dall'articolo 1, commi 787, 788, 789 e 790 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
  12. \n
  13. Fermo quanto previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, fino alla cessazione degli effetti delle ordinanze di protezione civile, resta sospesa ogni azione esecutiva, ivi comprese quelle di cui agli articoli 543 e seguenti del codice di procedura civile e quelle di cui agli articoli 91 e seguenti del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e sono privi di effetto i pignoramenti comunque notificati.
  14. \n
  15. Il comma 7, si applica alle risorse comunque dirette a finanziare le contabilità speciali istituite con ordinanze di protezione civile; tali risorse sono insuscettibili di pignoramento o sequestro fino alla definitiva chiusura delle pertinenti contabilità speciali.
  16. \n
  17. Le controversie relative all'esecuzione di interventi ed attività realizzati in base alle ordinanze di cui all'articolo 25 o comprese in programmi di ricostruzione di territori colpiti da calamità naturali non possono essere devolute a collegi arbitrali.
  18. \n
  19. Al fine di assicurare risparmi di spesa, i compromessi e le clausole compromissorie inserite nei contratti stipulati per la realizzazione d'interventi o per l'espletamento di attività connessi alle dichiarazioni di stato di emergenza ai sensi dell'articolo 24,sono nulli.
  20. \n
  21. Per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali emessi a seguito delle controversie relative all'esecuzione di interventi ed attività derivanti dal presente decreto, il termine previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n.669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, è fissato in centottanta giorni.
  22. \n

ART. 28
\nDisciplina delle misure da adottare per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi (Articoli 5 legge 225/1992; Articolo 23-sexies, comma 4, decreto-legge 6/1998, conv. legge 61/1998; Articoli 107 e 108 decreto-legislativo 112/1998)

\n
  1. Con delibera del Consiglio dei ministri si provvede all'individuazione delle modalità  di concessione di agevolazioni, contribuiti e forme di ristoro in favore dei soggetti pubblici, privati e attività  economiche e produttive, danneggiati nel rispetto dei seguenti criteri e nei limiti delle risorse disponibili allo scopo a legislazione vigente:
    \n\ta) definizione di massimali, sulla base degli effetti determinati dalla tipologia degli eventi calamitosi commisurati alla loro intensità ed estensione;
    \n\tb) definizione di metodologie omogenee per l'intero territorio nazionale;
    \n\tc) per i danni subiti dai soggetti privati e dalle attività economiche e produttive, in tutto o in parte indennizzati da compagnie assicuratrici, previsione che la corresponsione degli eventuali contributi pubblici per la delocalizzazione ove possibile temporanea, in altra località del territorio regionale, per la ricostruzione, la riparazione o il ripristino dei danni abbia luogo solo fino alla concorrenza dell'eventuale differenza, prevedendo, in tal caso, che il contributo così determinato sia integrato con un'ulteriore somma pari ai premi assicurativi versati dai soggetti danneggiati nel quinquennio antecedente la data dell'evento;
    \n\td) l'esclusione degli edifici abusivi danneggiati o distrutti dalla fruizione delle misure volte a superare lo stato di emergenza.
  2. \n
  1. Comma abrogato dal D. L. 18 Aprile 2019, n.32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n.55
  2. \n

ART. 29
\nPartecipazione del Servizio nazionale agli interventi di emergenza in ambito internazionale e al meccanismo unionale di protezione civile (Articoli 5 legge 225/1992; Articolo 4, comma 2, decreto-legge 90/2005, conv. legge 152/2005; Articolo 40, comma 2, lettera p), legge 96/2009; Articolo 10 legge 125/2014; Articolo 27 legge 115/2015)

\n
  1. Ferme le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10, della legge 11 agosto 2014, n. 125, la partecipazione del Servizio nazionale agli interventi di emergenza e di primo soccorso all'estero è disciplinata con i provvedimenti previsti dagli articoli 23, 24 e 25, da adottarsi, per quanto di competenza, su richiesta del il medesimo Ministero. In tale caso la dichiarazione di cui all'articolo 23 e la deliberazione di cui all'articolo 24 assumono rispettivamente la denominazione di «dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile per intervento all'estero» e deliberazione dello stato di emergenza per intervento all'estero». Nel decreto del Presidente del Consiglio recante la deliberazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale per intervento all'estero sono individuate le risorse finanziarie nei limiti degli stanziamenti del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 e delle risorse stanziate per gli interventi di cui all'articolo 10 della legge 11 agosto 2014, n. 125. D'intesa con il Dipartimento della protezione civile e con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono prestare soccorso ad enti territoriali esteri con i quali abbiano costituito, nel rispetto degli articoli 46, 47 e 48 della legge 7 luglio 2009, n. 88, un gruppo europeo di cooperazione territoriale, anche in assenza dei provvedimenti di cui agli articoli 24 e 25.
  2. \n
  3. Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera l), per la partecipazione del Servizio nazionale al \"Pool europeo di protezione civile\", istituito, nell'ambito del meccanismo unionale di protezione civile, dall'articolo 11 della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, è autorizzato, nel rispetto del comma 1 del presente articolo e nel limite delle risorse disponibili nel Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, allo scopo finalizzate con i provvedimenti di cui al medesimo comma 1, l'impiego di moduli, mezzi, attrezzature ed esperti qualificati, specificamente formati e registrati nel Sistema comune di comunicazione e informazione in caso di emergenza (CECIS), su richiesta del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale nel caso di interventi in Paesi terzi.
  4. \n
  5. Se riceve una richiesta di assistenza tramite il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze (ERCC) e non sussistono gli elementi ostativi di cui all'articolo 11, paragrafo 7, della decisione n. 1313/2013/UE, il Capo del Dipartimento della protezione civile, nelle more della deliberazione di cui all'articolo 24, attiva e coordina le risorse di cui al comma 2 del presente articolo, previa informativa al Presidente del Consiglio dei ministri e dandone comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti. Il Capo del Dipartimento della protezione civile può ritirare tali risorse se ricorrono i gravi motivi di cui all'articolo 11, paragrafo 8, della decisione n. 1313/2013/UE. 4. Il Dipartimento della protezione civile intraprende ogni iniziativa utile alla partecipazione del Servizio nazionale all'EERC, inclusa la conclusione di accordi e convenzioni con amministrazioni e organizzazioni avvalendosi anche delle risorse finanziarie previste dalla decisione n. 1313/2013/UE.
  6. \n

ART. 30
\nAltre disposizioni relative all'utilizzo dei segni distintivi del Dipartimento della protezione civile (Articolo 15, commi 2 e 3, decreto-legge 39/2009, conv. legge 77/2009; Articolo 10-bis decreto-legge 93/2013, conv. legge 123/2013)

\n
  1. L'uso del logo, degli stemmi, degli emblemi, delle denominazioni e di ogni altro segno distintivo dell'immagine, riferiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, è esclusivamente riservato agli operatori ad esso appartenenti.
  2. \n
  3.  Ferma la facoltà del Capo del Dipartimento della protezione civile di autorizzare, anche convenzionalmente, l'uso temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi, di cui al comma 1, ed in deroga al comma medesimo, anche nell'ambito di iniziative culturali ed editoriali in coerenza con le finalità istituzionali e dell'immagine attribuite al medesimo Dipartimento, chiunque ne faccia indebito utilizzo è punito con la multa da 1.000 euro a 5.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
  4. \n
  5. Al fine di porre il personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile in grado di essere prontamente individuato nell'espletamento delle attività di protezione civile di cui all'articolo 2, comma 6, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite le norme riguardanti la disciplina delle uniformi e del loro uso.
  6. \n
  7. Con il decreto di cui al comma 3 sono altresì determinate le caratteristiche della bandiera d'istituto del Dipartimento della protezione civile, nonché le relative modalità d'uso e custodia.
  8. \n

CAPO V
\nPartecipazione dei cittadini e volontariato organizzato di protezione civile

\n

Sezione I
\nCittadinanza attiva e partecipazione

\n

ART. 31
\nPartecipazione dei cittadini alle attività di protezione civile (Articolo 18 legge 225/1992; Articolo 4, comma 2, decreto legislativo 117/2017)

\n
  1. Il Servizio nazionale promuove iniziative volte ad accrescere la resilienza delle comunità, favorendo la partecipazione dei cittadini, singoli e associati, anche mediante formazioni di natura professionale, alla pianificazione di protezione civile come disciplinata dall'articolo 18, e la diffusione della conoscenza e della cultura di protezione civile.
  2. \n
  3. Le componenti del Servizio nazionale, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, forniscono ai cittadini informazioni sugli scenari di rischio e sull'organizzazione dei servizi di protezione civile del proprio territorio, anche al fine di consentire loro di adottare misure di autoprotezione nelle situazioni di emergenza di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), b) e c), in occasione delle quali essi hanno il dovere di ottemperare alle disposizioni impartite dalle autorità di protezione civile in coerenza con quanto previsto negli strumenti di pianificazione.
  4. \n
  5. I cittadini possono concorrere allo svolgimento delle attività di protezione civile, acquisite le conoscenze necessarie per poter operare in modo efficace, integrato e consapevole, aderendo al volontariato organizzato operante nel settore, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 32 e nella Sezione II del presente Capo, ovvero, in forma occasionale, ove possibile, in caso di situazioni di emergenza, agendo a titolo personale e responsabilmente per l'esecuzione di primi interventi immediati direttamente riferiti al proprio ambito personale, familiare o di prossimità, in concorso e coordinandosi con l’attività delle citate organizzazioni.
  6. \n
  7. Le Regioni e le Province autonome possono disciplinare ulteriori forme di partecipazione dei cittadini in forma occasionale alle attività di soccorso non direttamente riferite al loro ambito personale, familiare o di prossimità.
  8. \n

ART. 32
\nIntegrazione del volontariato organizzato nel Servizio nazionale della protezione civile (Articolo 18 legge 225/1992; Articolo 8, comma 1, decreto-legge 90/2005, conv. legge 152/2005; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y), 17, 32, comma 4, e 41, comma 6, decreto legislativo 117/2017)

\n
  1. Il volontario di protezione civile è colui che, per sua libera scelta, svolge l’attività di volontariato in favore della comunità e del bene comune, nell'ambito delle attività di protezione civile di cui all'articolo 2, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per acquisire, all'interno delle organizzazioni o delle altre forme di volontariato organizzato di cui al presente Capo, la formazione e la preparazione necessaria per concorrere alla promozione di efficaci risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà, partecipando, con passione e impegno ad una forza libera e organizzata che contribuisce a migliorare la vita di tutti.
  2. \n
  3. Il Servizio nazionale della protezione civile promuove la più ampia partecipazione del volontariato organizzato alle attività di protezione civile di cui all'articolo 2, riconoscendone il valore e la funzione sociale ai fini dell'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà di cui all'articolo 2, secondo comma, della Costituzione e, in quanto espressione dei principi di libera partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne riconosce e stimola le iniziative e ne assicura il coordinamento.
  4. \n
  5. La partecipazione del volontariato al Servizio nazionale si realizza mediante enti del Terzo settore, ivi compresi i Gruppi comunali, che svolgono l’attività di protezione civile di cui all'articolo 5, comma 1, lettera y) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché mediante altre forme di volontariato organizzato appositamente costituite, per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale concorrenti all'esercizio della funzione di protezione civile di cui all'articolo 1.
  6. \n
  7. In conformità a quanto previsto dagli articoli 3, 4, comma 2,32, comma 4, e 41, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le disposizioni del citato decreto legislativo si applicano al volontariato di cui al comma 2 in quanto compatibili con le disposizioni contenute nel presente Capo.
  8. \n
  9. I modi e le forme di partecipazione del volontariato alle attività di protezione civile sono definiti dalle disposizioni contenute nella Sezione II del presente Capo, che costituiscono principi della legislazione statale in materia e disciplinano, in particolare, strumenti, modalità e procedure per:
    \n\ta) garantire l'integrazione del volontariato nell'organizzazione del Servizio nazionale, anche a livello territoriale, regolandone la preparazione, l'attivazione e l'impiego in forma coordinata;
    \n\tb) la partecipazione del volontariato all’attività di predisposizione ed attuazione di piani di protezione civile ed alle attività di previsione, prevenzione, gestione e superamento delle situazioni di emergenza di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), b) e c), prevedendo il rimborso delle spese sostenute, il mantenimento del posto di lavoro e del relativo trattamento economico e previdenziale nei periodi di impiego riconosciuti ai sensi della lettera a), e la garanzia della copertura assicurativa degli interessati;
    \n\tc) la concessione di contributi per il potenziamento della capacità operativa, il miglioramento della preparazione tecnica dei volontari e lo sviluppo della resilienza delle comunità.
  10. \n
  1. Con direttive da adottarsi ai sensi dell'articolo 15, acquisito il parere del Comitato di cui all'articolo 42, sono impartiti indirizzi per assicurare, nel rispetto delle peculiarità dei territori, l'unitaria ed effettiva attuazione delle disposizioni di cui alla Sezione II del presente Capo.
  2. \n

Sezione II
\nDisciplina della partecipazione del volontariato organizzato alle attività di protezione civile

\n

ART. 33
\nDisciplina delle organizzazioni di volontariato e delle reti associative operanti nel settore della protezione civile a norma degli articoli 4, comma 2, 32, comma 4, e 41, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 
(Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1,m lettera m) e 7, comma 1, legge 106/2016; Articolo 4, comma 2, 32, comma 4, 41, comma 6, e 53, decreto legislativo 117/2017; Articolo 1, decreto del Presidente della Repubblica 194/2001)

\n
  1. Per operare nel settore della protezione civile, al fine di salvaguardarne la specificità, le organizzazioni di volontariato, le reti associative e gli altri enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che annoverano la protezione civile tra le attività di interesse generale in cui operano ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto legislativo, nonché' le altre forme di volontariato organizzato di protezione civile, sono soggette all'obbligo di iscrizione nell'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile di cui all'articolo 34. Con il provvedimento da adottarsi ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sentito il Dipartimento della protezione civile, si provvede al necessario coordinamento della disciplina dell'iscrizione nel Registro unico di cui all'articolo 46 del citato decreto con quella dell'iscrizione nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34.
  2. \n
  3. Il Dipartimento della protezione civile e le strutture di protezione civile delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano esercitano le funzioni relative alla predisposizione, tenuta, aggiornamento, conservazione e revisione periodica dell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34.
  4. \n
  5. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117:
    \n\ta) sono reti associative di cui al comma 1 del citato articolo 41, se operanti nel settore della protezione civile, quelle che associano un numero di enti del Terzo settore non inferiore a 20, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno due Regioni o Province autonome e che risultino iscritte nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34;
    \n\tb) sono reti associative nazionali di cui al comma 2 del citato articolo 41, solo ai fini di quanto previsto dall'articolo 96 del citato decreto legislativo, anche quelle che associano un numero di enti del Terzo settore operanti nel settore della protezione civile non inferiore a 100, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno tre regioni o province autonome e che risultino iscritte nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34.
  6. \n
  1. Le funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo pubblico sugli enti del Terzo settore operanti nello specifico settore della protezione civile e sulle loro attività, finalizzate a garantire l'uniforme e corretta osservanza della disciplina legislativa, statutaria e regolamentare ad essi applicabile, sono esercitate, ai sensi degli articoli 92 e seguenti del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in collaborazione con il Dipartimento della protezione civile e con le strutture di protezione civile delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Alla relativa disciplina si provvede con specifiche disposizioni con il decreto di cui all'articolo 96 del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, sulla base delle proposte tecniche formulate congiuntamente dal Dipartimento della protezione civile e dalle strutture di protezione civile delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
  2. \n

ART. 34
\nElenco nazionale del volontariato di protezione civile (Articolo 18 legge 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1, lettera m), e 7, comma 1, legge 106/2016; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y), 32, comma 4 e 41, comma 6, decreto legislativo 117/2017; Articolo 1, decreto del Presidente della Repubblica 194/2001)

\n
  1. L'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile costituisce lo strumento operativo mediante il quale viene assicurata la partecipazione del volontariato organizzato alle attività di cui all'articolo 2, garantendone l'indirizzo unitario, nel rispetto delle peculiarità dei territori, grazie a specifiche modalità di registrazione.
  2. \n
  3. I soggetti di cui all'articolo 32, comma 2, che intendono partecipare alle attività di cui all'articolo 2, sul territorio nazionale o all'estero, nonché svolgere attività formative ed addestrative nelle medesime materie, devono essere iscritti nell'elenco nazionale del volontariato di protezione civile.
  4. \n
  5. L'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile è costituito dall'insieme:
    \n\ta) degli elenchi territoriali del volontariato di protezione civile, istituiti presso le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
    \n\tb) dell'elenco centrale del volontariato di protezione civile, istituito presso il Dipartimento della protezione civile.
  6. \n
  1. Con apposita direttiva, da adottarsi ai sensi dell'articolo 32, comma 6, sono disciplinati i requisiti e le procedure per l'iscrizione all'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile, fatte salve le peculiarità territoriali, con particolare riguardo all'individuazione di specifici requisiti strutturali e di caratteristiche di capacità tecnico-operativa ed alle relative verifiche e nel rispetto, per quanto concerne le reti associative, di quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 33, nonché per la sospensione o cancellazione dal medesimo Elenco. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a disciplinare i requisiti e le modalità per richiedere l'iscrizione dei propri elenchi territoriali.
  2. \n
  3. Fino all'entrata in vigore della direttiva di cui al comma 4, i soggetti iscritti nell'Elenco nazionale come disciplinato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, e dal paragrafo 1 della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2012 recante «Indirizzi operativi per assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all' attività di protezione civile» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 1° febbraio 2013, continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva qualifica.
  4. \n
  5. La direttiva di cui al comma 4 prevede, altresì, indirizzi in tema di emblemi e loghi dei soggetti iscritti nell'Elenco di cui al comma 3, volti a facilitare l'individuazione dei volontari di protezione civile da parte dei cittadini sull'intero territorio nazionale.
  6. \n

ART. 35
\nGruppi comunali di protezione civile (Articolo 18 legge 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1,m lettera m) e 7, comma 1, legge 106/2016; Articolo 4, comma 2 decreto legislativo 117/2017; Articolo 1, decreto del Presidente della Repubblica 194/2001)

\n
  1. I Comuni possono promuovere la costituzione, con riferimento al proprio ambito territoriale, di un gruppo comunale di protezione civile composto esclusivamente da cittadini che scelgono di aderirvi volontariamente, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. La costituzione del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile è deliberata dal Consiglio comunale, sulla base di uno schema-tipo approvato con apposita direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e acquisito il parere del Comitato di cui all'articolo 42 che prevede, in particolare:
    \n\ta) che il Comune, mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del Gruppo comunale e ne è responsabile;
    \n\tb) che all'interno del Gruppo comunale è individuato, secondo i principi di democraticità, un coordinatore operativo dei volontari, referente delle attività di quest'ultimi, e sono altresì individuate la durata e le modalità di revoca del coordinatore.
  2. \n
  1. Al fine di essere integrati nel Servizio nazionale, i Gruppi comunali si iscrivono negli elenchi territoriali gestiti dalle Regioni e dalle Province autonome.
  2. \n
  3. Possono, altresì, essere costituiti, in coerenza con quanto previsto dal presente articolo, gruppi intercomunali o provinciali.
  4. \n

ART. 36
\nAltre forme di volontariato organizzato di protezione civile (Articolo 18 legge 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1,m lettera m) e 7, comma 1, legge 106/2016; Articolo 4, comma 2 decreto legislativo 117/2017; Articolo 1, decreto del Presidente della Repubblica 194/2001)

\n
  1.  Possono essere iscritti nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34 anche altre forme di volontariato organizzato operanti nel settore della protezione civile con sede operativa nel territorio nazionale, anche in attuazione di accordi internazionali in vigore per la Repubblica Italiana in materia di assistenza in caso di gravi emergenze determinate da eventi naturali o derivanti dall' attività dell'uomo.
  2. \n
  3. I soggetti di cui al comma 1 possono essere riconosciuti, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, quali enti del Terzo settore costituiti in forma specifica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del medesimo decreto legislativo, secondo modalità previste nel provvedimento da adottarsi ai sensi dell'articolo 53.
  4. \n

ART. 37
\nContributi finalizzati al potenziamento della capacità operativa, al miglioramento della preparazione tecnica, nonché allo sviluppo della resilienza delle comunità (Articolo 18 legge 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1,m lettera m) e 7, comma 1, legge 106/2016; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y), 32, comma 4, e 41, comma 6, decreto legislativo 117/2017; Articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7, decreto del Presidente della Repubblica 194/2001)

\n
  1. Al fine di promuovere la crescita qualitativa del volontariato di protezione civile, nella prospettiva dell'intervento di livello nazionale, il Dipartimento della protezione civile può concedere al volontariato organizzato di cui all'articolo 32, nei limiti degli stanziamenti destinati allo scopo, contributi finalizzati alla realizzazione di progetti per il potenziamento della capacità operativa, per il miglioramento della preparazione tecnica e per lo sviluppo della resilienza delle comunità, intendendosi:
    \n\ta) per potenziamento della capacità operativa, l'integrazione delle attrezzature, dei mezzi e delle dotazioni strumentali volta al raggiungimento di un livello di dotazione di apparati strumentali più elevato rispetto a quello di cui si dispone, sia mediante interventi sulle dotazioni già acquisite, sia mediante acquisizione di nuovi mezzi e attrezzature;
    \n\tb) per miglioramento della preparazione tecnica, lo svolgimento delle pratiche di addestramento e di ogni altra attività, ivi inclusa quella di formazione, atta a conseguire un miglioramento qualitativo ed una maggiore efficacia dell' attività espletata; c) per sviluppo della resilienza delle comunità, ogni attività volta alla diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile allo scopo di favorire l'adozione di comportamenti consapevoli e misure di autoprotezione da parte dei cittadini, utili a ridurre i rischi derivanti dagli eventi di cui all'articolo 7, e ad attenuarne le conseguenze, nel quadro delle campagne di informazione promosse dalle componenti del Servizio nazionale.
  2. \n
  1. Le modalità per la presentazione dei progetti, la loro valutazione e la concessione dei relativi contributi sono stabilite, sulla base di criteri, con validità triennale, definiti dal Dipartimento della protezione civile previa intesa in seno alla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e acquisito il parere del Comitato di cui all'articolo 42, con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, da adottarsi entro il 31 maggio di ogni anno di validità dei citati criteri. I progetti devono essere conseguentemente presentati entro il 31 dicembre di ciascun anno e all'istruttoria, alla concessione e all'erogazione dei contributi si provvede nell'esercizio successivo, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.
  2. \n
  3. Con il decreto di cui al comma 2 si dispone, in particolare, in relazione:
    \n\ta) agli obblighi ai quali sono soggetti i beneficiari dei contributi;
    \n\tb) ai termini per la realizzazione dei progetti ammessi a contributo;
    \n\tc) allo svolgimento dei necessari accertamenti sulla corretta attuazione dei progetti ammessi a contributo, anche con il coinvolgimento di altri soggetti idonei appartenenti al Servizio nazionale;
    \n\td) alle modalità di revoca del contributo e alle conseguenti misure da adottarsi nei confronti dei soggetti beneficiari.
  4. \n

ART. 38
\nPartecipazione del volontariato organizzato alla pianificazione di protezione civile (Articolo 18 legge 225/1992; Articolo 5, comma1, lettera a), 4, comma 1,m lettera m) e 7, comma 1, legge 106/2016; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y), 32, comma 4e 41, comma 6, decreto legislativo 117/2017; Articolo 8, decreto del Presidente della Repubblica 194/2001)

\n
  1. Il volontariato organizzato di cui all'articolo 32 prende parte alle attività di predisposizione ed attuazione dei piani di protezione civile, secondo forme e modalità da concordare con l’autorità competente, e può richiedere copia degli studi e delle ricerche elaborati da soggetti pubblici in materia di protezione civile, con l'osservanza delle modalità e nei limiti stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni.
  2. \n
  3. Il Dipartimento della protezione civile dispone, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, anche mediante appositi corsi di formazione, iniziative dirette a favorire la partecipazione del volontariato organizzato di cui all'articolo 32 alle attività di cui all'articolo 2.
  4. \n
  5. Nell'ambito delle attività di predisposizione e di aggiornamento dei piani di protezione civile di cui all'articolo 18, le autorità competenti possono avvalersi del volontariato organizzato di cui all'articolo 32, nei confronti dei quali e dei relativi aderenti, se espressamente a ciò autorizzati, si applicano i benefici di cui agli articoli 39 e 40.
  6. \n

ART. 39
\nStrumenti per consentire l'effettiva partecipazione dei volontari alle attività di protezione civile (Articolo 18 legge 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1,m lettera m) e 7, comma 1, legge 106/2016; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y), 32, comma 4, e 41, comma 6, decreto legislativo 117/2017; Articoli 9 e 15, decreto del Presidente della Repubblica 194/2001)

\n
  1. Ai volontari aderenti a soggetti iscritti nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34, impiegati in attività di soccorso ed assistenza in vista o in occasione degli eventi di cui all'articolo 7, anche su richiesta del sindaco o di altre autorità amministrative di protezione civile, vengono garantiti, mediante l'autorizzazione da rendere con apposita comunicazione di attivazione del Dipartimento della protezione civile, per i soggetti iscritti nell'elenco centrale, ovvero delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, per i soggetti iscritti nei rispettivi elenchi territoriali, relativamente al periodo di effettivo impiego che il datore di lavoro è tenuto a consentire, per un periodo non superiore a trenta giorni continuativi e fino a novanta giorni nell'anno:
    \n\ta) il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
    \n\tb) il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;
    \n\tc) la copertura assicurativa secondo le modalità previste dall'articolo 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, anche mediante la stipula di ulteriori polizze integrative da parte del Dipartimento della protezione civile o delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, da attivare in occasione della partecipazione del volontariato organizzato ad emergenze di rilievo nazionale di particolare durata o a interventi all'estero. In occasione di situazioni di emergenza di rilievo nazionale e per tutta la durata dello stesso, su autorizzazione del Dipartimento della protezione civile, e per i casi di effettiva necessità singolarmente individuati, i limiti massimi previsti per l'utilizzo dei volontari nelle attività di soccorso ed assistenza possono essere elevati fino a sessanta giorni continuativi e fino a centottanta giorni nell'anno.
  2. \n
  1. Ai volontari aderenti a soggetti iscritti nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34 impegnati in attività di pianificazione, di addestramento e formazione teorico-pratica e di diffusione della cultura e della conoscenza della protezione civile, preventivamente promosse o autorizzate, con apposita comunicazione di attivazione, resa dal Dipartimento della protezione civile, per i soggetti iscritti nell'elenco centrale, ovvero dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, per i soggetti iscritti nei rispettivi elenchi territoriali, i benefici di cui al comma 1, lettere a) e b), si applicano per un periodo complessivo non superiore a dieci giorni continuativi e fino ad un massimo di trenta giorni nell'anno. Limitatamente agli organizzatori delle suddette iniziative, i benefici di cui al comma 1 si applicano anche alle fasi preparatorie e comunque connesse alla realizzazione delle medesime iniziative.
  2. \n
  3. Ai datori di lavoro pubblici o privati dei volontari di cui ai commi 1, 2 e 3, che ne facciano richiesta, viene rimborsato, nei limiti delle risorse finanziarie all'uopo disponibili, l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore legittimamente impegnato come volontario, con le procedure indicate nell'articolo 40. I rimborsi di cui al presente comma possono essere alternativamente riconosciuti con le modalità del credito d'imposta ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
  4. \n
  5. Ai volontari lavoratori autonomi, aderenti a soggetti iscritti nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34, impiegati nelle attività previste dal presente articolo, e che ne fanno richiesta, è corrisposto il rimborso per il mancato guadagno giornaliero calcolato sulla base della dichiarazione del reddito presentata l'anno precedente a quello in cui è stata prestata l'opera di volontariato, nel limite di euro 103,30 giornalieri. Il limite di cui al presente comma è aggiornato, sulla base dell'inflazione, ogni 3 anni, con apposito decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile da adottarsi di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
  6. \n
  7. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché dell'articolo 40, si applicano anche nel caso di iniziative ed attività, svolte all'estero, purché preventivamente autorizzate dal Dipartimento della protezione civile.
  8. \n

ART. 40
\nRimborso al volontariato organizzato di protezione civile delle spese autorizzate per attività di pianificazione, emergenza, addestramento e formazione teorico-pratica e diffusione della cultura e conoscenza della protezione civile (Articolo 18 legge 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1,m lettera m) e 7, comma 1, legge 106/2016; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y), 32, comma 4 e 41, comma 6, decreto legislativo 117/2017; Articoli 10,13 e 15 decreto del Presidente della Repubblica 194/2001)

\n
  1. Le istanze volte ad ottenere il rimborso, da parte dei datori di lavoro dei volontari, per le spese sostenute in occasione di attività e di interventi autorizzati e relative agli emolumenti versati ai propri dipendenti nonché, da parte del volontariato organizzato di cui all'articolo 32, per le spese sostenute in occasione di attività e di interventi autorizzati, come elencate al comma 2, devono essere presentate al soggetto che ha reso la comunicazione di attivazione, che, effettuate le necessarie verifiche istruttorie, provvede ad effettuare i rimborsi nei limiti delle rispettive disponibilità di bilancio. In occasione della partecipazione ad attività di lunga durata o a interventi all'estero, i rimborsi alle organizzazioni di volontariato possono anche essere oggetto di anticipazione da parte dell'autorità che ha autorizzato l'attività stessa, nei limiti previsti dalla programmazione o con le ordinanze di cui all'articolo 25.
  2. \n
  3. Possono essere ammesse a rimborso, anche parziale, sulla base di idonea documentazione giustificativa analitica le tipologie di spese sostenute in occasione di attività e di interventi autorizzati ed individuate nella direttiva di cui al comma 5.
  4. \n
  5. Le richieste di rimborso da parte delle organizzazioni di volontariato e dei datori di lavoro devono pervenire entro i due anni successivi alla conclusione dell'intervento o dell'attività e sono presentate, ivi comprese quelle di cui al comma 1, secondo periodo, mediante apposita dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti l'attinenza delle spese sostenute con l'attività svolta inoccasione dell'evento emergenziale.
  6. \n
  7. I benefici previsti dagli articoli 39 e dal presente articolo possono essere estesi dal Dipartimento della protezione civile anche ad altri enti del Terzo settore che non operano nel campo della protezione civile, in caso di emergenze di rilievo nazionale e a condizione che l'intervento di tali soggetti sia ritenuto essenziale per la migliore riuscita delle attività di protezione civile in corso o in programma e limitato, nel tempo, alle più urgenti esigenze.
  8. \n
  9. Con direttiva da adottare ai sensi dell'articolo 15, acquisito il parere del Comitato di cui all'articolo 42, sono definite le modalità e procedure per la presentazione delle istanze di rimborso, per la relativa istruttoria e la conseguente erogazione dei rimborsi spettanti. Fino all'entrata in vigore della direttiva di cui al presente comma, restano in vigore le procedure definite dal Dipartimento della protezione civile e, per quanto di competenza, dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi di quanto previsto dagli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194.
  10. \n

ART. 41
\nModalità di intervento del volontariato organizzato in occasione di situazioni di emergenza di protezione civile o nella loro imminenza (Articolo 18 legge 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4,comma 1,m lettera m) e 7, comma 1, legge 106/2016; Articolo 4,comma 2, 5, comma 1, lettera y), 32, comma 4, e 41, comma6, decreto legislativo 117/2017; Articolo 11, decreto del Presidente della Repubblica 194/2001)

\n
  1. Il volontariato organizzato di cui all'articolo 32 presta la propria opera, in occasione di situazioni di emergenza di protezione civile, o nella loro imminenza, secondo quanto previsto nella pianificazione di protezione civile di cui all'articolo 18 e su richiesta dell’autorità amministrativa di protezione civile competente. Il coordinamento dell'intervento dei soggetti iscritti negli elenchi territoriali di cui all'articolo 34, comma 3, lettera a) in caso di emergenza è assicurato dalla struttura di protezione civile della Regione o Provincia autonoma di appartenenza. Il coordinamento dell'intervento dei soggetti iscritti nell'elenco centrale di cui all'articolo 34, comma 3, lettera b), è assicurato dal Dipartimento della protezione civile.
  2. \n
  3. Ove volontari di protezione civile, al momento del verificarsi di un evento di cui al comma 1, si trovino sul luogo e siano nell'assoluta impossibilità di avvisare le competenti pubbliche autorità, possono prestare i primi interventi, fermo restando l'obbligo di dare immediata notizia dei fatti e dell'intervento alle autorità di protezione civile cui spettano il coordinamento e la direzione degli interventi di soccorso.
  4. \n

ART. 42
\nComitato nazionale del volontariato di protezione civile (Articolo 18 legge 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1,m lettera m) e 7, comma 1, legge 106/2016; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y), 32, comma 4 e 41, comma 6, decreto legislativo 117/2017; Articolo 12, decreto del Presidente della Repubblica 194/2001)

\n
  1. La partecipazione del volontariato organizzato di protezione civile al Servizio nazionale è realizzata anche attraverso la sua consultazione nell'ambito del Comitato nazionale di volontariato di protezione civile, costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato previa intesa in Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 2. Il Comitato, che dura in carica 3 anni e svolge la sua attività a titolo gratuito, è composto da due commissioni:
    \n\ta) la Commissione nazionale, composta da un volontario rappresentante per ciascuno dei soggetti iscritti nell'elenco centrale di cui all'articolo 34, comma 3, lettera b), designato dal rispettivo legale rappresentante;
    \n\tb) la Commissione territoriale, composta da un volontario rappresentante dei soggetti iscritti in ciascun elenco territoriale di cui all'articolo 34, comma 3, lettera a), designato per ciascuna Regione e Provincia autonoma secondo le forme di rappresentanza e consultazione rispettivamente disciplinate.
  2. \n
  1. Il Comitato si riunisce mediante incontri dei rappresentanti delle due Commissioni che adottano gli specifici regolamenti di funzionamento e individuano, ciascuna fra i propri componenti, un proprio organismo direttivo ristretto formato da un uguale numero di membri, comunque non superiore a dieci, il quale ha il compito di stimolare e promuovere l'attività della singola Commissione.
  2. \n
  3. Fino all'insediamento del Comitato di cui al comma 1, continua ad operare la Consulta Nazionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12 marzo 2008, nella composizione definita con il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 21 ottobre 2014.
  4. \n

CAPO VI
\nMisure e strumenti organizzativi e finanziari per la realizzazione delle attività di protezione civile

\n

ART 43
\nFondo nazionale di protezione civile per le attività di previsione e prevenzione (Articolo 19, legge 225/1992; Articolo 6-bis, decreto-legge 343/2001, conv. legge 401/2001)

\n
  1. Le risorse per lo svolgimento delle attività di previsione e prevenzione dei rischi assicurate dal Dipartimento della protezione civile iscritte nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri provenienti dallo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, costituiscono il «Fondo nazionale di protezione civile per le attività di previsione e prevenzione».
  2. \n
  3. Le somme che il Dipartimento della protezione civile trasferisce ad altre amministrazioni dello Stato per la realizzazione di specifici piani, programmi e progetti sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nello stesso anno di riferimento con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze alle pertinenti unità di voto dei relativi stati di previsione.
  4. \n

ART. 44
\nFondo per le emergenze nazionali  (Articolo 5, legge 225/1992)

\n
  1. Per gli interventi conseguenti agli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), relativamente ai quali il Consiglio dei ministri delibera la dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, si provvede con l'utilizzo delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile. 2. Sul conto finanziario della Presidenza del Consiglio dei ministri, al termine di ciascun anno, dovranno essere evidenziati, in apposito allegato, gli utilizzi delle risorse finanziarie del «Fondo per le emergenze nazionali».
  2. \n

ART. 45
\nFondo regionale di protezione civile (Articolo 138, commi 16 e 17, legge 388/2000; Articolo 19-sexies, comma 1, decreto-legge 266/2004, n. 266, conv. legge 306/2004)

\n
  1. Il «Fondo regionale di protezione civile», iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, contribuisce al potenziamento del sistema di protezione civile delle Regioni e degli Enti locali, e concorre agli interventi diretti a fronteggiare esigenze urgenti conseguenti alle emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b).
  2. \n
  3. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza unificata, vengono disciplinati i criteri di riparto e le modalità di trasferimento delle risorse da destinare a ciascuna Regione, nonché le relative attività di monitoraggio.
  4. \n

ART. 46
\nStrumenti organizzativi per la realizzazione delle attività di protezione civile (Articolo 3-bis, legge 225/1992)

\n
  1. Le componenti e strutture operative del Servizio nazionale promuovono la crescita professionale specialistica del personale e degli operatori del Servizio medesimo, con particolare riguardo all'esercizio delle funzioni di presidio delle sale operative e della rete dei centri funzionali.
  2. \n

CAPO VII
\nNorme transitorie, di coordinamento e finali

\n

ART. 47
\nCoordinamento dei riferimenti normativi

\n
  1. Tutti i riferimenti alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ai relativi articoli, contenuti in altre disposizioni, si intendono riferiti al presente decreto e ai corrispondenti articoli. In particolare:
    \n\ta) l'articolo 11 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, deve intendersi riferito all'articolo 13 del presente decreto legislativo;
    \n\tb) gli articoli 2 e 5 della legge n. 225 del 1992, citati nei commi 6 e 8 dell'articolo 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016,n. 50, devono intendersi rispettivamente riferiti agli articoli 7 e 24 del presente decreto;
    \n\tc) l'articolo 3-bis della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, deve intendersi riferito all'articolo 17 del presente decreto;
    \n\td) l'articolo 15 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 1, comma 112, legge 7 aprile 2014, n. 56, deve intendersi riferito all'articolo 12 del presente decreto;
    \n\te) gli articoli 2 e 14 della legge n. 225 del 1992, citati nell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2012, n.61, devono intendersi rispettivamente riferiti agli articoli 7 e 9 del presente decreto;
    \n\tf) l'articolo 2 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 47, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, deve intendersi riferito all'articolo 7 del presente decreto;
    \n\tg) l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato negli articoli 11, comma 1, e nell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n.123, deve intendersi riferito all'articolo 27 del presente decreto;
    \n\th) l'articolo 11 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 92, comma 1, e nell'articolo 137, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, deve intendersi riferito all'articolo 13 del presente decreto;
    \n\ti) l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato negli articoli 119, comma 1, 133, comma 1, e nell'articolo 135, comma 1,del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, deve intendersi riferito agli articoli 24, 25 e 26 del presente decreto;
    \n\tl) l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 8-bis, comma 1, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, deve intendersi riferito all'articolo 25 del presente decreto;
    \n\tm) l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 67, commi 2 e 3, e nell'articolo 191, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve intendersi riferito agli articoli 24 e 25 del presente decreto;
    \n\tn) l'articolo 3, comma 6, legge n. 225 del 1992 citato nell'articolo 158-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve intendersi riferito all'articolo 18, comma 3, del presente decreto;
    \n\to) gli articoli 10 e 11 della legge n. 225 del 1992, citati nell'articolo 1, comma 2, nell'articolo 3, comma 1, e nell'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, devono intendersi rispettivamente riferiti agli articoli 14 e 13 del presente decreto;
    \n\tp) l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 15, comma 1, della legge 31 ottobre 2003, n. 306, deve intendersi riferito all'articolo 25 del presente decreto;
    \n\tq) l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, deve intendersi riferito agli articoli 25 e 26 del presente decreto;
    \n\tr) l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 1, comma 1, e nell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, deve intendersi riferito agli articoli 24, 25 e 26 del presente decreto;
    \n\ts) gli articoli 6 e 17 della legge n. 225 del 1992, citati nell'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, devono intendersi rispettivamente riferiti agli articoli 4, 13 e 19 del presente decreto;
    \n\tt) l'articolo 2 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 54, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, deve intendersi riferito all'articolo 7 del presente decreto;
    \n\tu) l'articolo 11 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 2) della legge 31 luglio 1997, n. 249, deve intendersi riferito all'articolo 13 del presente decreto;
    \n\tv) l'articolo 10 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 123, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, deve intendersi riferito all'articolo 14 del presente decreto;
    \n\tz) l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 12, comma 7, della legge 21 novembre 2000, n. 353, deve intendersi riferito agli articoli 25 e 26 del presente decreto.
    1-bis) All'articolo 10, comma 2, della legge 11 agosto 2014, n.125, le parole \"4 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152.\" sono sostituite con le seguenti: \"29 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.\"
  2. \n

ART. 48
\nAbrogazioni

\n
  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni:
    \n\ta) la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
    \n\tb) l'articolo 23-sexies, comma 4, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998,n. 61;
    \n\tc) l'articolo 107, comma 1, lettere a), b), c), d), f) numeri 1), 2) e 4), g) e h) e comma 2 nonché l' articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
    \n\td) il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194;
    \n\te) l'articolo 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
    \n\tf) l'articolo 3 del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286;
    \n\tg) gli articoli 4 e 8 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152;
    \n\th) l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290;
    \n\ti) l'articolo 14 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123;
    \n\tl) l'articolo 4, comma 9-bis, e l'articolo 15, commi 2 e 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;
    \n\tm) l'articolo 1, commi 1 e 3 e l'articolo 1-bis del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;
    \n\tn) l'articolo 1, comma 422, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
    \n\to) l'articolo 27 della legge 29 luglio 2015, n. 115.
  2. \n

ART. 49
\nClausola di invarianza finanziaria  (Articolo 1, comma 2, lettera l), legge 30/2017)

\n
  1. Le Amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  2. \n

ART. 50
\nNorme transitorie e finali (Articolo 1, comma 3, lettera b), legge 30/2017)

\n
  1. Fino all'adozione dei provvedimenti attuativi previsti dal presente decreto, continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti.
  2. \n
  3. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle attività, deliberazioni, atti e provvedimenti posti in essere o emanati successivamente alla data della sua entrata in vigore.
  4. \n

Il Presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

\n

Dato a Roma, addi' 2 gennaio 2018

\n

MATTARELLA

\n

Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri
\nMinniti, Ministro dell'interno
\nPinotti, Ministro della difesa
\nAlfano, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
\nPoletti, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
\nGalletti, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
\nPadoan, Ministro dell'economia e delle finanze
\nFranceschini, Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo
\nDelrio, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

\n

Visto, Il Guardasigilli: Orlando

\n

 

\n

Aggiornamenti e Integrazioni

\n

Nel testo sono evidenziate in grassetto, le integrazioni introdotte dai seguenti riferimenti normativi:

\n","value":"

CAPO I
\r\nFinalità, attività e composizione del Servizio Nazionale della Protezione Civile

\r\n\r\n

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

\r\n\r\n

VISTO l'articolo 76 e 87 della Costituzione;
\r\n
\r\nVISTO l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
\r\n
\r\nVISTA la legge 16 marzo 2017, n. 30, recante «Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile» che delega il Governo ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di ricognizione, riordino, coordinamento, modifica e integrazione delle disposizioni legislative vigenti che disciplinano il Servizio nazionale della protezione civile e le relative funzioni, in base ai principi di leale collaborazione e di sussidiarietà e nel rispetto dei principi e delle norme della Costituzione e dell'ordinamento dell'Unione europea;
\r\n
\r\nVISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 2017;
\r\n
\r\nACQUISITA l'intesa in sede di Conferenza unificata, nella seduta del 14 dicembre 2017;
\r\n
\r\nUDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 dicembre 2017 e, in considerazione dell'osservazione formulata sull'articolo 9, comma 1, lettera b), ritenuto di sostituire le parole «d'intesa» con le parole «in raccordo», restando, comunque, inalterato il contenuto della disposizione medesima;
\r\n
\r\nACQUISITI i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
\r\n
\r\nVISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 2017;  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del lavoro e delle
\r\npolitiche sociali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'economia e delle finanze, dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle infrastrutture e dei trasporti;
\r\n
\r\nEMANA
\r\n
\r\nil seguente decreto legislativo:
\r\n
\r\nART. 1
\r\nDefinizione e finalità del Servizio nazionale della protezione civile (Articolo 1-bis, comma 1, legge 225/1992)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Il Servizio nazionale della protezione civile, di seguito Servizio nazionale, definito di pubblica utilità, è il sistema che esercita la funzione di   protezione civile costituita dall'insieme delle competenze e delle attività volte a tutelare la vita, l’integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell'uomo.
  2. \r\n\t
  3. Il Servizio nazionale concorre al perseguimento delle finalità previste dalla normativa dell'Unione europea in materia di protezione civile.
  4. \r\n\t
  5. Le norme del presente decreto costituiscono principi fondamentali in materia di protezione civile ai fini dell'esercizio della potestà legislativa concorrente.
  6. \r\n\t
  7. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti di autonomia e le relative norme di attuazione. Sono fatte salve, altresì, le forme e condizioni particolari di autonomia attribuite ai sensi dell'articolo 116, comma 3, della Costituzione.
  8. \r\n
\r\n\r\n

ART. 2
\r\nAttività di protezione civile (Articoli 3, 3-bis, commi 1 e 2, e 5, commi 2 e 4-quinquies, legge 225/1992; Articolo 93, comma 1, lettera g), decreto legislativo 112/1998; Articolo 5, comma 4-ter, decreto-legge 343/2001, conv. legge 401/2001)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze e al loro superamento.
  2. \r\n\t
  3. La previsione consiste nell'insieme delle attività, svolte anche con il concorso di soggetti dotati di competenza scientifica, tecnica e amministrativa, dirette all'identificazione e allo studio, anche dinamico, degli scenari di rischio possibili, per le esigenze di allertamento del Servizio nazionale, ove possibile, e di pianificazione di protezione civile.
  4. \r\n\t
  5. La prevenzione consiste nell'insieme delle attività di natura strutturale e non strutturale, svolte anche in forma integrata, dirette a evitare o a ridurre la possibilità che si verifichino danni conseguenti a eventi calamitosi anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione.
  6. \r\n\t
  7. Sono attività di prevenzione non strutturale di protezione civile quelle concernenti:
    \r\n\ta) l'allertamento del Servizio nazionale, articolato in attività di preannuncio in termini probabilistici, ove possibile e sulla base delle conoscenze disponibili, di monitoraggio e di sorveglianza in tempo reale degli eventi e della conseguente evoluzione degli scenari di rischio;
    \r\n\tb) la pianificazione di protezione civile, come disciplinata dall'articolo 18;
    \r\n\tc) la formazione e l'acquisizione di ulteriori competenze professionali degli operatori del Servizio nazionale;
    \r\n\td) l'applicazione e l'aggiornamento della normativa tecnica di interesse;
    \r\n\te) la diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile, anche con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, allo scopo di promuovere la resilienza delle comunità e l'adozione di comportamenti consapevoli e misure di autoprotezione da parte dei cittadini;
    \r\n\tf)  l'informazione alla popolazione sugli scenari di rischio e le relative norme di comportamento nonché' sulla pianificazione di protezione civile;
    \r\n\tg) la promozione e l'organizzazione di esercitazioni ed altre attività addestrative e formative, anche con il coinvolgimento delle comunità, sul territorio nazionale al fine di promuovere l'esercizio integrato e partecipato della funzione di protezione civile, che possono prevedere scambi di personale delle componenti territoriali e centrali per fini di aggiornamento, formazione e qualificazione  del personale addetto ai servizi di protezione civile;
    \r\n\th) le attività di cui al presente comma svolte all'estero, in via bilaterale, o nel quadro della partecipazione dell'Italia all'Unione europea e ad organizzazioni internazionali, al fine di promuovere l'esercizio integrato e partecipato della funzione di protezione civile;
    \r\n\ti) le attività volte ad assicurare il raccordo tra la pianificazione di protezione civile e la pianificazione territoriale e le procedure amministrative di gestione del territorio per gli aspetti di competenza delle diverse componenti.
  8. \r\n
\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Sono attività di prevenzione strutturale di protezione civile quelle concernenti:
    \r\n\ta) la partecipazione all'elaborazione delle linee di indirizzo nazionali e regionali per la definizione delle politiche di prevenzione strutturale dei rischi naturali o derivanti dalle attività dell'uomo e per la loro attuazione;
    \r\n\tb) la partecipazione alla programmazione degli interventi finalizzati alla mitigazione dei rischi naturali o derivanti dall’attività dell'uomo e alla relativa attuazione;
    \r\n\tc) l'esecuzione di interventi strutturali di mitigazione del rischio in occasione di eventi calamitosi, in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione esistenti;
    \r\n\td) le azioni integrate di prevenzione strutturale e non strutturale per finalità di protezione civile di cui all'articolo 22.
  2. \r\n
\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. La gestione dell'emergenza consiste nell'insieme, integrato e coordinato, delle misure e degli interventi diretti ad assicurare il soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi e agli animali e la riduzione del relativo impatto, anche mediante la realizzazione di interventi indifferibili e urgenti ed il ricorso a procedure semplificate, e la relativa attività di informazione alla popolazione.
  2. \r\n\t
  3. Il superamento dell'emergenza consiste nell'attuazione coordinata delle misure volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro, per ripristinare i servizi essenziali e per ridurre il rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, oltre che alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici, dalle strutture e dalle infrastrutture pubbliche e private e dal patrimonio edilizio e all'avvio dell'attuazione delle conseguenti prime misure per fronteggiarli.
  4. \r\n
\r\n\r\n

ART. 3
\r\nServizio nazionale della protezione civile (Articolo 1-bis, commi 2 e 3, legge 225/1992; Articolo 5, commi 1 e 2, decreto-legge 343/2001, conv. legge 401/2001; Articolo 14, commi 27 e ss., decreto-legge 78/2010, conv. legge 122/2010)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Fanno parte del Servizio nazionale le autorità di protezione civile che, secondo il principio di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, garantiscono l’unitarietà dell'ordinamento esercitando, in relazione ai rispettivi ambiti di governo, le funzioni di indirizzo politico in materia di protezione civile e che sono:
    \r\n\ta) il Presidente del Consiglio dei ministri, in qualità di autorità nazionale di protezione civile e titolare delle politiche in materia;
    \r\n\tb) i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, in qualità di autorità territoriali di protezione civile e in base alla potestà legislativa attribuita, limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni;
    \r\n\tc) i Sindaci e i Sindaci metropolitani, in qualità di autorità territoriali di protezione civile limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni.
  2. \r\n
\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Il Servizio nazionale si articola in componenti, strutture operative nazionali e regionali nonché soggetti concorrenti di cui all'articolo 13, comma 2. In coerenza con i rispettivi ordinamenti e nell'ambito di quanto stabilito dal presente decreto, operano con riferimento agli ambiti di governo delle rispettive autorità di cui al comma 1:
    \r\n\ta) il Dipartimento della protezione civile, di cui si avvale il Presidente del Consiglio dei ministri nell'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento del Servizio nazionale e per assicurare l'unitaria rappresentanza nazionale presso l'Unione europea e gli organismi internazionali in materia di protezione civile, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nonché le Prefetture – Uffici Territoriali di Governo;
    \r\n\tb) Le Regioni titolari della potestà legislativa concorrente in materia di protezione civile e le Province autonome di Trento e di Bolzano titolari della potestà legislativa esclusiva nelle materie previste dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione;
    \r\n\tc) i Comuni, anche in forma aggregata, le città metropolitane e le province in qualità di enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, secondo le modalità organizzative ivi disciplinate.
  2. \r\n
\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. L'articolazione di base dell'esercizio della funzione di protezione civile a livello territoriale è organizzata nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, che, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, definisce gli ambiti territoriali e organizzativi ottimali individuati dalle Regioni, sulla base dei criteri generali fissati ai sensi dell'articolo 18, comma 4 e costituiti da uno o più comuni, per assicurare l'effettivo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 14, commi 27 e seguenti, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
  2. \r\n
\r\n\r\n

ART. 4
\r\nComponenti del Servizio nazionale della protezione civile(Articoli 1-bis, comma 3, e 6 legge 225/1992)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali sono componenti del Servizio nazionale e provvedono all'attuazione delle attività di cui all'articolo 2, secondo i rispettivi ordinamenti e competenze.
  2. \r\n\t
  3. Le componenti del Servizio nazionale possono stipulare convenzioni con le strutture operative e i soggetti concorrenti di cui all'articolo 13, comma 2 o con altri soggetti pubblici.
  4. \r\n\t
  5. Le componenti del Servizio nazionale che detengono o gestiscono informazioni utili per le finalità del presente decreto, sono tenute ad assicurarne la circolazione e diffusione nell'ambito del Servizio stesso, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza e di protezione dei dati personali, ove non coperte di segreto di Stato, ovvero non attinenti all'ordine e alla sicurezza pubblica nonché alla prevenzione e repressione di reati.
  6. \r\n
\r\n\r\n

ART. 5
\r\nAttribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri (Articolo 1-bis, comma 2, legge 225/1992; Articolo 5, commi 1 e 2, decreto-legge 343/2001, conv. legge 401/2001)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale, detiene i poteri di ordinanza in materia di protezione civile, che può esercitare, salvo che sia diversamente stabilito con la deliberazione di cui all'articolo 24, per il tramite del Capo del Dipartimento della protezione civile, e determina le politiche di protezione civile per la promozione e il coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle città metropolitane, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione e organizzazione pubblica o privata presente sul territorio nazionale.
  2. \r\n\t
  3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con direttive da adottarsi ai sensi dell'articolo 15, predispone gli indirizzi per lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di protezione civile di cui all'articolo 2, al fine di assicurarne l’unitarietà nel rispetto delle peculiarità dei territori.
  4. \r\n\t
  5. Il Governo riferisce annualmente al Parlamento sulle attività di protezione civile nonché sull'utilizzo del Fondo nazionale per la protezione civile, del Fondo regionale di protezione civile e del Fondo per le emergenze nazionali di cui al Capo VI.
  6. \r\n
\r\n\r\n

ART. 6
\r\nAttribuzioni delle autorità territoriali di protezione civile(Articolo 1-bis, comma 2, legge 225/1992; Articolo 5, comma 5, decreto-legge 343/2001, conv. legge 401/2001)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Nel rispetto delle direttive adottate ai sensi dell'articolo 15 e di quanto previsto dalla legislazione regionale, i Sindaci, in conformità di quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i Sindaci metropolitani e i Presidenti delle Regioni, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, esercitano le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle medesime attività da parte delle strutture afferenti alle rispettive amministrazioni. Le autorità territoriali di protezione civile sono responsabili, con riferimento agli ambiti di governo e alle funzioni di competenza e nel rispetto delle vigenti normative in materia:
    \r\n\ta) del recepimento degli indirizzi nazionali in materia di protezione civile;
    \r\n\tb) della promozione, dell'attuazione e del coordinamento delle attività di cui all'articolo 2 esercitate dalle strutture organizzative di propria competenza;
    \r\n\tc) della destinazione delle risorse finanziarie finalizzate allo svolgimento delle attività di protezione civile, in coerenza con le esigenze di effettività delle funzioni da esercitare, come disciplinate nella pianificazione di cui all'articolo 18;
    \r\n\td) dell'articolazione delle strutture organizzative preposte all'esercizio delle funzioni di protezione civile di propria competenza e dell'attribuzione, alle medesime strutture, di personale adeguato e munito di specifiche professionalità, anche con riferimento alle attività di presidio delle sale operative, della rete dei centri funzionali nonché allo svolgimento delle attività dei presidi territoriali;
    \r\n\te) della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa delle strutture e degli enti afferenti alle rispettive amministrazioni, peculiari e semplificate al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 7.
    \r\n\t 
  2. \r\n
\r\n\r\n

CAPO II
\r\nOrganizzazione del Servizio nazionale della protezione civile
\r\n
\r\nSezione I
\r\nEventi di protezione civile

\r\n\r\n

ART. 7
\r\nTipologia degli eventi emergenziali di protezione civile (Articolo 2, legge 225/1992)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, gli eventi emergenziali di protezione civile si distinguono in:
    \r\n\ta) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili, dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
    \r\n\tb) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell'uomo che per loro natura o estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni e debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo, disciplinati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nell'esercizio della rispettiva potestà legislativa;
    \r\n\tc) emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell'uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo ai sensi dell'articolo 24.
    \r\n\t 
  2. \r\n
\r\n\r\n

Sezione II
\r\nOrganizzazione del Servizio nazionale della protezione civile

\r\n\r\n

ART. 8.
\r\nFunzioni del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri (Articolo 1-bis, comma 3, legge 225/1992; Articolo 107 decreto legislativo 112/1998; Articolo 5, comma 4, 4-ter, 5 e 6, decreto-legge 343/2001, conv. Legge 401/2001; Articolo 4, comma 2, decreto-legge 90/2005, conv. legge 152/2005)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, si avvale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, per lo svolgimento dei seguenti compiti che, nell'ambito delle attività di cui all'articolo 2, hanno rilievo nazionale:
    \r\n\ta) l'indirizzo, la promozione e il coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, dei comuni e delle relative forme di aggregazione o di esercizio aggregato di funzioni, delle città metropolitane, delle province in qualità di enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, secondo le modalità organizzative ivi disciplinate, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica o privata presente sul territorio nazionale in materia di protezione civile, anche mediante l'attivazione di un osservatorio sulle buone pratiche nelle attività di protezione civile;
    \r\n\tb) l'elaborazione dei provvedimenti finalizzati alla gestione delle situazioni di emergenza di rilievo nazionale previste o in atto;
    \r\n\tc) l'elaborazione delle proposte delle direttive di cui all'articolo 15;
    \r\n\td) l'elaborazione e il coordinamento dell'attuazione dei piani nazionali riferiti a specifici scenari di rischio di rilevanza nazionale e dei programmi nazionali di soccorso, contenenti il modello di intervento per l'organizzazione della risposta operativa in caso o in vista di eventi calamitosi di rilievo nazionale;
    \r\n\te) il coordinamento dell'intervento del Servizio nazionale, al verificarsi di emergenze di rilievo nazionale, sulla base delle informazioni acquisite tramite una sala operativa nazionale e interforze operante con continuità presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, allo scopo di assicurare l'assistenza e il soccorso alle popolazioni colpite, effettuati in concorso con le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano interessate e, da queste, in raccordo con i Prefetti. Detto coordinamento è garantito, in raccordo con le Amministrazioni interessate anche ai fini dell'impiego sul territorio di personale degli enti e delle strutture di cui all'articolo 4, comma 1, fatte salve le competenze delle Province autonome di Trento e Bolzano, nel limite previsto a legislazione vigente nei bilanci delle Amministrazioni coinvolte e, nel caso di dichiarazione dello stato di emergenza nazionale di cui all'articolo 24, nel limite delle risorse stanziate con delibera del Consiglio dei ministri;
    \r\n\tf) gli indirizzi generali per le attività di formazione in materia di protezione civile, in raccordo con le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
    \r\n\tg) la promozione di studi e ricerche sulla previsione e la prevenzione dei rischi naturali o connessi con l’attività dell'uomo;
    \r\n\th) la programmazione e lo svolgimento, per verificare i piani nazionali, di esercitazioni di protezione civile, di intesa con le regioni e gli enti locali interessati;
    \r\n\ti) la definizione dei criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e la partecipazione al processo di elaborazione delle norme tecniche per le costruzioni nelle medesime zone di cui all'articolo 93, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
    \r\n\tl) il coordinamento della partecipazione del Servizio nazionale alle politiche di protezione civile dell'Unione europea in qualità di autorità competente ai sensi dell'articolo 29 della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, ed il coordinamento delle operazioni del Servizio nazionale in occasione di emergenze all'estero, in via bilaterale o nel quadro dell'azione dell'Unione europea e degli organismi internazionali, per assicurare l'assistenza e il soccorso alle popolazioni colpite, con le modalità di cui all'articolo 29 e ferme restando le competenze in materia del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo;
    \r\n\tm) la formulazione delle richieste di assistenza internazionale all'Unione europea o alla comunità internazionale per integrare l'intervento del Servizio nazionale;
    \r\n\tn) il coordinamento del supporto in qualità di nazione ospitante, conformemente alla decisione n. 1313/2013/UE.
  2. \r\n
\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Il Dipartimento della protezione civile partecipa all'elaborazione delle linee di indirizzo nazionali per la definizione delle politiche di prevenzione strutturale dei rischi naturali o derivanti dalle attività dell'uomo e per la loro attuazione. A tal fine la rappresentanza del Dipartimento della protezione civile è integrata nelle commissioni, comitati od organismi competenti, comunque denominati, di rilevanza nazionale e deputati alla programmazione, all'indirizzo e al coordinamento di tali attività, sulla base di provvedimenti da adottarsi a cura delle autorità competenti entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il Dipartimento della protezione civile esprime pareri e proposte sugli atti e i documenti prodotti, in materia, dalle Amministrazioni preposte, ove previsto o su richiesta della medesima Amministrazione.
  2. \r\n
\r\n\r\n

ART. 9
\r\nFunzioni del Prefetto nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile (Articoli 6 e 14, legge 225/1992; Articolo 1, comma 1, lettera d), punto 1), decreto legge 59/2012, conv. legge 100/2012)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. In occasione degli eventi emergenziali di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), ovvero nella loro imminenza o nel caso in cui il verificarsi di tali eventi sia preannunciato con le modalità di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a), il Prefetto, nel limite della propria competenza territoriale:
    \r\n\ta) assicura un costante flusso e scambio informativo con il Dipartimento della protezione civile, la Regione, i Comuni, le Province ove delegate, secondo quanto previsto nella pianificazione di cui all'articolo 18, e il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno;
    \r\n\tb) assume, nell'immediatezza dell'evento in raccordo con il Presidente della giunta regionale e coordinandosi con la struttura regionale di protezione civile, la direzione unitaria di tutti i servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, curando l'attuazione del piano provinciale di protezione civile, redatto in conformità agli articoli 11, comma 1, lettera b) e 18, coordinandoli con gli interventi messi in atto dai comuni interessati, sulla base del relativo piano di protezione civile, anche al fine di garantire l'immediata attivazione degli interventi di primo soccorso alla popolazione;
    \r\n\tc) promuove e coordina l'adozione dei provvedimenti necessari per assicurare l'intervento delle strutture dello Stato presenti sul territorio provinciale;
    \r\n\td) vigila sull'attuazione dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, a livello provinciale, segnalando, con le modalità di cui alla lettera a), eventuali esigenze di ulteriori concorsi d'intesa con il Presidente della Giunta regionale;
    \r\n\te) attiva gli enti e le amministrazioni dello Stato, anche ai sensi dell'articolo 13, comma 4, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e assicura il loro concorso coordinato anche mediante idonee rappresentanze presso i centri operativi comunali.
  2. \r\n
\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Il Prefetto, ai fini dello svolgimento dei compiti di cui al comma 1 e per il coordinamento dei servizi di emergenza a livello
    \r\n\tprovinciale, adotta tutti i provvedimenti di propria competenza necessari ad assicurare i primi soccorsi a livello provinciale,
    \r\n\tcomunale o di ambito ai sensi dell'articolo 3, comma 3, nel quadro degli organismi di coordinamento provvisorio previsti nella direttiva di cui all'articolo 18, comma 4.
  2. \r\n\t
  3. Continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti nell'ordinamento giuridico della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, della Regione autonoma della Sardegna, della Regione autonoma Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
  4. \r\n
\r\n\r\n

ART 10
\r\nFunzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile (Articolo 11, comma 1, legge 225/1992)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. In occasione degli eventi calamitosi di cui al presente decreto, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, quale componente fondamentale del Servizio nazionale della protezione civile, assicura, sino al loro compimento, gli interventi di soccorso tecnico indifferibili e urgenti, e di ricerca e salvataggio assumendone la direzione e la responsabilità nell'immediatezza degli eventi, attraverso il coordinamento tecnico-operativo e il raccordo con le altre componenti e strutture coinvolte.
  2. \r\n\t
  3. Gli interventi di soccorso tecnico di cui al comma 1, nell'ambito delle attività di cui all'articolo 2, comma 6, del presente decreto, sono finalizzati ad assicurare la ricerca e il salvataggio delle persone, nonché le attività di messa in sicurezza, anche in concorso con altri soggetti, ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità da pericoli imminenti, dei  luoghi, delle strutture e degli impianti.
  4. \r\n\t
  5. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco opera, altresì, quale struttura operativa del Servizio nazionale della protezione civile secondo le modalità e i livelli di responsabilità previsti dal proprio ordinamento, anche ai fini delle attività di cui all'articolo 2, comma 7.
  6. \r\n\t
  7. Nella direttiva di cui all'articolo 18, comma 4, sono individuati i contenuti tecnici minimi per l'efficace assolvimento, da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle attribuzioni di cui al presente articolo.
  8. \r\n
\r\n\r\n

ART. 11
\r\nFunzioni delle Regioni e disciplina delle funzioni delle città metropolitane e delle province in qualità di enti di area vasta nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile (Articoli 6, 12 e 13 legge 225/1992; Articolo 108 decreto legislativo 112/1998; Articolo 1-bis decreto-legge 59/2012, conv. legge 100/2012; Articolo 1, commi da 85 a 97, legge 56/2014)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio delle rispettive potestà legislative ed amministrative, disciplinano l'organizzazione dei sistemi di protezione civile nell'ambito dei rispettivi territori, assicurando lo svolgimento delle attività di protezione civile di cui all'articolo 2 e, in particolare:
    \r\n\ta) le modalità di predisposizione ed attuazione delle attività volte alla previsione e prevenzione dei rischi, articolate come previsto all'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, nonché delle attività di cui ai commi 6 e 7 del medesimo articolo, ivi comprese le procedure finalizzate all'adozione e attuazione del piano regionale di protezione civile, che prevede criteri e modalità di intervento da seguire in caso di emergenza e che individua nel rispetto dei criteri generali definiti ai sensi dell'articolo 18, comma 4, gli ambiti territoriali ottimali e connessi criteri organizzativi;
    \r\n\tb) gli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali, in coerenza con quanto previsto dalla lettera o), di ambito e comunali di protezione civile, nonché per la revisione e valutazione periodica dei medesimi piani;
    \r\n\tc) le modalità per assicurare il concorso dei rispettivi sistemi regionali di protezione civile alle attività di rilievo nazionale, anche avvalendosi, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco mediante appositi atti convenzionali volti a disciplinarne il relativo sostegno funzionale;
    \r\n\td) la gestione della sala operativa regionale, volta anche ad informazioni con il Dipartimento della protezione civile, le Prefetture, le Province ove delegate e i Comuni;
    \r\n\te) l'ordinamento e l'organizzazione anche territoriale della propria struttura, nonché dei propri uffici al fine dell'esercizio delle attività di cui al comma 2 e la disciplina di procedure e modalità di organizzazione delle azioni tecniche, operative e amministrative peculiari e semplificate per provvedere all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle relative attività, al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 7 ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e successive modificazioni;
    \r\n\tf) le modalità per la deliberazione dello stato di emergenza  per i casi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) e per lo svolgimento delle conseguenti attività, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 24, comma 9, e 25, comma 11;
    \r\n\tg) le modalità di coordinamento, ferme restando le competenze del Prefetto di cui all'articolo 9 e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 10, dell'attuazione degli interventi urgenti e dello svolgimento dei servizi di emergenza in caso di emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), assicurandone l'integrazione con gli interventi messi in atto dai Comuni, sulla base del relativo piano di protezione civile;
    \r\n\th) la preparazione, gestione ed attivazione della colonna mobile regionale, composta anche dalle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 34, comma 3, lettera a), per gli interventi in occasione o in previsione degli eventi di cui all'articolo 7;
    \r\n\ti) le modalità di organizzazione per realizzare gli interventi necessari per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;
    \r\n\tl) il concorso agli interventi all'estero mediante l'attivazione delle risorse regionali inserite nei moduli europei con le procedure previste dall'articolo 29;
    \r\n\tm) lo spegnimento degli incendi boschivi, fatte salve le competenze statali in materia, in conformità a quanto previsto dalla legge 21 novembre 2000, n. 353, e successive modificazioni e dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177;
    \r\n\tn) le misure per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato organizzato di protezione civile a livello territoriale, nonché delle relative forme di rappresentanza su base democratica;
    \r\n\to) l'attribuzione, con le modalità previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 e ove non diversamente disciplinato nelle leggi regionali, alle province, in qualità di enti di area vasta, di funzioni in materia di protezione civile, ivi comprese le relative risorse, con particolare riguardo a quelle relative:
    \r\n\t1) all'attuazione, in ambito provinciale, delle attività di previsione e prevenzione dei rischi, stabilite nella programmazione regionale, con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi e, in particolare, i compiti relativi alla rilevazione, raccolta e elaborazione dei relativi dati sul territorio provinciale;
    \r\n\t2) alla predisposizione dei piani provinciali  e di ambito di protezione civile sulla base degli indirizzi regionali di cui alla lettera b),in raccordo con le Prefetture;
    \r\n\t3) alla vigilanza sulla predisposizione da parte delle proprie strutture di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di emergenze,
    \r\n\tp) le modalità per favorire le attività formative in materia di previsione, prevenzione e gestione di situazioni di emergenza ed in generale di sensibilizzazione della materia di protezione civile con particolare riferimento agli amministratori e operatori locali ed agli enti ed istituzioni dei sistemi regionali di protezione civile.
  2. \r\n
\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, le Regioni, per l'attuazione del piano regionale di protezione civile di cui alla lettera a) del comma 1, possono prevedere l'istituzione di un fondo, iscritto nel bilancio regionale, per la messa in atto degli interventi previsti dal medesimo piano e dei servizi territoriali cui i Comuni fanno riferimento per fronteggiare le prime fasi dell'emergenza.
  2. \r\n\t
  3. Le Regioni, sulla base dei criteri generali fissati ai sensi dell'articolo 18, comma 4, favoriscono l'individuazione del livello ottimale di organizzazione di strutture di protezione civile a livello territoriale comunale o di ambito al fine di garantire l’effettività delle funzioni di protezione civile, individuando le forme, anche aggregate, per assicurarne la continuità sull'intero territorio, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera b), nonché l'organizzazione di modalità di supporto per gli interventi da porre in essere in occasione di emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), ivi  inclusa  l'organizzazione  dei  presidi territoriali.
  4. \r\n\t
  5. Le funzioni di cui al comma 1 sono disciplinate dalle Regioni assicurandone l'aggiornamento e la coerenza generale con le direttive adottate ai sensi dell'articolo 15 in materia.
  6. \r\n
\r\n\r\n

ART. 12
\r\nFunzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associata nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile (Articoli 6 e15 legge 225/1992; Articolo 108 decreto legislativo 112/1998;Articolo 12 legge 265/1999; Articolo 24, legge 42/2009 e relativi decreti legislativi di attuazione; Articolo 1, comma 1, lettera e), decreto-legge 59/2012, conv. legge 100/2012; Articolo19 decreto-legge 95/2012, conv. legge 135/2012)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Lo svolgimento, in ambito comunale, delle attività di pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza, è funzione fondamentale dei Comuni.
  2. \r\n\t
  3. Per lo svolgimento della funzione di cui al comma 1, i Comuni, anche in forma associata, nonché in attuazione dell'articolo 1, comma 1, della legge 7 aprile 2014, n. 56, assicurano l'attuazione delle attività di protezione civile nei rispettivi territori, secondo quanto stabilito dalla pianificazione di cui all'articolo 18, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente decreto, delle attribuzioni di cui all'articolo 3, delle leggi regionali in materia di protezione civile, e in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni e, in particolare, provvedono, con continuità:
    \r\n\ta) all'attuazione, in ambito comunale delle attività di prevenzione dei rischi in particolare, per quanto attiene alle attività di presidio territoriale, sulla base dei criteri fissati dalla direttiva di cui all'articolo 18, comma 4, come recepiti dai diversi ordinamenti regionali;
    \r\n\tb) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla pianificazione dell'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
    \r\n\tc) all'ordinamento dei propri uffici e alla disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa peculiari e semplificate per provvedere all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle relative attività, al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 7;
    \r\n\td) alla disciplina della modalità di impiego di personale qualificato da mobilitare, in occasione di eventi che si verificano nel territorio di altri comuni, a supporto delle amministrazioni locali colpite;
    \r\n\te) alla predisposizione dei piani comunali o di ambito, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, di protezione civile, anche nelle forme associative e di cooperazione previste e, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, alla cura della loro attuazione;
    \r\n\tf) al verificarsi delle situazioni di emergenza di cui all'articolo 7, all'attivazione e alla direzione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare le emergenze a livello comunale;
    \r\n\tg) alla vigilanza sull'attuazione da parte delle strutture locali di protezione civile dei servizi urgenti;
    \r\n\th) all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale e di ambito, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.
  4. \r\n
\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. L'organizzazione delle attività di cui al comma 2 nel territorio comunale è articolata secondo quanto previsto nella
    \r\n\tpianificazione di protezione civile di cui all'articolo 18 e negli indirizzi regionali, ove sono disciplinate le modalità di gestione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del comune, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, lettere b) e c).
  2. \r\n\t
  3. Il comune approva con deliberazione consiliare il piano di protezione civile comunale, redatto secondo criteri e modalità da definire con direttive adottate ai sensi dell'articolo 15 e con gli indirizzi regionali di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b); la deliberazione disciplina, altresì, meccanismi e procedure per la revisione periodica e l'aggiornamento del piano, eventualmente rinviandoli ad atti del Sindaco, della Giunta o della competente struttura amministrativa, nonché le modalità di diffusione ai cittadini.
  4. \r\n\t
  5. Il Sindaco, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per finalità di protezione civile è responsabile, altresì:
    \r\n\ta) dell'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l’incolumità pubblica, anche sulla base delle valutazioni formulate dalla struttura di protezione civile costituita ai sensi di quanto previsto nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b);
    \r\n\tb) dello svolgimento, a cura del Comune, dell’attività di informazione alla popolazione sugli scenari di rischio, sulla pianificazione di protezione civile e sulle situazioni di pericolo determinate dai rischi naturali o derivanti dall’attività dell'uomo;
    \r\n\tc) del coordinamento delle attività di assistenza alla popolazione colpita nel proprio territorio a cura del Comune, che provvede ai primi interventi necessari e da' attuazione a quanto previsto dalla pianificazione di protezione civile, assicurando il costante aggiornamento del flusso di informazioni con il Prefetto e il Presidente della Giunta Regionale in occasione di eventi di emergenza di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) o c).
  6. \r\n\t
  7. Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune o di quanto previsto nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, il Sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture operative regionali alla Regione e di forze e strutture operative nazionali al Prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli della Regione; a tali fini, il Sindaco assicura il costante aggiornamento del flusso di informazioni con il Prefetto e il Presidente della Giunta Regionale in occasione di eventi di emergenza, curando altresì l’attività di informazione alla popolazione.
  8. \r\n\t
  9. Restano ferme le disposizioni specifiche riferite a Roma capitale di cui all'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, ed ai relativi decreti legislativi di attuazione.
  10. \r\n
\r\n\r\n

