{"componentChunkName":"component---src-templates-notizia-template-en-jsx","path":"/en/notizia/it-alert-public-warning-system-civil-protection-activities-directive-update-published/","result":{"data":{"node":{"drupal_internal__nid":900008350,"title":"IT-Alert public warning system for civil protection activities: Directive update published.","field_titolo_esteso":"IT-Alert public warning system for civil protection activities: Directive update published.\r\n","field_id_contenuto_originale":900008349,"field_data":"2023-04-20T14:33:26+02:00","field_categoria_primaria":"notizia","field_abstract":{"processed":"

Types of risks involved in sending messages listed. The period of testing prolonged for one year

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The Directive of the Minister for Civil Protection and Sea Policy of February 7, 2023 \"Civil Protection Alerting and IT-Alert Public Alert System\" has been published in the Official Gazette. The text updates the previous Directive of the Prime Minister of October 23, 2020 to conform to the changes introduced to the Electronic Communications Code by Legislative Decree No. 207 of November 8, 2021.

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IT-Alert is the public alert system that, in cases of imminent or ongoing major emergencies and disasters, allows providers of number-based mobile interpersonal communication services to broadcast public alerts to affected end users through the transmission of messages called \"IT-Alert Messages.\"

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Specifically, the Directive regulates the use of the IT-Alert public alert system for civil protection activities only, extending the trial period-currently underway-until February 13, 2024.
\nSpecifically, it provides that, in some specific cases of imminent or ongoing major emergencies and disasters that could become national emergencies under the Civil Protection Code, the National Civil Protection Service will supplement the information and communication methods already provided for by current regulations with the IT-Alert system to inform the population in order to encourage the adoption of self-protection measures in relation to the specific type of risk and the reference context. This system, in fact, complements the already existing alert systems at the state, regional and local levels, and is not life-saving in itself, but is aimed, with respect to a specific event that has occurred or is imminent, at allowing the rapid diffusion of early warning information.

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The types of risk that are, currently, provided for in the Directive for the purpose of using IT-Alert are as follows:

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During the experimental period, operational indications will be prepared and adopted for each type of risk, shared among the different components of the National Service of Civil Protection, containing for each of the planned risk scenarios, objectives, mode of dispatch, area to alert and contents of the IT-Alert message. During the trial period, it is planned that information campaigns will be implemented, both for administrations and citizens, to explain the purposes and operation and to point out the limitations of IT-Alert for civil protection activities.

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Furthermore, it is defined that, in order to technically evaluate the outcomes of the experimentation and the possibility of the transition to the operability of the system, the Department of Civil Protection will proceed to the discussion with the territorial bodies involved in the specific activity, with telephone operators, and with the section of the Commission for the prediction and prevention of major risks competent for the type of risk subject to the phase of the experimentation carried out.

\n"},"fields":{"slug":"/notizia/it-alert-public-warning-system-civil-protection-activities-directive-update-published/"},"field_tabella":null,"field_link_esterni":[{"title":"IT-alert","uri":"https://www.it-alert.it/it/"}],"relationships":{"field_sottodominio":{"name":"Portale"},"field_immagine_singola":null,"field_mappa":null,"field_riferimento_traduzione":{"fields":{"slug":"/notizia/sistema-di-allarme-pubblico-it-alert-attivita-di-protezione-civile-pubblicata-la-direttiva-di-aggiornamento/"}},"field_accordion":[],"field_tab":[],"field_immagine_dettaglio":{"field_alt":"IT-Alert_evidenza","field_didascalia":"IT-Alert_evidenza","relationships":{"image":{"localFile":{"publicURL":"/static/a128fd21e64461387c98d434465ec8bf/direttiva-it-alert.jpg","childImageSharp":{"fluid":{"aspectRatio":1.5027322404371584,"src":"/static/a128fd21e64461387c98d434465ec8bf/14b42/direttiva-it-alert.jpg","srcSet":"/static/a128fd21e64461387c98d434465ec8bf/cf463/direttiva-it-alert.jpg 275w,\n/static/a128fd21e64461387c98d434465ec8bf/dee3b/direttiva-it-alert.jpg 550w,\n/static/a128fd21e64461387c98d434465ec8bf/14b42/direttiva-it-alert.jpg 800w","sizes":"(max-width: 800px) 100vw, 800px"}}}}}},"field_immagine_anteprima":null,"field_galleria_flickr":null,"field_galleria_foto":null,"field_galleria_video":null,"field_allegati":[],"field_correlazioni":[],"field_normative":[{"title":"IT-Alert Testo coordinato DPCM del 23 ottobre 2020 e DM del 7 febbraio 2023","field_titolo_esteso":"Allertamento e sistema di allarme pubblico IT – Alert in riferimento alle attività di protezione civile. Testo coordinato della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 ottobre 2020 con la Direttiva del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare del 7 febbraio 2023 \r\n","body":{"processed":"

