{"componentChunkName":"component---src-templates-approfondimento-template-it-jsx","path":"/it/approfondimento/piano-di-ripristino-della-capacita-di-risposta-emergenza-delle-organizzazioni-di-volontariato/","result":{"data":{"node":{"drupal_internal__nid":900009083,"field_categoria_primaria":"approfondimento","title":"Piano di ripristino della capacità di risposta in emergenza delle organizzazioni di volontariato ","field_titolo_esteso":"Piano di ripristino della capacità di risposta in emergenza delle organizzazioni di volontariato ","field_id_contenuto_originale":900009084,"field_data":"2023-06-15T09:43:04+02:00","field_tipo_approfondimento":"1","path":{"alias":"/approfondimento/piano-di-ripristino-della-capacita-di-risposta-emergenza-delle-organizzazioni-di-volontariato"},"field_link_esterni":[],"field_abstract":null,"body":{"processed":"

L’Ordinanza del Capo Dipartimento n. 719 del 4 dicembre 2020, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 308 del 12 dicembre 2020 la cui disponibilità finanziaria prevista è di € 18.000.000,00, ha disposto l’avvio del Piano di riparazione, ricondizionamento o sostituzione dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi impiegati nelle attività di emergenza relative al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da COVID-19, per cui è stato dichiarato lo stato di emergenza il 31 gennaio 2020. Questo per garantire nuovamente la capacità di risposta del Servizio Nazionale in situazioni di emergenza.

\n

Le Regioni, le Province Autonome e le Organizzazioni di volontariato iscritte nell’elenco centrale hanno quindi presentato al Dipartimento della protezione civile, la lista delle attrezzature e dei mezzi impiegati da ripristinare, insieme alla quantificazione delle relative spese.

\n

A seguito dell’istruttoria preliminare delle istanze rappresentate dalle Regioni, dalle Province Autonome e dalle Organizzazioni di volontariato iscritte nell’Elenco centrale è stato necessario integrare l’ordinanza n. 719 del 2020 con un’ulteriore ordinanza, la n. 768 del 2021, di € 19.000.000,00, per un totale complessivo di € 37.000.000,00, per far fronte ai fabbisogni manifestati.
\n 

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Al fine di procedere all’esame delle richieste pervenute, con decreto n. 346 del 15 febbraio 2021, è stato costituito un apposito Gruppo di Lavoro per assicurare un’interlocuzione continuativa tra il Dipartimento e i soggetti interessati per la valutazione dei fabbisogni rappresentati dalle Regioni, dalle Province Autonome, dalle Organizzazioni di volontariato territoriali e dalle Organizzazioni di volontariato iscritte nell’elenco centrale del volontariato di protezione civile.

\n

Con Decreto del Capo Dipartimento n. 2972 del 14 ottobre 2021 è stato formalizzato il riparto dei fondi alle Organizzazioni di volontariato iscritte nell’Elenco centrale, nel quale sono inseriti n. 17 beneficiari per un importo complessivo di € 5.628.530,21.

\n

Con Decreto del Capo Dipartimento n. 1403 del 22 maggio 2022 è stato formalizzato il riparto dei fondi relativo ai fabbisogni rappresentati dalle Regioni, dalle Province Autonome, dalle Organizzazioni di volontariato territoriali per un totale di n. 1.501 beneficiari per un importo complessivo di € 30.789.608,63.

\n

Ai Decreti sono allegate le tabelle con le indicazioni dei beneficiari dei progetti presentati dalle Regioni, dalle Province Autonome e dalle organizzazioni di volontariato ammesse ai finanziamenti previsti dalle ordinanze n. 719 e n.768. 

\n

Successivamente con l’Ordinanza n.905 del 18 luglio 2022, al fine di agevolare il ripristino dei materiali, attrezzature e mezzi in dotazione alle associazioni di volontariato, si è data la possibilità di rimodulare gli elenchi dei progetti inviati dalle Regioni, dalle Province Autonome, dalle Organizzazioni di volontariato iscritte nell’elenco centrale.

\n

La pubblicazione di questi dati e la loro estrazione in formato tabellare aperto sono disposti dall'art. 26 del decreto legislativo n. 33/2013 e successive modificazioni.

\n","value":"

Al fine di procedere all’esame delle richieste pervenute, con decreto n. 346 del 15 febbraio 2021, è stato costituito un apposito Gruppo di Lavoro per assicurare un’interlocuzione continuativa tra il Dipartimento e i soggetti interessati per la valutazione dei fabbisogni rappresentati dalle Regioni, dalle Province Autonome, dalle Organizzazioni di volontariato territoriali e dalle Organizzazioni di volontariato iscritte nell’elenco centrale del volontariato di protezione civile.
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\r\nCon Decreto del Capo Dipartimento n. 2972 del 14 ottobre 2021 è stato formalizzato il riparto dei fondi alle Organizzazioni di volontariato iscritte nell’Elenco centrale, nel quale sono inseriti n. 17 beneficiari per un importo complessivo di € 5.628.530,21.
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\r\nCon Decreto del Capo Dipartimento n. 1403 del 22 maggio 2022 è stato formalizzato il riparto dei fondi relativo ai fabbisogni rappresentati dalle Regioni, dalle Province Autonome, dalle Organizzazioni di volontariato territoriali per un totale di n. 1.501 beneficiari per un importo complessivo di € 30.789.608,63.
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\r\nAi Decreti sono allegate le tabelle con le indicazioni dei beneficiari dei progetti presentati dalle Regioni, dalle Province Autonome e dalle organizzazioni di volontariato ammesse ai finanziamenti previsti dalle ordinanze n. 719 e n.768. 
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\r\nSuccessivamente con l’Ordinanza n.905 del 18 luglio 2022, al fine di agevolare il ripristino dei materiali, attrezzature e mezzi in dotazione alle associazioni di volontariato, si è data la possibilità di rimodulare gli elenchi dei progetti inviati dalle Regioni, dalle Province Autonome, dalle Organizzazioni di volontariato iscritte nell’elenco centrale.
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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

\n

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26, 27 e 48;
VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, nonché la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020;
VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”; 
VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645 dell’8 marzo 2020, n. 646 dell’ 8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 654 del 20 marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020, n. 656 del 26 marzo 2020, n. 658 del 29 marzo 2020, n. 659 del 1° aprile 2020, n. 660 del 5 aprile 2020, nn. 663 e 664 del 18 aprile 2020 e nn. 665, 666 e 667 del 22 aprile 2020, n. 669 del 24 aprile 2020, n. 673 del 15 maggio 2020, n. 680 del 11 giugno 2020, n. 684 del 24 luglio 2020, n. 689 del 30 luglio 2020, n. 690 del 31 luglio 2020, n. 691 del 4 agosto 2020, n. 692 dell’11 agosto 2020, n. 693 del 17 agosto 2020, n. 698 del 18 agosto 2020, n. 702 del 15 settembre 2020, n. 705 del 2 ottobre 2020 e n. 706 del 7 ottobre 2020, n. 707 del 13 ottobre 2020, n. 708 del 22 ottobre 2020, n. 709 del 24 ottobre 2020, n. 712 del 15 novembre 2020 e n. 714 del 20 novembre 2020 recanti: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;  
\n  
VISTO il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34  convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 recante \"Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19\";

\n

RAVVISATA la necessità di assicurare il ripristino della capacità di risposta alle emergenze del Servizio nazionale della protezione civile, in considerazione del massiccio ed intensivo utilizzo di attrezzature e mezzi impiegati dalle Regioni, Province autonome e dalle organizzazioni di volontariato iscritte nell’elenco nazionale del volontariato di protezione civile per fronteggiare l’emergenza Covid-19; 
CONSIDERATO che le Regioni, le Province autonome e le citate organizzazioni di volontariato hanno rappresentato un fabbisogno di circa 14.000.000,00 di euro per il ripristino della funzionalità, il ricondizionamento, la manutenzione straordinaria ed il reintegro delle attrezzature e dei mezzi impiegati nelle attività necessarie per fronteggiare l’emergenza in rassegna;
ACQUISITA l’intesa del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;
DI CONCERTO con il Ministero dell’economia e delle finanze; 

\n

DISPONE

\n

ART.  1
\n(Ripristino della capacità di risposta del Servizio Nazionale della Protezione Civile)
\n1. AI fine di garantire tempestivamente il ripristino della capacità di risposta del Servizio nazionale della protezione civile, in considerazione del massiccio ed intensivo utilizzo di attrezzature e mezzi impiegati dalle Regioni, Province autonome e dalle organizzazioni di volontariato iscritte nell’elenco nazionale del volontariato di protezione civile, impegnati nelle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione conseguenti all’emergenza in rassegna e nelle altre attività connesse alla gestione dell’emergenza, il Dipartimento della protezione civile può autorizzare l’avvio immediato degli interventi volti al ripristino della funzionalità, al ricondizionamento, alla manutenzione straordinaria e al reintegro delle attrezzature e dei mezzi impiegati, qualora non convenientemente ripristinabili.

\n

2. Le Regioni, le Province autonome e le organizzazioni di volontariato iscritte nell’elenco centrale presentano al Dipartimento della protezione civile, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, l’elenco delle attrezzature e dei mezzi impiegati la cui funzionalità necessita di essere ripristinata, unitamente all’analitica quantificazione delle spese necessarie. Le Regioni e le Province autonome presentano altresì al Dipartimento, entro i medesimi termini, l’elenco dei beni da ripristinare delle organizzazioni di volontariato iscritte negli elenchi territoriali.  Il Dipartimento della protezione civile provvede alla necessaria istruttoria all’esito della quale approva l’elenco degli interventi di cui al comma 1 e autorizza l’avvio immediato delle procedure di acquisizione, determinando l’ammontare massimo dei contributi concedibili a ciascun soggetto beneficiario. 

\n

3. Per le finalità di cui al comma 1, ai soggetti beneficiari può essere riconosciuta ed erogata, su richiesta, un’anticipazione non superiore al 50% del contributo spettante. Il saldo è erogato dietro presentazione di apposita rendicontazione. 

\n

ART.  2
(Disposizioni finanziarie)
\n1. Alle misure disciplinate nella presente ordinanza, si provvede a valere sulle risorse finanziarie che sono rese disponibili per la gestione della situazione di emergenza di cui in premessa entro il limite massimo complessivo di euro 18.000.000,00. 

\n

2. Per le finalità di cui all' articolo 1, comma 1, e per far fronte ad altre attività connesse alla gestione dell'emergenza, la Regione Autonoma della Sardegna è autorizzata anche ad utilizzare le risorse trasferite ai sensi dell'articolo 5 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 655 del 25 marzo 2020, nella contabilità speciale aperta ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 639 del 25 febbraio 2020.