ART. 13
\r\nStrutture operative del Servizio nazionale della protezione civile (Articoli 1-bis, comma 3, e 11 legge 225/1992)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Oltre al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che opera quale componente fondamentale del Servizio nazionale della protezione civile, sono strutture operative nazionali:
    \r\n\ta) le Forze armate;
    \r\n\tb) le Forze di polizia;
    \r\n\tc) gli enti e istituti di ricerca di rilievo nazionale con finalità di protezione civile, anche organizzati come centri di competenza, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e il Consiglio nazionale delle ricerche;
    \r\n\td) le strutture del Servizio sanitario nazionale;
    \r\n\te) il volontariato organizzato di protezione civile iscritto nell'elenco nazionale del volontariato di protezione civile, l'Associazione della Croce rossa italiana e il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico;
    \r\n\tf) il Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente;
    \r\n\tg) le strutture preposte alla gestione dei servizi meteorologici a livello nazionale.
    \r\n\tg-bis) le articolazioni centrali e periferiche del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo appositamente organizzate per la gestione delle attività di messa in sicurezza e salvaguardia del patrimonio culturale in caso di emergenze derivanti da calamità naturali.
  2. \r\n\t
  3. Concorrono, altresì, alle attività di protezione civile gli ordini e i collegi professionali e i rispettivi Consigli nazionali, anche mediante forme associative o di collaborazione o di cooperazione appositamente definite tra i rispettivi Consigli nazionali nell'ambito di aree omogenee, e gli enti, gli istituti e le agenzie nazionali che svolgono funzioni in materia di protezione civile e aziende, società e altre organizzazioni pubbliche o private che svolgono funzioni utili per le finalità di protezione civile.
    \r\n\t2-bis. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i comuni e i commissari delegati di cui all'articolo 25, comma 7, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, possono porre in essere attività connesse con la valutazione dell'impatto e il censimento dei danni alle strutture e alle infrastrutture pubbliche e private, ai  beni  culturali  e paesaggistici in raccordo con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, fatte salve le competenze delle Province autonome di Trento e Bolzano, in  occasione  degli eventi emergenziali di protezione civile di cui all'articolo 7, anche mediante accordi o convenzioni con i Consigli nazionali di cui al comma 2 del presente articolo, anche ove costituiti nelle forme associative o di collaborazione o di cooperazione di cui al medesimo comma 2, che vi provvedono avvalendosi dei professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali ad essi afferenti.
  4. \r\n\t
  5. Le Regioni, relativamente ai rispettivi ambiti territoriali, e nei limiti delle competenze loro attribuite, possono individuare proprie strutture operative regionali del Servizio nazionale, in ambiti operativi diversi da quelli di riferimento delle strutture di cui al comma 1.
  6. \r\n\t
  7. Le strutture operative nazionali e regionali svolgono, nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali, salvo quanto previsto dal comma 5, le attività previste dal presente decreto. Con le direttive di cui all'articolo 15, si provvede a disciplinare specifiche forme di partecipazione, integrazione e collaborazione delle strutture operative nel Servizio nazionale della protezione civile.
  8. \r\n\t
  9. Le modalità e le procedure relative al concorso delle Forze armate alle attività previste dal presente decreto sono disciplinate, secondo quanto previsto in materia dagli articoli 15, 89, comma 3, 92 e 549-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, di concerto con il Ministro della difesa, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Con il medesimo decreto si provvede alla definizione delle modalità, dei requisiti e delle condizioni con cui, su richiesta delle autorità di protezione civile, in occasione di eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), limitatamente alla durata delle relative esigenze emergenziali, il personale militare può eseguire lavori e realizzare opere temporanee, anche avvalendosi delle deroghe, in materia di norme tecniche, autorizzazioni ovvero titoli e abilitazioni, eventualmente previste con le ordinanze di cui all'articolo 25.
  10. \r\n
\r\n\r\n

Sezione III
\r\nStrumenti di coordinamento e integrazione del Servizio nazionale della protezione civile

\r\n\r\n

ART. 14
\r\nComitato operativo nazionale della protezione civile (Articolo 10 legge 225/1992; Articolo 5, commi 3 e 3-ter decreto-legge 343/2001, conv. legge 401/2001)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Al verificarsi delle emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell'uomo ovvero nella loro imminenza, al fine di assicurare il coordinamento degli interventi delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale, il Capo del Dipartimento della protezione civile convoca il Comitato operativo nazionale della protezione civile, che opera nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri e si riunisce presso il medesimo Dipartimento. Il Comitato può essere convocato, altresì, anche in occasione di esercitazioni di rilievo nazionale e per la condivisione delle strategie operative nell'ambito delle pianificazioni nazionali di protezione civile o in caso di interventi di emergenza e di primo soccorso all'estero ai sensi dell'articolo 29.
  2. \r\n\t
  3. Comma abrogato dal D.Lgs. 6 Febbraio 2020, n. 4.
  4. \r\n\t
  5. Le modalità di funzionamento del Comitato operativo nazionale della protezione civile sono disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
  6. \r\n\t
  7. Il Comitato operativo nazionale della protezione civile è presieduto dal Capo del Dipartimento della protezione civile ed è composto da tre rappresentanti del Dipartimento stesso, nonché da rappresentanti delle componenti di cui all'articolo 4, designati, per le regioni e gli enti locali, dalla Conferenza unificata e delle strutture operative con valenza nazionale di cui all'articolo 13, che vengono individuate con il decreto di cui al comma 3. Nel caso in cui una struttura operativa sia anche componente, al Comitato operativo partecipa un rappresentante della componente di cui all'articolo 4.
    \r\n\tTra i componenti del Comitato rientra inoltre il Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
  8. \r\n\t
  9.  I rappresentanti di Amministrazioni dello Stato o delle strutture operative nazionali da esse dipendenti sono designati dai rispettivi Ministri e, su delega di questi ultimi, riassumono ed esplicano con poteri decisionali, ciascuno nell'ambito delle amministrazioni di appartenenza e nei confronti di enti, aziende autonome e amministrazioni controllati o vigilati, tutte le facoltà e competenze in ordine all'azione da svolgere ai fini di protezione civile, rappresentando, in seno al Comitato, l'amministrazione o la struttura di appartenenza nel suo complesso. Alle riunioni del Comitato possono essere invitate autorità regionali e locali di protezione civile interessate a specifiche situazioni di emergenza, nonché soggetti concorrenti di cui al comma 2 dell'articolo 13 e rappresentanti di altri enti o amministrazioni.
  10. \r\n\t
  11. Per svolgere le funzioni all'interno del Comitato operativo nazionale della protezione civile sono nominati un rappresentante effettivo e un sostituto per ciascun componente individuato.
  12. \r\n
\r\n\r\n

ART. 15
\r\nDirettive del Presidente del Consiglio dei ministri e conseguenti indicazioni operative (Articolo 5, commi 2 e 5 decreto-legge 343/2001, conv. legge 401/2001; Articolo 8, comma 1, decreto-legge 90/2005, conv. legge 152/2005)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Ferme restando le competenze e le attribuzioni delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, le direttive del Presidente del Consiglio dei ministri assicurano, sul piano tecnico, l'indirizzo unitario, nel rispetto delle peculiarità dei territori, per l'esercizio della funzione e lo svolgimento delle attività di protezione civile e sono adottate su proposta del Capo Dipartimento della protezione civile e previa intesa da sancire, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata ovvero di Conferenza Stato-Regioni in ragione delle competenze interessate dalle disposizioni ivi contenute. Su specifiche materie, per la predisposizione delle proposte di direttiva di cui al presente comma, il Dipartimento della protezione civile può promuovere confronti in sede tecnica con le rappresentanze delle componenti del Servizio nazionale.
  2. \r\n\t
  3. Le direttive di cui al comma 1 possono recare, in allegato, procedure operative riferite agli specifici ambiti disciplinati e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  4. \r\n\t
  5. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, nell'ambito dei limiti e delle finalità eventualmente previsti nelle direttive di cui al comma 1, può adottare indicazioni operative finalizzate all'attuazione di specifiche disposizioni in esse contenute da parte del Servizio nazionale, consultando preventivamente le componenti e strutture operative nazionali interessate.
  6. \r\n\t
  7. Le direttive adottate ai sensi del presente decreto, possono prevedere la decorrenza differita dell'efficacia di specifiche misure in esse contenute e le modalità per provvedere, a cura delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, all'eventuale necessario aggiornamento delle rispettive disposizioni tecniche.
  8. \r\n\t
  9. Fino alla pubblicazione delle direttive adottate ai sensi del presente decreto, o fino ai termini eventualmente in esse indicati, restano in vigore le direttive e gli altri provvedimenti adottati ai sensi della previgente normativa in materia di protezione civile.
  10. \r\n
\r\n\r\n

CAPO III
\r\nAttività per la previsione e prevenzione dei rischi

\r\n\r\n

ART. 16
\r\nTipologia dei rischi di protezione civile  (Articolo 1-bis, 2 e 3-bis legge 225/1992)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. L'azione del Servizio nazionale si esplica, in particolare, in relazione alle seguenti tipologie di rischi: sismico, vulcanico, da maremoto, idraulico, idrogeologico, da fenomeni meteorologici avversi, da deficit idrico e da incendi boschivi, fatte salve le competenze organizzative e di coordinamento previste dalla legge 21 novembre 2000, n. 353. Allo scopo di assicurare maggiore efficacia operativa e di intervento, in relazione al rischio derivante da deficit idrico la deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale di cui all'articolo 24 può essere adottata anche preventivamente, qualora, sulla base delle informazioni e dei dati, anche climatologici, disponibili e delle analisi prodotte dalle Autorità di bacino distrettuali e dai centri di competenza di cui all'articolo 21, sia possibile prevedere che lo scenario in atto possa evolvere in una condizione emergenziale.
  2. \r\n\t
  3. Ferme restando le competenze dei soggetti ordinariamente individuati ai sensi della vigente normativa di settore e le conseguenti attività, l'azione del Servizio nazionale è suscettibile di esplicarsi, altresì, per le seguenti tipologie di rischi: chimico, nucleare, radiologico, tecnologico, industriale, da trasporti, ambientale, igienico-sanitario e da rientro incontrollato di oggetti e detriti spaziali.
  4. \r\n\t
  5. Non rientrano nell'azione di protezione civile gli interventi e le opere per eventi programmati o programmabili in tempo utile che possono determinare criticità organizzative, in occasione dei quali le articolazioni territoriali delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale possono assicurare il proprio supporto, limitatamente ad aspetti di natura organizzativa e di assistenza alla popolazione, su richiesta delle autorità di protezione civile competenti, anche ai fini dell'implementazione delle necessarie azioni in termini di tutela dei cittadini.
  6. \r\n
\r\n\r\n

ART. 17
\r\nSistemi di allertamento  (Articoli 3, 3-bis, comma 2, e 3-ter legge 225/1992)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. L'allertamento del Servizio nazionale di protezione civile è articolato in un sistema statale e regionale costituito dagli strumenti, dai metodi e dalle modalità stabiliti per sviluppare e acquisire la conoscenza, le informazioni e le valutazioni, in tempo reale, relative, ove possibile, al preannuncio in termini probabilistici, al monitoraggio e alla sorveglianza in tempo reale degli eventi e della conseguente evoluzione degli scenari di rischio al fine di attivare il Servizio nazionale della protezione civile ai diversi livelli territoriali.
  2. \r\n\t
  3. Il governo e la gestione del sistema di allerta sono assicurati dal Dipartimento della protezione civile e dalle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, che ne garantiscono il funzionamento e l’attività utilizzando:
    \r\n\ta) per il rischio idraulico, idrogeologico e da fenomeni meteorologici avversi, la rete dei Centri funzionali già disciplinata dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2004, le strutture preposte alla gestione dei servizi meteorologici a livello nazionale e regionale, le reti strumentali di monitoraggio e sorveglianza, eventuali dati e strumenti elaborati e forniti, previa  stipula  di apposite  convenzioni,  dalle  strutture  tecniche  delle  Regioni, nonché i Centri di competenza di cui all'articolo 21;
    \r\n\tb) per le altre tipologie di rischio, i prodotti della rete dei Centri funzionali di cui alla lettera a), se utili alle specifiche esigenze, le reti strumentali di monitoraggio e sorveglianza, nonché i Centri di competenza di cui all'articolo 21.
    \r\n\t2-bis) L'allertamento da parte del Servizio nazionale della protezione civile avviene anche avvalendosi del sistema di allarme pubblico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera ee-bis) del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
  4. \r\n
\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Le modalità di organizzazione e svolgimento dell’attività di allertamento, ivi comprese quelle di cui al  comma  2-bis, sono disciplinate con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15, al fine di garantire un quadro coordinato in tutto il territorio nazionale e l'integrazione tra i sistemi di protezione civile dei diversi territori, nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. La direttiva di cui al presente comma provvede, in particolare:
    \r\n\ta) all'omogeneizzazione, su base nazionale, delle terminologie e dei codici convenzionali adottati per gestire le diverse fasi di attivazione e della risposta del Servizio nazionale;
    \r\n\tb) alla disciplina degli aspetti relativi alla comunicazione del rischio, anche in relazione alla redazione dei piani di protezione civile di cui all'articolo 18, e all'informazione alla popolazione sulle misure in essi contenute;
    \r\n\tc) alla definizione di modelli organizzativi che consentano di assicurare la necessaria continuità nello svolgimento delle diverse fasi di attività.
  2. \r\n
\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Al fine di consentire la prosecuzione, senza soluzione di continuità, dell'efficiente supporto dell’attività delle reti strumentali di monitoraggio al Sistema di allertamento di cui al comma 1, le Regioni e gli Enti o agenzie da esse costituite per l'esercizio delle relative competenze sono esentate, a far data dal relativo trasferimento delle funzioni di cui al preesistente servizio idrografico e mareografico nazionale (SIMN), dal pagamento dei diritti amministrativi e dei contributi per la concessione del diritto individuale d'uso delle frequenze utilizzate alla data del trasferimento delle funzioni o di frequenze di uso equivalente, per l'esercizio dell’attività radioelettrica per la gestione delle reti di monitoraggio e sorveglianza e dei radar meteorologici di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 dell'11 ottobre 2002. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le frequenze concesse a titolo gratuito e le relative modalità di concessione. Il Ministero dello sviluppo economico e il Dipartimento della protezione civile d'intesa con le altre amministrazioni centrali competenti e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alla ricognizione delle frequenze effettivamente utilizzate necessarie per l'espletamento delle attività di cui al presente comma. Dall'applicazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  2. \r\n\t
  3. I provvedimenti concernenti le autorizzazioni necessarie per l'installazione di stazioni delle reti di monitoraggio e sorveglianza facenti parte dei sistemi di allertamento di cui al comma 2, sono resi entro venti giorni dalla richiesta, decorsi i quali le autorizzazioni si intendono concesse. Ai provvedimenti di assegnazione dei diritti d'uso per l'esercizio delle frequenze si applica quanto previsto dall'articolo 107, comma 3, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
  4. \r\n
\r\n\r\n

ART. 18
\r\nPianificazione di protezione civile (Articolo 3, commi 3 e 6, 14, comma 1, e 15, commi 3-bis e 3-ter, 18, comma 3, lettera b) legge 225/1992; Articolo 108 decreto legislativo 112/1998; Articolo 4, comma 9-bis, decreto-legge 39/2009, conv. legge 77/2009; Articolo 1-bis decreto-legge 59/2012, conv. legge 100/2012)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. La pianificazione di protezione civile ai diversi livelli territoriali è l’attività di prevenzione non strutturale, basata sulle attività di previsione e, in particolare, di identificazione degli scenari di cui all'articolo 2, comma 2, finalizzata:
    \r\n\ta) alla definizione delle strategie operative e del modello di intervento contenente l'organizzazione delle strutture per lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di protezione civile e della risposta operativa per la gestione degli eventi calamitosi previsti o in atto, garantendo l’effettività delle funzioni da svolgere con particolare riguardo alle persone in condizioni di fragilità sociale e con disabilità, in relazione agli ambiti ottimali di cui all'articolo 11, comma 3, definiti su base provinciale e comunale, quest'ultimo anche in forma aggregata;
    \r\n\tb) ad assicurare il necessario raccordo informativo con le strutture preposte all'allertamento del Servizio nazionale;
    \r\n\tc) alla definizione dei flussi di comunicazione tra le componenti e strutture operative del Servizio nazionale interessate;
    \r\n\td) alla definizione dei meccanismi e delle procedure per la revisione e l'aggiornamento della pianificazione, per l'organizzazione di esercitazioni e per la relativa informazione alla popolazione, da assicurare anche in corso di evento;
  2. \r\n
\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. È assicurata la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, al processo di elaborazione della pianificazione di protezione civile, secondo forme e modalità individuate con la direttiva di cui al comma 4 che garantiscano, in particolare, la necessaria trasparenza.
  2. \r\n\t
  3. I piani e i programmi di gestione e tutela e risanamento del territorio e gli altri ambiti di pianificazione strategica territoriale devono essere coordinati con i piani di protezione civile al fine di assicurarne la coerenza con gli scenari di rischio e le strategie operative ivi contenuti.
  4. \r\n\t
  5. Le modalità di organizzazione e svolgimento dell’attività di pianificazione di protezione civile, e del relativo monitoraggio, aggiornamento e valutazione, sono disciplinate con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15 al fine di garantire un quadro coordinato in tutto il territorio nazionale e l'integrazione tra i sistemi di protezione civile dei diversi territori, nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
    \r\n\t4-bis) La direttiva di cui al comma 4 definisce anche le modalità di raccordo delle attività connesse all'assistenza alla popolazione, tra i piani di emergenza delle infrastrutture nazionali di trasporto con i piani dei diversi livelli territoriali.
  6. \r\n
\r\n\r\n

ART. 19
\r\nRuolo della comunità scientifica (Articoli 3-bis, comma 2, 9, 11 e 17, legge 225/1992; Articolo 5, commi 3-bis e 3-quater, decreto-legge 343/2001, conv. legge 410/2001)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. La comunità scientifica partecipa al Servizio nazionale mediante l'integrazione nelle attività di protezione civile di cui all'articolo 2 di conoscenze e prodotti derivanti da attività di ricerca e innovazione, anche già disponibili, che abbiano raggiunto un livello di maturazione e consenso riconosciuto dalla comunità scientifica secondo le prassi in uso, anche frutto di iniziative promosse dall'Unione europea e dalle Organizzazioni internazionali anche nel campo della ricerca per la difesa dai disastri naturali.
  2. \r\n\t
  3. La partecipazione di cui al comma 1 si realizza mediante le seguenti attività:
    \r\n\ta) attività ordinarie e operative condotte in favore delle componenti del Servizio nazionale che includono, tra l'altro, il monitoraggio e la sorveglianza degli eventi, lo sviluppo di banche dati e ogni altra attività utile per la gestione delle emergenze e la previsione e prevenzione dei rischi che fornisca prodotti di immediato utilizzo;
    \r\n\tb) attività di sperimentazione propedeutiche alle attività di cui alla lettera a), e di realizzazione di contributi scientifici e di sintesi di ricerche esistenti utili a tal fine;
    \r\n\tc) ricerca finalizzata propedeutica alla realizzazione di prodotti utili alla gestione dei rischi di cui all'articolo 16 e allo studio dei relativi scenari;
    \r\n\td) collaborazione nelle attività di predisposizione della normativa tecnica di interesse.
  4. \r\n
\r\n\r\n

ART. 20
\r\nCommissione Grandi Rischi (Articoli 3-bis, comma 2, 9, 11 e 17, legge 225/1992; Articolo 5, commi 3-bis e 3-quater, decreto-legge 343/2001, conv. legge 410/2001)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. In coerenza con le tipologie dei rischi di cui all'articolo 16, la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi è organo di consulenza tecnico-scientifica del Dipartimento della protezione civile. Per la partecipazione alle riunioni della Commissione non spetta la corresponsione di compensi o di emolumenti a qualsiasi titolo riconosciuti. La composizione e le modalità di funzionamento della Commissione sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile.
  2. \r\n
\r\n\r\n

ART. 21
\r\nCentri di competenza e collaborazione con gli organismi competenti in materia di ricerca (Articoli 3-bis, comma 2, 9, 11 e 17, legge 225/1992; Articolo 5, commi 3-bis e 3-quater, decreto-legge 343/2001, conv. legge 410/2001)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Nell'ambito della comunità scientifica e in coerenza con le tipologie dei rischi di cui all'articolo 16, con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, emanato sulla base dei principi stabiliti con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, gli enti e istituti di ricerca, consorzi e strutture universitarie che sono titolari e rendono disponibili conoscenze e forniscono prodotti derivanti da attività di ricerca e innovazione, che possono essere integrati nelle attività di protezione civile, possono essere individuati quali Centri di competenza.
  2. \r\n\t
  3. Con le medesime modalità possono essere, altresì, individuati ulteriori Centri di competenza nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, diverse da quelle di cui al comma 1, che sono titolari e rendono disponibili conoscenze e forniscono prodotti derivanti da attività di ricerca e innovazione che possono essere integrati nelle attività di protezione civile.
  4. \r\n\t
  5. Le componenti del Servizio nazionale possono stipulare accordi e convenzioni con i Centri di competenza.
  6. \r\n\t
  7. Il Dipartimento della protezione civile coordina l’attività per la costituzione di reti di Centri di competenza per lo sviluppo di specifici argomenti su temi integrati e in prospettiva multirischio.
  8. \r\n\t
  9. Il Dipartimento della protezione civile promuove forme di collaborazione con i Ministeri che esercitano competenze di tipo tecnico-scientifico nell'ambito dei rischi di cui all'articolo 16, nonché con la Commissione dell'Unione europea e con gli altri organismi internazionali che trattano della medesima materia.
  10. \r\n
\r\n\r\n

ART. 22
\r\nAzioni integrate di prevenzione strutturale e non strutturale per finalità di protezione civile (Articolo 11, decreto-legge 39/2009, conv. legge 77/2009)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Il Dipartimento della protezione civile assicura il coordinamento e la gestione di piani di azioni integrate di prevenzione strutturale, limitate alle strutture e infrastrutture di proprietà pubblica, e non strutturale per finalità di protezione civile, previsti da apposite norme di legge, volti al complessivo miglioramento della gestione delle emergenze e, più in generale, alla riduzione dei rischi, alla cui attuazione possono provvedere le componenti e strutture operative del Servizio nazionale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18-bis, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45.
  2. \r\n\t
  3. A tal fine il Dipartimento della protezione civile assicura, secondo forme e modalità da definire con direttive da adottarsi ai sensi dell'articolo 15, opportune forme di coordinamento e monitoraggio degli effetti delle azioni di previsione e prevenzione e dei loro effetti, per individuare le priorità d'azione in relazione alle differenti tipologie di rischio.
  4. \r\n\t
  5. Le Regioni, nei limiti della propria potestà legislativa, definiscono provvedimenti con finalità analoghe a quelle di cui ai comma 1, per assicurare il coordinamento e la gestione di piani di azioni integrate di prevenzione strutturale e non strutturale per finalità di protezione civile in relazione alle diverse tipologie di rischio, con oneri a carico dei propri bilanci.
  6. \r\n
\r\n\r\n


\r\nCAPO IV
\r\nGestione delle emergenze di rilievo nazionale

\r\n\r\n

ART. 23
\r\nDichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile (Articolo 5 legge 225/1992; Articoli 107 e 108 decreto legislativo 112/1998; Articolo 3 decreto-legge 245/2002, conv. legge 286/2002)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. In occasione o in vista di eventi di cui all'articolo 7 che, per l’eccezionalità della situazione, possono manifestarsi con intensità tale da compromettere la vita, l’integrità fisica o beni di primaria importanza, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto da adottarsi su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, su richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata che dichiara il pieno dispiegamento delle risorse territoriali disponibili, dispone la mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale a supporto dei sistemi regionali interessati mediante il coinvolgimento coordinato delle colonne mobili delle altre Regioni e Province autonome e del volontariato organizzato di protezione civile di cui all'articolo 32, delle strutture operative nazionali di cui all'articolo 13, comma 1, nonché dei comuni o loro forme associative per il supporto agli enti locali coinvolti. In ragione dell'evoluzione dell'evento e delle relative necessità, con ulteriore decreto viene disposta la cessazione dello stato di mobilitazione, ad esclusione dei casi in cui si proceda alla deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 24.
  2. \r\n\t
  3. Sulla base della dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale di cui al comma 1, il Dipartimento della protezione civile assicura il coordinamento dell'intervento del Servizio nazionale a supporto delle autorità regionali di protezione civile, allo scopo di concorrere ad assicurare l'assistenza e il soccorso alle popolazioni interessate in coerenza con quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera d), ovvero, sulla base dell’intensità dell'evento, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera e), nonché, alla cessazione delle esigenze qualora non intervenga la deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, cura la ricognizione delle attività di natura straordinaria poste in essere dalle componenti e strutture operative interessate nel periodo di vigenza della dichiarazione medesima, secondo procedure di rendicontazione definite con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15.
  4. \r\n\t
  5. Qualora non intervenga la deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, sulla base delle ricognizioni effettuate ai sensi del comma 2, con provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile, vengono assegnati contributi per il concorso alla copertura degli oneri finanziari sostenuti dalle componenti e strutture operative del Servizio nazionale mobilitate, ivi comprese quelle dei territori direttamente interessati, a valere sulle risorse finanziarie del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44.
  6. \r\n\t
  7. Le Regioni possono definire, con propria legge, provvedimenti con analoga finalità in relazione ad eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), con oneri a carico dei propri bilanci.
  8. \r\n
\r\n\r\n

ART. 24
\r\nDeliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale (Articoli 5 legge 225/1992; Articoli 107 e 108 decreto legislativo 112/1998; Articolo 5-bis, comma 5, decreto-legge 343/2001, conv. Legge 401/2001; Articolo 14 decreto-legge 90/2008, conv. legge 123/2008; Articolo 1, comma 422, legge 147/2013)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Al verificarsi degli eventi che, a seguito di una valutazione speditiva svolta dal Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati e delle informazioni disponibili e in raccordo con le Regioni e Province autonome interessate, presentano i requisiti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), ovvero nella loro imminenza, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, formulata anche su richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata e comunque acquisitane l'intesa, delibera lo stato d'emergenza di rilievo nazionale, fissandone la durata e determinandone l'estensione territoriale con riferimento alla natura e alla qualità degli eventi e autorizza l'emanazione delle ordinanze di protezione civile di cui all'articolo 25. La delibera individua, secondo criteri omogenei definiti nella direttiva di cui al comma 7, le prime risorse finanziarie da destinare all'avvio delle attività di soccorso e assistenza alla popolazione e degli interventi più urgenti di cui all'articolo 25, comma 2, lettere a) e b), nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi fabbisogni e autorizza la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44.
  2. \r\n\t
  3. A seguito della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento calamitoso, effettuata congiuntamente dal Dipartimento della protezione civile e dalle Regioni e Province autonome interessate, sulla base di una relazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, il Consiglio dei ministri individua, con propria deliberazione, le ulteriori risorse finanziarie necessarie per il completamento delle attività di cui all'articolo 25, comma 2, lettere a), b) e c), e per l'avvio degli interventi più urgenti di cui alla lettera d) del medesimo comma 2, autorizzando la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44. Ove, in seguito, si verifichi, sulla base di apposita rendicontazione, che le risorse destinate alle attività di cui alla lettera a) risultino o siano in procinto di risultare insufficienti, il Consiglio dei ministri, sulla base di una relazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, individua, con proprie ulteriori deliberazioni, le risorse finanziarie necessarie e autorizza la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44.
  4. \r\n\t
  5. La durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale non può superare i 12 mesi, ed è prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi.
  6. \r\n\t
  7. L'eventuale revoca anticipata dello stato d'emergenza di rilievo nazionale è deliberata nel rispetto della procedura dettata per la delibera dello stato d'emergenza medesimo.
  8. \r\n\t
  9. Le deliberazioni dello stato di emergenza di rilievo nazionale non sono soggette al controllo preventivo di legittimità di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.
  10. \r\n\t
  11. Alla scadenza dello stato di emergenza, le amministrazioni e gli enti ordinariamente competenti, individuati anche ai sensi dell'articolo 26, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi, nei procedimenti giurisdizionali pendenti, anche ai sensi dell'articolo 110 del codice di procedura civile, nonché in tutti quelli derivanti dalle dichiarazioni già emanate nella vigenza dell'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, già facenti capo ai soggetti nominati ai sensi dell'articolo 25, comma 7. Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione nelle sole ipotesi in cui i soggetti nominati ai sensi dell'articolo 25, comma 7, siano rappresentanti delle amministrazioni e degli enti ordinariamente competenti ovvero soggetti dagli stessi designati.
  12. \r\n\t
  13. Con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15 sono disciplinate le procedure istruttorie propedeutiche all'adozione della deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale e i relativi adempimenti di competenza dei Presidenti delle Regioni e Province autonome e del Capo del Dipartimento della protezione civile.
  14. \r\n\t
  15. Per le emergenze prodotte da inquinamento marino, la proposta di dichiarazione dello stato di emergenza nazionale di cui al comma 1 viene effettuata, in conformità a quanto previsto dall'articolo 11 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e dal Piano di pronto intervento nazionale per la difesa da inquinamenti di idrocarburi o di altre sostanze nocive causati da incidenti marini, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Dipartimento della protezione civile.
  16. \r\n\t
  17. Le Regioni, nei limiti della propria potestà legislativa, definiscono provvedimenti con finalità analoghe a quanto previsto dal presente articolo in relazione alle emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b).
  18. \r\n
\r\n\r\n

ART. 25
\r\nOrdinanze di protezione civile (Articoli 5 e 20 legge 225/1992; Articoli 107 e 108 decreto legislativo 112/1998; Articolo 14 decreto-legge 90/2008, conv. legge 123/2008; Articolo 40, comma 2, lettera p), legge 196/2009)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Per il coordinamento dell'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza di rilievo nazionale si provvede mediante ordinanze di protezione civile, da adottarsi in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e con le modalità indicati nella deliberazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea. Le ordinanze sono emanate acquisita l'intesa delle Regioni e Province autonome territorialmente interessate e, ove rechino deroghe alle leggi vigenti, devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere specificamente motivate.
  2. \r\n\t
  3. Fermo restando quanto previsto al comma 1, con le ordinanze di protezione civile si dispone, nel limite delle risorse disponibili, in ordine:
    \r\n\ta) all'organizzazione ed all'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall'evento;
    \r\n\tb) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea;
    \r\n\tc) all'attivazione di prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dall'evento, per fronteggiare le più urgenti necessità;
    \r\n\td) alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, strettamente connesso all'evento e finalizzati prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità, in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione esistenti;
    \r\n\te) alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza;
    \r\n\tf) all'avvio dell'attuazione delle prime misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera e), anche attraverso misure di delocalizzazione temporanea in altra località del territorio nazionale, entro i limiti delle risorse finanziarie e secondo le direttive dettate con apposita, ulteriore delibera del Consiglio dei ministri, sentita la Regione interessata.
  4. \r\n
\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Le ordinanze di protezione civile non sono soggette al controllo preventivo di legittimità di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni
  2. \r\n\t
  3. Le ordinanze di protezione civile, la cui efficacia decorre dalla data di adozione e che sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono rese pubbliche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni e sono trasmesse, per informazione, al Presidente del Consiglio dei ministri, alle Regioni o Province autonome interessate e fino al trentesimo giorno dalla deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, al Ministero dell'economia e delle finanze.
  4. \r\n\t
  5. Oltre il trentesimo giorno dalla deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale le ordinanze sono emanate previo concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, limitatamente ai profili finanziari.
  6. \r\n\t
  7. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, per l'attuazione degli interventi previsti nelle ordinanze di cui al presente articolo si avvale delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale, e i soggetti attuatori degli interventi previsti sono, di norma, identificati nei soggetti pubblici ordinariamente competenti allo svolgimento delle predette attività in via prevalente, salvo motivate eccezioni. I provvedimenti adottati in attuazione delle ordinanze di protezione civile sono soggetti ai controlli previsti dalla normativa vigente.
  8. \r\n\t
  9. Per coordinare l'attuazione delle ordinanze di protezione civile, con i medesimi provvedimenti possono essere nominati commissari delegati che operano in regime straordinario fino alla scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale, successivamente alla quale curano, fino alla chiusura della contabilità speciale di cui all'articolo 27, la prosecuzione delle attività in regime ordinario. Qualora il Capo del Dipartimento si avvalga di commissari delegati, il relativo provvedimento di nomina deve specificare il contenuto dell'incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio. I commissari delegati sono scelti, tranne motivate eccezioni, tra i soggetti per cui la legge non prevede alcun compenso per lo svolgimento dell'incarico.
  10. \r\n\t
  11. Per l'esercizio delle funzioni attribuite con le ordinanze di protezione civile non è prevista la corresponsione di alcun compenso per il Capo del Dipartimento della protezione civile e per i commissari delegati, ove nominati tra i soggetti responsabili titolari di cariche elettive pubbliche. Ove si tratti di altri soggetti, ai commissari delegati si applica l'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e il compenso è commisurato proporzionalmente alla durata dell'incarico, nel limite del parametro massimo costituito dal 70 per cento del trattamento economico previsto per il primo presidente della Corte di cassazione.
  12. \r\n\t
  13. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo avverso le ordinanze di protezione civile e i consequenziali provvedimenti commissariali nonché avverso gli atti, i provvedimenti e le ordinanze emananti ai sensi del presente articolo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.
  14. \r\n\t
  15. Con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15, si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla disciplina di un sistema di monitoraggio e di verifica dell'attuazione, anche sotto l'aspetto finanziario, delle misure contenute nelle ordinanze di protezione civile nonché dei provvedimenti adottati in attuazione delle medesime. Il sistema di cui al presente comma è tenuto ad assicurare la continuità dell'azione di monitoraggio, anche in relazione alle ordinanze di protezione civile eventualmente non emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile.
  16. \r\n\t
  17. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio della propria potestà legislativa, definiscono provvedimenti con finalità analoghe a quanto previsto dal presente articolo in relazione alle emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), da adottarsi in deroga alle disposizioni legislative regionali vigenti, nei limiti e con le modalità indicati nei provvedimenti di cui all'articolo 24, comma 7.
  18. \r\n
\r\n\r\n

ART. 26
\r\nOrdinanze volte a favorire il rientro nell'ordinario a seguito di emergenze di rilievo nazionale (Articoli 5 legge 225/1992; Articoli 107 e 108 decreto legislativo 112/1998; Articolo 1, comma 422, legge 147/2013)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Almeno trenta giorni prima della scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale, è adottata apposita ordinanza volta a favorire e regolare il proseguimento dell'esercizio delle funzioni commissariali in via ordinaria nel coordinamento degli interventi, conseguenti all'evento, pianificati e non ancora ultimati. Ferma in ogni caso l’inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica, con tale ordinanza possono essere altresì emanate, per la durata massima di sei mesi non prorogabile e per i soli interventi connessi all'evento, disposizioni derogatorie, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi nonché per la riduzione di termini analiticamente individuati. Con la medesima ordinanza possono essere inoltre consentite eventuali rimodulazioni del piano degli interventi entro il termine della scadenza della contabilità speciale e nel limite delle risorse ancora disponibili, previa approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile.
  2. \r\n\t
  3. Con l'ordinanza di cui al comma 1 è individuata l'autorità che, fino alla scadenza della proroga prevista ai sensi dell'articolo 27, comma 5, è autorizzata alla gestione della contabilità speciale. La medesima autorità può revocare gli interventi pianificati di cui al comma 1 che non sono stati aggiudicati entro sei mesi dalla data di scadenza dello stato di emergenza. Le somme che si rendono disponibili a seguito della revoca possono essere utilizzate per la realizzazione di nuovi interventi strettamente connessi al superamento dell'emergenza. La medesima ordinanza individua anche le modalità per la prosecuzione degli interventi senza soluzione di continuità, fino all'effettivo subentro dell'autorità competente in via ordinaria.
  4. \r\n\t
  5. Per la prosecuzione degli interventi non ultimati e da realizzare secondo le ordinarie procedure di spesa con le disponibilità che residuano alla chiusura della contabilità speciale si provvede ai sensi di quanto previsto dall'articolo 27, comma 5.
  6. \r\n
\r\n\r\n

ART. 27
\r\nContabilità speciali per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale e altre disposizioni in materia amministrativa e procedimentale (Articoli 5 legge 225/1992; Articoli 107 e 108 decreto legislativo 112/1998; Articolo 6, comma 1, decreto-legge 263/2006, conv. legge 290/2006)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Per l'attuazione delle ordinanze di protezione civile, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 44-ter, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, può essere autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali, le quali possono essere mantenute per un periodo massimo di quarantotto mesi dalla data di deliberazione dei relativi stati di emergenza.
  2. \r\n\t
  3. Le risorse stanziate a valere sul Fondo emergenze nazionali di cui alla delibera prevista dall'articolo 24, comma 1, sono trasferite integralmente a seguito della nomina del commissario delegato sulla contabilità speciale aperta ai sensi del comma 1. Le ulteriori somme previste dalla delibera di cui all'articolo 24, comma 2, vengono corrisposte nella misura del 50 per cento a seguito dell'emanazione della delibera medesima, mentre il restante 50 per cento all'attestazione dello stato di attuazione degli interventi finanziati.
  4. \r\n\t
  5. Sulle contabilità speciali di cui al presente articolo può essere autorizzato il versamento di eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento dello specifico contesto emergenziale, diverse da quelle stanziate a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, e rese disponibili dalle Regioni e dagli enti locali interessati, da individuarsi con apposite ordinanze di protezione civile adottate di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Sulle medesime contabilità possono, altresì, confluire le risorse finanziarie eventualmente provenienti da donazioni, da altre amministrazioni, nonché dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea.
  6. \r\n\t
  7. Ai sensi di quanto previsto dagli articoli 60 e 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dell'articolo 333 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i Commissari delegati titolari di contabilità speciali, rendicontano, entro il quarantesimo giorno dalla chiusura di ciascun esercizio e dal termine della gestione o del loro incarico, tutte le entrate e tutte le spese riguardanti gli interventi di cui coordinano l'attuazione, indicando la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia di spesa, secondo uno schema da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Dipartimento della protezione civile, che contenga, altresì, l'indicazione dei crediti e dei debiti e delle relative scadenze, gli interventi eventualmente affidati a soggetti attuatori all'uopo individuati, gli obblighi in materia di trasmissione e comunicazione dei rendiconti, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo 14 marzo2013, n. 33, e successive modificazioni. Per l'omissione o il ritardo nella rendicontazione si applica l'articolo 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Al fine di garantire la trasparenza dei flussi finanziari e della rendicontazione di cui al presente comma sono vietati girofondi tra le contabilità speciali.
  8. \r\n\t
  9. Per la prosecuzione e il completamento degli interventi e delle attività previste dalle ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 25 ove non ultimati o conclusi alla scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale la durata della contabilità speciale può essere prorogata per un periodo di tempo determinato fermo restando il limite di cui al comma 1. Per gli ulteriori interventi ed attività da porre in essere secondo le ordinarie procedure di spesa con le disponibilità che residuano alla chiusura della contabilità speciale, le risorse ivi giacenti possono essere trasferite alla regione ovvero, ove esistenti, alle agenzie regionali preposte allo svolgimento della funzione di protezione civile o ai soggetti attuatori competenti. Per gli interventi e le attività di cui al presente comma di competenza di Amministrazioni dello Stato, le risorse finanziarie relative che residuano sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione.
  10. \r\n\t
  11. Le risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali di cui al presente codice sono vincolate alla realizzazione degli interventi previsti nei piani di attuazione delle ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 25 e sono utilizzate secondo le modalità e i termini previsti dalle ordinanze di cui all'articolo 26. Le eventuali somme residue sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza. Al fine di favorire l'utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali di cui al presente comma secondo le procedure ordinarie di spesa, si applica quanto previsto dall'articolo 1, commi 787, 788, 789 e 790 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
  12. \r\n\t
  13. Fermo quanto previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, fino alla cessazione degli effetti delle ordinanze di protezione civile, resta sospesa ogni azione esecutiva, ivi comprese quelle di cui agli articoli 543 e seguenti del codice di procedura civile e quelle di cui agli articoli 91 e seguenti del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e sono privi di effetto i pignoramenti comunque notificati.
  14. \r\n\t
  15. Il comma 7, si applica alle risorse comunque dirette a finanziare le contabilità speciali istituite con ordinanze di protezione civile; tali risorse sono insuscettibili di pignoramento o sequestro fino alla definitiva chiusura delle pertinenti contabilità speciali.
  16. \r\n\t
  17. Le controversie relative all'esecuzione di interventi ed attività realizzati in base alle ordinanze di cui all'articolo 25 o comprese in programmi di ricostruzione di territori colpiti da calamità naturali non possono essere devolute a collegi arbitrali.
  18. \r\n\t
  19. Al fine di assicurare risparmi di spesa, i compromessi e le clausole compromissorie inserite nei contratti stipulati per la realizzazione d'interventi o per l'espletamento di attività connessi alle dichiarazioni di stato di emergenza ai sensi dell'articolo 24,sono nulli.
  20. \r\n\t
  21. Per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali emessi a seguito delle controversie relative all'esecuzione di interventi ed attività derivanti dal presente decreto, il termine previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n.669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, è fissato in centottanta giorni.
  22. \r\n
\r\n\r\n

ART. 28
\r\nDisciplina delle misure da adottare per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi (Articoli 5 legge 225/1992; Articolo 23-sexies, comma 4, decreto-legge 6/1998, conv. legge 61/1998; Articoli 107 e 108 decreto-legislativo 112/1998)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Con delibera del Consiglio dei ministri si provvede all'individuazione delle modalità  di concessione di agevolazioni, contribuiti e forme di ristoro in favore dei soggetti pubblici, privati e attività  economiche e produttive, danneggiati nel rispetto dei seguenti criteri e nei limiti delle risorse disponibili allo scopo a legislazione vigente:
    \r\n\ta) definizione di massimali, sulla base degli effetti determinati dalla tipologia degli eventi calamitosi commisurati alla loro intensità ed estensione;
    \r\n\tb) definizione di metodologie omogenee per l'intero territorio nazionale;
    \r\n\tc) per i danni subiti dai soggetti privati e dalle attività economiche e produttive, in tutto o in parte indennizzati da compagnie assicuratrici, previsione che la corresponsione degli eventuali contributi pubblici per la delocalizzazione ove possibile temporanea, in altra località del territorio regionale, per la ricostruzione, la riparazione o il ripristino dei danni abbia luogo solo fino alla concorrenza dell'eventuale differenza, prevedendo, in tal caso, che il contributo così determinato sia integrato con un'ulteriore somma pari ai premi assicurativi versati dai soggetti danneggiati nel quinquennio antecedente la data dell'evento;
    \r\n\td) l'esclusione degli edifici abusivi danneggiati o distrutti dalla fruizione delle misure volte a superare lo stato di emergenza.
  2. \r\n
\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Comma abrogato dal D. L. 18 Aprile 2019, n.32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n.55
  2. \r\n
\r\n\r\n

ART. 29
\r\nPartecipazione del Servizio nazionale agli interventi di emergenza in ambito internazionale e al meccanismo unionale di protezione civile (Articoli 5 legge 225/1992; Articolo 4, comma 2, decreto-legge 90/2005, conv. legge 152/2005; Articolo 40, comma 2, lettera p), legge 96/2009; Articolo 10 legge 125/2014; Articolo 27 legge 115/2015)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Ferme le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10, della legge 11 agosto 2014, n. 125, la partecipazione del Servizio nazionale agli interventi di emergenza e di primo soccorso all'estero è disciplinata con i provvedimenti previsti dagli articoli 23, 24 e 25, da adottarsi, per quanto di competenza, su richiesta del il medesimo Ministero. In tale caso la dichiarazione di cui all'articolo 23 e la deliberazione di cui all'articolo 24 assumono rispettivamente la denominazione di «dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile per intervento all'estero» e deliberazione dello stato di emergenza per intervento all'estero». Nel decreto del Presidente del Consiglio recante la deliberazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale per intervento all'estero sono individuate le risorse finanziarie nei limiti degli stanziamenti del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 e delle risorse stanziate per gli interventi di cui all'articolo 10 della legge 11 agosto 2014, n. 125. D'intesa con il Dipartimento della protezione civile e con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono prestare soccorso ad enti territoriali esteri con i quali abbiano costituito, nel rispetto degli articoli 46, 47 e 48 della legge 7 luglio 2009, n. 88, un gruppo europeo di cooperazione territoriale, anche in assenza dei provvedimenti di cui agli articoli 24 e 25.
  2. \r\n\t
  3. Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera l), per la partecipazione del Servizio nazionale al \"Pool europeo di protezione civile\", istituito, nell'ambito del meccanismo unionale di protezione civile, dall'articolo 11 della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, è autorizzato, nel rispetto del comma 1 del presente articolo e nel limite delle risorse disponibili nel Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, allo scopo finalizzate con i provvedimenti di cui al medesimo comma 1, l'impiego di moduli, mezzi, attrezzature ed esperti qualificati, specificamente formati e registrati nel Sistema comune di comunicazione e informazione in caso di emergenza (CECIS), su richiesta del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale nel caso di interventi in Paesi terzi.
  4. \r\n\t
  5. Se riceve una richiesta di assistenza tramite il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze (ERCC) e non sussistono gli elementi ostativi di cui all'articolo 11, paragrafo 7, della decisione n. 1313/2013/UE, il Capo del Dipartimento della protezione civile, nelle more della deliberazione di cui all'articolo 24, attiva e coordina le risorse di cui al comma 2 del presente articolo, previa informativa al Presidente del Consiglio dei ministri e dandone comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti. Il Capo del Dipartimento della protezione civile può ritirare tali risorse se ricorrono i gravi motivi di cui all'articolo 11, paragrafo 8, della decisione n. 1313/2013/UE. 4. Il Dipartimento della protezione civile intraprende ogni iniziativa utile alla partecipazione del Servizio nazionale all'EERC, inclusa la conclusione di accordi e convenzioni con amministrazioni e organizzazioni avvalendosi anche delle risorse finanziarie previste dalla decisione n. 1313/2013/UE.
  6. \r\n
\r\n\r\n

ART. 30
\r\nAltre disposizioni relative all'utilizzo dei segni distintivi del Dipartimento della protezione civile (Articolo 15, commi 2 e 3, decreto-legge 39/2009, conv. legge 77/2009; Articolo 10-bis decreto-legge 93/2013, conv. legge 123/2013)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. L'uso del logo, degli stemmi, degli emblemi, delle denominazioni e di ogni altro segno distintivo dell'immagine, riferiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, è esclusivamente riservato agli operatori ad esso appartenenti.
  2. \r\n\t
  3.  Ferma la facoltà del Capo del Dipartimento della protezione civile di autorizzare, anche convenzionalmente, l'uso temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi, di cui al comma 1, ed in deroga al comma medesimo, anche nell'ambito di iniziative culturali ed editoriali in coerenza con le finalità istituzionali e dell'immagine attribuite al medesimo Dipartimento, chiunque ne faccia indebito utilizzo è punito con la multa da 1.000 euro a 5.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
  4. \r\n\t
  5. Al fine di porre il personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile in grado di essere prontamente individuato nell'espletamento delle attività di protezione civile di cui all'articolo 2, comma 6, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite le norme riguardanti la disciplina delle uniformi e del loro uso.
  6. \r\n\t
  7. Con il decreto di cui al comma 3 sono altresì determinate le caratteristiche della bandiera d'istituto del Dipartimento della protezione civile, nonché le relative modalità d'uso e custodia.
  8. \r\n
\r\n\r\n


\r\nCAPO V
\r\nPartecipazione dei cittadini e volontariato organizzato di protezione civile
\r\n
\r\nSezione I
\r\nCittadinanza attiva e partecipazione

\r\n\r\n

ART. 31
\r\nPartecipazione dei cittadini alle attività di protezione civile (Articolo 18 legge 225/1992; Articolo 4, comma 2, decreto legislativo 117/2017)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Il Servizio nazionale promuove iniziative volte ad accrescere la resilienza delle comunità, favorendo la partecipazione dei cittadini, singoli e associati, anche mediante formazioni di natura professionale, alla pianificazione di protezione civile come disciplinata dall'articolo 18, e la diffusione della conoscenza e della cultura di protezione civile.
  2. \r\n\t
  3. Le componenti del Servizio nazionale, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, forniscono ai cittadini informazioni sugli scenari di rischio e sull'organizzazione dei servizi di protezione civile del proprio territorio, anche al fine di consentire loro di adottare misure di autoprotezione nelle situazioni di emergenza di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), b) e c), in occasione delle quali essi hanno il dovere di ottemperare alle disposizioni impartite dalle autorità di protezione civile in coerenza con quanto previsto negli strumenti di pianificazione.
  4. \r\n\t
  5. I cittadini possono concorrere allo svolgimento delle attività di protezione civile, acquisite le conoscenze necessarie per poter operare in modo efficace, integrato e consapevole, aderendo al volontariato organizzato operante nel settore, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 32 e nella Sezione II del presente Capo, ovvero, in forma occasionale, ove possibile, in caso di situazioni di emergenza, agendo a titolo personale e responsabilmente per l'esecuzione di primi interventi immediati direttamente riferiti al proprio ambito personale, familiare o di prossimità, in concorso e coordinandosi con l’attività delle citate organizzazioni.
  6. \r\n\t
  7. Le Regioni e le Province autonome possono disciplinare ulteriori forme di partecipazione dei cittadini in forma occasionale alle attività di soccorso non direttamente riferite al loro ambito personale, familiare o di prossimità.
  8. \r\n
\r\n\r\n

ART. 32
\r\nIntegrazione del volontariato organizzato nel Servizio nazionale della protezione civile (Articolo 18 legge 225/1992; Articolo 8, comma 1, decreto-legge 90/2005, conv. legge 152/2005; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y), 17, 32, comma 4, e 41, comma 6, decreto legislativo 117/2017)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Il volontario di protezione civile è colui che, per sua libera scelta, svolge l’attività di volontariato in favore della comunità e del bene comune, nell'ambito delle attività di protezione civile di cui all'articolo 2, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per acquisire, all'interno delle organizzazioni o delle altre forme di volontariato organizzato di cui al presente Capo, la formazione e la preparazione necessaria per concorrere alla promozione di efficaci risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà, partecipando, con passione e impegno ad una forza libera e organizzata che contribuisce a migliorare la vita di tutti.
  2. \r\n\t
  3. Il Servizio nazionale della protezione civile promuove la più ampia partecipazione del volontariato organizzato alle attività di protezione civile di cui all'articolo 2, riconoscendone il valore e la funzione sociale ai fini dell'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà di cui all'articolo 2, secondo comma, della Costituzione e, in quanto espressione dei principi di libera partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne riconosce e stimola le iniziative e ne assicura il coordinamento.
  4. \r\n\t
  5. La partecipazione del volontariato al Servizio nazionale si realizza mediante enti del Terzo settore, ivi compresi i Gruppi comunali, che svolgono l’attività di protezione civile di cui all'articolo 5, comma 1, lettera y) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché mediante altre forme di volontariato organizzato appositamente costituite, per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale concorrenti all'esercizio della funzione di protezione civile di cui all'articolo 1.
  6. \r\n\t
  7. In conformità a quanto previsto dagli articoli 3, 4, comma 2,32, comma 4, e 41, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le disposizioni del citato decreto legislativo si applicano al volontariato di cui al comma 2 in quanto compatibili con le disposizioni contenute nel presente Capo.
  8. \r\n\t
  9. I modi e le forme di partecipazione del volontariato alle attività di protezione civile sono definiti dalle disposizioni contenute nella Sezione II del presente Capo, che costituiscono principi della legislazione statale in materia e disciplinano, in particolare, strumenti, modalità e procedure per:
    \r\n\ta) garantire l'integrazione del volontariato nell'organizzazione del Servizio nazionale, anche a livello territoriale, regolandone la preparazione, l'attivazione e l'impiego in forma coordinata;
    \r\n\tb) la partecipazione del volontariato all’attività di predisposizione ed attuazione di piani di protezione civile ed alle attività di previsione, prevenzione, gestione e superamento delle situazioni di emergenza di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), b) e c), prevedendo il rimborso delle spese sostenute, il mantenimento del posto di lavoro e del relativo trattamento economico e previdenziale nei periodi di impiego riconosciuti ai sensi della lettera a), e la garanzia della copertura assicurativa degli interessati;
    \r\n\tc) la concessione di contributi per il potenziamento della capacità operativa, il miglioramento della preparazione tecnica dei volontari e lo sviluppo della resilienza delle comunità.
  10. \r\n
\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Con direttive da adottarsi ai sensi dell'articolo 15, acquisito il parere del Comitato di cui all'articolo 42, sono impartiti indirizzi per assicurare, nel rispetto delle peculiarità dei territori, l'unitaria ed effettiva attuazione delle disposizioni di cui alla Sezione II del presente Capo.
  2. \r\n
\r\n\r\n


\r\nSezione II
\r\nDisciplina della partecipazione del volontariato organizzato alle attività di protezione civile

\r\n\r\n

ART. 33
\r\nDisciplina delle organizzazioni di volontariato e delle reti associative operanti nel settore della protezione civile a norma degli articoli 4, comma 2, 32, comma 4, e 41, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 
(Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1,m lettera m) e 7, comma 1, legge 106/2016; Articolo 4, comma 2, 32, comma 4, 41, comma 6, e 53, decreto legislativo 117/2017; Articolo 1, decreto del Presidente della Repubblica 194/2001)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Per operare nel settore della protezione civile, al fine di salvaguardarne la specificità, le organizzazioni di volontariato, le reti associative e gli altri enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che annoverano la protezione civile tra le attività di interesse generale in cui operano ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto legislativo, nonché' le altre forme di volontariato organizzato di protezione civile, sono soggette all'obbligo di iscrizione nell'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile di cui all'articolo 34. Con il provvedimento da adottarsi ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sentito il Dipartimento della protezione civile, si provvede al necessario coordinamento della disciplina dell'iscrizione nel Registro unico di cui all'articolo 46 del citato decreto con quella dell'iscrizione nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34.
  2. \r\n\t
  3. Il Dipartimento della protezione civile e le strutture di protezione civile delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano esercitano le funzioni relative alla predisposizione, tenuta, aggiornamento, conservazione e revisione periodica dell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34.
  4. \r\n\t
  5. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117:
    \r\n\ta) sono reti associative di cui al comma 1 del citato articolo 41, se operanti nel settore della protezione civile, quelle che associano un numero di enti del Terzo settore non inferiore a 20, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno due Regioni o Province autonome e che risultino iscritte nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34;
    \r\n\tb) sono reti associative nazionali di cui al comma 2 del citato articolo 41, solo ai fini di quanto previsto dall'articolo 96 del citato decreto legislativo, anche quelle che associano un numero di enti del Terzo settore operanti nel settore della protezione civile non inferiore a 100, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno tre regioni o province autonome e che risultino iscritte nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34.
  6. \r\n
\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Le funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo pubblico sugli enti del Terzo settore operanti nello specifico settore della protezione civile e sulle loro attività, finalizzate a garantire l'uniforme e corretta osservanza della disciplina legislativa, statutaria e regolamentare ad essi applicabile, sono esercitate, ai sensi degli articoli 92 e seguenti del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in collaborazione con il Dipartimento della protezione civile e con le strutture di protezione civile delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Alla relativa disciplina si provvede con specifiche disposizioni con il decreto di cui all'articolo 96 del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, sulla base delle proposte tecniche formulate congiuntamente dal Dipartimento della protezione civile e dalle strutture di protezione civile delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
  2. \r\n
\r\n\r\n


\r\nART. 34
\r\nElenco nazionale del volontariato di protezione civile (Articolo 18 legge 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1, lettera m), e 7, comma 1, legge 106/2016; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y), 32, comma 4 e 41, comma 6, decreto legislativo 117/2017; Articolo 1, decreto del Presidente della Repubblica 194/2001)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. L'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile costituisce lo strumento operativo mediante il quale viene assicurata la partecipazione del volontariato organizzato alle attività di cui all'articolo 2, garantendone l'indirizzo unitario, nel rispetto delle peculiarità dei territori, grazie a specifiche modalità di registrazione.
  2. \r\n\t
  3. I soggetti di cui all'articolo 32, comma 2, che intendono partecipare alle attività di cui all'articolo 2, sul territorio nazionale o all'estero, nonché svolgere attività formative ed addestrative nelle medesime materie, devono essere iscritti nell'elenco nazionale del volontariato di protezione civile.
  4. \r\n\t
  5. L'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile è costituito dall'insieme:
    \r\n\ta) degli elenchi territoriali del volontariato di protezione civile, istituiti presso le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
    \r\n\tb) dell'elenco centrale del volontariato di protezione civile, istituito presso il Dipartimento della protezione civile.
  6. \r\n
\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Con apposita direttiva, da adottarsi ai sensi dell'articolo 32, comma 6, sono disciplinati i requisiti e le procedure per l'iscrizione all'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile, fatte salve le peculiarità territoriali, con particolare riguardo all'individuazione di specifici requisiti strutturali e di caratteristiche di capacità tecnico-operativa ed alle relative verifiche e nel rispetto, per quanto concerne le reti associative, di quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 33, nonché per la sospensione o cancellazione dal medesimo Elenco. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a disciplinare i requisiti e le modalità per richiedere l'iscrizione dei propri elenchi territoriali.
  2. \r\n\t
  3. Fino all'entrata in vigore della direttiva di cui al comma 4, i soggetti iscritti nell'Elenco nazionale come disciplinato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, e dal paragrafo 1 della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2012 recante «Indirizzi operativi per assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all' attività di protezione civile» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 1° febbraio 2013, continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva qualifica.
  4. \r\n\t
  5. La direttiva di cui al comma 4 prevede, altresì, indirizzi in tema di emblemi e loghi dei soggetti iscritti nell'Elenco di cui al comma 3, volti a facilitare l'individuazione dei volontari di protezione civile da parte dei cittadini sull'intero territorio nazionale.
  6. \r\n
\r\n\r\n

ART. 35
\r\nGruppi comunali di protezione civile (Articolo 18 legge 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1,m lettera m) e 7, comma 1, legge 106/2016; Articolo 4, comma 2 decreto legislativo 117/2017; Articolo 1, decreto del Presidente della Repubblica 194/2001)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. I Comuni possono promuovere la costituzione, con riferimento al proprio ambito territoriale, di un gruppo comunale di protezione civile composto esclusivamente da cittadini che scelgono di aderirvi volontariamente, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. La costituzione del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile è deliberata dal Consiglio comunale, sulla base di uno schema-tipo approvato con apposita direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e acquisito il parere del Comitato di cui all'articolo 42 che prevede, in particolare:
    \r\n\ta) che il Comune, mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del Gruppo comunale e ne è responsabile;
    \r\n\tb) che all'interno del Gruppo comunale è individuato, secondo i principi di democraticità, un coordinatore operativo dei volontari, referente delle attività di quest'ultimi, e sono altresì individuate la durata e le modalità di revoca del coordinatore.
  2. \r\n
\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Al fine di essere integrati nel Servizio nazionale, i Gruppi comunali si iscrivono negli elenchi territoriali gestiti dalle Regioni e dalle Province autonome.
  2. \r\n\t
  3. Possono, altresì, essere costituiti, in coerenza con quanto previsto dal presente articolo, gruppi intercomunali o provinciali.
  4. \r\n
\r\n\r\n

ART. 36
\r\nAltre forme di volontariato organizzato di protezione civile (Articolo 18 legge 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1,m lettera m) e 7, comma 1, legge 106/2016; Articolo 4, comma 2 decreto legislativo 117/2017; Articolo 1, decreto del Presidente della Repubblica 194/2001)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1.  Possono essere iscritti nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34 anche altre forme di volontariato organizzato operanti nel settore della protezione civile con sede operativa nel territorio nazionale, anche in attuazione di accordi internazionali in vigore per la Repubblica Italiana in materia di assistenza in caso di gravi emergenze determinate da eventi naturali o derivanti dall' attività dell'uomo.
  2. \r\n\t
  3. I soggetti di cui al comma 1 possono essere riconosciuti, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, quali enti del Terzo settore costituiti in forma specifica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del medesimo decreto legislativo, secondo modalità previste nel provvedimento da adottarsi ai sensi dell'articolo 53.
  4. \r\n
\r\n\r\n

ART. 37
\r\nContributi finalizzati al potenziamento della capacità operativa, al miglioramento della preparazione tecnica, nonché allo sviluppo della resilienza delle comunità (Articolo 18 legge 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1,m lettera m) e 7, comma 1, legge 106/2016; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y), 32, comma 4, e 41, comma 6, decreto legislativo 117/2017; Articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7, decreto del Presidente della Repubblica 194/2001)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Al fine di promuovere la crescita qualitativa del volontariato di protezione civile, nella prospettiva dell'intervento di livello nazionale, il Dipartimento della protezione civile può concedere al volontariato organizzato di cui all'articolo 32, nei limiti degli stanziamenti destinati allo scopo, contributi finalizzati alla realizzazione di progetti per il potenziamento della capacità operativa, per il miglioramento della preparazione tecnica e per lo sviluppo della resilienza delle comunità, intendendosi:
    \r\n\ta) per potenziamento della capacità operativa, l'integrazione delle attrezzature, dei mezzi e delle dotazioni strumentali volta al raggiungimento di un livello di dotazione di apparati strumentali più elevato rispetto a quello di cui si dispone, sia mediante interventi sulle dotazioni già acquisite, sia mediante acquisizione di nuovi mezzi e attrezzature;
    \r\n\tb) per miglioramento della preparazione tecnica, lo svolgimento delle pratiche di addestramento e di ogni altra attività, ivi inclusa quella di formazione, atta a conseguire un miglioramento qualitativo ed una maggiore efficacia dell' attività espletata; c) per sviluppo della resilienza delle comunità, ogni attività volta alla diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile allo scopo di favorire l'adozione di comportamenti consapevoli e misure di autoprotezione da parte dei cittadini, utili a ridurre i rischi derivanti dagli eventi di cui all'articolo 7, e ad attenuarne le conseguenze, nel quadro delle campagne di informazione promosse dalle componenti del Servizio nazionale.
  2. \r\n
\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Le modalità per la presentazione dei progetti, la loro valutazione e la concessione dei relativi contributi sono stabilite, sulla base di criteri, con validità triennale, definiti dal Dipartimento della protezione civile previa intesa in seno alla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e acquisito il parere del Comitato di cui all'articolo 42, con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, da adottarsi entro il 31 maggio di ogni anno di validità dei citati criteri. I progetti devono essere conseguentemente presentati entro il 31 dicembre di ciascun anno e all'istruttoria, alla concessione e all'erogazione dei contributi si provvede nell'esercizio successivo, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.
  2. \r\n\t
  3. Con il decreto di cui al comma 2 si dispone, in particolare, in relazione:
    \r\n\ta) agli obblighi ai quali sono soggetti i beneficiari dei contributi;
    \r\n\tb) ai termini per la realizzazione dei progetti ammessi a contributo;
    \r\n\tc) allo svolgimento dei necessari accertamenti sulla corretta attuazione dei progetti ammessi a contributo, anche con il coinvolgimento di altri soggetti idonei appartenenti al Servizio nazionale;
    \r\n\td) alle modalità di revoca del contributo e alle conseguenti misure da adottarsi nei confronti dei soggetti beneficiari.
  4. \r\n
\r\n\r\n

ART. 38
\r\nPartecipazione del volontariato organizzato alla pianificazione di protezione civile (Articolo 18 legge 225/1992; Articolo 5, comma1, lettera a), 4, comma 1,m lettera m) e 7, comma 1, legge 106/2016; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y), 32, comma 4e 41, comma 6, decreto legislativo 117/2017; Articolo 8, decreto del Presidente della Repubblica 194/2001)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Il volontariato organizzato di cui all'articolo 32 prende parte alle attività di predisposizione ed attuazione dei piani di protezione civile, secondo forme e modalità da concordare con l’autorità competente, e può richiedere copia degli studi e delle ricerche elaborati da soggetti pubblici in materia di protezione civile, con l'osservanza delle modalità e nei limiti stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni.
  2. \r\n\t
  3. Il Dipartimento della protezione civile dispone, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, anche mediante appositi corsi di formazione, iniziative dirette a favorire la partecipazione del volontariato organizzato di cui all'articolo 32 alle attività di cui all'articolo 2.
  4. \r\n\t
  5. Nell'ambito delle attività di predisposizione e di aggiornamento dei piani di protezione civile di cui all'articolo 18, le autorità competenti possono avvalersi del volontariato organizzato di cui all'articolo 32, nei confronti dei quali e dei relativi aderenti, se espressamente a ciò autorizzati, si applicano i benefici di cui agli articoli 39 e 40.
  6. \r\n
\r\n\r\n

ART. 39
\r\nStrumenti per consentire l'effettiva partecipazione dei volontari alle attività di protezione civile (Articolo 18 legge 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1,m lettera m) e 7, comma 1, legge 106/2016; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y), 32, comma 4, e 41, comma 6, decreto legislativo 117/2017; Articoli 9 e 15, decreto del Presidente della Repubblica 194/2001)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Ai volontari aderenti a soggetti iscritti nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34, impiegati in attività di soccorso ed assistenza in vista o in occasione degli eventi di cui all'articolo 7, anche su richiesta del sindaco o di altre autorità amministrative di protezione civile, vengono garantiti, mediante l'autorizzazione da rendere con apposita comunicazione di attivazione del Dipartimento della protezione civile, per i soggetti iscritti nell'elenco centrale, ovvero delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, per i soggetti iscritti nei rispettivi elenchi territoriali, relativamente al periodo di effettivo impiego che il datore di lavoro è tenuto a consentire, per un periodo non superiore a trenta giorni continuativi e fino a novanta giorni nell'anno:
    \r\n\ta) il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
    \r\n\tb) il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;
    \r\n\tc) la copertura assicurativa secondo le modalità previste dall'articolo 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, anche mediante la stipula di ulteriori polizze integrative da parte del Dipartimento della protezione civile o delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, da attivare in occasione della partecipazione del volontariato organizzato ad emergenze di rilievo nazionale di particolare durata o a interventi all'estero. In occasione di situazioni di emergenza di rilievo nazionale e per tutta la durata dello stesso, su autorizzazione del Dipartimento della protezione civile, e per i casi di effettiva necessità singolarmente individuati, i limiti massimi previsti per l'utilizzo dei volontari nelle attività di soccorso ed assistenza possono essere elevati fino a sessanta giorni continuativi e fino a centottanta giorni nell'anno.
  2. \r\n
\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Ai volontari aderenti a soggetti iscritti nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34 impegnati in attività di pianificazione, di addestramento e formazione teorico-pratica e di diffusione della cultura e della conoscenza della protezione civile, preventivamente promosse o autorizzate, con apposita comunicazione di attivazione, resa dal Dipartimento della protezione civile, per i soggetti iscritti nell'elenco centrale, ovvero dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, per i soggetti iscritti nei rispettivi elenchi territoriali, i benefici di cui al comma 1, lettere a) e b), si applicano per un periodo complessivo non superiore a dieci giorni continuativi e fino ad un massimo di trenta giorni nell'anno. Limitatamente agli organizzatori delle suddette iniziative, i benefici di cui al comma 1 si applicano anche alle fasi preparatorie e comunque connesse alla realizzazione delle medesime iniziative.
  2. \r\n\t
  3. Ai datori di lavoro pubblici o privati dei volontari di cui ai commi 1, 2 e 3, che ne facciano richiesta, viene rimborsato, nei limiti delle risorse finanziarie all'uopo disponibili, l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore legittimamente impegnato come volontario, con le procedure indicate nell'articolo 40. I rimborsi di cui al presente comma possono essere alternativamente riconosciuti con le modalità del credito d'imposta ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
  4. \r\n\t
  5. Ai volontari lavoratori autonomi, aderenti a soggetti iscritti nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34, impiegati nelle attività previste dal presente articolo, e che ne fanno richiesta, è corrisposto il rimborso per il mancato guadagno giornaliero calcolato sulla base della dichiarazione del reddito presentata l'anno precedente a quello in cui è stata prestata l'opera di volontariato, nel limite di euro 103,30 giornalieri. Il limite di cui al presente comma è aggiornato, sulla base dell'inflazione, ogni 3 anni, con apposito decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile da adottarsi di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
  6. \r\n\t
  7. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché dell'articolo 40, si applicano anche nel caso di iniziative ed attività, svolte all'estero, purché preventivamente autorizzate dal Dipartimento della protezione civile.
  8. \r\n
\r\n\r\n

ART. 40
\r\nRimborso al volontariato organizzato di protezione civile delle spese autorizzate per attività di pianificazione, emergenza, addestramento e formazione teorico-pratica e diffusione della cultura e conoscenza della protezione civile (Articolo 18 legge 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1,m lettera m) e 7, comma 1, legge 106/2016; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y), 32, comma 4 e 41, comma 6, decreto legislativo 117/2017; Articoli 10,13 e 15 decreto del Presidente della Repubblica 194/2001)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Le istanze volte ad ottenere il rimborso, da parte dei datori di lavoro dei volontari, per le spese sostenute in occasione di attività e di interventi autorizzati e relative agli emolumenti versati ai propri dipendenti nonché, da parte del volontariato organizzato di cui all'articolo 32, per le spese sostenute in occasione di attività e di interventi autorizzati, come elencate al comma 2, devono essere presentate al soggetto che ha reso la comunicazione di attivazione, che, effettuate le necessarie verifiche istruttorie, provvede ad effettuare i rimborsi nei limiti delle rispettive disponibilità di bilancio. In occasione della partecipazione ad attività di lunga durata o a interventi all'estero, i rimborsi alle organizzazioni di volontariato possono anche essere oggetto di anticipazione da parte dell'autorità che ha autorizzato l'attività stessa, nei limiti previsti dalla programmazione o con le ordinanze di cui all'articolo 25.
  2. \r\n\t
  3. Possono essere ammesse a rimborso, anche parziale, sulla base di idonea documentazione giustificativa analitica le tipologie di spese sostenute in occasione di attività e di interventi autorizzati ed individuate nella direttiva di cui al comma 5.
  4. \r\n\t
  5. Le richieste di rimborso da parte delle organizzazioni di volontariato e dei datori di lavoro devono pervenire entro i due anni successivi alla conclusione dell'intervento o dell'attività e sono presentate, ivi comprese quelle di cui al comma 1, secondo periodo, mediante apposita dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti l'attinenza delle spese sostenute con l'attività svolta inoccasione dell'evento emergenziale.
  6. \r\n\t
  7. I benefici previsti dagli articoli 39 e dal presente articolo possono essere estesi dal Dipartimento della protezione civile anche ad altri enti del Terzo settore che non operano nel campo della protezione civile, in caso di emergenze di rilievo nazionale e a condizione che l'intervento di tali soggetti sia ritenuto essenziale per la migliore riuscita delle attività di protezione civile in corso o in programma e limitato, nel tempo, alle più urgenti esigenze.
  8. \r\n\t
  9. Con direttiva da adottare ai sensi dell'articolo 15, acquisito il parere del Comitato di cui all'articolo 42, sono definite le modalità e procedure per la presentazione delle istanze di rimborso, per la relativa istruttoria e la conseguente erogazione dei rimborsi spettanti. Fino all'entrata in vigore della direttiva di cui al presente comma, restano in vigore le procedure definite dal Dipartimento della protezione civile e, per quanto di competenza, dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi di quanto previsto dagli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194.
  10. \r\n
\r\n\r\n