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

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VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

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VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

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VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile», ed in particolare gli articoli 15 e 17;

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VISTO il comma 1 dell'art. 110 della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche;

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VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, «Codice delle comunicazioni elettroniche», e in particolare gli articoli 11 e 13;

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VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

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VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

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VISTO il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici», convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 ed in particolare l'art. 28 che introduce nel Codice delle comunicazioni elettroniche le definizioni di Sistema di allarme pubblico, di servizio «Cell broadcast», di «messaggio IT-Alert» e di «servizio IT-Alert», nonché l'obbligo per gli operatori nazionali di telefonia mobile di mantenere attivo il servizio IT-Alert, pena sanzioni amministrative e/o la perdita delle frequenze e della qualifica di operatore nazionale;

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VISTO il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, recante “Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica”;

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VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2004, recante «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale per il rischio idrogeologico e idraulico ai fini di protezione civile», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2004, e successive modificazioni;

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VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2014, recante «Disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico del Vesuvio», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 12 maggio 2014;

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VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 2 febbraio 2015, recante «Indicazioni alle componenti e alle strutture operative del Servizio nazionale per l'aggiornamento delle pianificazioni di emergenza ai fini dell'evacuazione cautelativa della popolazione della zona rossa dell'area vesuviana»;

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VISTA la nota del Capo del Dipartimento della protezione civile, prot. n. 7117 del 10 febbraio 2016, con indicazioni operative recanti «Metodi e criteri per l'omogeneizzazione dei messaggi del Sistema di allertamento nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico e della risposta del sistema di protezione civile»;

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VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016, recante «Disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 2016;

\n

VISTE le «Disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei», pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 2016;

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VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 febbraio 2017, recante «Istituzione del Sistema d'allertamento nazionale per i maremoti generati da sisma - SiAM», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2017;

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VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 2 ottobre 2018, recante «Indicazioni alle componenti ed alle strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile per l'aggiornamento delle pianificazioni di protezione civile per il rischio maremoto», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2018;

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VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2014, recante “Indirizzi operativi inerenti all’attività di protezione civile nell’ambito dei bacini in cui siano presenti grandi dighe”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 256 del 4 novembre 2014;

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VISTO il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 di attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose;

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VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117;

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VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 marzo 2022 recante “Adozione del Piano nazionale per la gestione delle emergenze radiologiche e nucleari, previsto dal comma 2 dell'articolo 182 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101”;

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VISTA la nota del Capo del Dipartimento della protezione civile prot. n. DPC/EME/53056 del 7 dicembre 2021 di trasmissione del “Piano nazionale di protezione civile per il rischio vulcanico sull’isola di Vulcano”;

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VISTA la nota del Capo del Dipartimento della protezione civile prot n. 40675/2015 di trasmissione del “Piano nazionale di emergenza per l’isola di Stromboli a fronte di eventi vulcanici di rilevanza nazionale”;

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VISTO lo Standard europeo ETSI TS 102 900 V1.3.1 (2019-02) - Emergency Communications (EMTEL); European Public Warning System (EU-ALERT) using the Cell Broadcast Service;

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VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 12 agosto 2019, recante «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale e per la pianificazione di protezione civile territoriale nell'ambito del rischio valanghe», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 2 ottobre 2019;

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VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2020, n. 110 recante «Modalità e criteri di attivazione e gestione del servizio IT-Alert», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 7 settembre 2020;

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VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)”;

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Considerato che con il richiamato decreto legislativo n. 207 del 2021 sono state apportate modifiche al Codice delle comunicazioni elettroniche riguardanti, tra l’altro il Sistema di Allarme Pubblico, allo scopo di allinearne il contenuto alla Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio e, in particolare, che:

\n

-  il comma 2-bis dell’articolo 17 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018 prevede che l’allertamento da parte del Servizio nazionale della protezione civile avviene anche avvalendosi del sistema di allarme pubblico oggi definito dall’articolo 2, comma 1, lettera uuu) del citato decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 quale sistema di diffusione di allarmi pubblici agli utenti finali interessati da gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso;

\n

-  l’articolo 2, comma 1, lettera ee) del citato decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 definisce il messaggio IT-Alert quale messaggio riguardante gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso, inviato dal sistema di allarme pubblico IT-Alert, non limitandone più l’ambito di applicazione alle sole esigenze del Servizio nazionale della protezione civile;

\n

-  il comma 2 dell’articolo 98-vicies ter del medesimo decreto legislativo n. 259 del 2003 dispone che i Messaggi IT-Alert sono trasmessi dal sistema IT-Alert, avvalendosi del servizio di rete Cell Broadcast Service;

\n

-  il comma 4 del richiamato articolo 98-vicies ter del decreto legislativo n. 259 del 2003 prevede che gli allarmi pubblici possono essere trasmessi tramite servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi dal servizio di rete Cell Broadcast Service e dai servizi di diffusione radiotelevisiva, o tramite un’applicazione mobile basata su un servizio di accesso ad internet, a condizione che l’efficacia del sistema di allarme pubblico sia equivalente in termini di copertura e capacità di raggiungere gli utenti finali, compresi quelli presenti solo temporaneamente nella zona interessata;

\n

-  con riferimento alle attività di protezione civile, la fattispecie gravi emergenze o catastrofi imminenti in corso è riconducibile alla tipologia di eventi emergenziali  suscettibili di presentare le caratteristiche di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c) del citato Codice di protezione civile, ossia alle emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d’intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo ai sensi dell’articolo 24 del medesimo codice;

\n

CONSIDERATA la necessità di organizzare lo svolgimento dell'attività di allertamento al fine di garantire un quadro coordinato in tutto il territorio nazionale e l'integrazione tra i sistemi di protezione civile dei diversi territori, nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

\n

CONSIDERATO che il comma 2-bis dell'art. 17 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018 prevede che l'allertamento da parte del Servizio nazionale della protezione civile avviene anche avvalendosi del sistema di allarme pubblico di cui all'art. 1, comma 1, lettera ee-bis) del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

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SU PROPOSTA del Capo del Dipartimento della protezione civile, della Presidenza del Consiglio dei ministri;

\n

ACQUISITA l'intesa della Conferenza unificata nella seduta del l’8 ottobre 2020 e nella seduta del 26 gennaio 2023;

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EMANA

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la seguente direttiva:

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1. Premesse

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1.1 Finalità
La presente direttiva, emanata ai sensi del decreto legislativo n. 1 del 2018, recante «codice della protezione civile» al fine di garantire un quadro coordinato su tutto il territorio nazionale e l'integrazione tra i sistemi di protezione civile ai diversi livelli organizzativi, e tra i diversi strumenti previsti dalla vigente normativa, nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, disciplina:

\n

a) l'omogeneizzazione di terminologie e definizioni;

\n

b) le modalità di organizzazione strutturale e funzionale del Sistema di allertamento del Servizio nazionale della protezione civile;

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c) le modalità di organizzazione strutturale e funzionale del Sistema di allarme pubblico denominato «IT-Alert» in riferimento alle attività di protezione civile.

\n

Il Sistema di allertamento, statale e regionale, di protezione civile, previsto dall'art. 2 del decreto legislativo n. 1 del 2018, è costituito dall'insieme delle procedure e attività che, ove e quando possibile, sulla base di previsioni probabilistiche, del monitoraggio di parametri ambientali che possono essere connessi con un evento o con suoi possibili effetti, nonché della sorveglianza di fenomeni d'interesse di protezione civile, anche attraverso il presidio territoriale, ha lo scopo di attivare il Servizio nazionale della protezione civile ai diversi livelli territoriali. In seguito a tale attivazione le autorità competenti pongono in essere le pertinenti attività di previsione e prevenzione degli eventi nonché quelle di gestione dell'emergenza, quest'ultima anche in relazione alla pianificazione di protezione civile.