\n

\nRoma, 4 dicembre 2020,

\n

\nIL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\n Angelo Borrelli
\n 

\n","value":"

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\r\n
\r\nVISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26, 27 e 48;
\r\nVISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, nonché la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020;
\r\nVISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”; 
\r\nVISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645 dell’8 marzo 2020, n. 646 dell’ 8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 654 del 20 marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020, n. 656 del 26 marzo 2020, n. 658 del 29 marzo 2020, n. 659 del 1° aprile 2020, n. 660 del 5 aprile 2020, nn. 663 e 664 del 18 aprile 2020 e nn. 665, 666 e 667 del 22 aprile 2020, n. 669 del 24 aprile 2020, n. 673 del 15 maggio 2020, n. 680 del 11 giugno 2020, n. 684 del 24 luglio 2020, n. 689 del 30 luglio 2020, n. 690 del 31 luglio 2020, n. 691 del 4 agosto 2020, n. 692 dell’11 agosto 2020, n. 693 del 17 agosto 2020, n. 698 del 18 agosto 2020, n. 702 del 15 settembre 2020, n. 705 del 2 ottobre 2020 e n. 706 del 7 ottobre 2020, n. 707 del 13 ottobre 2020, n. 708 del 22 ottobre 2020, n. 709 del 24 ottobre 2020, n. 712 del 15 novembre 2020 e n. 714 del 20 novembre 2020 recanti: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;  
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\r\nVISTO il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
\r\nVISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
\r\nVISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
\r\nVISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
\r\nVISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34  convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 recante \"Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19\";
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\r\nRAVVISATA la necessità di assicurare il ripristino della capacità di risposta alle emergenze del Servizio nazionale della protezione civile, in considerazione del massiccio ed intensivo utilizzo di attrezzature e mezzi impiegati dalle Regioni, Province autonome e dalle organizzazioni di volontariato iscritte nell’elenco nazionale del volontariato di protezione civile per fronteggiare l’emergenza Covid-19; 
\r\nCONSIDERATO che le Regioni, le Province autonome e le citate organizzazioni di volontariato hanno rappresentato un fabbisogno di circa 14.000.000,00 di euro per il ripristino della funzionalità, il ricondizionamento, la manutenzione straordinaria ed il reintegro delle attrezzature e dei mezzi impiegati nelle attività necessarie per fronteggiare l’emergenza in rassegna;
\r\nACQUISITA l’intesa del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;
\r\nDI CONCERTO con il Ministero dell’economia e delle finanze; 

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DISPONE

\r\n\r\n

ART.  1
\r\n(Ripristino della capacità di risposta del Servizio Nazionale della Protezione Civile)
\r\n1. AI fine di garantire tempestivamente il ripristino della capacità di risposta del Servizio nazionale della protezione civile, in considerazione del massiccio ed intensivo utilizzo di attrezzature e mezzi impiegati dalle Regioni, Province autonome e dalle organizzazioni di volontariato iscritte nell’elenco nazionale del volontariato di protezione civile, impegnati nelle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione conseguenti all’emergenza in rassegna e nelle altre attività connesse alla gestione dell’emergenza, il Dipartimento della protezione civile può autorizzare l’avvio immediato degli interventi volti al ripristino della funzionalità, al ricondizionamento, alla manutenzione straordinaria e al reintegro delle attrezzature e dei mezzi impiegati, qualora non convenientemente ripristinabili.
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\r\n2. Le Regioni, le Province autonome e le organizzazioni di volontariato iscritte nell’elenco centrale presentano al Dipartimento della protezione civile, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, l’elenco delle attrezzature e dei mezzi impiegati la cui funzionalità necessita di essere ripristinata, unitamente all’analitica quantificazione delle spese necessarie. Le Regioni e le Province autonome presentano altresì al Dipartimento, entro i medesimi termini, l’elenco dei beni da ripristinare delle organizzazioni di volontariato iscritte negli elenchi territoriali.  Il Dipartimento della protezione civile provvede alla necessaria istruttoria all’esito della quale approva l’elenco degli interventi di cui al comma 1 e autorizza l’avvio immediato delle procedure di acquisizione, determinando l’ammontare massimo dei contributi concedibili a ciascun soggetto beneficiario. 
\r\n
\r\n3. Per le finalità di cui al comma 1, ai soggetti beneficiari può essere riconosciuta ed erogata, su richiesta, un’anticipazione non superiore al 50% del contributo spettante. Il saldo è erogato dietro presentazione di apposita rendicontazione. 

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ART.  2
\r\n(Disposizioni finanziarie)
\r\n1. Alle misure disciplinate nella presente ordinanza, si provvede a valere sulle risorse finanziarie che sono rese disponibili per la gestione della situazione di emergenza di cui in premessa entro il limite massimo complessivo di euro 18.000.000,00. 
\r\n
\r\n2. Per le finalità di cui all' articolo 1, comma 1, e per far fronte ad altre attività connesse alla gestione dell'emergenza, la Regione Autonoma della Sardegna è autorizzata anche ad utilizzare le risorse trasferite ai sensi dell'articolo 5 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 655 del 25 marzo 2020, nella contabilità speciale aperta ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 639 del 25 febbraio 2020.

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\r\nRoma, 4 dicembre 2020,

\r\n\r\n


\r\nIL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\r\n Angelo Borrelli
\r\n 

\r\n"},"field_abstract":{"processed":"

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.308 del 12 dicembre 2020

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IL CAPO  DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

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VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25 e 27;
VISTE la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 con cui il medesimo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020, la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020 con cui il medesimo stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 2021, nonché l’ulteriore delibera del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021 che ha previsto la proroga dello stato di emergenza fino al 30 aprile 2021;
VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645 e n. 646 dell’ 8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 654 del 20 marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020, n. 656 del 26 marzo 2020, n. 658 del 29 marzo 2020, n. 659 del 1° aprile 2020, n. 660 del 5 aprile 2020, nn. 663 e 664 del 18 aprile 2020 e nn. 665, 666 e 667 del 22 aprile 2020, n. 669 del 24 aprile 2020, n. 672 del 12 maggio 2020, n. 673 del 15 maggio 2020, n. 680 del 11 giugno 2020, n. 684 del  24 luglio 2020, n. 689 del  30 luglio 2020, n. 690 del 31 luglio 2020, n. 691 del 4 agosto 2020, n. 692 dell’11 agosto 2020, n. 693 del 17 agosto 2020, n. 698 del 18 agosto 2020, n. 702 del 15 settembre 2020, n. 705 del 2 ottobre 2020, n. 706 del 7 ottobre 2020, n. 707 del 13 ottobre 2020, n. 708 del 22 ottobre 2020, n. 709 del 24 ottobre 2020, n. 712 del 15 novembre 2020, n. 714 del 20 novembre 2020, n. 715 del 25 novembre 2020, n. 716 del 26 novembre 2020, n. 717 del 26 novembre 2020, n. 718 del 2 dicembre 2020 e n.719 del 4 dicembre 2020, n. 723 del 10 dicembre 2020,  n. 726 del 17 dicembre 2020, n. 728 del 29 dicembre 2020, n. 733 del 31 dicembre 2020, n. 735 del 29 gennaio 2021, n. 736 del 30 gennaio 2021 e n. 737 del 2 febbraio 2021, 738 del 9 febbraio 2021, n. 739 dell’11 febbraio 2021, n. 740 del 12 febbraio 2021, n. 741 del 16 febbraio 2021, n. 742 del 16 febbraio 2021, la n. 747 del 26 febbraio 2021 la n. 751 del 17 marzo 2021 e la n. 752 del 19 marzo 2021 recanti: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”; 
VISTA, in particolare, l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 719 del 4 dicembre 2020, con cui è stato disposto uno stanziamento di 18 milioni di euro per assicurare il ripristino della capacità di risposta del Servizio Nazionale della Protezione Civile;
CONSIDERATO che con la citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 719 del 4 dicembre 2020 il Dipartimento della protezione civile ha autorizzato l’avvio degli interventi volti al ripristino della funzionalità, al ricondizionamento, alla manutenzione straordinaria e al reintegro delle attrezzature e dei mezzi impiegati, qualora non convenientemente ripristinabili, prevedendo uno stanziamento di euro 18.000.000,00 a carico delle risorse emergenziali;
 ATTESO che con il comma 2 dell'articolo 1 della citata ordinanza n. 719/2020 è stato previsto che entro sessanta giorni dall'adozione del medesimo provvedimento le Regioni, le Province autonome e le Organizzazioni di volontariato iscritte nell’elenco nazionale presentino, al Dipartimento della protezione civile, la ricognizione dei fabbisogni necessari;
CONSIDERATO che in conformità alle indicazioni fornite dal Dipartimento della protezione civile con nota DPC/COVID/1865 del 13 gennaio 2021, all’esito della ricognizione, è stato presentato un fabbisogno complessivo di circa euro 37.000.000,00; 
VISTO l’articolo 40, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, con cui, per l’anno 2021, il fondo di cui all’articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 è incrementato di 700 milioni di euro, di cui 19.000.000,00 di euro da destinare al ripristino della capacità di risposta del Servizio nazionale della Protezione Civile;
ACQUISITA l’intesa del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;
DI CONCERTO con il Ministero dell’economia e delle finanze, 

\n

\n   DISPONE

\n

Articolo 1
\n(Integrazione delle risorse finanziarie di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 719 del 4 dicembre 2020)

\n1. Le risorse di cui all’articolo 2, comma 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 719 del 4 dicembre 2020, sono integrate di euro 19.000.000,00, ai sensi dell’articolo 40, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.

\n

Articolo 2
\n(Anticipazione del termine di pagamento delle prestazioni previdenziali corrisposte dall’Istituto Nazionale Previdenza Sociale)

\n

1. All’articolo 1, comma 1, lettera c) dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 740 del 12 febbraio 2021, le parole “1 maggio 2021” sono sostituite dalle seguenti: “30 aprile 2021”.

\n

Articolo 3
\n(Disposizioni in favore del personale impegnato nei Centri operativi comunali)

\n1.   All'articolo 1,  comma 9, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 690 del 31 luglio 2020, dopo le parole “nel limite” sono aggiunte le seguenti: “mensile massimo”.