ART. 41
\r\nModalità di intervento del volontariato organizzato in occasione di situazioni di emergenza di protezione civile o nella loro imminenza (Articolo 18 legge 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4,comma 1,m lettera m) e 7, comma 1, legge 106/2016; Articolo 4,comma 2, 5, comma 1, lettera y), 32, comma 4, e 41, comma6, decreto legislativo 117/2017; Articolo 11, decreto del Presidente della Repubblica 194/2001)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Il volontariato organizzato di cui all'articolo 32 presta la propria opera, in occasione di situazioni di emergenza di protezione civile, o nella loro imminenza, secondo quanto previsto nella pianificazione di protezione civile di cui all'articolo 18 e su richiesta dell’autorità amministrativa di protezione civile competente. Il coordinamento dell'intervento dei soggetti iscritti negli elenchi territoriali di cui all'articolo 34, comma 3, lettera a) in caso di emergenza è assicurato dalla struttura di protezione civile della Regione o Provincia autonoma di appartenenza. Il coordinamento dell'intervento dei soggetti iscritti nell'elenco centrale di cui all'articolo 34, comma 3, lettera b), è assicurato dal Dipartimento della protezione civile.
  2. \r\n\t
  3. Ove volontari di protezione civile, al momento del verificarsi di un evento di cui al comma 1, si trovino sul luogo e siano nell'assoluta impossibilità di avvisare le competenti pubbliche autorità, possono prestare i primi interventi, fermo restando l'obbligo di dare immediata notizia dei fatti e dell'intervento alle autorità di protezione civile cui spettano il coordinamento e la direzione degli interventi di soccorso.
  4. \r\n
\r\n\r\n

ART. 42
\r\nComitato nazionale del volontariato di protezione civile (Articolo 18 legge 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1,m lettera m) e 7, comma 1, legge 106/2016; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y), 32, comma 4 e 41, comma 6, decreto legislativo 117/2017; Articolo 12, decreto del Presidente della Repubblica 194/2001)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. La partecipazione del volontariato organizzato di protezione civile al Servizio nazionale è realizzata anche attraverso la sua consultazione nell'ambito del Comitato nazionale di volontariato di protezione civile, costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato previa intesa in Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 2. Il Comitato, che dura in carica 3 anni e svolge la sua attività a titolo gratuito, è composto da due commissioni:
    \r\n\ta) la Commissione nazionale, composta da un volontario rappresentante per ciascuno dei soggetti iscritti nell'elenco centrale di cui all'articolo 34, comma 3, lettera b), designato dal rispettivo legale rappresentante;
    \r\n\tb) la Commissione territoriale, composta da un volontario rappresentante dei soggetti iscritti in ciascun elenco territoriale di cui all'articolo 34, comma 3, lettera a), designato per ciascuna Regione e Provincia autonoma secondo le forme di rappresentanza e consultazione rispettivamente disciplinate.
  2. \r\n
\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Il Comitato si riunisce mediante incontri dei rappresentanti delle due Commissioni che adottano gli specifici regolamenti di funzionamento e individuano, ciascuna fra i propri componenti, un proprio organismo direttivo ristretto formato da un uguale numero di membri, comunque non superiore a dieci, il quale ha il compito di stimolare e promuovere l'attività della singola Commissione.
  2. \r\n\t
  3. Fino all'insediamento del Comitato di cui al comma 1, continua ad operare la Consulta Nazionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12 marzo 2008, nella composizione definita con il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 21 ottobre 2014.
  4. \r\n
\r\n\r\n


\r\nCAPO VI
\r\nMisure e strumenti organizzativi e finanziari per la realizzazione delle attività di protezione civile

\r\n\r\n

ART 43
\r\nFondo nazionale di protezione civile per le attività di previsione e prevenzione (Articolo 19, legge 225/1992; Articolo 6-bis, decreto-legge 343/2001, conv. legge 401/2001)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Le risorse per lo svolgimento delle attività di previsione e prevenzione dei rischi assicurate dal Dipartimento della protezione civile iscritte nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri provenienti dallo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, costituiscono il «Fondo nazionale di protezione civile per le attività di previsione e prevenzione».
  2. \r\n\t
  3. Le somme che il Dipartimento della protezione civile trasferisce ad altre amministrazioni dello Stato per la realizzazione di specifici piani, programmi e progetti sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nello stesso anno di riferimento con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze alle pertinenti unità di voto dei relativi stati di previsione.
  4. \r\n
\r\n\r\n

ART. 44
\r\nFondo per le emergenze nazionali  (Articolo 5, legge 225/1992)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Per gli interventi conseguenti agli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), relativamente ai quali il Consiglio dei ministri delibera la dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, si provvede con l'utilizzo delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile. 2. Sul conto finanziario della Presidenza del Consiglio dei ministri, al termine di ciascun anno, dovranno essere evidenziati, in apposito allegato, gli utilizzi delle risorse finanziarie del «Fondo per le emergenze nazionali».
  2. \r\n
\r\n\r\n

ART. 45
\r\nFondo regionale di protezione civile (Articolo 138, commi 16 e 17, legge 388/2000; Articolo 19-sexies, comma 1, decreto-legge 266/2004, n. 266, conv. legge 306/2004)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Il «Fondo regionale di protezione civile», iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, contribuisce al potenziamento del sistema di protezione civile delle Regioni e degli Enti locali, e concorre agli interventi diretti a fronteggiare esigenze urgenti conseguenti alle emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b).
  2. \r\n\t
  3. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza unificata, vengono disciplinati i criteri di riparto e le modalità di trasferimento delle risorse da destinare a ciascuna Regione, nonché le relative attività di monitoraggio.
  4. \r\n
\r\n\r\n

ART. 46
\r\nStrumenti organizzativi per la realizzazione delle attività di protezione civile (Articolo 3-bis, legge 225/1992)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Le componenti e strutture operative del Servizio nazionale promuovono la crescita professionale specialistica del personale e degli operatori del Servizio medesimo, con particolare riguardo all'esercizio delle funzioni di presidio delle sale operative e della rete dei centri funzionali.
  2. \r\n
\r\n\r\n


\r\nCAPO VII
\r\nNorme transitorie, di coordinamento e finali

\r\n\r\n

ART. 47
\r\nCoordinamento dei riferimenti normativi

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Tutti i riferimenti alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ai relativi articoli, contenuti in altre disposizioni, si intendono riferiti al presente decreto e ai corrispondenti articoli. In particolare:
    \r\n\ta) l'articolo 11 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, deve intendersi riferito all'articolo 13 del presente decreto legislativo;
    \r\n\tb) gli articoli 2 e 5 della legge n. 225 del 1992, citati nei commi 6 e 8 dell'articolo 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016,n. 50, devono intendersi rispettivamente riferiti agli articoli 7 e 24 del presente decreto;
    \r\n\tc) l'articolo 3-bis della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, deve intendersi riferito all'articolo 17 del presente decreto;
    \r\n\td) l'articolo 15 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 1, comma 112, legge 7 aprile 2014, n. 56, deve intendersi riferito all'articolo 12 del presente decreto;
    \r\n\te) gli articoli 2 e 14 della legge n. 225 del 1992, citati nell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2012, n.61, devono intendersi rispettivamente riferiti agli articoli 7 e 9 del presente decreto;
    \r\n\tf) l'articolo 2 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 47, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, deve intendersi riferito all'articolo 7 del presente decreto;
    \r\n\tg) l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato negli articoli 11, comma 1, e nell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n.123, deve intendersi riferito all'articolo 27 del presente decreto;
    \r\n\th) l'articolo 11 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 92, comma 1, e nell'articolo 137, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, deve intendersi riferito all'articolo 13 del presente decreto;
    \r\n\ti) l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato negli articoli 119, comma 1, 133, comma 1, e nell'articolo 135, comma 1,del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, deve intendersi riferito agli articoli 24, 25 e 26 del presente decreto;
    \r\n\tl) l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 8-bis, comma 1, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, deve intendersi riferito all'articolo 25 del presente decreto;
    \r\n\tm) l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 67, commi 2 e 3, e nell'articolo 191, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve intendersi riferito agli articoli 24 e 25 del presente decreto;
    \r\n\tn) l'articolo 3, comma 6, legge n. 225 del 1992 citato nell'articolo 158-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve intendersi riferito all'articolo 18, comma 3, del presente decreto;
    \r\n\to) gli articoli 10 e 11 della legge n. 225 del 1992, citati nell'articolo 1, comma 2, nell'articolo 3, comma 1, e nell'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, devono intendersi rispettivamente riferiti agli articoli 14 e 13 del presente decreto;
    \r\n\tp) l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 15, comma 1, della legge 31 ottobre 2003, n. 306, deve intendersi riferito all'articolo 25 del presente decreto;
    \r\n\tq) l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, deve intendersi riferito agli articoli 25 e 26 del presente decreto;
    \r\n\tr) l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 1, comma 1, e nell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, deve intendersi riferito agli articoli 24, 25 e 26 del presente decreto;
    \r\n\ts) gli articoli 6 e 17 della legge n. 225 del 1992, citati nell'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, devono intendersi rispettivamente riferiti agli articoli 4, 13 e 19 del presente decreto;
    \r\n\tt) l'articolo 2 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 54, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, deve intendersi riferito all'articolo 7 del presente decreto;
    \r\n\tu) l'articolo 11 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 2) della legge 31 luglio 1997, n. 249, deve intendersi riferito all'articolo 13 del presente decreto;
    \r\n\tv) l'articolo 10 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 123, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, deve intendersi riferito all'articolo 14 del presente decreto;
    \r\n\tz) l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 12, comma 7, della legge 21 novembre 2000, n. 353, deve intendersi riferito agli articoli 25 e 26 del presente decreto.
    \r\n\t1-bis) All'articolo 10, comma 2, della legge 11 agosto 2014, n.125, le parole \"4 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152.\" sono sostituite con le seguenti: \"29 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.\"
  2. \r\n
\r\n\r\n

ART. 48
\r\nAbrogazioni

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni:
    \r\n\ta) la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
    \r\n\tb) l'articolo 23-sexies, comma 4, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998,n. 61;
    \r\n\tc) l'articolo 107, comma 1, lettere a), b), c), d), f) numeri 1), 2) e 4), g) e h) e comma 2 nonché l' articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
    \r\n\td) il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194;
    \r\n\te) l'articolo 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
    \r\n\tf) l'articolo 3 del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286;
    \r\n\tg) gli articoli 4 e 8 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152;
    \r\n\th) l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290;
    \r\n\ti) l'articolo 14 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123;
    \r\n\tl) l'articolo 4, comma 9-bis, e l'articolo 15, commi 2 e 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;
    \r\n\tm) l'articolo 1, commi 1 e 3 e l'articolo 1-bis del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;
    \r\n\tn) l'articolo 1, comma 422, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
    \r\n\to) l'articolo 27 della legge 29 luglio 2015, n. 115.
  2. \r\n
\r\n\r\n

ART. 49
\r\nClausola di invarianza finanziaria  (Articolo 1, comma 2, lettera l), legge 30/2017)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Le Amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  2. \r\n
\r\n\r\n

ART. 50
\r\nNorme transitorie e finali (Articolo 1, comma 3, lettera b), legge 30/2017)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Fino all'adozione dei provvedimenti attuativi previsti dal presente decreto, continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti.
  2. \r\n\t
  3. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle attività, deliberazioni, atti e provvedimenti posti in essere o emanati successivamente alla data della sua entrata in vigore.
  4. \r\n
\r\n\r\n

Il Presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
\r\n
\r\nDato a Roma, addi' 2 gennaio 2018
\r\n
\r\nMATTARELLA

\r\n\r\n

Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri
\r\nMinniti, Ministro dell'interno
\r\nPinotti, Ministro della difesa
\r\nAlfano, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
\r\nPoletti, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
\r\nGalletti, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
\r\nPadoan, Ministro dell'economia e delle finanze
\r\nFranceschini, Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo
\r\nDelrio, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

\r\n\r\n

Visto, Il Guardasigilli: Orlando

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

Aggiornamenti e Integrazioni

\r\n\r\n

Nel testo sono evidenziate in grassetto, le integrazioni introdotte dai seguenti riferimenti normativi:

\r\n\r\n\r\n"},"field_abstract":{"processed":"

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2018

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Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2018

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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

\n

VISTO l’articolo 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

\n

VISTO l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

\n

VISTA la legge 16 marzo 2017, n. 30, recante delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile e, in particolare, l’articolo 1, comma 7;

\n

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante codice della protezione civile;

\n

RITENUTO di dover procedere ad adottare disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 1 del 2018;

\n

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 novembre 2019;

\n

ACQUISITA l’intesa in sede di Conferenza unificata, nella seduta del 15 gennaio 2020;

\n

VISTA la relazione del Presidente del Consiglio dei ministri alle Camere, presentata su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 16 marzo 2017, n. 30;

\n

UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 gennaio 2020;

\n

ACQUISITI i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

\n

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 febbraio 2020;                       

\n

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell’interno, della difesa, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del lavoro e delle politiche sociali, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell’economia e delle finanze, per i beni e le attività culturali e per il turismo, delle infrastrutture e dei trasporti;

\n

EMANA

\n

il seguente decreto legislativo
\n 

\n

ART. 1
\n(Modifiche all’articolo 2 del decreto legislativo n. 1 del 2018)

\n
  1. All’articolo 2 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 sono apportate le seguenti modificazioni:\n

    \ta) al comma 4, lettera g), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, che possono prevedere scambi di personale delle componenti territoriali e centrali per fini di aggiornamento, formazione e qualificazione del personale addetto ai servizi di protezione civile”;
    \n\tb) al comma 7, dopo le parole da “dai beni culturali e” sono inserite le seguenti: “paesaggistici, dalle strutture e dalle infrastrutture pubbliche e private e”.

  2. \n

ART. 2
\n(Modifiche all’articolo 3 del decreto legislativo n. 1 del 2018)

\n
  1. All’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1,   le parole “comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “comma 4,”.
  2. \n

ART. 3
\n(Modifiche all’articolo 6 del decreto legislativo n. 1 del 2018)

\n
  1. All’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:\n

    \ta) alla lettera d) dopo le parole “di protezione civile” sono inserite le seguenti: “di propria competenza”;
    \n\tb) alla lettera e) le parole “all’articolo 2” sono sostituite dalle seguenti: “all’articolo 7”.

  2. \n

ART. 4
\n(Modifiche all’articolo 8 del decreto legislativo n. 1 del 2018)

\n
  1. All’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:\n

    \ta) alla lettera e): 1)  le parole “interforze operante con continuità” sono sostituite dalle seguenti: “e interforze operante con continuità presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri”; 2) E’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “. Detto coordinamento è garantito, in raccordo con le Amministrazioni interessate anche ai fini dell’impiego sul territorio di personale degli enti e delle strutture di cui all’articolo 4, comma 1, fatte salve le competenze delle Province autonome di Trento e Bolzano, nel limite previsto a legislazione vigente nei bilanci delle Amministrazioni coinvolte e, nel caso di dichiarazione dello stato di emergenza nazionale di cui all’articolo 24, nel limite delle risorse stanziate con delibera del Consiglio dei ministri”;
    \n\tb) alla lettera h) le parole “l’esecuzione” sono sostituite dalle seguenti: “la programmazione e lo svolgimento”;
    \n\tc) alla lettera l) le parole: “dell’intervento” sono sostituite dalle seguenti: “delle operazioni”.

  2. \n

ART. 5
\n(Modifiche all’articolo 9 del decreto legislativo n. 1 del 2018)

\n
  1. All’articolo 9, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, dopo le parole “i Comuni,” sono inserite le seguenti: “le Province ove delegate,”.
  2. \n

ART.6
\n(Modifiche all’articolo 11 del decreto legislativo n. 1 del 2018)

\n
  1. All’articolo 11 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 sono apportate le seguenti modificazioni:\n

    \ta) al comma 1: 1) alla lettera b), dopo le parole “dalla lettera o),” sono inserite le seguenti: “di ambito”; 2) alla lettera d), dopo le parole “le Prefetture” sono aggiunte le seguenti: “, le Province ove delegate”; 3) alla lettera f), dopo le parole “dello stato di emergenza” sono inserite le seguenti: “per i casi”; 4) al punto 2) della lettera o), dopo le parole “piani provinciali” sono inserite le seguenti: “e di ambito”.
    \n\tb) al comma 3: 1) le parole “comunale o di ambito” sono soppresse; 2) dopo le parole “lettera a)” sono aggiunte, in fine, le seguenti: “, ivi inclusa l’organizzazione dei presidi territoriali.”.

  2. \n

ART. 7
\n(Modifiche all’articolo 12 del decreto legislativo n. 1 del 2018)

\n
  1. All’articolo 12 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:\n

    \ta) al comma 2: 1) alla lettera a), le parole “di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a)” sono sostituite dalle seguenti: “, in particolare, per quanto attiene alle attività di presidio territoriale, sulla base dei criteri fissati dalla direttiva di cui all’articolo 18, comma 4, come recepiti dai diversi ordinamenti regionali”; 2) alla lettera e), le parole “o di ambito, ai sensi dell’articolo 3, comma 3,” sono soppresse; 3) alla lettera f), dopo le parole “le emergenze” sono aggiunte, in fine, le parole “a livello comunale”; 4) alla lettera h), le parole “o di ambito” sono sostituite dalle seguenti: “e di ambito”. b) al comma 4, le parole “o di ambito,” sono soppresse.

  2. \n

ART. 8
\n(Modifiche all’articolo 13 del decreto legislativo n. 1 del 2018)

\n
  1. All’articolo 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:\n

    \ta) al comma 1, dopo la lettera g), è aggiunta la seguente: “g-bis) le articolazioni centrali e periferiche del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo appositamente organizzate per la gestione delle attività di messa in sicurezza e salvaguardia del patrimonio culturale in caso di emergenze derivanti da calamità naturali.”;
    \n\tb) al comma 2-bis, dopo le parole “e alle infrastrutture pubbliche e private” sono aggiunte le seguenti: “, ai beni culturali e paesaggistici in raccordo con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, fatte salve le competenze delle Province autonome di Trento e Bolzano”;
    \n\tc) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Con il medesimo decreto si provvede alla definizione delle modalità, dei requisiti e delle condizioni con cui, su richiesta delle autorità di protezione civile, in occasione di eventi di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c), limitatamente alla durata delle relative esigenze emergenziali, il personale militare può eseguire lavori e realizzare opere temporanee, anche avvalendosi delle deroghe in materia di norme tecniche, autorizzazioni ovvero titoli e abilitazioni, eventualmente previste con le ordinanze di cui all’articolo 25.”.

  2. \n

ART. 9
\n(Modifiche all’articolo 14 del decreto legislativo n. 1 del 2018)

\n
  1. All’articolo 14 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:\n

    \ta) il comma 2 è abrogato;
    \n\tb) Il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Il Comitato operativo nazionale della protezione civile è presieduto dal Capo del Dipartimento della protezione civile ed è composto da tre rappresentanti del Dipartimento stesso, nonché da rappresentanti delle componenti di cui all'articolo 4, designati, per le Regioni e gli enti locali, dalla Conferenza unificata e delle strutture operative con valenza nazionale di cui all'articolo 13, che vengono individuate con il decreto di cui al comma 3. Nel caso in cui una struttura operativa sia anche componente, al Comitato operativo partecipa un rappresentante della componente di cui all’articolo 4. Tra i componenti del Comitato rientra inoltre il Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.”.

  2. \n

ART. 10
\n(Modifiche all’articolo 16 del decreto legislativo n. 1 del 2018)

\n
  1.  All’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, dopo la parola “boschivi” sono aggiunte, in fine, le seguenti: “, fatte salve le competenze organizzative e di coordinamento previste dalla legge 21 novembre 2000, n. 353”.
  2. \n

ART. 11
\n(Modifiche all’articolo 17 del decreto legislativo n. 1 del 2018)

\n
  1. All’articolo 17 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:\n

    \ta) al comma 2, lettera b), dopo le parole “monitoraggio e sorveglianza,” sono inserite le seguenti: “eventuali dati e strumenti elaborati e forniti, previa stipula di apposite convenzioni, dalle strutture tecniche delle Regioni,”;
    \n\tb) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: “2-bis. L’allertamento da parte del Servizio nazionale della protezione civile avviene anche avvalendosi del sistema di allarme pubblico di cui all’articolo 1, comma 1, lettera ee-bis) del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259”;
    \n\tc) al comma 3, dopo le parole “dell’attività di allertamento” sono inserite le seguenti: “, ivi comprese quelle di cui al comma 2-bis,”.

  2. \n

ART. 12
\n(Modifiche all’articolo 18 del decreto legislativo n. 1 del 2018)

\n
  1. All’articolo 18 del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n.1, sono apportate le seguenti modificazioni:\n

    \ta) al comma 1, lettera a), le parole “e comunale, quest’ultimo anche in forma aggregata” sono soppresse;
    \n\tb) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: “4-bis. La direttiva di cui al comma 4 definisce anche le modalità di raccordo delle attività connesse all’assistenza alla popolazione, tra i piani di emergenza delle infrastrutture nazionali di trasporto con i piani dei diversi livelli territoriali.”.

  2. \n

ART. 13
\n(Modifiche all’articolo 22 del decreto legislativo n. 1 del 2018)

\n
  1. All’articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:\n

    \ta) la parola “direttiva” è sostituita dalla seguente: “direttive”;
    \n\tb) le parole “degli effetti” sono soppresse;
    \n\tc) dopo le parole “di previsione e prevenzione”, sono inserite le seguenti: “e dei loro effetti”.

  2. \n

ART. 14
\n(Modifiche all’articolo 23 del decreto legislativo n. 1 del 2018)

\n
  1. All’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, la parola “attesti” è sostituita dalla seguente: “dichiara”, la parola “nonché” è soppressa e dopo le parole “all’articolo 13, comma 1” sono inserite le seguenti: “, nonché dei Comuni o loro forme associative per il supporto agli enti locali coinvolti”.
  2. \n

ART. 15
\n(Modifiche all’articolo 24 del decreto legislativo n. 1 del 2018)

\n
  1. All’articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, le parole: “con propria deliberazione” sono sostituite dalle seguenti: “con una o più deliberazioni”.
  2. \n

ART. 16
\n(Modifiche all’articolo 25 del decreto legislativo n. 1 del 2018)

\n
  1.  All’articolo 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:\n

    \ta) al comma 7 le parole da “, successivamente alla quale” a “in regime ordinario” sono soppresse;
    \n\tb) al comma 10, le parole “e delle ispezioni” e le parole “e la periodicità delle ispezioni” sono soppresse.

  2. \n

ART. 17
\n(Modifiche all’articolo 26 del decreto legislativo n. 1 del 2018)

\n
  1. All’articolo 26 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:\n

    \ta) al comma 1, le parole da “e disposizioni finalizzate” a “risorse disponibili” sono sostituite dalle seguenti “Con la medesima ordinanza possono essere inoltre consentite eventuali rimodulazioni del piano degli interventi entro il termine della scadenza della contabilità speciale e nel limite delle risorse ancora disponibili, previa approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile.”;
    \n\tb) il comma 2 è sostituito dal seguente: “Con l’ordinanza di cui al comma 1 è individuata l’autorità che, fino alla scadenza della proroga prevista ai sensi dell'articolo 27, comma 5, è autorizzata alla gestione della contabilità speciale. La medesima autorità può revocare gli interventi pianificati di cui al comma 1 che non sono stati aggiudicati entro sei mesi dalla data di scadenza dello stato di emergenza. Le somme che si rendono disponibili a seguito della revoca possono essere utilizzate per la realizzazione di nuovi interventi strettamente connessi al superamento dell'emergenza. La medesima ordinanza individua anche le modalità per la prosecuzione degli interventi senza soluzione di continuità, fino all’effettivo subentro dell’autorità competente in via ordinaria”.

  2. \n

ART. 18
\n(Modifiche all’articolo 27 del decreto legislativo n. 1 del 2018)

\n
  1. All’articolo 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:\n

    \ta) al comma 1, dopo la parola “speciali” sono aggiunte le seguenti: “, le quali possono essere mantenute per un periodo massimo di quarantotto mesi dalla data di deliberazione dei relativi stati di emergenza”;
    \n\tb) al comma 3, dopo le parole “eventualmente provenienti” sono inserite le seguenti: “da donazioni, da altre amministrazioni, nonché”;
    \n\tc) al comma 5, le parole da “e comunque” a “dell’articolo 24, comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “fermo restando il limite di cui al comma 1”;
    \n\td) al comma 6, le parole “presente articolo” sono sostituite dalle seguenti: “presente codice” e dopo le parole: “ai sensi dell’articolo 25” sono inserite le seguenti: “e sono utilizzate secondo le modalità e i termini previsti dalle ordinanze di cui all’articolo 26. Le eventuali somme residue sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza”.

  2. \n

ART. 19
\n(Modifiche all’articolo 29 del decreto legislativo n. 1 del 2018)

\n
  1. All’articolo 29 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:\n

    \ta) alla rubrica, le parole “agli interventi” sono sostituite dalle seguenti: “alle operazioni”;
    \n\tb) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Ai sensi dell’ articolo 8, comma 1, lettera l), per la partecipazione del Servizio nazionale al “Pool europeo di protezione civile” e a rescEU, istituiti rispettivamente, nell'ambito del meccanismo unionale di protezione civile, dagli articoli 11 e 12 della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, è autorizzato, nel limite delle risorse di cui al comma 1, l'impiego di moduli, mezzi, attrezzature ed esperti qualificati, specificamente formati e registrati nel sistema comune di comunicazione e informazione in caso di emergenza (CECIS), su richiesta del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale nel caso di interventi in Paesi terzi.”;
    \n\tc) al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: “Il Capo del Dipartimento della protezione civile se riceve una richiesta di assistenza tramite il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze (ERCC), anche nelle more del decreto di dichiarazione dello stato di mobilitazione di cui all’articolo 23, comma 1, o della deliberazione dello stato di emergenza di cui all'articolo 24, comma 1, può attivare e coordinare le risorse del Servizio nazionale, ivi incluse quelle di cui al comma 2, previa informativa al Presidente del Consiglio dei ministri anche al fine della comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti.” e, al secondo periodo, le parole da “ritirare tali risorse” a “8, della decisione 1313/2013/UE” sono sostituite dalle seguenti: “stabilire di non dispiegare le risorse del Pool europeo di protezione civile ove sussistano gli elementi ostativi di cui all'articolo 11, paragrafo 7, della decisione n. 1313/2013/UE e di ritirarle nei casi indicati all'articolo 11, paragrafo 8, della medesima decisione”;
    \n\td) al comma 4, le parole “all’EERC” sono sostituite dalle seguenti: “al Pool europeo di protezione civile e a rescEU”.

  2. \n

ART. 20
\n(Modifiche all’articolo 40 del decreto legislativo n. 1 del 2018)

\n
  1. All’articolo 40 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:\n

    \ta) al comma 1, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: “In occasione della partecipazione ad attività di lunga durata o a interventi all’estero, i rimborsi alle organizzazioni di volontariato possono anche essere oggetto di anticipazione da parte dell’autorità che ha autorizzato l’attività stessa, nei limiti previsti dalla programmazione o con le ordinanze di cui all’articolo 25.”;
    \n\tb) al comma 3, dopo le parole “dell’intervento o dell’attività” sono inserite le seguenti “e sono presentate, ivi comprese quelle di cui al comma 1, secondo periodo, mediante apposita dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti l’attinenza delle spese sostenute con l’attività svolta in occasione dell’evento emergenziale”;
    \n\tc) al comma 5, le parole da: “, dal paragrafo 2” a “del 1° febbraio 2013” sono soppresse.

  2. \n

ART. 21
\n(Modifiche all’articolo 42 del decreto legislativo n. 1 del 2018)

\n
  1. All’articolo 42 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Il Comitato si riunisce mediante incontri dei rappresentanti delle due Commissioni che adottano gli specifici regolamenti di funzionamento e individuano, ciascuna fra i propri componenti, un proprio organismo direttivo ristretto formato da un uguale numero di membri, comunque non superiore a dieci, il quale ha il compito di stimolare e promuovere l’attività della singola Commissione.”.
  2. \n

ART. 22
\n(Modifiche all’articolo 47 del decreto legislativo n. 1 del 2018)

\n
  1. All’articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: “1-bis) All'articolo 10, comma 2, della legge 11 agosto 2014, n. 125, le parole \"4 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152.\" sono sostituite con le seguenti: \" 29 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.”.
  2. \n

ART. 23
\n(Clausola di invarianza finanziaria)

\n
  1. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  2. \n

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
\nÈ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

\n

Dato a Roma, addi' 6 febbraio 2020

\n

MATTARELLA
\nConte, Presidente del Consiglio dei ministri
\nLamorgese, Ministro dell'interno
\nGuerini, Ministro della difesa Di Maio, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
\nCatalfo, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
\nCosta, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
\nGualtieri, Ministro dell'economia e delle finanze
\nFranceschini, Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo
\nDe Micheli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
\nVisto, il Guardasigilli: Bonafede

\n","value":"

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

\r\n\r\n

VISTO l’articolo 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

\r\n\r\n

VISTO l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

\r\n\r\n

VISTA la legge 16 marzo 2017, n. 30, recante delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile e, in particolare, l’articolo 1, comma 7;

\r\n\r\n

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante codice della protezione civile;

\r\n\r\n

RITENUTO di dover procedere ad adottare disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 1 del 2018;

\r\n\r\n

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 novembre 2019;

\r\n\r\n

ACQUISITA l’intesa in sede di Conferenza unificata, nella seduta del 15 gennaio 2020;

\r\n\r\n

VISTA la relazione del Presidente del Consiglio dei ministri alle Camere, presentata su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 16 marzo 2017, n. 30;

\r\n\r\n

UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 gennaio 2020;

\r\n\r\n

ACQUISITI i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

\r\n\r\n

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 febbraio 2020;                       

\r\n\r\n

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell’interno, della difesa, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del lavoro e delle politiche sociali, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell’economia e delle finanze, per i beni e le attività culturali e per il turismo, delle infrastrutture e dei trasporti;

\r\n\r\n

EMANA

\r\n\r\n

il seguente decreto legislativo
\r\n 

\r\n\r\n

ART. 1
\r\n(Modifiche all’articolo 2 del decreto legislativo n. 1 del 2018)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. All’articolo 2 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
    \r\n\t
    \r\n\ta) al comma 4, lettera g), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, che possono prevedere scambi di personale delle componenti territoriali e centrali per fini di aggiornamento, formazione e qualificazione del personale addetto ai servizi di protezione civile”;
    \r\n\tb) al comma 7, dopo le parole da “dai beni culturali e” sono inserite le seguenti: “paesaggistici, dalle strutture e dalle infrastrutture pubbliche e private e”.
  2. \r\n
\r\n\r\n

ART. 2
\r\n(Modifiche all’articolo 3 del decreto legislativo n. 1 del 2018)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. All’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1,   le parole “comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “comma 4,”.
  2. \r\n
\r\n\r\n

ART. 3
\r\n(Modifiche all’articolo 6 del decreto legislativo n. 1 del 2018)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. All’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
    \r\n\t
    \r\n\ta) alla lettera d) dopo le parole “di protezione civile” sono inserite le seguenti: “di propria competenza”;
    \r\n\tb) alla lettera e) le parole “all’articolo 2” sono sostituite dalle seguenti: “all’articolo 7”.
  2. \r\n
\r\n\r\n

ART. 4
\r\n(Modifiche all’articolo 8 del decreto legislativo n. 1 del 2018)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. All’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
    \r\n\t
    \r\n\ta) alla lettera e): 1)  le parole “interforze operante con continuità” sono sostituite dalle seguenti: “e interforze operante con continuità presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri”; 2) E’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “. Detto coordinamento è garantito, in raccordo con le Amministrazioni interessate anche ai fini dell’impiego sul territorio di personale degli enti e delle strutture di cui all’articolo 4, comma 1, fatte salve le competenze delle Province autonome di Trento e Bolzano, nel limite previsto a legislazione vigente nei bilanci delle Amministrazioni coinvolte e, nel caso di dichiarazione dello stato di emergenza nazionale di cui all’articolo 24, nel limite delle risorse stanziate con delibera del Consiglio dei ministri”;
    \r\n\tb) alla lettera h) le parole “l’esecuzione” sono sostituite dalle seguenti: “la programmazione e lo svolgimento”;
    \r\n\tc) alla lettera l) le parole: “dell’intervento” sono sostituite dalle seguenti: “delle operazioni”.
  2. \r\n
\r\n\r\n

ART. 5
\r\n(Modifiche all’articolo 9 del decreto legislativo n. 1 del 2018)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. All’articolo 9, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, dopo le parole “i Comuni,” sono inserite le seguenti: “le Province ove delegate,”.
  2. \r\n
\r\n\r\n

ART.6
\r\n(Modifiche all’articolo 11 del decreto legislativo n. 1 del 2018)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. All’articolo 11 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
    \r\n\t
    \r\n\ta) al comma 1: 1) alla lettera b), dopo le parole “dalla lettera o),” sono inserite le seguenti: “di ambito”; 2) alla lettera d), dopo le parole “le Prefetture” sono aggiunte le seguenti: “, le Province ove delegate”; 3) alla lettera f), dopo le parole “dello stato di emergenza” sono inserite le seguenti: “per i casi”; 4) al punto 2) della lettera o), dopo le parole “piani provinciali” sono inserite le seguenti: “e di ambito”.
    \r\n\tb) al comma 3: 1) le parole “comunale o di ambito” sono soppresse; 2) dopo le parole “lettera a)” sono aggiunte, in fine, le seguenti: “, ivi inclusa l’organizzazione dei presidi territoriali.”.
  2. \r\n
\r\n\r\n

ART. 7
\r\n(Modifiche all’articolo 12 del decreto legislativo n. 1 del 2018)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. All’articolo 12 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
    \r\n\t
    \r\n\ta) al comma 2: 1) alla lettera a), le parole “di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a)” sono sostituite dalle seguenti: “, in particolare, per quanto attiene alle attività di presidio territoriale, sulla base dei criteri fissati dalla direttiva di cui all’articolo 18, comma 4, come recepiti dai diversi ordinamenti regionali”; 2) alla lettera e), le parole “o di ambito, ai sensi dell’articolo 3, comma 3,” sono soppresse; 3) alla lettera f), dopo le parole “le emergenze” sono aggiunte, in fine, le parole “a livello comunale”; 4) alla lettera h), le parole “o di ambito” sono sostituite dalle seguenti: “e di ambito”. b) al comma 4, le parole “o di ambito,” sono soppresse.
  2. \r\n
\r\n\r\n

ART. 8
\r\n(Modifiche all’articolo 13 del decreto legislativo n. 1 del 2018)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. All’articolo 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
    \r\n\t
    \r\n\ta) al comma 1, dopo la lettera g), è aggiunta la seguente: “g-bis) le articolazioni centrali e periferiche del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo appositamente organizzate per la gestione delle attività di messa in sicurezza e salvaguardia del patrimonio culturale in caso di emergenze derivanti da calamità naturali.”;
    \r\n\tb) al comma 2-bis, dopo le parole “e alle infrastrutture pubbliche e private” sono aggiunte le seguenti: “, ai beni culturali e paesaggistici in raccordo con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, fatte salve le competenze delle Province autonome di Trento e Bolzano”;
    \r\n\tc) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Con il medesimo decreto si provvede alla definizione delle modalità, dei requisiti e delle condizioni con cui, su richiesta delle autorità di protezione civile, in occasione di eventi di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c), limitatamente alla durata delle relative esigenze emergenziali, il personale militare può eseguire lavori e realizzare opere temporanee, anche avvalendosi delle deroghe in materia di norme tecniche, autorizzazioni ovvero titoli e abilitazioni, eventualmente previste con le ordinanze di cui all’articolo 25.”.
  2. \r\n
\r\n\r\n

ART. 9
\r\n(Modifiche all’articolo 14 del decreto legislativo n. 1 del 2018)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. All’articolo 14 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
    \r\n\t
    \r\n\ta) il comma 2 è abrogato;
    \r\n\tb) Il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Il Comitato operativo nazionale della protezione civile è presieduto dal Capo del Dipartimento della protezione civile ed è composto da tre rappresentanti del Dipartimento stesso, nonché da rappresentanti delle componenti di cui all'articolo 4, designati, per le Regioni e gli enti locali, dalla Conferenza unificata e delle strutture operative con valenza nazionale di cui all'articolo 13, che vengono individuate con il decreto di cui al comma 3. Nel caso in cui una struttura operativa sia anche componente, al Comitato operativo partecipa un rappresentante della componente di cui all’articolo 4. Tra i componenti del Comitato rientra inoltre il Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.”.
  2. \r\n
\r\n\r\n

ART. 10
\r\n(Modifiche all’articolo 16 del decreto legislativo n. 1 del 2018)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1.  All’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, dopo la parola “boschivi” sono aggiunte, in fine, le seguenti: “, fatte salve le competenze organizzative e di coordinamento previste dalla legge 21 novembre 2000, n. 353”.
  2. \r\n
\r\n\r\n

ART. 11
\r\n(Modifiche all’articolo 17 del decreto legislativo n. 1 del 2018)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. All’articolo 17 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
    \r\n\t
    \r\n\ta) al comma 2, lettera b), dopo le parole “monitoraggio e sorveglianza,” sono inserite le seguenti: “eventuali dati e strumenti elaborati e forniti, previa stipula di apposite convenzioni, dalle strutture tecniche delle Regioni,”;
    \r\n\tb) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: “2-bis. L’allertamento da parte del Servizio nazionale della protezione civile avviene anche avvalendosi del sistema di allarme pubblico di cui all’articolo 1, comma 1, lettera ee-bis) del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259”;
    \r\n\tc) al comma 3, dopo le parole “dell’attività di allertamento” sono inserite le seguenti: “, ivi comprese quelle di cui al comma 2-bis,”.
  2. \r\n
\r\n\r\n

ART. 12
\r\n(Modifiche all’articolo 18 del decreto legislativo n. 1 del 2018)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. All’articolo 18 del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n.1, sono apportate le seguenti modificazioni:
    \r\n\t
    \r\n\ta) al comma 1, lettera a), le parole “e comunale, quest’ultimo anche in forma aggregata” sono soppresse;
    \r\n\tb) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: “4-bis. La direttiva di cui al comma 4 definisce anche le modalità di raccordo delle attività connesse all’assistenza alla popolazione, tra i piani di emergenza delle infrastrutture nazionali di trasporto con i piani dei diversi livelli territoriali.”.
  2. \r\n
\r\n\r\n

ART. 13
\r\n(Modifiche all’articolo 22 del decreto legislativo n. 1 del 2018)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. All’articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
    \r\n\t
    \r\n\ta) la parola “direttiva” è sostituita dalla seguente: “direttive”;
    \r\n\tb) le parole “degli effetti” sono soppresse;
    \r\n\tc) dopo le parole “di previsione e prevenzione”, sono inserite le seguenti: “e dei loro effetti”.
  2. \r\n
\r\n\r\n

ART. 14
\r\n(Modifiche all’articolo 23 del decreto legislativo n. 1 del 2018)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. All’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, la parola “attesti” è sostituita dalla seguente: “dichiara”, la parola “nonché” è soppressa e dopo le parole “all’articolo 13, comma 1” sono inserite le seguenti: “, nonché dei Comuni o loro forme associative per il supporto agli enti locali coinvolti”.
  2. \r\n
\r\n\r\n

ART. 15
\r\n(Modifiche all’articolo 24 del decreto legislativo n. 1 del 2018)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. All’articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, le parole: “con propria deliberazione” sono sostituite dalle seguenti: “con una o più deliberazioni”.
  2. \r\n
\r\n\r\n

ART. 16
\r\n(Modifiche all’articolo 25 del decreto legislativo n. 1 del 2018)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1.  All’articolo 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
    \r\n\t
    \r\n\ta) al comma 7 le parole da “, successivamente alla quale” a “in regime ordinario” sono soppresse;
    \r\n\tb) al comma 10, le parole “e delle ispezioni” e le parole “e la periodicità delle ispezioni” sono soppresse.
  2. \r\n
\r\n\r\n

ART. 17
\r\n(Modifiche all’articolo 26 del decreto legislativo n. 1 del 2018)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. All’articolo 26 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
    \r\n\t
    \r\n\ta) al comma 1, le parole da “e disposizioni finalizzate” a “risorse disponibili” sono sostituite dalle seguenti “Con la medesima ordinanza possono essere inoltre consentite eventuali rimodulazioni del piano degli interventi entro il termine della scadenza della contabilità speciale e nel limite delle risorse ancora disponibili, previa approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile.”;
    \r\n\tb) il comma 2 è sostituito dal seguente: “Con l’ordinanza di cui al comma 1 è individuata l’autorità che, fino alla scadenza della proroga prevista ai sensi dell'articolo 27, comma 5, è autorizzata alla gestione della contabilità speciale. La medesima autorità può revocare gli interventi pianificati di cui al comma 1 che non sono stati aggiudicati entro sei mesi dalla data di scadenza dello stato di emergenza. Le somme che si rendono disponibili a seguito della revoca possono essere utilizzate per la realizzazione di nuovi interventi strettamente connessi al superamento dell'emergenza. La medesima ordinanza individua anche le modalità per la prosecuzione degli interventi senza soluzione di continuità, fino all’effettivo subentro dell’autorità competente in via ordinaria”.
  2. \r\n
\r\n\r\n

ART. 18
\r\n(Modifiche all’articolo 27 del decreto legislativo n. 1 del 2018)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. All’articolo 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
    \r\n\t
    \r\n\ta) al comma 1, dopo la parola “speciali” sono aggiunte le seguenti: “, le quali possono essere mantenute per un periodo massimo di quarantotto mesi dalla data di deliberazione dei relativi stati di emergenza”;
    \r\n\tb) al comma 3, dopo le parole “eventualmente provenienti” sono inserite le seguenti: “da donazioni, da altre amministrazioni, nonché”;
    \r\n\tc) al comma 5, le parole da “e comunque” a “dell’articolo 24, comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “fermo restando il limite di cui al comma 1”;
    \r\n\td) al comma 6, le parole “presente articolo” sono sostituite dalle seguenti: “presente codice” e dopo le parole: “ai sensi dell’articolo 25” sono inserite le seguenti: “e sono utilizzate secondo le modalità e i termini previsti dalle ordinanze di cui all’articolo 26. Le eventuali somme residue sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza”.
  2. \r\n
\r\n\r\n

ART. 19
\r\n(Modifiche all’articolo 29 del decreto legislativo n. 1 del 2018)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. All’articolo 29 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
    \r\n\t
    \r\n\ta) alla rubrica, le parole “agli interventi” sono sostituite dalle seguenti: “alle operazioni”;
    \r\n\tb) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Ai sensi dell’ articolo 8, comma 1, lettera l), per la partecipazione del Servizio nazionale al “Pool europeo di protezione civile” e a rescEU, istituiti rispettivamente, nell'ambito del meccanismo unionale di protezione civile, dagli articoli 11 e 12 della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, è autorizzato, nel limite delle risorse di cui al comma 1, l'impiego di moduli, mezzi, attrezzature ed esperti qualificati, specificamente formati e registrati nel sistema comune di comunicazione e informazione in caso di emergenza (CECIS), su richiesta del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale nel caso di interventi in Paesi terzi.”;
    \r\n\tc) al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: “Il Capo del Dipartimento della protezione civile se riceve una richiesta di assistenza tramite il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze (ERCC), anche nelle more del decreto di dichiarazione dello stato di mobilitazione di cui all’articolo 23, comma 1, o della deliberazione dello stato di emergenza di cui all'articolo 24, comma 1, può attivare e coordinare le risorse del Servizio nazionale, ivi incluse quelle di cui al comma 2, previa informativa al Presidente del Consiglio dei ministri anche al fine della comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti.” e, al secondo periodo, le parole da “ritirare tali risorse” a “8, della decisione 1313/2013/UE” sono sostituite dalle seguenti: “stabilire di non dispiegare le risorse del Pool europeo di protezione civile ove sussistano gli elementi ostativi di cui all'articolo 11, paragrafo 7, della decisione n. 1313/2013/UE e di ritirarle nei casi indicati all'articolo 11, paragrafo 8, della medesima decisione”;
    \r\n\td) al comma 4, le parole “all’EERC” sono sostituite dalle seguenti: “al Pool europeo di protezione civile e a rescEU”.
  2. \r\n
\r\n\r\n

ART. 20
\r\n(Modifiche all’articolo 40 del decreto legislativo n. 1 del 2018)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. All’articolo 40 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
    \r\n\t
    \r\n\ta) al comma 1, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: “In occasione della partecipazione ad attività di lunga durata o a interventi all’estero, i rimborsi alle organizzazioni di volontariato possono anche essere oggetto di anticipazione da parte dell’autorità che ha autorizzato l’attività stessa, nei limiti previsti dalla programmazione o con le ordinanze di cui all’articolo 25.”;
    \r\n\tb) al comma 3, dopo le parole “dell’intervento o dell’attività” sono inserite le seguenti “e sono presentate, ivi comprese quelle di cui al comma 1, secondo periodo, mediante apposita dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti l’attinenza delle spese sostenute con l’attività svolta in occasione dell’evento emergenziale”;
    \r\n\tc) al comma 5, le parole da: “, dal paragrafo 2” a “del 1° febbraio 2013” sono soppresse.
  2. \r\n
\r\n\r\n

ART. 21
\r\n(Modifiche all’articolo 42 del decreto legislativo n. 1 del 2018)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. All’articolo 42 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Il Comitato si riunisce mediante incontri dei rappresentanti delle due Commissioni che adottano gli specifici regolamenti di funzionamento e individuano, ciascuna fra i propri componenti, un proprio organismo direttivo ristretto formato da un uguale numero di membri, comunque non superiore a dieci, il quale ha il compito di stimolare e promuovere l’attività della singola Commissione.”.
  2. \r\n
\r\n\r\n

ART. 22
\r\n(Modifiche all’articolo 47 del decreto legislativo n. 1 del 2018)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. All’articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: “1-bis) All'articolo 10, comma 2, della legge 11 agosto 2014, n. 125, le parole \"4 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152.\" sono sostituite con le seguenti: \" 29 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.”.
  2. \r\n
\r\n\r\n

ART. 23
\r\n(Clausola di invarianza finanziaria)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  2. \r\n
\r\n\r\n

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
\r\nÈ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
\r\n
\r\nDato a Roma, addi' 6 febbraio 2020
\r\n
\r\nMATTARELLA
\r\nConte, Presidente del Consiglio dei ministri
\r\nLamorgese, Ministro dell'interno
\r\nGuerini, Ministro della difesa Di Maio, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
\r\nCatalfo, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
\r\nCosta, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
\r\nGualtieri, Ministro dell'economia e delle finanze
\r\nFranceschini, Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo
\r\nDe Micheli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
\r\nVisto, il Guardasigilli: Bonafede

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Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.35 del 12 febbraio 2020

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Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile. (1) 
(Testo aggiornato con il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, coordinato con la legge di conversione 15 ottobre 2013, n. 119)

\n

(1) Le disposizioni della presente legge, incompatibili con il D.L. 7 settembre 2001, n. 343, sono state abrogate dall'art. 6 dello stesso decreto, come sostituito dalla relativa legge di conversione. Per l'interpretazione autentica della presente legge vedi il comma 1-bis dell'art. 6, D.L. 9 ottobre 2006, n. 263, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

\n

1-bis. Servizio nazionale della protezione civile (7).
1. È istituito il Servizio nazionale della protezione civile al fine di tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega, un Ministro con portafoglio o il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio, per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale della protezione civile, promuove e coordina le attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione e organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale.
3. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 2, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi del medesimo comma 2, un Ministro con portafoglio o il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio, si avvale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri
--------------------------------------------------------------------------------
(7) Articolo premesso dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 1, D.L. 15 maggio 2012, n. 59, come sostituita dalla legge di conversione 12 luglio 2012, n. 100.
 

\n

2. Tipologia degli eventi ed ambiti di competenze.
1. Ai fini dell'attività di protezione civile gli eventi si distinguono in:
a) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
b) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;
c) calamità naturali o connesse con l'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità ed estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo (8) (9).
--------------------------------------------------------------------------------
(8) Lettera così sostituita dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 1, D.L. 15 maggio 2012, n. 59.

\n

(9) Le disposizioni della presente legge, incompatibili con il D.L. 7 settembre 2001, n. 343, sono state abrogate dall'art. 6 dello stesso decreto, come sostituito dalla relativa legge di conversione.
 

\n

3. Attività e compiti di protezione civile (10).
1. Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione e alla prevenzione dei rischi, al soccorso delle popolazioni sinistrate e ad ogni altra attività necessaria e indifferibile, diretta al contrasto e al superamento dell'emergenza e alla mitigazione del rischio, connessa agli eventi di cui all'articolo 2.
2. La previsione consiste nelle attività, svolte anche con il concorso di soggetti scientifici e tecnici competenti in materia, dirette all'identificazione degli scenari di rischio probabili e, ove possibile, al preannuncio, al monitoraggio, alla sorveglianza e alla vigilanza in tempo reale degli eventi e dei conseguenti livelli di rischio attesi.
3. La prevenzione consiste nelle attività volte a evitare o a ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2, anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione. La prevenzione dei diversi tipi di rischio si esplica in attività non strutturali concernenti l'allertamento, la pianificazione dell'emergenza, la formazione, la diffusione della conoscenza della protezione civile nonché l'informazione alla popolazione e l'applicazione della normativa tecnica, ove necessarie, e l'attività di esercitazione.
4. Il soccorso consiste nell'attuazione degli interventi integrati e coordinati diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi di cui all'articolo 2 ogni forma di prima assistenza.
5. Il superamento dell'emergenza consiste unicamente nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie e indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita.
6. I piani e i programmi di gestione, tutela e risanamento del territorio devono essere coordinati con i piani di emergenza di protezione civile, con particolare riferimento a quelli previsti all'articolo 15, comma 3-bis, e a quelli deliberati dalle regioni mediante il piano regionale di protezione civile.
7. Alle attività di cui al presente articolo le amministrazioni competenti provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (11).
--------------------------------------------------------------------------------
(10) Articolo così sostituito dalla lettera b-bis) del comma 1 dell’art. 1, D.L. 15 maggio 2012, n. 59, nel testo integrato dalla legge di conversione 12 luglio 2012, n. 100.

\n

(11) Le disposizioni della presente legge, incompatibili con il D.L. 7 settembre 2001, n. 343, sono state abrogate dall'art. 6 dello stesso decreto, come sostituito dalla relativa legge di conversione.
 

\n

3-bis. Sistema di allerta nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico (12).
1. Nell'ambito delle attività di protezione civile, il sistema di allerta statale e regionale è costituito dagli strumenti, dai metodi e dalle modalità stabiliti per sviluppare e per acquisire la conoscenza, le informazioni e le valutazioni, in tempo reale, relative al preannuncio, all'insorgenza e all'evoluzione dei rischi conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2 al fine di allertare e di attivare il Servizio nazionale della protezione civile ai diversi livelli territoriali.
2. Nel rispetto delle competenze attribuite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, il governo e la gestione del sistema di allerta nazionale sono assicurati dal Dipartimento della protezione civile e dalle regioni, attraverso la rete dei Centri funzionali di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2004, dal Servizio meteorologico nazionale distribuito di cui al comma 4 del presente articolo, dalle reti strumentali di monitoraggio e di sorveglianza e dai presidi territoriali di cui al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e al decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, nonché dai centri di competenza e da ogni altro soggetto chiamato a concorrere funzionalmente e operativamente a tali reti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i principi per l'individuazione e il funzionamento dei centri di competenza (13).
3. Sulla base dei livelli di rischio, anche previsti, di cui al comma 1, ogni regione provvede a determinare le procedure e le modalità di allertamento del proprio sistema di protezione civile ai diversi livelli di competenza territoriale ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione si provvede all'attuazione del Servizio meteorologico nazionale distribuito (SMND), nel rispetto della normativa vigente in materia per i diversi settori. I compiti del SMND sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica.
5. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
--------------------------------------------------------------------------------
(12) Articolo inserito dalla lettera b-ter) del comma 1 dell’art. 1, D.L. 15 maggio 2012, n. 59, nel testo integrato dalla legge di conversione 12 luglio 2012, n. 100.

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(13) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 14 settembre 2012.

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3-ter. Gestione delle reti di monitoraggio e uso delle radio-frequenze (14).
1. Per la gestione delle reti strumentali di monitoraggio, le regioni, alle quali sono stati trasferiti i servizi in precedenza svolti dal Servizio idrografico e mareografico nazionale (SIMN) del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali, in attuazione dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 dell'11 ottobre 2002, con la rettifica pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 5 novembre 2002, sono esentate dal pagamento dei diritti amministrativi e dei contributi per la concessione del diritto individuale d'uso delle frequenze per l'esercizio dell'attività radioelettrica a sussidio dell'espletamento dei predetti servizi, individuate da un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 6 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 2002. Lo schema di decreto, corredato di una relazione tecnica volta ad attestarne la neutralità dal punto di vista finanziario, è trasmesso alle Camere per l'espressione, entro venti giorni dalla data di trasmissione, del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato.
2. Il Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per le comunicazioni è autorizzato ad apportare, sulla base del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, eventuali modificazioni al decreto di cui al comma 1, conseguenti ad aggiornamenti del predetto Piano e all'evoluzione della normativa europea e internazionale in materia.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
--------------------------------------------------------------------------------
(14) Articolo inserito dalla lettera b-ter) del comma 1 dell’art. 1, D.L. 15 maggio 2012, n. 59, nel testo integrato dalla legge di conversione 12 luglio 2012, n. 100.

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4. Direzione e coordinamento delle attività di previsione, prevenzione e soccorso.
[1. Il Dipartimento della protezione civile predispone, sulla base degli indirizzi approvati dal Consiglio dei ministri e in conformità ai criteri determinati dal Consiglio nazionale della protezione civile di cui all'articolo 8, i programmi nazionali di previsione e prevenzione in relazione alle varie ipotesi di rischio, i programmi nazionali di soccorso ed i piani per l'attuazione delle conseguenti misure di emergenza.
2. I programmi nazionali di cui al comma 1 sono adottati avvalendosi dei Servizi tecnici nazionali di cui all'articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183 , e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sono trasmessi al Parlamento.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, al fine di consentire opportune verifiche della efficienza dei programmi e dei piani di cui al comma 1 del presente articolo, dispone la esecuzione di periodiche esercitazioni, promuove, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, studi sulla previsione e prevenzione delle calamità naturali e delle catastrofi ed impartisce indirizzi ed orientamenti per l'organizzazione e l'utilizzazione del volontariato] (15) (16).
--------------------------------------------------------------------------------
(15) Articolo abrogato dall'art. 87, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300. Articolo abrogato dall'art. 87, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300. Peraltro, il citato art. 87 è stato successivamente abrogato dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 7 settembre 2001, n. 343, come modificato dalla relativa legge di conversione.

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(16) Le disposizioni della presente legge, incompatibili con il D.L. 7 settembre 2001, n. 343, sono state abrogate dall'art. 6 dello stesso decreto, come sostituito dalla relativa legge di conversione.
 

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5. Stato di emergenza e potere di ordinanza.
1. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), ovvero nella loro imminenza, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, su sua delega, di un Ministro con portafoglio o del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio, formulata anche su richiesta del Presidente della regione interessata e comunque acquisitane l'intesa, delibera lo stato d'emergenza, fissandone la durata e determinandone l'estensione territoriale con specifico riferimento alla natura e alla qualità degli eventi e disponendo in ordine all'esercizio del potere di ordinanza. La delibera individua le risorse finanziarie destinate ai primi interventi di emergenza nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi ed indispensabili fabbisogni da parte del Commissario delegato e autorizza la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali istituito ai sensi del comma 5-quinquies, individuando nell'ambito dello stanziamento complessivo quelle finalizzate alle attività previste dalla lettera a) del comma 2. Ove il Capo del Dipartimento della protezione civile verifichi che le risorse finalizzate alla attività di cui alla lett. a) del comma 2, risultino o siano in procinto di risultare insufficienti rispetto agli interventi da porre in essere, presenta tempestivamente una relazione motivata al Consiglio dei Ministri, per la conseguente determinazione in ordine alla necessità di integrazione delle risorse medesime. La revoca dello stato d'emergenza per venir meno dei relativi presupposti è deliberata nel rispetto della procedura dettata per la delibera dello stato d'emergenza (17) (18) (19).
1-bis. La durata della dichiarazione dello stato di emergenza non può superare i 180 giorni prorogabile per non più di ulteriori 180 giorni (20).
2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza dichiarato a seguito degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), si provvede anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e secondo i criteri indicati nel decreto di dichiarazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Le ordinanze sono emanate, acquisita l'intesa delle regioni territorialmente interessate, dal Capo del Dipartimento della protezione civile, salvo che sia diversamente stabilito con la deliberazione dello stato di emergenza di cui al comma 1. L'attuazione delle ordinanze è curata in ogni caso dal Capo del Dipartimento della protezione civile. Fermo restando quanto previsto al comma 1, con le ordinanze si dispone, nel limite delle risorse disponibili, in ordine:
a) all'organizzazione ed all'effettuazione dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione interessata dall'evento;
b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili;
c) alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo strettamente connesso all'evento, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e comunque finalizzate prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità;
d) alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza;
e) all'avvio dell'attuazione delle prime misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera d), entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e secondo le direttive dettate con delibera del Consiglio dei ministri, sentita la Regione interessata (21).
2-bis. Le ordinanze di cui al comma 2 sono trasmesse per informazione al Ministro con portafoglio delegato ai sensi del comma 1 ovvero al Presidente del Consiglio dei Ministri. Le ordinanze emanate entro il trentesimo giorno dalla dichiarazione dello stato di emergenza sono immediatamente efficaci e sono altresì trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze perché comunichi gli esiti della loro verifica al Presidente del Consiglio dei Ministri. Successivamente al trentesimo giorno dalla dichiarazione dello stato di emergenza le ordinanze sono emanate previo concerto del Ministero dell'economia e delle finanze, limitatamente ai profili finanziari (22).
3. [Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, può emanare altresì ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose. Le predette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione] (23).
4. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, per l'attuazione degli interventi previsti nelle ordinanze di cui al comma 2, si avvale delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, di cui agli articoli 6 e 11, coordinandone l'attività e impartendo specifiche disposizioni operative. Le ordinanze emanate ai sensi del comma 2 individuano i soggetti responsabili per l'attuazione degli interventi previsti ai quali affidare ambiti definiti di attività, identificati nel soggetto pubblico ordinariamente competente allo svolgimento delle predette attività in via prevalente, salvo motivate eccezioni. Qualora il Capo del Dipartimento si avvalga di commissari delegati, il relativo provvedimento di delega deve specificare il contenuto dell'incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio. I commissari delegati sono scelti, tranne motivate eccezioni, tra i soggetti per cui la legge non prevede alcun compenso per lo svolgimento dell'incarico. Le funzioni del commissario delegato cessano con la scadenza dello stato di emergenza. I provvedimenti adottati in attuazione delle ordinanze sono soggetti ai controlli previsti dalla normativa vigente (24).
4-bis. Per l'esercizio delle funzioni loro attribuite ai sensi del comma 4, non è prevista la corresponsione di alcun compenso per il Capo del Dipartimento della protezione civile e per i commissari delegati, ove nominati tra i soggetti responsabili titolari di cariche elettive pubbliche. Ove si tratti di altri soggetti e ne ricorrano i requisiti, ai commissari delegati e ai soggetti che operano in attuazione delle ordinanze di cui al comma 2 si applica l'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; il compenso è commisurato proporzionalmente alla durata dell'incarico, nel limite del parametro massimo costituito dal 70 per cento del trattamento economico previsto per il primo presidente della Corte di cassazione (25).
4-ter. Almeno dieci giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 1-bis, il Capo del Dipartimento della protezione civile emana, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, apposita ordinanza volta a favorire e regolare il subentro dell'amministrazione pubblica competente in via ordinaria a coordinare gli interventi, conseguenti all'evento, che si rendono necessari successivamente alla scadenza del termine di durata dello stato di emergenza. Ferma in ogni caso l'inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica, con tale ordinanza possono essere altresì emanate, per la durata massima di sei mesi non prorogabile e per i soli interventi connessi all'evento, disposizioni derogatorie a quelle in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi (26).
4-quater. Con l'ordinanza di cui al comma 4-ter può essere individuato, nell'ambito dell'amministrazione pubblica competente a coordinare gli interventi, il soggetto cui viene intestata la contabilità speciale appositamente aperta per l'emergenza in questione, per la prosecuzione della gestione operativa della stessa, per un periodo di tempo determinato ai fini del completamento degli interventi previsti dalle ordinanze adottate ai sensi dei commi 2 e 4-ter. Per gli ulteriori interventi da realizzare secondo le ordinarie procedure di spesa con le disponibilità che residuano alla chiusura della contabilità speciale, le risorse ivi giacenti sono trasferite alla regione o all'ente locale ordinariamente competente ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione (27).
4-quinquies. Il Governo riferisce annualmente al Parlamento sulle attività di protezione civile riguardanti le attività di previsione, di prevenzione, di mitigazione del rischio e di pianificazione dell'emergenza, nonché sull'utilizzo del Fondo per le emergenze nazionali (28).
5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere motivate.
5-bis. Ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i Commissari delegati titolari di contabilità speciali, ai sensi degli articoli 60 e 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dell'articolo 333 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, rendicontano, entro il quarantesimo giorno dalla chiusura di ciascun esercizio e dal termine della gestione o del loro incarico, tutte le entrate e tutte le spese riguardanti l'intervento delegato, indicando la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia di spesa, secondo uno schema da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma. Il rendiconto contiene anche una sezione dimostrativa della situazione analitica dei crediti, distinguendo quelli certi ed esigibili da quelli di difficile riscossione, e dei debiti derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate assunte a qualsiasi titolo dai commissari delegati, con l'indicazione della relativa scadenza. Per l'anno 2008 va riportata anche la situazione dei crediti e dei debiti accertati al 31 dicembre 2007. Nei rendiconti vengono consolidati, con le stesse modalità di cui al presente comma, anche i dati relativi agli interventi delegati dal commissario ad uno o più soggetti attuatori. I rendiconti corredati della documentazione giustificativa, nonché degli eventuali rilievi sollevati dalla Corte dei conti, sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato-Ragionerie territoriali competenti, all'Ufficio del bilancio per il riscontro di regolarità amministrativa e contabile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché, per conoscenza, al Dipartimento della protezione civile, alle competenti Commissioni parlamentari e al Ministero dell'interno. I rendiconti sono altresì pubblicati nel sito internet del Dipartimento della protezione civile. Le ragionerie territoriali inoltrano i rendiconti, anche con modalità telematiche e senza la documentazione a corredo, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'ISTAT e alla competente sezione regionale della Corte dei conti. Per l'omissione o il ritardo nella rendicontazione si applica l'articolo 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Al fine di garantire la trasparenza dei flussi finanziari e della rendicontazione di cui al presente comma sono vietati girofondi tra le contabilità speciali. Il presente comma si applica anche nei casi di cui al comma 4-quater (29).

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5-ter. In relazione ad una dichiarazione dello stato di emergenza, i soggetti interessati da eventi eccezionali e imprevedibili che subiscono danni riconducibili all’evento, compresi quelli relativi alle abitazioni e agli immobili sedi di attività produttive, possono fruire della sospensione o del differimento, per un periodo fino a sei mesi, dei termini per gli adempimenti e i versamenti dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. La sospensione ovvero il differimento dei termini per gli adempimenti e per i versamenti tributari e contributivi sono disposti con legge, che deve assicurare piena corrispondenza, anche dal punto di vista temporale, tra l’onere e la relativa copertura finanziaria, e disciplinati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché, per quanto attiene ai versamenti contributivi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il diritto è riconosciuto, esclusivamente in favore dei predetti soggetti, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. La sospensione non si applica in ogni caso agli adempimenti e ai versamenti da porre in essere in qualità di sostituti d’imposta, salvi i casi nei quali i danni impediscono l’ordinaria effettuazione degli adempimenti. In ogni caso le ritenute effettuate sono versate. Gli adempimenti di cui al presente comma scaduti nel periodo di sospensione sono effettuati entro il mese successivo alla data di scadenza della sospensione; i versamenti sono effettuati a decorrere dallo stesso mese in un numero massimo di ventiquattro rate di pari importo (30).
5-quater. A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, la Regione può elevare la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita (31).
5-quinquies. Agli oneri connessi agli interventi conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2, relativamente ai quali il Consiglio dei Ministri delibera la dichiarazione dello stato di emergenza, si provvede con l'utilizzo delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione civile. Per il finanziamento delle prime esigenze del suddetto Fondo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2013. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo nazionale di protezione civile di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2012, n. 228. A decorrere dall'anno finanziario 2014, la dotazione del Fondo per le emergenze nazionali è determinata annualmente, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lett. d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Sul conto finanziario della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al termine di ciascun anno, dovranno essere evidenziati, in apposito allegato, gli utilizzi delle risorse finanziarie del «Fondo per le emergenze nazionali». Qualora sia utilizzato il fondo di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il fondo è reintegrato in tutto o in parte, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, mediante riduzione delle voci di spesa rimodulabili indicate nell'elenco allegato alla presente legge. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuati l'ammontare complessivo delle riduzioni delle dotazioni finanziarie da operare e le voci di spesa interessate e le conseguenti modifiche degli obiettivi del patto di stabilità interno, tali da garantire la neutralità in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni. Anche in combinazione con la predetta riduzione delle voci di spesa, il fondo di cui all'articolo 28 della legge n. 196 del 2009 è corrispondentemente reintegrato, in tutto o in parte, con le maggiori entrate derivanti dall'aumento, deliberato dal Consiglio dei Ministri, dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. La misura dell'aumento, comunque non superiore a cinque centesimi al litro, è stabilita, sulla base della deliberazione del Consiglio dei Ministri, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane in misura tale da determinare maggiori entrate corrispondenti, tenuto conto dell'eventuale ricorso alla modalità di reintegro di cui al secondo periodo all'importo prelevato dal fondo di riserva. Per la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al successivo periodo, nonché dal differimento dei termini per i versamenti tributari e contributivi disposti ai sensi del comma 5-ter, si provvede mediante ulteriori riduzioni delle voci di spesa e aumenti dell'aliquota di accisa di cui al del terzo, quarto e quinto periodo. In presenza di gravi difficoltà per il tessuto economico e sociale derivanti dagli eventi calamitosi che hanno colpito i soggetti residenti nei comuni interessati, ai soggetti titolari di mutui relativi agli immobili distrutti o inagibili, anche parzialmente, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolta nei medesimi edifici o comunque compromessa dagli eventi calamitosi può essere concessa, su richiesta, la sospensione delle rate, per un periodo di tempo circoscritto, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario. Con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse di cui al primo periodo sono destinate, per gli interventi di rispettiva competenza, alla Protezione civile ovvero direttamente alle amministrazioni interessate. Lo schema del decreto di cui al terzo periodo, corredato della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, è trasmesso alle Camere per l'espressione, entro venti giorni, del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere, il decreto può essere comunque adottato (32).
5-sexies. Il Fondo di cui all’articolo 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, può intervenire anche nei territori per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza ai sensi del comma 1 del presente articolo. A tal fine sono conferite al predetto Fondo le disponibilità rivenienti dal Fondo di cui all’articolo 5 della legge 31 luglio 1997, n. 261. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto della disciplina comunitaria, sono individuate le aree di intervento, stabilite le condizioni e le modalità per la concessione delle garanzie, nonché le misure per il contenimento dei termini per la determinazione della perdita finale e dei tassi di interesse da applicare ai procedimenti in corso (33) (34).
5-septies. Il pagamento degli oneri dei mutui attivati sulla base di specifiche disposizioni normative a seguito di calamità naturali è effettuato direttamente dal Ministero dell'economia e delle finanze. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si procede ad una puntuale ricognizione dei predetti mutui ancora in essere e dei relativi piani di ammortamento, nonché all'individuazione delle relative risorse finanziarie autorizzate per il loro pagamento ed iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ovvero nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le relative risorse giacenti in tesoreria, sui conti intestati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono integralmente versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di provvedere al pagamento del debito residuo e delle relative quote interessi. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio (35).
6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonché trasmesse ai sindaci interessati affinché vengano pubblicate ai sensi dell'articolo 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (36) (37).
6-bis. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo avverso le ordinanze adottate in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi del comma 1 e avverso i consequenziali provvedimenti commissariali nonché avverso gli atti, i provvedimenti e le ordinanze emananti ai sensi dei commi 2 e 4 è disciplinata dal codice del processo amministrativo (38).
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(17) Comma sostituito dal n. 1) della lett. c) del comma 1 dell’art. 1, D.L. 15 maggio 2012, n. 59, come modificato dalla legge di conversione 12 luglio 2012, n. 100. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'art. 10, comma 1, lett. a), D.L. 14 agosto 2013, n. 93. Sui limiti di applicabilità delle modifiche disposte dal citato D.L. n. 59 del 2012 vedi il comma 2 dell’art. 6-ter, D.L. 20 giugno 2012, n. 79, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 131.

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(18) Vedi, anche, i commi da 2-bis e 2-quater dell'art. 3, D.L. 30 novembre 2005, n. 245, aggiunti dalla relativa legge di conversione.

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(19) La Corte costituzionale, con sentenza 5-14 aprile 1995, n. 127 (Gazz. Uff. 19 aprile 1995, n. 16, serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, che spetta allo Stato, e per esso al Presidente del Consiglio dei ministri, ricorrere allo stato di emergenza a norma dell'art. 5, comma 1, in ordine alla situazione socio-economico-ambientale determinatasi nella Regione Puglia, sulla base degli elementi evidenziati dai competenti organi statali e regionali.

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(20) Comma aggiunto dal n. 2) della lett. c) del comma 1 dell’art. 1, D.L. 15 maggio 2012, n. 59, come modificato dalla legge di conversione 12 luglio 2012, n. 100. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'art. 10, comma 1, lett. b), D.L. 14 agosto 2013, n. 93. Sui limiti di applicabilità delle modifiche disposte dal citato D.L. n. 59 del 2012 vedi il comma 2 dell’art. 6-ter, D.L. 20 giugno 2012, n. 79, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 131.

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(21) Comma modificato dalla lett. a) del comma 2-quinquies dell’art. 2, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e sostituito dal n. 3) della lett. c) del comma 1 dell’art. 1, D.L. 15 maggio 2012, n. 59, come modificato dalla legge di conversione 12 luglio 2012, n. 100. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'art. 10, comma 1, lett. c), D.L. 14 agosto 2013, n. 93. Sui limiti di applicabilità delle modifiche disposte dal citato D.L. n. 59 del 2012 vedi il comma 2 dell’art. 6-ter, D.L. 20 giugno 2012, n. 79, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 131.

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(22) Comma aggiunto dal numero 4) della lettera c) del comma 1 dell’art. 1, D.L. 15 maggio 2012, n. 59, come modificato dalla legge di conversione 12 luglio 2012, n. 100. Sui limiti di applicabilità delle modifiche disposte dal citato D.L. n. 59 del 2012 vedi il comma 2 dell’art. 6-ter, D.L. 20 giugno 2012, n. 79, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 131.

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(23) Comma abrogato dal numero 5) della lettera c) del comma 1 dell’art. 1, D.L. 15 maggio 2012, n. 59. Sui limiti di applicabilità delle modifiche disposte dal citato D.L. n. 59 del 2012 vedi il comma 2 dell’art. 6-ter, D.L. 20 giugno 2012, n. 79, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 131.

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(24) Comma così sostituito dal numero 6) della lettera c) del comma 1 dell’art. 1, D.L. 15 maggio 2012, n. 59, come modificato dalla legge di conversione 12 luglio 2012, n. 100. Sui limiti di applicabilità delle modifiche disposte dal citato D.L. n. 59 del 2012 vedi il comma 2 dell’art. 6-ter, D.L. 20 giugno 2012, n. 79, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 131.

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(25) Comma aggiunto dal numero 7) della lettera c) del comma 1 dell’art. 1, D.L. 15 maggio 2012, n. 59, come modificato dalla legge di conversione 12 luglio 2012, n. 100. Sui limiti di applicabilità delle modifiche disposte dal citato D.L. n. 59 del 2012 vedi il comma 2 dell’art. 6-ter, D.L. 20 giugno 2012, n. 79, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 131.

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(26) Comma aggiunto dal numero 7) della lettera c) del comma 1 dell’art. 1, D.L. 15 maggio 2012, n. 59, come modificato dalla legge di conversione 12 luglio 2012, n. 100. Sui limiti di applicabilità delle modifiche disposte dal citato D.L. n. 59 del 2012 vedi il comma 2 dell’art. 6-ter, D.L. 20 giugno 2012, n. 79, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 131.

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(27) Comma aggiunto dal numero 7) della lettera c) del comma 1 dell’art. 1, D.L. 15 maggio 2012, n. 59. Sui limiti di applicabilità delle modifiche disposte dal citato D.L. n. 59 del 2012 vedi il comma 2 dell’art. 6-ter, D.L. 20 giugno 2012, n. 79, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 131.

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(28) Comma aggiunto dal numero 7) della lettera c) del comma 1 dell’art. 1, D.L. 15 maggio 2012, n. 59, nel testo integrato dalla legge di conversione 12 luglio 2012, n. 100. Sui limiti di applicabilità delle modifiche disposte dal citato D.L. n. 59 del 2012 vedi il comma 2 dell’art. 6-ter, D.L. 20 giugno 2012, n. 79, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 131.

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(29) Il presente comma - aggiunto dal comma 8-quater dell'art. 60, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, sostituito dal comma 5 dell'art. 8, D.L. 30 dicembre 2008, n. 208 e modificato dalla lettera b) del comma 2-quinquies dell’art. 2, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione – è stato così modificato dal numero 8) della lettera c) del comma 1 dell’art. 1, D.L. 15 maggio 2012, n. 59, come modificato dalla legge di conversione 12 luglio 2012, n. 100. Sui limiti di applicabilità delle modifiche disposte dal citato D.L. n. 59 del 2012 vedi il comma 2 dell’art. 6-ter, D.L. 20 giugno 2012, n. 79, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 131. Per lo schema di rendiconto previsto dal presente comma vedi il D.M. 27 marzo 2009.