\n

IT-Alert è, invece, il sistema di allarme pubblicoistituito ai sensi dell’articolo 98-vicies-ter del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 – che, nei casi di gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso, anche di carattere sanitario, permette ai fornitori dei servizi mobili di comunicazione interpersonale basati sul numero di diffondere allarmi pubblici agli utenti finali interessati, attraverso la trasmissione di messaggi denominati \"Messaggi IT-Alert”. I messaggi It-Alert possono essere diffusi anche attraverso ulteriori strumenti tecnologici integrati nel sistema di allertamento nazionale, quali le applicazioni mobili e i sistemi di erogazione di messaggi “machine to machine”, richiamati al punto 4.3, in modo da poterli divulgare, anche in maniera ridondante, al maggior numero di persone.

\n

1.2 Caratteristiche e limiti del sistema di allertamento di protezione civile e di IT-Alert.
In conformità a quanto previsto dall’articolo 17 del Codice della protezione civile, l'allertamento del Servizio nazionale di protezione civile e il sistema di allarme pubblico sono articolati in un sistema statale e regionale costituito dagli strumenti, dai metodi e dalle modalità stabiliti per sviluppare e acquisire la conoscenza, le informazioni e le valutazioni, in tempo reale, relative, ove possibile, al preannuncio in termini probabilistici, al monitoraggio e alla sorveglianza in tempo reale degli eventi e della conseguente evoluzione degli scenari di rischio al fine di attivare il Servizio nazionale della protezione civile ai diversi livelli territoriali.

\n

Le attività di allertamento ivi comprese quelle di allarme pubblico in riferimento alle attività di protezione civile risentono di limiti correlati all'incertezza connessa ai fenomeni naturali, alla conoscenza scientifica imperfetta, alle capacità tecnologiche disponibili e a vincoli derivanti dalla disponibilità delle risorse umane, strumentali e finanziarie, nonché dalle circostanze in cui le attività di valutazione e decisionali si concretizzano, sovente in contesti di urgenza ed emergenza che richiedono decisioni immediate.

\n

Pertanto, è necessario assicurare il miglior assetto organizzativo, strutturale e funzionale, nei contesti e con i limiti indicati, tenuto conto che il Sistema d'allertamento di protezione civile e il Sistema di allarme pubblico IT-Alert non sono salvifici in sé, ma sono finalizzati, in ragione di un determinato probabile evento, ad attivare a livello territoriale e individuare una più specifica azione di protezione e tutela della collettività e del singolo, nel più generale contesto della pianificazione di protezione civile e di una condotta personale di consapevolezza dei rischi e di adozione costante di misure di prevenzione, autoprotezione  e salvaguardia.

\n

Le procedure e le attività finalizzate all'allertamento e all'allarme pubblico in riferimento alle attività di protezione civile devono quindi esplicitare, quando e ove possibile, i limiti delle attività di valutazione e decisionali. In particolare, è opportuno dare conto:

\n

a) dei limiti scientifici delle previsioni probabilistiche;

\n

b) della latenza, incertezza e/o indisponibilità dei dati, delle misure e delle informazioni;

\n

c) del possibile malfunzionamento e/o di disfunzionalità degli apparati e delle reti;

\n

d) del margine di errore derivante dall'imprescindibile discrezionalità delle attività di valutazione e decisionali.

\n

A fini di trasparenza, le procedure e le attività finalizzate all’utilizzo del sistema di allarme pubblico in riferimento alle attività di protezione civile contengono sistemi di tracciabilità non modificabili e standardizzati a livello nazionale.  Ai sensi della normativa vigente, deve essere prevista la conservazione dei documenti informatici, al fine di garantirne l'autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità e reperibilità. Il sistema di allarme pubblico IT-Alert sarà oggetto di successive indicazioni operative del Capo del Dipartimento della protezione civile, adottate con le modalità di cui al paragrafo 5, che ne definiranno le procedure, i contenuti tecnico-operativi di dettaglio, i limiti di applicabilità necessari al fine di garantirne l’omogeneità a livello nazionale.

\n

A fini di efficienza ed efficacia, le procedure e le attività finalizzate all'allertamento e all'allarme pubblico prevedono sistemi di ricognizione, valutazione, revisione e aggiornamento periodico, anche al fine di una migliore formazione degli operatori, nonché per una adeguata gestione del rischio dei processi posti in essere nel contesto dell'allertamento e dell’allarme pubblico in riferimento alle attività di protezione civile.