\n

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
\nRoma, 14 aprile 2021

\n

\nIL CAPO DEL DIPARTIMENTO
\nDELLA PROTEZIONE CIVILE
\nFabrizio Curcio

\n","value":"

IL CAPO  DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

\r\n\r\n


\r\nVISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25 e 27;
\r\nVISTE la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 con cui il medesimo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020, la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020 con cui il medesimo stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 2021, nonché l’ulteriore delibera del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021 che ha previsto la proroga dello stato di emergenza fino al 30 aprile 2021;
\r\nVISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
\r\nVISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645 e n. 646 dell’ 8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 654 del 20 marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020, n. 656 del 26 marzo 2020, n. 658 del 29 marzo 2020, n. 659 del 1° aprile 2020, n. 660 del 5 aprile 2020, nn. 663 e 664 del 18 aprile 2020 e nn. 665, 666 e 667 del 22 aprile 2020, n. 669 del 24 aprile 2020, n. 672 del 12 maggio 2020, n. 673 del 15 maggio 2020, n. 680 del 11 giugno 2020, n. 684 del  24 luglio 2020, n. 689 del  30 luglio 2020, n. 690 del 31 luglio 2020, n. 691 del 4 agosto 2020, n. 692 dell’11 agosto 2020, n. 693 del 17 agosto 2020, n. 698 del 18 agosto 2020, n. 702 del 15 settembre 2020, n. 705 del 2 ottobre 2020, n. 706 del 7 ottobre 2020, n. 707 del 13 ottobre 2020, n. 708 del 22 ottobre 2020, n. 709 del 24 ottobre 2020, n. 712 del 15 novembre 2020, n. 714 del 20 novembre 2020, n. 715 del 25 novembre 2020, n. 716 del 26 novembre 2020, n. 717 del 26 novembre 2020, n. 718 del 2 dicembre 2020 e n.719 del 4 dicembre 2020, n. 723 del 10 dicembre 2020,  n. 726 del 17 dicembre 2020, n. 728 del 29 dicembre 2020, n. 733 del 31 dicembre 2020, n. 735 del 29 gennaio 2021, n. 736 del 30 gennaio 2021 e n. 737 del 2 febbraio 2021, 738 del 9 febbraio 2021, n. 739 dell’11 febbraio 2021, n. 740 del 12 febbraio 2021, n. 741 del 16 febbraio 2021, n. 742 del 16 febbraio 2021, la n. 747 del 26 febbraio 2021 la n. 751 del 17 marzo 2021 e la n. 752 del 19 marzo 2021 recanti: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”; 
\r\nVISTA, in particolare, l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 719 del 4 dicembre 2020, con cui è stato disposto uno stanziamento di 18 milioni di euro per assicurare il ripristino della capacità di risposta del Servizio Nazionale della Protezione Civile;
\r\nCONSIDERATO che con la citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 719 del 4 dicembre 2020 il Dipartimento della protezione civile ha autorizzato l’avvio degli interventi volti al ripristino della funzionalità, al ricondizionamento, alla manutenzione straordinaria e al reintegro delle attrezzature e dei mezzi impiegati, qualora non convenientemente ripristinabili, prevedendo uno stanziamento di euro 18.000.000,00 a carico delle risorse emergenziali;
\r\n ATTESO che con il comma 2 dell'articolo 1 della citata ordinanza n. 719/2020 è stato previsto che entro sessanta giorni dall'adozione del medesimo provvedimento le Regioni, le Province autonome e le Organizzazioni di volontariato iscritte nell’elenco nazionale presentino, al Dipartimento della protezione civile, la ricognizione dei fabbisogni necessari;
\r\nCONSIDERATO che in conformità alle indicazioni fornite dal Dipartimento della protezione civile con nota DPC/COVID/1865 del 13 gennaio 2021, all’esito della ricognizione, è stato presentato un fabbisogno complessivo di circa euro 37.000.000,00; 
\r\nVISTO l’articolo 40, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, con cui, per l’anno 2021, il fondo di cui all’articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 è incrementato di 700 milioni di euro, di cui 19.000.000,00 di euro da destinare al ripristino della capacità di risposta del Servizio nazionale della Protezione Civile;
\r\nACQUISITA l’intesa del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;
\r\nDI CONCERTO con il Ministero dell’economia e delle finanze, 

\r\n\r\n


\r\n   DISPONE

\r\n\r\n


\r\nArticolo 1
\r\n(Integrazione delle risorse finanziarie di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 719 del 4 dicembre 2020)

\r\n1. Le risorse di cui all’articolo 2, comma 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 719 del 4 dicembre 2020, sono integrate di euro 19.000.000,00, ai sensi dell’articolo 40, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.
\r\n
\r\nArticolo 2
\r\n(Anticipazione del termine di pagamento delle prestazioni previdenziali corrisposte dall’Istituto Nazionale Previdenza Sociale)

\r\n
\r\n1. All’articolo 1, comma 1, lettera c) dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 740 del 12 febbraio 2021, le parole “1 maggio 2021” sono sostituite dalle seguenti: “30 aprile 2021”.
\r\n
\r\n
\r\nArticolo 3
\r\n(Disposizioni in favore del personale impegnato nei Centri operativi comunali)

\r\n1.   All'articolo 1,  comma 9, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 690 del 31 luglio 2020, dopo le parole “nel limite” sono aggiunte le seguenti: “mensile massimo”.
\r\n
\r\nLa presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
\r\nRoma, 14 aprile 2021

\r\n\r\n


\r\nIL CAPO DEL DIPARTIMENTO
\r\nDELLA PROTEZIONE CIVILE
\r\nFabrizio Curcio

\r\n"},"field_abstract":{"processed":"

In corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale

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In corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale

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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

\n

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;

\n

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 con cui il medesimo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020, la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020 con cui il medesimo stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 2021, la delibera del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2021 che ha previsto la proroga dello stato di emergenza fino al 30 aprile 2021, nonché la delibera del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021 che ha previsto l’ulteriore proroga dello stato di emergenza fino al 31 luglio 2021;

\n

VISTO il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105,  recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”, che all’articolo 1 ha previsto l’ulteriore proroga dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021;

\n

VISTO l’articolo 1 del decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221 recante “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”, che ha previsto l’ulteriore proroga dello stato di emergenza fino al 31 marzo 2022;

\n

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante: “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

\n

VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645 e n. 646 dell’ 8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 654 del 20 marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020, n. 656 del 26 marzo 2020, n. 658 del 29 marzo 2020, n. 659 del 1° aprile 2020, n. 660 del 5 aprile 2020, nn. 663 e 664 del 18 aprile 2020 e nn. 665, 666 e 667 del 22 aprile 2020, n. 669 del 24 aprile 2020, n. 672 del 12 maggio 2020, n. 673 del 15 maggio 2020, n. 680 del 11 giugno 2020, n. 684 del  24 luglio 2020, n. 689 del  30 luglio 2020, n. 690 del 31 luglio 2020, n. 691 del 4 agosto 2020, n. 692 dell’11 agosto 2020, n. 693 del 17 agosto 2020, n. 698 del 18 agosto 2020, n. 702 del 15 settembre 2020, n. 705 del 2 ottobre 2020, n. 706 del 7 ottobre 2020, n. 707 del 13 ottobre 2020, n. 708 del 22 ottobre 2020, n. 709 del 24 ottobre 2020, n. 712 del 15 novembre 2020, n. 714 del 20 novembre 2020, n. 715 del 25 novembre 2020, n. 716 del 26 novembre 2020, n. 717 del 26 novembre 2020, n. 718 del 2 dicembre 2020, n. 723 del 10 dicembre 2020, n. 726 del 17 dicembre 2020, n. 728 del 29 dicembre 2020, n. 733 del 31 dicembre 2020, n. 735 del 29 gennaio 2021, n. 736 del 30 gennaio 2021 e n. 737 del 2 febbraio 2021, 738 del 9 febbraio 2021, n. 739 dell’11 febbraio 2021, n. 740 del 12 febbraio 2021, n. 741 del 16 febbraio 2021, n. 742 del 16 febbraio 2021, n. 751 del 17 marzo 2021, n. 752 del 19 marzo 2021, n. 764 del 2 aprile 2021, n.772 del 30 aprile 2021, n. 774 e n. 775 del 13 maggio 2021, n. 776 del 14 maggio 2021, n. 777 del 17 maggio 2021, n. 778 del 18 maggio 2021, n. 784 del 12 luglio 2021 e n. 786 del 31 luglio 2021, n. 805  del 5 novembre 2021, n. 806 dell’8 novembre 2021, 808 del 12 novembre 2021, 816 del 17 dicembre 2021, 817 del 31 dicembre 2021, n. 849 del 21 gennaio 2022, n. 869 dell’ 1 marzo 2022, n. 879 del 25 marzo 2022, n. 884 del 31 marzo 2022, n. 887 del 15 aprile 2022, n. 888 del 16 aprile 2022, n. 890 del 26 aprile 2022 e n.893 del 16 maggio 2022;

\n

VISTO il decreto legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, ed in particolare l’articolo 1 con cui è disposto che allo scopo di adeguare all’evoluzione dello stato della pandemia da COVID-19 le misure di contrasto in ambito organizzativo, operativo e logistico emanate con ordinanze di protezione civile durante la vigenza dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, da ultimo prorogato fino al 31 marzo 2022, preservando, fino al 31 dicembre 2022, la necessaria capacità operativa e di pronta reazione delle strutture durante la fase di progressivo rientro nell’ordinario,  possono essere adottate una o più ordinanze ai sensi di quanto previsto dall’articolo 26 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

\n

CONSIDERATO, inoltre, che il sopra citato decreto legge n. 24/2022, prevede che possono essere adottate ordinanze di protezione civile, su richiesta motivata delle Amministrazioni competenti, e possono contenere misure derogatorie negli ambiti suindicati, individuate nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, con efficacia limitata fino al 31 dicembre 2022;

\n

CONSIDERATO, inoltre, che le ordinanze possono essere adottate nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e sono comunicate tempestivamente alle Camere;

\n

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 719 del 4 dicembre 2020 che all’articolo 1 ha previsto per il ripristino della capacità di risposta del Servizio nazionale della protezione civile, che le regioni, le province autonome e le organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco centrale presentassero al Dipartimento della protezione civile, entro 60 giorni dalla puBblicazione della medesima ordinanza, l'elenco delle attrezzature e dei mezzi impiegati da ripristinare e l'elenco dei beni da ripristinare delle organizzazioni di volontariato iscritte negli elenchi territoriali con stanziamento, all’articolo 2 di risorse pari a 18 milioni di euro;