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(30) Comma aggiunto dal comma 2-quater dell'art. 17, D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

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(31) Comma aggiunto dal comma 2-quater dell’art. 2, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione e poi così sostituito dal numero 9) della lettera c) del comma 1 dell’art. 1, D.L. 15 maggio 2012, n. 59. Sui limiti di applicabilità delle modifiche disposte dal citato D.L. n. 59 del 2012 vedi il comma 2 dell’art. 6-ter, D.L. 20 giugno 2012, n. 79, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 131. In precedenza, la Corte costituzionale, con sentenza 13-16 febbraio 2012, n. 22 (Gazz. Uff. 22 febbraio 2012, n. 8 - Prima serie speciale), aveva dichiarato l’illegittimità dell’articolo 2, comma 2-quater, del citato D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della L. 26 febbraio 2011, n. 10, nella parte in cui introduceva i commi 5-quater e 5-quinquies, primo periodo, nel presente articolo.

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(32) Comma aggiunto dal comma 2-quater dell’art. 2, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione e sostituito dal n. 10) della lett. c) del comma 1 dell’art. 1, D.L. 15 maggio 2012, n. 59, come modificato dalla legge di conversione 12 luglio 2012, n. 100. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'art. 10, comma 1, lett. d), D.L. 14 agosto 2013, n. 93. Sui limiti di applicabilità delle modifiche disposte dal citato D.L. n. 59 del 2012 vedi il comma 2 dell’art. 6-ter, D.L. 20 giugno 2012, n. 79, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 131. In precedenza, la Corte costituzionale, con sentenza 13-16 febbraio 2012, n. 22 (Gazz. Uff. 22 febbraio 2012, n. 8 - Prima serie speciale), aveva dichiarato l’illegittimità dell’art. 2, comma 2-quater, del citato D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della L. 26 febbraio 2011, n. 10, nella parte in cui introduceva i commi 5-quater e 5-quinquies, primo periodo, nel presente articolo.

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(33) Comma aggiunto dal comma 2-quater dell’art. 2, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

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(34) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 21 dicembre 2012.

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(35) Comma aggiunto dal numero 11) della lettera c) del comma 1 dell’art. 1, D.L. 15 maggio 2012, n. 59. Sui limiti di applicabilità delle modifiche disposte dal citato D.L. n. 59 del 2012 vedi il comma 2 dell’art. 6-ter, D.L. 20 giugno 2012, n. 79, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 131.

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(36) Per l'interpretazione autentica del presente articolo vedi l'art. 14, D.L. 23 maggio 2008, n. 90. Vedi, anche, l'art. 5-bis, D.L. 7 settembre 2001, n. 343 nel testo integrato della relativa legge di conversione. Vedi, inoltre, la Dir.P.C.M. 22 ottobre 2004 e l'art. 4, D.L. 31 maggio 2005, n. 90.

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(37) Le disposizioni della presente legge, incompatibili con il D.L. 7 settembre 2001, n. 343, sono state abrogate dall'art. 6 dello stesso decreto, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

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(38) Comma aggiunto dal comma 5 dell’art. 3 dell’allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2 dello stesso provvedimento, e poi così modificato dal comma 2 dell'art. 3, D.Lgs. 14 settembre 2012, n. 160.
 

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6. Componenti del Servizio nazionale della protezione civile.
1. All'attuazione delle attività di protezione civile provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e le comunità montane, e vi concorrono gli enti pubblici, gli istituti ed i gruppi di ricerca scientifica con finalità di protezione civile, nonché ogni altra istituzione ed organizzazione anche privata. A tal fine le strutture nazionali e locali di protezione civile possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati.
2. Concorrono, altresì, all'attività di protezione civile i cittadini ed i gruppi associati di volontariato civile, nonché gli ordini ed i collegi professionali.
3. Le amministrazioni, gli enti, le istituzioni e le organizzazioni di cui al comma 1 nonché le imprese pubbliche e private che detengono o gestiscono archivi con informazioni utili per le finalità della presente legge, sono tenuti a fornire al Dipartimento della protezione civile dati e informazioni ove non coperti dal vincolo di segreto di Stato, ovvero non attinenti all'ordine e alla sicurezza pubblica nonché alla prevenzione e repressione di reati.
4. Presso il Dipartimento della protezione civile è istituito un sistema informatizzato per la raccolta e la gestione dei dati pervenuti, compatibile con il sistema informativo e con la rete integrata previsti dall'articolo 9, commi 5 e 6, e successive modificazioni, della legge 18 maggio 1989, n. 183 , al fine dell'interscambio delle notizie e dei dati raccolti.
5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo emana le norme regolamentari ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400 (39).
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(39) Le disposizioni della presente legge, incompatibili con il D.L. 7 settembre 2001, n. 343, sono state abrogate dall'art. 6 dello stesso decreto, come sostituito dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, l'art. 1, O.P.C.M. 17 giugno 2009, n. 3781 e l'art. 1, O.P.C.M. 26 luglio 2011, n. 3956.

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7. Organi centrali del Servizio nazionale della protezione civile.
[1. Sono istituiti presso il Dipartimento della protezione civile, quali organi centrali del Servizio nazionale della protezione civile, la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi ed il Comitato operativo della protezione civile] (40) (41).
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(40) Articolo abrogato dall'art. 87, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300. Articolo abrogato dall'art. 87, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300. Peraltro, il citato art. 87 è stato successivamente abrogato dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 7 settembre 2001, n. 343, come modificato dalla relativa legge di conversione.

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(41) Le disposizioni della presente legge, incompatibili con il D.L. 7 settembre 2001, n. 343, sono state abrogate dall'art. 6 dello stesso decreto, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

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8. Consiglio nazionale della protezione civile.
1. Il Consiglio nazionale della protezione civile, in attuazione degli indirizzi generali della politica di protezione civile fissati dal Consiglio dei ministri, determina i criteri di massima in ordine:
a) ai programmi di previsione e prevenzione delle calamità;
b) ai piani predisposti per fronteggiare le emergenze e coordinare gli interventi di soccorso;
c) all'impiego coordinato delle componenti il Servizio nazionale della protezione civile;
d) alla elaborazione delle norme in materia di protezione civile.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanate le norme per la composizione ed il funzionamento del Consiglio (42).
3. Il Consiglio è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, dal Ministro per il coordinamento della protezione civile. Il regolamento di cui al comma 2 del presente articolo dovrà in ogni caso prevedere che del Consiglio facciano parte:
a) i Ministri responsabili delle amministrazioni dello Stato interessate o loro delegati;
b) i presidenti delle giunte regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano o loro delegati;
c) rappresentanti dei comuni, delle province e delle comunità montane;
d) rappresentanti della Croce rossa italiana e delle associazioni di volontariato (43) (44)
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(42) Il regolamento è stato emanato con D.P.R. 30 gennaio 1993, n. 50.

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(43) Il Consiglio nazionale della protezione civile è stato soppresso dall'art. 87, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300.

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(44) Le disposizioni della presente legge, incompatibili con il D.L. 7 settembre 2001, n. 343, sono state abrogate dall'art. 6 dello stesso decreto, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

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9. Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi.
1. La Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi è organo consultivo e propositivo del Servizio nazionale della protezione civile su tutte le attività di protezione civile volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio. La Commissione fornisce le indicazioni necessarie per la definizione delle esigenze di studio e ricerca in materia di protezione civile, procede all'esame dei dati forniti dalle istituzioni ed organizzazioni preposte alla vigilanza degli eventi previsti dalla presente legge ed alla valutazione dei rischi connessi e degli interventi conseguenti, nonché all'esame di ogni altra questione inerente alle attività di cui alla presente legge ad essa rimesse.
2. La Commissione è composta dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, ovvero in mancanza da un delegato del Presidente del Consiglio dei ministri, che la presiede, da un docente universitario esperto in problemi di protezione civile, che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento, e da esperti nei vari settori del rischio.
3. Della Commissione fanno parte altresì tre esperti nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
4. La Commissione è costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; con il medesimo decreto sono stabilite le modalità organizzative e di funzionamento della Commissione (45) (46).
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(45) Per l'organizzazione ed il funzionamento della commissione prevista dal presente articolo vedi il regolamento approvato con D.M. 18 maggio 1998, n. 429.

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(46) Le disposizioni della presente legge, incompatibili con il D.L. 7 settembre 2001, n. 343, sono state abrogate dall'art. 6 dello stesso decreto, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

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10. Comitato operativo della protezione civile.
1. Al fine di assicurare la direzione unitaria ed il coordinamento della attività di emergenza è istituito il Comitato operativo della protezione civile.
2. Il Comitato:
a) esamina i piani di emergenza predisposti dai prefetti ai sensi dell'articolo 14;
b) valuta le notizie, i dati e le richieste provenienti dalle zone interessate all'emergenza;
c) coordina in un quadro unitario gli interventi di tutte le amministrazioni ed enti interessati al soccorso;
d) promuove l'applicazione delle direttive emanate in relazione alle esigenze prioritarie delle zone interessate dalla emergenza.
3. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, ovvero, in caso di assenza o di impedimento, da un rappresentante del Governo a ciò delegato.
4. I componenti del Comitato rappresentanti di Ministeri, su delega dei rispettivi Ministri, riassumono ed esplicano con poteri decisionali, ciascuno nell'ambito delle amministrazioni di appartenenza ed altresì nei confronti di enti, aziende autonome ed amministrazioni controllati o vigilati, tutte le facoltà e competenze in ordine all'azione da svolgere ai fini di protezione civile e rappresentano, in seno al Comitato, l'amministrazione di appartenenza nel suo complesso.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme per il funzionamento del Comitato.
6. Alle riunioni del Comitato possono essere invitate le autorità regionali e locali di protezione civile. Possono inoltre essere invitati rappresentanti di altri enti o amministrazioni (47).
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(47) Le disposizioni della presente legge, incompatibili con il D.L. 7 settembre 2001, n. 343, sono state abrogate dall'art. 6 dello stesso decreto, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

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11. Strutture operative nazionali del Servizio.
1. Costituiscono strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile:
a) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco quale componente fondamentale della protezione civile;
b) le Forze armate;
c) le Forze di polizia;
d) il Corpo forestale dello Stato;
e) i Servizi tecnici nazionali;
f) i gruppi nazionali di ricerca scientifica di cui all'articolo 17, l'Istituto nazionale di geofisica ed altre istituzioni di ricerca;
g) la Croce rossa italiana;
h) le strutture del Servizio sanitario nazionale;
i) le organizzazioni di volontariato;
l) il Corpo nazionale soccorso alpino-CNSA (CAI)
2. In base ai criteri determinati dal Consiglio nazionale della protezione civile, le strutture operative nazionali svolgono, a richiesta del Dipartimento della protezione civile, le attività previste dalla presente legge nonché compiti di supporto e consulenza per tutte le amministrazioni componenti il Servizio nazionale della protezione civile.
3. Le norme volte a disciplinare le forme di partecipazione e collaborazione delle strutture operative nazionali al Servizio nazionale della protezione civile sono emanate secondo le procedure di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 .
4. Con le stesse modalità di cui al comma 3 sono altresì stabilite, nell'ambito delle leggi vigenti e relativamente a compiti determinati, le ulteriori norme regolamentari per l'adeguamento dell'organizzazione e delle funzioni delle strutture operative nazionali alle esigenze di protezione civile (48).
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(48) Le disposizioni della presente legge, incompatibili con il D.L. 7 settembre 2001, n. 343, sono state abrogate dall'art. 6 dello stesso decreto, come sostituito dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, l'art. 1, O.P.C.M. 17 giugno 2009, n. 3781 e l'art. 1 O.P.C.M. 26 luglio 2011, n. 3956.

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12. Competenze delle regioni.
1. Le regioni - fatte salve le competenze legislative ed i poteri amministrativi delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di enti locali, di servizi antincendi e di assistenza e soccorso alle popolazioni colpite da calamità, previsti dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione - partecipano all'organizzazione e all'attuazione delle attività di protezione civile indicate nell'articolo 3, assicurando, nei limiti delle competenze proprie o delegate dallo Stato e nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, lo svolgimento delle attività di protezione civile.
2. Le regioni, nell'ambito delle competenze ad esse attribuite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 , provvedono alla predisposizione ed attuazione dei programmi regionali di previsione e prevenzione in armonia con le indicazioni dei programmi nazionali di cui al comma 1 dell'articolo 4.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 le regioni provvedono all'ordinamento degli uffici ed all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle attività di protezione civile, avvalendosi di un apposito Comitato regionale di protezione civile.
4. Le disposizioni contenute nella presente legge costituiscono principi della legislazione statale in materia di attività regionale di previsione, prevenzione e soccorso di protezione civile, cui dovranno conformarsi le leggi regionali in materia (49).

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(49) Le disposizioni della presente legge, incompatibili con il D.L. 7 settembre 2001, n. 343, sono state abrogate dall'art. 6 dello stesso decreto, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

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13. Competenze delle province.
1. Le province, sulla base delle competenze ad esse attribuite dagli articoli 14 e 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142 , partecipano all'organizzazione ed all'attuazione del Servizio nazionale della protezione civile, assicurando lo svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, alla raccolta ed alla elaborazione dei dati interessanti la protezione civile, alla predisposizione di programmi provinciali di previsione e prevenzione e alla loro realizzazione, in armonia con i programmi nazionali e regionali.2. Per le finalità di cui al comma 1 in ogni capoluogo di provincia è istituito il Comitato provinciale di protezione civile, presieduto dal presidente dell'amministrazione provinciale o da un suo delegato. Del Comitato fa parte un rappresentante del prefetto (50).
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(50) Le disposizioni della presente legge, incompatibili con il D.L. 7 settembre 2001, n. 343, sono state abrogate dall'art. 6 dello stesso decreto, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

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14. Competenze del prefetto.
1. Il prefetto, anche sulla base del programma provinciale di previsione e prevenzione, predispone il piano per fronteggiare l'emergenza su tutto il territorio della provincia e ne cura l'attuazione.
2. Al verificarsi di uno degli eventi calamitosi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 2, il prefetto:
a) informa il Dipartimento della protezione civile, il presidente della giunta regionale e il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno (51);
b) assume, coordinandosi con il presidente della giunta regionale, la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, coordinandoli con gli interventi dei sindaci dei comuni interessati; sono fatte salve le disposizioni vigenti nell'ordinamento giuridico della regione Friuli-Venezia Giulia (52);
c) adotta tutti i provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi;
d) vigila sull'attuazione, da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica.
3. Il prefetto, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1 dell'articolo 5, opera, quale delegato del Presidente del Consiglio dei ministri, per sua delega, di un Ministro con portafoglio o del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio, con i poteri di cui al comma 2 dello stesso articolo 5 (53).
4. Per l'organizzazione in via permanente e l'attuazione dei servizi di emergenza il prefetto si avvale della struttura della prefettura, nonché di enti e di altre istituzioni tenuti al concorso (54).
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(51) Lettera così modificata dal numero 1) della lettera d) del comma 1 dell’art. 1, D.L. 15 maggio 2012, n. 59.

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(52) Lettera così sostituita dal numero 1) della lettera d) del comma 1 dell’art. 1, D.L. 15 maggio 2012, n. 59, come modificato dalla legge di conversione 12 luglio 2012, n. 100.

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(53) Comma così modificato dal numero 2) della lettera d) del comma 1 dell’art. 1, D.L. 15 maggio 2012, n. 59, come modificato dalla legge di conversione 12 luglio 2012, n. 100.

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(54) Le disposizioni della presente legge, incompatibili con il D.L. 7 settembre 2001, n. 343, sono state abrogate dall'art. 6 dello stesso decreto, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

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15. Competenze del comune ed attribuzioni del sindaco.
1. Nell'ambito del quadro ordinamentale di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, in materia di autonomie locali, ogni comune può dotarsi di una struttura di protezione civile (55).
2. La regione, nel rispetto delle competenze ad essa affidate in materia di organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale, favorisce, nei modi e con le forme ritenuti opportuni, l'organizzazione di strutture comunali di protezione civile.
3. Il sindaco è autorità comunale di protezione civile. Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il sindaco assume la direzione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del comune, nonché il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al prefetto e al presidente della giunta regionale (56).
3-bis. Il comune approva con deliberazione consiliare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il piano di emergenza comunale previsto dalla normativa vigente in materia di protezione civile, redatto secondo i criteri e le modalità di cui alle indicazioni operative adottate dal Dipartimento della protezione civile e dalle giunte regionali (57).
3-ter. Il comune provvede alla verifica e all'aggiornamento periodico del proprio piano di emergenza comunale, trasmettendone copia alla regione, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo e alla provincia territorialmente competenti (58).
3-quater. Dall'attuazione dei commi 3-bis e 3-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (59).
4. Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune, il sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli dell'autorità comunale di protezione civile (60).
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(55) Comma così modificato dal numero 1) della lettera e) del comma 1 dell’art. 1, D.L. 15 maggio 2012, n. 59.

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(56) Comma così modificato dal numero 2) della lettera e) del comma 1 dell’art. 1, D.L. 15 maggio 2012, n. 59.

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(57) Comma aggiunto dal numero 2-bis) della lettera e) del comma 1 dell’art. 1, D.L. 15 maggio 2012, n. 59, nel testo integrato dalla legge di conversione 12 luglio 2012, n. 100.

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(58) Comma aggiunto dal numero 2-bis) della lettera e) del comma 1 dell’art. 1, D.L. 15 maggio 2012, n. 59, nel testo integrato dalla legge di conversione 12 luglio 2012, n. 100.

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(59) Comma aggiunto dal numero 2-bis) della lettera e) del comma 1 dell’art. 1, D.L. 15 maggio 2012, n. 59, nel testo integrato dalla legge di conversione 12 luglio 2012, n. 100.

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(60) Le disposizioni della presente legge, incompatibili con il D.L. 7 settembre 2001, n. 343, sono state abrogate dall'art. 6 dello stesso decreto, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

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16. Disposizioni riguardanti la Valle d'Aosta.
1. Le competenze attribuite nella presente legge alla provincia e al presidente dell'amministrazione provinciale fanno capo, nella regione Valle d'Aosta, rispettivamente all'amministrazione regionale ed al presidente della giunta regionale.
2. Le funzioni che nella presente legge sono attribuite al prefetto sono svolte, nel territorio della Valle d'Aosta, dal presidente della giunta regionale. Egli partecipa alle riunioni del Consiglio nazionale della protezione civile o designa, in caso di impedimento, un suo rappresentante (61).
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(61) Le disposizioni della presente legge, incompatibili con il D.L. 7 settembre 2001, n. 343, sono state abrogate dall'art. 6 dello stesso decreto, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

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17. Gruppi nazionali di ricerca scientifica.
1. Il Servizio nazionale della protezione civile, per il perseguimento delle proprie finalità in materia di previsione delle varie ipotesi di rischio, si avvale dell'opera di gruppi nazionali di ricerca scientifica.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono individuati e disciplinati i gruppi nazionali di ricerca scientifica di cui al comma 1 del presente articolo. Con apposite convenzioni pluriennali sono regolate le relative attività (62).
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(62) Le disposizioni della presente legge, incompatibili con il D.L. 7 settembre 2001, n. 343, sono state abrogate dall'art. 6 dello stesso decreto, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

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18. Volontariato.
1. Il Servizio nazionale della protezione civile assicura la più ampia partecipazione dei cittadini, delle organizzazioni di volontariato di protezione civile all'attività di previsione, prevenzione e soccorso, in vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi o eventi di cui alla presente legge (63).
2. Al fine di cui al comma 1, il Servizio riconosce e stimola le iniziative di volontariato civile e ne assicura il coordinamento.
3. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi, secondo le procedure di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della presente legge, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, si provvede a definire i modi e le forme di partecipazione delle organizzazioni di volontariato nelle attività di protezione civile, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi (64) (65):
a) la previsione di procedure per la concessione alle organizzazioni di contributi per il potenziamento delle attrezzature ed il miglioramento della preparazione tecnica (66);
b) la previsione delle procedure per assicurare la partecipazione delle organizzazioni all'attività di predisposizione ed attuazione di piani di protezione civile (67);
c) i criteri già stabiliti dall'ordinanza 30 marzo 1989, n. 1675/FPC, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1989, d'attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, in materia di volontariato di protezione civile, in armonia con quanto disposto dalla legge 11 agosto 1991, n. 266 
3-bis. Entro sei mesi dalla data di conversione del presente decreto, si provvede a modificare il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613 (68) (69).
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(63) Il comma 1, il capoverso e le lettere a) e b) del comma 3 sono stati così modificati dall'art. 11, D.L. 26 luglio 1996, n. 393.

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(64) Il comma 1, il capoverso e le lettere a) e b) del comma 3 sono stati così modificati dall'art. 11, D.L. 26 luglio 1996, n. 393.

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(65) Per la disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile vedi il D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194.

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(66) Il comma 1, il capoverso e le lettere a) e b) del comma 3 sono stati così modificati dall'art. 11, D.L. 26 luglio 1996, n. 393.

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(67) Il comma 1, il capoverso e le lettere a) e b) del comma 3 sono stati così modificati dall'art. 11, D.L. 26 luglio 1996, n. 393.

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(68) Comma aggiunto dall'art. 11, D.L. 26 luglio 1996, n. 393.

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(69) Le disposizioni della presente legge, incompatibili con il D.L. 7 settembre 2001, n. 343, sono state abrogate dall'art. 6 dello stesso decreto, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

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19. Norma finanziaria.
1. Le somme relative alle autorizzazioni di spesa a favore del Fondo per la protezione civile sono iscritte, in relazione al tipo di intervento previsto, in appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, le variazioni compensative che si rendessero necessarie nel corso dell'esercizio in relazione agli interventi da effettuare.
2. Le disponibilità esistenti nella contabilità speciale intestata al «Fondo per la protezione civile» di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547, nonché quelle rinvenienti dalla contrazione dei mutui già autorizzati con legge a favore del Fondo per la protezione civile, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione, con decreti del Ministro del tesoro, ai pertinenti capitoli da istituire nell'apposita rubrica dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
3. Per gli interventi di emergenza, di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 5, il Ministro per il coordinamento della protezione civile può provvedere anche a mezzo di soggetti titolari di pubbliche funzioni, ancorché non dipendenti statali, mediante ordini di accreditamento da disporre su pertinenti capitoli, per i quali non trovano applicazione le norme della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato sui limiti di somma. Detti ordini di accreditamento sono sottoposti a controllo successivo e, se non estinti al termine dell'esercizio in cui sono stati emessi, possono essere trasportati all'esercizio seguente.
4. I versamenti di fondi effettuati a qualsiasi titolo da parte di enti, privati e amministrazioni pubbliche a favore del Dipartimento della protezione civile confluiscono all'unità previsionale di base 31.2.2 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati all'unità previsionale di base 6.2.1.2 «Fondo per la protezione civile» (capitolo 7615) dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (70).
5. Le obbligazioni giuridiche assunte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge a carico del Fondo per la protezione civile danno luogo a formali impegni a carico dei competenti capitoli da istituire ai sensi del comma 1 (71).
5-bis. Le somme che il Dipartimento della protezione civile trasferisce ad altre amministrazioni dello Stato per la realizzazione di specifici piani, programmi e progetti sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nello stesso anno di riferimento con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze alle pertinenti unità previsionali di base dei relativi stati di previsione (72) (73).
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(70) Comma così sostituito dall'art. 8, comma 8-bis, D.L. 13 maggio 1999, n. 132, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

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(71) Le disposizioni della presente legge, incompatibili con il D.L. 7 settembre 2001, n. 343, sono state abrogate dall'art. 6 dello stesso decreto, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

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(72) Comma aggiunto dall'art. 8-ter, D.L. 30 novembre 2005, n. 245, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

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(73) Vedi, anche, il comma 5 dell'art. 30, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.

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20. Disciplina delle ispezioni e del monitoraggio dell'attuazione delle misure contenute nelle ordinanze di protezione civile (74).
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla disciplina di un sistema di monitoraggio e di verifica dell'attuazione, anche sotto l'aspetto finanziario, delle misure contenute nelle ordinanze di cui all'articolo 5, nonché dei provvedimenti adottati in attuazione delle medesime e delle ispezioni (75).
2. Il sistema di cui al comma 1 è tenuto ad assicurare la continuità dell'azione di monitoraggio e la periodicità delle ispezioni.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1, è abrogato il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1993, n. 51 (76)
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(74) Articolo così sostituito dalla lettera e-bis) del comma 1 dell’art. 1, D.L. 15 maggio 2012, n. 59, nel testo integrato dalla legge di conversione 12 luglio 2012, n. 100.

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(75) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 8 marzo 2013.

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(76) Le disposizioni della presente legge, incompatibili con il D.L. 7 settembre 2001, n. 343, sono state abrogate dall'art. 6 dello stesso decreto, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

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21. Abrogazione delle norme incompatibili.
1. Sono abrogate tutte le norme non compatibili con le disposizioni della presente legge (77).

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(77) Le disposizioni della presente legge, incompatibili con il D.L. 7 settembre 2001, n. 343, sono state abrogate dall'art. 6 dello stesso decreto, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

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Allegato

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Voci di spesa di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies della Legge n. 225 del 1992
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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1031 Spese per acquisto di beni e servizi
1034 Spese per il funzionamento di Consigli, Comitati e Commissioni
1055 Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per consumi intermedi
1060 Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo
1225 Spese per i servizi sociali e benessere del personale
1226 Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie
1231 Spese relative al personale comandato non gestito da SPT da rimborsare alle amministrazioni ed agli enti pubblici non economici
1235 Manutenzione ordinaria degli immobili
1240 Assicurazione contro i rischi professionali e la responsabilità civile dei dirigenti
1248 Spese per acquisto di beni e servizi
1255 Spese per acquisto di beni e servizi
1257 Spese per acquisto di beni e servizi
1274 Spese per le convenzioni con medici civili generici e specialistici per integrare la composizione delle Commissioni mediche di verifica e della Commissione medica superiore ai fini degli accertamenti sanitari in materia di pensioni di guerra, per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio e della inidoneità e inabilità per infermità non dipendenti da cause di servizio, per gli accertamenti sanitari eseguiti nei confronti del personale scolastico; spese per le indennità di missione effettuate per ragioni di servizio; spese per pagamento dei compensi spettanti ai sanitari rappresentanti delle categorie di invalidi; spese per il pagamento dei compensi per le prestazioni professionali, per l'espletamento delle attività peritali, per le indennità di missione spettanti agli operatori sociali ed esperti per le attività di accertamento dell'handicap; spese per le attività di studio e progettazione connesse al funzionamento delle Commissioni mediche di verifica; spese per rimborso accertamenti sanitari disposti ai sensi del D.M. 12 febbraio 2004
1284 Spese per il funzionamento di Consigli, Comitati e Commissioni
1302 Spese per le procedure di reclutamento e selezione del personale del Ministero
1305 Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo
1338 Spese per le forniture da eseguirsi dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, per tutte le amministrazioni statali
1340 Spese per le forniture da eseguirsi dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, per tutte le amministrazioni statali
1398 Spese per acquisto di beni e servizi
1400 Spese per acquisto di beni e servizi
1404 Spese per il funzionamento di Consigli, Comitati e Commissioni, ivi compreso il Consiglio di esperti per le analisi e le previsioni finanziarie e di pubblico indebitamento
1406 Spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e varie, inerenti ai contratti stipulati dall'amministrazione
1408 Spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e varie, inerenti ai contratti stipulati dall'amministrazione
1409 Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo e manutenzione dei locali ad esso strumentali
1412 Spese per acquisto di beni e servizi
1413 Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie
1419 Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo e manutenzione dei locali ad esso strumentali
1421 Spese per il funzionamento di Consigli, Comitati e Commissioni, ivi compreso il Consiglio di esperti per le analisi e le previsioni finanziarie e di pubblico indebitamento
1429 Spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e varie, inerenti ai contratti stipulati dall'amministrazione
1460 Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo e manutenzione dei locali ad esso strumentali
1466 Spese connesse alle attività di comunicazione, per iniziative in materia di relazioni pubbliche e per pubblicazioni; spese di rappresentanza; spese per l'organizzazione e la partecipazione a riunioni, convegni, congressi, mostre, Organismi nazionali ed internazionali ed altre manifestazioni nell'ambito delle attività di enti, Comitati e gruppi di lavoro
1468 Spese connesse alle attività di comunicazione, per iniziative in materia di relazioni pubbliche e per pubblicazioni; spese di rappresentanza; spese per l'organizzazione e la partecipazione a riunioni, convegni, congressi, mostre, Organismi nazionali ed internazionali ed altre manifestazioni nell'ambito delle attività di enti, Comitati e gruppi di lavoro
1496 Rimborso alle Poste Italiane S.p.a. dei maggiori oneri sostenuti per le agevolazioni tariffarie concesse in relazione allo svolgimento delle consultazioni elettorali
1514 Rimborso all'amministrazione dei Monopoli di Stato delle spese sostenute per le attività di interesse generale relative al controllo delle imposte sui tabacchi lavorati, alla gestione dei reperti di contrabbando ed alla salvaguardia dell'ecosistema nelle saline dismesse
1516 Somma da corrispondere all'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato per il conferimento di due incarichi di livello dirigenziale, nonché fino a due incarichi di livello dirigenziale generale a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale
1517 Rimborso all'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato delle spese connesse all'espletamento dei compiti in materia di apparecchi da intrattenimento e divertimento
1524 Somma da corrispondere a FINTECNA S.p.a. per la convenzione connessa agli interventi di ricostruzione e riparazione delle abitazioni private danneggiate o distrutte dagli eventi sismici della regione Abruzzo nel mese di aprile 2009
1525 Spese di funzionamento dell'agenzia per le erogazioni in agricoltura
1539 Esecuzione accordo italo-ungherese ratificato con legge n. 440/1989 - Rimborso all'impresa Ferrovie dello Stato S.p.a. delle agevolazioni tariffarie per il trasporto delle merci
1560 Spese di funzionamento della Commissione nazionale per le società e la borsa
1575 Spese di funzionamento dell'Ufficio dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni
1586 Somme da corrispondere all'INPS per indebite prestazioni pensionistiche per le quali non è possibile l'eventuale recupero
1590 Spese per le consulenze da acquisire per la gestione delle società partecipate dal Tesoro e dagli enti pubblici, nonché per l'acquisizione di quote di partecipazione in società di capitali e spese di pubblicità connesse a tale gestione
1597 Spese di funzionamento dell'Agenzia nazionale per i giovani
1605 Spese di funzionamento del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria
1606 Spese di funzionamento degli uffici della Banca mondiale
1611 Sovvenzione all'Istituto agronomico per l'oltremare in applicazione del biennio economico del c.c.n.l.
1613 Contributi ad enti, istituti, Associazioni, fondazioni ed altri Organismi
1639 Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche dei cittadini meno abbienti
1642 Spese per il pagamento di forniture e servizi resi alle Forze armate alleate e spese di qualsiasi natura connesse alla permanenza in Italia delle Forze Armate medesime
1644 Spese per il funzionamento di uffici all'estero, di Commissioni, delegazioni ed altri Organi costituiti per dare esecuzione al Trattato di pace e agli accordi internazionali connessi col Trattato medesimo
1645 Spese connesse alle attività di comunicazione, per iniziative in materia di relazioni pubbliche e per pubblicazioni; spese di rappresentanza; spese per l'organizzazione e la partecipazione a riunioni, convegni, congressi, mostre, Organismi nazionali ed internazionali ed altre manifestazioni nell'ambito delle attività di enti, Comitati e gruppi di lavoro
1670 Somme da destinare alle spese di organizzazione e funzionamento, nonché alle spese riservate per il sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica
1680 Spese di funzionamento dell'Istituto nazionale di statistica
1702 Spese di funzionamento dell'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi, forniture
1707 Spese di funzionamento del DIGITPA
1723 Spese di funzionamento dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo
1733 Spese di funzionamento dell'ufficio del Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali
1896 Somma da erogare per il finanziamento del CONI
1908 Contributo all'Agenzia nazionale per l'innovazione tecnologica
2102 Somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche di sostegno alla famiglia
2106 Somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche di incentivazione e sostegno alla gioventù
2107 Somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche di sviluppo e competitività del turismo
2108 Somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche delle pari opportunità
2111 Somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche dello sport
2113 Somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'attuazione delle politiche antidroga
2115 Spese di funzionamento della Presidenza del Consiglio dei ministri
2116 Somme da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri per finanziare progetti sperimentali volti a diffondere le metodologie di valutazione tra le amministrazioni, sviluppare la formazione del personale, metodologie della funzione di controllo della soddisfazione dei cittadini e migliorare la trasparenza delle procedure di valutazione
2117 Somme da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri per il funzionamento dell'Organismo centrale per l'esercizio indipendente delle funzioni di valutazione delle amministrazioni pubbliche
2118 Spese di funzionamento dell'ufficio dell'autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza
2141 Rimborso all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ed alla Banca d'Italia per le spese sostenute per i servizi e le prestazioni attinenti all'attività della cassa speciale per le monete ed i biglietti a debito dello Stato, nonché per l'uso dei locali concessi
2156 Intervento contributivo per i Fondi gestori di previdenza complementare dei pubblici dipendenti
2160 Spese di funzionamento della Corte dei conti
2170 Spese per il funzionamento del Consiglio di Stato e Tribunali amministrativi regionali
2175 Fondo da ripartire costituito dagli importi dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti all'interno del sistema bancario nonché del comparto assicurativo e finanziario
2182 Spese di funzionamento del Consiglio di giustizia amministrativa della regione Sicilia
2183 Fondo occorrente per gli interventi dell'editoria
2185 Fondo occorrente per gli interventi del servizio civile nazionale
2188 Spese per le forniture da eseguirsi dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, per tutte le amministrazioni statali
2192 Spese per il funzionamento del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro
2194 Spese di funzionamento dell'Ente nazionale italiano del turismo
2195 Spese per il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura
2604 Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie
2626 Spese per acquisto di beni e servizi
2640 Spese per il funzionamento - compresi i gettoni di presenza, i compensi ai componenti e le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei all'amministrazione del tesoro - di Consigli, Comitati e Commissioni
2643 Spese per acquisto di beni e servizi
2645 Spese connesse alla realizzazione delle attività di analisi e valutazione della spesa
2652 Spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione dei contratti stipulati dalla Ragioneria generale dello Stato
2696 Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo, ivi compresa la manutenzione della struttura della sede e quant'altro necessario alle esigenze della struttura stessa
2705 Somma da erogare all'ospedale pediatrico Bambin Gesù
2707 Somma da assegnare ai policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali a titolo di concorso statale al finanziamento delle attività strumentali necessarie al perseguimento dei fini istituzionali
2735 Somma da assegnare alle regioni per le opere connesse al rinforzo, all'adeguamento e all'usura delle infrastrutture stradali
2780 Fondo corrispondente a quota parte dell'importo dell'8 per mille del gettito IRPEF da utilizzare dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati e conservazione di beni culturali
2813 Fondo occorrente per il finanziamento dei programmi di infrastrutture da eseguire nel quadro degli accordi di comune difesa, con contributi multinazionali
2814 Fondo da ripartire per la realizzazione dei progetti di gemellaggio relativi al programma «PHARE» dell'Unione europea
2817 Fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a Statuto ordinario
2818 Fondo da ripartire per il riconoscimento dell'anzianità di servizio ai dirigenti delle pubbliche amministrazioni, agli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia nonché ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato, collocati in aspettativa senza assegni presso soggetti e Organismi pubblici
2819 Fondo da ripartire per il riconoscimento delle spese di cura, comprese quelle per ricoveri in istituti sanitari e per protesi, con esclusione delle cure balneo-termali, idropiniche e inalatorie, sostenute dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, delle Forze armate e di Polizia e conseguenti a ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di Polizia o di soccorso pubblico, ovvero nello svolgimento di attività operative o addestrative, riconosciute dipendenti da causa di servizio
2820 Somma da assegnare alle regioni per lo svolgimento delle funzioni conferite ai fini della conservazione e della difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale
2821 Fondo da ripartire per il rimborso delle spese sostenute dalle aziende sanitarie locali per gli accertamenti medico-legali sui dipendenti delle pubbliche amministrazioni assenti dal servizio per malattia
2827 Fondo da ripartire per il funzionamento del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, per la partecipazione italiana al Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina e per la dotazione delle Associazioni venatorie nazionali riconosciute
2837 Fondo da destinare alla revisione degli assetti organizzativi e funzionali conseguenti alla soppressione della Commissione tecnica per la finanza pubblica
2856 Fondo relativo alle risorse finanziarie occorrenti per l'attuazione del Federalismo amministrativo
2857 Fondo relativo alle risorse finanziarie da destinare ad ulteriori occorrenze per l'attuazione del Federalismo amministrativo
3004 Fondo di riserva per le spese derivanti dalla proroga delle missioni internazionali di pace
3029 Fondo da ripartire per l'iscrizione agli albi professionali e per le polizze assicurative per la copertura dei rischi a favore dei dipendenti delle amministrazioni incaricati della progettazione di opere pubbliche
3030 Somma da erogare alle amministrazioni pubbliche per il rimborso degli oneri sostenuti dalla società Poste Italiane S.p.a. per la corresponsione degli emolumenti al personale comandato
3033 Fondo per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro pubblici
3037 Fondo da ripartire per l'attuazione del protocollo di intesa sottoscritto con amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, in relazione agli oneri del personale dipendente per il biennio contrattuale 2004-2005
3039 Fondo da ripartire per il potenziamento ed il finanziamento di oneri indifferibili del Ministero della difesa, comparto difesa e sicurezza, della Polizia di Stato, dell'arma dei Carabinieri, dei Vigili del Fuoco e del corpo della Guardia di finanza nonché per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, per interventi in materia di difesa del suolo ed altri interventi urgenti di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per il finanziamento del fondo di garanzia
3041 Fondo per la concessione di incentivi all'esodo, la concessione di incentivi alla mobilità territoriale, l'erogazione di indennità di trasferta, nonché uno specifico programma di assunzioni di personale qualificato
3044 Somma da utilizzare per il sostegno all'istruzione attraverso il finanziamento alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano per l'assegnazione di borse di studio ovvero attraverso la fruizione della borsa di studio mediante detrazione di imposta per una somma equivalente
3071 Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili
3075 Fondo per interventi strutturali di politica economica
3095 Fondo da ripartire per le finalità previste dalle disposizioni legislative di cui all'elenco 1 allegato alla legge finanziaria 2008, per le quali non si dà luogo alle riassegnazioni delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato
3515 Assicurazione contro i rischi professionali e la responsabilità civile dei dirigenti
3518 Spese per acquisto di beni e servizi
3535 Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie
3536 Spese per funzionamento di Consigli, Comitati e Commissioni
3538 Spese per il servizio riscossione tributi aziende concessionarie, esattori delle imposte dirette ed agenti della riscossione
3541 Somma da versare all'entrata del bilancio dello Stato per crediti d'imposta derivanti dalla cessione di beni di interesse culturale in luogo del pagamento di imposte
3549 Spese occorrenti per la definizione dei fabbisogni e dei costi standard delle funzioni e dei servizi resi dalle regioni e dagli enti locali nei settori diversi dalla sanità
3551 Spese per il funzionamento delle Commissioni tributarie, della Commissione tributaria centrale e dell'ufficio del massimario, ivi compresi i compensi al personale di segreteria, ai consulenti tecnici. Le indennità di missione ed il rimborso delle spese di trasporto ai membri estranei all'amministrazione finanziaria
3552 Spese per i compensi ai componenti delle Commissioni tributarie
3565 Somma da versare all'entrata per gli aggi trattenuti dagli agenti della riscossione
3578 Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informatico
3822 Somma occorrente per la compensazione a favore delle regioni a Statuto ordinario degli oneri derivanti dalla fruizione da parte delle famiglie economicamente svantaggiate aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica e gas naturale
3855 Somma da versare alla RAI per l'esenzione dal pagamento del canone annuo di abbonamento alle radiodiffusioni concessa agli anziani a basso reddito e ai centri sociali per anziani
3862 Somma da riversare all'entrata del bilancio dello Stato per i crediti d'imposta fruiti, rispettivamente dalle imprese costruttrici o importatrici di autoveicoli nuovi in relazione ai contributi previsti come incentivi alla rottamazione, ovvero dai venditori per la sostituzione di motocicli appartenenti alla categoria «Euro 0» con motocicli di categoria «Euro 3», nonché dai centri autorizzati che hanno effettuato la rottamazione di autoveicoli per il trasporto promiscuo, immatricolati come «Euro 0» o «Euro 1»
3868 Somma da versare all'entrata del bilancio dello Stato per i crediti d'imposta fruiti dalle imprese armatrici per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare
3886 Somma da versare all'entrata del bilancio dello Stato per i crediti d'imposta fruiti per il riscaldamento alimentato con biomassa
3890 Somma occorrente per far fronte agli oneri di gestione dell'Agenzia delle Entrate
3901 Somma da erogare all'ente pubblico economico «Agenzia del Demanio»
3902 Spese di funzionamento della società di gestione del risparmio o delle società a cui sono conferiti o trasferiti beni immobili dello Stato ad uso diverso da quello residenziale
3911 Somma occorrente per far fronte agli oneri di gestione dell'Agenzia del territorio
3920 Somma occorrente per far fronte agli oneri di gestione dell'Agenzia delle dogane
3935 Spese di funzionamento della scuola superiore dell'economia e delle finanze
3936 Somma da assegnare alla scuola superiore dell'economia e delle finanze per l'attuazione di un programma straordinario di qualificazione e formazione del personale dell'amministrazione finanziaria e delle agenzie fiscali ai fini del contrasto di fenomeni di elusione fiscale e di tutela della fede pubblica, nonché con riferimento alla riutilizzazione commerciale di atti, dati e informazioni catastali ed ipotecarie
4208 Provvidenze a favore del personale militare e salariato in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie
4210 Sussidi alle famiglie del personale deceduto per incidenti di volo o per altri incidenti di servizio o per infermità o lesioni dipendenti da causa di servizio
4211 Sovvenzioni all'Associazione nazionale dei finanzieri in congedo
4227 Provvidenze a favore del personale militare e salariato in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie
4228 Assicurazione contro la responsabilità civile ed amministrativa per gli eventi dannosi non dolosi causati a terzi dagli appartenenti al corpo della Guardia di finanza nello svolgimento della propria attività istituzionale
4230 Spese per acquisto di beni e servizi
4233 Sussidi alle famiglie del personale deceduto per incidenti di volo o per altri incidenti di servizio o per infermità o lesioni dipendenti da causa di servizio
4234 Sovvenzioni all'Associazione nazionale dei finanzieri in congedo
4242 Spese per il funzionamento - compresi i gettoni di presenza ed i compensi ai componenti e le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei all'amministrazione delle finanze - di Consigli, Comitati e Commissioni
4245 Manutenzione ordinaria degli immobili
4246 Manutenzione ordinaria degli immobili
4251 Spese riservate per l'attività informativa
4254 Spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e varie, inerenti ai contratti stipulati dal comando generale della Guardia di finanza
4256 Spese per le elezioni dei rappresentanti del personale militare in seno agli Organismi di rappresentanza e per il funzionamento degli stessi Organismi
4259 Anticipazioni agli enti amministrativi per provvedere alle momentanee deficienze di fondi rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa
4261 Fondo a disposizione per eventuali deficienze dei capitoli relativi ai servizi del corpo della Guardia di finanza
4263 Assicurazione contro la responsabilità civile ed amministrativa per gli eventi dannosi non dolosi causati a terzi dagli appartenenti al corpo della Guardia di finanza nello svolgimento della propria attività istituzionale
4264 Spese per acquisto di beni e servizi
4265 Spese per il funzionamento - compresi i gettoni di presenza ed i compensi ai componenti e le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei all'amministrazione delle finanze - di Consigli, Comitati e Commissioni
4266 Spese riservate per l'attività informativa
4267 Spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e varie, inerenti ai contratti stipulati dal comando generale della Guardia di finanza
4268 Spese per le elezioni dei rappresentanti del personale militare in seno agli Organismi di rappresentanza e per il funzionamento degli stessi Organismi
4270 Anticipazioni agli enti amministrativi per provvedere alle momentanee deficienze di fondi rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa
4272 Fondo a disposizione per eventuali deficienze dei capitoli relativi ai servizi del corpo della Guardia di finanza
4276 Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informatico
4278 Spese per il reclutamento, la formazione e l'addestramento del personale
4279 Spese per l'acquisto di beni e servizi
4280 Spese per il potenziamento dei servizi del corpo della Guardia di finanza
4287 Fondo necessario al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici
4291 Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informatico
4295 Spese per il reclutamento, la formazione e l'addestramento del personale
4299 Fondo per il miglioramento del livello di efficienza nello svolgimento dei compiti attribuiti al corpo della Guardia di finanza ed in particolare alla lotta all'evasione ed elusione fiscale, all'economia sommersa e alle frodi fiscali
4315 Spese per i servizi tecnico-specialistici
4330 Spese per il potenziamento dei servizi del corpo della Guardia di finanza
4438 Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie
4461 Spese per acquisto di beni e servizi
4462 Manutenzione ordinaria degli immobili
4463 Spese per il funzionamento - compresi i gettoni di presenza, i compensi ai componenti e le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei all'Avvocatura dello Stato - di Consigli, Comitati e Commissioni
4490 Spese per studi, progettazione, impianto e gestione di sistemi di elaborazione elettronica di dati e servizi istituzionali
5200 Spese di funzionamento del centro di formazione e studi - FORMEZ
5210 Spese connesse agli interventi di tutela delle minoranze linguistiche storiche
5211 Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche
5217 Spese di funzionamento della scuola superiore della pubblica amministrazione
6856 Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso
7001 Spese per lo sviluppo del sistema informativo
7010 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7016 Spese per lo sviluppo del sistema informativo
7018 Spese per l'acquisto di beni e servizi
7020 Spese per lo sviluppo del sistema informativo
7026 Spese per lo sviluppo del sistema informativo e manutenzione straordinaria dei locali ad esso strumentali
7030 Spese per lo sviluppo del sistema informativo e manutenzione straordinaria dei locali ad esso strumentali
7031 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7033 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7050 Spese per lo sviluppo del sistema informativo e manutenzione straordinaria dei locali ad esso strumentali
7122 Contributi in conto impianti da corrispondere all'impresa Ferrovie dello Stato S.p.a. per la realizzazione di un programma di investimenti per lo sviluppo e ammodernamento delle infrastrutture ferroviarie
7123 Contributi in conto impianti da corrispondere all'impresa Ferrovie dello Stato S.p.a. per la realizzazione di opere specifiche
7256 Oneri dipendenti dall'esecuzione delle clausole economiche del Trattato di pace e di accordi internazionali connessi al Trattato medesimo
7282 Fondo per l'agevolazione dei piani di rientro dei comuni in gestione commissariale straordinaria
7284 Fondo per la concessione di agevolazioni finanziarie agli imprenditori agricoli ed ai coltivatori diretti in relazione all'acquisizione di proprietà fondiarie
7285 Somma da assegnare al comune di Roma per interventi infrastrutturali
7289 Contributo al centro di geomorfologia integrata per l'area del Mediterraneo per il monitoraggio del rischio sismico
7310 Fondo integrativo speciale per la ricerca
7325 Fondo indiviso per la concessione di indennizzi e di contributi per danni di guerra
7330 Contributo annuale all'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno - SVIMEZ
7342 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7365 Somma da corrispondere all'ANAS S.p.a. in conseguenza della presa in carico dei tratti stradali dismessi dalle regioni a seguito delle modifiche intervenute nella classificazione della rete stradale di interesse nazionale e di quella di interesse regionale
7380 Somme da assegnare per la valorizzazione dell'Istituto italiano di tecnologia
7394 Somme da assegnare alla Scuola superiore dell'economia e delle finanze per essere destinate al potenziamento delle attività di supporto formativo e scientifico alle attività istituzionali del Ministero dell'economia e delle finanze, anche rivolte alla diffusione del «Made in Italy»
7442 Fondo occorrente per gli investimenti del Dipartimento dell'editoria
7460 Spese per lo sviluppo del sistema informativo, ivi compresa la manutenzione straordinaria della struttura della sede e quant'altro necessario alle esigenze della struttura stessa
7464 Somma da erogare per interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica
7513 Contributo alla regione Friuli-Venezia Giulia per la tutela della minoranza linguistica Slovena
7518 Somma da erogare per la ristrutturazione e la riqualificazione del settore del trasporto merci delle piccole e medie imprese nella regione Sicilia
7544 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7547 Fondo relativo alle risorse finanziarie occorrenti per l'attuazione del Federalismo amministrativo
7585 Fondo per la realizzazione del Sistema tessera sanitaria: convenzione con l'Agenzia delle Entrate e SOGEI; contributi ai farmacisti e ai medici convenzionati
7589 Fondo da ripartire per gli oneri connessi alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche
7603 Somma occorrente per la sottoscrizione di quote di società di gestione del risparmio finalizzate a gestire fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso riservati ad investitori qualificati
7751 Acquisto e costruzione di immobili da adibire a sedi degli uffici finanziari. Ristrutturazione e ammodernamento degli edifici esistenti
7754 Somma da attribuire all'Agenzia del Demanio per l'acquisto di beni immobili, per la manutenzione, la ristrutturazione, il risanamento e la valorizzazione dei beni del demanio e del patrimonio immobiliare statale per gli interventi sugli immobili confiscati alla criminalità organizzata
7762 Spese per lo sviluppo dei servizi automatizzati del sistema infomatico del Ministero
7765 Somma da versare all'entrata del bilancio dello Stato per crediti d'imposta per il cinema
7770 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7789 Somma da versare all'entrata del bilancio dello Stato per i crediti d'imposta per le imprese artigiane nel mezzogiorno
7799 Somma da versare all'entrata del bilancio dello Stato per i crediti di imposta a favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca in università ovvero enti pubblici di ricerca
7802 Somma da versare all'entrata del bilancio dello Stato per i crediti di imposta fruiti da soggetti che intraprendono nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo
7803 Somma da versare all'entrata del bilancio dello Stato per i crediti d'imposta fruiti dalle piccole e medie imprese, dalle imprese artigiane e da altri beneficiari per nuove assunzioni, nonché per nuovi contratti relativi ad attività di ricerca scientifica
7804 Somma da versare al bilancio dello Stato per i crediti di imposta fruiti dalle imprese produttrici di prodotti editoriali che investono in beni strumentali o in programmi di ristrutturazione economica-produttiva
7805 Somma da destinare alla Scuola superiore dell'economia e delle finanze per la realizzazione del servizio di documentazione tributaria
7806 Somma da versare all'entrata del bilancio dello Stato per i crediti d'imposta, fruiti dalle imprese agricole che effettuano, in tutto il territorio nazionale, investimenti nel settore della produzione, commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli
7807 Somma da versare al bilancio dello Stato per la concessione di crediti di imposta alle imprese agricole
7809 Somma da versare all'entrata del bilancio dello Stato per i crediti d'imposta fruiti per l'acquisizione dei beni strumentali per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate
7827 Spese per lo sviluppo dei servizi automatizzati del sistema informativo
7830 Spese per lo sviluppo dei servizi automatizzati del sistema informativo
7839 Acquisto di macchine da scrivere, arredamento uffici e locali, spese per impianti, sistemazione e dotazione di campi sportivi e palestre
7855 Acquisto di macchine, arredamento uffici e locali. Spese per impianti, sistemazione e dotazione di campi sportivi e palestre
7892 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazione librarie
7895 Spese per lo sviluppo del sistema informativo
9001 Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso

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Voci di spesa di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies della Legge n. 225 del 1992

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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1025 Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie
1091 Spese per acquisto di beni e servizi
1150 Spese per la gestione, la manutenzione ed il funzionamento del sistema informativo
1214 Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie
1220 Assicurazione contro i rischi professionali e la responsabilità civile dei dirigenti e contro i rischi per danni a persone e cose derivanti dall'effettuazione del telelavoro
1227 Spese per acquisto di beni e servizi
1231 Spese connesse alle attività relative alla sicurezza dei prodotti e di tutela dei consumatori anche in relazione alle esigenze di collegamento informatico con le Camere di commercio, comprese le spese di funzionamento, acquisto strumenti tecnici ed informatici e quelle relative allo svolgimento di attività di ricerca e studio, di informazione ai consumatori, di prove ed analisi di laboratorio da affidare ad esperti, consulenti o a società specializzate mediante apposito contratto
1232 Spese per la gestione, la manutenzione ed il funzionamento del sistema informativo
1335 Spese per acquisto di beni e servizi
1336 Manutenzione ordinaria degli immobili
1372 Spese per lo svolgimento delle attività promozionali del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti
1377 Concorso nella spesa dell'Istituto europeo di standardizzazione nelle telecomunicazioni
1378 Concorso nella spesa dell'Unione postale universale
1400 Spese per la gestione, la manutenzione ed il funzionamento del sistema informativo
1712 Concorso nella spesa dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni, dalla Conferenza europea poste e telecomunicazioni e dell'Unione radiotelevisiva europea
1730 Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per consumi intermedi
1735 Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali maggiori esigenze relative a spese direttamente regolate per legge
1740 Fondo da ripartire per le finalità previste dalle disposizioni legislative di cui all'elenco n. 1 allegato alla legge finanziaria 2008, per le quali non si dà luogo alle riassegnazioni delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato
2158 Spese per acquisto di beni e servizi
2159 Spese per acquisto di beni e servizi
2167 Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo
2169 Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo
2216 Spese per il funzionamento del Consiglio nazionale ceramico
2220 Acquisto beni e servizi
2222 Spese per il funzionamento della Commissione sui ricorsi contro i provvedimenti dell'ufficio centrale brevetti
2223 Spese relative ai ricorsi proposti dinanzi alla Commissione incaricata del contenzioso relativo ai provvedimenti dell'ufficio centrale brevetti per invenzioni, modelli e marchi
2224 Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo
2225 Spese per acquisto di beni e servizi
2228 Spese connesse allo svolgimento delle attività di informazione e monitoraggio degli effetti dei provvedimenti di sostegno alle attività economiche e produttive da affidare ad esperti o a società specializzate mediante appositi contratti, comprese le spese di funzionamento e di acquisto di strumenti tecnici informatici
2234 Elaborazione, analisi e studio nei settori delle attività produttive - Comprese le spese di funzionamento del nucleo di esperti per la politica industriale e della relativa struttura di supporto - e coordinamento degli interventi nei settori aeronautico ed elettronico
2243 Spese per il funzionamento del punto di contatto nazionale OCSE
2246 Spese relative alla struttura di cooperazione interorganica con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
2247 Spese per il funzionamento dello sportello per informazioni concernenti le attività di registrazione, di valutazione, di autorizzazione e di restrizione delle sostanze chimiche (Reach)
2248 Spese connesse allo svolgimento di tutte le funzioni e le attività già svolte dal soppresso I.P.I., incluse quelle relative alle risorse umane e strumentali
2260 Somma da erogarsi a cura del Commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia per interventi di carattere straordinario in favore di manifestazioni fieristiche
2280 Somma da erogare a enti, istituti, Associazioni, Fondazioni ed altri Organismi
2300 Spese per iniziative intese a favorire lo sviluppo della cooperazione e la diffusione dei principi cooperativi, anche attraverso corsi per cooperatori, nonché per la qualificazione dei dirigenti di cooperative e il pagamento di compensi e diritti di autore per pubblicazioni edite dal Ministero a scopo di divulgazione del movimento cooperativo
2302 Interventi a favore dell'Ente nazionale per il microcredito
2385 Spese relative alla lotta per la contraffazione
2408 Spese per l'attuazione del Trattato generale di amicizia e cooperazione privilegiata tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina
2440 Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo
2499 Spese per acquisto di beni e servizi
2501 Somma da erogare a enti, istituti, Associazioni, Fondazioni ed altri Organismi
2505 Spese per la gestione e il funzionamento del sistema informativo
2530 Spese di funzionamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero in Italia e all'estero
2531 Somma da assegnare all'Istituto nazionale per il commercio con l'estero per il finanziamento dell'attività di promozione e di sviluppo degli scambi commerciali con l'estero
2645 Spese per acquisto di beni e servizi
2661 Spese per acquisto di beni e servizi
2670 Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo
2700 Spese per la gestione, la manutenzione ed il funzionamento del sistema informativo
2751 Spese relative agli adempimenti previsti dalla convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distribuzione
3121 Contributi e rimborso oneri sostenuti dalle emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale
3348 Spese per acquisto di beni e servizi
3350 Spese per la gestione e il funzionamento del sistema informativo
3351 Spese per il controllo delle emissioni radioelettriche sul territorio nazionale, esercizio e manutenzione degli impianti ed apparati, acquisto e trasporto di materiali accessori, attrezzi ed utensili di consumo. Spese di esercizio dei mezzi di trasporto adibiti a stazioni mobili. Informatizzazione delle procedure
3352 Spese per il controllo delle emissioni radioelettriche sul territorio nazionale, esercizio e manutenzione degli impianti ed apparati, acquisto e trasporto di materiali accessori, attrezzi ed utensili di consumo. Spese di esercizio dei mezzi di trasporto adibiti a stazioni mobili. Informatizzazione delle procedure
3509 Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie
3521 Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie
3533 Spese per acquisto di beni e servizi
3536 Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo
3537 Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo
3540 Spese per acquisto di beni e servizi
3601 Somme occorrenti per l'attuazione dell'accordo relativo al Trattato di non proliferazione delle armi nucleari
3991 Spese per acquisto di beni e servizi
4091 Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo
4451 Spese per acquisto di beni e servizi
4571 Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo
5235 Spese per acquisto di beni e servizi
7000 Spese per la realizzazione e lo sviluppo del sistema informativo
7010 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7031 Spese per la realizzazione e lo sviluppo del sistema informativo
7033 Spese per la realizzazione e lo sviluppo del sistema informativo
7036 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7037 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7320 Spese per la ricerca scientifica
7325 Spese per lo sviluppo del sistema informativo
7326 Spese per la realizzazione e lo sviluppo del sistema informativo
7328 Spese per la realizzazione e lo sviluppo del sistema informativo
7339 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7341 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7342 Fondo per la competitività e lo sviluppo
7352 Spese per la realizzazione e lo sviluppo del sistema informativo
7370 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7383 Spese per la realizzazione e lo sviluppo del sistema informativo
7384 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7426 Interventi in materia di reindustrializzazione, agevolazioni a favore della ricerca, dello sviluppo e l'innovazione e di altre forme di incentivo
7440 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7450 Fondo per la finanza d'impresa
7471 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7476 Interventi in materia di brevettualità e per le attività connesse con la ricerca di anteriorità
7480 Fondo rotativo per le imprese
7481 Somme da destinare alla realizzazione di azioni a sostegno di una campagna promozionale straordinaria a favore del Made in Italy
7570 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7600 Spese per la realizzazione e lo sviluppo del sistema informativo
7609 Spese per la realizzazione e lo sviluppo del sistema informativo
7610 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7611 Spese per l'esecuzione dell'accordo di cooperazione Italia-Russia sullo smantellamento dei sommergibili nucleari radioattivi della Marina militare russa per la gestione sicura dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito
7623 Acquisto ed installazione di apparecchiature, impianti tecnici, accessori e strumenti di misura per i servizi radioelettrici; acquisto di stazioni mobili di controllo delle emissioni radioelettriche; acquisto di sistemi di informatizzazione delle procedure per il controllo delle emissioni radioelettriche
7624 Acquisto ed installazione di apparecchiature, impianti tecnici, accessori e strumenti di misura per i servizi radioelettrici; acquisto di stazioni mobili di controllo delle emissioni radioelettriche; acquisto di sistemi di informatizzazione delle procedure per il controllo delle emissioni radioelettriche
7626 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7630 Contributo all'ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (E.N.E.A.)
7650 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7890 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7931 Spese per la ricerca scientifica
7934 Spese per la ricerca scientifica
7936 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazione librarie
8080 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazione librarie
8385 Spese per la realizzazione e lo sviluppo del sistema informativo
8390 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie

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Voci di spesa di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies della Legge n. 225 del 1992
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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1081 Spese per acquisto di beni e servizi
1151 Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo
1152 Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per consumi intermedi
1155 Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali maggiori esigenze relative a spese direttamente regolate per legge
1161 Fondo da ripartire per l'istituzione e per le esigenze degli uffici periferici del Ministero del lavoro, ecc.
1263 Spese per acquisto di beni e servizi
1342 Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo
1612 Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie
1746 Spese per la gestione e il funzionamento dei sistemi informativi per il lavoro
2020 Spese relative al personale comandato non gestito da SPT da rimborsare alle amministrazioni ed agli enti pubblici non economici
2180 Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento dell'occupazione giovanile e delle donne
2917 Spese per acquisto di beni e servizi
2920 Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo
2952 Spese per acquisto di beni e servizi
2980 Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo
3111 Spese per acquisto di beni e servizi
3180 Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo
3435 Spese per acquisto di beni e servizi
3437 Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo
3483 Spese per l'integrazione della composizione del CNEL, con i membri designati dall'Osservatorio nazionale del volontariato e dall'Osservatorio nazionale dell'associazionismo
3526 Spese di funzionamento dell'Organo di controllo degli enti non commerciali e delle onlus
3527 Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza finalizzato alla realizzazione di interventi a livello nazionale, regionale e locale
3601 Fondo da ripartire per le finalità previste dalle disposizioni legislative di cui all'elenco n. 1 allegato alla legge finanziaria 2008, per le quali non si dà luogo alle riassegnazioni delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato
3671 Fondo da ripartire per le politiche sociali
3689 Spese per acquisto di beni e servizi
3692 Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo
3886 Spese per acquisto di beni e servizi
3889 Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo
3892 Fondo per il diritto al lavoro dei disabili
3971 Fondo per le attività finalizzate a ridefinire e potenziare le funzioni, il regime giuridico e le dotazioni strumentali dei consiglieri di parità
4112 Spese per acquisto di beni e servizi
4150 Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo
4161 Contributo agli enti privati gestori di attività formative
4282 Spese per acquisto di beni e servizi
4293 Spese per il funzionamento - compreso il compenso ai componenti - del nucleo di valutazione della spesa previdenziale
4320 Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo
4332 Somma da corrispondere per il funzionamento della Commissione di vigilanza sui fondi pensione
4812 Spese per acquisto di beni e servizi
4825 Assicurazione contro i rischi professionali e la responsabilità civile dei dirigenti
4831 Manutenzione ordinaria degli immobili
4850 Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo
5012 Spese per acquisto di beni e servizi
5025 Spese di funzionamento della Commissione di garanzia per l'attivazione della legge sullo sciopero dei servizi pubblici
5050 Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo
5061 Spese per il funzionamento del Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità uomo-donna nel lavoro, nonché del Collegio istruttorio e della relativa segreteria tecnica
5062 Somma da erogare ad imprese, anche in forma cooperativa, i loro Consorzi, gli enti pubblici economici, le Associazioni sindacali dei lavoratori ed i Centri di formazione professionale, per il finanziamento dei progetti di azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro
5063 Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro
5191 Spese per acquisto di beni e servizi
5203 Spese per il funzionamento degli Osservatori nazionali per il volontariato e dell'associazionismo
5230 Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo
7000 Spese per lo sviluppo del sistema informativo
7050 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7181 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7182 Spese per lo sviluppo del sistema informativo
7251 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7252 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7371 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7490 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7560 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7622 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7681 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7682 Finanziamento delle attività di formazione professionale
7761 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7821 Spese per lo sviluppo dei sistemi informativi per il lavoro
7901 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7981 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
8061 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie

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Voci di spesa di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies della Legge n. 225 del 1992
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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1081 Spese per acquisto di beni e servizi
1151 Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo
1250 Spese per acquisto di beni e servizi
1350 Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo
1380 Oneri derivanti dalle ratifiche ed esecuzioni di accordi e convenzioni internazionali
1411 Indennità e competenze dovute al personale estraneo all'amministrazione
1428 Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie
1451 Spese per acquisto di beni e servizi
1455 Spese relative al personale comandato non gestito da SPT da rimborsare alle amministrazioni ed agli enti pubblici non economici
1467 Assicurazione contro i rischi professionali e la responsabilità civile dei dirigenti
1478 Istituzione e funzionamento della Scuola superiore della magistratura
1501 Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo, nonché funzionamento e manutenzione delle attrezzature per la microfilmatura di atti
1515 Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per consumi intermedi
1538 Fondo da ripartire per le finalità previste dalle disposizioni legislative di cui all'elenco n. 1 allegato alla legge finanziaria 2008, per le quali non si dà luogo alle riassegnazioni delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato
1551 Contributo ai comuni per le spese degli uffici giudiziari
1634 Provvidenze a favore del personale dell'amministrazione penitenziaria in disagiate condizioni economiche o vittime di eventi dannosi sopportati per motivi di servizio
1671 Spese per acquisto di beni e servizi
1687 Manutenzione ordinaria degli immobili
1751 Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo
1761 Spese di ogni genere riguardanti il mantenimento, l'assistenza e la rieducazione dei detenuti
1762 Spese per il pagamento di canoni e utenze, spese di pulizia, manutenzione e riparazione di mobili ed arredi, nonché organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario e farmaceutico e assistenza e mantenimento di detenuti tossicodipendenti presso comunità terapeutiche
1763 Spese per l'organizzazione e il funzionamento delle Scuole dell'amministrazione penitenziaria
1768 Interventi in favore dei detenuti tossicodipendenti e di quelli affetti da infezione HIV, ivi compresi quelli relativi all'adeguamento e sistemazione delle strutture penitenziarie. Trattamento socio-sanitario, recupero e reinserimento dei tossicodipendenti. Convenzioni con strutture esterne, corsi di addestramento e riqualificazione del personale dell'amministrazione penitenziaria
2037 Provvidenze a favore del personale della giustizia minorile in disagiate condizioni economiche o vittime di eventi dannosi sopportati per motivi di servizio
2061 Spese per acquisto di beni e servizi
2121 Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo
2131 Spese per l'organizzazione e l'attuazione degli interventi nei confronti dei minori
2151 Oneri derivanti dalla convenzione europea, sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento, della convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori e delle convenzioni in materia di protezione e di rimpatrio dei minori. Attività internazionali
7011 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7190 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7200 Spese per l'acquisto e l'installazione di opere prefabbricate, strutture e impianti, nonché per l'acquisto, l'ampliamento, la ristrutturazione, il restauro e la manutenzione straordinaria di immobili sia per gli uffici dell'amministrazione centrale che per quelli giudiziari
7203 Spese per lo sviluppo del sistema informativo nonché per il finanziamento del progetto intersettoriale «Rete unitaria della pubblica amministrazione», nonché dei progetti intersettoriali e di infrastruttura informatica e telematica ad esso connessi
7211 Spese per l'acquisto dei mezzi di trasporto, per la rielaborazione tecnica di quelli esistenti nonché per realizzo di impianti di comunicazione e controllo sulle autovetture e la manutenzione degli stessi, nonché per l'acquisizione di beni, macchine, attrezzature e sistemi, compresa la microfilmatura degli atti
7301 Manutenzione straordinaria degli immobili
7321 Spese per l'acquisto di attrezzature e impianti
7341 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7361 Servizio delle industrie e delle bonifiche agrarie degli Istituti di prevenzione e di pena
7421 Spese per l'acquisto di attrezzature e impianti
7441 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie

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Voci di spesa di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies della Legge n. 225 del 1992
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

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1071 Spese per acquisto di beni e servizi
1081 Spese riservate
1147 Spese per acquisto di beni e servizi
1156 Spese per la tutela interessi italiani e sicurezza connazionali all'estero in emergenza
1157 Potenziamento delle attività di analisi e documentazione in materia di politica internazionale
1163 Somma da erogare a enti, istituti, Associazioni, Fondazioni ed altri Organismi
1174 Spese per acquisto di beni e servizi
1205 Spese per acquisto di beni e servizi
1245 Spese per acquisto di beni e servizi
1248 Provvidenze in favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie
1270 Assicurazione contro i rischi professionali e la responsabilità civile dei dirigenti
1284 Contributo per spese d'ufficio e di rappresentanza ai titolari degli uffici consolari di 2a categoria
1285 Rimborso spese per visite medico-fiscali effettuate al personale in servizio all'estero e viste per esami medici di controllo
1292 Spese per acquisto di beni e servizi
1296 Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per consumi intermedi
1297 Fondo da ripartire per provvedere al rafforzamento delle misure di sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari
1391 Spese per acquisto di beni e servizi
1392 Noleggio, trasporto e installazione di apparecchiature informatiche e per l'automazione degli uffici dell'amministrazione centrale e relativa manutenzione e assistenza tecnica. Produzione di software, addestramento del personale tecnico e degli utenti finali ed avviamento dei sistemi presso l'amministrazione centrale. Funzionamento del C.E.D. e del sistema informativo del Ministero degli affari esteri
1393 Spese per il servizio corrieri
1394 Manutenzione ordinaria degli immobili
1396 Spese relative alla manutenzione di impianti e attrezzature nonché adeguamento sicurezza nei luoghi di lavoro
1525 Spese per consulenti legali, sanitari e tecnici
1613 Dotazioni finanziarie per le rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari di prima categoria
1636 Spese per acquisto di beni e servizi
1675 Spese per la diffusione di notizie italiane attraverso testate giornalistiche italiane con attività di servizi esteri
2153 Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni
2160 Spese per il funzionamento degli uffici all'estero - spese per le spedizioni dei rendiconti dei finanziamenti disposti dalla D.G.C.S. in favore delle rappresentanze diplomatico-consolari
2161 Utenze, servizi ausiliari, spese di pulizia
2164 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili, mobili, arredi e accessori, impianti e macchinari, hardware e software
2165 Noleggi, locazioni e leasing operativi relativi ad impianti, macchinari, hardware, licenze e mezzi di trasporto
2166 Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni. Sussidi e audiovisivi
2168 Spese per l'organizzazione e la partecipazione a congressi, seminari e conferenze in Italia e all'estero
2169 Spese per studi, ricerche e consulenze con università, istituti ed esperti pubblici e privati, ivi comprese le spese di missione di detti esperti. Spese per pubblicazioni, anche a carattere periodico, per la redazione di articoli e servizi, traduzioni e dattilografia
2170 Acquisto di beni di consumo per il funzionamento degli uffici
2180 Contributi volontari e finalizzati alle Organizzazioni internazionali, banche e fondi di sviluppo impegnati nella cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, compresa l'Unione europea
2181 Contributi alle Organizzazioni non governative riconosciute idonee per la realizzazione di attività di cooperazione da loro promosse
2182 Finanziamenti a titolo gratuito attinenti l'elaborazione di studi, la progettazione, interventi in materia di ricerca scientifica e tecnologica, la fornitura e costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature e servizi, la realizzazione di progetti di sviluppo integrati anche per ostacolare la produzione della droga, sostegni a programmi di informazione ed iniziative anche di carattere finanziario
2183 Finanziamenti a titolo gratuito per l'attuazione di singoli programmi ed interventi destinati a fronteggiare casi di calamità e situazioni di denutrizione e di carenze igienico-sanitarie incluse le spese di missione in relazione ai programmi
2184 Finanziamenti per la realizzazione di programmi di formazione a distanza e di programmi di formazione professionale in Italia, per la concessione di borse di studio in Italia e all'estero e per la formazione di personale italiano destinato a svolgere attività di cooperazione allo sviluppo
2195 Spese per liti, arbitrati, risarcimenti, interessi di mora e legali ed accessori, spese di copia, stampa carta bollata, registrazione e varie attinenti ai contratti
2201 Contributo all'Istituto agronomico per l'oltremare
2205 Contributo alle Nazioni Unite
2210 Fondo per lo sminamento umanitario
2301 Spese e contributi derivanti da accordi internazionali
2302 Contributi obbligatori ad Organismi internazionali
2471 Spese per acquisto di beni e servizi
2491 Spese per l'insegnamento della lingua e della cultura italiana a stranieri da parte di istituzioni italiane e straniere, nonché per l'organizzazione di corsi di aggiornamento per docenti stranieri di lingua italiana presso l'università o istituzioni italiane specializzate ivi compresi gli oneri derivanti dal viaggio e dal soggiorno; acquisto di libri e di materiale didattico inclusi i sussidi audiovisivi per le istituzioni straniere; acquisto di libri per aggiornamento biblioteche per gli istituti italiani di cultura; spese di imballaggio e spedizione; convenzioni per l'acquisizione di consulenze da parte di specialisti nonché spese per l'organizzazione di convegni sulla lingua italiana e sull'editoria, ivi incluse le spese di viaggio e soggiorno dei relatori
2560 Spese per acquisto di beni e servizi
2619 Spese, contributi, assegni e premi finalizzati alla promozione ed alle relazioni culturali
2741 Contributi ad enti ed altri Organismi
2753 Spese derivanti dalla partecipazione italiana al finanziamento del segretariato per il controllo delle esportazioni di armi convenzionali e prodotti a tecnologia dual use
2760 Spese in Italia e all'estero per l'esecuzione dei programmi bilaterali e degli impegni multilaterali relativi all'attuazione ed allo sviluppo della cooperazione internazionale in campo scientifico e tecnologico e agli stessi fini per missioni in Italia e all'estero, per compensi, acquisti e relativa spedizione di apparecchiature e materiali in relazione a ricerche in comune, nonché di pubblicazioni scientifiche e tecnologiche straniere e italiane
2761 Assegni agli istituti italiani di cultura all'estero
2762 Trasferimenti ai Commissariati del Governo per la partecipazione italiana ad esposizioni internazionali ed universali
3031 Spese per acquisto di beni e servizi
3081 Spese per le elezioni dei Comitati degli italiani all'estero (Comites) ivi comprese le spese di pubblicità
3086 Rimborso alle società concessionarie dei servizi marittimi dell'onere derivante dalle facilitazioni di viaggio a favore di connazionali che rimpatriano temporaneamente
3091 Spese per le elezioni del Consiglio generale degli italiani all'estero ivi comprese le spese di pubblicità
3103 Contributi in danaro ai Comitati italiani all'estero - Comites - e per le riunioni annuali dei Comitati dei loro Presidenti
3105 Associazioni ad enti che operano per l'assistenza delle collettività italiane all'estero
3106 Contributo per le riunioni annuali dei Comitati dei Presidenti dei Comites
3122 Spese per attività culturali, educative, ricreative e informative in favore dei connazionali e delle collettività italiane all'estero, comprese quelle per studi, indagini, organizzazione e partecipazione a convegni di studio.
3131 Contributo al Consiglio generale degli italiani all'estero per le spese di funzionamento
3153 Contributi in denaro, libri e materiale didattico e relative spese di spedizione ad enti, Associazioni e Comitati per l'assistenza educativa, scolastica, culturale, ricreativa e sportiva dei lavoratori italiani all'estero e delle loro famiglie
3341 Spese per acquisto di beni e servizi
3366 Finanziamento delle attività del Comitato interministeriale per i diritti umani
3381 Contributo straordinario al Comitato atlantico italiano
3396 Contributo connesso all'accordo per gli scambi culturali tra l'Italia e gli Stati Uniti
3399 Contributo per la partecipazione al Fondo europeo per la gioventù
3415 Spese e contributi derivanti dalla partecipazione dell'Italia ad iniziative ed interventi di solidarietà internazionale
3416 Partecipazione dell'Italia ai Fondi fiduciari della NATO
3421 Contributo volontario al Fondo di cooperazione tecnica dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA)
3426 Partecipazione italiana alle iniziative PESD
3620 Spese per acquisto di beni e servizi
3751 Contributo speciale a favore dell'istituto Italo-Latino-Americano
3752 Spese connesse al Trattato generale di amicizia e cooperazione privilegiate tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina
3754 Spese per la partecipazione italiana a progetti e programmi internazionali nel quadro delle questioni globali
3755 Spese derivanti dalla partecipazione dell'Italia ad iniziative di solidarietà internazionale
4505 Spese per acquisto di beni e servizi
4536 Costi di interpretariato a carico dell'Italia a seguito della decisione del Consiglio dell'Unione europea n. 1327 del 12 febbraio 2004 concernente l'introduzione dell'accordo sul regime linguistico (Request and Pay) dell'Unione europea allargata
4538 Contributo alla Maison de l'Italie della città universitaria di Parigi
4539 Concessione di un contributo all'Associazione culturale Villa Vigoni di Menaggio
4543 Spese per interventi volti a favorire attività culturali ed iniziative per la conservazione delle testimonianze connesse con la storia e le tradizioni del gruppo etnico italiano nei Paesi dell'ex Jugoslavia ed i suoi rapporti con la Nazione di origine
4544 Iniziative in favore della minoranza italiana nei Paesi della ex Jugoslavia da attuare anche in collaborazione con la regione Friuli-Venezia Giulia e con altre istituzioni ed enti
4545 Contributi ad enti ed Associazioni per interventi volti a favorire attività culturali ed iniziative per la conservazione delle testimonianze connesse con la storia e le tradizioni del gruppo etnico italiano in Jugoslavia ed i suoi rapporti con la Nazione di origine
4547 Spese per gli interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia
4548 Spese e contributi derivanti dalla partecipazione dell'Italia ad iniziative di solidarietà internazionale
7150 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7168 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7169 Spese per lo sviluppo del sistema informativo
7175 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7200 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7220 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7235 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7240 Spese per lo sviluppo del sistema informativo
7245 Acquisto e relativi oneri accessori, ristrutturazioni e costruzioni e relative spese connesse di immobili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari nonché ad alloggi per il personale
7248 Dotazione finanziaria in conto capitale per le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di prima categoria
7250 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7255 Manutenzione straordinaria degli immobili
7256 Spese relative alla manutenzione straordinaria di impianti e attrezzature nonché adeguamento sicurezza nei luoghi di lavoro
7301 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7950 Spese per acquisto di attrezzature ed apparecchiature
8050 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
8150 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
8350 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
9150 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie

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Voci di spesa di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies della Legge n. 225 del 1992
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

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1004 Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie
1043 Spese per acquisto di beni e servizi
1170 Spese per acquisto di beni e servizi
1173 Spese per acquisto di beni e servizi
1180 Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie
1186 Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie
1194 Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche
1195 Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche
1196 Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche
1202 Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo
1204 Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche
1247 Assicurazione contro i rischi professionali e la responsabilità civile dei dirigenti
1256 Manutenzione ordinaria degli immobili
1261 Contributi ad enti, istituti, Associazioni, Fondazioni ed altri Organismi
1270 Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi
1287 Fondo da ripartire per interventi in favore del sistema dell'istruzione
1294 Fondo da ripartire per l'attuazione del piano programmatico di interventi finanziari della scuola
1296 Fondo da ripartire per la valorizzazione dell'istruzione scolastica, universitaria e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica
1297 Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per consumi intermedi
1299 Somme da trasferire alle regioni per il sostegno alle scuole paritarie
1308 Posti di assistente di lingue straniere istituiti nelle scuole italiane in esecuzione di accordi culturali o di scambi sul piano bilaterale
1309 Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie
1314 Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie
1315 Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie
1328 Spese per acquisto beni e servizi comparto Ministero
1330 Spese per acquisto beni e servizi comparto Ministero
1331 Spese per acquisto di beni e servizi
1350 Partecipazione a progetti internazionali
1392 Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo
1396 Spese per acquisto beni e servizi comparto Ministero
1399 Spese per acquisto di beni e servizi
1408 Sussidi e contributi per il funzionamento e, limitatamente alle regioni a statuto speciale, la manutenzione di palestre e impianti ginnico-sportivo-scolastici
1450 Spese per iniziative finalizzate all'educazione stradale e per l'organizzazione dei corsi per l'acquisizione, da parte degli studenti, del certificato di idoneità alla conduzione dei ciclomotori
1473 Spese per la promozione e l'attuazione di iniziative di cooperazione educativa, scientifica e culturale
1477 Contributi alle scuole paritarie comprese quelle della Valle d'Aosta
1478 Spese per la realizzazione e l'aggiornamento dell'anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica
1509 Interventi per la promozione di iniziative di cooperazione educativa, scientifica e culturale
1512 Incentivi di natura economica finalizzati alla prosecuzione degli studi da assegnare agli studenti che abbiano conseguito risultati scolastici di particolare valore
1599 Fondo per la formazione e l'aggiornamento della dirigenza
1610 Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie
1626 Funzionamento del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale
1628 Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie
1630 Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie
1637 Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie
1648 Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie
1649 Somma da destinare alla promozione delle eccellenze e del merito per gli studenti dei corsi di laurea e laurea magistrale
1653 Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie
1659 Spese per acquisto di beni e servizi
1673 Spese per acquisto di beni e servizi
1676 Contratti di collaborazione stipulati dagli Istituti superiori di studi musicali e coreutici e dalle Accademie di belle arti
1678 Contributo dello Stato per la ricerca scientifica
1679 Contributi ad enti, istituti, Associazioni, Fondazioni ed altri Organismi
1683 Spese per acquisto di beni e servizi
1684 Spese per acquisto di beni e servizi
1685 Spese per acquisto di beni e servizi
1686 Borse di studio post-laurea
1687 Spese per acquisto di beni e servizi
1689 Spese per acquisto di beni e servizi
1690 Fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario, relativo al finanziamento di specifiche iniziative, attività e progetti, ivi comprese quelle di nuove iniziative didattiche
1691 Contributi vari
1692 Contributi alle università e agli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti
1695 Fondo di intervento integrativo da ripartire tra le regioni per la concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione di borse di studio
1696 Contributo a favore dei Collegi universitari legalmente riconosciuti per lo svolgimento di attività culturale a carattere nazionale ed internazionale e finanziamento delle funzioni delegate alla regione autonoma Sardegna in materia di diritto allo studio
1701 Partecipazioni ad Organismi internazionali connesse ai programmi di ricerca scientifica e tecnologica in Antartide. Aggiornamento e perfezionamento del personale affidata dal Ministero a università, enti ed istituti
1704 Promozione di iniziative di cooperazione scientifica internazionale
1706 Contributi vari
1709 Assegnazioni alle università per spese inerenti l'attività sportiva universitaria e per i relativi impianti nonché per il funzionamento dei Comitati che sovraintendono alle attività medesime
2115 Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie
2135 Assicurazione contro i rischi professionali e la responsabilità civile dei dirigenti
2136 Assicurazione contro i rischi professionali e la responsabilità civile dei dirigenti scolastici
2139 Spese per acquisto di beni e servizi
2164 Spese per acquisto di beni e servizi
2173 Spese per acquisto di beni e servizi
2174 Spese per acquisto beni e servizi
2175 Spese per acquisto beni e servizi
2180 Spese per il funzionamento dei gruppi di lavoro provinciali, per l'integrazione scolastica, compresi i gettoni di presenza, e le indennità di missione ed i rimborsi delle spese di viaggio agli estranei all'amministrazione
2181 Spese per la costituzione e il funzionamento dei Consigli regionali dell'istruzione e dei Consigli scolastici locali
2184 Spese per il sostegno agli alunni handicappati
2185 Spese per il sostegno agli alunni handicappati
2186 Spese per il sostegno agli alunni handicappati
2188 Spese per il sostegno agli alunni handicappati
2193 Assegnazione annua a favore della scuola europea di Ispra-Varese
3061 Fondo per la compilazione o la traduzione e la stampa di libri di testo per gli istituti superiori con lingua di insegnamento Slovena nonché per la stampa di libri di testo in lingua Slovena per la scuola dell'obbligo
3112 Spese per l'autonomia dell'istruzione in lingua Slovena
7000 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7070 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature, di mobilio e di dotazioni librarie
7072 Spese per lo sviluppo del sistema informativo comprese quelle relative alla rete informatica della ricerca (Garr)
7100 Spese per l'acquisto di attrezzature e apparecchiature informatiche finalizzate allo sviluppo delle tecnologie didattiche nelle scuole
7110 Fondo da ripartire a favore delle istituzioni scolastiche per l'attuazione della normativa sull'igiene e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
7146 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie relative all'ufficio studi
7156 Spese per arredamento della scuola dell'obbligo
7226 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7227 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7228 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7229 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7230 Contributi per la ricerca scientifica
7231 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7234 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7236 Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca
7237 Contributo a favore del CNR e dell'ENEA per lo sviluppo del tessuto produttivo nel sud
7245 Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica
7273 Concorso dello Stato per interventi per alloggi e residenze per gli studenti universitari, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 338
7312 Interventi di edilizia ed acquisizione di attrezzature didattiche e strumentali
7477 Spese per le attrezzature tecniche, per i sussidi didattici e per ogni altra forma di ausilio tecnico necessario all'integrazione scolastica della persona handicappata
7478 Spese per le attrezzature tecniche, per i sussidi didattici e per ogni altra forma di ausilio tecnico necessario all'integrazione scolastica della persona handicappata
7479 Spese per le attrezzature tecniche, per i sussidi didattici e per ogni altra forma di ausilio tecnico necessario all'integrazione scolastica della persona handicappata
7481 Spese per le attrezzature tecniche, per i sussidi didattici e per ogni altra forma di ausilio tecnico necessario all'integrazione scolastica della persona handicappata
7486 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7545 Spese per la realizzazione di iniziative a carattere nazionale in materia di sicurezza nelle scuole
7625 Spese per la realizzazione di iniziative a carattere nazionale in materia di sicurezza nelle scuole
7645 Spese per la realizzazione di iniziative a carattere nazionale in materia di sicurezza nelle scuole
7785 Spese per la realizzazione di iniziative a carattere nazionale in materia di sicurezza nelle scuole

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Voci di spesa di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies della Legge n. 225 del 1992
MINISTERO DELL'INTERNO

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1081 Spese per acquisto di beni e servizi
1084 Spese di carattere riservato inerenti a speciali servizi di sicurezza
1085 Spese per la manutenzione delle apparecchiature della rete nazionale cifrante. Fornitura di servizi specialistici informatici
1201 Spese per acquisto di beni e servizi
1214 Spese per la gestione, installazione, manutenzione di apparecchiature elettroniche e per l'addestramento del personale tecnico, forniture di servizi specialistici informatici per il centro elaborazione dati del Dipartimento per gli affari interni e territoriali e gli uffici periferici. Acquisto di attrezzature accessorie, di materiale speciale e d'uso e di pubblicazioni tecniche in materia informatica per il Dipartimento degli affari interni e territoriali
1243 Spese per acquisto di beni e servizi
1262 Spese per il funzionamento di Consigli, Comitati e Commissioni
1281 Spese per la gestione, installazione, manutenzione di apparecchiature elettroniche e per l'addestramento del personale tecnico, forniture di servizi specialistici informatici per il centro elaborazione dati del Dipartimento per gli affari interni e territoriali e gli uffici periferici. Acquisto di attrezzature accessorie, di materiale speciale e d'uso e di pubblicazioni tecniche in materia informatica per il Dipartimento degli affari interni e territoriali
1284 Spese per attività di gestione e manutenzione e messa in esercizio degli applicativi in uso per la gestione del Centro nazionale servizi demografici, dell'indice nazionale delle anagrafi, del sistema di accesso e interscambio anagrafico e rilascio della carta d'identità elettronica
1288 Spese per esigenze connesse ai servizi elettorali
1310 Spese per esigenze connesse ai servizi elettorali
1326 Spese per gli oneri relativi alle Commissioni straordinarie nominate per la gestione degli enti locali, nei cui confronti è stato disposto lo scioglimento conseguente a fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso nonché spese per il trattamento economico del personale amministrativo e tecnico assegnato ai medesimi enti locali
1331 Erogazioni straordinarie a favore dei comuni e delle province
1334 Somme per speciali erogazioni in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario della Val Venosta
1336 Contributo al parco nazionale Sant'Anna di Stazzema
1813 Spese per acquisto di beni e servizi
1815 Spese per il funzionamento di Comitati, Consigli e Commissioni, ivi compresi i gettoni di presenza, i compensi ai componenti e le indennità di missione ed il rimborso delle spese di trasporto ai membri estranei al Ministero
1816 Spese per l'impianto, gestione, noleggio e manutenzione di mezzi operativi e strumentali
1851 Spese per assicurazione e iscrizione agli albi professionali
1855 Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie
1856 Somme da destinarsi all'assistenza dei figli del personale appartenente al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco da effettuarsi per il tramite dell'opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco
1860 Spese per l'attività sportiva del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, spese per l'attività agonistica dei gruppi sportivi dei Vigili del Fuoco e delle sezioni giovanili agonistiche. Partecipazione a manifestazioni sportive nazionali ed internazionali
1901 Spese per acquisto di beni e servizi
1902 Fondo a disposizione per sopperire ad eventuali deficienze dei capitoli relativi alle spese di funzionamento
1904 Spese per il funzionamento di Comitati, Consigli e Commissioni, ivi compresi i gettoni di presenza, i compensi ai componenti e le indennità di missione ed il rimborso delle spese di trasporto ai membri estranei al Ministero
1905 Spese per il potenziamento delle esigenze operative del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco
1951 Spese per il vettovagliamento, per l'acquisto e la custodia del vestiario e dell'equipaggiamento, per l'igiene del personale
1953 Casermaggio per il personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. Acquisto, noleggio e manutenzione delle macchine da ufficio e spese per il relativo materiale di consumo
1971 Installazione, noleggio, manutenzione, riparazioni di apparecchiature per centri elettronici e relative spese per il materiale di consumo e per la trasmissione dati per la meccanizzazione dei servizi anticendi e di protezione civile
1976 Spese per l'attuazione dei corsi di preparazione, formazione, aggiornamento e perfezionamento del personale comprese le relative indennità di missione. Spese per materiale di consumo, per materiale ed attrezzature didattiche. Spese per corsi indetti da enti, istituti ed amministrazioni varie. Spese per corsi effettuati ad enti, istituti, amministrazioni varie e a privati. Spese per attrezzature e materiali dei centri di documentazione centrale e periferici
1982 Spese per l'impianto, gestione, noleggio e manutenzione di mezzi operativi e strumentali
1986 Manutenzione ordinaria degli immobili
2052 Approvvigionamento di materiali assistenziali da distribuire come primo soccorso alle popolazioni colpite da pubbliche calamità o nell'ambito di interventi di difesa civile
2053 Contributo all'Associazione nazionale Vigili del Fuoco volontari
2216 Spese per acquisto di beni e servizi
2217 Spese per acquisto di beni e servizi
2218 Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo
2219 Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo
2220 Fondo da ripartire ad integrazione delle autorizzazioni di spesa recate dalla normativa in materia di immigrazione e di asilo
2253 Spese per acquisto di beni e servizi
2255 Spese per il funzionamento della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle Commissioni territoriali preposte all'esame delle richieste di riconoscimento dello status di rifugiato, comprese le spese generali di gestione, i gettoni di presenza, le indennità di missione e le prestazioni di traduzione ed interpretariato, spese per la formazione e l'aggiornamento dei componenti e del personale
2256 Manutenzione ordinaria degli immobili destinati a centri di permanenza temporanea e assistenza, di identificazione e di accoglienza per gli stranieri irregolari e richiedenti asilo
2270 Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo
2301 Spese per la partecipazione ai programmi finanziati dall'Unione europea in materia migratoria
[2309] (77)
Somma da erogare a enti, istituti, Associazioni, Fondazioni ed altri Organismi
[2310] (78)
Contributo annuo a favore dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra
2311 Somme da destinare all'accoglienza degli stranieri richiedenti il riconoscimento dello status di rifugiato nel territorio nazionale
2314 Contributi ed interventi in favore di enti pubblici ed Organismi privati operanti nel settore socio-assistenziale
2316 Contributi ed altri interventi
2351 Spese per i servizi d'accoglienza in favore di stranieri
2371 Collaborazioni internazionali e cooperazione ed assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione ed asilo, anche attraverso la partecipazione a programmi europei
2390 Fondo da ripartire ad integrazione delle autorizzazioni di spesa recate dalla normativa in materia di immigrazione e di asilo
2520 Acquisto e riparazione di abiti borghesi per gli appartenenti all'Arma dei Carabinieri
2535 Spese per acquisto di beni e servizi
2536 Spese per acquisto di beni e servizi
2537 Spese derivanti dalla traduzione del provvedimento di allontanamento dei cittadini dell'Unione e loro familiari, di circolare e di soggiornare nel territorio degli Stati membri
2553 Spese per utenze, casermaggio, noleggio e trasporto mobili
2554 Spese per il vitto dei soggetti ristretti nelle camere di sicurezza
2555 Spese per il funzionamento della scuola di perfezionamento per le Forze di Polizia - Spese per i corsi di perfezionamento ed aggiornamento del personale assegnato alla direzione investigativa antimafia
2557 Spese di gestione, manutenzione ed adattamento di immobili, impianti e attrezzature varie
2558 Spese di gestione, manutenzione ed adattamento di immobili, impianti e attrezzature varie
2568 Spese per la realizzazione del sistema informativo per la gestione del numero verde finalizzato alla prevenzione e al divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile
2585 Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie
2613 Spese per il funzionamento - compresi i gettoni di presenza, i compensi ai componenti e le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei al Ministero - di Consigli, Comitati e Commissioni, anche per l'attuazione del nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza
2624 Spese per acquisto di beni e servizi
2629 Spese di carattere riservato per la lotta alla delinquenza organizzata ed altre inerenti alla prevenzione e repressione dei reati, nonché alla ricerca ed estradizione degli imputati o condannati rifugiati all'estero
2632 Fondo per il contrasto della pedopornografia su Internet e per la protezione delle infrastrutture informatiche di interesse nazionale
2640 Spese per il personale della P.S. ristretto negli stabilimenti militari di pena
2642 Spese per l'organizzazione e il funzionamento della rete degli esperti per la sicurezza
2668 Spese di carattere riservato inerenti ai servizi di prevenzione e repressione del traffico illecito delle sostanze stupefacenti e psicotrope
2671 Spese di funzionamento della Direzione investigativa antimafia
2672 Spese riservate della Direzione investigativa antimafia
2676 Fondo a disposizione per eventuali deficienze dei capitoli relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza
2705 Spese per utenze, casermaggio, noleggio e trasporto mobili
2721 Spese per il funzionamento degli istituti di istruzione e per la formazione professionale del personale della Polizia di Stato
2731 Spese di gestione, manutenzione ed adattamento di immobili, impianti e attrezzature varie
2732 Manutenzione ordinaria degli immobili
2733 Manutenzione ordinaria degli immobili
2735 Spese per la gestione e manutenzione del sistema di informazione visti finalizzato al contrasto della criminalità organizzata e dell'immigrazione illegale
2762 Acquisto, manutenzione e gestione di strumenti per l'accertamento del tasso alcoolimetrico di conducenti di veicoli
2811 Spese per il potenziamento dei servizi dell'amministrazione della pubblica sicurezza
2815 Spese per il potenziamento dei mezzi e delle infrastrutture tecnologiche dell'amministrazione della pubblica sicurezza, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza impegnate per l'attività di prevenzione e repressione dei traffici illeciti di sostanze stupefacenti e psicotrope, nonché per gli oneri di cui all'articolo 84-quinquies della legge 29 dicembre 1975, n. 685
2816 Noleggio, installazione, gestione, manutenzione degli impianti, attrezzature, apparati e materiali speciali telefonici, telegrafici, radiotelefonici, radiotelegrafici, radioelettrici, elettronici, televisivi di amplificazione e diffusione sonora, macchine da calcolo, sistemi di videoscrittura, nonché attrezzature, apparati e materiali speciali per i centri operativi, meccanografici e di riproduzione per gli uffici e servizi dipendenti dal Ministero. Spese per studi, prove e sperimentazioni
2840 Spese riservate per l'attuazione dello speciale programma di protezione per coloro che collaborano con la giustizia e per coloro che prestano testimonianza, nonché per i prossimi congiunti e per i conviventi
2903 Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie
2912 Assicurazione contro i rischi professionali e la responsabilità civile dei dirigenti
2920 Spese per acquisto di beni e servizi
2947 Spese per acquisto di beni e servizi
2949 Spese per la gestione, installazione, manutenzione di apparecchiature elettroniche e per l'addestramento del personale tecnico per il centro elaborazione dati del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e delle risorse strumentali e finanziarie e gli uffici periferici. Forniture di servizi specialistici informatici, acquisto di attrezzature accessorie, di materiale speciale e d'uso e di pubblicazioni tecniche in materia di informatica
2950 Spese per la gestione, installazione, manutenzione di apparecchiature elettroniche e per l'addestramento del personale tecnico per il centro elaborazione dati del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e delle risorse strumentali e finanziarie e gli uffici periferici. Forniture di servizi specialistici informatici, acquisto di attrezzature accessorie, di materiale speciale e d'uso e di pubblicazioni tecniche in materia di informatica
2958 Manutenzione ordinaria degli immobili
2960 Spese relative alla manutenzione di impianti e attrezzature nonché adeguamento sicurezza nei luoghi di lavoro
3000 Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per consumi intermedi
3001 Fondi da ripartire
3003 Fondo per l'istituzione degli uffici periferici delle amministrazioni statali presso le nuove province
3005 Fondo da ripartire per le finalità previste dalle disposizioni legislative di cui all'elenco n. 1 allegato alla legge finanziaria 2008, per le quali non si dà luogo alle riassegnazioni delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato
7001 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7005 Spese per la costituzione e lo sviluppo dei sistemi e dei servizi informatici e per la realizzazione e il potenziamento degli impianti e delle attrezzature nell'ambito delle competenze del centro elaborazione dati e degli uffici del Dipartimento per gli affari interni e territoriali, nonché per le spese relative ai progetti interdipartimentali dell'amministrazione dell'interno
7007 Spese per la costituzione e lo sviluppo dei sistemi e dei servizi informatici e per la realizzazione e il potenziamento degli impianti e delle attrezzature nell'ambito delle competenze del centro elaborazione dati e degli uffici del Dipartimento per gli affari interni e territoriali, nonché per le spese relative ai progetti interdipartimentali dell'amministrazione dell'interno
7020 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7300 Acquisto di impianti, automezzi, materiali e attrezzature
7301 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7302 Spese per la costruzione, la ristrutturazione e l'acquisizione, anche in leasing, delle sedi di servizio del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, spese per interventi di manutenzione straordinaria, spese per l'acquisto e l'installazione di attrezzature e impianti fissi nonché per infrastrutture sportive
7304 Manutenzione straordinaria degli immobili
7311 Spese per la costituzione e lo sviluppo di sistemi e servizi informatici per il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e per le esigenze di protezione civile del Dipartimento
7325 Acquisto di impianti, automezzi, aeromobili, unità navali, natanti, attrezzature, strumenti e materiali per le attività del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco
7336 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7351 Spese di straordinaria manutenzione, costruzione, acquisizione, miglioramenti e adattamenti di immobili
7353 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7354 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7355 Spese per lo sviluppo del sistema informativo
7356 Spese per lo sviluppo del sistema informativo
7357 Manutenzione straordinaria degli immobili destinati a centri di permanenza temporanea e assistenza, di identificazione e di accoglienza per gli stranieri irregolari e richiedenti asilo
7364 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7365 Spese per lo sviluppo del sistema informativo
7391 Spese per la costituzione e lo sviluppo dei sistemi e dei servizi informatici dell'amministrazione della pubblica sicurezza
7405 Manutenzione straordinaria degli immobili adibiti a sedi e uffici di pubblica sicurezza
7407 Acquisto degli impianti telefonici per gli uffici e servizi dipendenti dall'Arma dei Carabinieri
7409 Manutenzione straordinaria degli immobili adibiti a caserme dei Carabinieri
7456 Acquisto impianti, armamenti, attrezzature e automezzi
7481 Acquisto di attrezzature atte a prestare soccorso in caso di calamità
7490 Spese per acquisto di attrezzature, di mobilio ed arredi
7600 Spese per la costituzione e lo sviluppo dei sistemi e dei servizi informatici e per la realizzazione e il potenziamento degli impianti e delle attrezzature nell'ambito delle competenze del centro elaborazione dati del Dipartimento per gli affari interni e territoriali, nonché per le spese relative ai progetti interdipartimentali dell'amministrazione dell'interno
7602 Spese per la costituzione e lo sviluppo dei sistemi e dei servizi informatici e per la realizzazione e il potenziamento degli impianti e delle attrezzature nell'ambito delle competenze del centro elaborazione dati del Dipartimento per gli affari interni e territoriali, nonché per le spese relative ai progetti interdipartimentali dell'Amministrazione dell'interno
7609 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7620 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7625 Manutenzione straordinaria degli immobili
7626 Spese relative alla manutenzione straordinaria di impianti e attrezzature nonché adeguamento sicurezza nei luoghi di lavoro

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Voci di spesa di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies della Legge n. 225 del 1992
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

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1051 Spese per acquisto di beni e servizi
1083 Spese per l'attuazione di programmi strategici di comunicazione ambientale
1335 Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali maggiori esigenze relative a spese direttamente regolate per legge
1381 Spese per acquisto di beni e servizi
1388 Spese connesse all'applicazione delle norme in materia di commercio e detenzione di animali di specie, di flora e di fauna minacciati di estinzione e per spese relative a progetti nazionali ed internazionali per la tutela di specie in via di estinzione
1389 Funzionamento della Commissione scientifica per l'applicazione della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione
1406 Spese di funzionamento della segreteria tecnica per le aree protette marine, del Comitato di pilotaggio dell'accordo per la creazione del santuario dei mammiferi marini nonché per Consigli, Comitati e Commissioni
1407 Spese per le attività relative alla valutazione del rischio ambientale di microorganismi e di organismi geneticamente modificati
1521 Manutenzione, noleggio ed esercizio di macchinari, strumenti e materiali tecnici per la conoscenza e per il monitoraggio dello stato della conservazione dell'ambiente naturale
1551 Somma da erogare a enti, istituti, Associazioni, fondazioni ed altri Organismi
1619 Spese per la ratifica ed esecuzione di accordi ed Organismi internazionali
1628 Contributo al finanziamento del piano d'azione per la tutela del mare Mediterraneo dall'inquinamento
1641 Spese per il servizio antinquinamento dell'ambiente marino nonché spese di primo funzionamento delle aree protette marine
1646 Spese per la gestione delle riserve marine e per la loro promozione
1648 Somma da assegnare ai parchi dei musei sommersi nonché spese per l'accordo relativo al santuario dei mammiferi marini
1731 Spese per la segreteria tecnica, CO.VI.RI., salvaguardia Venezia
2028 Spese per acquisto di beni e servizi
2036 Spese per accordi internazionali per la tutela e la protezione ambientale
2037 Cooperazione con gli Organismi internazionali, spese per le direttive e per i regolamenti comunitari in materia ambientale, nonché per l'esecuzione di accordi internazionali
2101 Spese per acquisto di beni e servizi
2211 Spese per l'esecuzione di convenzioni internazionali
2213 Spese per accordi internazionali per la tutela e la protezione ambientale
2214 Cooperazione con gli Organismi internazionali, spese per le direttive e per i regolamenti comunitari in materia ambientale, nonché per l'esecuzione di accordi internazionali
2701 Spese per acquisto di beni e servizi
2717 Spese per studi, ricerche, elaborazione dati per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento
2793 Somme da assegnare all'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale per le attività inerenti l'attuazione del regolamento Reach, concernente la registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle
3071 Spese per acquisto di beni e servizi
3084 Spese per i gettoni di presenza, le indennità di missione ed il rimborso spese di viaggio dei componenti del Comitato nazionale per la difesa del suolo, dei Comitati tecnici delle autorità di bacino di rilievo nazionale, nonché per il funzionamento del Comitato nazionale per la lotta alla siccità e/o alla desertificazione
3201 Manutenzione e riparazione delle vie navigabili di prima classe, nonché di quelle di seconda classe ricadenti nelle regioni a statuto speciale ed illuminazione dei relativi porti di competenza statale - servizio di piena - servizio di segnalazione di rotta - acquisto dei mezzi d'opera necessari
3202 Manutenzione e riparazione di opere idrauliche di competenza statale. Spese per il servizio di piena
3426 Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e dello loro famiglie
3462 Spese per acquisto di beni e servizi
3463 Spese relative al personale comandato non gestito da SPT da rimborsare alle amministrazioni ed agli enti pubblici non economici
3479 Assicurazione contro i rischi professionali e la responsabilità civile dei dirigenti
3501 Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo
3621 Spese di funzionamento per l'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale
3641 Spese per l'accasermamento, il casermaggio ed altre esigenze funzionali del comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente, nonché per l'approntamento di particolari strumenti operativi per le esigenze del nucleo stesso
3822 Fondo da ripartire per le finalità previste dalle disposizioni legislative di cui all'elenco n. 1 allegato alla legge finanziaria 2008, per le quali non si dà luogo alle riassegnazioni delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato
3861 Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per consumi intermedi
4011 Spese per acquisto di beni e servizi
7085 Attuazione del Federalismo amministrativo per le regioni a statuto speciale per interventi di tutela ambientale
7121 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7216 Interventi nel campo della conservazione della natura
7217 Realizzazione di interventi nel campo della conservazione della natura, finalizzati all'istituzione, promozione e funzionamento di parchi nazionali
7219 Contributi e trasferimenti a favore dei parchi nazionali
7311 Interventi per la promozione e l'istituzione di aree marine protette
7381 Spese per l'acquisto di beni mobili, di macchinari e di strumenti tecnici
7503 Piani disinquinamento per il recupero ambientale
7510 Fondo per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio e smaltimento
7671 Spese in gestione al magistrato alle acque di Venezia per il servizio di Polizia lagunare e la manutenzione straordinaria dei beni demaniali in fregio alla laguna
7701 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazione librarie
7802 Spese per l'esecuzione dei protocolli di Montreal e di Kyoto
7805 Spese per l'informazione e l'educazione ambientale
7809 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7921 Spese per l'esecuzione dei protocolli di Montreal e di Kyoto
7971 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
8405 Interventi per il disinquinamento e per il miglioramento della qualità dell'aria
8406 Promozione e valutazione di misure e di programmi relativi ai settori della mobilità, della produzione di energia elettrica delle fonti rinnovabili, dell'efficienza energetica e dell'assorbimento di carbonio, nonché misure e programmi relativi alla mobilità che incentivino il trasporto su ferro delle merci, le metropolitane e il trasporto pubblico al fine della riduzione dell'inquinamento atmosferico, in particolare nelle aree urbane, a tutela della salute dei cittadini e dell'ambiente; nonché realizzazione del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi
8407 Fondo per la promozione e diffusione di interventi di efficientamento e risparmio energetico, per la produzione di energia elettrica e di calore da fonti rinnovabili e in particolare per lo sviluppo del solare termodinamico
8432 Spese per studi e progetti per la prevenzione e il risanamento dall'inquinamento atmosferico
8433 Spese per il risanamento atmosferico ed acustico
8471 Spese per l'acquisto di beni mobili, di macchinari e di strumenti tecnici
8531 Interventi per la tutela del rischio idrogeologico e relative misure di salvaguardia
8532 Attuazione del Federalismo amministrativo per le regioni a statuto speciale per la tutela del rischio idrogeologico
8534 Portale cartografico nazionale
8551 Spese relative alla costruzione, sistemazione, riparazione e manutenzione di opere idrauliche, ad interventi di sistemazione del suolo, nonché all'apprestamento dei materiali ed alle necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità
8582 Spese per gli interventi in caso di pubbliche calamità
8631 Spese per la costruzione, sistemazione e riparazione di opere idrauliche in materia di difesa del suolo
8711 Spese per l'acquisto di beni mobili, di macchinari e di strumenti tecnici
8811 Spese per lo sviluppo del sistema informativo
8831 Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale
8871 Spese per la progettazione ed avvio della realizzazione di un sistema informativo e di monitoraggio ambientale finalizzato alla redazione della relazione sullo stato dell'ambiente
8891 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie

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Voci di spesa di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies della Legge n. 225 del 1992
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

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1006 Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie
1038 Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo
1058 Spese per l'acquisto di beni e servizi
1080 Spese per il funzionamento della struttura tecnica di missione nonché per le attività di istruttoria e monitoraggio relative alla realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale
1096 Spese per la predisposizione del piano generale di mobilità, il monitoraggio e la valutazione di efficacia degli interventi
1161 Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie
1169 Spese relative a misure previdenziali contro i rischi connessi all'espletamento, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dei servizi ad esso demandati e per spese relative ad interventi previdenziali in favore del personale del Ministero stesso, nonché per provvidenze in favore del personale in servizio o in quiescenza o dei loro aventi causa
1191 Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie
1195 Assicurazione contro i rischi professionali e la responsabilità civile dei dirigenti
1208 Spese per acquisti di beni e servizi relativi agli Organi decentrati
1210 Spese per acquisto di beni e servizi
1212 Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie
1213 Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie
1214 Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie
1219 Spese per il funzionamento della Direzione generale per le investigazioni ferroviarie
1220 Spese per acquisto di beni e servizi
1221 Spese per acquisto di beni e servizi
1222 Spese per acquisto di beni e servizi
1223 Spese per il funzionamento dell'ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari
1224 Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo
1225 Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo
1226 Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo
1232 Spese per acquisto di beni e servizi
1233 Spese per studi, indagini, esperimenti e diffusione della normativa per il miglioramento del traffico stradale, per la propaganda e la prevenzione degli incidenti stradali attuata anche attraverso il Centro di coordinamento per la sicurezza stradale, mezzi necessari per l'espletamento dei servizi di prevenzione spese per il funzionamento del CCISS - Centro di coordinamento per la sicurezza stradale
1234 Spese per la provvista e la fornitura gratuita agli interessati di patenti, carte di circolazione, moduli di domande e di versamenti in conto corrente postale, nonché per fabbisogni di stampati, registri, per le spese relative alle gare, collaudi, magazzinaggio, distribuzione e spedizione dei materiali suddetti - Oneri derivanti dalla convenzione con l'amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni per l'istituzione ed il funzionamento di uffici postali nell'ambito delle principali sedi periferiche del Dipartimento dei trasporti terrestri, spese inerenti i corsi di qualificazione
1235 Spese relative alla gestione delle attrezzature tecniche per i servizi del Dipartimento dei trasporti terrestri, comprese quelle dei capannoni, aree e sale di prova in cui sono installate e custodite nonché spese per le attrezzature specifiche in dotazione al personale operatore
1238 Spese per acquisto di beni e servizi
1239 Manutenzione ordinaria degli immobili
1241 Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto per il servizio automobilistico delle amministrazioni centrali dello Stato
1243 Spese in gestione al magistrato alle acque di Venezia per il funzionamento del Centro sperimentale per modelli idraulici di Voltabarozzo (Padova)
1273 Spese di funzionamento dell'ufficio di Piano per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna
1275 Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo
1276 Spese per il funzionamento del Centro elaborazione dati del Dipartimento dei trasporti terrestri e per la gestione dei sistemi informativi di supporto
1280 Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo
1283 Indennità, compensi e rimborso spese di trasporto a carico di privati per le missioni nel territorio nazionale e all'estero, svolte per effettuare prove di recipienti per gas compressi, liquefatti e disciolti, per esami magnetoscopici, per visite di ricognizione, per l'apertura all'esercizio degli impianti a fune e per le prove sugli impianti a fune
1284 Indennità di missione, compensi e rimborso spese di trasporto a carico dei privati connessi con l'espletamento degli esami, delle verifiche e delle certificazioni riguardanti i veicoli a motore, i conducenti, nonché le officine incaricate delle revisioni periodiche
1286 Indennità di missione e rimborso spese di trasporto a carico dei privati connessi con l'espletamento di esami per l'autorizzazione alla navigazione, di accertamenti di idoneità tecnica, di omologazione e verifiche relativi a natanti e ad apparati di propulsione
1290 Spese per acquisto di beni e servizi relative all'attività in materia di dighe
1294 Spese per il funzionamento del Comitato centrale e dei Comitati provinciali per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi, nonché per la tenuta e pubblicazione dell'albo medesimo
1296 Spese relative al procedimento centralizzato di conferma di validità della patente di guida
1320 Rimborsi ai privati di eventuali eccedenze sulle somme versate per richiesta di prove di recipienti per gas compressi, liquefatti e disciolti, per esami magnetoscopici, per visite di ricognizione, per l'apertura all'esercizio degli impianti a fune e per errati versamenti
1325 Sovvenzioni per l'esercizio di ferrovie, tramvie extraurbane, funivie ed ascensori in servizio pubblico ed autolinee non di competenza delle regioni
1329 Somme assegnate alla consulta dell'autotrasporto
1330 Somme assegnate al Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori
1366 Somma occorrente per la sistemazione di rapporti finanziari ai fini e per gli effetti del comma 1 dell'articolo 6 del Trattato lateranense con la Santa Sede
1370 Somme da destinare all'assistenza e previdenza del personale della Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza
1380 Manutenzione, riparazione ed illuminazione dei porti di I e II categoria - I classe - e delle opere marittime, manutenzione e riparazione delle opere edilizie in servizio dell'attività tecnica, amministrativa e di Polizia dei porti
1450 Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per consumi intermedi
1451 Fondo da ripartire per le finalità previste dalle disposizioni legislative di cui all'elenco n. 1 allegato alla legge finanziaria 2008, per le quali non si dà luogo alle riassegnazioni delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato
1586 Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie
1594 Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie
1596 Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie
1609 Spese per acquisto di beni e servizi
1611 Spese per acquisto di beni e servizi
1612 Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo
1613 Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo
1614 Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie
1615 Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo
1616 Spese per le missioni connesse alla vigilanza ministeriale sull'attività delle imprese di costruzione, riparazione e demolizione navale, nonché per la partecipazione ai lavori di Organismi internazionali, a convegni di studio, a manifestazioni, ad incontri organizzati per promuovere i necessari rapporti di collaborazione con amministrazioni, enti o società nazionali o estere operanti nel settore, per impegni di carattere internazionale nell'interesse delle imprese stesse
1617 Spese per acquisto di beni e servizi
1621 Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie
1622 Spese per acquisto di beni e servizi
1624 Spese per le missioni del personale incaricato dal Ministero dei trasporti della vigilanza ministeriale sull'attività delle società di navigazione di preminente interesse nazionale e di carattere locale, e per gli impegni di carattere internazionale nell'interesse delle società di navigazione
1626 Spese per studi, progetti, indagini e rilevazioni, nonché per incarichi e ricerche per l'indirizzo ed il coordinamento dell'assetto del territorio nazionale per la tutela paesistica, ambientale ed ecologica. Compensi a liberi professionisti per incarichi di progettazione, direzione ed assistenza ai lavori, anche degli uffici decentrati
1650 Spese per acquisto di beni e servizi
1660 Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo
1675 Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo
1681 Spese per il funzionamento, comprese le missioni del personale ispettivo, per le attività connesse alla vigilanza sulla navigazione marittima ed interna, sui cantieri navali e sugli Organismi riconosciuti e notificati
1783 Manutenzione degli edifici pubblici statali e degli edifici privati destinati a sedi di uffici pubblici statali, nonché degli immobili in uso alle università ed a tutti gli altri istituti culturali e scientifici
1850 Spese di funzionamento del Centro internazionale - Radio medico C.I.R.M.
1921 Spese di funzionamento dell'Ente nazionale per l'aviazione civile
1942 Oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei di linea effettuati tra lo scalo aeroportuale di Crotone ed i principali aeroporti nazionali
1952 Somma da erogare a enti, istituti, Associazioni, Fondazioni ed altri Organismi
1962 Spese destinate al settore della nautica da diporto per il finanziamento di programmi di studio e ricerca
1970 Spese di esercizio per gestioni di servizi di navigazione lacuale. Anticipazioni di spese per provvedimenti di ufficio
2046 Provvidenze a favore del personale militare in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie
2106 Spese per acquisto di beni e servizi
2108 Manutenzione ordinaria degli immobili
2121 Anticipazioni delle Capitanerie di porto per sopperire alle momentanee deficienze di cassa
2122 Fondo a disposizione per eventuali deficienze di capitoli relativi alle spese di Forza Armata
2135 Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo
2143 Spese per l'addestramento del personale militare delle Capitanerie di porto - Indennità e spese di viaggio per esercitazioni, spese per corsi di istruzione, di perfezionamento, di specializzazione all'interno ed all'esterno, inclusi i relativi costi accessori ed eventuali spese sanitarie
2153 Spese per il benessere e l'igiene del personale
2154 Acquisto ed approvvigionamento per esigenze di vita, di mantenimento e di addestramento del personale militare
2155 Spese per l'acquisizione di armi, munizionamento e connesse scorte, dotazioni e parti di ricambio per l'espletamento delle attività di Polizia giudiziaria del Corpo delle Capitanerie di porto
2176 Spese per mezzi operativi e strumentali
2179 Manutenzione ed esercizio di mezzi operativi e spese per attrezzature tecniche, destinati alla vigilanza sulla pesca
2200 Spese per la sicurezza della navigazione
2204 Fondo da ripartire per le esigenze di funzionamento del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera
2207 Fondo per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici impiegati dalle Capitanerie di porto per gli usi consentiti
2246 Spese destinate al sostegno per l'alta formazione professionale del personale marittimo relativo al settore della nautica da diporto
2925 Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie
2941 Spese per acquisto di beni e servizi
2970 Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo
7000 Spese per lo sviluppo del sistema informativo
7010 Spese per l'acquisto di beni mobili
7100 Spese per la progettazione e la realizzazione di impianti
7102 Spese per la progettazione, costruzione e sviluppo di sistemi informativi automatizzati e dei relativi impianti, nonché per l'adattamento dei locali
7103 Spese per la progettazione, costruzione e sviluppo di sistemi informativi automatizzati e dei relativi impianti, nonché per l'adattamento dei locali
7104 Spese per la progettazione, costruzione e sviluppo di sistemi informativi automatizzati e dei relativi impianti, nonché per l'adattamento dei locali
7106 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7107 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7108 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7110 Investimenti per gli interventi di ammodernamento e miglioramento dei servizi del Dipartimento dei trasporti terrestri
7111 Spese per la ricerca scientifica
7116 Spese relative alle attrezzature tecniche per i servizi del Dipartimento dei trasporti terrestri
7117 Spese per l'acquisto di apparecchiature occorrenti per studi e ricerche sulla sicurezza del veicolo
7120 Spesa per la ricerca scientifica
7121 Spese per lo sviluppo del sistema informativo
7123 Spese per la progettazione, costruzione e sviluppo di sistemi informativi automatizzati e dei relativi impianti, nonché per l'adattamento dei locali
7137 Fondo comune per il rinnovo impianti fissi e materiale rotabile delle ferrovie in regime di concessione ed in gestione governativa
7180 Spese per l'adeguamento degli attraversamenti pedonali semaforizzati alle norme del nuovo codice della strada
7227 Spese per l'acquisto di beni mobili
7261 Costruzioni a cura dello Stato di opere relative ai porti di prima e di seconda categoria - prima classe - nonché di quelle edilizie in servizio dell'attivià tecnica, amministrativa e di Polizia dei porti - difesa di spiagge - spese per la costruzione, sistemazione e completamento di infrastrutture intermodali ed escavazioni marittime
7262 Lavori di riparazione e ricostruzione di opere marittime danneggiate dalle mareggiate, salvo quelle di competenza regionale
7280 Somme destinate agli investimenti in materia di dighe
7331 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazione librarie
7333 Spese per gli interventi di sicurezza stradale ivi compresi quelli per l'educazione stradale e per la redazione dei piani urbani del traffico. Spese per le attività inerenti alla redazione ed all'attuazione del piano nazionale della sicurezza stradale
7340 Spese per immobili demaniali o privati in uso alla Presidenza della Repubblica, al Parlamento, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla Corte Costituzionale e ad altri Organismi internazionali
7355 Somma occorrente per la realizzazione da parte dell'A.N.A.S. di lavori di raccordo stradale
7378 Spese per lo sviluppo del sistema informativo
7415 Spese per la realizzazione delle infrastrutture per la mobilità al servizio delle fiere di Bari, Verona, Foggia e Padova
7420 Fondo per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto di merci
7440 Fondo per l'attuazione del piano nazionale di edilizia abitativa
7481 Spese per la realizzazione delle opere di viabilità stradale e autostradale speciale e di grande comunicazione connesse al percorso di cui alla convenzione Italia-Francia conclusa a Roma il 24 giugno 1970
7514 Fondo per le infrastrutture ferroviarie e stradali
7527 Spese per l'apprestamento dei materiali e per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità per opere non di competenza regionale
7544 Somme da erogare per l'effettuazione delle spese della gestione separata e dei progetti speciali in attuazione del trasferimento delle competenze dei soppressi. Dipartimenti per gli interventi straordinari nel mezzogiorno e agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno
7615 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7617 Spese per lo sviluppo del sistema informativo
7631 Fondo perequativo per le autorità portuali
7641 Spese per gli immobili che interessano il patrimonio storioco-artistico delle regioni o di altri soggetti
7681 Spese per lo sviluppo del sistema informativo
7695 Spese per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento expo Milano
7697 Spese di carattere patrimoniale per il funzionamento dei servizi di navigazione lacuale non di competenza delle regioni
7731 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7741 Spese per assicurare la piena funzionalità dei servizi di navigazione aerea da parte della società per azioni denominata Ente nazionale per l'assistenza al volo (ENAV) sugli aeroporti di Brindisi, Comiso, Rimini, Roma Ciampino, Treviso Sant'Angelo e Verona Villafranca per i necessari interventi di ammodernamento dell'infrastruttura e dei sistemi
7834 Spese per lo sviluppo del sistema informativo
7853 Spese per lo sviluppo della componente aeronavale e dei sistemi di comunicazione del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera
7860 Spese per l'acquisto di attrezzature per il funzionamento del sistema radio a lungo raggio di aiuto alla navigazione (Loran-C)
7861 Spese per attrezzature tecniche - Materiali ed infrastrutture occorrenti peri servizi tecnici e per il servizio di sicurezza dei porti e per le caserme
7862 Acquisto di mezzi di trasporto terrestri
7864 Spese per l'acquisto di attrezzature per il funzionamento del sistema di controllo del traffico marittimo «Vessel traffic services» (VTS)
7872 Spese per l'acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7873 Benessere del personale: acquisto di attrezzature per esigenze di carattere ricreativo; attrezzature e arredamenti di circoli
8420 Spese per acquisto di beni mobili
8430 Spese per lo sviluppo del sistema informativo

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Voci di spesa di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies della Legge n. 225 del 1992
MINISTERO DELLA DIFESA

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1030 Spese per acquisto di beni e servizi
1040 Spese per la gestione, la manutenzione ed il funzionamento del sistema informativo, con esclusione di quello facente parte integrante dei Sistemi d'arma
1099 Spese manutenzione approvvigionamenti
1115 Spese per acquisto di beni e servizi
1120 Spese riservate degli Stati maggiori e degli Organi centrali e territoriali della difesa
1121 Fondo a disposizione per eventuali deficienze dei capitoli relativi alle tre forze armate
1128 Spese per la gestione, la manutenzione ed il funzionamento del sistema informativo, con esclusione di quello facente parte integrante dei sistemi d'arma
1147 Spese per acquisti di beni e servizi del Commissariato generale per le onoranze ai caduti in guerra
1158 Spese per la gestione, la manutenzione ed il funzionamento del sistema informativo del Commissariato generale per le onoranze ai caduti in guerra, con esclusione di quello facente parte integrante dei Sistemi d'arma
1160 Spese per l'organizzazione e il funzionamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia
1164 Spese per il funzionamento del Consiglio di Magistratura militare, comprese l'indennità di seduta e le spese di missione per i componenti non Magistrati militari
1165 Provvidenze, assistenza morale e benessere a favore del personale militare e civile in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie, ivi comprese le spese connesse alle attività istituzionali ed ai rapporti sociali con la collettività esterna alla difesa, organizzati per fini sociali, umanitari, culturali e sportivi. Spese per l'elevazione culturale del personale in servizio. Rette per il ricovero in istituti dei figli dei militari. Sussidi urgenti alle famiglie del personale militare e civile in servizio, permanente leso o deceduto, a seguito di incidenti di servizio
1166 Benessere del personale: acquisizione di attrezzature, materiali e servizi per esigenze di carattere ricreativo, attrezzature e arredamenti di circoli, asili nido, sale convegno, di lettura, di scrittura e cinematografie; manutenzione e riparazione dei materiali e delle attrezzature
1167 Acquisto e soprassoldi di medaglie al valore e di decorazioni. Assegni dell'ordine militare d'Italia alle bandiere
1168 Formazione e addestramento del personale
1170 Spese per la cooperazione
1183 Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per consumi intermedi
1185 Fondo per le esigenze di mantenimento della difesa
1186 Fondo per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici impiegati dalle Forze Armate
1187 Fondo da ripartire per le finalità previste dalle disposizioni di cui all'elenco n. 1 allegato alla legge finanziaria 2008 per le quali non si dà luogo alle riassegnazioni delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato
1205 Spese manutenzione approvvigionamenti
1215 Spese di funzionamento connesse con il concorso delle Forze Armate nel controllo del territorio
1220 Spese di personale connesse con l'organizzazione da parte delle Forze Armate di corsi di formazione a carattere teorico-pratico - Stage difesa
1221 Spese di funzionamento connesse con l'organizzazione da parte delle Forze Armate di corsi di formazione a carattere teorico-pratico - Stage difesa
1227 Spese per acquisti di beni e servizi
1244 Acquisto e soprassoldi di medaglie al valore e di decorazioni. Assegni dell'ordine militare d'Italia alle bandiere
1261 Spese per la gestione, la manutenzione ed il funzionamento del sistema informativo, con esclusione di quello facente parte integrante dei Sistemi d'arma
1263 Benessere del personale: acquisizione di attrezzature, materiali e servizi per esigenze di carattere ricreativo, attrezzature e arredamento di circoli, asili nido, sale convegno, di lettura, di scrittura e cinematografiche; manutenzione e riparazione dei materiali e delle attrezzature
1264 Provvidenze, assistenza morale e benessere a favore del personale militare e civile in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie, ivi comprese le spese connesse alle attività istituzionali ed ai rapporti sociali con la collettività esterna alla difesa, organizzati per fini sociali, umanitari, culturali e sportivi. Spese per l'elevazione culturale del personale in servizio. Rette per il ricovero in istituti dei figli dei militari. Sussidi urgenti alle famiglie del personale militare e civile in servizio, permanente leso o deceduto, a seguito di incidente di servizio
1265 Formazione e addestramento del personale
1282 Spese manutenzione approvvigionamenti
1294 Acquisto, espropriazione di immobili e di diritti immobiliari; occupazioni d'urgenza di immobili - Spese di cancelleria tecnica, notifiche, trascrizioni e volturazione decreti prefettizi - Spese per perizie giudiziarie - Compensi a tecnici-professionisti privati per rilevamenti catastali - Spese accessorie relative (escluse le spese di personale)
1322 Spese costruzione, acquisizione ammodernamento di mezzi impianti e sistemi
1334 Somma occorrente per la provvista di acqua e il rifornimento idrico delle isole minori. Spese per la manutenzione, lavori naviglio, materiali, carbolubrificanti connesse all'espletamento del servizio di rifornimento idrico delle isole minori
1340 Spese connesse con lo stoccaggio e la distribuzione di munizioni a grappolo e delle submunizioni esplosive, in esecuzione della convenzione di Oslo del 30 maggio 2008
1345 Contributo a favore dell'Organizzazione idrografica internazionale - IHO
1349 Indennizzi per imposizione di servitù militari spese per cancelleria tecnica, pubblicazioni di manifesti, acquisto mappe per notifiche atti spese per compensi a tecnici e professionisti privati per la compilazione elaborati - Spese accessorie relative (escluse le spese di personale)
1350 Contributi da corrispondere alle regioni maggiormente oberate dai vincoli e dalle attività militari, da destinarsi alla realizzazione di opere pubbliche e servizi sociali nei comuni nei quali le esigenze militari incidono maggiormente sull'uso del territorio e sui programmi di sviluppo economico e sociale contributi da corrispondere ai comuni nel cui territorio sono presenti aree appartenenti allo stato in uso all'amministrazione militare e destinate a poligoni addestrativi di tiro
1352 Contributi a favore di enti e Associazioni
1356 Somma da corrispondere alla Croce Rossa Italiana per la preparazione del personale e dei materiali necessari per assicurare l'organizzazione e il funzionamento del Corpo militare della Croce Rossa Italiana e del Corpo delle infermiere volontarie ausiliarie delle Forze Armate
1360 Somma occorrente per far fronte agli oneri di gestione dell'Agenzia industrie difesa
4221 Spese per acquisti di beni e servizi
4224 Spese connesse con la distribuzione delle armi chimiche in esecuzione della convenzione di Parigi del 13 gennaio 1993 ratificata ai sensi della legge 18 novembre 1995, n. 496
4234 Spese per la gestione, la manutenzione ed il funzionamento del sistema informativo, con esclusione di quello facente parte integrante dei Sistemi d'arma
4238 Benessere del personale: acquisizione di attrezzature, materiali e servizi per esigenze di carattere ricreativo, attrezzature e arredamento di circoli, asili nido, sale convegno, di lettura, di scrittura e cinematogrrafiche; manutenzione e riparazione dei materiali e delle attrezzature
4242 Addestramento e formazione personale militare
4246 Manutenzione acquisto e conservazione mezzi
4267 Spese per l'Istituto geografico militare ivi comprese le spese per i lavori Geotopocartografici e di campagna
4341 Spese per acquisti di beni e servizi
4361 Spese per la gestione, la manutenzione ed il funzionamento del sistema informativo, con esclusione di quello facente parte integrante dei Sistemi d'arma
4383 Manutenzione acquisto e conservazione mezzi
4399 Spese per studi e addestramento personale militare
4405 Somma occorrente per la provvista di acqua e il rifornimento idrico delle Isole minori. Spese per la manutenzione, lavori naviglio, materiali, carbolubrificanti, connesse all'espletamento del servizio di rifornimento idrico delle Isole minori
4408 Benessere del personale: acquisizione di attrezzature, materiali e servizi per esigenze di carattere ricreativo, attrezzature e arredamento di circoli, asili nido, sale convegno, di lettura, di scrittura e cinematogrrafiche; manutenzione e riparazione dei materiali e delle attrezzature
4410 Spese per l'Istituto idrografico della Marina
4415 Spese per la costruzione, l'acquisizione, l'ammodernamento, il rinnovamento, la trasformazione, la manutenzione straordinaria dei mezzi e dei materiali nonché delle infrastrutture degli stabilimenti di lavoro e dei centri tecnici della Marina Militare, dei centri di munizionamento e dei fari e segnalamenti marittimi. Spese per studi, esperienze, ricerche e sviluppo e spese per l'antinfortunistica
4464 Spese per acquisti di beni e servizi
4475 Addestramento e formazione personale militare
4476 Manutenzione acquisto e conservazione mezzi
4491 Spese per acquisti di beni e servizi
4505 Spese per la gestione, la manutenzione ed il funzionamento del sistema informativo, con esclusione di quello facente parte integrante dei Sistemi d'arma
4510 Benessere del personale: acquisizione di attrezzature, materiali e servizi per esigenze di carattere ricreativo, attrezzature e arredamento di circoli, asili nido, sale convegno, di lettura, di scrittura e cinematogrrafiche; manutenzione e riparazione dei materiali e delle attrezzature
4515 Addestramento e formazione personale militare
4536 Manutenzione acquisto e conservazione mezzi
4580 Spese di supporto diretto ed indiretto a favore del traffico aereo civile. Spese connesse con il servizio meteorologico. Rimborsi agli enti pubblici e privati delle spese per la costruzione delle linee telegrafiche. Canoni e fitti. Spese per le pubblicazioni, studi, stampa e codificazioni materiali. Spese accessorie
4825 Spese per acquisti di beni e servizi
4826 Spese per ripianamento e risarcimenti
4839 Soprassoldi di medaglie al valore ed assegni dell'Ordine militare d'Italia alle bandiere
4842 Fondo a disposizione per eventuali deficienze dei capitoli relativi ai servizi dell'Arma dei Carabinieri
4850 Spese per la gestione, la manutenzione ed il funzionamento del sistema informativo, con esclusione di quello facente parte integrante dei Sistemi d'arma
4855 Casermaggio per i reparti di istruzione - Attrezzature e materiali di caserma e relative spese di riparazione, manutenzione e pulizia - Arredamento uffici, locali ed alloggi - Macchine da scrivere e da calcolo e materiale speciale per gli uffici - Spese per i corpi musicali e fanfare - Compensi per alloggi forniti dai comuni alle truppe in esercitazione
4860 Assistenza morale e benessere del personale dell'Arma dei Carabinieri, nonché interventi assistenziali e provvidenze a favore del personale militare e civile, anche per le famiglie
4867 Spese generali di funzionamento
4875 Indennità e spese di viaggio
4885 Spese per il potenziamento dei servizi dell'Arma dei Carabinieri spese per l'antinfortunistica
7005 Spese per la realizzazione e lo sviluppo del sistema informativo, con esclusione di quello facente parte integrante dei Sistemi d'arma
7050 Spese per la realizzazione e lo sviluppo del sistema informativo, con esclusione di quello facente parte integrante dei Sistemi d'arma
7101 Spese per la ricerca scientifica comprese quelle relative agli studi ed alle esperienze inerenti all'assistenza al volo
7115 Spese per la realizzazione e lo sviluppo del sistema informativo, con esclusione di quello facente parte integrante dei Sistemi d'arma
7120 Spese per costruzione e acquisizione di impianti e sistemi
7140 Fondo relativo all'attuazione dei programmi di investimento pluriennale per le esigenze di difesa nazionale
7145 Somma occorrente per la realizzazione di programmi di investimento dell'Agenzia industrie difesa
7146 Costruzione ed acquisto di alloggi di servizio per il personale militare acquisto e permuta di aree od altri immobili per la realizzazione di alloggi
7601 Spese per la realizzazione e lo sviluppo del sistema informativo, con esclusione di quello facente parte integrante dei Sistemi d'arma
7700 Spese per la realizzazione e lo sviluppo del sistema informativo, con esclusione di quello facente parte integrante dei Sistemi d'arma
7730 Spese per la realizzazione e lo sviluppo del sistema informativo, con esclusione di quello facente parte integrante dei Sistemi d'arma
7730 Spese per la realizzazione e lo sviluppo del sistema informativo, con esclusione di quello facente parte integrante dei Sistemi d'arma
7763 Spese per il potenziamento dei servizi dell'Arma dei Carabinieri. Spesa per l'antinfortunistica

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Voci di spesa di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies della Legge n. 225 del 1992
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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1091 Spese per acquisti di beni e servizi
1107 Spese per acquisti di beni e servizi per il «Comando dei Carabinieri politiche agricole»
1173 Spese per missioni connesse all'attuazione del Piano triennale della pesca
1401 Spese per acquisti di beni e servizi
1406 Spese per il funzionamento di Consigli, Comitati e Commissioni
1413 Spese per il funzionamento tecnico degli Organi previsti per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima
1414 Spese di gestione e di funzionamento del sistema di statistiche della pesca
1415 Spese per l'attuazione del sistema di rilevazione sugli andamenti congiunturali di mercato e sui consumi in materia di pesca e acquacoltura
1418 Spese connesse all'attuazione del programma in relazione agli strumenti assicurativo-finanziari, stato delle ricerche e metodi di divulgazione delle stesse
1470 Spese da erogare per la certificazione della spesa relativa ai Fondi Feaga Feasr
1477 Spese a favore delle Associazioni di categoria e Organismi specializzati per la realizzazione di programmi di sviluppo del settore della pesca ed in particolare nel campo della formazione, informazione e qualificazione professionale
1482 Spese a favore degli imprenditori ittici e delle aziende che svolgono attività connesse a quelle di pesca
1488 Spese connesse alla promozione dell'Associazionismo sindacale e al finanziamento di opportunità occupazionali
1492 Somme occorrenti per l'assistenza delle famiglie di pescatori deceduti in mare
1879 Provvidenze in favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie
1890 Assicurazione contro i rischi professionali e la responsabilità civile dei dirigenti
1897 Spese per acquisto di beni e servizi
1898 Spese per acquisti di beni e servizi
1901 Spese per il funzionamento di Consigli, Comitati e Commissioni
1902 Spese per il funzionamento di Consigli, Comitati e Commissioni
1931 Spese per acquisti di beni e servizi
1963 Spese per il funzionamento di Consigli, Comitati e Commissioni
1973 Spese relative al personale comandato non gestito da STP da rimborsare alle amministrazione ed agli enti pubblici non economici
1974 Contributi alle Organizzazioni nazionali delle cooperative agricole per l'attuazione di iniziative di rilevamento ed elaborazione di informazioni congiunturali e strutturali delle filiere direttamente gestire dai produttori agricoli da realizzare anche attraverso l'Osservatorio della cooperazione agricola
1975 Manutenzione ordinaria degli immobili
1980 Spese per l'informatica
2081 Trasferimento agli enti ed istituti di ricerca
2082 Contributi per il potenziamento delle attività di certificazione del materiale di moltiplicazione, nonché contributi per iniziative dirette alla volorizzazione delle varietà vegetali ottenute da enti ed organismi pubblici ed all'accertamento delle caratteristiche qualitative dei prodotti vegetali; contributi a favore dell'Ente nazionale sementi elette (ENSE) per il potenziamento delle attività di certificazione delle sementi
2083 Contributi da assegnare al Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura
2087 Trasferimento alle imprese
2089 Contributo all'ISMEA e/o all'INEA per la realizzazione di studi, ricerche ed attività di supporto nel campo della cooperazione agricola
2090 Contributi per la realizzazione di studi e modelli operativi per l'attivazione di processi per la tracciabilità dei prodotti agricoli ed agroindustriali
2109 Contributi da erogare all'ISMEA per lo svolgimento delle attività istituzionali
2200 Somma da erogare a enti, istituti, Associazioni, Fondazione ed altri Organismi
2285 Somme occorrenti alla realizzazione dei programmi relativi al potenziamento delle attività di miglioramento genetico del bestiame, per la tutela dei libri genealogici da parte delle Associazioni di allevatori
2290 Somma da erogare per il finanziamento dell'Agenzia per lo sviluppo del settore IPPICO-ASSI
2314 Fondo da ripartire per le finalità previste dalle disposizioni legislative di cui all'elenco n. 1 allegato alla legge finanziaria 2008, per le quali non si dà luogo alle riassegnazioni delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato
2316 Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per consumi intermedi
2406 Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie
2460 Spese per acquisto di beni e servizi
2462 Spese per assicurare condizioni di trasparenza del mercato e per contrastare l'andamento anomalo dei prezzi nelle filiere agroalimentari
2867 Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie
2868 Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie
2872 Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie
2882 Spese per acquisto di beni e servizi
2883 Spese per acquisto di beni e servizi
2890 Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo
2891 Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo
2892 Spese per la formazione e l'aggiornamento del personale del Corpo forestale dello Stato
2893 Spese per la formazione e l'aggiornamento del personale del Corpo forestale dello Stato
2894 Manutenzione ed esercizio mezzi di trasporto del Corpo forestale dello Stato
2895 Manutenzione ed esercizio mezzi di trasporto del Corpo forestale dello Stato
2896 Riparazione e adattamento dei comandi stazione e degli uffici del Corpo forestale dello Stato
2897 Riparazione e adattamento dei comandi stazione e degli uffici del Corpo forestale dello Stato
2900 Spese per acquisto di beni e servizi
2901 Manutenzione ordinaria degli immobili
2904 Assicurazione per mezzi del Corpo forestale dello Stato
2905 Assicurazione per mezzi del Corpo forestale dello Stato
2906 Assicurazione per mezzi del Corpo forestale dello Stato
2907 Spese connesse all'attività di Polizia agroalimentare e di contrasto alle frodi in materia di aiuti in agricoltura
2908 Spese connesse all'attività di Polizia ambientale e forestale del Corpo forestale dello Stato
2945 Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo
2961 Spese per la formazione e l'aggiornamento del personale del Corpo forestale dello Stato
2975 Manutenzione ed esercizio mezzi di trasporto del Corpo forestale dello Stato
2976 Riparazione e adattamento dei comandi stazione e degli uffici del Corpo forestale dello Stato
3070 Contributi a favore di enti ed istituzioni varie che operano nel settore della protezione della natura, dei Parchi nazionali e Delle riserve naturali
3071 Spese relative all'amministrazione del patrimonio di rilievo naturalistico affidato al Corpo forestale dello Stato
3072 Spese per attività utili allo sviluppo della protezione della natura e per la gestione dei Parchi nazionali, delle Riserve naturali e di altre aree di interesse naturalistico, compresi l'informazione, l'allestimento di materiale divulgativo della pubblicità sui quotidiani, periodici ed emittenti radio-televisive nonché amministrazione, coltivazione e governo degli arboreti, vivai e altri terreni
3074 Rimborso all'utile di gestione relativo all'amministrazione del patrimonio di rilievo naturalistico relativo di proprietà del fondo edifici per il culto affidato al Corpo forestale dello Stato
3080 Spese connesse all'attività del Corpo forestale nella prevenzione e lotta agli incendi boschivi e negli interventi di protezione civile
3081 Somma occorrente per le esigenze operative del Corpo forestale dello Stato connesse alle attività antincendi boschivi
7001 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7002 Spese per acquisto di mezzi di trasporto per il Comando Carabinieri politiche agricole
7041 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7043 Contributi per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima
7080 Contributi alle imprese che esercitano la pesca
7094 Spese per specifiche iniziative volte alla realizzazione di Centri di servizi, promosse dalle Organizzazioni sindacali nazionali, compreso l'adeguamento ed il potenziamento delle strutture immobiliari
7256 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7257 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7301 Contributi ad enti ed istituti di ricerca
7439 Fondo di solidarietà nazionale - Incentivi assicurativi
7451 Contributi in favore all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione in Puglia, Lucania e Irpinia e dell'Ente autonomo irriguo Umbro-Toscano
7637 Somme da assegnare alle regioni per interventi nel campo del miglioramento genetico del bestiame, con particolare riferimento alla tenuta dei libri genealogici ed ai controlli funzionali
7638 Somme da assegnare alle regioni per interventi nei settori dell'agricoltura, dell'agroindustria e delle foreste e di altre attività trasferite in attuazione del decreto legislativo n. 143/1997
7715 Contributi alle imprese
7740 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7761 Spese per l'informatica
7810 Somme da ripartire per assicurare la continuità degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale
7901 Spese per l'acquisto e la manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto
7902 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7910 Spese per la realizzazione e lo sviluppo del sistema informativo
7921 Spese per la progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, ristrutturazione e somma urgenza, inerenti alle strutture in uso al Corpo forestale dello Stato ivi compreso l'adeguamento alle norme sull'igiene e la sicurezza del lavoro
7922 Spese per la progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, ristrutturazione e somma urgenza, inerenti alle strutture in uso al Corpo forestale dello Stato ivi compreso l'adeguamento alle norme sull'igiene e la sicurezza del lavoro
7925 Spese per la progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, ristrutturazione e somma urgenza, inerenti alle strutture in uso al Corpo forestale dello Stato ivi compreso l'adeguamento alle norme sull'igiene e la sicurezza del lavoro
7926 Spese connesse all'attuazione dei programmi e regolamenti della CE in materia di monitoraggio delle foreste e delle interazioni ambientali ivi comprese spese connesse alla materia di tutela ambientale
7927 Spese per la realizzazione e l'aggiornamento dell'inventario forestale nazionale della Carta forestale d'Italia
7930 Spese relative all'addestramento del personale, all'acquisto ed alla manutenzione di mezzi aerei e terrestri, di impianti ed attrezzature del Corpo forestale dello Stato nella prevenzione e lotta agli incendi boschi e negli interventi di protezione civile
7931 Spese per lo sviluppo del sistema informativo
7932 Spese per lo sviluppo del sistema informativo
7933 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7934 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7935 Spese per l'acquisto dei mezzi di trasporto del Corpo forestale dello Stato
7936 Spese per l'acquisto dei mezzi di trasporto del Corpo forestale dello Stato
7937 Manutenzione straordinaria degli immobili
7950 Spese per lo sviluppo del sistema informativo
7961 Realizzazione di interventi colturali e di opere infrastrutturali per la conservazione e il ripristino degli equilibri naturali dei parchi nazionali e delle aree di interesse naturalistico, ivi compresa la realizzazione e gestione di centri visitatori. Sostegno di attività educativa e di ricerca nel campo della biodiversità. Risanamento conservativo ad opere ed impianti al servizio di aree naturalistiche e di altre aree finalizzate alla conservazione della biodiversità. Interventi nel campo della biodiversità animale e vegetale.
7965 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7966 Spese per l'acquisto dei mezzi di trasporto del Corpo forestale dello Stato

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Voci di spesa di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies della Legge n. 225 del 1992
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