\n

Il Dipartimento della protezione civile provvede ad acquisire dalle componenti e strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile informazioni sulle procedure esistenti relative all'allertamento, a monitorare procedimenti di innovazione delle procedure, e a predisporre raccomandazioni e linee guida per la stesura di procedure e attività per l'allertamento sulla base delle buone pratiche raccolte anche a mezzo dell’Osservatorio di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n. 1 del 2018.

\n

2. Termini e definizioni
a) Allerta. In base ad un livello di pericolosità o di rischio previsto, o allo stato di un fenomeno o processo naturale, indica uno stato del sistema di allertamento finalizzato all'attuazione di una fase operativa. È identificata attraverso un livello di allerta.

\n

b) CAP, «Common Alerting Protocol». È un formato standard internazionale per allerte e allarmi di emergenza e avvisi pubblici di emergenza, configurato secondo specifiche e necessità di comunicazione di allerte e allarmi che mantiene l'interoperabilità con altri profili CAP.

\n

c) CAP-IT. Profilo italiano del CAP, configurato secondo specifiche e necessità del Sistema nazionale della protezione civile.

\n

d) Codice colore. Esprime con i colori «verde», «giallo», «arancione» e «rosso» un corrispondente livello di allerta.

\n

d-bis) Esercitazione. Strumento di cui al paragrafo 5 dell’allegato tecnico alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2021 e che ha lo scopo di verificare quanto riportato nella pianificazione di protezione civile ai diversi livelli territoriali, di testare la validità dei modelli organizzativi e di intervento, nonché di favorire la diffusione della conoscenza dei contenuti dei Piani da parte di tutti i soggetti coinvolti, in particolare della popolazione.

\n

e) Evento. Processo o fenomeno di origine naturale o antropica in grado di arrecare danni alla popolazione, alle attività, alle strutture e infrastrutture presenti nel territorio.

\n

f) Fase operativa. Lo stato di configurazione e le conseguenti azioni di contrasto che le componenti del Servizio nazionale della protezione civile interessate da una allerta e/o da un evento pongono in essere in accordo con il proprio piano di protezione civile.

\n

g) Sistema IT-Alert. Piattaforma tecnologica con cui, in applicazione dello standard Europeo ETSI TS 102 900 Emergency Communications (EMTEL), European Public Warning System (EU-ALERT) using the Cell Broadcast Service e altri standard correlati ad esso come ETSI TS 123 041 et al., è realizzato in Italia il Sistema di allarme pubblico definito ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera ooo), del decreto legislativo n. 259 del 2003.

\n

g-bis) Messaggio IT-Alert. Messaggio riguardante gravi emergenze o catastrofi imminenti o in corso, riconducibili alla tipologia di eventi emergenziali di cui al paragrafo 4.1;

\n

g-ter) Servizio CBS – Cell Broadcast Service. Servizio che consente la comunicazione unidirezionale di brevi messaggi di testo ai dispositivi mobili presenti in una determinata area geografica coperta da una o più celle delle reti mobili pubbliche come definito ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera bbb), del decreto legislativo n. 259 del 2003.

\n

h) Livello di allerta. Espresso con un codice colore, è finalizzato all'attivazione di una fase operativa. Il numero dei livelli di allerta dipende dalla tipologia di rischio.

\n

i) Livello di pericolosità. Per ciascuna tipologia di rischio, esprime una valutazione della pericolosità o della gravità dello scenario d'evento atteso o in atto, sulla base di indicatori e parametri qualitativi o quantitativi, singoli o in concorso tra loro.

\n

j) [soppressa].

\n

k) Livello di rischio. Definito sulla base di indicatori e parametri, qualitativi o quantitativi, singoli o in concorso tra loro, e dei relativi effetti e danni attesi, indica la gravità dello scenario atteso o in atto.

\n

l) Misure di autoprotezione. Azioni poste in essere utili a ridurre l’impatto dei rischi o il loro verificarsi, nonché ad attenuare le conseguenze derivanti dagli eventi di cui all’articolo 7 del decreto legislativo n. 1 del 2018.

\n

m) Monitoraggio. Attività finalizzata a osservare, a scopo di controllo, grandezze fisiche rilevanti per i fenomeni d'interesse di protezione civile mediante strumenti e reti strumentali.