\n

VISTA la nota del 13 gennaio 2021 prot. n. DPC/COVID/1865 con la quale sono state trasmesse alle Organizzazioni di volontariato iscritte nell’elenco centrale, alle Direzioni di protezione civile di tutte le regioni e Province autonome, alla Commissione speciale di protezione civile della Conferenza delle regioni e province autonome, al Presidente del Comitato del volontariato di protezione civile, le procedure per l’ attuazione del Piano di ripristino della capacità operativa del Servizio nazionale di protezione civile previsto dall’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.719/2020;

\n

ATTESO che, a seguito dell’istruttoria preliminare delle istanze rappresentate dalle Regioni e delle Province autonome per le organizzazioni di volontariato iscritte negli elenchi territoriali e dalle Organizzazioni di volontariato iscritte nell’Elenco centrale si è reso necessario prevedere l’integrazione delle risorse stanziate con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 719/2020;

\n

VISTO l'articolo 40  del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 che, al comma 3, ha previsto, per il 2021, la destinazione di una quota parte del fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 pari a 19 milioni di euro al ripristino della capacità di risposta del Servizio nazionale della Protezione Civile;

\n

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 768 del 14 aprile 2021 che ai sensi dell'articolo 40, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, ha integrato all’articolo 1 le risorse di cui all'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 719 del 4 dicembre 2020, di 19 milioni di euro, portando lo stanziamento complessivo di cui alla citata ordinanza n. 719/2020 a un totale di  37 milioni di euro;

\n

ATTESO che con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile Rep. n. 2972 del 14  ottobre 2021 è stato formalizzato il riparto dei fondi, per un importo complessivo pari a euro 5.628.530,21, da distribuire alle Organizzazioni di volontariato iscritte nell’Elenco centrale, registrato presso la Corte dei Conti in data 13/12/2021 con rep.  n. 2961 e sono stati, inoltre, predisposti gli acconti del 50% del finanziamento spettante a ciascuna delle predette organizzazioni;

\n

ATTESO che in data 8 febbraio 2022, con nota Prot. DPC/COVID/5352, sono state inviate alle Organizzazioni di volontariato iscritte nell’Elenco Centrale le procedure per la rendicontazione dei progetti e la relativa richiesta di saldo;

\n

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. 1403 del 25 maggio 2022, relativo al programma degli interventi delle Regioni e delle Province Autonome, comprensivi delle Organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nei relativi elenchi territoriali, per un importo complessivo di € 30.789.608,63;

\n

CONSIDERATO che, in ragione del lasso di tempo trascorso dalla presentazione dei progetti all’erogazione dei fondi, nonché del contesto di crisi internazionale, si è riscontrata una scarsità di materie prime con conseguente ritardo sulle consegne dei beni nonché un incremento dei prezzi dei materiali e che pertanto le Regioni e le Province autonome e le organizzazioni di volontariato hanno evidenziato la necessità di riattualizzare alcune delle stime effettuate rispetto ai preventivi di spesa presentati;

\n

CONSIDERATO che la necessità di fronteggiare con urgenza gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali è stata oggetto di numerosi interventi normativi di rango primario, in particolare: l’articolo 1 septies del decreto legge n. 73 del 25 maggio 2021, recante: “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” e il comma 398 della legge  n. 234/2021 che ha esteso la misura ivi prevista all’anno 2021; l’articolo 29 del decreto legge n.4 del 27 gennaio 2022 recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico; l’articolo 26 del decreto-legge n. 50 del 17 maggio 2022 recante: “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”;

\n

RAVVISATA, comunque la necessità di consentire, a invarianza di spesa autorizzata e senza ulteriori aggravi amministrativi, il tempestivo ripristino dei beni, dei mezzi e delle attrezzature di cui alla citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.719/2020, come rifinanziata dall’ordinanza n. 768/2021;

\n

ACQUISITA l’intesa delle Regioni e Province autonome;

\n

DI CONCERTO con il Ministero dell’economia e delle finanze;

\n

DISPONE

\n

ART. 1
\n(Mantenimento della capacità di ripristino di cui all’articolo 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 719 del 4 dicembre 2020)

\n
  1. Al fine di garantire la capacità di risposta del servizio nazionale di protezione civile prevista dall’articolo 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 719 del 4 dicembre 2020, mediante il ripristino di attrezzature, mezzi e beni impiegati dalle regioni, province autonome e dalle organizzazioni di volontariato iscritte nell’elenco nazionale del volontariato di protezione civile, è autorizzata la rimodulazione degli elenchi delle attrezzature, dei mezzi e dei beni interessati, già presentati ai sensi dell’articolo 1 dell’ordinanza n. 719/20 e delle procedure per l’attuazione del Piano di ripristino della capacità operativa del Servizio nazionale di protezione civile di cui in premessa. La rimodulazione può avvenire mediante riduzione del numero dei beni, delle attrezzature o dei mezzi indicati in ciascun elenco ovvero mediante la sostituzione, nel caso di beni, mezzi o attrezzature fungibili, con altri beni, mezzi o attrezzature di prezzo inferiore o di pari importo.
  2. \n
  3. Le rimodulazioni di cui al comma 1 possono avvenire esclusivamente nell’ambito dell’importo già autorizzato per singolo elenco, previa attestazione da parte dei beneficiari del rispetto del criterio di identica funzionalità dei beni, mezzi, attrezzature sostituiti o ridotti nel numero, rispetto a quelli previsti nell’elenco iniziale, da presentare prima della conclusione del progetto per il parere favorevole da acquisire dalle Regioni/PA di appartenenza, nel caso di organizzazioni iscritte nel relativo elenco territoriale, o dal Dipartimento della Protezione Civile, nel caso di organizzazioni iscritte nell’Elenco Centrale.
    \n\t 
  4. \n

ART. 2
\n(Clausola di invarianza finanziaria)

\n
  1. Dall’attuazione delle misure di cui alla presente ordinanza non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
    \n\t 
  2. \n

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

\n

 

\n

Roma, 18 luglio 2022

\n

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\nFabrizio Curcio

\n","value":"

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

\r\n\r\n

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;

\r\n\r\n

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 con cui il medesimo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020, la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020 con cui il medesimo stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 2021, la delibera del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2021 che ha previsto la proroga dello stato di emergenza fino al 30 aprile 2021, nonché la delibera del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021 che ha previsto l’ulteriore proroga dello stato di emergenza fino al 31 luglio 2021;

\r\n\r\n

VISTO il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105,  recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”, che all’articolo 1 ha previsto l’ulteriore proroga dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021;

\r\n\r\n

VISTO l’articolo 1 del decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221 recante “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”, che ha previsto l’ulteriore proroga dello stato di emergenza fino al 31 marzo 2022;

\r\n\r\n

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante: “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

\r\n\r\n

VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645 e n. 646 dell’ 8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 654 del 20 marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020, n. 656 del 26 marzo 2020, n. 658 del 29 marzo 2020, n. 659 del 1° aprile 2020, n. 660 del 5 aprile 2020, nn. 663 e 664 del 18 aprile 2020 e nn. 665, 666 e 667 del 22 aprile 2020, n. 669 del 24 aprile 2020, n. 672 del 12 maggio 2020, n. 673 del 15 maggio 2020, n. 680 del 11 giugno 2020, n. 684 del  24 luglio 2020, n. 689 del  30 luglio 2020, n. 690 del 31 luglio 2020, n. 691 del 4 agosto 2020, n. 692 dell’11 agosto 2020, n. 693 del 17 agosto 2020, n. 698 del 18 agosto 2020, n. 702 del 15 settembre 2020, n. 705 del 2 ottobre 2020, n. 706 del 7 ottobre 2020, n. 707 del 13 ottobre 2020, n. 708 del 22 ottobre 2020, n. 709 del 24 ottobre 2020, n. 712 del 15 novembre 2020, n. 714 del 20 novembre 2020, n. 715 del 25 novembre 2020, n. 716 del 26 novembre 2020, n. 717 del 26 novembre 2020, n. 718 del 2 dicembre 2020, n. 723 del 10 dicembre 2020, n. 726 del 17 dicembre 2020, n. 728 del 29 dicembre 2020, n. 733 del 31 dicembre 2020, n. 735 del 29 gennaio 2021, n. 736 del 30 gennaio 2021 e n. 737 del 2 febbraio 2021, 738 del 9 febbraio 2021, n. 739 dell’11 febbraio 2021, n. 740 del 12 febbraio 2021, n. 741 del 16 febbraio 2021, n. 742 del 16 febbraio 2021, n. 751 del 17 marzo 2021, n. 752 del 19 marzo 2021, n. 764 del 2 aprile 2021, n.772 del 30 aprile 2021, n. 774 e n. 775 del 13 maggio 2021, n. 776 del 14 maggio 2021, n. 777 del 17 maggio 2021, n. 778 del 18 maggio 2021, n. 784 del 12 luglio 2021 e n. 786 del 31 luglio 2021, n. 805  del 5 novembre 2021, n. 806 dell’8 novembre 2021, 808 del 12 novembre 2021, 816 del 17 dicembre 2021, 817 del 31 dicembre 2021, n. 849 del 21 gennaio 2022, n. 869 dell’ 1 marzo 2022, n. 879 del 25 marzo 2022, n. 884 del 31 marzo 2022, n. 887 del 15 aprile 2022, n. 888 del 16 aprile 2022, n. 890 del 26 aprile 2022 e n.893 del 16 maggio 2022;

\r\n\r\n

VISTO il decreto legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, ed in particolare l’articolo 1 con cui è disposto che allo scopo di adeguare all’evoluzione dello stato della pandemia da COVID-19 le misure di contrasto in ambito organizzativo, operativo e logistico emanate con ordinanze di protezione civile durante la vigenza dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, da ultimo prorogato fino al 31 marzo 2022, preservando, fino al 31 dicembre 2022, la necessaria capacità operativa e di pronta reazione delle strutture durante la fase di progressivo rientro nell’ordinario,  possono essere adottate una o più ordinanze ai sensi di quanto previsto dall’articolo 26 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

\r\n\r\n

CONSIDERATO, inoltre, che il sopra citato decreto legge n. 24/2022, prevede che possono essere adottate ordinanze di protezione civile, su richiesta motivata delle Amministrazioni competenti, e possono contenere misure derogatorie negli ambiti suindicati, individuate nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, con efficacia limitata fino al 31 dicembre 2022;

\r\n\r\n

CONSIDERATO, inoltre, che le ordinanze possono essere adottate nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e sono comunicate tempestivamente alle Camere;