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1013 Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie
1050 Spese per acquisto di beni e servizi
1051 Spese per la gestione e la manutenzione del sistema informativo automatizzato del Ministero nonché tutte le altre spese necessarie per il funzionamento di detto sistema
1052 Spese di funzionamento dell'Organismo indipendente di valutazione
1096 Spese per il funzionamento del Comando dei carabinieri per la tutela del patrimonio culturale
1194 Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie
1231 Spese per la gestione e la manutenzione del sistema informativo automatizzato del Ministero nonché tutte le altre spese necessarie per il funzionamento di detto sistema
1292 Spese per acquisto di beni e servizi
1294 Spese per il funzionamento di Consigli, Comitati e Commissioni
1308 Spese per il funzionamento del Museo tattile statale Omero di Ancona
1321 Spese per interventi urgenti al verificarsi di emergenze, relativi alla salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici, per la realizzazione di progetti di gestione di modelli museali, archivistici e librari, nonché di progetti di tutela paesaggistica e archeologico monumentale e di progetti per la manutenzione, il restauro e la valorizzazione di beni culturali e paesaggistici
1322 Spese per acquisto di beni e servizi
1323 Spese per attività museale di promozione culturale per mostre ed esposizioni nazionali ed internazionali
1390 Spese per il funzionamento, per la dotazione dei mezzi e degli strumenti dell'Osservatorio dello spettacolo, nonché per l'affidamento di incarichi e la stipula di convenzioni
1391 Quota del Fondo unico per lo spettacolo da ripartire per far fronte agli oneri relativi al Consiglio nazionale dello spettacolo e all'Osservatorio dello spettacolo, nonché per provvedere ad eventuali interventi integrativi in base alle esigenze dei singoli settori
1441 Spese per il funzionamento delle attività concernenti la lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO
1442 Somme occorrenti per misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», posti sotto la tutela dell'UNESCO
1500 Somma da corrispondere alle casse di assistenza e previdenza degli scrittori, degli autori drammatici, dei musicisti e dei compositori - autori - librettisti di musica popolare
1806 Spese per acquisto di beni e servizi
2006 Assicurazione contro i rischi professionali e la responsabilità civile dei dirigenti
2007 Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie
2020 Spese per acquisto di beni e servizi
2022 Manutenzione ordinaria degli immobili
2023 Spese relative al personale comandato non gestito da STP da rimborsare alle amministrazioni ed agli enti pubblici non economici
2030 Spese per la gestione e la manutenzione del sistema informativo automatizzato del Ministero nonché tutte le altre spese necessarie per il funzionamento di detto sistema
2040 Assegnazione per il funzionamento dell'Istituto superiore per la conservazione e il restauro
2041 Assegnazione per il funzionamento dell'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione
2043 Assegnazione per il funzionamento dell'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario
2044 Assegnazione per il funzionamento dell'Opificio delle pietre dure di Firenze
2045 Spese per il funzionamento dell'antenna della cultura
2046 Spese per il funzionamento dell'antenna del cittadino
2047 Spese connesse ai programmi e alle azioni europee: Capitali europee della cultura e Marchio europeo per il patrimonio culturale
2050 Contributi a istituzioni sociali
2060 Spese per il funzionamento delle Direzioni regionali
2065 Contributi a istituzioni sociali
2066 Contributi, interventi, sovvenzioni e sussidi per la manutenzione, conservazione e restauro dei beni architettonici e storico artistici
2092 Contributo da corrispondere al comune di Sassocorvaro per l'organizzazione del premio annuale «Arca dell'arte - Premio nazionale Rotondi ai salvatori dell'arte»
2350 Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per consumi intermedi
2400 Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali maggiori esigenze relative a spese direttamente regolate per legge
2401 Fondo da ripartire per le finalità previste dalle disposizioni legislative di cui all'elenco 1 allegato alla legge finanziaria 2008, per le quali non si dà luogo alle riassegnazioni delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato
2520 Spese per acquisto di beni e servizi
2540 Spese per la gestione e la manutenzione del sistema informativo automatizzato del Ministero nonché tutte le altre spese necessarie per il funzionamento di detto sistema
3011 Spese per acquisto di beni e servizi
3013 Spese per la gestione e la manutenzione del sistema informativo automatizzato del Ministero nonché tutte le altre spese necessarie per il funzionamento di detto sistema
3030 Spese per acquisto di beni e servizi
3100 Spese per la gestione e la manutenzione del sistema informativo automatizzato del Ministero nonché tutte le altre spese necessarie per il funzionamento di detto sistema
3101 Spese per il funzionamento, l'adeguamento e la gestione del sistema archivistico nazionale (SAN)
3120 Interventi per il restauro dei documenti deteriorati degli archivi non statali dichiarati di notevole interesse storico
3530 Spese per acquisto di beni e servizi
3531 Spese per le convenzioni necessarie ad assicurare il funzionamento delle biblioteche pubbliche statali annesse ai monumenti nazionali
3545 Spese per l'ufficio del diritto d'autore e la promozione della creatività
3600 Spese per il funzionamento, adeguamento e gestione del servizio bibliotecario nazionale informatico
3601 Spese per la gestione e la manutenzione del sistema informativo automatizzato del Ministero nonché tutte le altre spese necessarie per il funzionamento di detto sistema
3609 Spese per il funzionamento della biblioteca nazionale centrale di Firenze
3610 Spese per il funzionamento della biblioteca nazionale centrale Vittorio Emanuele II in Roma
3611 Spese per il funzionamento dell'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche
3612 Spese per il funzionamento dell'Istituto centrale per i beni sonori ed audiovisivi
3613 Spese di funzionamento del Museo dell'audiovisivo
3614 Spese per il funzionamento, nonché per le attività istituzionali, del Centro per il libro e la lettura
3630 Contributo all'Accademia nazionale dei Lincei
3631 Contributi a istituzioni sociali
3632 Fondo per il diritto di prestito pubblico
3633 Contributo da corrispondere al Centro di documentazione ebraica contemporanea con sede in Milano
3635 Contributo all'Accademia della Crusca
3670 Somma da erogare a enti, istituti, Associazioni, Fondazioni ed altri Organismi
3671 Contributi ad enti e istituti culturali
4006 Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie
4012 Spese per acquisto di beni e servizi
4013 Spese per la gestione e la manutenzione del sistema informativo automatizzato del Ministero nonché tutte le altre spese necessarie per il funzionamento di detto sistema
4050 Spese per acquisto di beni e servizi
4054 Spese per la gestione dell'elenco degli Istituti archeologici universitari
4100 Spese per la gestione e la manutenzione del sistema informativo automatizzato del Ministero nonché tutte le altre spese necessarie per il funzionamento di detto sistema
4130 Contributi a istituzioni sociali
4513 Spese per acquisto di beni e servizi
4514 Spese per la gestione e la manutenzione del sistema informativo automatizzato del Ministero nonché tutte le altre spese necessarie per il funzionamento di detto sistema
4550 Spese per acquisto di beni e servizi
4600 Spese per la gestione e la manutenzione del sistema informativo automatizzato del Ministero nonché tutte le altre spese necessarie per il funzionamento di detto sistema
5054 Spese per il Comitato tecnico-scientifico speciale per il patrimonio storico della prima guerra mondiale
5130 Contributi a istituzioni sociali
5131 Contributi a istituzioni sociali
5132 Somma da erogare a favore dell'Istituto regionale per la cultura Istriano-Fiumano Dalmata (IRCI)
5170 Contributo per le spese di funzionamento del Museo nazionale dell'Ebraismo italiano e della Shoah
5514 Somma da erogare a favore della Fondazione MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI secolo
6006 Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie
6030 Spese per acquisto di beni e servizi
6031 Spese per attività di indagine, di studi, di documentazione e di programmazione
6100 Spese per la gestione e la manutenzione del sistema informativo automatizzato del Ministero nonché tutte le altre spese necessarie per il funzionamento di detto sistema
6120 Spese per il funzionamento - compresi i gettoni di presenza, i compensi e le indennità di missione ai componenti delle Commissioni concernenti l'erogazione dei contributi connessi all'attività dello spettacolo
6506 Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie
6530 Spese per acquisto di beni e servizi
6531 Spese per attività di indagine, di studi, di documentazione e di programmazione
6600 Spese per la gestione e la manutenzione del sistema informativo automatizzato del Ministero nonché tutte le altre spese necessarie per il funzionamento di detto sistema
6620 Spese per il funzionamento - compresi i gettoni di presenza, i compensi e le indennità di missione ai componenti delle Commissioni concernenti l'erogazione dei contributi connessi all'attività dello spettacolo
6621 Quota del Fondo unico per lo spettacolo da erogare a favore delle Fondazioni lirico sinfoniche
6622 Quota del Fondo unico per lo spettacolo da erogare per il sovvenzionamento delle attività musicali in Italia e all'estero
6623 Quota del Fondo unico per lo spettacolo da erogare per il sovvenzionamento delle attività teatrali di prosa
6624 Quota del Fondo unico per lo spettacolo da erogare per il sovvenzionamento delle attività di danza in Italia e all'estero
6626 Quota del Fondo unico per lo spettacolo da erogare per il sovvenzionamento delle attività teatrali di prosa svolte da soggetti privati
6631 Spese connesse allo svolgimento di tutte le funzioni e le attività già svolte dal soppresso Ente teatrale italiano, incluse quelle relative alle risorse umane e strumentali
6650 Contributi straordinari al Teatro comunale dell'opera Carlo Felice di Genova
6651 Contributi per le spese di vigilanza e sicurezza in occasione di pubblici spettacoli
6652 Contributi alle Fondazioni lirico sinfoniche nonché al Teatro dell'Opera di Roma e al Teatro alla Scala di Milano
6653 Fondo per la stipula di una convenzione annuale con l'impresa Ferrovie dello Stato S.p.a. per le facilitazioni tariffarie applicata per i viaggi di singoli lavoratori dello spettacolo, di complessi o per il trasporto di merci
7000 Spese per l'informatica
7002 Spese per l'informatica
7061 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7224 Spese per il restauro, la conservazione del patrimonio culturale, la valorizzazione dei beni architettonici e l'adeguamento strutturale e funzionale di musei, gallerie, biblioteche e archivi dello Stato
7225 Spese per il recupero, la salvaguardia, il restauro, la valorizzazione dei beni culturali, ivi comprese spese di ammodernamento e di adeguamento strutturale e funzionale
7281 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7299 Interventi per il restauro, la conservazione e la valorizzazione di beni culturali di proprietà non statale degli istituti dipendenti con funzione di alta formazione e ricerca nel settore del restauro e della catalogazione
7302 Spese per la progettazione e realizzazione di interventi urgenti di conservazione del patrimonio mondiale in pericolo in conseguenza di eventi bellici o calamità naturali
7305 Interventi per il servizio di assistenza ai siti italiani posti sotto la tutela dell'UNESCO
7360 Conservazione, potenziamento e realizzazione di progetti sperimentali, ivi compresa la manutenzione straordinaria di locali attinenti il patrimonio storico, archeologico, architettonico e artistico nazionale e anche a seguito di erogazioni liberali
7380 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7433 Conservazione, potenziamento e realizzazione di progetti sperimentali, ivi compresa la manutenzione straordinaria di locali attinenti il patrimonio archeologico, nazionale
7434 Contributi a istituzioni sociali
7435 Conservazione, potenziamento e realizzazione di progetti sperimentali, ivi compresa la manutenzione straordinaria di locali attinenti il patrimonio storico e artistico nazionali
7436 Conservazione, potenziamento e realizzazione di progetti sperimentali, ivi compresa la manutenzione straordinaria di locali attinenti il patrimonio architettonico nazionale
7437 Conservazione, potenziamento e realizzazione di progetti sperimentali, ivi compresa la manutenzione straordinaria di locali attinenti il patrimonio architettonico nazionale statale
7451 Spese per la costituzione e lo sviluppo del sistema informativo automatizzato nonché spese per gli studi di fattibilità e per i lavori di ricerca
7452 Spese per l'adeguamento della sicurezza dei sistemi informatici, per l'estensione del sistema rete fonia dati - immagini
7453 Spese per l'estensione della rete fonia dati immagini agli Istituti territoriali per la comunicazione e la valorizzazione del patrimonio culturale a seguito dell'assegnazione di una quota degli utili derivanti dalla nuova estrazione del gioco del lotto
7460 Conservazione, potenziamento, valorizzazione e realizzazione di progetti sperimentali attinenti il patrimonio bibliografico nazionale
7480 Conservazione, potenziamento e realizzazione di progetti sperimentali, ivi compresa la manutenzione straordinaria di locali attinenti il patrimonio storico, archeologico, architettonico e artistico nazionale anche a seguito di erogazioni liberali
7550 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7630 Spese per l'acquisto e l'esproprio di materiale archivistico pregevole nonché per l'acquisto di materiale bibliografico
7660 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7670 Conservazione, potenziamento e realizzazione di progetti sperimentali, relativi a modelli di gestione, esposizione e fruizione per la valorizzazione del sistema archivistico statale, ivi compresa la manutenzione straordinaria di locali attinenti il patrimonio archivistico statale. Salvaguardia, precatalogazione, inventariazione e tutela del patrimonio archivistico statale
7675 Interventi per il recupero, la salvaguardia, il restauro, la precatalogazione e l'inventariazione dei beni archivistici non statali
7682 Spese per la ricerca scientifica e tecnologica per i beni archivistici
7683 Spese per l'informatica
7751 Spese per l'informatica
7753 Spese per l'informatica
7771 Acquisto di raccolte bibliografiche, di libri, documenti, manoscritti e pubblicazioni periodiche ivi comprese le spese derivanti dall'esercizio del diritto di prelazione del diritto di acquisto delle cose denunciate per l'esportazione e dell'espropriazione a norma di legge di materiale bibliografico prezioso e raro
7801 Interventi per la valorizzazione del patrimonio culturale
7810 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7822 Conservazione, potenziamento, valorizzazione e realizzazione di progetti sperimentali attinenti il patrimonio bibliografico nazionale
7910 Spese per la costituzione e lo sviluppo del sistema informativo automatizzato nonché spese per gli studi di fattibilità e per i lavori di ricerca
7911 Spese per la costituzione e lo sviluppo del sistema informativo automatizzato nonché spese per gli studi di fattibilità e per i lavori di ricerca
7915 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7952 Conservazione, potenziamento e realizzazione di progetti sperimentali, ivi compresa la manutenzione straordinaria di locali attinenti il patrimonio storico, archeologico, architettonico e artistico nazionale
7970 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7999 Fondo per la realizzazione di un progetto per la valorizzazione culturale, ambientale, turistica e achitettonica dlel'Abbazia della Santissima Trinità di Cava de' Tirreni
8070 Contributi a istituzioni sociali
8072 Contributi alle regioni a Statuto speciale e alle province autonome per il recupero e la conservazione del patrimonio architettonico
8092 Spese da sostenere per interventi di restauro e la sicurezza di musei, archivi e biblioteche di interesse storico, artistico e culturale nonché per interventi di restauro della Domus Aurea
8095 Interventi per il restauro e la sicurezza della Domus Aurea e dell'area archeologica centrale di Roma
8120 Spese per il sistema cartografico paesaggistico nazionale; per l'attività di censimento e catalogazione dei beni paesaggistici; per la redazione dei piani paesaggistici; per la ricerca, la programmazione e la progettazione di interventi di tutela e riqualificazione paesaggistica, nonché per la realizzazione di interventi di recupero e di riqualificazione delle aree e dei beni paesaggistici compromessi
8205 Spese per la costituzione e lo sviluppo del sistema informativo automatizzato nonché spese per gli studi di fattibilità e per i lavori di ricerca
8206 Spese per la costituzione e lo sviluppo del sistema informativo automatizzato nonché spese per gli studi di fattibilità e per i lavori di ricerca
8209 Conservazione, potenziamento e realizzazione di progetti sperimentali, ivi compresa la manutenzione straordinaria di locali attinenti il patrimonio storico, archeologico, architettonico e artistico nazionale
8211 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
8281 Conservazione, potenziamento e realizzazione di progetti sperimentali, ivi compresa la manutenzione straordinaria di locali attinenti il patrimonio storico, archeologico, architettonico e artistico nazionale
8300 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
8384 Acquisto ed espropriazioni per pubblica utilità, nonché per l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato di immobili di interesse archeologico e monumentale e di cose di arte antica, medievale e moderna e contemporanea e di interesse artistico e storico
8501 Spese per la costituzione e lo sviluppo del sistema informativo automatizzato nonché spese per gli studi di fattibilità e per i lavori di ricerca
8550 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
8570 Quota del fondo unico per lo spettacolo da erogare per il finanziamento delle attività di produzione cinematografica
8571 Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche
8573 Quota del fondo unico per lo spettacolo da erogare per il finanziamento delle attività di promozione cinematografica
8610 Interventi e contributi alle attività cinematografiche e al settore dello spettacolo, nonché alle esigenze della società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo «Arcus S.p.a.»
8651 Spese per la costituzione e lo sviluppo del sistema informativo automatizzato, nonché spese per gli studi di fattibilità e per i lavori di ricerca
8700 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
8721 Quota del fondo unico per lo spettacolo da erogare per il sovvenzionamento delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante
8770 Interventi e contributi alle attività cinematografiche e al settore dello spettacolo, nonché alle esigenze della società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo «Arcus S.p.a.»

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Voci di spesa di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies della Legge n. 225 del 1992
MINISTERO DELLA SALUTE
1081 Spese per acquisto di beni e servizi
1113 Spese riservate per la lotta contro le sofisticazioni alimentari e per la repressione del traffico illecito degli stupefacenti
1152 Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per consumi intermedi
1155 Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali maggiori esigenze relative a spese direttamente regolate per legge
1206 Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie
1263 Spese per acquisto di beni e servizi
2017 Spese per acquisti di beni e servizi
2120 Spese per il funzionamento di Consigli, Comitati e Commissioni
2147 Spese per l'istituzione ed il funzionamento della banca dati centrale per la raccolta e la registrazione dei movimenti delle singole confezioni dei prodotti medicinali
2200 Spese per il sistema informativo sanitario
2201 Somme occorrenti al funzionamento del sistema informativo dei trapianti
2202 Somme occorrenti al funzionamento del sistema informativo dei servizi trasfusionali
2401 Somme dovute per la liquidazione delle transazioni da stipulare con soggetti emotrasfusi, danneggiati da sangue o emoderivati infetti, che hanno instaurato azioni di risarcimento danni
2408 Somme da assegnare alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per assicurare l'assistenza psicologica alle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice ed ai loro familiari
2410 Spese per la costituzione e funzionamento dei centri di pronto soccorso dei porti ed aeroporti civili
2440 Somme da assegnare alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano per le tecniche di procreazione medicalmente assistita
2450 Somma da erogare alla Struttura interregionale sanitari convenzionati SISAC in relazione al funzionamento della struttura
3016 Spese per acquisto di beni e servizi
3017 Spese per acquisto di beni e servizi
3018 Spese per il funzionamento di Consigli, Comitati e Commissioni
3019 Spese per il funzionamento di Consigli, Comitati e Commissioni
3020 Spese per il funzionamento - compresi i gettoni di presenza, i compensi ai componenti e le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei all'amministrazione della salute - della Commissione per la vigilanza e il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive
3021 Spese per le attività dei laboratori, accreditati dal CIO o da altro Organismo internazionale, svolte in attuazione dei programmi stabiliti dalla Commissione per la vigilanza e il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive
3037 Spese relative al personale comandato non gestito da SPT da rimborsare alle amministrazioni ed agli enti pubblici non economici
3125 Spese per il funzionamento di Consigli, Comitati e Commissioni
3146 Spese per la stipula di specifiche convenzioni con l'Agenzia europea per la valutazione dei medicinali (EMA), con istituti di ricerca o Associazioni scientifiche, di verifica o di controllo di qualità o altri Organismi nazionali e internazionali operanti nei settori dei medicinali, dei dispositivi medici e di altri prodotti di interesse sanitario, nonché per specifici contratti e convenzioni con esperti di elevata professionalità
3174 Spese per studi e ricerche contro la sterilità e la infertilità
3178 Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto in dotazione al comando Carabinieri per la tutela della salute
3392 Fondo occorrente per il finanziamento delle attività di ricerca corrente e finalizzata, nonché di sperimentazione in materia sanitaria
3398 Trasferimenti alle amministrazioni pubbliche
3399 Somme da destinare all'Istituto superiore di sanità per un programma straordinario di ricerca oncotecnologica
3412 Somma da erogare a enti, istituti, Associazioni, Fondazioni ed altri Organismi
3432 Spese per informazione degli operatori sanitari sulle proprietà, sull'impiego e sugli effetti indesiderati dei medicinali e di altri prodotti di interesse sanitario, nonché per le campagne di educazione sanitaria
3438 Somme da assegnare alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano per iniziative di informazione degli operatori sanitari sulle proprietà, sull'impiego e sugli effetti indesiderati di altri prodotti di interesse sanitario, nonché per le campagne di educazione sanitaria, da realizzarsi tramite le Aziende sanitarie locali
3443 Fondo occorrente per il funzionamento dell'Istituto superiore di sanità
3446 Somme da assegnare all'Istituto superiore di sanità per il registro nazionale delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, degli embrioni formati e dei nati a seguito dell'applicazione delle tecniche medesime
3449 Spese di ufficio per i nuclei antisofisticazioni e sanità
3453 Somme da corrispondere alla Croce Rossa Italiana
3457 Contributo per le spese di funzionamento dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali
3458 Fondo per gli oneri di gestione dell'Agenzia italiana del farmaco
3601 Fondo da ripartire per le finalità previste dalle disposizioni legislative di cui all'elenco n. 1 allegato alla legge finanziaria 2008, per le quali non si dà luogo alle riassegnazioni delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato
3603 Fondo da ripartire per provvedere a dotare luoghi, strutture e mezzi di trasporto di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni
4100 Spese per acquisti di beni e servizi
4110 Borse di studio per la formazione e qualificazione del personale addetto alle strutture - italiane ed estere - per i prelievi e trapianti di organi e tessuti, nonché per l'incentivazione della relativa ricerca
4125 Spese per il funzionamento di Consigli, Comitati e Commissioni
4131 Spese per iniziative in tema di informazione ed educazione sanitaria sui trapianti di organi e di tessuti da assumersi da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nonché delle Aziende unità sanitarie locali
4140 Spese per le campagne di informazione e di prevenzione dei fenomeni della sterilità e della infertilità
4141 Spese per la promozione dell'informazione sanitaria in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti
4145 Spese per le attività concernenti la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)
4310 Spese per l'attuazione di programmi e di interventi mirati per la lotta e la prevenzione delle infezioni da HIV e delle sindromi relative, ivi comprese le spese per rilevamenti e ricerche per il funzionamento di Comitati, Commissioni nonché per l'organizzazione di seminari e convegni sulla materia
4383 Spese per vaccini inerenti le malattie infettive, diffusive e quarantenarie
4385 Trasferimenti alle amministrazioni pubbliche
4387 Somme da assegnare alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per l'istituzione ed il funzionamento di centri regionali ed interregionali per i trapianti, ivi compreso lo svolgimento delle attività dei rispettivi coordinatori, nonché per l'individuazione di strutture idonee ad effettuare il prelievo di organi e conservazione dei tessuti e per il rimborso delle spese aggiuntive relative al trasporto del feretro
4392 Somme occorrenti per il monitoraggio dei dati relativi all'abuso di alcool e ai problemi alcool-correlati, nonché per le attività di informazione e prevenzione da realizzare nelle scuole, nelle università, nelle accademie militari, nelle caserme, negli istituti penitenziari e nei luoghi di aggregazione giovanile
4393 Spese per l'attività ed il funzionamento, ivi comprese le spese di personale, del centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie, che opera in coordinamento con le strutture regionali attraverso convenzioni con l'Istituto superiore di sanità, con l'Istituto nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, con gli Istituti zooprofilattici sperimentali, con le università, con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e con altre strutture di assistenza e di ricerca pubbliche e private, nonché con gli Organi della sanità militare
4400 Somme da assegnare alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano per la realizzazione di nuovi centri specializzati per la prevenzione della cecità, per l'educazione e la riabilitazione visiva, nonché per il potenziamento dei centri già esistenti
[4401] (79)
Somme da destinare alle attività istituzionali della sezione italiana dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità
4825 Assicurazione contro i rischi professionali e la responsabilità civile dei dirigenti
4831 Manutenzione ordinaria degli immobili
5100 Spese per acquisto di beni e servizi
5118 Spese per il funzionamento di Consigli, Comitati e Commissioni
5300 Spese relative alla banca dati per l'identificazione e la registrazione degli animali
5340 Fondo da ripartire tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per la realizzazione di interventi in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo, nonché interventi specifici di tipo sanitario e strutturale per la prevenzione e la lotta al randagismo
5390 Spese per l'attività ed il funzionamento del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali
5391 Spese per il pontenziamento della sorveglianza epidemiologica delle encefalopatie spongiformi trasmissibili, delle altre malattie infettive e diffusive degli animali, nonché del sistema di identificazione e registrazione degli animali
5398 Somme da erogare alle strutture pubbliche, scolastiche e ospedaliere che nelle mense provvedono alla somministrazione di pasti senza glutine su richiesta degli interessati
5399 Somme da assegnare alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano per l'inserimento di appositi modelli informativi sulla celiachia nell'ambito delle attività di formazione e aggiornamento professionale rivolte a ristoratori e ad albergatori
7050 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7100 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7101 Spese per acquisto di mezzi di trasporto in dotazione al comando Carabinieri per la tutela della salute
7103 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7121 Sistema informativo sanitario nazionale
7181 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7200 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7208 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7230 Fondo per le spese di investimento dell'Agenzia italiana del farmaco
7400 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie

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Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile. (1) 
(Testo aggiornato con il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, coordinato con la legge di conversione 15 ottobre 2013, n. 119)

(1) Le disposizioni della presente legge, incompatibili con il D.L. 7 settembre 2001, n. 343, sono state abrogate dall'art. 6 dello stesso decreto, come sostituito dalla relativa legge di conversione. Per l'interpretazione autentica della presente legge vedi il comma 1-bis dell'art. 6, D.L. 9 ottobre 2006, n. 263, aggiunto dalla relativa legge di conversione.


1-bis. Servizio nazionale della protezione civile (7).
1. È istituito il Servizio nazionale della protezione civile al fine di tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega, un Ministro con portafoglio o il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio, per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale della protezione civile, promuove e coordina le attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione e organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale.
3. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 2, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi del medesimo comma 2, un Ministro con portafoglio o il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio, si avvale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri
--------------------------------------------------------------------------------
(7) Articolo premesso dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 1, D.L. 15 maggio 2012, n. 59, come sostituita dalla legge di conversione 12 luglio 2012, n. 100.
 

2. Tipologia degli eventi ed ambiti di competenze.
1. Ai fini dell'attività di protezione civile gli eventi si distinguono in:
a) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
b) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;
c) calamità naturali o connesse con l'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità ed estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo (8) (9).
--------------------------------------------------------------------------------
(8) Lettera così sostituita dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 1, D.L. 15 maggio 2012, n. 59.

(9) Le disposizioni della presente legge, incompatibili con il D.L. 7 settembre 2001, n. 343, sono state abrogate dall'art. 6 dello stesso decreto, come sostituito dalla relativa legge di conversione.
 

3. Attività e compiti di protezione civile (10).
1. Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione e alla prevenzione dei rischi, al soccorso delle popolazioni sinistrate e ad ogni altra attività necessaria e indifferibile, diretta al contrasto e al superamento dell'emergenza e alla mitigazione del rischio, connessa agli eventi di cui all'articolo 2.
2. La previsione consiste nelle attività, svolte anche con il concorso di soggetti scientifici e tecnici competenti in materia, dirette all'identificazione degli scenari di rischio probabili e, ove possibile, al preannuncio, al monitoraggio, alla sorveglianza e alla vigilanza in tempo reale degli eventi e dei conseguenti livelli di rischio attesi.
3. La prevenzione consiste nelle attività volte a evitare o a ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2, anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione. La prevenzione dei diversi tipi di rischio si esplica in attività non strutturali concernenti l'allertamento, la pianificazione dell'emergenza, la formazione, la diffusione della conoscenza della protezione civile nonché l'informazione alla popolazione e l'applicazione della normativa tecnica, ove necessarie, e l'attività di esercitazione.
4. Il soccorso consiste nell'attuazione degli interventi integrati e coordinati diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi di cui all'articolo 2 ogni forma di prima assistenza.
5. Il superamento dell'emergenza consiste unicamente nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie e indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita.
6. I piani e i programmi di gestione, tutela e risanamento del territorio devono essere coordinati con i piani di emergenza di protezione civile, con particolare riferimento a quelli previsti all'articolo 15, comma 3-bis, e a quelli deliberati dalle regioni mediante il piano regionale di protezione civile.
7. Alle attività di cui al presente articolo le amministrazioni competenti provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (11).
--------------------------------------------------------------------------------
(10) Articolo così sostituito dalla lettera b-bis) del comma 1 dell’art. 1, D.L. 15 maggio 2012, n. 59, nel testo integrato dalla legge di conversione 12 luglio 2012, n. 100.

(11) Le disposizioni della presente legge, incompatibili con il D.L. 7 settembre 2001, n. 343, sono state abrogate dall'art. 6 dello stesso decreto, come sostituito dalla relativa legge di conversione.
 

3-bis. Sistema di allerta nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico (12).
1. Nell'ambito delle attività di protezione civile, il sistema di allerta statale e regionale è costituito dagli strumenti, dai metodi e dalle modalità stabiliti per sviluppare e per acquisire la conoscenza, le informazioni e le valutazioni, in tempo reale, relative al preannuncio, all'insorgenza e all'evoluzione dei rischi conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2 al fine di allertare e di attivare il Servizio nazionale della protezione civile ai diversi livelli territoriali.
2. Nel rispetto delle competenze attribuite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, il governo e la gestione del sistema di allerta nazionale sono assicurati dal Dipartimento della protezione civile e dalle regioni, attraverso la rete dei Centri funzionali di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2004, dal Servizio meteorologico nazionale distribuito di cui al comma 4 del presente articolo, dalle reti strumentali di monitoraggio e di sorveglianza e dai presidi territoriali di cui al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e al decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, nonché dai centri di competenza e da ogni altro soggetto chiamato a concorrere funzionalmente e operativamente a tali reti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i principi per l'individuazione e il funzionamento dei centri di competenza (13).
3. Sulla base dei livelli di rischio, anche previsti, di cui al comma 1, ogni regione provvede a determinare le procedure e le modalità di allertamento del proprio sistema di protezione civile ai diversi livelli di competenza territoriale ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione si provvede all'attuazione del Servizio meteorologico nazionale distribuito (SMND), nel rispetto della normativa vigente in materia per i diversi settori. I compiti del SMND sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica.
5. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
--------------------------------------------------------------------------------
(12) Articolo inserito dalla lettera b-ter) del comma 1 dell’art. 1, D.L. 15 maggio 2012, n. 59, nel testo integrato dalla legge di conversione 12 luglio 2012, n. 100.

(13) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 14 settembre 2012.


3-ter. Gestione delle reti di monitoraggio e uso delle radio-frequenze (14).
1. Per la gestione delle reti strumentali di monitoraggio, le regioni, alle quali sono stati trasferiti i servizi in precedenza svolti dal Servizio idrografico e mareografico nazionale (SIMN) del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali, in attuazione dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 dell'11 ottobre 2002, con la rettifica pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 5 novembre 2002, sono esentate dal pagamento dei diritti amministrativi e dei contributi per la concessione del diritto individuale d'uso delle frequenze per l'esercizio dell'attività radioelettrica a sussidio dell'espletamento dei predetti servizi, individuate da un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 6 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 2002. Lo schema di decreto, corredato di una relazione tecnica volta ad attestarne la neutralità dal punto di vista finanziario, è trasmesso alle Camere per l'espressione, entro venti giorni dalla data di trasmissione, del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato.
2. Il Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per le comunicazioni è autorizzato ad apportare, sulla base del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, eventuali modificazioni al decreto di cui al comma 1, conseguenti ad aggiornamenti del predetto Piano e all'evoluzione della normativa europea e internazionale in materia.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
--------------------------------------------------------------------------------
(14) Articolo inserito dalla lettera b-ter) del comma 1 dell’art. 1, D.L. 15 maggio 2012, n. 59, nel testo integrato dalla legge di conversione 12 luglio 2012, n. 100.


4. Direzione e coordinamento delle attività di previsione, prevenzione e soccorso.
[1. Il Dipartimento della protezione civile predispone, sulla base degli indirizzi approvati dal Consiglio dei ministri e in conformità ai criteri determinati dal Consiglio nazionale della protezione civile di cui all'articolo 8, i programmi nazionali di previsione e prevenzione in relazione alle varie ipotesi di rischio, i programmi nazionali di soccorso ed i piani per l'attuazione delle conseguenti misure di emergenza.
2. I programmi nazionali di cui al comma 1 sono adottati avvalendosi dei Servizi tecnici nazionali di cui all'articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183 , e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sono trasmessi al Parlamento.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, al fine di consentire opportune verifiche della efficienza dei programmi e dei piani di cui al comma 1 del presente articolo, dispone la esecuzione di periodiche esercitazioni, promuove, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, studi sulla previsione e prevenzione delle calamità naturali e delle catastrofi ed impartisce indirizzi ed orientamenti per l'organizzazione e l'utilizzazione del volontariato] (15) (16).
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(15) Articolo abrogato dall'art. 87, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300. Articolo abrogato dall'art. 87, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300. Peraltro, il citato art. 87 è stato successivamente abrogato dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 7 settembre 2001, n. 343, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(16) Le disposizioni della presente legge, incompatibili con il D.L. 7 settembre 2001, n. 343, sono state abrogate dall'art. 6 dello stesso decreto, come sostituito dalla relativa legge di conversione.
 

5. Stato di emergenza e potere di ordinanza.
1. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), ovvero nella loro imminenza, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, su sua delega, di un Ministro con portafoglio o del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio, formulata anche su richiesta del Presidente della regione interessata e comunque acquisitane l'intesa, delibera lo stato d'emergenza, fissandone la durata e determinandone l'estensione territoriale con specifico riferimento alla natura e alla qualità degli eventi e disponendo in ordine all'esercizio del potere di ordinanza. La delibera individua le risorse finanziarie destinate ai primi interventi di emergenza nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi ed indispensabili fabbisogni da parte del Commissario delegato e autorizza la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali istituito ai sensi del comma 5-quinquies, individuando nell'ambito dello stanziamento complessivo quelle finalizzate alle attività previste dalla lettera a) del comma 2. Ove il Capo del Dipartimento della protezione civile verifichi che le risorse finalizzate alla attività di cui alla lett. a) del comma 2, risultino o siano in procinto di risultare insufficienti rispetto agli interventi da porre in essere, presenta tempestivamente una relazione motivata al Consiglio dei Ministri, per la conseguente determinazione in ordine alla necessità di integrazione delle risorse medesime. La revoca dello stato d'emergenza per venir meno dei relativi presupposti è deliberata nel rispetto della procedura dettata per la delibera dello stato d'emergenza (17) (18) (19).
1-bis. La durata della dichiarazione dello stato di emergenza non può superare i 180 giorni prorogabile per non più di ulteriori 180 giorni (20).
2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza dichiarato a seguito degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), si provvede anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e secondo i criteri indicati nel decreto di dichiarazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Le ordinanze sono emanate, acquisita l'intesa delle regioni territorialmente interessate, dal Capo del Dipartimento della protezione civile, salvo che sia diversamente stabilito con la deliberazione dello stato di emergenza di cui al comma 1. L'attuazione delle ordinanze è curata in ogni caso dal Capo del Dipartimento della protezione civile. Fermo restando quanto previsto al comma 1, con le ordinanze si dispone, nel limite delle risorse disponibili, in ordine:
a) all'organizzazione ed all'effettuazione dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione interessata dall'evento;
b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili;
c) alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo strettamente connesso all'evento, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e comunque finalizzate prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità;
d) alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza;
e) all'avvio dell'attuazione delle prime misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera d), entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e secondo le direttive dettate con delibera del Consiglio dei ministri, sentita la Regione interessata (21).
2-bis. Le ordinanze di cui al comma 2 sono trasmesse per informazione al Ministro con portafoglio delegato ai sensi del comma 1 ovvero al Presidente del Consiglio dei Ministri. Le ordinanze emanate entro il trentesimo giorno dalla dichiarazione dello stato di emergenza sono immediatamente efficaci e sono altresì trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze perché comunichi gli esiti della loro verifica al Presidente del Consiglio dei Ministri. Successivamente al trentesimo giorno dalla dichiarazione dello stato di emergenza le ordinanze sono emanate previo concerto del Ministero dell'economia e delle finanze, limitatamente ai profili finanziari (22).
3. [Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, può emanare altresì ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose. Le predette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione] (23).
4. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, per l'attuazione degli interventi previsti nelle ordinanze di cui al comma 2, si avvale delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, di cui agli articoli 6 e 11, coordinandone l'attività e impartendo specifiche disposizioni operative. Le ordinanze emanate ai sensi del comma 2 individuano i soggetti responsabili per l'attuazione degli interventi previsti ai quali affidare ambiti definiti di attività, identificati nel soggetto pubblico ordinariamente competente allo svolgimento delle predette attività in via prevalente, salvo motivate eccezioni. Qualora il Capo del Dipartimento si avvalga di commissari delegati, il relativo provvedimento di delega deve specificare il contenuto dell'incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio. I commissari delegati sono scelti, tranne motivate eccezioni, tra i soggetti per cui la legge non prevede alcun compenso per lo svolgimento dell'incarico. Le funzioni del commissario delegato cessano con la scadenza dello stato di emergenza. I provvedimenti adottati in attuazione delle ordinanze sono soggetti ai controlli previsti dalla normativa vigente (24).
4-bis. Per l'esercizio delle funzioni loro attribuite ai sensi del comma 4, non è prevista la corresponsione di alcun compenso per il Capo del Dipartimento della protezione civile e per i commissari delegati, ove nominati tra i soggetti responsabili titolari di cariche elettive pubbliche. Ove si tratti di altri soggetti e ne ricorrano i requisiti, ai commissari delegati e ai soggetti che operano in attuazione delle ordinanze di cui al comma 2 si applica l'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; il compenso è commisurato proporzionalmente alla durata dell'incarico, nel limite del parametro massimo costituito dal 70 per cento del trattamento economico previsto per il primo presidente della Corte di cassazione (25).
4-ter. Almeno dieci giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 1-bis, il Capo del Dipartimento della protezione civile emana, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, apposita ordinanza volta a favorire e regolare il subentro dell'amministrazione pubblica competente in via ordinaria a coordinare gli interventi, conseguenti all'evento, che si rendono necessari successivamente alla scadenza del termine di durata dello stato di emergenza. Ferma in ogni caso l'inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica, con tale ordinanza possono essere altresì emanate, per la durata massima di sei mesi non prorogabile e per i soli interventi connessi all'evento, disposizioni derogatorie a quelle in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi (26).
4-quater. Con l'ordinanza di cui al comma 4-ter può essere individuato, nell'ambito dell'amministrazione pubblica competente a coordinare gli interventi, il soggetto cui viene intestata la contabilità speciale appositamente aperta per l'emergenza in questione, per la prosecuzione della gestione operativa della stessa, per un periodo di tempo determinato ai fini del completamento degli interventi previsti dalle ordinanze adottate ai sensi dei commi 2 e 4-ter. Per gli ulteriori interventi da realizzare secondo le ordinarie procedure di spesa con le disponibilità che residuano alla chiusura della contabilità speciale, le risorse ivi giacenti sono trasferite alla regione o all'ente locale ordinariamente competente ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione (27).
4-quinquies. Il Governo riferisce annualmente al Parlamento sulle attività di protezione civile riguardanti le attività di previsione, di prevenzione, di mitigazione del rischio e di pianificazione dell'emergenza, nonché sull'utilizzo del Fondo per le emergenze nazionali (28).
5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere motivate.
5-bis. Ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i Commissari delegati titolari di contabilità speciali, ai sensi degli articoli 60 e 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dell'articolo 333 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, rendicontano, entro il quarantesimo giorno dalla chiusura di ciascun esercizio e dal termine della gestione o del loro incarico, tutte le entrate e tutte le spese riguardanti l'intervento delegato, indicando la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia di spesa, secondo uno schema da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma. Il rendiconto contiene anche una sezione dimostrativa della situazione analitica dei crediti, distinguendo quelli certi ed esigibili da quelli di difficile riscossione, e dei debiti derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate assunte a qualsiasi titolo dai commissari delegati, con l'indicazione della relativa scadenza. Per l'anno 2008 va riportata anche la situazione dei crediti e dei debiti accertati al 31 dicembre 2007. Nei rendiconti vengono consolidati, con le stesse modalità di cui al presente comma, anche i dati relativi agli interventi delegati dal commissario ad uno o più soggetti attuatori. I rendiconti corredati della documentazione giustificativa, nonché degli eventuali rilievi sollevati dalla Corte dei conti, sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato-Ragionerie territoriali competenti, all'Ufficio del bilancio per il riscontro di regolarità amministrativa e contabile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché, per conoscenza, al Dipartimento della protezione civile, alle competenti Commissioni parlamentari e al Ministero dell'interno. I rendiconti sono altresì pubblicati nel sito internet del Dipartimento della protezione civile. Le ragionerie territoriali inoltrano i rendiconti, anche con modalità telematiche e senza la documentazione a corredo, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'ISTAT e alla competente sezione regionale della Corte dei conti. Per l'omissione o il ritardo nella rendicontazione si applica l'articolo 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Al fine di garantire la trasparenza dei flussi finanziari e della rendicontazione di cui al presente comma sono vietati girofondi tra le contabilità speciali. Il presente comma si applica anche nei casi di cui al comma 4-quater (29).

5-ter. In relazione ad una dichiarazione dello stato di emergenza, i soggetti interessati da eventi eccezionali e imprevedibili che subiscono danni riconducibili all’evento, compresi quelli relativi alle abitazioni e agli immobili sedi di attività produttive, possono fruire della sospensione o del differimento, per un periodo fino a sei mesi, dei termini per gli adempimenti e i versamenti dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. La sospensione ovvero il differimento dei termini per gli adempimenti e per i versamenti tributari e contributivi sono disposti con legge, che deve assicurare piena corrispondenza, anche dal punto di vista temporale, tra l’onere e la relativa copertura finanziaria, e disciplinati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché, per quanto attiene ai versamenti contributivi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il diritto è riconosciuto, esclusivamente in favore dei predetti soggetti, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. La sospensione non si applica in ogni caso agli adempimenti e ai versamenti da porre in essere in qualità di sostituti d’imposta, salvi i casi nei quali i danni impediscono l’ordinaria effettuazione degli adempimenti. In ogni caso le ritenute effettuate sono versate. Gli adempimenti di cui al presente comma scaduti nel periodo di sospensione sono effettuati entro il mese successivo alla data di scadenza della sospensione; i versamenti sono effettuati a decorrere dallo stesso mese in un numero massimo di ventiquattro rate di pari importo (30).
5-quater. A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, la Regione può elevare la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita (31).
5-quinquies. Agli oneri connessi agli interventi conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2, relativamente ai quali il Consiglio dei Ministri delibera la dichiarazione dello stato di emergenza, si provvede con l'utilizzo delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione civile. Per il finanziamento delle prime esigenze del suddetto Fondo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2013. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo nazionale di protezione civile di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2012, n. 228. A decorrere dall'anno finanziario 2014, la dotazione del Fondo per le emergenze nazionali è determinata annualmente, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lett. d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Sul conto finanziario della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al termine di ciascun anno, dovranno essere evidenziati, in apposito allegato, gli utilizzi delle risorse finanziarie del «Fondo per le emergenze nazionali». Qualora sia utilizzato il fondo di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il fondo è reintegrato in tutto o in parte, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, mediante riduzione delle voci di spesa rimodulabili indicate nell'elenco allegato alla presente legge. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuati l'ammontare complessivo delle riduzioni delle dotazioni finanziarie da operare e le voci di spesa interessate e le conseguenti modifiche degli obiettivi del patto di stabilità interno, tali da garantire la neutralità in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni. Anche in combinazione con la predetta riduzione delle voci di spesa, il fondo di cui all'articolo 28 della legge n. 196 del 2009 è corrispondentemente reintegrato, in tutto o in parte, con le maggiori entrate derivanti dall'aumento, deliberato dal Consiglio dei Ministri, dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. La misura dell'aumento, comunque non superiore a cinque centesimi al litro, è stabilita, sulla base della deliberazione del Consiglio dei Ministri, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane in misura tale da determinare maggiori entrate corrispondenti, tenuto conto dell'eventuale ricorso alla modalità di reintegro di cui al secondo periodo all'importo prelevato dal fondo di riserva. Per la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al successivo periodo, nonché dal differimento dei termini per i versamenti tributari e contributivi disposti ai sensi del comma 5-ter, si provvede mediante ulteriori riduzioni delle voci di spesa e aumenti dell'aliquota di accisa di cui al del terzo, quarto e quinto periodo. In presenza di gravi difficoltà per il tessuto economico e sociale derivanti dagli eventi calamitosi che hanno colpito i soggetti residenti nei comuni interessati, ai soggetti titolari di mutui relativi agli immobili distrutti o inagibili, anche parzialmente, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolta nei medesimi edifici o comunque compromessa dagli eventi calamitosi può essere concessa, su richiesta, la sospensione delle rate, per un periodo di tempo circoscritto, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario. Con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse di cui al primo periodo sono destinate, per gli interventi di rispettiva competenza, alla Protezione civile ovvero direttamente alle amministrazioni interessate. Lo schema del decreto di cui al terzo periodo, corredato della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, è trasmesso alle Camere per l'espressione, entro venti giorni, del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere, il decreto può essere comunque adottato (32).
5-sexies. Il Fondo di cui all’articolo 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, può intervenire anche nei territori per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza ai sensi del comma 1 del presente articolo. A tal fine sono conferite al predetto Fondo le disponibilità rivenienti dal Fondo di cui all’articolo 5 della legge 31 luglio 1997, n. 261. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto della disciplina comunitaria, sono individuate le aree di intervento, stabilite le condizioni e le modalità per la concessione delle garanzie, nonché le misure per il contenimento dei termini per la determinazione della perdita finale e dei tassi di interesse da applicare ai procedimenti in corso (33) (34).
5-septies. Il pagamento degli oneri dei mutui attivati sulla base di specifiche disposizioni normative a seguito di calamità naturali è effettuato direttamente dal Ministero dell'economia e delle finanze. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si procede ad una puntuale ricognizione dei predetti mutui ancora in essere e dei relativi piani di ammortamento, nonché all'individuazione delle relative risorse finanziarie autorizzate per il loro pagamento ed iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ovvero nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le relative risorse giacenti in tesoreria, sui conti intestati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono integralmente versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di provvedere al pagamento del debito residuo e delle relative quote interessi. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio (35).
6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonché trasmesse ai sindaci interessati affinché vengano pubblicate ai sensi dell'articolo 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (36) (37).
6-bis. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo avverso le ordinanze adottate in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi del comma 1 e avverso i consequenziali provvedimenti commissariali nonché avverso gli atti, i provvedimenti e le ordinanze emananti ai sensi dei commi 2 e 4 è disciplinata dal codice del processo amministrativo (38).
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(17) Comma sostituito dal n. 1) della lett. c) del comma 1 dell’art. 1, D.L. 15 maggio 2012, n. 59, come modificato dalla legge di conversione 12 luglio 2012, n. 100. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'art. 10, comma 1, lett. a), D.L. 14 agosto 2013, n. 93. Sui limiti di applicabilità delle modifiche disposte dal citato D.L. n. 59 del 2012 vedi il comma 2 dell’art. 6-ter, D.L. 20 giugno 2012, n. 79, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 131.

(18) Vedi, anche, i commi da 2-bis e 2-quater dell'art. 3, D.L. 30 novembre 2005, n. 245, aggiunti dalla relativa legge di conversione.

(19) La Corte costituzionale, con sentenza 5-14 aprile 1995, n. 127 (Gazz. Uff. 19 aprile 1995, n. 16, serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, che spetta allo Stato, e per esso al Presidente del Consiglio dei ministri, ricorrere allo stato di emergenza a norma dell'art. 5, comma 1, in ordine alla situazione socio-economico-ambientale determinatasi nella Regione Puglia, sulla base degli elementi evidenziati dai competenti organi statali e regionali.

(20) Comma aggiunto dal n. 2) della lett. c) del comma 1 dell’art. 1, D.L. 15 maggio 2012, n. 59, come modificato dalla legge di conversione 12 luglio 2012, n. 100. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'art. 10, comma 1, lett. b), D.L. 14 agosto 2013, n. 93. Sui limiti di applicabilità delle modifiche disposte dal citato D.L. n. 59 del 2012 vedi il comma 2 dell’art. 6-ter, D.L. 20 giugno 2012, n. 79, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 131.

(21) Comma modificato dalla lett. a) del comma 2-quinquies dell’art. 2, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e sostituito dal n. 3) della lett. c) del comma 1 dell’art. 1, D.L. 15 maggio 2012, n. 59, come modificato dalla legge di conversione 12 luglio 2012, n. 100. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'art. 10, comma 1, lett. c), D.L. 14 agosto 2013, n. 93. Sui limiti di applicabilità delle modifiche disposte dal citato D.L. n. 59 del 2012 vedi il comma 2 dell’art. 6-ter, D.L. 20 giugno 2012, n. 79, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 131.

(22) Comma aggiunto dal numero 4) della lettera c) del comma 1 dell’art. 1, D.L. 15 maggio 2012, n. 59, come modificato dalla legge di conversione 12 luglio 2012, n. 100. Sui limiti di applicabilità delle modifiche disposte dal citato D.L. n. 59 del 2012 vedi il comma 2 dell’art. 6-ter, D.L. 20 giugno 2012, n. 79, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 131.

(23) Comma abrogato dal numero 5) della lettera c) del comma 1 dell’art. 1, D.L. 15 maggio 2012, n. 59. Sui limiti di applicabilità delle modifiche disposte dal citato D.L. n. 59 del 2012 vedi il comma 2 dell’art. 6-ter, D.L. 20 giugno 2012, n. 79, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 131.

(24) Comma così sostituito dal numero 6) della lettera c) del comma 1 dell’art. 1, D.L. 15 maggio 2012, n. 59, come modificato dalla legge di conversione 12 luglio 2012, n. 100. Sui limiti di applicabilità delle modifiche disposte dal citato D.L. n. 59 del 2012 vedi il comma 2 dell’art. 6-ter, D.L. 20 giugno 2012, n. 79, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 131.

(25) Comma aggiunto dal numero 7) della lettera c) del comma 1 dell’art. 1, D.L. 15 maggio 2012, n. 59, come modificato dalla legge di conversione 12 luglio 2012, n. 100. Sui limiti di applicabilità delle modifiche disposte dal citato D.L. n. 59 del 2012 vedi il comma 2 dell’art. 6-ter, D.L. 20 giugno 2012, n. 79, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 131.

(26) Comma aggiunto dal numero 7) della lettera c) del comma 1 dell’art. 1, D.L. 15 maggio 2012, n. 59, come modificato dalla legge di conversione 12 luglio 2012, n. 100. Sui limiti di applicabilità delle modifiche disposte dal citato D.L. n. 59 del 2012 vedi il comma 2 dell’art. 6-ter, D.L. 20 giugno 2012, n. 79, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 131.

(27) Comma aggiunto dal numero 7) della lettera c) del comma 1 dell’art. 1, D.L. 15 maggio 2012, n. 59. Sui limiti di applicabilità delle modifiche disposte dal citato D.L. n. 59 del 2012 vedi il comma 2 dell’art. 6-ter, D.L. 20 giugno 2012, n. 79, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 131.

(28) Comma aggiunto dal numero 7) della lettera c) del comma 1 dell’art. 1, D.L. 15 maggio 2012, n. 59, nel testo integrato dalla legge di conversione 12 luglio 2012, n. 100. Sui limiti di applicabilità delle modifiche disposte dal citato D.L. n. 59 del 2012 vedi il comma 2 dell’art. 6-ter, D.L. 20 giugno 2012, n. 79, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 131.

(29) Il presente comma - aggiunto dal comma 8-quater dell'art. 60, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, sostituito dal comma 5 dell'art. 8, D.L. 30 dicembre 2008, n. 208 e modificato dalla lettera b) del comma 2-quinquies dell’art. 2, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione – è stato così modificato dal numero 8) della lettera c) del comma 1 dell’art. 1, D.L. 15 maggio 2012, n. 59, come modificato dalla legge di conversione 12 luglio 2012, n. 100. Sui limiti di applicabilità delle modifiche disposte dal citato D.L. n. 59 del 2012 vedi il comma 2 dell’art. 6-ter, D.L. 20 giugno 2012, n. 79, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 131. Per lo schema di rendiconto previsto dal presente comma vedi il D.M. 27 marzo 2009.

(30) Comma aggiunto dal comma 2-quater dell'art. 17, D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(31) Comma aggiunto dal comma 2-quater dell’art. 2, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione e poi così sostituito dal numero 9) della lettera c) del comma 1 dell’art. 1, D.L. 15 maggio 2012, n. 59. Sui limiti di applicabilità delle modifiche disposte dal citato D.L. n. 59 del 2012 vedi il comma 2 dell’art. 6-ter, D.L. 20 giugno 2012, n. 79, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 131. In precedenza, la Corte costituzionale, con sentenza 13-16 febbraio 2012, n. 22 (Gazz. Uff. 22 febbraio 2012, n. 8 - Prima serie speciale), aveva dichiarato l’illegittimità dell’articolo 2, comma 2-quater, del citato D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della L. 26 febbraio 2011, n. 10, nella parte in cui introduceva i commi 5-quater e 5-quinquies, primo periodo, nel presente articolo.

(32) Comma aggiunto dal comma 2-quater dell’art. 2, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione e sostituito dal n. 10) della lett. c) del comma 1 dell’art. 1, D.L. 15 maggio 2012, n. 59, come modificato dalla legge di conversione 12 luglio 2012, n. 100. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'art. 10, comma 1, lett. d), D.L. 14 agosto 2013, n. 93. Sui limiti di applicabilità delle modifiche disposte dal citato D.L. n. 59 del 2012 vedi il comma 2 dell’art. 6-ter, D.L. 20 giugno 2012, n. 79, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 131. In precedenza, la Corte costituzionale, con sentenza 13-16 febbraio 2012, n. 22 (Gazz. Uff. 22 febbraio 2012, n. 8 - Prima serie speciale), aveva dichiarato l’illegittimità dell’art. 2, comma 2-quater, del citato D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della L. 26 febbraio 2011, n. 10, nella parte in cui introduceva i commi 5-quater e 5-quinquies, primo periodo, nel presente articolo.

(33) Comma aggiunto dal comma 2-quater dell’art. 2, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(34) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 21 dicembre 2012.

(35) Comma aggiunto dal numero 11) della lettera c) del comma 1 dell’art. 1, D.L. 15 maggio 2012, n. 59. Sui limiti di applicabilità delle modifiche disposte dal citato D.L. n. 59 del 2012 vedi il comma 2 dell’art. 6-ter, D.L. 20 giugno 2012, n. 79, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 131.

(36) Per l'interpretazione autentica del presente articolo vedi l'art. 14, D.L. 23 maggio 2008, n. 90. Vedi, anche, l'art. 5-bis, D.L. 7 settembre 2001, n. 343 nel testo integrato della relativa legge di conversione. Vedi, inoltre, la Dir.P.C.M. 22 ottobre 2004 e l'art. 4, D.L. 31 maggio 2005, n. 90.

(37) Le disposizioni della presente legge, incompatibili con il D.L. 7 settembre 2001, n. 343, sono state abrogate dall'art. 6 dello stesso decreto, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

(38) Comma aggiunto dal comma 5 dell’art. 3 dell’allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2 dello stesso provvedimento, e poi così modificato dal comma 2 dell'art. 3, D.Lgs. 14 settembre 2012, n. 160.
 

6. Componenti del Servizio nazionale della protezione civile.
1. All'attuazione delle attività di protezione civile provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e le comunità montane, e vi concorrono gli enti pubblici, gli istituti ed i gruppi di ricerca scientifica con finalità di protezione civile, nonché ogni altra istituzione ed organizzazione anche privata. A tal fine le strutture nazionali e locali di protezione civile possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati.
2. Concorrono, altresì, all'attività di protezione civile i cittadini ed i gruppi associati di volontariato civile, nonché gli ordini ed i collegi professionali.
3. Le amministrazioni, gli enti, le istituzioni e le organizzazioni di cui al comma 1 nonché le imprese pubbliche e private che detengono o gestiscono archivi con informazioni utili per le finalità della presente legge, sono tenuti a fornire al Dipartimento della protezione civile dati e informazioni ove non coperti dal vincolo di segreto di Stato, ovvero non attinenti all'ordine e alla sicurezza pubblica nonché alla prevenzione e repressione di reati.
4. Presso il Dipartimento della protezione civile è istituito un sistema informatizzato per la raccolta e la gestione dei dati pervenuti, compatibile con il sistema informativo e con la rete integrata previsti dall'articolo 9, commi 5 e 6, e successive modificazioni, della legge 18 maggio 1989, n. 183 , al fine dell'interscambio delle notizie e dei dati raccolti.
5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo emana le norme regolamentari ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400 (39).
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(39) Le disposizioni della presente legge, incompatibili con il D.L. 7 settembre 2001, n. 343, sono state abrogate dall'art. 6 dello stesso decreto, come sostituito dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, l'art. 1, O.P.C.M. 17 giugno 2009, n. 3781 e l'art. 1, O.P.C.M. 26 luglio 2011, n. 3956.


7. Organi centrali del Servizio nazionale della protezione civile.
[1. Sono istituiti presso il Dipartimento della protezione civile, quali organi centrali del Servizio nazionale della protezione civile, la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi ed il Comitato operativo della protezione civile] (40) (41).
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(40) Articolo abrogato dall'art. 87, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300. Articolo abrogato dall'art. 87, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300. Peraltro, il citato art. 87 è stato successivamente abrogato dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 7 settembre 2001, n. 343, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(41) Le disposizioni della presente legge, incompatibili con il D.L. 7 settembre 2001, n. 343, sono state abrogate dall'art. 6 dello stesso decreto, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

 
8. Consiglio nazionale della protezione civile.
1. Il Consiglio nazionale della protezione civile, in attuazione degli indirizzi generali della politica di protezione civile fissati dal Consiglio dei ministri, determina i criteri di massima in ordine:
a) ai programmi di previsione e prevenzione delle calamità;
b) ai piani predisposti per fronteggiare le emergenze e coordinare gli interventi di soccorso;
c) all'impiego coordinato delle componenti il Servizio nazionale della protezione civile;
d) alla elaborazione delle norme in materia di protezione civile.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanate le norme per la composizione ed il funzionamento del Consiglio (42).
3. Il Consiglio è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, dal Ministro per il coordinamento della protezione civile. Il regolamento di cui al comma 2 del presente articolo dovrà in ogni caso prevedere che del Consiglio facciano parte:
a) i Ministri responsabili delle amministrazioni dello Stato interessate o loro delegati;
b) i presidenti delle giunte regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano o loro delegati;
c) rappresentanti dei comuni, delle province e delle comunità montane;
d) rappresentanti della Croce rossa italiana e delle associazioni di volontariato (43) (44)
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(42) Il regolamento è stato emanato con D.P.R. 30 gennaio 1993, n. 50.

(43) Il Consiglio nazionale della protezione civile è stato soppresso dall'art. 87, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300.

(44) Le disposizioni della presente legge, incompatibili con il D.L. 7 settembre 2001, n. 343, sono state abrogate dall'art. 6 dello stesso decreto, come sostituito dalla relativa legge di conversione.


9. Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi.
1. La Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi è organo consultivo e propositivo del Servizio nazionale della protezione civile su tutte le attività di protezione civile volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio. La Commissione fornisce le indicazioni necessarie per la definizione delle esigenze di studio e ricerca in materia di protezione civile, procede all'esame dei dati forniti dalle istituzioni ed organizzazioni preposte alla vigilanza degli eventi previsti dalla presente legge ed alla valutazione dei rischi connessi e degli interventi conseguenti, nonché all'esame di ogni altra questione inerente alle attività di cui alla presente legge ad essa rimesse.
2. La Commissione è composta dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, ovvero in mancanza da un delegato del Presidente del Consiglio dei ministri, che la presiede, da un docente universitario esperto in problemi di protezione civile, che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento, e da esperti nei vari settori del rischio.
3. Della Commissione fanno parte altresì tre esperti nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
4. La Commissione è costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; con il medesimo decreto sono stabilite le modalità organizzative e di funzionamento della Commissione (45) (46).
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(45) Per l'organizzazione ed il funzionamento della commissione prevista dal presente articolo vedi il regolamento approvato con D.M. 18 maggio 1998, n. 429.

(46) Le disposizioni della presente legge, incompatibili con il D.L. 7 settembre 2001, n. 343, sono state abrogate dall'art. 6 dello stesso decreto, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

 

10. Comitato operativo della protezione civile.
1. Al fine di assicurare la direzione unitaria ed il coordinamento della attività di emergenza è istituito il Comitato operativo della protezione civile.
2. Il Comitato:
a) esamina i piani di emergenza predisposti dai prefetti ai sensi dell'articolo 14;
b) valuta le notizie, i dati e le richieste provenienti dalle zone interessate all'emergenza;
c) coordina in un quadro unitario gli interventi di tutte le amministrazioni ed enti interessati al soccorso;
d) promuove l'applicazione delle direttive emanate in relazione alle esigenze prioritarie delle zone interessate dalla emergenza.
3. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, ovvero, in caso di assenza o di impedimento, da un rappresentante del Governo a ciò delegato.
4. I componenti del Comitato rappresentanti di Ministeri, su delega dei rispettivi Ministri, riassumono ed esplicano con poteri decisionali, ciascuno nell'ambito delle amministrazioni di appartenenza ed altresì nei confronti di enti, aziende autonome ed amministrazioni controllati o vigilati, tutte le facoltà e competenze in ordine all'azione da svolgere ai fini di protezione civile e rappresentano, in seno al Comitato, l'amministrazione di appartenenza nel suo complesso.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme per il funzionamento del Comitato.
6. Alle riunioni del Comitato possono essere invitate le autorità regionali e locali di protezione civile. Possono inoltre essere invitati rappresentanti di altri enti o amministrazioni (47).
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(47) Le disposizioni della presente legge, incompatibili con il D.L. 7 settembre 2001, n. 343, sono state abrogate dall'art. 6 dello stesso decreto, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

 

11. Strutture operative nazionali del Servizio.
1. Costituiscono strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile:
a) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco quale componente fondamentale della protezione civile;
b) le Forze armate;
c) le Forze di polizia;
d) il Corpo forestale dello Stato;
e) i Servizi tecnici nazionali;
f) i gruppi nazionali di ricerca scientifica di cui all'articolo 17, l'Istituto nazionale di geofisica ed altre istituzioni di ricerca;
g) la Croce rossa italiana;
h) le strutture del Servizio sanitario nazionale;
i) le organizzazioni di volontariato;
l) il Corpo nazionale soccorso alpino-CNSA (CAI)
2. In base ai criteri determinati dal Consiglio nazionale della protezione civile, le strutture operative nazionali svolgono, a richiesta del Dipartimento della protezione civile, le attività previste dalla presente legge nonché compiti di supporto e consulenza per tutte le amministrazioni componenti il Servizio nazionale della protezione civile.
3. Le norme volte a disciplinare le forme di partecipazione e collaborazione delle strutture operative nazionali al Servizio nazionale della protezione civile sono emanate secondo le procedure di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 .
4. Con le stesse modalità di cui al comma 3 sono altresì stabilite, nell'ambito delle leggi vigenti e relativamente a compiti determinati, le ulteriori norme regolamentari per l'adeguamento dell'organizzazione e delle funzioni delle strutture operative nazionali alle esigenze di protezione civile (48).
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(48) Le disposizioni della presente legge, incompatibili con il D.L. 7 settembre 2001, n. 343, sono state abrogate dall'art. 6 dello stesso decreto, come sostituito dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, l'art. 1, O.P.C.M. 17 giugno 2009, n. 3781 e l'art. 1 O.P.C.M. 26 luglio 2011, n. 3956.

 

12. Competenze delle regioni.
1. Le regioni - fatte salve le competenze legislative ed i poteri amministrativi delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di enti locali, di servizi antincendi e di assistenza e soccorso alle popolazioni colpite da calamità, previsti dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione - partecipano all'organizzazione e all'attuazione delle attività di protezione civile indicate nell'articolo 3, assicurando, nei limiti delle competenze proprie o delegate dallo Stato e nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, lo svolgimento delle attività di protezione civile.
2. Le regioni, nell'ambito delle competenze ad esse attribuite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 , provvedono alla predisposizione ed attuazione dei programmi regionali di previsione e prevenzione in armonia con le indicazioni dei programmi nazionali di cui al comma 1 dell'articolo 4.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 le regioni provvedono all'ordinamento degli uffici ed all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle attività di protezione civile, avvalendosi di un apposito Comitato regionale di protezione civile.
4. Le disposizioni contenute nella presente legge costituiscono principi della legislazione statale in materia di attività regionale di previsione, prevenzione e soccorso di protezione civile, cui dovranno conformarsi le leggi regionali in materia (49).

(49) Le disposizioni della presente legge, incompatibili con il D.L. 7 settembre 2001, n. 343, sono state abrogate dall'art. 6 dello stesso decreto, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

 

13. Competenze delle province.
1. Le province, sulla base delle competenze ad esse attribuite dagli articoli 14 e 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142 , partecipano all'organizzazione ed all'attuazione del Servizio nazionale della protezione civile, assicurando lo svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, alla raccolta ed alla elaborazione dei dati interessanti la protezione civile, alla predisposizione di programmi provinciali di previsione e prevenzione e alla loro realizzazione, in armonia con i programmi nazionali e regionali.2. Per le finalità di cui al comma 1 in ogni capoluogo di provincia è istituito il Comitato provinciale di protezione civile, presieduto dal presidente dell'amministrazione provinciale o da un suo delegato. Del Comitato fa parte un rappresentante del prefetto (50).
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(50) Le disposizioni della presente legge, incompatibili con il D.L. 7 settembre 2001, n. 343, sono state abrogate dall'art. 6 dello stesso decreto, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

 

14. Competenze del prefetto.
1. Il prefetto, anche sulla base del programma provinciale di previsione e prevenzione, predispone il piano per fronteggiare l'emergenza su tutto il territorio della provincia e ne cura l'attuazione.
2. Al verificarsi di uno degli eventi calamitosi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 2, il prefetto:
a) informa il Dipartimento della protezione civile, il presidente della giunta regionale e il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno (51);
b) assume, coordinandosi con il presidente della giunta regionale, la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, coordinandoli con gli interventi dei sindaci dei comuni interessati; sono fatte salve le disposizioni vigenti nell'ordinamento giuridico della regione Friuli-Venezia Giulia (52);
c) adotta tutti i provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi;
d) vigila sull'attuazione, da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica.
3. Il prefetto, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1 dell'articolo 5, opera, quale delegato del Presidente del Consiglio dei ministri, per sua delega, di un Ministro con portafoglio o del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio, con i poteri di cui al comma 2 dello stesso articolo 5 (53).
4. Per l'organizzazione in via permanente e l'attuazione dei servizi di emergenza il prefetto si avvale della struttura della prefettura, nonché di enti e di altre istituzioni tenuti al concorso (54).
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(51) Lettera così modificata dal numero 1) della lettera d) del comma 1 dell’art. 1, D.L. 15 maggio 2012, n. 59.

(52) Lettera così sostituita dal numero 1) della lettera d) del comma 1 dell’art. 1, D.L. 15 maggio 2012, n. 59, come modificato dalla legge di conversione 12 luglio 2012, n. 100.

(53) Comma così modificato dal numero 2) della lettera d) del comma 1 dell’art. 1, D.L. 15 maggio 2012, n. 59, come modificato dalla legge di conversione 12 luglio 2012, n. 100.

(54) Le disposizioni della presente legge, incompatibili con il D.L. 7 settembre 2001, n. 343, sono state abrogate dall'art. 6 dello stesso decreto, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

 

15. Competenze del comune ed attribuzioni del sindaco.
1. Nell'ambito del quadro ordinamentale di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, in materia di autonomie locali, ogni comune può dotarsi di una struttura di protezione civile (55).
2. La regione, nel rispetto delle competenze ad essa affidate in materia di organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale, favorisce, nei modi e con le forme ritenuti opportuni, l'organizzazione di strutture comunali di protezione civile.
3. Il sindaco è autorità comunale di protezione civile. Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il sindaco assume la direzione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del comune, nonché il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al prefetto e al presidente della giunta regionale (56).
3-bis. Il comune approva con deliberazione consiliare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il piano di emergenza comunale previsto dalla normativa vigente in materia di protezione civile, redatto secondo i criteri e le modalità di cui alle indicazioni operative adottate dal Dipartimento della protezione civile e dalle giunte regionali (57).
3-ter. Il comune provvede alla verifica e all'aggiornamento periodico del proprio piano di emergenza comunale, trasmettendone copia alla regione, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo e alla provincia territorialmente competenti (58).
3-quater. Dall'attuazione dei commi 3-bis e 3-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (59).
4. Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune, il sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli dell'autorità comunale di protezione civile (60).
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(55) Comma così modificato dal numero 1) della lettera e) del comma 1 dell’art. 1, D.L. 15 maggio 2012, n. 59.

(56) Comma così modificato dal numero 2) della lettera e) del comma 1 dell’art. 1, D.L. 15 maggio 2012, n. 59.

(57) Comma aggiunto dal numero 2-bis) della lettera e) del comma 1 dell’art. 1, D.L. 15 maggio 2012, n. 59, nel testo integrato dalla legge di conversione 12 luglio 2012, n. 100.

(58) Comma aggiunto dal numero 2-bis) della lettera e) del comma 1 dell’art. 1, D.L. 15 maggio 2012, n. 59, nel testo integrato dalla legge di conversione 12 luglio 2012, n. 100.

(59) Comma aggiunto dal numero 2-bis) della lettera e) del comma 1 dell’art. 1, D.L. 15 maggio 2012, n. 59, nel testo integrato dalla legge di conversione 12 luglio 2012, n. 100.

(60) Le disposizioni della presente legge, incompatibili con il D.L. 7 settembre 2001, n. 343, sono state abrogate dall'art. 6 dello stesso decreto, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

 

16. Disposizioni riguardanti la Valle d'Aosta.
1. Le competenze attribuite nella presente legge alla provincia e al presidente dell'amministrazione provinciale fanno capo, nella regione Valle d'Aosta, rispettivamente all'amministrazione regionale ed al presidente della giunta regionale.
2. Le funzioni che nella presente legge sono attribuite al prefetto sono svolte, nel territorio della Valle d'Aosta, dal presidente della giunta regionale. Egli partecipa alle riunioni del Consiglio nazionale della protezione civile o designa, in caso di impedimento, un suo rappresentante (61).
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(61) Le disposizioni della presente legge, incompatibili con il D.L. 7 settembre 2001, n. 343, sono state abrogate dall'art. 6 dello stesso decreto, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

 

17. Gruppi nazionali di ricerca scientifica.
1. Il Servizio nazionale della protezione civile, per il perseguimento delle proprie finalità in materia di previsione delle varie ipotesi di rischio, si avvale dell'opera di gruppi nazionali di ricerca scientifica.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono individuati e disciplinati i gruppi nazionali di ricerca scientifica di cui al comma 1 del presente articolo. Con apposite convenzioni pluriennali sono regolate le relative attività (62).
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(62) Le disposizioni della presente legge, incompatibili con il D.L. 7 settembre 2001, n. 343, sono state abrogate dall'art. 6 dello stesso decreto, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

18. Volontariato.
1. Il Servizio nazionale della protezione civile assicura la più ampia partecipazione dei cittadini, delle organizzazioni di volontariato di protezione civile all'attività di previsione, prevenzione e soccorso, in vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi o eventi di cui alla presente legge (63).
2. Al fine di cui al comma 1, il Servizio riconosce e stimola le iniziative di volontariato civile e ne assicura il coordinamento.
3. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi, secondo le procedure di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della presente legge, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, si provvede a definire i modi e le forme di partecipazione delle organizzazioni di volontariato nelle attività di protezione civile, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi (64) (65):
a) la previsione di procedure per la concessione alle organizzazioni di contributi per il potenziamento delle attrezzature ed il miglioramento della preparazione tecnica (66);
b) la previsione delle procedure per assicurare la partecipazione delle organizzazioni all'attività di predisposizione ed attuazione di piani di protezione civile (67);
c) i criteri già stabiliti dall'ordinanza 30 marzo 1989, n. 1675/FPC, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1989, d'attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, in materia di volontariato di protezione civile, in armonia con quanto disposto dalla legge 11 agosto 1991, n. 266 
3-bis. Entro sei mesi dalla data di conversione del presente decreto, si provvede a modificare il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613 (68) (69).
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(63) Il comma 1, il capoverso e le lettere a) e b) del comma 3 sono stati così modificati dall'art. 11, D.L. 26 luglio 1996, n. 393.

(64) Il comma 1, il capoverso e le lettere a) e b) del comma 3 sono stati così modificati dall'art. 11, D.L. 26 luglio 1996, n. 393.

(65) Per la disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile vedi il D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194.

(66) Il comma 1, il capoverso e le lettere a) e b) del comma 3 sono stati così modificati dall'art. 11, D.L. 26 luglio 1996, n. 393.

(67) Il comma 1, il capoverso e le lettere a) e b) del comma 3 sono stati così modificati dall'art. 11, D.L. 26 luglio 1996, n. 393.

(68) Comma aggiunto dall'art. 11, D.L. 26 luglio 1996, n. 393.

(69) Le disposizioni della presente legge, incompatibili con il D.L. 7 settembre 2001, n. 343, sono state abrogate dall'art. 6 dello stesso decreto, come sostituito dalla relativa legge di conversione.


19. Norma finanziaria.
1. Le somme relative alle autorizzazioni di spesa a favore del Fondo per la protezione civile sono iscritte, in relazione al tipo di intervento previsto, in appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, le variazioni compensative che si rendessero necessarie nel corso dell'esercizio in relazione agli interventi da effettuare.
2. Le disponibilità esistenti nella contabilità speciale intestata al «Fondo per la protezione civile» di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547, nonché quelle rinvenienti dalla contrazione dei mutui già autorizzati con legge a favore del Fondo per la protezione civile, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione, con decreti del Ministro del tesoro, ai pertinenti capitoli da istituire nell'apposita rubrica dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
3. Per gli interventi di emergenza, di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 5, il Ministro per il coordinamento della protezione civile può provvedere anche a mezzo di soggetti titolari di pubbliche funzioni, ancorché non dipendenti statali, mediante ordini di accreditamento da disporre su pertinenti capitoli, per i quali non trovano applicazione le norme della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato sui limiti di somma. Detti ordini di accreditamento sono sottoposti a controllo successivo e, se non estinti al termine dell'esercizio in cui sono stati emessi, possono essere trasportati all'esercizio seguente.
4. I versamenti di fondi effettuati a qualsiasi titolo da parte di enti, privati e amministrazioni pubbliche a favore del Dipartimento della protezione civile confluiscono all'unità previsionale di base 31.2.2 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati all'unità previsionale di base 6.2.1.2 «Fondo per la protezione civile» (capitolo 7615) dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (70).
5. Le obbligazioni giuridiche assunte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge a carico del Fondo per la protezione civile danno luogo a formali impegni a carico dei competenti capitoli da istituire ai sensi del comma 1 (71).
5-bis. Le somme che il Dipartimento della protezione civile trasferisce ad altre amministrazioni dello Stato per la realizzazione di specifici piani, programmi e progetti sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nello stesso anno di riferimento con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze alle pertinenti unità previsionali di base dei relativi stati di previsione (72) (73).
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(70) Comma così sostituito dall'art. 8, comma 8-bis, D.L. 13 maggio 1999, n. 132, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(71) Le disposizioni della presente legge, incompatibili con il D.L. 7 settembre 2001, n. 343, sono state abrogate dall'art. 6 dello stesso decreto, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

(72) Comma aggiunto dall'art. 8-ter, D.L. 30 novembre 2005, n. 245, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(73) Vedi, anche, il comma 5 dell'art. 30, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.