\n

n) Pericolosità. Probabilità di occorrenza, in una specifica area geografica ed in uno specifico intervallo temporale (Periodo di Riferimento) di un evento avverso potenzialmente dannoso di origine naturale o antropica di assegnata intensità. Quest’ultima può essere codificata variamente in funzione delle caratteristiche dell’analisi di rischio. 

\n

o) Previsione a breve termine. Valutazione basata sui risultati di modelli numerici, dati di monitoraggio e informazioni provenienti dalla sorveglianza, che consente di prevedere, con variabili margini di approssimazione, la possibile evoluzione di un fenomeno con un tempo di anticipo e per un periodo di tempo limitato, variabile in base alla rapidità di evoluzione del fenomeno stesso;

\n

p) Rischio. Potenziali perdite di vite umane, lesioni, distruzione o danneggiamento di beni che potrebbero verificarsi a un sistema, società o comunità in un determinato periodo di tempo, determinata in termini probabilistici in funzione della pericolosità, dell'esposizione, della vulnerabilità e della capacità di risposta.

\n

q) Scenario d'evento. Evoluzione nello spazio e nel tempo di un evento atteso o in atto. Considera la pericolosità dell'evento.

\n

r) Scenario di rischio. Evoluzione nello spazio e nel tempo degli effetti di un evento atteso o in atto. Considera la distribuzione e la tipologia degli elementi esposti, la loro vulnerabilità, e la capacità di risposta del sistema di protezione civile.

\n

s) Sorveglianza. Attività finalizzata a mantenere sotto controllo i fenomeni d'interesse di protezione civile attraverso i dati del monitoraggio e altre informazioni e azioni, incluso il presidio territoriale.

\n

3. Organizzazione del Sistema di allertamento del Servizio nazionale della protezione civile
L'art. 2 del decreto legislativo n. 1 del 2018 individua le attività di prevenzione di protezione civile distinguendo tra attività «non strutturali» e attività «strutturali». Tra le attività di prevenzione non strutturale è compreso l'allertamento del Servizio nazionale della protezione civile.

\n

Il Sistema di allertamento nazionale è costituito dal livello regionale e dal livello statale. Opera al ricorrere di identificabili fenomeni precursori di un evento calamitoso per il quale sia possibile svolgere un'attività di preannuncio, sulla base dei risultati di modelli numerici, empirici o matematici, del monitoraggio di fenomeni e parametri e della sorveglianza in corso d'evento.

\n

Il Sistema di allertamento nazionale, statale e regionale, si articola in due fasi:

\n

a) una fase di previsione, che ha lo scopo di valutare, quando e dove possibile, la situazione attesa, nonché gli effetti che tale situazione può determinare;

\n

b) una fase di monitoraggio e sorveglianza, che ha lo scopo di osservare e seguire, quando e dove possibile, l'evoluzione della situazione in atto e i potenziali impatti sul territorio.

\n

Le fasi di previsione e di monitoraggio e sorveglianza sono definite, per le diverse tipologie di fenomeno, secondo criteri omogenei sul territorio nazionale e sono preposte all'attivazione del Servizio nazionale della protezione civile ai diversi livelli territoriali, per la preparazione e la prevenzione del rischio e, se del caso, per la gestione dell'emergenza secondo la pertinente pianificazione di protezione civile.

\n

3.1 Fase di previsione
La fase di previsione consiste nella valutazione probabilistica, ove possibile, della situazione attesa, nonché dei relativi possibili effetti. In tale fase vengono analizzati i dati osservati e vengono effettuate valutazioni probabilistiche anche attraverso modelli previsionali, numerici, empirici o matematici, che simulano la possibile evoluzione dei fenomeni in esame.

\n

In funzione della tipologia di fenomeno o evento considerato, può essere effettuata la valutazione probabilistica della sola pericolosità o del rischio; quest'ultima è effettuata dove e quando è possibile la valutazione, ancorché speditiva, dei possibili danni a elementi vulnerabili.