\r\n\r\n

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 719 del 4 dicembre 2020 che all’articolo 1 ha previsto per il ripristino della capacità di risposta del Servizio nazionale della protezione civile, che le regioni, le province autonome e le organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco centrale presentassero al Dipartimento della protezione civile, entro 60 giorni dalla puBblicazione della medesima ordinanza, l'elenco delle attrezzature e dei mezzi impiegati da ripristinare e l'elenco dei beni da ripristinare delle organizzazioni di volontariato iscritte negli elenchi territoriali con stanziamento, all’articolo 2 di risorse pari a 18 milioni di euro;

\r\n\r\n

VISTA la nota del 13 gennaio 2021 prot. n. DPC/COVID/1865 con la quale sono state trasmesse alle Organizzazioni di volontariato iscritte nell’elenco centrale, alle Direzioni di protezione civile di tutte le regioni e Province autonome, alla Commissione speciale di protezione civile della Conferenza delle regioni e province autonome, al Presidente del Comitato del volontariato di protezione civile, le procedure per l’ attuazione del Piano di ripristino della capacità operativa del Servizio nazionale di protezione civile previsto dall’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.719/2020;

\r\n\r\n

ATTESO che, a seguito dell’istruttoria preliminare delle istanze rappresentate dalle Regioni e delle Province autonome per le organizzazioni di volontariato iscritte negli elenchi territoriali e dalle Organizzazioni di volontariato iscritte nell’Elenco centrale si è reso necessario prevedere l’integrazione delle risorse stanziate con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 719/2020;

\r\n\r\n

VISTO l'articolo 40  del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 che, al comma 3, ha previsto, per il 2021, la destinazione di una quota parte del fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 pari a 19 milioni di euro al ripristino della capacità di risposta del Servizio nazionale della Protezione Civile;

\r\n\r\n

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 768 del 14 aprile 2021 che ai sensi dell'articolo 40, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, ha integrato all’articolo 1 le risorse di cui all'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 719 del 4 dicembre 2020, di 19 milioni di euro, portando lo stanziamento complessivo di cui alla citata ordinanza n. 719/2020 a un totale di  37 milioni di euro;

\r\n\r\n

ATTESO che con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile Rep. n. 2972 del 14  ottobre 2021 è stato formalizzato il riparto dei fondi, per un importo complessivo pari a euro 5.628.530,21, da distribuire alle Organizzazioni di volontariato iscritte nell’Elenco centrale, registrato presso la Corte dei Conti in data 13/12/2021 con rep.  n. 2961 e sono stati, inoltre, predisposti gli acconti del 50% del finanziamento spettante a ciascuna delle predette organizzazioni;

\r\n\r\n

ATTESO che in data 8 febbraio 2022, con nota Prot. DPC/COVID/5352, sono state inviate alle Organizzazioni di volontariato iscritte nell’Elenco Centrale le procedure per la rendicontazione dei progetti e la relativa richiesta di saldo;

\r\n\r\n

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. 1403 del 25 maggio 2022, relativo al programma degli interventi delle Regioni e delle Province Autonome, comprensivi delle Organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nei relativi elenchi territoriali, per un importo complessivo di € 30.789.608,63;

\r\n\r\n

CONSIDERATO che, in ragione del lasso di tempo trascorso dalla presentazione dei progetti all’erogazione dei fondi, nonché del contesto di crisi internazionale, si è riscontrata una scarsità di materie prime con conseguente ritardo sulle consegne dei beni nonché un incremento dei prezzi dei materiali e che pertanto le Regioni e le Province autonome e le organizzazioni di volontariato hanno evidenziato la necessità di riattualizzare alcune delle stime effettuate rispetto ai preventivi di spesa presentati;

\r\n\r\n

CONSIDERATO che la necessità di fronteggiare con urgenza gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali è stata oggetto di numerosi interventi normativi di rango primario, in particolare: l’articolo 1 septies del decreto legge n. 73 del 25 maggio 2021, recante: “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” e il comma 398 della legge  n. 234/2021 che ha esteso la misura ivi prevista all’anno 2021; l’articolo 29 del decreto legge n.4 del 27 gennaio 2022 recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico; l’articolo 26 del decreto-legge n. 50 del 17 maggio 2022 recante: “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”;

\r\n\r\n

RAVVISATA, comunque la necessità di consentire, a invarianza di spesa autorizzata e senza ulteriori aggravi amministrativi, il tempestivo ripristino dei beni, dei mezzi e delle attrezzature di cui alla citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.719/2020, come rifinanziata dall’ordinanza n. 768/2021;

\r\n\r\n

ACQUISITA l’intesa delle Regioni e Province autonome;
\r\n
\r\nDI CONCERTO con il Ministero dell’economia e delle finanze;

\r\n\r\n

DISPONE
\r\n
\r\nART. 1
\r\n(Mantenimento della capacità di ripristino di cui all’articolo 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 719 del 4 dicembre 2020)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Al fine di garantire la capacità di risposta del servizio nazionale di protezione civile prevista dall’articolo 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 719 del 4 dicembre 2020, mediante il ripristino di attrezzature, mezzi e beni impiegati dalle regioni, province autonome e dalle organizzazioni di volontariato iscritte nell’elenco nazionale del volontariato di protezione civile, è autorizzata la rimodulazione degli elenchi delle attrezzature, dei mezzi e dei beni interessati, già presentati ai sensi dell’articolo 1 dell’ordinanza n. 719/20 e delle procedure per l’attuazione del Piano di ripristino della capacità operativa del Servizio nazionale di protezione civile di cui in premessa. La rimodulazione può avvenire mediante riduzione del numero dei beni, delle attrezzature o dei mezzi indicati in ciascun elenco ovvero mediante la sostituzione, nel caso di beni, mezzi o attrezzature fungibili, con altri beni, mezzi o attrezzature di prezzo inferiore o di pari importo.
  2. \r\n\t
  3. Le rimodulazioni di cui al comma 1 possono avvenire esclusivamente nell’ambito dell’importo già autorizzato per singolo elenco, previa attestazione da parte dei beneficiari del rispetto del criterio di identica funzionalità dei beni, mezzi, attrezzature sostituiti o ridotti nel numero, rispetto a quelli previsti nell’elenco iniziale, da presentare prima della conclusione del progetto per il parere favorevole da acquisire dalle Regioni/PA di appartenenza, nel caso di organizzazioni iscritte nel relativo elenco territoriale, o dal Dipartimento della Protezione Civile, nel caso di organizzazioni iscritte nell’Elenco Centrale.
    \r\n\t 
  4. \r\n
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ART. 2
\r\n(Clausola di invarianza finanziaria)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Dall’attuazione delle misure di cui alla presente ordinanza non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
    \r\n\t 
  2. \r\n
\r\n\r\n

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

\r\n\r\n

 

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Roma, 18 luglio 2022
\r\n
\r\nIL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\r\nFabrizio Curcio

\r\n"},"field_abstract":{"processed":"

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.177 del 30 luglio 2022

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Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.177 del 30 luglio 2022

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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

\n

VISTA     la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;
\nVISTO     il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modifiche ed integrazioni;
\nVISTO il decreto legislativo n. 1, del 2 gennaio 2018, recante “Codice della protezione civile”;
\nVISTO il decreto legislativo 6 febbraio 2020, n. 4 recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n.1 del 2018”;
\nVISTO    il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante “Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile” e successive modifiche ed integrazioni;
\nVISTO     il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2010 recante “Disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri” e successive modifiche ed integrazioni;
\nVISTO    il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° ottobre 2012, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri” e, in particolare, l’articolo 21, concernente l’articolazione del Dipartimento della Protezione Civile, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio del Ministri in data 23 ottobre 2020;
\nVISTO     il decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 28 aprile 2021, registrato alla Corte dei Conti il 12 maggio 2021, al n. 1146, con il quale sono state individuate le attribuzioni delle strutture organizzative in cui si articola il Dipartimento della Protezione Civile;
\nVISTO  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 2021, visto e annotato al n. 628 in data 26 febbraio 2021 dall’Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e registrato dalla Corte dei Conti al n. 474 in data 1 marzo 2021, con il quale è stato conferito all’Ing. Fabrizio CURCIO, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della Protezione Civile, a far data dal 26 febbraio 2021 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all’articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. 3 luglio 1997, n. 520;
\nRILEVATO che con il sopra richiamato D.P.C.M. del 26 febbraio 2021 all’Ing. Fabrizio CURCIO, Capo del Dipartimento della protezione civile, è stata attribuita la titolarità del centro di responsabilità amministrativa n. 13 “Protezione Civile” del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
\nVISTA    la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
\nVISTO    il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2018 recante “Modifiche al regolamento di autonomia contabile e finanziaria della Presidenza del Consiglio dei Ministri”, adottato con il suindicato DPCM 22 novembre 2010;
\nVISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 9 novembre 2012 recante “Indirizzi operativi per assicurare l’unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile”;
\nTENUTO CONTO della rilevanza delle modifiche introdotte dal codice della protezione civile circa l’attività di protezione civile e dell’inderogabile esigenza di predisporre le previste misure di attuazione; 
\nVISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, e successive; 
\nVISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”; 
\nVISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 719 del 4 dicembre 2020 recante “Ulteriori  interventi  urgenti  di  protezione  civile  in  relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario  connesso  all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 308 del 12 dicembre 2020, con la quale il Dipartimento della protezione civile, al fine di garantire tempestivamente il ripristino della capacità di risposta del Servizio Nazionale della protezione civile, può autorizzare l’avvio immediato degli interventi volti al ripristino della funzionalità, al ricondizionamento, alla manutenzione straordinaria e al reintegro delle attrezzature e dei mezzi impiegati, qualora non convenientemente ripristinabili, ed in particolare l’articolo 1, commi 2 e 3, che prevedono:
\n-    le Regioni, le Province autonome e le Organizzazioni di volontariato iscritte nell’elenco centrale presentano al Dipartimento della protezione civile, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell’ordinanza in rassegna, l’elenco delle attrezzature e dei mezzi impiegati la cui funzionalità necessita di essere ripristinata, unitamente all’analitica quantificazione delle spese necessarie. Le Regioni e le Province autonome presentano altresì al Dipartimento, entro i medesimi termini, l’elenco dei beni da ripristinare delle Organizzazioni di volontariato iscritte negli elenchi territoriali.  Il Dipartimento della protezione civile provvede alla necessaria istruttoria all’esito della quale approva l’elenco degli interventi di cui al comma 1 e autorizza l’avvio immediato delle procedure di acquisizione, determinando l’ammontare massimo dei contributi concedibili a ciascun soggetto beneficiario;
\n-    per le finalità di cui al comma 1, ai soggetti beneficiari può essere riconosciuta ed erogata, su richiesta, un’anticipazione non superiore al 50% del contributo spettante. Il saldo è erogato dietro presentazione di apposita rendicontazione. 
\nVISTA    la nota prot. DPC/COVID/1865 del 13/01/2021 concernente la richiesta alle Regioni, alle Province autonome e alle Organizzazioni di volontariato iscritte nell’elenco centrale della protezione civile degli elenchi delle attrezzature e dei mezzi impiegati la cui funzionalità necessita di essere ripristinata, unitamente alla quantificazione delle spese necessarie, e con la quale sono state fornite le indicazioni operative per la rappresentazione dei rispettivi fabbisogni; 
\nVISTO l’articolo 2, comma 1, della menzionata ordinanza n. 719/2020 che sancisce: 
\n-    “Alle misure disciplinate nella presente ordinanza, si provvede a valere sulle risorse finanziarie che sono rese disponibili per la gestione della situazione di emergenza di cui in premessa entro il limite massimo complessivo di euro 18.000.000,00”;
\nVISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 768 del 14 aprile 2021 recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 21-04-2021, e nello specifico l’articolo 1 che dispone:
\n-    “1. Le risorse di cui all’articolo 2, comma 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 719 del 4 dicembre 2020, sono integrate di euro 19.000.000,00, ai sensi dell’articolo 40, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41”.
\nVISTO    il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, repertorio n. 346 del 15 febbraio 2021, con il quale è stato costituito un apposito Gruppo di Lavoro incaricato dell’istruttoria dei fabbisogni rappresentati dalle Regioni, Province autonome e dalle Organizzazioni di volontariato iscritte nell’elenco centrale del volontariato di protezione civile al fine di assicurare l’efficace attuazione delle attività per il ripristino della capacità operativa del Servizio Nazionale della protezione civile di cui all’ordinanza n. 719/2020;
\nCONSIDERATO che il contributo riconoscibile per il ripristino e la ricostruzione della capacità di intervento del sistema di protezione civile sarà pari al 100% delle somme approvate;
\nVISTA la nota prot. DPC/COVID/37715 dell’01/09/2021 con la quale il Gruppo di Lavoro suindicato, al termine dell’attività istruttoria, ha trasmesso la relazione finale con la quale sono stati approvati progetti per un valore complessivo pari ad euro 5.310.030,31, come da tabella in allegato 1;
\nVISTA la nota prot. COVID/40126 del 17/09/2021 con la quale è stata trasmessa una nuova tabella di riparto, recante delle modifiche ed integrazioni, e pertanto l’importo complessivo dei progetti approvati risulta pari ad euro 5.628.530,31;
\nRITENUTO di dare corso al procedimento di erogazione dei contributi in parola, sulla base degli esiti delle predette attività istruttorie; 
\nRAVVISATA l’opportunità di impegnare la somma complessiva di euro 5.628.530,31, sul capitolo 963, piano gestionale n. 40 del ripristino della capacità di risposta alle emergenze del Servizio Nazionale della Protezione Civile delle Organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell’elenco centrale del Dipartimento della protezione civile;