 

20. Disciplina delle ispezioni e del monitoraggio dell'attuazione delle misure contenute nelle ordinanze di protezione civile (74).
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla disciplina di un sistema di monitoraggio e di verifica dell'attuazione, anche sotto l'aspetto finanziario, delle misure contenute nelle ordinanze di cui all'articolo 5, nonché dei provvedimenti adottati in attuazione delle medesime e delle ispezioni (75).
2. Il sistema di cui al comma 1 è tenuto ad assicurare la continuità dell'azione di monitoraggio e la periodicità delle ispezioni.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1, è abrogato il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1993, n. 51 (76)
--------------------------------------------------------------------------------

(74) Articolo così sostituito dalla lettera e-bis) del comma 1 dell’art. 1, D.L. 15 maggio 2012, n. 59, nel testo integrato dalla legge di conversione 12 luglio 2012, n. 100.

(75) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 8 marzo 2013.

(76) Le disposizioni della presente legge, incompatibili con il D.L. 7 settembre 2001, n. 343, sono state abrogate dall'art. 6 dello stesso decreto, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

  

21. Abrogazione delle norme incompatibili.
1. Sono abrogate tutte le norme non compatibili con le disposizioni della presente legge (77).

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(77) Le disposizioni della presente legge, incompatibili con il D.L. 7 settembre 2001, n. 343, sono state abrogate dall'art. 6 dello stesso decreto, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

 

Allegato

Voci di spesa di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies della Legge n. 225 del 1992
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

1031 Spese per acquisto di beni e servizi
1034 Spese per il funzionamento di Consigli, Comitati e Commissioni
1055 Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per consumi intermedi
1060 Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo
1225 Spese per i servizi sociali e benessere del personale
1226 Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie
1231 Spese relative al personale comandato non gestito da SPT da rimborsare alle amministrazioni ed agli enti pubblici non economici
1235 Manutenzione ordinaria degli immobili
1240 Assicurazione contro i rischi professionali e la responsabilità civile dei dirigenti
1248 Spese per acquisto di beni e servizi
1255 Spese per acquisto di beni e servizi
1257 Spese per acquisto di beni e servizi
1274 Spese per le convenzioni con medici civili generici e specialistici per integrare la composizione delle Commissioni mediche di verifica e della Commissione medica superiore ai fini degli accertamenti sanitari in materia di pensioni di guerra, per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio e della inidoneità e inabilità per infermità non dipendenti da cause di servizio, per gli accertamenti sanitari eseguiti nei confronti del personale scolastico; spese per le indennità di missione effettuate per ragioni di servizio; spese per pagamento dei compensi spettanti ai sanitari rappresentanti delle categorie di invalidi; spese per il pagamento dei compensi per le prestazioni professionali, per l'espletamento delle attività peritali, per le indennità di missione spettanti agli operatori sociali ed esperti per le attività di accertamento dell'handicap; spese per le attività di studio e progettazione connesse al funzionamento delle Commissioni mediche di verifica; spese per rimborso accertamenti sanitari disposti ai sensi del D.M. 12 febbraio 2004
1284 Spese per il funzionamento di Consigli, Comitati e Commissioni
1302 Spese per le procedure di reclutamento e selezione del personale del Ministero
1305 Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo
1338 Spese per le forniture da eseguirsi dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, per tutte le amministrazioni statali
1340 Spese per le forniture da eseguirsi dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, per tutte le amministrazioni statali
1398 Spese per acquisto di beni e servizi
1400 Spese per acquisto di beni e servizi
1404 Spese per il funzionamento di Consigli, Comitati e Commissioni, ivi compreso il Consiglio di esperti per le analisi e le previsioni finanziarie e di pubblico indebitamento
1406 Spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e varie, inerenti ai contratti stipulati dall'amministrazione
1408 Spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e varie, inerenti ai contratti stipulati dall'amministrazione
1409 Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo e manutenzione dei locali ad esso strumentali
1412 Spese per acquisto di beni e servizi
1413 Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie
1419 Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo e manutenzione dei locali ad esso strumentali
1421 Spese per il funzionamento di Consigli, Comitati e Commissioni, ivi compreso il Consiglio di esperti per le analisi e le previsioni finanziarie e di pubblico indebitamento
1429 Spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e varie, inerenti ai contratti stipulati dall'amministrazione
1460 Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo e manutenzione dei locali ad esso strumentali
1466 Spese connesse alle attività di comunicazione, per iniziative in materia di relazioni pubbliche e per pubblicazioni; spese di rappresentanza; spese per l'organizzazione e la partecipazione a riunioni, convegni, congressi, mostre, Organismi nazionali ed internazionali ed altre manifestazioni nell'ambito delle attività di enti, Comitati e gruppi di lavoro
1468 Spese connesse alle attività di comunicazione, per iniziative in materia di relazioni pubbliche e per pubblicazioni; spese di rappresentanza; spese per l'organizzazione e la partecipazione a riunioni, convegni, congressi, mostre, Organismi nazionali ed internazionali ed altre manifestazioni nell'ambito delle attività di enti, Comitati e gruppi di lavoro
1496 Rimborso alle Poste Italiane S.p.a. dei maggiori oneri sostenuti per le agevolazioni tariffarie concesse in relazione allo svolgimento delle consultazioni elettorali
1514 Rimborso all'amministrazione dei Monopoli di Stato delle spese sostenute per le attività di interesse generale relative al controllo delle imposte sui tabacchi lavorati, alla gestione dei reperti di contrabbando ed alla salvaguardia dell'ecosistema nelle saline dismesse
1516 Somma da corrispondere all'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato per il conferimento di due incarichi di livello dirigenziale, nonché fino a due incarichi di livello dirigenziale generale a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale
1517 Rimborso all'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato delle spese connesse all'espletamento dei compiti in materia di apparecchi da intrattenimento e divertimento
1524 Somma da corrispondere a FINTECNA S.p.a. per la convenzione connessa agli interventi di ricostruzione e riparazione delle abitazioni private danneggiate o distrutte dagli eventi sismici della regione Abruzzo nel mese di aprile 2009
1525 Spese di funzionamento dell'agenzia per le erogazioni in agricoltura
1539 Esecuzione accordo italo-ungherese ratificato con legge n. 440/1989 - Rimborso all'impresa Ferrovie dello Stato S.p.a. delle agevolazioni tariffarie per il trasporto delle merci
1560 Spese di funzionamento della Commissione nazionale per le società e la borsa
1575 Spese di funzionamento dell'Ufficio dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni
1586 Somme da corrispondere all'INPS per indebite prestazioni pensionistiche per le quali non è possibile l'eventuale recupero
1590 Spese per le consulenze da acquisire per la gestione delle società partecipate dal Tesoro e dagli enti pubblici, nonché per l'acquisizione di quote di partecipazione in società di capitali e spese di pubblicità connesse a tale gestione
1597 Spese di funzionamento dell'Agenzia nazionale per i giovani
1605 Spese di funzionamento del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria
1606 Spese di funzionamento degli uffici della Banca mondiale
1611 Sovvenzione all'Istituto agronomico per l'oltremare in applicazione del biennio economico del c.c.n.l.
1613 Contributi ad enti, istituti, Associazioni, fondazioni ed altri Organismi
1639 Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche dei cittadini meno abbienti
1642 Spese per il pagamento di forniture e servizi resi alle Forze armate alleate e spese di qualsiasi natura connesse alla permanenza in Italia delle Forze Armate medesime
1644 Spese per il funzionamento di uffici all'estero, di Commissioni, delegazioni ed altri Organi costituiti per dare esecuzione al Trattato di pace e agli accordi internazionali connessi col Trattato medesimo
1645 Spese connesse alle attività di comunicazione, per iniziative in materia di relazioni pubbliche e per pubblicazioni; spese di rappresentanza; spese per l'organizzazione e la partecipazione a riunioni, convegni, congressi, mostre, Organismi nazionali ed internazionali ed altre manifestazioni nell'ambito delle attività di enti, Comitati e gruppi di lavoro
1670 Somme da destinare alle spese di organizzazione e funzionamento, nonché alle spese riservate per il sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica
1680 Spese di funzionamento dell'Istituto nazionale di statistica
1702 Spese di funzionamento dell'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi, forniture
1707 Spese di funzionamento del DIGITPA
1723 Spese di funzionamento dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo
1733 Spese di funzionamento dell'ufficio del Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali
1896 Somma da erogare per il finanziamento del CONI
1908 Contributo all'Agenzia nazionale per l'innovazione tecnologica
2102 Somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche di sostegno alla famiglia
2106 Somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche di incentivazione e sostegno alla gioventù
2107 Somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche di sviluppo e competitività del turismo
2108 Somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche delle pari opportunità
2111 Somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche dello sport
2113 Somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'attuazione delle politiche antidroga
2115 Spese di funzionamento della Presidenza del Consiglio dei ministri
2116 Somme da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri per finanziare progetti sperimentali volti a diffondere le metodologie di valutazione tra le amministrazioni, sviluppare la formazione del personale, metodologie della funzione di controllo della soddisfazione dei cittadini e migliorare la trasparenza delle procedure di valutazione
2117 Somme da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri per il funzionamento dell'Organismo centrale per l'esercizio indipendente delle funzioni di valutazione delle amministrazioni pubbliche
2118 Spese di funzionamento dell'ufficio dell'autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza
2141 Rimborso all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ed alla Banca d'Italia per le spese sostenute per i servizi e le prestazioni attinenti all'attività della cassa speciale per le monete ed i biglietti a debito dello Stato, nonché per l'uso dei locali concessi
2156 Intervento contributivo per i Fondi gestori di previdenza complementare dei pubblici dipendenti
2160 Spese di funzionamento della Corte dei conti
2170 Spese per il funzionamento del Consiglio di Stato e Tribunali amministrativi regionali
2175 Fondo da ripartire costituito dagli importi dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti all'interno del sistema bancario nonché del comparto assicurativo e finanziario
2182 Spese di funzionamento del Consiglio di giustizia amministrativa della regione Sicilia
2183 Fondo occorrente per gli interventi dell'editoria
2185 Fondo occorrente per gli interventi del servizio civile nazionale
2188 Spese per le forniture da eseguirsi dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, per tutte le amministrazioni statali
2192 Spese per il funzionamento del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro
2194 Spese di funzionamento dell'Ente nazionale italiano del turismo
2195 Spese per il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura
2604 Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie
2626 Spese per acquisto di beni e servizi
2640 Spese per il funzionamento - compresi i gettoni di presenza, i compensi ai componenti e le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei all'amministrazione del tesoro - di Consigli, Comitati e Commissioni
2643 Spese per acquisto di beni e servizi
2645 Spese connesse alla realizzazione delle attività di analisi e valutazione della spesa
2652 Spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione dei contratti stipulati dalla Ragioneria generale dello Stato
2696 Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo, ivi compresa la manutenzione della struttura della sede e quant'altro necessario alle esigenze della struttura stessa
2705 Somma da erogare all'ospedale pediatrico Bambin Gesù
2707 Somma da assegnare ai policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali a titolo di concorso statale al finanziamento delle attività strumentali necessarie al perseguimento dei fini istituzionali
2735 Somma da assegnare alle regioni per le opere connesse al rinforzo, all'adeguamento e all'usura delle infrastrutture stradali
2780 Fondo corrispondente a quota parte dell'importo dell'8 per mille del gettito IRPEF da utilizzare dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati e conservazione di beni culturali
2813 Fondo occorrente per il finanziamento dei programmi di infrastrutture da eseguire nel quadro degli accordi di comune difesa, con contributi multinazionali
2814 Fondo da ripartire per la realizzazione dei progetti di gemellaggio relativi al programma «PHARE» dell'Unione europea
2817 Fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a Statuto ordinario
2818 Fondo da ripartire per il riconoscimento dell'anzianità di servizio ai dirigenti delle pubbliche amministrazioni, agli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia nonché ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato, collocati in aspettativa senza assegni presso soggetti e Organismi pubblici
2819 Fondo da ripartire per il riconoscimento delle spese di cura, comprese quelle per ricoveri in istituti sanitari e per protesi, con esclusione delle cure balneo-termali, idropiniche e inalatorie, sostenute dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, delle Forze armate e di Polizia e conseguenti a ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di Polizia o di soccorso pubblico, ovvero nello svolgimento di attività operative o addestrative, riconosciute dipendenti da causa di servizio
2820 Somma da assegnare alle regioni per lo svolgimento delle funzioni conferite ai fini della conservazione e della difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale
2821 Fondo da ripartire per il rimborso delle spese sostenute dalle aziende sanitarie locali per gli accertamenti medico-legali sui dipendenti delle pubbliche amministrazioni assenti dal servizio per malattia
2827 Fondo da ripartire per il funzionamento del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, per la partecipazione italiana al Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina e per la dotazione delle Associazioni venatorie nazionali riconosciute
2837 Fondo da destinare alla revisione degli assetti organizzativi e funzionali conseguenti alla soppressione della Commissione tecnica per la finanza pubblica
2856 Fondo relativo alle risorse finanziarie occorrenti per l'attuazione del Federalismo amministrativo
2857 Fondo relativo alle risorse finanziarie da destinare ad ulteriori occorrenze per l'attuazione del Federalismo amministrativo
3004 Fondo di riserva per le spese derivanti dalla proroga delle missioni internazionali di pace
3029 Fondo da ripartire per l'iscrizione agli albi professionali e per le polizze assicurative per la copertura dei rischi a favore dei dipendenti delle amministrazioni incaricati della progettazione di opere pubbliche
3030 Somma da erogare alle amministrazioni pubbliche per il rimborso degli oneri sostenuti dalla società Poste Italiane S.p.a. per la corresponsione degli emolumenti al personale comandato
3033 Fondo per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro pubblici
3037 Fondo da ripartire per l'attuazione del protocollo di intesa sottoscritto con amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, in relazione agli oneri del personale dipendente per il biennio contrattuale 2004-2005
3039 Fondo da ripartire per il potenziamento ed il finanziamento di oneri indifferibili del Ministero della difesa, comparto difesa e sicurezza, della Polizia di Stato, dell'arma dei Carabinieri, dei Vigili del Fuoco e del corpo della Guardia di finanza nonché per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, per interventi in materia di difesa del suolo ed altri interventi urgenti di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per il finanziamento del fondo di garanzia
3041 Fondo per la concessione di incentivi all'esodo, la concessione di incentivi alla mobilità territoriale, l'erogazione di indennità di trasferta, nonché uno specifico programma di assunzioni di personale qualificato
3044 Somma da utilizzare per il sostegno all'istruzione attraverso il finanziamento alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano per l'assegnazione di borse di studio ovvero attraverso la fruizione della borsa di studio mediante detrazione di imposta per una somma equivalente
3071 Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili
3075 Fondo per interventi strutturali di politica economica
3095 Fondo da ripartire per le finalità previste dalle disposizioni legislative di cui all'elenco 1 allegato alla legge finanziaria 2008, per le quali non si dà luogo alle riassegnazioni delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato
3515 Assicurazione contro i rischi professionali e la responsabilità civile dei dirigenti
3518 Spese per acquisto di beni e servizi
3535 Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie
3536 Spese per funzionamento di Consigli, Comitati e Commissioni
3538 Spese per il servizio riscossione tributi aziende concessionarie, esattori delle imposte dirette ed agenti della riscossione
3541 Somma da versare all'entrata del bilancio dello Stato per crediti d'imposta derivanti dalla cessione di beni di interesse culturale in luogo del pagamento di imposte
3549 Spese occorrenti per la definizione dei fabbisogni e dei costi standard delle funzioni e dei servizi resi dalle regioni e dagli enti locali nei settori diversi dalla sanità
3551 Spese per il funzionamento delle Commissioni tributarie, della Commissione tributaria centrale e dell'ufficio del massimario, ivi compresi i compensi al personale di segreteria, ai consulenti tecnici. Le indennità di missione ed il rimborso delle spese di trasporto ai membri estranei all'amministrazione finanziaria
3552 Spese per i compensi ai componenti delle Commissioni tributarie
3565 Somma da versare all'entrata per gli aggi trattenuti dagli agenti della riscossione
3578 Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informatico
3822 Somma occorrente per la compensazione a favore delle regioni a Statuto ordinario degli oneri derivanti dalla fruizione da parte delle famiglie economicamente svantaggiate aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica e gas naturale
3855 Somma da versare alla RAI per l'esenzione dal pagamento del canone annuo di abbonamento alle radiodiffusioni concessa agli anziani a basso reddito e ai centri sociali per anziani
3862 Somma da riversare all'entrata del bilancio dello Stato per i crediti d'imposta fruiti, rispettivamente dalle imprese costruttrici o importatrici di autoveicoli nuovi in relazione ai contributi previsti come incentivi alla rottamazione, ovvero dai venditori per la sostituzione di motocicli appartenenti alla categoria «Euro 0» con motocicli di categoria «Euro 3», nonché dai centri autorizzati che hanno effettuato la rottamazione di autoveicoli per il trasporto promiscuo, immatricolati come «Euro 0» o «Euro 1»
3868 Somma da versare all'entrata del bilancio dello Stato per i crediti d'imposta fruiti dalle imprese armatrici per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare
3886 Somma da versare all'entrata del bilancio dello Stato per i crediti d'imposta fruiti per il riscaldamento alimentato con biomassa
3890 Somma occorrente per far fronte agli oneri di gestione dell'Agenzia delle Entrate
3901 Somma da erogare all'ente pubblico economico «Agenzia del Demanio»
3902 Spese di funzionamento della società di gestione del risparmio o delle società a cui sono conferiti o trasferiti beni immobili dello Stato ad uso diverso da quello residenziale
3911 Somma occorrente per far fronte agli oneri di gestione dell'Agenzia del territorio
3920 Somma occorrente per far fronte agli oneri di gestione dell'Agenzia delle dogane
3935 Spese di funzionamento della scuola superiore dell'economia e delle finanze
3936 Somma da assegnare alla scuola superiore dell'economia e delle finanze per l'attuazione di un programma straordinario di qualificazione e formazione del personale dell'amministrazione finanziaria e delle agenzie fiscali ai fini del contrasto di fenomeni di elusione fiscale e di tutela della fede pubblica, nonché con riferimento alla riutilizzazione commerciale di atti, dati e informazioni catastali ed ipotecarie
4208 Provvidenze a favore del personale militare e salariato in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie
4210 Sussidi alle famiglie del personale deceduto per incidenti di volo o per altri incidenti di servizio o per infermità o lesioni dipendenti da causa di servizio
4211 Sovvenzioni all'Associazione nazionale dei finanzieri in congedo
4227 Provvidenze a favore del personale militare e salariato in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie
4228 Assicurazione contro la responsabilità civile ed amministrativa per gli eventi dannosi non dolosi causati a terzi dagli appartenenti al corpo della Guardia di finanza nello svolgimento della propria attività istituzionale
4230 Spese per acquisto di beni e servizi
4233 Sussidi alle famiglie del personale deceduto per incidenti di volo o per altri incidenti di servizio o per infermità o lesioni dipendenti da causa di servizio
4234 Sovvenzioni all'Associazione nazionale dei finanzieri in congedo
4242 Spese per il funzionamento - compresi i gettoni di presenza ed i compensi ai componenti e le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei all'amministrazione delle finanze - di Consigli, Comitati e Commissioni
4245 Manutenzione ordinaria degli immobili
4246 Manutenzione ordinaria degli immobili
4251 Spese riservate per l'attività informativa
4254 Spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e varie, inerenti ai contratti stipulati dal comando generale della Guardia di finanza
4256 Spese per le elezioni dei rappresentanti del personale militare in seno agli Organismi di rappresentanza e per il funzionamento degli stessi Organismi
4259 Anticipazioni agli enti amministrativi per provvedere alle momentanee deficienze di fondi rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa
4261 Fondo a disposizione per eventuali deficienze dei capitoli relativi ai servizi del corpo della Guardia di finanza
4263 Assicurazione contro la responsabilità civile ed amministrativa per gli eventi dannosi non dolosi causati a terzi dagli appartenenti al corpo della Guardia di finanza nello svolgimento della propria attività istituzionale
4264 Spese per acquisto di beni e servizi
4265 Spese per il funzionamento - compresi i gettoni di presenza ed i compensi ai componenti e le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei all'amministrazione delle finanze - di Consigli, Comitati e Commissioni
4266 Spese riservate per l'attività informativa
4267 Spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e varie, inerenti ai contratti stipulati dal comando generale della Guardia di finanza
4268 Spese per le elezioni dei rappresentanti del personale militare in seno agli Organismi di rappresentanza e per il funzionamento degli stessi Organismi
4270 Anticipazioni agli enti amministrativi per provvedere alle momentanee deficienze di fondi rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa
4272 Fondo a disposizione per eventuali deficienze dei capitoli relativi ai servizi del corpo della Guardia di finanza
4276 Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informatico
4278 Spese per il reclutamento, la formazione e l'addestramento del personale
4279 Spese per l'acquisto di beni e servizi
4280 Spese per il potenziamento dei servizi del corpo della Guardia di finanza
4287 Fondo necessario al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici
4291 Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informatico
4295 Spese per il reclutamento, la formazione e l'addestramento del personale
4299 Fondo per il miglioramento del livello di efficienza nello svolgimento dei compiti attribuiti al corpo della Guardia di finanza ed in particolare alla lotta all'evasione ed elusione fiscale, all'economia sommersa e alle frodi fiscali
4315 Spese per i servizi tecnico-specialistici
4330 Spese per il potenziamento dei servizi del corpo della Guardia di finanza
4438 Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie
4461 Spese per acquisto di beni e servizi
4462 Manutenzione ordinaria degli immobili
4463 Spese per il funzionamento - compresi i gettoni di presenza, i compensi ai componenti e le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei all'Avvocatura dello Stato - di Consigli, Comitati e Commissioni
4490 Spese per studi, progettazione, impianto e gestione di sistemi di elaborazione elettronica di dati e servizi istituzionali
5200 Spese di funzionamento del centro di formazione e studi - FORMEZ
5210 Spese connesse agli interventi di tutela delle minoranze linguistiche storiche
5211 Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche
5217 Spese di funzionamento della scuola superiore della pubblica amministrazione
6856 Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso
7001 Spese per lo sviluppo del sistema informativo
7010 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7016 Spese per lo sviluppo del sistema informativo
7018 Spese per l'acquisto di beni e servizi
7020 Spese per lo sviluppo del sistema informativo
7026 Spese per lo sviluppo del sistema informativo e manutenzione straordinaria dei locali ad esso strumentali
7030 Spese per lo sviluppo del sistema informativo e manutenzione straordinaria dei locali ad esso strumentali
7031 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7033 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7050 Spese per lo sviluppo del sistema informativo e manutenzione straordinaria dei locali ad esso strumentali
7122 Contributi in conto impianti da corrispondere all'impresa Ferrovie dello Stato S.p.a. per la realizzazione di un programma di investimenti per lo sviluppo e ammodernamento delle infrastrutture ferroviarie
7123 Contributi in conto impianti da corrispondere all'impresa Ferrovie dello Stato S.p.a. per la realizzazione di opere specifiche
7256 Oneri dipendenti dall'esecuzione delle clausole economiche del Trattato di pace e di accordi internazionali connessi al Trattato medesimo
7282 Fondo per l'agevolazione dei piani di rientro dei comuni in gestione commissariale straordinaria
7284 Fondo per la concessione di agevolazioni finanziarie agli imprenditori agricoli ed ai coltivatori diretti in relazione all'acquisizione di proprietà fondiarie
7285 Somma da assegnare al comune di Roma per interventi infrastrutturali
7289 Contributo al centro di geomorfologia integrata per l'area del Mediterraneo per il monitoraggio del rischio sismico
7310 Fondo integrativo speciale per la ricerca
7325 Fondo indiviso per la concessione di indennizzi e di contributi per danni di guerra
7330 Contributo annuale all'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno - SVIMEZ
7342 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7365 Somma da corrispondere all'ANAS S.p.a. in conseguenza della presa in carico dei tratti stradali dismessi dalle regioni a seguito delle modifiche intervenute nella classificazione della rete stradale di interesse nazionale e di quella di interesse regionale
7380 Somme da assegnare per la valorizzazione dell'Istituto italiano di tecnologia
7394 Somme da assegnare alla Scuola superiore dell'economia e delle finanze per essere destinate al potenziamento delle attività di supporto formativo e scientifico alle attività istituzionali del Ministero dell'economia e delle finanze, anche rivolte alla diffusione del «Made in Italy»
7442 Fondo occorrente per gli investimenti del Dipartimento dell'editoria
7460 Spese per lo sviluppo del sistema informativo, ivi compresa la manutenzione straordinaria della struttura della sede e quant'altro necessario alle esigenze della struttura stessa
7464 Somma da erogare per interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica
7513 Contributo alla regione Friuli-Venezia Giulia per la tutela della minoranza linguistica Slovena
7518 Somma da erogare per la ristrutturazione e la riqualificazione del settore del trasporto merci delle piccole e medie imprese nella regione Sicilia
7544 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7547 Fondo relativo alle risorse finanziarie occorrenti per l'attuazione del Federalismo amministrativo
7585 Fondo per la realizzazione del Sistema tessera sanitaria: convenzione con l'Agenzia delle Entrate e SOGEI; contributi ai farmacisti e ai medici convenzionati
7589 Fondo da ripartire per gli oneri connessi alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche
7603 Somma occorrente per la sottoscrizione di quote di società di gestione del risparmio finalizzate a gestire fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso riservati ad investitori qualificati
7751 Acquisto e costruzione di immobili da adibire a sedi degli uffici finanziari. Ristrutturazione e ammodernamento degli edifici esistenti
7754 Somma da attribuire all'Agenzia del Demanio per l'acquisto di beni immobili, per la manutenzione, la ristrutturazione, il risanamento e la valorizzazione dei beni del demanio e del patrimonio immobiliare statale per gli interventi sugli immobili confiscati alla criminalità organizzata
7762 Spese per lo sviluppo dei servizi automatizzati del sistema infomatico del Ministero
7765 Somma da versare all'entrata del bilancio dello Stato per crediti d'imposta per il cinema
7770 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7789 Somma da versare all'entrata del bilancio dello Stato per i crediti d'imposta per le imprese artigiane nel mezzogiorno
7799 Somma da versare all'entrata del bilancio dello Stato per i crediti di imposta a favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca in università ovvero enti pubblici di ricerca
7802 Somma da versare all'entrata del bilancio dello Stato per i crediti di imposta fruiti da soggetti che intraprendono nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo
7803 Somma da versare all'entrata del bilancio dello Stato per i crediti d'imposta fruiti dalle piccole e medie imprese, dalle imprese artigiane e da altri beneficiari per nuove assunzioni, nonché per nuovi contratti relativi ad attività di ricerca scientifica
7804 Somma da versare al bilancio dello Stato per i crediti di imposta fruiti dalle imprese produttrici di prodotti editoriali che investono in beni strumentali o in programmi di ristrutturazione economica-produttiva
7805 Somma da destinare alla Scuola superiore dell'economia e delle finanze per la realizzazione del servizio di documentazione tributaria
7806 Somma da versare all'entrata del bilancio dello Stato per i crediti d'imposta, fruiti dalle imprese agricole che effettuano, in tutto il territorio nazionale, investimenti nel settore della produzione, commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli
7807 Somma da versare al bilancio dello Stato per la concessione di crediti di imposta alle imprese agricole
7809 Somma da versare all'entrata del bilancio dello Stato per i crediti d'imposta fruiti per l'acquisizione dei beni strumentali per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate
7827 Spese per lo sviluppo dei servizi automatizzati del sistema informativo
7830 Spese per lo sviluppo dei servizi automatizzati del sistema informativo
7839 Acquisto di macchine da scrivere, arredamento uffici e locali, spese per impianti, sistemazione e dotazione di campi sportivi e palestre
7855 Acquisto di macchine, arredamento uffici e locali. Spese per impianti, sistemazione e dotazione di campi sportivi e palestre
7892 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazione librarie
7895 Spese per lo sviluppo del sistema informativo
9001 Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso


Voci di spesa di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies della Legge n. 225 del 1992

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

1025 Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie
1091 Spese per acquisto di beni e servizi
1150 Spese per la gestione, la manutenzione ed il funzionamento del sistema informativo
1214 Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie
1220 Assicurazione contro i rischi professionali e la responsabilità civile dei dirigenti e contro i rischi per danni a persone e cose derivanti dall'effettuazione del telelavoro
1227 Spese per acquisto di beni e servizi
1231 Spese connesse alle attività relative alla sicurezza dei prodotti e di tutela dei consumatori anche in relazione alle esigenze di collegamento informatico con le Camere di commercio, comprese le spese di funzionamento, acquisto strumenti tecnici ed informatici e quelle relative allo svolgimento di attività di ricerca e studio, di informazione ai consumatori, di prove ed analisi di laboratorio da affidare ad esperti, consulenti o a società specializzate mediante apposito contratto
1232 Spese per la gestione, la manutenzione ed il funzionamento del sistema informativo
1335 Spese per acquisto di beni e servizi
1336 Manutenzione ordinaria degli immobili
1372 Spese per lo svolgimento delle attività promozionali del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti
1377 Concorso nella spesa dell'Istituto europeo di standardizzazione nelle telecomunicazioni
1378 Concorso nella spesa dell'Unione postale universale
1400 Spese per la gestione, la manutenzione ed il funzionamento del sistema informativo
1712 Concorso nella spesa dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni, dalla Conferenza europea poste e telecomunicazioni e dell'Unione radiotelevisiva europea
1730 Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per consumi intermedi
1735 Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali maggiori esigenze relative a spese direttamente regolate per legge
1740 Fondo da ripartire per le finalità previste dalle disposizioni legislative di cui all'elenco n. 1 allegato alla legge finanziaria 2008, per le quali non si dà luogo alle riassegnazioni delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato
2158 Spese per acquisto di beni e servizi
2159 Spese per acquisto di beni e servizi
2167 Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo
2169 Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo
2216 Spese per il funzionamento del Consiglio nazionale ceramico
2220 Acquisto beni e servizi
2222 Spese per il funzionamento della Commissione sui ricorsi contro i provvedimenti dell'ufficio centrale brevetti
2223 Spese relative ai ricorsi proposti dinanzi alla Commissione incaricata del contenzioso relativo ai provvedimenti dell'ufficio centrale brevetti per invenzioni, modelli e marchi
2224 Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo
2225 Spese per acquisto di beni e servizi
2228 Spese connesse allo svolgimento delle attività di informazione e monitoraggio degli effetti dei provvedimenti di sostegno alle attività economiche e produttive da affidare ad esperti o a società specializzate mediante appositi contratti, comprese le spese di funzionamento e di acquisto di strumenti tecnici informatici
2234 Elaborazione, analisi e studio nei settori delle attività produttive - Comprese le spese di funzionamento del nucleo di esperti per la politica industriale e della relativa struttura di supporto - e coordinamento degli interventi nei settori aeronautico ed elettronico
2243 Spese per il funzionamento del punto di contatto nazionale OCSE
2246 Spese relative alla struttura di cooperazione interorganica con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
2247 Spese per il funzionamento dello sportello per informazioni concernenti le attività di registrazione, di valutazione, di autorizzazione e di restrizione delle sostanze chimiche (Reach)
2248 Spese connesse allo svolgimento di tutte le funzioni e le attività già svolte dal soppresso I.P.I., incluse quelle relative alle risorse umane e strumentali
2260 Somma da erogarsi a cura del Commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia per interventi di carattere straordinario in favore di manifestazioni fieristiche
2280 Somma da erogare a enti, istituti, Associazioni, Fondazioni ed altri Organismi
2300 Spese per iniziative intese a favorire lo sviluppo della cooperazione e la diffusione dei principi cooperativi, anche attraverso corsi per cooperatori, nonché per la qualificazione dei dirigenti di cooperative e il pagamento di compensi e diritti di autore per pubblicazioni edite dal Ministero a scopo di divulgazione del movimento cooperativo
2302 Interventi a favore dell'Ente nazionale per il microcredito
2385 Spese relative alla lotta per la contraffazione
2408 Spese per l'attuazione del Trattato generale di amicizia e cooperazione privilegiata tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina
2440 Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo
2499 Spese per acquisto di beni e servizi
2501 Somma da erogare a enti, istituti, Associazioni, Fondazioni ed altri Organismi
2505 Spese per la gestione e il funzionamento del sistema informativo
2530 Spese di funzionamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero in Italia e all'estero
2531 Somma da assegnare all'Istituto nazionale per il commercio con l'estero per il finanziamento dell'attività di promozione e di sviluppo degli scambi commerciali con l'estero
2645 Spese per acquisto di beni e servizi
2661 Spese per acquisto di beni e servizi
2670 Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo
2700 Spese per la gestione, la manutenzione ed il funzionamento del sistema informativo
2751 Spese relative agli adempimenti previsti dalla convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distribuzione
3121 Contributi e rimborso oneri sostenuti dalle emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale
3348 Spese per acquisto di beni e servizi
3350 Spese per la gestione e il funzionamento del sistema informativo
3351 Spese per il controllo delle emissioni radioelettriche sul territorio nazionale, esercizio e manutenzione degli impianti ed apparati, acquisto e trasporto di materiali accessori, attrezzi ed utensili di consumo. Spese di esercizio dei mezzi di trasporto adibiti a stazioni mobili. Informatizzazione delle procedure
3352 Spese per il controllo delle emissioni radioelettriche sul territorio nazionale, esercizio e manutenzione degli impianti ed apparati, acquisto e trasporto di materiali accessori, attrezzi ed utensili di consumo. Spese di esercizio dei mezzi di trasporto adibiti a stazioni mobili. Informatizzazione delle procedure
3509 Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie
3521 Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie
3533 Spese per acquisto di beni e servizi
3536 Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo
3537 Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo
3540 Spese per acquisto di beni e servizi
3601 Somme occorrenti per l'attuazione dell'accordo relativo al Trattato di non proliferazione delle armi nucleari
3991 Spese per acquisto di beni e servizi
4091 Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo
4451 Spese per acquisto di beni e servizi
4571 Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo
5235 Spese per acquisto di beni e servizi
7000 Spese per la realizzazione e lo sviluppo del sistema informativo
7010 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7031 Spese per la realizzazione e lo sviluppo del sistema informativo
7033 Spese per la realizzazione e lo sviluppo del sistema informativo
7036 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7037 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7320 Spese per la ricerca scientifica
7325 Spese per lo sviluppo del sistema informativo
7326 Spese per la realizzazione e lo sviluppo del sistema informativo
7328 Spese per la realizzazione e lo sviluppo del sistema informativo
7339 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7341 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7342 Fondo per la competitività e lo sviluppo
7352 Spese per la realizzazione e lo sviluppo del sistema informativo
7370 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7383 Spese per la realizzazione e lo sviluppo del sistema informativo
7384 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7426 Interventi in materia di reindustrializzazione, agevolazioni a favore della ricerca, dello sviluppo e l'innovazione e di altre forme di incentivo
7440 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7450 Fondo per la finanza d'impresa
7471 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7476 Interventi in materia di brevettualità e per le attività connesse con la ricerca di anteriorità
7480 Fondo rotativo per le imprese
7481 Somme da destinare alla realizzazione di azioni a sostegno di una campagna promozionale straordinaria a favore del Made in Italy
7570 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7600 Spese per la realizzazione e lo sviluppo del sistema informativo
7609 Spese per la realizzazione e lo sviluppo del sistema informativo
7610 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7611 Spese per l'esecuzione dell'accordo di cooperazione Italia-Russia sullo smantellamento dei sommergibili nucleari radioattivi della Marina militare russa per la gestione sicura dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito
7623 Acquisto ed installazione di apparecchiature, impianti tecnici, accessori e strumenti di misura per i servizi radioelettrici; acquisto di stazioni mobili di controllo delle emissioni radioelettriche; acquisto di sistemi di informatizzazione delle procedure per il controllo delle emissioni radioelettriche
7624 Acquisto ed installazione di apparecchiature, impianti tecnici, accessori e strumenti di misura per i servizi radioelettrici; acquisto di stazioni mobili di controllo delle emissioni radioelettriche; acquisto di sistemi di informatizzazione delle procedure per il controllo delle emissioni radioelettriche
7626 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7630 Contributo all'ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (E.N.E.A.)
7650 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7890 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7931 Spese per la ricerca scientifica
7934 Spese per la ricerca scientifica
7936 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazione librarie
8080 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazione librarie
8385 Spese per la realizzazione e lo sviluppo del sistema informativo
8390 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie

 

Voci di spesa di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies della Legge n. 225 del 1992
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

1081 Spese per acquisto di beni e servizi
1151 Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo
1152 Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per consumi intermedi
1155 Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali maggiori esigenze relative a spese direttamente regolate per legge
1161 Fondo da ripartire per l'istituzione e per le esigenze degli uffici periferici del Ministero del lavoro, ecc.
1263 Spese per acquisto di beni e servizi
1342 Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo
1612 Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie
1746 Spese per la gestione e il funzionamento dei sistemi informativi per il lavoro
2020 Spese relative al personale comandato non gestito da SPT da rimborsare alle amministrazioni ed agli enti pubblici non economici
2180 Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento dell'occupazione giovanile e delle donne
2917 Spese per acquisto di beni e servizi
2920 Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo
2952 Spese per acquisto di beni e servizi
2980 Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo
3111 Spese per acquisto di beni e servizi
3180 Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo
3435 Spese per acquisto di beni e servizi
3437 Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo
3483 Spese per l'integrazione della composizione del CNEL, con i membri designati dall'Osservatorio nazionale del volontariato e dall'Osservatorio nazionale dell'associazionismo
3526 Spese di funzionamento dell'Organo di controllo degli enti non commerciali e delle onlus
3527 Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza finalizzato alla realizzazione di interventi a livello nazionale, regionale e locale
3601 Fondo da ripartire per le finalità previste dalle disposizioni legislative di cui all'elenco n. 1 allegato alla legge finanziaria 2008, per le quali non si dà luogo alle riassegnazioni delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato
3671 Fondo da ripartire per le politiche sociali
3689 Spese per acquisto di beni e servizi
3692 Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo
3886 Spese per acquisto di beni e servizi
3889 Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo
3892 Fondo per il diritto al lavoro dei disabili
3971 Fondo per le attività finalizzate a ridefinire e potenziare le funzioni, il regime giuridico e le dotazioni strumentali dei consiglieri di parità
4112 Spese per acquisto di beni e servizi
4150 Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo
4161 Contributo agli enti privati gestori di attività formative
4282 Spese per acquisto di beni e servizi
4293 Spese per il funzionamento - compreso il compenso ai componenti - del nucleo di valutazione della spesa previdenziale
4320 Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo
4332 Somma da corrispondere per il funzionamento della Commissione di vigilanza sui fondi pensione
4812 Spese per acquisto di beni e servizi
4825 Assicurazione contro i rischi professionali e la responsabilità civile dei dirigenti
4831 Manutenzione ordinaria degli immobili
4850 Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo
5012 Spese per acquisto di beni e servizi
5025 Spese di funzionamento della Commissione di garanzia per l'attivazione della legge sullo sciopero dei servizi pubblici
5050 Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo
5061 Spese per il funzionamento del Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità uomo-donna nel lavoro, nonché del Collegio istruttorio e della relativa segreteria tecnica
5062 Somma da erogare ad imprese, anche in forma cooperativa, i loro Consorzi, gli enti pubblici economici, le Associazioni sindacali dei lavoratori ed i Centri di formazione professionale, per il finanziamento dei progetti di azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro
5063 Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro
5191 Spese per acquisto di beni e servizi
5203 Spese per il funzionamento degli Osservatori nazionali per il volontariato e dell'associazionismo
5230 Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo
7000 Spese per lo sviluppo del sistema informativo
7050 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7181 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7182 Spese per lo sviluppo del sistema informativo
7251 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7252 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7371 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7490 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7560 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7622 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7681 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7682 Finanziamento delle attività di formazione professionale
7761 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7821 Spese per lo sviluppo dei sistemi informativi per il lavoro
7901 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7981 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
8061 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie


Voci di spesa di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies della Legge n. 225 del 1992
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

1081 Spese per acquisto di beni e servizi
1151 Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo
1250 Spese per acquisto di beni e servizi
1350 Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo
1380 Oneri derivanti dalle ratifiche ed esecuzioni di accordi e convenzioni internazionali
1411 Indennità e competenze dovute al personale estraneo all'amministrazione
1428 Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie
1451 Spese per acquisto di beni e servizi
1455 Spese relative al personale comandato non gestito da SPT da rimborsare alle amministrazioni ed agli enti pubblici non economici
1467 Assicurazione contro i rischi professionali e la responsabilità civile dei dirigenti
1478 Istituzione e funzionamento della Scuola superiore della magistratura
1501 Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo, nonché funzionamento e manutenzione delle attrezzature per la microfilmatura di atti
1515 Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per consumi intermedi
1538 Fondo da ripartire per le finalità previste dalle disposizioni legislative di cui all'elenco n. 1 allegato alla legge finanziaria 2008, per le quali non si dà luogo alle riassegnazioni delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato
1551 Contributo ai comuni per le spese degli uffici giudiziari
1634 Provvidenze a favore del personale dell'amministrazione penitenziaria in disagiate condizioni economiche o vittime di eventi dannosi sopportati per motivi di servizio
1671 Spese per acquisto di beni e servizi
1687 Manutenzione ordinaria degli immobili
1751 Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo
1761 Spese di ogni genere riguardanti il mantenimento, l'assistenza e la rieducazione dei detenuti
1762 Spese per il pagamento di canoni e utenze, spese di pulizia, manutenzione e riparazione di mobili ed arredi, nonché organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario e farmaceutico e assistenza e mantenimento di detenuti tossicodipendenti presso comunità terapeutiche
1763 Spese per l'organizzazione e il funzionamento delle Scuole dell'amministrazione penitenziaria
1768 Interventi in favore dei detenuti tossicodipendenti e di quelli affetti da infezione HIV, ivi compresi quelli relativi all'adeguamento e sistemazione delle strutture penitenziarie. Trattamento socio-sanitario, recupero e reinserimento dei tossicodipendenti. Convenzioni con strutture esterne, corsi di addestramento e riqualificazione del personale dell'amministrazione penitenziaria
2037 Provvidenze a favore del personale della giustizia minorile in disagiate condizioni economiche o vittime di eventi dannosi sopportati per motivi di servizio
2061 Spese per acquisto di beni e servizi
2121 Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo
2131 Spese per l'organizzazione e l'attuazione degli interventi nei confronti dei minori
2151 Oneri derivanti dalla convenzione europea, sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento, della convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori e delle convenzioni in materia di protezione e di rimpatrio dei minori. Attività internazionali
7011 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7190 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7200 Spese per l'acquisto e l'installazione di opere prefabbricate, strutture e impianti, nonché per l'acquisto, l'ampliamento, la ristrutturazione, il restauro e la manutenzione straordinaria di immobili sia per gli uffici dell'amministrazione centrale che per quelli giudiziari
7203 Spese per lo sviluppo del sistema informativo nonché per il finanziamento del progetto intersettoriale «Rete unitaria della pubblica amministrazione», nonché dei progetti intersettoriali e di infrastruttura informatica e telematica ad esso connessi
7211 Spese per l'acquisto dei mezzi di trasporto, per la rielaborazione tecnica di quelli esistenti nonché per realizzo di impianti di comunicazione e controllo sulle autovetture e la manutenzione degli stessi, nonché per l'acquisizione di beni, macchine, attrezzature e sistemi, compresa la microfilmatura degli atti
7301 Manutenzione straordinaria degli immobili
7321 Spese per l'acquisto di attrezzature e impianti
7341 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7361 Servizio delle industrie e delle bonifiche agrarie degli Istituti di prevenzione e di pena
7421 Spese per l'acquisto di attrezzature e impianti
7441 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie


Voci di spesa di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies della Legge n. 225 del 1992
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI


1071 Spese per acquisto di beni e servizi
1081 Spese riservate
1147 Spese per acquisto di beni e servizi
1156 Spese per la tutela interessi italiani e sicurezza connazionali all'estero in emergenza
1157 Potenziamento delle attività di analisi e documentazione in materia di politica internazionale
1163 Somma da erogare a enti, istituti, Associazioni, Fondazioni ed altri Organismi
1174 Spese per acquisto di beni e servizi
1205 Spese per acquisto di beni e servizi
1245 Spese per acquisto di beni e servizi
1248 Provvidenze in favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie
1270 Assicurazione contro i rischi professionali e la responsabilità civile dei dirigenti
1284 Contributo per spese d'ufficio e di rappresentanza ai titolari degli uffici consolari di 2a categoria
1285 Rimborso spese per visite medico-fiscali effettuate al personale in servizio all'estero e viste per esami medici di controllo
1292 Spese per acquisto di beni e servizi
1296 Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per consumi intermedi
1297 Fondo da ripartire per provvedere al rafforzamento delle misure di sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari
1391 Spese per acquisto di beni e servizi
1392 Noleggio, trasporto e installazione di apparecchiature informatiche e per l'automazione degli uffici dell'amministrazione centrale e relativa manutenzione e assistenza tecnica. Produzione di software, addestramento del personale tecnico e degli utenti finali ed avviamento dei sistemi presso l'amministrazione centrale. Funzionamento del C.E.D. e del sistema informativo del Ministero degli affari esteri
1393 Spese per il servizio corrieri
1394 Manutenzione ordinaria degli immobili
1396 Spese relative alla manutenzione di impianti e attrezzature nonché adeguamento sicurezza nei luoghi di lavoro
1525 Spese per consulenti legali, sanitari e tecnici
1613 Dotazioni finanziarie per le rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari di prima categoria
1636 Spese per acquisto di beni e servizi
1675 Spese per la diffusione di notizie italiane attraverso testate giornalistiche italiane con attività di servizi esteri
2153 Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni
2160 Spese per il funzionamento degli uffici all'estero - spese per le spedizioni dei rendiconti dei finanziamenti disposti dalla D.G.C.S. in favore delle rappresentanze diplomatico-consolari
2161 Utenze, servizi ausiliari, spese di pulizia
2164 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili, mobili, arredi e accessori, impianti e macchinari, hardware e software
2165 Noleggi, locazioni e leasing operativi relativi ad impianti, macchinari, hardware, licenze e mezzi di trasporto
2166 Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni. Sussidi e audiovisivi
2168 Spese per l'organizzazione e la partecipazione a congressi, seminari e conferenze in Italia e all'estero
2169 Spese per studi, ricerche e consulenze con università, istituti ed esperti pubblici e privati, ivi comprese le spese di missione di detti esperti. Spese per pubblicazioni, anche a carattere periodico, per la redazione di articoli e servizi, traduzioni e dattilografia
2170 Acquisto di beni di consumo per il funzionamento degli uffici
2180 Contributi volontari e finalizzati alle Organizzazioni internazionali, banche e fondi di sviluppo impegnati nella cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, compresa l'Unione europea
2181 Contributi alle Organizzazioni non governative riconosciute idonee per la realizzazione di attività di cooperazione da loro promosse
2182 Finanziamenti a titolo gratuito attinenti l'elaborazione di studi, la progettazione, interventi in materia di ricerca scientifica e tecnologica, la fornitura e costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature e servizi, la realizzazione di progetti di sviluppo integrati anche per ostacolare la produzione della droga, sostegni a programmi di informazione ed iniziative anche di carattere finanziario
2183 Finanziamenti a titolo gratuito per l'attuazione di singoli programmi ed interventi destinati a fronteggiare casi di calamità e situazioni di denutrizione e di carenze igienico-sanitarie incluse le spese di missione in relazione ai programmi
2184 Finanziamenti per la realizzazione di programmi di formazione a distanza e di programmi di formazione professionale in Italia, per la concessione di borse di studio in Italia e all'estero e per la formazione di personale italiano destinato a svolgere attività di cooperazione allo sviluppo
2195 Spese per liti, arbitrati, risarcimenti, interessi di mora e legali ed accessori, spese di copia, stampa carta bollata, registrazione e varie attinenti ai contratti
2201 Contributo all'Istituto agronomico per l'oltremare
2205 Contributo alle Nazioni Unite
2210 Fondo per lo sminamento umanitario
2301 Spese e contributi derivanti da accordi internazionali
2302 Contributi obbligatori ad Organismi internazionali
2471 Spese per acquisto di beni e servizi
2491 Spese per l'insegnamento della lingua e della cultura italiana a stranieri da parte di istituzioni italiane e straniere, nonché per l'organizzazione di corsi di aggiornamento per docenti stranieri di lingua italiana presso l'università o istituzioni italiane specializzate ivi compresi gli oneri derivanti dal viaggio e dal soggiorno; acquisto di libri e di materiale didattico inclusi i sussidi audiovisivi per le istituzioni straniere; acquisto di libri per aggiornamento biblioteche per gli istituti italiani di cultura; spese di imballaggio e spedizione; convenzioni per l'acquisizione di consulenze da parte di specialisti nonché spese per l'organizzazione di convegni sulla lingua italiana e sull'editoria, ivi incluse le spese di viaggio e soggiorno dei relatori
2560 Spese per acquisto di beni e servizi
2619 Spese, contributi, assegni e premi finalizzati alla promozione ed alle relazioni culturali
2741 Contributi ad enti ed altri Organismi
2753 Spese derivanti dalla partecipazione italiana al finanziamento del segretariato per il controllo delle esportazioni di armi convenzionali e prodotti a tecnologia dual use
2760 Spese in Italia e all'estero per l'esecuzione dei programmi bilaterali e degli impegni multilaterali relativi all'attuazione ed allo sviluppo della cooperazione internazionale in campo scientifico e tecnologico e agli stessi fini per missioni in Italia e all'estero, per compensi, acquisti e relativa spedizione di apparecchiature e materiali in relazione a ricerche in comune, nonché di pubblicazioni scientifiche e tecnologiche straniere e italiane
2761 Assegni agli istituti italiani di cultura all'estero
2762 Trasferimenti ai Commissariati del Governo per la partecipazione italiana ad esposizioni internazionali ed universali
3031 Spese per acquisto di beni e servizi
3081 Spese per le elezioni dei Comitati degli italiani all'estero (Comites) ivi comprese le spese di pubblicità
3086 Rimborso alle società concessionarie dei servizi marittimi dell'onere derivante dalle facilitazioni di viaggio a favore di connazionali che rimpatriano temporaneamente
3091 Spese per le elezioni del Consiglio generale degli italiani all'estero ivi comprese le spese di pubblicità
3103 Contributi in danaro ai Comitati italiani all'estero - Comites - e per le riunioni annuali dei Comitati dei loro Presidenti
3105 Associazioni ad enti che operano per l'assistenza delle collettività italiane all'estero
3106 Contributo per le riunioni annuali dei Comitati dei Presidenti dei Comites
3122 Spese per attività culturali, educative, ricreative e informative in favore dei connazionali e delle collettività italiane all'estero, comprese quelle per studi, indagini, organizzazione e partecipazione a convegni di studio.
3131 Contributo al Consiglio generale degli italiani all'estero per le spese di funzionamento
3153 Contributi in denaro, libri e materiale didattico e relative spese di spedizione ad enti, Associazioni e Comitati per l'assistenza educativa, scolastica, culturale, ricreativa e sportiva dei lavoratori italiani all'estero e delle loro famiglie
3341 Spese per acquisto di beni e servizi
3366 Finanziamento delle attività del Comitato interministeriale per i diritti umani
3381 Contributo straordinario al Comitato atlantico italiano
3396 Contributo connesso all'accordo per gli scambi culturali tra l'Italia e gli Stati Uniti
3399 Contributo per la partecipazione al Fondo europeo per la gioventù
3415 Spese e contributi derivanti dalla partecipazione dell'Italia ad iniziative ed interventi di solidarietà internazionale
3416 Partecipazione dell'Italia ai Fondi fiduciari della NATO
3421 Contributo volontario al Fondo di cooperazione tecnica dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA)
3426 Partecipazione italiana alle iniziative PESD
3620 Spese per acquisto di beni e servizi
3751 Contributo speciale a favore dell'istituto Italo-Latino-Americano
3752 Spese connesse al Trattato generale di amicizia e cooperazione privilegiate tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina
3754 Spese per la partecipazione italiana a progetti e programmi internazionali nel quadro delle questioni globali
3755 Spese derivanti dalla partecipazione dell'Italia ad iniziative di solidarietà internazionale
4505 Spese per acquisto di beni e servizi
4536 Costi di interpretariato a carico dell'Italia a seguito della decisione del Consiglio dell'Unione europea n. 1327 del 12 febbraio 2004 concernente l'introduzione dell'accordo sul regime linguistico (Request and Pay) dell'Unione europea allargata
4538 Contributo alla Maison de l'Italie della città universitaria di Parigi
4539 Concessione di un contributo all'Associazione culturale Villa Vigoni di Menaggio
4543 Spese per interventi volti a favorire attività culturali ed iniziative per la conservazione delle testimonianze connesse con la storia e le tradizioni del gruppo etnico italiano nei Paesi dell'ex Jugoslavia ed i suoi rapporti con la Nazione di origine
4544 Iniziative in favore della minoranza italiana nei Paesi della ex Jugoslavia da attuare anche in collaborazione con la regione Friuli-Venezia Giulia e con altre istituzioni ed enti
4545 Contributi ad enti ed Associazioni per interventi volti a favorire attività culturali ed iniziative per la conservazione delle testimonianze connesse con la storia e le tradizioni del gruppo etnico italiano in Jugoslavia ed i suoi rapporti con la Nazione di origine
4547 Spese per gli interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia
4548 Spese e contributi derivanti dalla partecipazione dell'Italia ad iniziative di solidarietà internazionale
7150 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7168 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7169 Spese per lo sviluppo del sistema informativo
7175 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7200 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7220 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7235 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7240 Spese per lo sviluppo del sistema informativo
7245 Acquisto e relativi oneri accessori, ristrutturazioni e costruzioni e relative spese connesse di immobili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari nonché ad alloggi per il personale
7248 Dotazione finanziaria in conto capitale per le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di prima categoria
7250 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7255 Manutenzione straordinaria degli immobili
7256 Spese relative alla manutenzione straordinaria di impianti e attrezzature nonché adeguamento sicurezza nei luoghi di lavoro
7301 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7950 Spese per acquisto di attrezzature ed apparecchiature
8050 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
8150 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
8350 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
9150 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie

 

Voci di spesa di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies della Legge n. 225 del 1992
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA


1004 Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie
1043 Spese per acquisto di beni e servizi
1170 Spese per acquisto di beni e servizi
1173 Spese per acquisto di beni e servizi
1180 Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie
1186 Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie
1194 Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche
1195 Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche
1196 Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche
1202 Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo
1204 Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche
1247 Assicurazione contro i rischi professionali e la responsabilità civile dei dirigenti
1256 Manutenzione ordinaria degli immobili
1261 Contributi ad enti, istituti, Associazioni, Fondazioni ed altri Organismi
1270 Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi
1287 Fondo da ripartire per interventi in favore del sistema dell'istruzione
1294 Fondo da ripartire per l'attuazione del piano programmatico di interventi finanziari della scuola
1296 Fondo da ripartire per la valorizzazione dell'istruzione scolastica, universitaria e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica
1297 Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per consumi intermedi
1299 Somme da trasferire alle regioni per il sostegno alle scuole paritarie
1308 Posti di assistente di lingue straniere istituiti nelle scuole italiane in esecuzione di accordi culturali o di scambi sul piano bilaterale
1309 Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie
1314 Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie
1315 Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie
1328 Spese per acquisto beni e servizi comparto Ministero
1330 Spese per acquisto beni e servizi comparto Ministero
1331 Spese per acquisto di beni e servizi
1350 Partecipazione a progetti internazionali
1392 Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo
1396 Spese per acquisto beni e servizi comparto Ministero
1399 Spese per acquisto di beni e servizi
1408 Sussidi e contributi per il funzionamento e, limitatamente alle regioni a statuto speciale, la manutenzione di palestre e impianti ginnico-sportivo-scolastici
1450 Spese per iniziative finalizzate all'educazione stradale e per l'organizzazione dei corsi per l'acquisizione, da parte degli studenti, del certificato di idoneità alla conduzione dei ciclomotori
1473 Spese per la promozione e l'attuazione di iniziative di cooperazione educativa, scientifica e culturale
1477 Contributi alle scuole paritarie comprese quelle della Valle d'Aosta
1478 Spese per la realizzazione e l'aggiornamento dell'anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica
1509 Interventi per la promozione di iniziative di cooperazione educativa, scientifica e culturale
1512 Incentivi di natura economica finalizzati alla prosecuzione degli studi da assegnare agli studenti che abbiano conseguito risultati scolastici di particolare valore
1599 Fondo per la formazione e l'aggiornamento della dirigenza
1610 Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie
1626 Funzionamento del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale
1628 Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie
1630 Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie
1637 Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie
1648 Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie
1649 Somma da destinare alla promozione delle eccellenze e del merito per gli studenti dei corsi di laurea e laurea magistrale
1653 Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie
1659 Spese per acquisto di beni e servizi
1673 Spese per acquisto di beni e servizi
1676 Contratti di collaborazione stipulati dagli Istituti superiori di studi musicali e coreutici e dalle Accademie di belle arti
1678 Contributo dello Stato per la ricerca scientifica
1679 Contributi ad enti, istituti, Associazioni, Fondazioni ed altri Organismi
1683 Spese per acquisto di beni e servizi
1684 Spese per acquisto di beni e servizi
1685 Spese per acquisto di beni e servizi
1686 Borse di studio post-laurea
1687 Spese per acquisto di beni e servizi
1689 Spese per acquisto di beni e servizi
1690 Fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario, relativo al finanziamento di specifiche iniziative, attività e progetti, ivi comprese quelle di nuove iniziative didattiche
1691 Contributi vari
1692 Contributi alle università e agli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti
1695 Fondo di intervento integrativo da ripartire tra le regioni per la concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione di borse di studio
1696 Contributo a favore dei Collegi universitari legalmente riconosciuti per lo svolgimento di attività culturale a carattere nazionale ed internazionale e finanziamento delle funzioni delegate alla regione autonoma Sardegna in materia di diritto allo studio
1701 Partecipazioni ad Organismi internazionali connesse ai programmi di ricerca scientifica e tecnologica in Antartide. Aggiornamento e perfezionamento del personale affidata dal Ministero a università, enti ed istituti
1704 Promozione di iniziative di cooperazione scientifica internazionale
1706 Contributi vari
1709 Assegnazioni alle università per spese inerenti l'attività sportiva universitaria e per i relativi impianti nonché per il funzionamento dei Comitati che sovraintendono alle attività medesime
2115 Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie
2135 Assicurazione contro i rischi professionali e la responsabilità civile dei dirigenti
2136 Assicurazione contro i rischi professionali e la responsabilità civile dei dirigenti scolastici
2139 Spese per acquisto di beni e servizi
2164 Spese per acquisto di beni e servizi
2173 Spese per acquisto di beni e servizi
2174 Spese per acquisto beni e servizi
2175 Spese per acquisto beni e servizi
2180 Spese per il funzionamento dei gruppi di lavoro provinciali, per l'integrazione scolastica, compresi i gettoni di presenza, e le indennità di missione ed i rimborsi delle spese di viaggio agli estranei all'amministrazione
2181 Spese per la costituzione e il funzionamento dei Consigli regionali dell'istruzione e dei Consigli scolastici locali
2184 Spese per il sostegno agli alunni handicappati
2185 Spese per il sostegno agli alunni handicappati
2186 Spese per il sostegno agli alunni handicappati
2188 Spese per il sostegno agli alunni handicappati
2193 Assegnazione annua a favore della scuola europea di Ispra-Varese
3061 Fondo per la compilazione o la traduzione e la stampa di libri di testo per gli istituti superiori con lingua di insegnamento Slovena nonché per la stampa di libri di testo in lingua Slovena per la scuola dell'obbligo
3112 Spese per l'autonomia dell'istruzione in lingua Slovena
7000 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7070 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature, di mobilio e di dotazioni librarie
7072 Spese per lo sviluppo del sistema informativo comprese quelle relative alla rete informatica della ricerca (Garr)
7100 Spese per l'acquisto di attrezzature e apparecchiature informatiche finalizzate allo sviluppo delle tecnologie didattiche nelle scuole
7110 Fondo da ripartire a favore delle istituzioni scolastiche per l'attuazione della normativa sull'igiene e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
7146 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie relative all'ufficio studi
7156 Spese per arredamento della scuola dell'obbligo
7226 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7227 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7228 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7229 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7230 Contributi per la ricerca scientifica
7231 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7234 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7236 Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca
7237 Contributo a favore del CNR e dell'ENEA per lo sviluppo del tessuto produttivo nel sud
7245 Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica
7273 Concorso dello Stato per interventi per alloggi e residenze per gli studenti universitari, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 338
7312 Interventi di edilizia ed acquisizione di attrezzature didattiche e strumentali
7477 Spese per le attrezzature tecniche, per i sussidi didattici e per ogni altra forma di ausilio tecnico necessario all'integrazione scolastica della persona handicappata
7478 Spese per le attrezzature tecniche, per i sussidi didattici e per ogni altra forma di ausilio tecnico necessario all'integrazione scolastica della persona handicappata
7479 Spese per le attrezzature tecniche, per i sussidi didattici e per ogni altra forma di ausilio tecnico necessario all'integrazione scolastica della persona handicappata
7481 Spese per le attrezzature tecniche, per i sussidi didattici e per ogni altra forma di ausilio tecnico necessario all'integrazione scolastica della persona handicappata
7486 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7545 Spese per la realizzazione di iniziative a carattere nazionale in materia di sicurezza nelle scuole
7625 Spese per la realizzazione di iniziative a carattere nazionale in materia di sicurezza nelle scuole
7645 Spese per la realizzazione di iniziative a carattere nazionale in materia di sicurezza nelle scuole
7785 Spese per la realizzazione di iniziative a carattere nazionale in materia di sicurezza nelle scuole

 

Voci di spesa di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies della Legge n. 225 del 1992
MINISTERO DELL'INTERNO


1081 Spese per acquisto di beni e servizi
1084 Spese di carattere riservato inerenti a speciali servizi di sicurezza
1085 Spese per la manutenzione delle apparecchiature della rete nazionale cifrante. Fornitura di servizi specialistici informatici
1201 Spese per acquisto di beni e servizi
1214 Spese per la gestione, installazione, manutenzione di apparecchiature elettroniche e per l'addestramento del personale tecnico, forniture di servizi specialistici informatici per il centro elaborazione dati del Dipartimento per gli affari interni e territoriali e gli uffici periferici. Acquisto di attrezzature accessorie, di materiale speciale e d'uso e di pubblicazioni tecniche in materia informatica per il Dipartimento degli affari interni e territoriali
1243 Spese per acquisto di beni e servizi
1262 Spese per il funzionamento di Consigli, Comitati e Commissioni
1281 Spese per la gestione, installazione, manutenzione di apparecchiature elettroniche e per l'addestramento del personale tecnico, forniture di servizi specialistici informatici per il centro elaborazione dati del Dipartimento per gli affari interni e territoriali e gli uffici periferici. Acquisto di attrezzature accessorie, di materiale speciale e d'uso e di pubblicazioni tecniche in materia informatica per il Dipartimento degli affari interni e territoriali
1284 Spese per attività di gestione e manutenzione e messa in esercizio degli applicativi in uso per la gestione del Centro nazionale servizi demografici, dell'indice nazionale delle anagrafi, del sistema di accesso e interscambio anagrafico e rilascio della carta d'identità elettronica
1288 Spese per esigenze connesse ai servizi elettorali
1310 Spese per esigenze connesse ai servizi elettorali
1326 Spese per gli oneri relativi alle Commissioni straordinarie nominate per la gestione degli enti locali, nei cui confronti è stato disposto lo scioglimento conseguente a fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso nonché spese per il trattamento economico del personale amministrativo e tecnico assegnato ai medesimi enti locali
1331 Erogazioni straordinarie a favore dei comuni e delle province
1334 Somme per speciali erogazioni in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario della Val Venosta
1336 Contributo al parco nazionale Sant'Anna di Stazzema
1813 Spese per acquisto di beni e servizi
1815 Spese per il funzionamento di Comitati, Consigli e Commissioni, ivi compresi i gettoni di presenza, i compensi ai componenti e le indennità di missione ed il rimborso delle spese di trasporto ai membri estranei al Ministero
1816 Spese per l'impianto, gestione, noleggio e manutenzione di mezzi operativi e strumentali
1851 Spese per assicurazione e iscrizione agli albi professionali
1855 Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie
1856 Somme da destinarsi all'assistenza dei figli del personale appartenente al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco da effettuarsi per il tramite dell'opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco
1860 Spese per l'attività sportiva del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, spese per l'attività agonistica dei gruppi sportivi dei Vigili del Fuoco e delle sezioni giovanili agonistiche. Partecipazione a manifestazioni sportive nazionali ed internazionali
1901 Spese per acquisto di beni e servizi
1902 Fondo a disposizione per sopperire ad eventuali deficienze dei capitoli relativi alle spese di funzionamento
1904 Spese per il funzionamento di Comitati, Consigli e Commissioni, ivi compresi i gettoni di presenza, i compensi ai componenti e le indennità di missione ed il rimborso delle spese di trasporto ai membri estranei al Ministero
1905 Spese per il potenziamento delle esigenze operative del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco
1951 Spese per il vettovagliamento, per l'acquisto e la custodia del vestiario e dell'equipaggiamento, per l'igiene del personale
1953 Casermaggio per il personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. Acquisto, noleggio e manutenzione delle macchine da ufficio e spese per il relativo materiale di consumo
1971 Installazione, noleggio, manutenzione, riparazioni di apparecchiature per centri elettronici e relative spese per il materiale di consumo e per la trasmissione dati per la meccanizzazione dei servizi anticendi e di protezione civile
1976 Spese per l'attuazione dei corsi di preparazione, formazione, aggiornamento e perfezionamento del personale comprese le relative indennità di missione. Spese per materiale di consumo, per materiale ed attrezzature didattiche. Spese per corsi indetti da enti, istituti ed amministrazioni varie. Spese per corsi effettuati ad enti, istituti, amministrazioni varie e a privati. Spese per attrezzature e materiali dei centri di documentazione centrale e periferici
1982 Spese per l'impianto, gestione, noleggio e manutenzione di mezzi operativi e strumentali
1986 Manutenzione ordinaria degli immobili
2052 Approvvigionamento di materiali assistenziali da distribuire come primo soccorso alle popolazioni colpite da pubbliche calamità o nell'ambito di interventi di difesa civile
2053 Contributo all'Associazione nazionale Vigili del Fuoco volontari
2216 Spese per acquisto di beni e servizi
2217 Spese per acquisto di beni e servizi
2218 Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo
2219 Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo
2220 Fondo da ripartire ad integrazione delle autorizzazioni di spesa recate dalla normativa in materia di immigrazione e di asilo
2253 Spese per acquisto di beni e servizi
2255 Spese per il funzionamento della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle Commissioni territoriali preposte all'esame delle richieste di riconoscimento dello status di rifugiato, comprese le spese generali di gestione, i gettoni di presenza, le indennità di missione e le prestazioni di traduzione ed interpretariato, spese per la formazione e l'aggiornamento dei componenti e del personale
2256 Manutenzione ordinaria degli immobili destinati a centri di permanenza temporanea e assistenza, di identificazione e di accoglienza per gli stranieri irregolari e richiedenti asilo
2270 Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo
2301 Spese per la partecipazione ai programmi finanziati dall'Unione europea in materia migratoria
[2309] (77)
Somma da erogare a enti, istituti, Associazioni, Fondazioni ed altri Organismi
[2310] (78)
Contributo annuo a favore dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra
2311 Somme da destinare all'accoglienza degli stranieri richiedenti il riconoscimento dello status di rifugiato nel territorio nazionale
2314 Contributi ed interventi in favore di enti pubblici ed Organismi privati operanti nel settore socio-assistenziale
2316 Contributi ed altri interventi
2351 Spese per i servizi d'accoglienza in favore di stranieri
2371 Collaborazioni internazionali e cooperazione ed assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione ed asilo, anche attraverso la partecipazione a programmi europei
2390 Fondo da ripartire ad integrazione delle autorizzazioni di spesa recate dalla normativa in materia di immigrazione e di asilo
2520 Acquisto e riparazione di abiti borghesi per gli appartenenti all'Arma dei Carabinieri
2535 Spese per acquisto di beni e servizi
2536 Spese per acquisto di beni e servizi
2537 Spese derivanti dalla traduzione del provvedimento di allontanamento dei cittadini dell'Unione e loro familiari, di circolare e di soggiornare nel territorio degli Stati membri
2553 Spese per utenze, casermaggio, noleggio e trasporto mobili
2554 Spese per il vitto dei soggetti ristretti nelle camere di sicurezza
2555 Spese per il funzionamento della scuola di perfezionamento per le Forze di Polizia - Spese per i corsi di perfezionamento ed aggiornamento del personale assegnato alla direzione investigativa antimafia
2557 Spese di gestione, manutenzione ed adattamento di immobili, impianti e attrezzature varie
2558 Spese di gestione, manutenzione ed adattamento di immobili, impianti e attrezzature varie
2568 Spese per la realizzazione del sistema informativo per la gestione del numero verde finalizzato alla prevenzione e al divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile
2585 Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie
2613 Spese per il funzionamento - compresi i gettoni di presenza, i compensi ai componenti e le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei al Ministero - di Consigli, Comitati e Commissioni, anche per l'attuazione del nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza
2624 Spese per acquisto di beni e servizi
2629 Spese di carattere riservato per la lotta alla delinquenza organizzata ed altre inerenti alla prevenzione e repressione dei reati, nonché alla ricerca ed estradizione degli imputati o condannati rifugiati all'estero
2632 Fondo per il contrasto della pedopornografia su Internet e per la protezione delle infrastrutture informatiche di interesse nazionale
2640 Spese per il personale della P.S. ristretto negli stabilimenti militari di pena
2642 Spese per l'organizzazione e il funzionamento della rete degli esperti per la sicurezza
2668 Spese di carattere riservato inerenti ai servizi di prevenzione e repressione del traffico illecito delle sostanze stupefacenti e psicotrope
2671 Spese di funzionamento della Direzione investigativa antimafia
2672 Spese riservate della Direzione investigativa antimafia
2676 Fondo a disposizione per eventuali deficienze dei capitoli relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza
2705 Spese per utenze, casermaggio, noleggio e trasporto mobili
2721 Spese per il funzionamento degli istituti di istruzione e per la formazione professionale del personale della Polizia di Stato
2731 Spese di gestione, manutenzione ed adattamento di immobili, impianti e attrezzature varie
2732 Manutenzione ordinaria degli immobili
2733 Manutenzione ordinaria degli immobili
2735 Spese per la gestione e manutenzione del sistema di informazione visti finalizzato al contrasto della criminalità organizzata e dell'immigrazione illegale
2762 Acquisto, manutenzione e gestione di strumenti per l'accertamento del tasso alcoolimetrico di conducenti di veicoli
2811 Spese per il potenziamento dei servizi dell'amministrazione della pubblica sicurezza
2815 Spese per il potenziamento dei mezzi e delle infrastrutture tecnologiche dell'amministrazione della pubblica sicurezza, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza impegnate per l'attività di prevenzione e repressione dei traffici illeciti di sostanze stupefacenti e psicotrope, nonché per gli oneri di cui all'articolo 84-quinquies della legge 29 dicembre 1975, n. 685
2816 Noleggio, installazione, gestione, manutenzione degli impianti, attrezzature, apparati e materiali speciali telefonici, telegrafici, radiotelefonici, radiotelegrafici, radioelettrici, elettronici, televisivi di amplificazione e diffusione sonora, macchine da calcolo, sistemi di videoscrittura, nonché attrezzature, apparati e materiali speciali per i centri operativi, meccanografici e di riproduzione per gli uffici e servizi dipendenti dal Ministero. Spese per studi, prove e sperimentazioni
2840 Spese riservate per l'attuazione dello speciale programma di protezione per coloro che collaborano con la giustizia e per coloro che prestano testimonianza, nonché per i prossimi congiunti e per i conviventi
2903 Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie
2912 Assicurazione contro i rischi professionali e la responsabilità civile dei dirigenti
2920 Spese per acquisto di beni e servizi
2947 Spese per acquisto di beni e servizi
2949 Spese per la gestione, installazione, manutenzione di apparecchiature elettroniche e per l'addestramento del personale tecnico per il centro elaborazione dati del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e delle risorse strumentali e finanziarie e gli uffici periferici. Forniture di servizi specialistici informatici, acquisto di attrezzature accessorie, di materiale speciale e d'uso e di pubblicazioni tecniche in materia di informatica
2950 Spese per la gestione, installazione, manutenzione di apparecchiature elettroniche e per l'addestramento del personale tecnico per il centro elaborazione dati del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e delle risorse strumentali e finanziarie e gli uffici periferici. Forniture di servizi specialistici informatici, acquisto di attrezzature accessorie, di materiale speciale e d'uso e di pubblicazioni tecniche in materia di informatica
2958 Manutenzione ordinaria degli immobili
2960 Spese relative alla manutenzione di impianti e attrezzature nonché adeguamento sicurezza nei luoghi di lavoro
3000 Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per consumi intermedi
3001 Fondi da ripartire
3003 Fondo per l'istituzione degli uffici periferici delle amministrazioni statali presso le nuove province
3005 Fondo da ripartire per le finalità previste dalle disposizioni legislative di cui all'elenco n. 1 allegato alla legge finanziaria 2008, per le quali non si dà luogo alle riassegnazioni delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato
7001 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7005 Spese per la costituzione e lo sviluppo dei sistemi e dei servizi informatici e per la realizzazione e il potenziamento degli impianti e delle attrezzature nell'ambito delle competenze del centro elaborazione dati e degli uffici del Dipartimento per gli affari interni e territoriali, nonché per le spese relative ai progetti interdipartimentali dell'amministrazione dell'interno
7007 Spese per la costituzione e lo sviluppo dei sistemi e dei servizi informatici e per la realizzazione e il potenziamento degli impianti e delle attrezzature nell'ambito delle competenze del centro elaborazione dati e degli uffici del Dipartimento per gli affari interni e territoriali, nonché per le spese relative ai progetti interdipartimentali dell'amministrazione dell'interno
7020 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7300 Acquisto di impianti, automezzi, materiali e attrezzature
7301 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7302 Spese per la costruzione, la ristrutturazione e l'acquisizione, anche in leasing, delle sedi di servizio del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, spese per interventi di manutenzione straordinaria, spese per l'acquisto e l'installazione di attrezzature e impianti fissi nonché per infrastrutture sportive
7304 Manutenzione straordinaria degli immobili
7311 Spese per la costituzione e lo sviluppo di sistemi e servizi informatici per il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e per le esigenze di protezione civile del Dipartimento
7325 Acquisto di impianti, automezzi, aeromobili, unità navali, natanti, attrezzature, strumenti e materiali per le attività del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco
7336 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7351 Spese di straordinaria manutenzione, costruzione, acquisizione, miglioramenti e adattamenti di immobili
7353 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7354 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7355 Spese per lo sviluppo del sistema informativo
7356 Spese per lo sviluppo del sistema informativo
7357 Manutenzione straordinaria degli immobili destinati a centri di permanenza temporanea e assistenza, di identificazione e di accoglienza per gli stranieri irregolari e richiedenti asilo
7364 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7365 Spese per lo sviluppo del sistema informativo
7391 Spese per la costituzione e lo sviluppo dei sistemi e dei servizi informatici dell'amministrazione della pubblica sicurezza
7405 Manutenzione straordinaria degli immobili adibiti a sedi e uffici di pubblica sicurezza
7407 Acquisto degli impianti telefonici per gli uffici e servizi dipendenti dall'Arma dei Carabinieri
7409 Manutenzione straordinaria degli immobili adibiti a caserme dei Carabinieri
7456 Acquisto impianti, armamenti, attrezzature e automezzi
7481 Acquisto di attrezzature atte a prestare soccorso in caso di calamità
7490 Spese per acquisto di attrezzature, di mobilio ed arredi
7600 Spese per la costituzione e lo sviluppo dei sistemi e dei servizi informatici e per la realizzazione e il potenziamento degli impianti e delle attrezzature nell'ambito delle competenze del centro elaborazione dati del Dipartimento per gli affari interni e territoriali, nonché per le spese relative ai progetti interdipartimentali dell'amministrazione dell'interno
7602 Spese per la costituzione e lo sviluppo dei sistemi e dei servizi informatici e per la realizzazione e il potenziamento degli impianti e delle attrezzature nell'ambito delle competenze del centro elaborazione dati del Dipartimento per gli affari interni e territoriali, nonché per le spese relative ai progetti interdipartimentali dell'Amministrazione dell'interno
7609 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7620 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7625 Manutenzione straordinaria degli immobili
7626 Spese relative alla manutenzione straordinaria di impianti e attrezzature nonché adeguamento sicurezza nei luoghi di lavoro