\n

La fase di previsione si articola nelle seguenti attività, svolte anche attraverso l'utilizzo di apparati e strumenti hardware, di software e di modelli previsionali, numerici, empirici o matematici:

\n

a) integrazione e assimilazione di dati osservati e informazioni disponibili ed elaborazione di previsioni sulla natura, l'estensione geografica, l'evoluzione temporale, l'intensità e la magnitudo degli eventi attesi;

\n

b) previsione degli effetti che il manifestarsi di tali eventi può determinare sul territorio;

\n

c) valutazione del livello di pericolosità o di rischio, anche confrontando le previsioni elaborate con criteri decisionali, predefiniti e adottati;

\n

d) divulgazione dei risultati delle attività precedenti.

\n

3.2 Fase di monitoraggio e sorveglianza
La fase di monitoraggio e sorveglianza consiste nella raccolta, concentrazione e condivisione di dati rilevati da strumenti, apparati e reti di monitoraggio, nonché di informazioni non strumentali reperite localmente, ove possibile o necessario anche attraverso attività territoriali e di presidio, al fine di effettuare e rendere disponibili dati, informazioni e/o previsioni a breve termine, per consentire di confermare gli scenari di evento o di rischio previsti e di aggiornarli a seguito dell'evoluzione dell'evento in atto potendo questo manifestarsi con dinamiche diverse da quelle prefigurate.

\n

La fase di monitoraggio e sorveglianza si articola nelle seguenti attività, svolte anche attraverso l'utilizzo di strumenti e apparati hardware, software e di modelli previsionali, numerici, empirici o matematici:

\n

a) elaborazione, composizione, integrazione, e rappresentazione di (i) dati di monitoraggio, rilevati da piattaforme satellitari o aeree, da apparati e stazioni strumentali e reti a terra e in mare, (ii) informazioni provenienti dal territorio, anche attraverso il presidio, e (iii) ulteriori dati e informazioni tematiche, ambientali e storiche, ove disponibili;

\n

b) previsione a breve termine, ove possibile, dell'evoluzione di un evento e dei relativi effetti;

\n

c) valutazione dello scenario di rischio in atto, e previsione della sua evoluzione spazio-temporale e di intensità nel breve termine anche confrontando i dati di monitoraggio, le informazioni provenienti dal territorio, e gli ulteriori dati e informazioni disponibili con criteri decisionali, predefiniti e adottati;

\n

d) divulgazione dei risultati delle attività precedenti.

\n

3.3 Livelli di allerta e fasi operative dei piani di protezione civile
Alle valutazioni rappresentate dai livelli di pericolosità o di rischio corrispondono i livelli di allerta del sistema della protezione civile, preposti all'attivazione delle azioni di contrasto preventivo degli eventi e dei conseguenti effetti, di preparazione e di gestione dell'emergenza, come definite nelle fasi operative dei piani di protezione civile.

\n

A ciascun livello di pericolosità o di rischio è associato un livello di allerta, rappresentato da un codice colore, a cui è associata la definizione sintetica dello scenario di evento e degli effetti attesi.

\n

Il livello di allerta comporta l'attivazione delle fasi operative previste dalle pianificazioni di protezione civile.

\n

La regione, nonché gli enti locali, ciascuno nell'ambito di propria competenza, valutano se attivare una fase operativa, e quale fase operativa attivare, in considerazione dello scenario previsto, della probabilità di accadimento dei fenomeni, della distanza temporale dall'effettivo verificarsi della previsione e della propria capacità di risposta.

\n

In relazione al Sistema di allertamento per i singoli rischi si rinvia alle disposizioni rispettivamente vigenti, a quelle adottate con gli strumenti previsti dal decreto legislativo n. 1 del 2018 e ai relativi aggiornamenti che potranno intervenire successivamente alla presente Direttiva.

\n

4. Organizzazione di IT-Alert in riferimento alle attività di protezione civile e ulteriori strumenti tecnologici integrati nel sistema di allertamento nazionale.

\n

4.1 Scopi
Nei casi di gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso suscettibili di presentare le caratteristiche di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 il Servizio Nazionale della protezione civile integra le modalità di informazione e comunicazione già previste dalla normativa vigente con il sistema IT-Alert per informare la popolazione allo scopo di favorire l’adozione delle misure di autoprotezione di cui al paragrafo 4.5, in rapporto alla specifica tipologia di rischio e al contesto di riferimento.