\n

\nD E C R E T A

\n

Articolo 1

\n

1.    E’ approvato il programma degli interventi proposti dalle Organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell’elenco centrale del Dipartimento della protezione civile e dei rispettivi impegni di spesa, come indicato nell’All. 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto;
\n2.    E’ impegnata, per la causale indicata nel precedente comma la somma di euro 5.628.530,31 (cinquemilioniseicentoventottomilacinquecentotrenta/31) piano gestionale 40, che graverà sul capitolo 963 del centro di responsabilità n. 13 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’esercizio finanziario 2021 in favore dell’Associazione Nazionale Alpini Milano (MI) ed altri, come indicato nel precedente comma 1.

\n

Articolo 2

\n

1.    In attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 3, dell’ODCPC 719/2020, il Dipartimento   della protezione civile eroga un’anticipazione non superiore al 50% del totale complessivo dei contributi concedibili spettanti a ciascun beneficiario.
\nIl saldo finale sarà trasferito dietro presentazione di apposita rendicontazione.

\n

Articolo 3

\n

1.    Il Gruppo di Lavoro istituito con Decreto n. 346 del 15 febbraio 2021 verifica, anche in corso d’opera, l’effettiva realizzazione degli interventi autorizzati così come previsto dal citato decreto art. 2, comma 1, lettera f).

\n

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione.

\n

\n                                                                               IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
\n                                                                                               Fabrizio Curcio

\n

\n 

\n","value":"

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

\r\n\r\n

VISTA     la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;
\r\nVISTO     il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modifiche ed integrazioni;
\r\nVISTO il decreto legislativo n. 1, del 2 gennaio 2018, recante “Codice della protezione civile”;
\r\nVISTO il decreto legislativo 6 febbraio 2020, n. 4 recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n.1 del 2018”;
\r\nVISTO    il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante “Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile” e successive modifiche ed integrazioni;
\r\nVISTO     il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2010 recante “Disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri” e successive modifiche ed integrazioni;
\r\nVISTO    il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° ottobre 2012, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri” e, in particolare, l’articolo 21, concernente l’articolazione del Dipartimento della Protezione Civile, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio del Ministri in data 23 ottobre 2020;
\r\nVISTO     il decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 28 aprile 2021, registrato alla Corte dei Conti il 12 maggio 2021, al n. 1146, con il quale sono state individuate le attribuzioni delle strutture organizzative in cui si articola il Dipartimento della Protezione Civile;
\r\nVISTO  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 2021, visto e annotato al n. 628 in data 26 febbraio 2021 dall’Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e registrato dalla Corte dei Conti al n. 474 in data 1 marzo 2021, con il quale è stato conferito all’Ing. Fabrizio CURCIO, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della Protezione Civile, a far data dal 26 febbraio 2021 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all’articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. 3 luglio 1997, n. 520;
\r\nRILEVATO che con il sopra richiamato D.P.C.M. del 26 febbraio 2021 all’Ing. Fabrizio CURCIO, Capo del Dipartimento della protezione civile, è stata attribuita la titolarità del centro di responsabilità amministrativa n. 13 “Protezione Civile” del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
\r\nVISTA    la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
\r\nVISTO    il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
\r\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2018 recante “Modifiche al regolamento di autonomia contabile e finanziaria della Presidenza del Consiglio dei Ministri”, adottato con il suindicato DPCM 22 novembre 2010;
\r\nVISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 9 novembre 2012 recante “Indirizzi operativi per assicurare l’unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile”;
\r\nTENUTO CONTO della rilevanza delle modifiche introdotte dal codice della protezione civile circa l’attività di protezione civile e dell’inderogabile esigenza di predisporre le previste misure di attuazione; 
\r\nVISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, e successive; 
\r\nVISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”; 
\r\nVISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 719 del 4 dicembre 2020 recante “Ulteriori  interventi  urgenti  di  protezione  civile  in  relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario  connesso  all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 308 del 12 dicembre 2020, con la quale il Dipartimento della protezione civile, al fine di garantire tempestivamente il ripristino della capacità di risposta del Servizio Nazionale della protezione civile, può autorizzare l’avvio immediato degli interventi volti al ripristino della funzionalità, al ricondizionamento, alla manutenzione straordinaria e al reintegro delle attrezzature e dei mezzi impiegati, qualora non convenientemente ripristinabili, ed in particolare l’articolo 1, commi 2 e 3, che prevedono:
\r\n-    le Regioni, le Province autonome e le Organizzazioni di volontariato iscritte nell’elenco centrale presentano al Dipartimento della protezione civile, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell’ordinanza in rassegna, l’elenco delle attrezzature e dei mezzi impiegati la cui funzionalità necessita di essere ripristinata, unitamente all’analitica quantificazione delle spese necessarie. Le Regioni e le Province autonome presentano altresì al Dipartimento, entro i medesimi termini, l’elenco dei beni da ripristinare delle Organizzazioni di volontariato iscritte negli elenchi territoriali.  Il Dipartimento della protezione civile provvede alla necessaria istruttoria all’esito della quale approva l’elenco degli interventi di cui al comma 1 e autorizza l’avvio immediato delle procedure di acquisizione, determinando l’ammontare massimo dei contributi concedibili a ciascun soggetto beneficiario;
\r\n-    per le finalità di cui al comma 1, ai soggetti beneficiari può essere riconosciuta ed erogata, su richiesta, un’anticipazione non superiore al 50% del contributo spettante. Il saldo è erogato dietro presentazione di apposita rendicontazione. 
\r\nVISTA    la nota prot. DPC/COVID/1865 del 13/01/2021 concernente la richiesta alle Regioni, alle Province autonome e alle Organizzazioni di volontariato iscritte nell’elenco centrale della protezione civile degli elenchi delle attrezzature e dei mezzi impiegati la cui funzionalità necessita di essere ripristinata, unitamente alla quantificazione delle spese necessarie, e con la quale sono state fornite le indicazioni operative per la rappresentazione dei rispettivi fabbisogni; 
\r\nVISTO l’articolo 2, comma 1, della menzionata ordinanza n. 719/2020 che sancisce: 
\r\n-    “Alle misure disciplinate nella presente ordinanza, si provvede a valere sulle risorse finanziarie che sono rese disponibili per la gestione della situazione di emergenza di cui in premessa entro il limite massimo complessivo di euro 18.000.000,00”;
\r\nVISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 768 del 14 aprile 2021 recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 21-04-2021, e nello specifico l’articolo 1 che dispone:
\r\n-    “1. Le risorse di cui all’articolo 2, comma 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 719 del 4 dicembre 2020, sono integrate di euro 19.000.000,00, ai sensi dell’articolo 40, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41”.
\r\nVISTO    il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, repertorio n. 346 del 15 febbraio 2021, con il quale è stato costituito un apposito Gruppo di Lavoro incaricato dell’istruttoria dei fabbisogni rappresentati dalle Regioni, Province autonome e dalle Organizzazioni di volontariato iscritte nell’elenco centrale del volontariato di protezione civile al fine di assicurare l’efficace attuazione delle attività per il ripristino della capacità operativa del Servizio Nazionale della protezione civile di cui all’ordinanza n. 719/2020;
\r\nCONSIDERATO che il contributo riconoscibile per il ripristino e la ricostruzione della capacità di intervento del sistema di protezione civile sarà pari al 100% delle somme approvate;
\r\nVISTA la nota prot. DPC/COVID/37715 dell’01/09/2021 con la quale il Gruppo di Lavoro suindicato, al termine dell’attività istruttoria, ha trasmesso la relazione finale con la quale sono stati approvati progetti per un valore complessivo pari ad euro 5.310.030,31, come da tabella in allegato 1;
\r\nVISTA la nota prot. COVID/40126 del 17/09/2021 con la quale è stata trasmessa una nuova tabella di riparto, recante delle modifiche ed integrazioni, e pertanto l’importo complessivo dei progetti approvati risulta pari ad euro 5.628.530,31;
\r\nRITENUTO di dare corso al procedimento di erogazione dei contributi in parola, sulla base degli esiti delle predette attività istruttorie; 
\r\nRAVVISATA l’opportunità di impegnare la somma complessiva di euro 5.628.530,31, sul capitolo 963, piano gestionale n. 40 del ripristino della capacità di risposta alle emergenze del Servizio Nazionale della Protezione Civile delle Organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell’elenco centrale del Dipartimento della protezione civile;

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\r\nD E C R E T A

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Articolo 1

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1.    E’ approvato il programma degli interventi proposti dalle Organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell’elenco centrale del Dipartimento della protezione civile e dei rispettivi impegni di spesa, come indicato nell’All. 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto;
\r\n2.    E’ impegnata, per la causale indicata nel precedente comma la somma di euro 5.628.530,31 (cinquemilioniseicentoventottomilacinquecentotrenta/31) piano gestionale 40, che graverà sul capitolo 963 del centro di responsabilità n. 13 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’esercizio finanziario 2021 in favore dell’Associazione Nazionale Alpini Milano (MI) ed altri, come indicato nel precedente comma 1.