 

Voci di spesa di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies della Legge n. 225 del 1992
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

1051 Spese per acquisto di beni e servizi
1083 Spese per l'attuazione di programmi strategici di comunicazione ambientale
1335 Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali maggiori esigenze relative a spese direttamente regolate per legge
1381 Spese per acquisto di beni e servizi
1388 Spese connesse all'applicazione delle norme in materia di commercio e detenzione di animali di specie, di flora e di fauna minacciati di estinzione e per spese relative a progetti nazionali ed internazionali per la tutela di specie in via di estinzione
1389 Funzionamento della Commissione scientifica per l'applicazione della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione
1406 Spese di funzionamento della segreteria tecnica per le aree protette marine, del Comitato di pilotaggio dell'accordo per la creazione del santuario dei mammiferi marini nonché per Consigli, Comitati e Commissioni
1407 Spese per le attività relative alla valutazione del rischio ambientale di microorganismi e di organismi geneticamente modificati
1521 Manutenzione, noleggio ed esercizio di macchinari, strumenti e materiali tecnici per la conoscenza e per il monitoraggio dello stato della conservazione dell'ambiente naturale
1551 Somma da erogare a enti, istituti, Associazioni, fondazioni ed altri Organismi
1619 Spese per la ratifica ed esecuzione di accordi ed Organismi internazionali
1628 Contributo al finanziamento del piano d'azione per la tutela del mare Mediterraneo dall'inquinamento
1641 Spese per il servizio antinquinamento dell'ambiente marino nonché spese di primo funzionamento delle aree protette marine
1646 Spese per la gestione delle riserve marine e per la loro promozione
1648 Somma da assegnare ai parchi dei musei sommersi nonché spese per l'accordo relativo al santuario dei mammiferi marini
1731 Spese per la segreteria tecnica, CO.VI.RI., salvaguardia Venezia
2028 Spese per acquisto di beni e servizi
2036 Spese per accordi internazionali per la tutela e la protezione ambientale
2037 Cooperazione con gli Organismi internazionali, spese per le direttive e per i regolamenti comunitari in materia ambientale, nonché per l'esecuzione di accordi internazionali
2101 Spese per acquisto di beni e servizi
2211 Spese per l'esecuzione di convenzioni internazionali
2213 Spese per accordi internazionali per la tutela e la protezione ambientale
2214 Cooperazione con gli Organismi internazionali, spese per le direttive e per i regolamenti comunitari in materia ambientale, nonché per l'esecuzione di accordi internazionali
2701 Spese per acquisto di beni e servizi
2717 Spese per studi, ricerche, elaborazione dati per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento
2793 Somme da assegnare all'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale per le attività inerenti l'attuazione del regolamento Reach, concernente la registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle
3071 Spese per acquisto di beni e servizi
3084 Spese per i gettoni di presenza, le indennità di missione ed il rimborso spese di viaggio dei componenti del Comitato nazionale per la difesa del suolo, dei Comitati tecnici delle autorità di bacino di rilievo nazionale, nonché per il funzionamento del Comitato nazionale per la lotta alla siccità e/o alla desertificazione
3201 Manutenzione e riparazione delle vie navigabili di prima classe, nonché di quelle di seconda classe ricadenti nelle regioni a statuto speciale ed illuminazione dei relativi porti di competenza statale - servizio di piena - servizio di segnalazione di rotta - acquisto dei mezzi d'opera necessari
3202 Manutenzione e riparazione di opere idrauliche di competenza statale. Spese per il servizio di piena
3426 Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e dello loro famiglie
3462 Spese per acquisto di beni e servizi
3463 Spese relative al personale comandato non gestito da SPT da rimborsare alle amministrazioni ed agli enti pubblici non economici
3479 Assicurazione contro i rischi professionali e la responsabilità civile dei dirigenti
3501 Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo
3621 Spese di funzionamento per l'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale
3641 Spese per l'accasermamento, il casermaggio ed altre esigenze funzionali del comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente, nonché per l'approntamento di particolari strumenti operativi per le esigenze del nucleo stesso
3822 Fondo da ripartire per le finalità previste dalle disposizioni legislative di cui all'elenco n. 1 allegato alla legge finanziaria 2008, per le quali non si dà luogo alle riassegnazioni delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato
3861 Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per consumi intermedi
4011 Spese per acquisto di beni e servizi
7085 Attuazione del Federalismo amministrativo per le regioni a statuto speciale per interventi di tutela ambientale
7121 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7216 Interventi nel campo della conservazione della natura
7217 Realizzazione di interventi nel campo della conservazione della natura, finalizzati all'istituzione, promozione e funzionamento di parchi nazionali
7219 Contributi e trasferimenti a favore dei parchi nazionali
7311 Interventi per la promozione e l'istituzione di aree marine protette
7381 Spese per l'acquisto di beni mobili, di macchinari e di strumenti tecnici
7503 Piani disinquinamento per il recupero ambientale
7510 Fondo per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio e smaltimento
7671 Spese in gestione al magistrato alle acque di Venezia per il servizio di Polizia lagunare e la manutenzione straordinaria dei beni demaniali in fregio alla laguna
7701 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazione librarie
7802 Spese per l'esecuzione dei protocolli di Montreal e di Kyoto
7805 Spese per l'informazione e l'educazione ambientale
7809 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7921 Spese per l'esecuzione dei protocolli di Montreal e di Kyoto
7971 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
8405 Interventi per il disinquinamento e per il miglioramento della qualità dell'aria
8406 Promozione e valutazione di misure e di programmi relativi ai settori della mobilità, della produzione di energia elettrica delle fonti rinnovabili, dell'efficienza energetica e dell'assorbimento di carbonio, nonché misure e programmi relativi alla mobilità che incentivino il trasporto su ferro delle merci, le metropolitane e il trasporto pubblico al fine della riduzione dell'inquinamento atmosferico, in particolare nelle aree urbane, a tutela della salute dei cittadini e dell'ambiente; nonché realizzazione del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi
8407 Fondo per la promozione e diffusione di interventi di efficientamento e risparmio energetico, per la produzione di energia elettrica e di calore da fonti rinnovabili e in particolare per lo sviluppo del solare termodinamico
8432 Spese per studi e progetti per la prevenzione e il risanamento dall'inquinamento atmosferico
8433 Spese per il risanamento atmosferico ed acustico
8471 Spese per l'acquisto di beni mobili, di macchinari e di strumenti tecnici
8531 Interventi per la tutela del rischio idrogeologico e relative misure di salvaguardia
8532 Attuazione del Federalismo amministrativo per le regioni a statuto speciale per la tutela del rischio idrogeologico
8534 Portale cartografico nazionale
8551 Spese relative alla costruzione, sistemazione, riparazione e manutenzione di opere idrauliche, ad interventi di sistemazione del suolo, nonché all'apprestamento dei materiali ed alle necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità
8582 Spese per gli interventi in caso di pubbliche calamità
8631 Spese per la costruzione, sistemazione e riparazione di opere idrauliche in materia di difesa del suolo
8711 Spese per l'acquisto di beni mobili, di macchinari e di strumenti tecnici
8811 Spese per lo sviluppo del sistema informativo
8831 Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale
8871 Spese per la progettazione ed avvio della realizzazione di un sistema informativo e di monitoraggio ambientale finalizzato alla redazione della relazione sullo stato dell'ambiente
8891 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie

 

Voci di spesa di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies della Legge n. 225 del 1992
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

1006 Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie
1038 Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo
1058 Spese per l'acquisto di beni e servizi
1080 Spese per il funzionamento della struttura tecnica di missione nonché per le attività di istruttoria e monitoraggio relative alla realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale
1096 Spese per la predisposizione del piano generale di mobilità, il monitoraggio e la valutazione di efficacia degli interventi
1161 Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie
1169 Spese relative a misure previdenziali contro i rischi connessi all'espletamento, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dei servizi ad esso demandati e per spese relative ad interventi previdenziali in favore del personale del Ministero stesso, nonché per provvidenze in favore del personale in servizio o in quiescenza o dei loro aventi causa
1191 Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie
1195 Assicurazione contro i rischi professionali e la responsabilità civile dei dirigenti
1208 Spese per acquisti di beni e servizi relativi agli Organi decentrati
1210 Spese per acquisto di beni e servizi
1212 Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie
1213 Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie
1214 Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie
1219 Spese per il funzionamento della Direzione generale per le investigazioni ferroviarie
1220 Spese per acquisto di beni e servizi
1221 Spese per acquisto di beni e servizi
1222 Spese per acquisto di beni e servizi
1223 Spese per il funzionamento dell'ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari
1224 Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo
1225 Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo
1226 Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo
1232 Spese per acquisto di beni e servizi
1233 Spese per studi, indagini, esperimenti e diffusione della normativa per il miglioramento del traffico stradale, per la propaganda e la prevenzione degli incidenti stradali attuata anche attraverso il Centro di coordinamento per la sicurezza stradale, mezzi necessari per l'espletamento dei servizi di prevenzione spese per il funzionamento del CCISS - Centro di coordinamento per la sicurezza stradale
1234 Spese per la provvista e la fornitura gratuita agli interessati di patenti, carte di circolazione, moduli di domande e di versamenti in conto corrente postale, nonché per fabbisogni di stampati, registri, per le spese relative alle gare, collaudi, magazzinaggio, distribuzione e spedizione dei materiali suddetti - Oneri derivanti dalla convenzione con l'amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni per l'istituzione ed il funzionamento di uffici postali nell'ambito delle principali sedi periferiche del Dipartimento dei trasporti terrestri, spese inerenti i corsi di qualificazione
1235 Spese relative alla gestione delle attrezzature tecniche per i servizi del Dipartimento dei trasporti terrestri, comprese quelle dei capannoni, aree e sale di prova in cui sono installate e custodite nonché spese per le attrezzature specifiche in dotazione al personale operatore
1238 Spese per acquisto di beni e servizi
1239 Manutenzione ordinaria degli immobili
1241 Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto per il servizio automobilistico delle amministrazioni centrali dello Stato
1243 Spese in gestione al magistrato alle acque di Venezia per il funzionamento del Centro sperimentale per modelli idraulici di Voltabarozzo (Padova)
1273 Spese di funzionamento dell'ufficio di Piano per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna
1275 Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo
1276 Spese per il funzionamento del Centro elaborazione dati del Dipartimento dei trasporti terrestri e per la gestione dei sistemi informativi di supporto
1280 Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo
1283 Indennità, compensi e rimborso spese di trasporto a carico di privati per le missioni nel territorio nazionale e all'estero, svolte per effettuare prove di recipienti per gas compressi, liquefatti e disciolti, per esami magnetoscopici, per visite di ricognizione, per l'apertura all'esercizio degli impianti a fune e per le prove sugli impianti a fune
1284 Indennità di missione, compensi e rimborso spese di trasporto a carico dei privati connessi con l'espletamento degli esami, delle verifiche e delle certificazioni riguardanti i veicoli a motore, i conducenti, nonché le officine incaricate delle revisioni periodiche
1286 Indennità di missione e rimborso spese di trasporto a carico dei privati connessi con l'espletamento di esami per l'autorizzazione alla navigazione, di accertamenti di idoneità tecnica, di omologazione e verifiche relativi a natanti e ad apparati di propulsione
1290 Spese per acquisto di beni e servizi relative all'attività in materia di dighe
1294 Spese per il funzionamento del Comitato centrale e dei Comitati provinciali per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi, nonché per la tenuta e pubblicazione dell'albo medesimo
1296 Spese relative al procedimento centralizzato di conferma di validità della patente di guida
1320 Rimborsi ai privati di eventuali eccedenze sulle somme versate per richiesta di prove di recipienti per gas compressi, liquefatti e disciolti, per esami magnetoscopici, per visite di ricognizione, per l'apertura all'esercizio degli impianti a fune e per errati versamenti
1325 Sovvenzioni per l'esercizio di ferrovie, tramvie extraurbane, funivie ed ascensori in servizio pubblico ed autolinee non di competenza delle regioni
1329 Somme assegnate alla consulta dell'autotrasporto
1330 Somme assegnate al Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori
1366 Somma occorrente per la sistemazione di rapporti finanziari ai fini e per gli effetti del comma 1 dell'articolo 6 del Trattato lateranense con la Santa Sede
1370 Somme da destinare all'assistenza e previdenza del personale della Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza
1380 Manutenzione, riparazione ed illuminazione dei porti di I e II categoria - I classe - e delle opere marittime, manutenzione e riparazione delle opere edilizie in servizio dell'attività tecnica, amministrativa e di Polizia dei porti
1450 Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per consumi intermedi
1451 Fondo da ripartire per le finalità previste dalle disposizioni legislative di cui all'elenco n. 1 allegato alla legge finanziaria 2008, per le quali non si dà luogo alle riassegnazioni delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato
1586 Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie
1594 Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie
1596 Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie
1609 Spese per acquisto di beni e servizi
1611 Spese per acquisto di beni e servizi
1612 Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo
1613 Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo
1614 Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie
1615 Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo
1616 Spese per le missioni connesse alla vigilanza ministeriale sull'attività delle imprese di costruzione, riparazione e demolizione navale, nonché per la partecipazione ai lavori di Organismi internazionali, a convegni di studio, a manifestazioni, ad incontri organizzati per promuovere i necessari rapporti di collaborazione con amministrazioni, enti o società nazionali o estere operanti nel settore, per impegni di carattere internazionale nell'interesse delle imprese stesse
1617 Spese per acquisto di beni e servizi
1621 Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie
1622 Spese per acquisto di beni e servizi
1624 Spese per le missioni del personale incaricato dal Ministero dei trasporti della vigilanza ministeriale sull'attività delle società di navigazione di preminente interesse nazionale e di carattere locale, e per gli impegni di carattere internazionale nell'interesse delle società di navigazione
1626 Spese per studi, progetti, indagini e rilevazioni, nonché per incarichi e ricerche per l'indirizzo ed il coordinamento dell'assetto del territorio nazionale per la tutela paesistica, ambientale ed ecologica. Compensi a liberi professionisti per incarichi di progettazione, direzione ed assistenza ai lavori, anche degli uffici decentrati
1650 Spese per acquisto di beni e servizi
1660 Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo
1675 Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo
1681 Spese per il funzionamento, comprese le missioni del personale ispettivo, per le attività connesse alla vigilanza sulla navigazione marittima ed interna, sui cantieri navali e sugli Organismi riconosciuti e notificati
1783 Manutenzione degli edifici pubblici statali e degli edifici privati destinati a sedi di uffici pubblici statali, nonché degli immobili in uso alle università ed a tutti gli altri istituti culturali e scientifici
1850 Spese di funzionamento del Centro internazionale - Radio medico C.I.R.M.
1921 Spese di funzionamento dell'Ente nazionale per l'aviazione civile
1942 Oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei di linea effettuati tra lo scalo aeroportuale di Crotone ed i principali aeroporti nazionali
1952 Somma da erogare a enti, istituti, Associazioni, Fondazioni ed altri Organismi
1962 Spese destinate al settore della nautica da diporto per il finanziamento di programmi di studio e ricerca
1970 Spese di esercizio per gestioni di servizi di navigazione lacuale. Anticipazioni di spese per provvedimenti di ufficio
2046 Provvidenze a favore del personale militare in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie
2106 Spese per acquisto di beni e servizi
2108 Manutenzione ordinaria degli immobili
2121 Anticipazioni delle Capitanerie di porto per sopperire alle momentanee deficienze di cassa
2122 Fondo a disposizione per eventuali deficienze di capitoli relativi alle spese di Forza Armata
2135 Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo
2143 Spese per l'addestramento del personale militare delle Capitanerie di porto - Indennità e spese di viaggio per esercitazioni, spese per corsi di istruzione, di perfezionamento, di specializzazione all'interno ed all'esterno, inclusi i relativi costi accessori ed eventuali spese sanitarie
2153 Spese per il benessere e l'igiene del personale
2154 Acquisto ed approvvigionamento per esigenze di vita, di mantenimento e di addestramento del personale militare
2155 Spese per l'acquisizione di armi, munizionamento e connesse scorte, dotazioni e parti di ricambio per l'espletamento delle attività di Polizia giudiziaria del Corpo delle Capitanerie di porto
2176 Spese per mezzi operativi e strumentali
2179 Manutenzione ed esercizio di mezzi operativi e spese per attrezzature tecniche, destinati alla vigilanza sulla pesca
2200 Spese per la sicurezza della navigazione
2204 Fondo da ripartire per le esigenze di funzionamento del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera
2207 Fondo per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici impiegati dalle Capitanerie di porto per gli usi consentiti
2246 Spese destinate al sostegno per l'alta formazione professionale del personale marittimo relativo al settore della nautica da diporto
2925 Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie
2941 Spese per acquisto di beni e servizi
2970 Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo
7000 Spese per lo sviluppo del sistema informativo
7010 Spese per l'acquisto di beni mobili
7100 Spese per la progettazione e la realizzazione di impianti
7102 Spese per la progettazione, costruzione e sviluppo di sistemi informativi automatizzati e dei relativi impianti, nonché per l'adattamento dei locali
7103 Spese per la progettazione, costruzione e sviluppo di sistemi informativi automatizzati e dei relativi impianti, nonché per l'adattamento dei locali
7104 Spese per la progettazione, costruzione e sviluppo di sistemi informativi automatizzati e dei relativi impianti, nonché per l'adattamento dei locali
7106 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7107 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7108 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7110 Investimenti per gli interventi di ammodernamento e miglioramento dei servizi del Dipartimento dei trasporti terrestri
7111 Spese per la ricerca scientifica
7116 Spese relative alle attrezzature tecniche per i servizi del Dipartimento dei trasporti terrestri
7117 Spese per l'acquisto di apparecchiature occorrenti per studi e ricerche sulla sicurezza del veicolo
7120 Spesa per la ricerca scientifica
7121 Spese per lo sviluppo del sistema informativo
7123 Spese per la progettazione, costruzione e sviluppo di sistemi informativi automatizzati e dei relativi impianti, nonché per l'adattamento dei locali
7137 Fondo comune per il rinnovo impianti fissi e materiale rotabile delle ferrovie in regime di concessione ed in gestione governativa
7180 Spese per l'adeguamento degli attraversamenti pedonali semaforizzati alle norme del nuovo codice della strada
7227 Spese per l'acquisto di beni mobili
7261 Costruzioni a cura dello Stato di opere relative ai porti di prima e di seconda categoria - prima classe - nonché di quelle edilizie in servizio dell'attivià tecnica, amministrativa e di Polizia dei porti - difesa di spiagge - spese per la costruzione, sistemazione e completamento di infrastrutture intermodali ed escavazioni marittime
7262 Lavori di riparazione e ricostruzione di opere marittime danneggiate dalle mareggiate, salvo quelle di competenza regionale
7280 Somme destinate agli investimenti in materia di dighe
7331 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazione librarie
7333 Spese per gli interventi di sicurezza stradale ivi compresi quelli per l'educazione stradale e per la redazione dei piani urbani del traffico. Spese per le attività inerenti alla redazione ed all'attuazione del piano nazionale della sicurezza stradale
7340 Spese per immobili demaniali o privati in uso alla Presidenza della Repubblica, al Parlamento, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla Corte Costituzionale e ad altri Organismi internazionali
7355 Somma occorrente per la realizzazione da parte dell'A.N.A.S. di lavori di raccordo stradale
7378 Spese per lo sviluppo del sistema informativo
7415 Spese per la realizzazione delle infrastrutture per la mobilità al servizio delle fiere di Bari, Verona, Foggia e Padova
7420 Fondo per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto di merci
7440 Fondo per l'attuazione del piano nazionale di edilizia abitativa
7481 Spese per la realizzazione delle opere di viabilità stradale e autostradale speciale e di grande comunicazione connesse al percorso di cui alla convenzione Italia-Francia conclusa a Roma il 24 giugno 1970
7514 Fondo per le infrastrutture ferroviarie e stradali
7527 Spese per l'apprestamento dei materiali e per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità per opere non di competenza regionale
7544 Somme da erogare per l'effettuazione delle spese della gestione separata e dei progetti speciali in attuazione del trasferimento delle competenze dei soppressi. Dipartimenti per gli interventi straordinari nel mezzogiorno e agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno
7615 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7617 Spese per lo sviluppo del sistema informativo
7631 Fondo perequativo per le autorità portuali
7641 Spese per gli immobili che interessano il patrimonio storioco-artistico delle regioni o di altri soggetti
7681 Spese per lo sviluppo del sistema informativo
7695 Spese per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento expo Milano
7697 Spese di carattere patrimoniale per il funzionamento dei servizi di navigazione lacuale non di competenza delle regioni
7731 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7741 Spese per assicurare la piena funzionalità dei servizi di navigazione aerea da parte della società per azioni denominata Ente nazionale per l'assistenza al volo (ENAV) sugli aeroporti di Brindisi, Comiso, Rimini, Roma Ciampino, Treviso Sant'Angelo e Verona Villafranca per i necessari interventi di ammodernamento dell'infrastruttura e dei sistemi
7834 Spese per lo sviluppo del sistema informativo
7853 Spese per lo sviluppo della componente aeronavale e dei sistemi di comunicazione del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera
7860 Spese per l'acquisto di attrezzature per il funzionamento del sistema radio a lungo raggio di aiuto alla navigazione (Loran-C)
7861 Spese per attrezzature tecniche - Materiali ed infrastrutture occorrenti peri servizi tecnici e per il servizio di sicurezza dei porti e per le caserme
7862 Acquisto di mezzi di trasporto terrestri
7864 Spese per l'acquisto di attrezzature per il funzionamento del sistema di controllo del traffico marittimo «Vessel traffic services» (VTS)
7872 Spese per l'acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7873 Benessere del personale: acquisto di attrezzature per esigenze di carattere ricreativo; attrezzature e arredamenti di circoli
8420 Spese per acquisto di beni mobili
8430 Spese per lo sviluppo del sistema informativo

 

Voci di spesa di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies della Legge n. 225 del 1992
MINISTERO DELLA DIFESA

1030 Spese per acquisto di beni e servizi
1040 Spese per la gestione, la manutenzione ed il funzionamento del sistema informativo, con esclusione di quello facente parte integrante dei Sistemi d'arma
1099 Spese manutenzione approvvigionamenti
1115 Spese per acquisto di beni e servizi
1120 Spese riservate degli Stati maggiori e degli Organi centrali e territoriali della difesa
1121 Fondo a disposizione per eventuali deficienze dei capitoli relativi alle tre forze armate
1128 Spese per la gestione, la manutenzione ed il funzionamento del sistema informativo, con esclusione di quello facente parte integrante dei sistemi d'arma
1147 Spese per acquisti di beni e servizi del Commissariato generale per le onoranze ai caduti in guerra
1158 Spese per la gestione, la manutenzione ed il funzionamento del sistema informativo del Commissariato generale per le onoranze ai caduti in guerra, con esclusione di quello facente parte integrante dei Sistemi d'arma
1160 Spese per l'organizzazione e il funzionamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia
1164 Spese per il funzionamento del Consiglio di Magistratura militare, comprese l'indennità di seduta e le spese di missione per i componenti non Magistrati militari
1165 Provvidenze, assistenza morale e benessere a favore del personale militare e civile in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie, ivi comprese le spese connesse alle attività istituzionali ed ai rapporti sociali con la collettività esterna alla difesa, organizzati per fini sociali, umanitari, culturali e sportivi. Spese per l'elevazione culturale del personale in servizio. Rette per il ricovero in istituti dei figli dei militari. Sussidi urgenti alle famiglie del personale militare e civile in servizio, permanente leso o deceduto, a seguito di incidenti di servizio
1166 Benessere del personale: acquisizione di attrezzature, materiali e servizi per esigenze di carattere ricreativo, attrezzature e arredamenti di circoli, asili nido, sale convegno, di lettura, di scrittura e cinematografie; manutenzione e riparazione dei materiali e delle attrezzature
1167 Acquisto e soprassoldi di medaglie al valore e di decorazioni. Assegni dell'ordine militare d'Italia alle bandiere
1168 Formazione e addestramento del personale
1170 Spese per la cooperazione
1183 Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per consumi intermedi
1185 Fondo per le esigenze di mantenimento della difesa
1186 Fondo per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici impiegati dalle Forze Armate
1187 Fondo da ripartire per le finalità previste dalle disposizioni di cui all'elenco n. 1 allegato alla legge finanziaria 2008 per le quali non si dà luogo alle riassegnazioni delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato
1205 Spese manutenzione approvvigionamenti
1215 Spese di funzionamento connesse con il concorso delle Forze Armate nel controllo del territorio
1220 Spese di personale connesse con l'organizzazione da parte delle Forze Armate di corsi di formazione a carattere teorico-pratico - Stage difesa
1221 Spese di funzionamento connesse con l'organizzazione da parte delle Forze Armate di corsi di formazione a carattere teorico-pratico - Stage difesa
1227 Spese per acquisti di beni e servizi
1244 Acquisto e soprassoldi di medaglie al valore e di decorazioni. Assegni dell'ordine militare d'Italia alle bandiere
1261 Spese per la gestione, la manutenzione ed il funzionamento del sistema informativo, con esclusione di quello facente parte integrante dei Sistemi d'arma
1263 Benessere del personale: acquisizione di attrezzature, materiali e servizi per esigenze di carattere ricreativo, attrezzature e arredamento di circoli, asili nido, sale convegno, di lettura, di scrittura e cinematografiche; manutenzione e riparazione dei materiali e delle attrezzature
1264 Provvidenze, assistenza morale e benessere a favore del personale militare e civile in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie, ivi comprese le spese connesse alle attività istituzionali ed ai rapporti sociali con la collettività esterna alla difesa, organizzati per fini sociali, umanitari, culturali e sportivi. Spese per l'elevazione culturale del personale in servizio. Rette per il ricovero in istituti dei figli dei militari. Sussidi urgenti alle famiglie del personale militare e civile in servizio, permanente leso o deceduto, a seguito di incidente di servizio
1265 Formazione e addestramento del personale
1282 Spese manutenzione approvvigionamenti
1294 Acquisto, espropriazione di immobili e di diritti immobiliari; occupazioni d'urgenza di immobili - Spese di cancelleria tecnica, notifiche, trascrizioni e volturazione decreti prefettizi - Spese per perizie giudiziarie - Compensi a tecnici-professionisti privati per rilevamenti catastali - Spese accessorie relative (escluse le spese di personale)
1322 Spese costruzione, acquisizione ammodernamento di mezzi impianti e sistemi
1334 Somma occorrente per la provvista di acqua e il rifornimento idrico delle isole minori. Spese per la manutenzione, lavori naviglio, materiali, carbolubrificanti connesse all'espletamento del servizio di rifornimento idrico delle isole minori
1340 Spese connesse con lo stoccaggio e la distribuzione di munizioni a grappolo e delle submunizioni esplosive, in esecuzione della convenzione di Oslo del 30 maggio 2008
1345 Contributo a favore dell'Organizzazione idrografica internazionale - IHO
1349 Indennizzi per imposizione di servitù militari spese per cancelleria tecnica, pubblicazioni di manifesti, acquisto mappe per notifiche atti spese per compensi a tecnici e professionisti privati per la compilazione elaborati - Spese accessorie relative (escluse le spese di personale)
1350 Contributi da corrispondere alle regioni maggiormente oberate dai vincoli e dalle attività militari, da destinarsi alla realizzazione di opere pubbliche e servizi sociali nei comuni nei quali le esigenze militari incidono maggiormente sull'uso del territorio e sui programmi di sviluppo economico e sociale contributi da corrispondere ai comuni nel cui territorio sono presenti aree appartenenti allo stato in uso all'amministrazione militare e destinate a poligoni addestrativi di tiro
1352 Contributi a favore di enti e Associazioni
1356 Somma da corrispondere alla Croce Rossa Italiana per la preparazione del personale e dei materiali necessari per assicurare l'organizzazione e il funzionamento del Corpo militare della Croce Rossa Italiana e del Corpo delle infermiere volontarie ausiliarie delle Forze Armate
1360 Somma occorrente per far fronte agli oneri di gestione dell'Agenzia industrie difesa
4221 Spese per acquisti di beni e servizi
4224 Spese connesse con la distribuzione delle armi chimiche in esecuzione della convenzione di Parigi del 13 gennaio 1993 ratificata ai sensi della legge 18 novembre 1995, n. 496
4234 Spese per la gestione, la manutenzione ed il funzionamento del sistema informativo, con esclusione di quello facente parte integrante dei Sistemi d'arma
4238 Benessere del personale: acquisizione di attrezzature, materiali e servizi per esigenze di carattere ricreativo, attrezzature e arredamento di circoli, asili nido, sale convegno, di lettura, di scrittura e cinematogrrafiche; manutenzione e riparazione dei materiali e delle attrezzature
4242 Addestramento e formazione personale militare
4246 Manutenzione acquisto e conservazione mezzi
4267 Spese per l'Istituto geografico militare ivi comprese le spese per i lavori Geotopocartografici e di campagna
4341 Spese per acquisti di beni e servizi
4361 Spese per la gestione, la manutenzione ed il funzionamento del sistema informativo, con esclusione di quello facente parte integrante dei Sistemi d'arma
4383 Manutenzione acquisto e conservazione mezzi
4399 Spese per studi e addestramento personale militare
4405 Somma occorrente per la provvista di acqua e il rifornimento idrico delle Isole minori. Spese per la manutenzione, lavori naviglio, materiali, carbolubrificanti, connesse all'espletamento del servizio di rifornimento idrico delle Isole minori
4408 Benessere del personale: acquisizione di attrezzature, materiali e servizi per esigenze di carattere ricreativo, attrezzature e arredamento di circoli, asili nido, sale convegno, di lettura, di scrittura e cinematogrrafiche; manutenzione e riparazione dei materiali e delle attrezzature
4410 Spese per l'Istituto idrografico della Marina
4415 Spese per la costruzione, l'acquisizione, l'ammodernamento, il rinnovamento, la trasformazione, la manutenzione straordinaria dei mezzi e dei materiali nonché delle infrastrutture degli stabilimenti di lavoro e dei centri tecnici della Marina Militare, dei centri di munizionamento e dei fari e segnalamenti marittimi. Spese per studi, esperienze, ricerche e sviluppo e spese per l'antinfortunistica
4464 Spese per acquisti di beni e servizi
4475 Addestramento e formazione personale militare
4476 Manutenzione acquisto e conservazione mezzi
4491 Spese per acquisti di beni e servizi
4505 Spese per la gestione, la manutenzione ed il funzionamento del sistema informativo, con esclusione di quello facente parte integrante dei Sistemi d'arma
4510 Benessere del personale: acquisizione di attrezzature, materiali e servizi per esigenze di carattere ricreativo, attrezzature e arredamento di circoli, asili nido, sale convegno, di lettura, di scrittura e cinematogrrafiche; manutenzione e riparazione dei materiali e delle attrezzature
4515 Addestramento e formazione personale militare
4536 Manutenzione acquisto e conservazione mezzi
4580 Spese di supporto diretto ed indiretto a favore del traffico aereo civile. Spese connesse con il servizio meteorologico. Rimborsi agli enti pubblici e privati delle spese per la costruzione delle linee telegrafiche. Canoni e fitti. Spese per le pubblicazioni, studi, stampa e codificazioni materiali. Spese accessorie
4825 Spese per acquisti di beni e servizi
4826 Spese per ripianamento e risarcimenti
4839 Soprassoldi di medaglie al valore ed assegni dell'Ordine militare d'Italia alle bandiere
4842 Fondo a disposizione per eventuali deficienze dei capitoli relativi ai servizi dell'Arma dei Carabinieri
4850 Spese per la gestione, la manutenzione ed il funzionamento del sistema informativo, con esclusione di quello facente parte integrante dei Sistemi d'arma
4855 Casermaggio per i reparti di istruzione - Attrezzature e materiali di caserma e relative spese di riparazione, manutenzione e pulizia - Arredamento uffici, locali ed alloggi - Macchine da scrivere e da calcolo e materiale speciale per gli uffici - Spese per i corpi musicali e fanfare - Compensi per alloggi forniti dai comuni alle truppe in esercitazione
4860 Assistenza morale e benessere del personale dell'Arma dei Carabinieri, nonché interventi assistenziali e provvidenze a favore del personale militare e civile, anche per le famiglie
4867 Spese generali di funzionamento
4875 Indennità e spese di viaggio
4885 Spese per il potenziamento dei servizi dell'Arma dei Carabinieri spese per l'antinfortunistica
7005 Spese per la realizzazione e lo sviluppo del sistema informativo, con esclusione di quello facente parte integrante dei Sistemi d'arma
7050 Spese per la realizzazione e lo sviluppo del sistema informativo, con esclusione di quello facente parte integrante dei Sistemi d'arma
7101 Spese per la ricerca scientifica comprese quelle relative agli studi ed alle esperienze inerenti all'assistenza al volo
7115 Spese per la realizzazione e lo sviluppo del sistema informativo, con esclusione di quello facente parte integrante dei Sistemi d'arma
7120 Spese per costruzione e acquisizione di impianti e sistemi
7140 Fondo relativo all'attuazione dei programmi di investimento pluriennale per le esigenze di difesa nazionale
7145 Somma occorrente per la realizzazione di programmi di investimento dell'Agenzia industrie difesa
7146 Costruzione ed acquisto di alloggi di servizio per il personale militare acquisto e permuta di aree od altri immobili per la realizzazione di alloggi
7601 Spese per la realizzazione e lo sviluppo del sistema informativo, con esclusione di quello facente parte integrante dei Sistemi d'arma
7700 Spese per la realizzazione e lo sviluppo del sistema informativo, con esclusione di quello facente parte integrante dei Sistemi d'arma
7730 Spese per la realizzazione e lo sviluppo del sistema informativo, con esclusione di quello facente parte integrante dei Sistemi d'arma
7730 Spese per la realizzazione e lo sviluppo del sistema informativo, con esclusione di quello facente parte integrante dei Sistemi d'arma
7763 Spese per il potenziamento dei servizi dell'Arma dei Carabinieri. Spesa per l'antinfortunistica

 

Voci di spesa di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies della Legge n. 225 del 1992
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

1091 Spese per acquisti di beni e servizi
1107 Spese per acquisti di beni e servizi per il «Comando dei Carabinieri politiche agricole»
1173 Spese per missioni connesse all'attuazione del Piano triennale della pesca
1401 Spese per acquisti di beni e servizi
1406 Spese per il funzionamento di Consigli, Comitati e Commissioni
1413 Spese per il funzionamento tecnico degli Organi previsti per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima
1414 Spese di gestione e di funzionamento del sistema di statistiche della pesca
1415 Spese per l'attuazione del sistema di rilevazione sugli andamenti congiunturali di mercato e sui consumi in materia di pesca e acquacoltura
1418 Spese connesse all'attuazione del programma in relazione agli strumenti assicurativo-finanziari, stato delle ricerche e metodi di divulgazione delle stesse
1470 Spese da erogare per la certificazione della spesa relativa ai Fondi Feaga Feasr
1477 Spese a favore delle Associazioni di categoria e Organismi specializzati per la realizzazione di programmi di sviluppo del settore della pesca ed in particolare nel campo della formazione, informazione e qualificazione professionale
1482 Spese a favore degli imprenditori ittici e delle aziende che svolgono attività connesse a quelle di pesca
1488 Spese connesse alla promozione dell'Associazionismo sindacale e al finanziamento di opportunità occupazionali
1492 Somme occorrenti per l'assistenza delle famiglie di pescatori deceduti in mare
1879 Provvidenze in favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie
1890 Assicurazione contro i rischi professionali e la responsabilità civile dei dirigenti
1897 Spese per acquisto di beni e servizi
1898 Spese per acquisti di beni e servizi
1901 Spese per il funzionamento di Consigli, Comitati e Commissioni
1902 Spese per il funzionamento di Consigli, Comitati e Commissioni
1931 Spese per acquisti di beni e servizi
1963 Spese per il funzionamento di Consigli, Comitati e Commissioni
1973 Spese relative al personale comandato non gestito da STP da rimborsare alle amministrazione ed agli enti pubblici non economici
1974 Contributi alle Organizzazioni nazionali delle cooperative agricole per l'attuazione di iniziative di rilevamento ed elaborazione di informazioni congiunturali e strutturali delle filiere direttamente gestire dai produttori agricoli da realizzare anche attraverso l'Osservatorio della cooperazione agricola
1975 Manutenzione ordinaria degli immobili
1980 Spese per l'informatica
2081 Trasferimento agli enti ed istituti di ricerca
2082 Contributi per il potenziamento delle attività di certificazione del materiale di moltiplicazione, nonché contributi per iniziative dirette alla volorizzazione delle varietà vegetali ottenute da enti ed organismi pubblici ed all'accertamento delle caratteristiche qualitative dei prodotti vegetali; contributi a favore dell'Ente nazionale sementi elette (ENSE) per il potenziamento delle attività di certificazione delle sementi
2083 Contributi da assegnare al Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura
2087 Trasferimento alle imprese
2089 Contributo all'ISMEA e/o all'INEA per la realizzazione di studi, ricerche ed attività di supporto nel campo della cooperazione agricola
2090 Contributi per la realizzazione di studi e modelli operativi per l'attivazione di processi per la tracciabilità dei prodotti agricoli ed agroindustriali
2109 Contributi da erogare all'ISMEA per lo svolgimento delle attività istituzionali
2200 Somma da erogare a enti, istituti, Associazioni, Fondazione ed altri Organismi
2285 Somme occorrenti alla realizzazione dei programmi relativi al potenziamento delle attività di miglioramento genetico del bestiame, per la tutela dei libri genealogici da parte delle Associazioni di allevatori
2290 Somma da erogare per il finanziamento dell'Agenzia per lo sviluppo del settore IPPICO-ASSI
2314 Fondo da ripartire per le finalità previste dalle disposizioni legislative di cui all'elenco n. 1 allegato alla legge finanziaria 2008, per le quali non si dà luogo alle riassegnazioni delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato
2316 Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per consumi intermedi
2406 Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie
2460 Spese per acquisto di beni e servizi
2462 Spese per assicurare condizioni di trasparenza del mercato e per contrastare l'andamento anomalo dei prezzi nelle filiere agroalimentari
2867 Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie
2868 Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie
2872 Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie
2882 Spese per acquisto di beni e servizi
2883 Spese per acquisto di beni e servizi
2890 Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo
2891 Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo
2892 Spese per la formazione e l'aggiornamento del personale del Corpo forestale dello Stato
2893 Spese per la formazione e l'aggiornamento del personale del Corpo forestale dello Stato
2894 Manutenzione ed esercizio mezzi di trasporto del Corpo forestale dello Stato
2895 Manutenzione ed esercizio mezzi di trasporto del Corpo forestale dello Stato
2896 Riparazione e adattamento dei comandi stazione e degli uffici del Corpo forestale dello Stato
2897 Riparazione e adattamento dei comandi stazione e degli uffici del Corpo forestale dello Stato
2900 Spese per acquisto di beni e servizi
2901 Manutenzione ordinaria degli immobili
2904 Assicurazione per mezzi del Corpo forestale dello Stato
2905 Assicurazione per mezzi del Corpo forestale dello Stato
2906 Assicurazione per mezzi del Corpo forestale dello Stato
2907 Spese connesse all'attività di Polizia agroalimentare e di contrasto alle frodi in materia di aiuti in agricoltura
2908 Spese connesse all'attività di Polizia ambientale e forestale del Corpo forestale dello Stato
2945 Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo
2961 Spese per la formazione e l'aggiornamento del personale del Corpo forestale dello Stato
2975 Manutenzione ed esercizio mezzi di trasporto del Corpo forestale dello Stato
2976 Riparazione e adattamento dei comandi stazione e degli uffici del Corpo forestale dello Stato
3070 Contributi a favore di enti ed istituzioni varie che operano nel settore della protezione della natura, dei Parchi nazionali e Delle riserve naturali
3071 Spese relative all'amministrazione del patrimonio di rilievo naturalistico affidato al Corpo forestale dello Stato
3072 Spese per attività utili allo sviluppo della protezione della natura e per la gestione dei Parchi nazionali, delle Riserve naturali e di altre aree di interesse naturalistico, compresi l'informazione, l'allestimento di materiale divulgativo della pubblicità sui quotidiani, periodici ed emittenti radio-televisive nonché amministrazione, coltivazione e governo degli arboreti, vivai e altri terreni
3074 Rimborso all'utile di gestione relativo all'amministrazione del patrimonio di rilievo naturalistico relativo di proprietà del fondo edifici per il culto affidato al Corpo forestale dello Stato
3080 Spese connesse all'attività del Corpo forestale nella prevenzione e lotta agli incendi boschivi e negli interventi di protezione civile
3081 Somma occorrente per le esigenze operative del Corpo forestale dello Stato connesse alle attività antincendi boschivi
7001 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7002 Spese per acquisto di mezzi di trasporto per il Comando Carabinieri politiche agricole
7041 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7043 Contributi per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima
7080 Contributi alle imprese che esercitano la pesca
7094 Spese per specifiche iniziative volte alla realizzazione di Centri di servizi, promosse dalle Organizzazioni sindacali nazionali, compreso l'adeguamento ed il potenziamento delle strutture immobiliari
7256 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7257 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7301 Contributi ad enti ed istituti di ricerca
7439 Fondo di solidarietà nazionale - Incentivi assicurativi
7451 Contributi in favore all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione in Puglia, Lucania e Irpinia e dell'Ente autonomo irriguo Umbro-Toscano
7637 Somme da assegnare alle regioni per interventi nel campo del miglioramento genetico del bestiame, con particolare riferimento alla tenuta dei libri genealogici ed ai controlli funzionali
7638 Somme da assegnare alle regioni per interventi nei settori dell'agricoltura, dell'agroindustria e delle foreste e di altre attività trasferite in attuazione del decreto legislativo n. 143/1997
7715 Contributi alle imprese
7740 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7761 Spese per l'informatica
7810 Somme da ripartire per assicurare la continuità degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale
7901 Spese per l'acquisto e la manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto
7902 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7910 Spese per la realizzazione e lo sviluppo del sistema informativo
7921 Spese per la progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, ristrutturazione e somma urgenza, inerenti alle strutture in uso al Corpo forestale dello Stato ivi compreso l'adeguamento alle norme sull'igiene e la sicurezza del lavoro
7922 Spese per la progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, ristrutturazione e somma urgenza, inerenti alle strutture in uso al Corpo forestale dello Stato ivi compreso l'adeguamento alle norme sull'igiene e la sicurezza del lavoro
7925 Spese per la progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, ristrutturazione e somma urgenza, inerenti alle strutture in uso al Corpo forestale dello Stato ivi compreso l'adeguamento alle norme sull'igiene e la sicurezza del lavoro
7926 Spese connesse all'attuazione dei programmi e regolamenti della CE in materia di monitoraggio delle foreste e delle interazioni ambientali ivi comprese spese connesse alla materia di tutela ambientale
7927 Spese per la realizzazione e l'aggiornamento dell'inventario forestale nazionale della Carta forestale d'Italia
7930 Spese relative all'addestramento del personale, all'acquisto ed alla manutenzione di mezzi aerei e terrestri, di impianti ed attrezzature del Corpo forestale dello Stato nella prevenzione e lotta agli incendi boschi e negli interventi di protezione civile
7931 Spese per lo sviluppo del sistema informativo
7932 Spese per lo sviluppo del sistema informativo
7933 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7934 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7935 Spese per l'acquisto dei mezzi di trasporto del Corpo forestale dello Stato
7936 Spese per l'acquisto dei mezzi di trasporto del Corpo forestale dello Stato
7937 Manutenzione straordinaria degli immobili
7950 Spese per lo sviluppo del sistema informativo
7961 Realizzazione di interventi colturali e di opere infrastrutturali per la conservazione e il ripristino degli equilibri naturali dei parchi nazionali e delle aree di interesse naturalistico, ivi compresa la realizzazione e gestione di centri visitatori. Sostegno di attività educativa e di ricerca nel campo della biodiversità. Risanamento conservativo ad opere ed impianti al servizio di aree naturalistiche e di altre aree finalizzate alla conservazione della biodiversità. Interventi nel campo della biodiversità animale e vegetale.
7965 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7966 Spese per l'acquisto dei mezzi di trasporto del Corpo forestale dello Stato

 

Voci di spesa di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies della Legge n. 225 del 1992
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

1013 Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie
1050 Spese per acquisto di beni e servizi
1051 Spese per la gestione e la manutenzione del sistema informativo automatizzato del Ministero nonché tutte le altre spese necessarie per il funzionamento di detto sistema
1052 Spese di funzionamento dell'Organismo indipendente di valutazione
1096 Spese per il funzionamento del Comando dei carabinieri per la tutela del patrimonio culturale
1194 Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie
1231 Spese per la gestione e la manutenzione del sistema informativo automatizzato del Ministero nonché tutte le altre spese necessarie per il funzionamento di detto sistema
1292 Spese per acquisto di beni e servizi
1294 Spese per il funzionamento di Consigli, Comitati e Commissioni
1308 Spese per il funzionamento del Museo tattile statale Omero di Ancona
1321 Spese per interventi urgenti al verificarsi di emergenze, relativi alla salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici, per la realizzazione di progetti di gestione di modelli museali, archivistici e librari, nonché di progetti di tutela paesaggistica e archeologico monumentale e di progetti per la manutenzione, il restauro e la valorizzazione di beni culturali e paesaggistici
1322 Spese per acquisto di beni e servizi
1323 Spese per attività museale di promozione culturale per mostre ed esposizioni nazionali ed internazionali
1390 Spese per il funzionamento, per la dotazione dei mezzi e degli strumenti dell'Osservatorio dello spettacolo, nonché per l'affidamento di incarichi e la stipula di convenzioni
1391 Quota del Fondo unico per lo spettacolo da ripartire per far fronte agli oneri relativi al Consiglio nazionale dello spettacolo e all'Osservatorio dello spettacolo, nonché per provvedere ad eventuali interventi integrativi in base alle esigenze dei singoli settori
1441 Spese per il funzionamento delle attività concernenti la lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO
1442 Somme occorrenti per misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», posti sotto la tutela dell'UNESCO
1500 Somma da corrispondere alle casse di assistenza e previdenza degli scrittori, degli autori drammatici, dei musicisti e dei compositori - autori - librettisti di musica popolare
1806 Spese per acquisto di beni e servizi
2006 Assicurazione contro i rischi professionali e la responsabilità civile dei dirigenti
2007 Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie
2020 Spese per acquisto di beni e servizi
2022 Manutenzione ordinaria degli immobili
2023 Spese relative al personale comandato non gestito da STP da rimborsare alle amministrazioni ed agli enti pubblici non economici
2030 Spese per la gestione e la manutenzione del sistema informativo automatizzato del Ministero nonché tutte le altre spese necessarie per il funzionamento di detto sistema
2040 Assegnazione per il funzionamento dell'Istituto superiore per la conservazione e il restauro
2041 Assegnazione per il funzionamento dell'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione
2043 Assegnazione per il funzionamento dell'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario
2044 Assegnazione per il funzionamento dell'Opificio delle pietre dure di Firenze
2045 Spese per il funzionamento dell'antenna della cultura
2046 Spese per il funzionamento dell'antenna del cittadino
2047 Spese connesse ai programmi e alle azioni europee: Capitali europee della cultura e Marchio europeo per il patrimonio culturale
2050 Contributi a istituzioni sociali
2060 Spese per il funzionamento delle Direzioni regionali
2065 Contributi a istituzioni sociali
2066 Contributi, interventi, sovvenzioni e sussidi per la manutenzione, conservazione e restauro dei beni architettonici e storico artistici
2092 Contributo da corrispondere al comune di Sassocorvaro per l'organizzazione del premio annuale «Arca dell'arte - Premio nazionale Rotondi ai salvatori dell'arte»
2350 Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per consumi intermedi
2400 Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali maggiori esigenze relative a spese direttamente regolate per legge
2401 Fondo da ripartire per le finalità previste dalle disposizioni legislative di cui all'elenco 1 allegato alla legge finanziaria 2008, per le quali non si dà luogo alle riassegnazioni delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato
2520 Spese per acquisto di beni e servizi
2540 Spese per la gestione e la manutenzione del sistema informativo automatizzato del Ministero nonché tutte le altre spese necessarie per il funzionamento di detto sistema
3011 Spese per acquisto di beni e servizi
3013 Spese per la gestione e la manutenzione del sistema informativo automatizzato del Ministero nonché tutte le altre spese necessarie per il funzionamento di detto sistema
3030 Spese per acquisto di beni e servizi
3100 Spese per la gestione e la manutenzione del sistema informativo automatizzato del Ministero nonché tutte le altre spese necessarie per il funzionamento di detto sistema
3101 Spese per il funzionamento, l'adeguamento e la gestione del sistema archivistico nazionale (SAN)
3120 Interventi per il restauro dei documenti deteriorati degli archivi non statali dichiarati di notevole interesse storico
3530 Spese per acquisto di beni e servizi
3531 Spese per le convenzioni necessarie ad assicurare il funzionamento delle biblioteche pubbliche statali annesse ai monumenti nazionali
3545 Spese per l'ufficio del diritto d'autore e la promozione della creatività
3600 Spese per il funzionamento, adeguamento e gestione del servizio bibliotecario nazionale informatico
3601 Spese per la gestione e la manutenzione del sistema informativo automatizzato del Ministero nonché tutte le altre spese necessarie per il funzionamento di detto sistema
3609 Spese per il funzionamento della biblioteca nazionale centrale di Firenze
3610 Spese per il funzionamento della biblioteca nazionale centrale Vittorio Emanuele II in Roma
3611 Spese per il funzionamento dell'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche
3612 Spese per il funzionamento dell'Istituto centrale per i beni sonori ed audiovisivi
3613 Spese di funzionamento del Museo dell'audiovisivo
3614 Spese per il funzionamento, nonché per le attività istituzionali, del Centro per il libro e la lettura
3630 Contributo all'Accademia nazionale dei Lincei
3631 Contributi a istituzioni sociali
3632 Fondo per il diritto di prestito pubblico
3633 Contributo da corrispondere al Centro di documentazione ebraica contemporanea con sede in Milano
3635 Contributo all'Accademia della Crusca
3670 Somma da erogare a enti, istituti, Associazioni, Fondazioni ed altri Organismi
3671 Contributi ad enti e istituti culturali
4006 Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie
4012 Spese per acquisto di beni e servizi
4013 Spese per la gestione e la manutenzione del sistema informativo automatizzato del Ministero nonché tutte le altre spese necessarie per il funzionamento di detto sistema
4050 Spese per acquisto di beni e servizi
4054 Spese per la gestione dell'elenco degli Istituti archeologici universitari
4100 Spese per la gestione e la manutenzione del sistema informativo automatizzato del Ministero nonché tutte le altre spese necessarie per il funzionamento di detto sistema
4130 Contributi a istituzioni sociali
4513 Spese per acquisto di beni e servizi
4514 Spese per la gestione e la manutenzione del sistema informativo automatizzato del Ministero nonché tutte le altre spese necessarie per il funzionamento di detto sistema
4550 Spese per acquisto di beni e servizi
4600 Spese per la gestione e la manutenzione del sistema informativo automatizzato del Ministero nonché tutte le altre spese necessarie per il funzionamento di detto sistema
5054 Spese per il Comitato tecnico-scientifico speciale per il patrimonio storico della prima guerra mondiale
5130 Contributi a istituzioni sociali
5131 Contributi a istituzioni sociali
5132 Somma da erogare a favore dell'Istituto regionale per la cultura Istriano-Fiumano Dalmata (IRCI)
5170 Contributo per le spese di funzionamento del Museo nazionale dell'Ebraismo italiano e della Shoah
5514 Somma da erogare a favore della Fondazione MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI secolo
6006 Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie
6030 Spese per acquisto di beni e servizi
6031 Spese per attività di indagine, di studi, di documentazione e di programmazione
6100 Spese per la gestione e la manutenzione del sistema informativo automatizzato del Ministero nonché tutte le altre spese necessarie per il funzionamento di detto sistema
6120 Spese per il funzionamento - compresi i gettoni di presenza, i compensi e le indennità di missione ai componenti delle Commissioni concernenti l'erogazione dei contributi connessi all'attività dello spettacolo
6506 Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie
6530 Spese per acquisto di beni e servizi
6531 Spese per attività di indagine, di studi, di documentazione e di programmazione
6600 Spese per la gestione e la manutenzione del sistema informativo automatizzato del Ministero nonché tutte le altre spese necessarie per il funzionamento di detto sistema
6620 Spese per il funzionamento - compresi i gettoni di presenza, i compensi e le indennità di missione ai componenti delle Commissioni concernenti l'erogazione dei contributi connessi all'attività dello spettacolo
6621 Quota del Fondo unico per lo spettacolo da erogare a favore delle Fondazioni lirico sinfoniche
6622 Quota del Fondo unico per lo spettacolo da erogare per il sovvenzionamento delle attività musicali in Italia e all'estero
6623 Quota del Fondo unico per lo spettacolo da erogare per il sovvenzionamento delle attività teatrali di prosa
6624 Quota del Fondo unico per lo spettacolo da erogare per il sovvenzionamento delle attività di danza in Italia e all'estero
6626 Quota del Fondo unico per lo spettacolo da erogare per il sovvenzionamento delle attività teatrali di prosa svolte da soggetti privati
6631 Spese connesse allo svolgimento di tutte le funzioni e le attività già svolte dal soppresso Ente teatrale italiano, incluse quelle relative alle risorse umane e strumentali
6650 Contributi straordinari al Teatro comunale dell'opera Carlo Felice di Genova
6651 Contributi per le spese di vigilanza e sicurezza in occasione di pubblici spettacoli
6652 Contributi alle Fondazioni lirico sinfoniche nonché al Teatro dell'Opera di Roma e al Teatro alla Scala di Milano
6653 Fondo per la stipula di una convenzione annuale con l'impresa Ferrovie dello Stato S.p.a. per le facilitazioni tariffarie applicata per i viaggi di singoli lavoratori dello spettacolo, di complessi o per il trasporto di merci
7000 Spese per l'informatica
7002 Spese per l'informatica
7061 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7224 Spese per il restauro, la conservazione del patrimonio culturale, la valorizzazione dei beni architettonici e l'adeguamento strutturale e funzionale di musei, gallerie, biblioteche e archivi dello Stato
7225 Spese per il recupero, la salvaguardia, il restauro, la valorizzazione dei beni culturali, ivi comprese spese di ammodernamento e di adeguamento strutturale e funzionale
7281 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7299 Interventi per il restauro, la conservazione e la valorizzazione di beni culturali di proprietà non statale degli istituti dipendenti con funzione di alta formazione e ricerca nel settore del restauro e della catalogazione
7302 Spese per la progettazione e realizzazione di interventi urgenti di conservazione del patrimonio mondiale in pericolo in conseguenza di eventi bellici o calamità naturali
7305 Interventi per il servizio di assistenza ai siti italiani posti sotto la tutela dell'UNESCO
7360 Conservazione, potenziamento e realizzazione di progetti sperimentali, ivi compresa la manutenzione straordinaria di locali attinenti il patrimonio storico, archeologico, architettonico e artistico nazionale e anche a seguito di erogazioni liberali
7380 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7433 Conservazione, potenziamento e realizzazione di progetti sperimentali, ivi compresa la manutenzione straordinaria di locali attinenti il patrimonio archeologico, nazionale
7434 Contributi a istituzioni sociali
7435 Conservazione, potenziamento e realizzazione di progetti sperimentali, ivi compresa la manutenzione straordinaria di locali attinenti il patrimonio storico e artistico nazionali
7436 Conservazione, potenziamento e realizzazione di progetti sperimentali, ivi compresa la manutenzione straordinaria di locali attinenti il patrimonio architettonico nazionale
7437 Conservazione, potenziamento e realizzazione di progetti sperimentali, ivi compresa la manutenzione straordinaria di locali attinenti il patrimonio architettonico nazionale statale
7451 Spese per la costituzione e lo sviluppo del sistema informativo automatizzato nonché spese per gli studi di fattibilità e per i lavori di ricerca
7452 Spese per l'adeguamento della sicurezza dei sistemi informatici, per l'estensione del sistema rete fonia dati - immagini
7453 Spese per l'estensione della rete fonia dati immagini agli Istituti territoriali per la comunicazione e la valorizzazione del patrimonio culturale a seguito dell'assegnazione di una quota degli utili derivanti dalla nuova estrazione del gioco del lotto
7460 Conservazione, potenziamento, valorizzazione e realizzazione di progetti sperimentali attinenti il patrimonio bibliografico nazionale
7480 Conservazione, potenziamento e realizzazione di progetti sperimentali, ivi compresa la manutenzione straordinaria di locali attinenti il patrimonio storico, archeologico, architettonico e artistico nazionale anche a seguito di erogazioni liberali
7550 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7630 Spese per l'acquisto e l'esproprio di materiale archivistico pregevole nonché per l'acquisto di materiale bibliografico
7660 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7670 Conservazione, potenziamento e realizzazione di progetti sperimentali, relativi a modelli di gestione, esposizione e fruizione per la valorizzazione del sistema archivistico statale, ivi compresa la manutenzione straordinaria di locali attinenti il patrimonio archivistico statale. Salvaguardia, precatalogazione, inventariazione e tutela del patrimonio archivistico statale
7675 Interventi per il recupero, la salvaguardia, il restauro, la precatalogazione e l'inventariazione dei beni archivistici non statali
7682 Spese per la ricerca scientifica e tecnologica per i beni archivistici
7683 Spese per l'informatica
7751 Spese per l'informatica
7753 Spese per l'informatica
7771 Acquisto di raccolte bibliografiche, di libri, documenti, manoscritti e pubblicazioni periodiche ivi comprese le spese derivanti dall'esercizio del diritto di prelazione del diritto di acquisto delle cose denunciate per l'esportazione e dell'espropriazione a norma di legge di materiale bibliografico prezioso e raro
7801 Interventi per la valorizzazione del patrimonio culturale
7810 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7822 Conservazione, potenziamento, valorizzazione e realizzazione di progetti sperimentali attinenti il patrimonio bibliografico nazionale
7910 Spese per la costituzione e lo sviluppo del sistema informativo automatizzato nonché spese per gli studi di fattibilità e per i lavori di ricerca
7911 Spese per la costituzione e lo sviluppo del sistema informativo automatizzato nonché spese per gli studi di fattibilità e per i lavori di ricerca
7915 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7952 Conservazione, potenziamento e realizzazione di progetti sperimentali, ivi compresa la manutenzione straordinaria di locali attinenti il patrimonio storico, archeologico, architettonico e artistico nazionale
7970 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7999 Fondo per la realizzazione di un progetto per la valorizzazione culturale, ambientale, turistica e achitettonica dlel'Abbazia della Santissima Trinità di Cava de' Tirreni
8070 Contributi a istituzioni sociali
8072 Contributi alle regioni a Statuto speciale e alle province autonome per il recupero e la conservazione del patrimonio architettonico
8092 Spese da sostenere per interventi di restauro e la sicurezza di musei, archivi e biblioteche di interesse storico, artistico e culturale nonché per interventi di restauro della Domus Aurea
8095 Interventi per il restauro e la sicurezza della Domus Aurea e dell'area archeologica centrale di Roma
8120 Spese per il sistema cartografico paesaggistico nazionale; per l'attività di censimento e catalogazione dei beni paesaggistici; per la redazione dei piani paesaggistici; per la ricerca, la programmazione e la progettazione di interventi di tutela e riqualificazione paesaggistica, nonché per la realizzazione di interventi di recupero e di riqualificazione delle aree e dei beni paesaggistici compromessi
8205 Spese per la costituzione e lo sviluppo del sistema informativo automatizzato nonché spese per gli studi di fattibilità e per i lavori di ricerca
8206 Spese per la costituzione e lo sviluppo del sistema informativo automatizzato nonché spese per gli studi di fattibilità e per i lavori di ricerca
8209 Conservazione, potenziamento e realizzazione di progetti sperimentali, ivi compresa la manutenzione straordinaria di locali attinenti il patrimonio storico, archeologico, architettonico e artistico nazionale
8211 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
8281 Conservazione, potenziamento e realizzazione di progetti sperimentali, ivi compresa la manutenzione straordinaria di locali attinenti il patrimonio storico, archeologico, architettonico e artistico nazionale
8300 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
8384 Acquisto ed espropriazioni per pubblica utilità, nonché per l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato di immobili di interesse archeologico e monumentale e di cose di arte antica, medievale e moderna e contemporanea e di interesse artistico e storico
8501 Spese per la costituzione e lo sviluppo del sistema informativo automatizzato nonché spese per gli studi di fattibilità e per i lavori di ricerca
8550 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
8570 Quota del fondo unico per lo spettacolo da erogare per il finanziamento delle attività di produzione cinematografica
8571 Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche
8573 Quota del fondo unico per lo spettacolo da erogare per il finanziamento delle attività di promozione cinematografica
8610 Interventi e contributi alle attività cinematografiche e al settore dello spettacolo, nonché alle esigenze della società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo «Arcus S.p.a.»
8651 Spese per la costituzione e lo sviluppo del sistema informativo automatizzato, nonché spese per gli studi di fattibilità e per i lavori di ricerca
8700 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
8721 Quota del fondo unico per lo spettacolo da erogare per il sovvenzionamento delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante
8770 Interventi e contributi alle attività cinematografiche e al settore dello spettacolo, nonché alle esigenze della società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo «Arcus S.p.a.»

 

Voci di spesa di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies della Legge n. 225 del 1992
MINISTERO DELLA SALUTE
1081 Spese per acquisto di beni e servizi
1113 Spese riservate per la lotta contro le sofisticazioni alimentari e per la repressione del traffico illecito degli stupefacenti
1152 Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per consumi intermedi
1155 Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali maggiori esigenze relative a spese direttamente regolate per legge
1206 Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie
1263 Spese per acquisto di beni e servizi
2017 Spese per acquisti di beni e servizi
2120 Spese per il funzionamento di Consigli, Comitati e Commissioni
2147 Spese per l'istituzione ed il funzionamento della banca dati centrale per la raccolta e la registrazione dei movimenti delle singole confezioni dei prodotti medicinali
2200 Spese per il sistema informativo sanitario
2201 Somme occorrenti al funzionamento del sistema informativo dei trapianti
2202 Somme occorrenti al funzionamento del sistema informativo dei servizi trasfusionali
2401 Somme dovute per la liquidazione delle transazioni da stipulare con soggetti emotrasfusi, danneggiati da sangue o emoderivati infetti, che hanno instaurato azioni di risarcimento danni
2408 Somme da assegnare alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per assicurare l'assistenza psicologica alle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice ed ai loro familiari
2410 Spese per la costituzione e funzionamento dei centri di pronto soccorso dei porti ed aeroporti civili
2440 Somme da assegnare alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano per le tecniche di procreazione medicalmente assistita
2450 Somma da erogare alla Struttura interregionale sanitari convenzionati SISAC in relazione al funzionamento della struttura
3016 Spese per acquisto di beni e servizi
3017 Spese per acquisto di beni e servizi
3018 Spese per il funzionamento di Consigli, Comitati e Commissioni
3019 Spese per il funzionamento di Consigli, Comitati e Commissioni
3020 Spese per il funzionamento - compresi i gettoni di presenza, i compensi ai componenti e le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei all'amministrazione della salute - della Commissione per la vigilanza e il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive
3021 Spese per le attività dei laboratori, accreditati dal CIO o da altro Organismo internazionale, svolte in attuazione dei programmi stabiliti dalla Commissione per la vigilanza e il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive
3037 Spese relative al personale comandato non gestito da SPT da rimborsare alle amministrazioni ed agli enti pubblici non economici
3125 Spese per il funzionamento di Consigli, Comitati e Commissioni
3146 Spese per la stipula di specifiche convenzioni con l'Agenzia europea per la valutazione dei medicinali (EMA), con istituti di ricerca o Associazioni scientifiche, di verifica o di controllo di qualità o altri Organismi nazionali e internazionali operanti nei settori dei medicinali, dei dispositivi medici e di altri prodotti di interesse sanitario, nonché per specifici contratti e convenzioni con esperti di elevata professionalità
3174 Spese per studi e ricerche contro la sterilità e la infertilità
3178 Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto in dotazione al comando Carabinieri per la tutela della salute
3392 Fondo occorrente per il finanziamento delle attività di ricerca corrente e finalizzata, nonché di sperimentazione in materia sanitaria
3398 Trasferimenti alle amministrazioni pubbliche
3399 Somme da destinare all'Istituto superiore di sanità per un programma straordinario di ricerca oncotecnologica
3412 Somma da erogare a enti, istituti, Associazioni, Fondazioni ed altri Organismi
3432 Spese per informazione degli operatori sanitari sulle proprietà, sull'impiego e sugli effetti indesiderati dei medicinali e di altri prodotti di interesse sanitario, nonché per le campagne di educazione sanitaria
3438 Somme da assegnare alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano per iniziative di informazione degli operatori sanitari sulle proprietà, sull'impiego e sugli effetti indesiderati di altri prodotti di interesse sanitario, nonché per le campagne di educazione sanitaria, da realizzarsi tramite le Aziende sanitarie locali
3443 Fondo occorrente per il funzionamento dell'Istituto superiore di sanità
3446 Somme da assegnare all'Istituto superiore di sanità per il registro nazionale delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, degli embrioni formati e dei nati a seguito dell'applicazione delle tecniche medesime
3449 Spese di ufficio per i nuclei antisofisticazioni e sanità
3453 Somme da corrispondere alla Croce Rossa Italiana
3457 Contributo per le spese di funzionamento dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali
3458 Fondo per gli oneri di gestione dell'Agenzia italiana del farmaco
3601 Fondo da ripartire per le finalità previste dalle disposizioni legislative di cui all'elenco n. 1 allegato alla legge finanziaria 2008, per le quali non si dà luogo alle riassegnazioni delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato
3603 Fondo da ripartire per provvedere a dotare luoghi, strutture e mezzi di trasporto di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni
4100 Spese per acquisti di beni e servizi
4110 Borse di studio per la formazione e qualificazione del personale addetto alle strutture - italiane ed estere - per i prelievi e trapianti di organi e tessuti, nonché per l'incentivazione della relativa ricerca
4125 Spese per il funzionamento di Consigli, Comitati e Commissioni
4131 Spese per iniziative in tema di informazione ed educazione sanitaria sui trapianti di organi e di tessuti da assumersi da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nonché delle Aziende unità sanitarie locali
4140 Spese per le campagne di informazione e di prevenzione dei fenomeni della sterilità e della infertilità
4141 Spese per la promozione dell'informazione sanitaria in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti
4145 Spese per le attività concernenti la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)
4310 Spese per l'attuazione di programmi e di interventi mirati per la lotta e la prevenzione delle infezioni da HIV e delle sindromi relative, ivi comprese le spese per rilevamenti e ricerche per il funzionamento di Comitati, Commissioni nonché per l'organizzazione di seminari e convegni sulla materia
4383 Spese per vaccini inerenti le malattie infettive, diffusive e quarantenarie
4385 Trasferimenti alle amministrazioni pubbliche
4387 Somme da assegnare alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per l'istituzione ed il funzionamento di centri regionali ed interregionali per i trapianti, ivi compreso lo svolgimento delle attività dei rispettivi coordinatori, nonché per l'individuazione di strutture idonee ad effettuare il prelievo di organi e conservazione dei tessuti e per il rimborso delle spese aggiuntive relative al trasporto del feretro
4392 Somme occorrenti per il monitoraggio dei dati relativi all'abuso di alcool e ai problemi alcool-correlati, nonché per le attività di informazione e prevenzione da realizzare nelle scuole, nelle università, nelle accademie militari, nelle caserme, negli istituti penitenziari e nei luoghi di aggregazione giovanile
4393 Spese per l'attività ed il funzionamento, ivi comprese le spese di personale, del centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie, che opera in coordinamento con le strutture regionali attraverso convenzioni con l'Istituto superiore di sanità, con l'Istituto nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, con gli Istituti zooprofilattici sperimentali, con le università, con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e con altre strutture di assistenza e di ricerca pubbliche e private, nonché con gli Organi della sanità militare
4400 Somme da assegnare alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano per la realizzazione di nuovi centri specializzati per la prevenzione della cecità, per l'educazione e la riabilitazione visiva, nonché per il potenziamento dei centri già esistenti
[4401] (79)
Somme da destinare alle attività istituzionali della sezione italiana dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità
4825 Assicurazione contro i rischi professionali e la responsabilità civile dei dirigenti
4831 Manutenzione ordinaria degli immobili
5100 Spese per acquisto di beni e servizi
5118 Spese per il funzionamento di Consigli, Comitati e Commissioni
5300 Spese relative alla banca dati per l'identificazione e la registrazione degli animali
5340 Fondo da ripartire tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per la realizzazione di interventi in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo, nonché interventi specifici di tipo sanitario e strutturale per la prevenzione e la lotta al randagismo
5390 Spese per l'attività ed il funzionamento del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali
5391 Spese per il pontenziamento della sorveglianza epidemiologica delle encefalopatie spongiformi trasmissibili, delle altre malattie infettive e diffusive degli animali, nonché del sistema di identificazione e registrazione degli animali
5398 Somme da erogare alle strutture pubbliche, scolastiche e ospedaliere che nelle mense provvedono alla somministrazione di pasti senza glutine su richiesta degli interessati
5399 Somme da assegnare alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano per l'inserimento di appositi modelli informativi sulla celiachia nell'ambito delle attività di formazione e aggiornamento professionale rivolte a ristoratori e ad albergatori
7050 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7100 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7101 Spese per acquisto di mezzi di trasporto in dotazione al comando Carabinieri per la tutela della salute
7103 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7121 Sistema informativo sanitario nazionale
7181 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7200 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7208 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie
7230 Fondo per le spese di investimento dell'Agenzia italiana del farmaco
7400 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie

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Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 1992

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Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 1992

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