\r\n\r\n

Articolo 2

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1.    In attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 3, dell’ODCPC 719/2020, il Dipartimento   della protezione civile eroga un’anticipazione non superiore al 50% del totale complessivo dei contributi concedibili spettanti a ciascun beneficiario.
\r\nIl saldo finale sarà trasferito dietro presentazione di apposita rendicontazione.

\r\n\r\n

Articolo 3

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1.    Il Gruppo di Lavoro istituito con Decreto n. 346 del 15 febbraio 2021 verifica, anche in corso d’opera, l’effettiva realizzazione degli interventi autorizzati così come previsto dal citato decreto art. 2, comma 1, lettera f).

\r\n\r\n

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione.

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\r\n                                                                               IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
\r\n                                                                                               Fabrizio Curcio

\r\n\r\n


\r\n 

\r\n"},"field_abstract":{"processed":"

Impegno di spesa a favore dell’Associazione Nazionale Alpini di Milano (MI) ed altri, per un importo complessivo di € 5.628.530,31

\n

Cap. 963 - Esercizio finanziario 2021

\n","value":"

Impegno di spesa a favore dell’Associazione Nazionale Alpini di Milano (MI) ed altri, per un importo complessivo di € 5.628.530,31

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Cap. 963 - Esercizio finanziario 2021

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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

\n

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;

\n

VISTO il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modifiche ed integrazioni;

\n

VISTO  il decreto legislativo n. 1, del 2 gennaio 2018, recante “Codice della protezione civile”;

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VISTO il decreto legislativo 6 febbraio 2020, n. 4 recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n.1 del 2018”;

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VISTO  il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante “Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile” e successive modifiche ed integrazioni;

\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2010 recante “Disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri” e successive modifiche ed integrazioni;

\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° ottobre 2012, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri” e, in particolare, l’articolo 21, concernente l’articolazione del Dipartimento della Protezione Civile, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio del Ministri in data 23 ottobre 2020;

\n

VISTO il decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 28 aprile 2021, registrato alla Corte dei Conti il 12 maggio 2021, al n. 1146, con il quale sono state individuate le attribuzioni delle strutture organizzative in cui si articola il Dipartimento della Protezione Civile;

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VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 2021, visto e annotato al n. 628 in data 26 febbraio 2021 dall’Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e registrato dalla Corte dei Conti al n. 474 in data 1 marzo 2021, con il quale è stato conferito all’Ing. Fabrizio CURCIO, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della Protezione Civile, a far data dal 26 febbraio 2021 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all’articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. 3 luglio 1997, n. 520;

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RILEVATO che con il sopra richiamato D.P.C.M. del 26 febbraio 2021 all’Ing. Fabrizio CURCIO, Capo del Dipartimento della protezione civile, è stata attribuita la titolarità del centro di responsabilità amministrativa n. 13 “Protezione Civile” del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

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VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

\n

VISTO il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

\n

VISTO  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2018 recante “Modifiche al regolamento di autonomia contabile e finanziaria della Presidenza del Consiglio dei Ministri”, adottato con il suindicato DPCM 22 novembre 2010;

\n

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 9 novembre 2012 recante “Indirizzi operativi per assicurare l’unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile”;

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TENUTO CONTO della rilevanza delle modifiche introdotte dal codice della protezione civile circa l’attività di protezione civile e dell’inderogabile esigenza di predisporre le previste misure di attuazione;

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VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, e successive;

\n

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

\n

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 719 del 4 dicembre 2020 recante “Ulteriori  interventi  urgenti  di  protezione  civile  in  relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario  connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 308 del 12 dicembre 2020, con la quale il Dipartimento della protezione civile, al fine di garantire tempestivamente il ripristino della capacità di risposta del Servizio Nazionale della protezione civile, può autorizzare l’avvio immediato degli interventi volti al ripristino della funzionalità, al ricondizionamento, alla manutenzione straordinaria e al reintegro delle attrezzature e dei mezzi impiegati, qualora non convenientemente ripristinabili, ed in particolare l’articolo 1, commi 2 e 3, che prevedono:

\n

- le Regioni, le Province autonome e le Organizzazioni di volontariato iscritte nell’elenco centrale presentano al Dipartimento della protezione civile, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell’ordinanza in rassegna, l’elenco delle attrezzature e dei mezzi impiegati la cui funzionalità necessita di essere ripristinata, unitamente all’analitica quantificazione delle spese necessarie. Le Regioni e le Province autonome presentano altresì al Dipartimento, entro i medesimi termini, l’elenco dei beni da ripristinare delle Organizzazioni di volontariato iscritte negli elenchi territoriali.  Il Dipartimento della protezione civile provvede alla necessaria istruttoria all’esito della quale approva l’elenco degli interventi di cui al comma 1 e autorizza l’avvio immediato delle procedure di acquisizione, determinando l’ammontare massimo dei contributi concedibili a ciascun soggetto beneficiario;

\n

- per le finalità di cui al comma 1, ai soggetti beneficiari può essere riconosciuta ed erogata, su richiesta, un’anticipazione non superiore al 50% del contributo spettante. Il saldo è erogato dietro presentazione di apposita rendicontazione.

\n

VISTA la nota prot. DPC/COVID/1865 del 13/01/2021 con la quale è stato richiesto alle Organizzazioni di volontariato iscritte nell’elenco centrale della protezione civile, alle Regioni e alle Province autonome, comprensive delle Organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nei relativi territoriali, l’elenco delle attrezzature e dei mezzi impiegati la cui funzionalità necessita di essere ripristinata, unitamente all’analitica quantificazione delle spese necessarie e con la quale sono state fornite le indicazioni operative per la rappresentazione dei rispettivi fabbisogni;

\n

VISTO l’articolo 2, comma 1, della menzionata ordinanza n. 719/2020 che sancisce:

\n

- “Alle misure disciplinate nella presente ordinanza, si provvede a valere sulle risorse finanziarie che sono rese disponibili per la gestione della situazione di emergenza di cui in premessa entro il limite massimo complessivo di euro 18.000.000,00”;

\n

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 768 del 14 aprile 2021 recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 21-04-2021, e nello specifico l’articolo 1 che dispone:

\n

- “1. Le risorse di cui all’articolo 2, comma 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 719 del 4 dicembre 2020, sono integrate di euro 19.000.000,00, ai sensi dell’articolo 40, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41”.

\n

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, repertorio n. 346 del 15 febbraio 2021, con il quale è stato costituito un apposito Gruppo di Lavoro incaricato dell’istruttoria dei fabbisogni rappresentati dalle Regioni e Province Autonome, comprensive delle OdV territoriali, e dalle Organizzazioni di volontariato iscritte nell’elenco centrale del volontariato di protezione civile al fine di assicurare l’efficace attuazione delle attività per il ripristino della capacità operativa del Servizio Nazionale della protezione civile di cui all’ordinanza n. 719/2020;

\n

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, repertorio n. 2972 del 14 ottobre 2021, con il quale è stata impegnata, la somma di euro 5.628.530,31 per l’attuazione del programma degli interventi proposti dalle Organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell’elenco centrale;

\n

CONSIDERATO che il contributo riconoscibile per il ripristino e la ricostruzione della capacità di intervento del sistema di protezione civile sarà pari al 100% delle somme approvate;

\n

VISTA la nota prot. DPC/COVID/46157 del 27/10/2021 con la quale il Gruppo di Lavoro suindicato, al termine dell’attività istruttoria, ha trasmesso la relazione finale con la quale  sono  stati  approvati progetti per un valore complessivo pari ad euro 30.789.608,63, come da tabella in All. 1 riepilogativa degli importi da assegnare alle Regioni e alle Province autonome e da tabelle definitive in All. 2 con la ripartizione dei fabbisogni spettante ad ogni beneficiario, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto;

\n

RITENUTO  di dare corso al procedimento di erogazione dei contributi in parola, sulla base degli esiti delle predette attività istruttorie;

\n

RAVVISATA l’opportunità di impegnare la somma complessiva di euro 30.789.608,63 sul capitolo 963, piano gestionale n. 30 del ripristino della capacità di risposta alle emergenze delle Regioni e delle Province Autonome, comprensivi delle Organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nei relativi elenchi territoriali;

\n

SU PROPOSTA del Coordinatore del Servizio bilancio, programmazione e affari finanziari che ha curato l’istruttoria, con esito positivo, per il trasferimento dell’importo di euro 30.789.608,63;

\n

DECRETA

\n

ART. 1

\n
  1. È approvato il programma degli interventi delle Regioni e delle Province Autonome, comprensivi delle Organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nei relativi elenchi territoriali, e dell’impegno di spesa, come indicato nell’All. 1 e nell’All. 2, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto;
  2. \n
  3. È impegnata, per la causale indicata nel precedente comma la somma di euro 30.789.608,63 (trentamilionisettecentottantanovemilaseicentotto/63) piano gestionale 30, che graverà sul capitolo 963 del centro di responsabilità n. 13 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’esercizio finanziario 2022.
  4. \n

ART. 2

\n
  1. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 3, dell’OCDPC 719/2020, il Dipartimento della protezione civile eroga un’anticipazione non superiore al 50% del totale complessivo dei contributi concedibili spettanti a ciascun beneficiario, che, in conformità a quanto specificato nella nota esplicativa del 13/01/2021 prot. DPC/COVID/1865, sarà erogata direttamente alla Regione e Provincia autonoma, che avrà cura di trasferire l’acconto spettante alle proprie Organizzazioni di volontariato territoriali di cui alla suddetta tabella All. 2.
  2. \n

Il saldo finale sarà trasferito dietro presentazione di apposita rendicontazione.

\n

ART. 3

\n
  1. Il Gruppo di Lavoro istituito con Decreto n. 346 del 15 febbraio 2021 verifica, anche in corso d’opera, l’effettiva realizzazione degli interventi autorizzati così come previsto dal citato decreto art. 2, comma 1, lettera f).
  2. \n

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione.

\n

 

\n

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
\nFabrizio Curcio

\n","value":"

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

\r\n\r\n

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;

\r\n\r\n

VISTO il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modifiche ed integrazioni;

\r\n\r\n

VISTO  il decreto legislativo n. 1, del 2 gennaio 2018, recante “Codice della protezione civile”;

\r\n\r\n

VISTO il decreto legislativo 6 febbraio 2020, n. 4 recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n.1 del 2018”;

\r\n\r\n

VISTO  il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante “Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile” e successive modifiche ed integrazioni;

\r\n\r\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2010 recante “Disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri” e successive modifiche ed integrazioni;

\r\n\r\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° ottobre 2012, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri” e, in particolare, l’articolo 21, concernente l’articolazione del Dipartimento della Protezione Civile, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio del Ministri in data 23 ottobre 2020;

\r\n\r\n

VISTO il decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 28 aprile 2021, registrato alla Corte dei Conti il 12 maggio 2021, al n. 1146, con il quale sono state individuate le attribuzioni delle strutture organizzative in cui si articola il Dipartimento della Protezione Civile;

\r\n\r\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 2021, visto e annotato al n. 628 in data 26 febbraio 2021 dall’Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e registrato dalla Corte dei Conti al n. 474 in data 1 marzo 2021, con il quale è stato conferito all’Ing. Fabrizio CURCIO, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della Protezione Civile, a far data dal 26 febbraio 2021 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all’articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. 3 luglio 1997, n. 520;

\r\n\r\n

RILEVATO che con il sopra richiamato D.P.C.M. del 26 febbraio 2021 all’Ing. Fabrizio CURCIO, Capo del Dipartimento della protezione civile, è stata attribuita la titolarità del centro di responsabilità amministrativa n. 13 “Protezione Civile” del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

\r\n\r\n

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

\r\n\r\n

VISTO il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

\r\n\r\n

VISTO  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2018 recante “Modifiche al regolamento di autonomia contabile e finanziaria della Presidenza del Consiglio dei Ministri”, adottato con il suindicato DPCM 22 novembre 2010;

\r\n\r\n

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 9 novembre 2012 recante “Indirizzi operativi per assicurare l’unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile”;

\r\n\r\n

TENUTO CONTO della rilevanza delle modifiche introdotte dal codice della protezione civile circa l’attività di protezione civile e dell’inderogabile esigenza di predisporre le previste misure di attuazione;

\r\n\r\n

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, e successive;

\r\n\r\n

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

\r\n\r\n

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 719 del 4 dicembre 2020 recante “Ulteriori  interventi  urgenti  di  protezione  civile  in  relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario  connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 308 del 12 dicembre 2020, con la quale il Dipartimento della protezione civile, al fine di garantire tempestivamente il ripristino della capacità di risposta del Servizio Nazionale della protezione civile, può autorizzare l’avvio immediato degli interventi volti al ripristino della funzionalità, al ricondizionamento, alla manutenzione straordinaria e al reintegro delle attrezzature e dei mezzi impiegati, qualora non convenientemente ripristinabili, ed in particolare l’articolo 1, commi 2 e 3, che prevedono:

\r\n\r\n

- le Regioni, le Province autonome e le Organizzazioni di volontariato iscritte nell’elenco centrale presentano al Dipartimento della protezione civile, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell’ordinanza in rassegna, l’elenco delle attrezzature e dei mezzi impiegati la cui funzionalità necessita di essere ripristinata, unitamente all’analitica quantificazione delle spese necessarie. Le Regioni e le Province autonome presentano altresì al Dipartimento, entro i medesimi termini, l’elenco dei beni da ripristinare delle Organizzazioni di volontariato iscritte negli elenchi territoriali.  Il Dipartimento della protezione civile provvede alla necessaria istruttoria all’esito della quale approva l’elenco degli interventi di cui al comma 1 e autorizza l’avvio immediato delle procedure di acquisizione, determinando l’ammontare massimo dei contributi concedibili a ciascun soggetto beneficiario;

\r\n\r\n

- per le finalità di cui al comma 1, ai soggetti beneficiari può essere riconosciuta ed erogata, su richiesta, un’anticipazione non superiore al 50% del contributo spettante. Il saldo è erogato dietro presentazione di apposita rendicontazione.

\r\n\r\n

VISTA la nota prot. DPC/COVID/1865 del 13/01/2021 con la quale è stato richiesto alle Organizzazioni di volontariato iscritte nell’elenco centrale della protezione civile, alle Regioni e alle Province autonome, comprensive delle Organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nei relativi territoriali, l’elenco delle attrezzature e dei mezzi impiegati la cui funzionalità necessita di essere ripristinata, unitamente all’analitica quantificazione delle spese necessarie e con la quale sono state fornite le indicazioni operative per la rappresentazione dei rispettivi fabbisogni;

\r\n\r\n

VISTO l’articolo 2, comma 1, della menzionata ordinanza n. 719/2020 che sancisce:

\r\n\r\n

- “Alle misure disciplinate nella presente ordinanza, si provvede a valere sulle risorse finanziarie che sono rese disponibili per la gestione della situazione di emergenza di cui in premessa entro il limite massimo complessivo di euro 18.000.000,00”;

\r\n\r\n

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 768 del 14 aprile 2021 recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 21-04-2021, e nello specifico l’articolo 1 che dispone:

\r\n\r\n

- “1. Le risorse di cui all’articolo 2, comma 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 719 del 4 dicembre 2020, sono integrate di euro 19.000.000,00, ai sensi dell’articolo 40, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41”.

\r\n\r\n

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, repertorio n. 346 del 15 febbraio 2021, con il quale è stato costituito un apposito Gruppo di Lavoro incaricato dell’istruttoria dei fabbisogni rappresentati dalle Regioni e Province Autonome, comprensive delle OdV territoriali, e dalle Organizzazioni di volontariato iscritte nell’elenco centrale del volontariato di protezione civile al fine di assicurare l’efficace attuazione delle attività per il ripristino della capacità operativa del Servizio Nazionale della protezione civile di cui all’ordinanza n. 719/2020;

\r\n\r\n

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, repertorio n. 2972 del 14 ottobre 2021, con il quale è stata impegnata, la somma di euro 5.628.530,31 per l’attuazione del programma degli interventi proposti dalle Organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell’elenco centrale;

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CONSIDERATO che il contributo riconoscibile per il ripristino e la ricostruzione della capacità di intervento del sistema di protezione civile sarà pari al 100% delle somme approvate;

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VISTA la nota prot. DPC/COVID/46157 del 27/10/2021 con la quale il Gruppo di Lavoro suindicato, al termine dell’attività istruttoria, ha trasmesso la relazione finale con la quale  sono  stati  approvati progetti per un valore complessivo pari ad euro 30.789.608,63, come da tabella in All. 1 riepilogativa degli importi da assegnare alle Regioni e alle Province autonome e da tabelle definitive in All. 2 con la ripartizione dei fabbisogni spettante ad ogni beneficiario, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto;

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RITENUTO  di dare corso al procedimento di erogazione dei contributi in parola, sulla base degli esiti delle predette attività istruttorie;

\r\n\r\n

RAVVISATA l’opportunità di impegnare la somma complessiva di euro 30.789.608,63 sul capitolo 963, piano gestionale n. 30 del ripristino della capacità di risposta alle emergenze delle Regioni e delle Province Autonome, comprensivi delle Organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nei relativi elenchi territoriali;

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SU PROPOSTA del Coordinatore del Servizio bilancio, programmazione e affari finanziari che ha curato l’istruttoria, con esito positivo, per il trasferimento dell’importo di euro 30.789.608,63;

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DECRETA

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ART. 1

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    \r\n\t
  1. È approvato il programma degli interventi delle Regioni e delle Province Autonome, comprensivi delle Organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nei relativi elenchi territoriali, e dell’impegno di spesa, come indicato nell’All. 1 e nell’All. 2, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto;
  2. \r\n\t
  3. È impegnata, per la causale indicata nel precedente comma la somma di euro 30.789.608,63 (trentamilionisettecentottantanovemilaseicentotto/63) piano gestionale 30, che graverà sul capitolo 963 del centro di responsabilità n. 13 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’esercizio finanziario 2022.
  4. \r\n
\r\n\r\n

ART. 2

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 3, dell’OCDPC 719/2020, il Dipartimento della protezione civile eroga un’anticipazione non superiore al 50% del totale complessivo dei contributi concedibili spettanti a ciascun beneficiario, che, in conformità a quanto specificato nella nota esplicativa del 13/01/2021 prot. DPC/COVID/1865, sarà erogata direttamente alla Regione e Provincia autonoma, che avrà cura di trasferire l’acconto spettante alle proprie Organizzazioni di volontariato territoriali di cui alla suddetta tabella All. 2.
  2. \r\n
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Il saldo finale sarà trasferito dietro presentazione di apposita rendicontazione.

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ART. 3

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    \r\n\t
  1. Il Gruppo di Lavoro istituito con Decreto n. 346 del 15 febbraio 2021 verifica, anche in corso d’opera, l’effettiva realizzazione degli interventi autorizzati così come previsto dal citato decreto art. 2, comma 1, lettera f).
  2. \r\n
\r\n\r\n

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione.

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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
\r\nFabrizio Curcio

\r\n"},"field_abstract":{"processed":"

Impegno di spesa a favore delle Regioni, Province autonome ed altri, per un importo complessivo di euro 30.789.608,63.

\n

Cap. 963 - Esercizio finanziario 2022

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Impegno di spesa a favore delle Regioni, Province autonome ed altri, per un importo complessivo di euro 30.789.608,63.

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Cap. 963 - Esercizio finanziario 2022

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