\n

Le componenti del Servizio nazionale della protezione civile di cui all’articolo 4 del decreto legislativo n. 1 del 2018, sulla base di quanto previsto dalle indicazioni operative di cui al paragrafo 5, durante la fase sperimentale di cui al paragrafo 4.6 potranno utilizzare IT-Alert per trasmettere, quando compatibili con la tipologia di rischio identificato, “messaggi IT-Alert” alla popolazione attraverso la tecnologia “cell broadcast” limitatamente a eventi imminenti o in atto suscettibili di presentare le caratteristiche di cui alla lettera c) dell’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018 configuranti, ai fini della Direttiva UE 2018/1972, gravi emergenze e catastrofi, in relazione alle seguenti tipologie di rischi di protezione civile, come disciplinati in premessa:

\n

-          maremoto generato da un sisma;

\n

-          collasso di una grande diga;

\n

-          attività vulcanica, relativamente ai vulcani Vesuvio, Campi Flegrei, Vulcano e Stromboli;

\n

-          incidenti nucleari o situazione di emergenza radiologica;

\n

-          incidenti rilevanti in stabilimenti soggetti al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;

\n

-          precipitazioni intense.

\n

In relazione alle precipitazioni intense di cui al precedente elenco, nelle indicazioni operative di cui al paragrafo 5 verranno definiti, in particolare, principi tecnici per determinare preventivamente e in via generale soglie ed altri elementi utili per identificare i fenomeni in questione oltre che per la delimitazione degli areali e delle tempistiche di interesse affinché il sistema operi in via automatica.

\n

La progressiva estensione dell’utilizzo in via sperimentale del sistema IT-Alert in relazione ad ulteriori fattispecie di gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso di rilievo nazionale, con riferimento a scenari connessi ad ulteriori tipologie di rischio, può essere avviata, con le modalità di intesa previste al paragrafo 5,  in correlazione con gli esiti della fase di sperimentazione di cui al paragrafo 4.6, nonché con lo sviluppo delle capacità operative e previsionali del Servizio nazionale della protezione civile.

\n

4.2 Interoperabilità
IT-Alert adotta lo standard internazionale “Common Alerting Protocol” (CAP) per garantire la completa interoperabilità con altri sistemi, nazionali e internazionali.

\n

Il Capo del Dipartimento della protezione civile, con proprie indicazioni operative adottate con le modalità di cui al paragrafo 5, definisce il profilo italiano del CAP, denominato “CAP-IT” che, rispettando lo standard internazionale, lo allinea alle specifiche e alle necessità del Servizio Nazionale della Protezione Civile.

\n

4.3 Ulteriori strumenti tecnologici integrati nel sistema di allertamento nazionale
Al fine di favorire la massima diffusione, anche ridondante, delle informazioni disponibili nell’ambito del sistema di allertamento nazionale ai livelli di allerta, alle misure di comportamento ed autoprotezione e delle buone pratiche in materia di prevenzione dei rischi di protezione civile, possono essere impiegati anche progressivamente o in via sperimentale, a livello territoriale o nazionale, ulteriori strumenti tecnologici sulla base delle innovazioni del settore, quali, ad esempio:

\n

-  «App» per «smartphone», attraverso le quali le informazioni vengono ricevute da un cellulare sul quale sia stata installata la «App» stessa, e in presenza di connessione dati;

\n

-  canale pubblico «Machine to Machine» (M2M), attraverso il quale altre «App» e altri sistemi possono essere alimentati onde favorire la massima circolazione e diffusione delle informazioni.

\n

Allo scopo di raggiungere il maggior numero di utenti potenzialmente interessati, i messaggi It-Alert di cui al paragrafo 4.5, all’occorrenza possono essere ulteriormente diramati anche mediante gli strumenti tecnologici integrati nel sistema di allertamento nazionale di cui al presente paragrafo.

\n

4.4  Organizzazione per attività di protezione civile
Relativamente a eventi imminenti o in corso suscettibili di presentare le caratteristiche di cui alla lettera c) dell’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018, e con particolare riferimento alle tipologie di rischi di protezione civile di cui al paragrafo 4.1, un “messaggio IT-Alert” è inviato dalle competenti componenti del Servizio nazionale della protezione civile di cui all’articolo 4 del decreto legislativo n. 1 del 2018, sulla base di quanto previsto dalle indicazioni operative di cui al paragrafo 5, in applicazione di procedure definite secondo i principi di cui alla presente Direttiva, assicurando che nelle singole procedure siano previsti sistemi di tracciabilità immodificabili e modelli di segnalazione anonima di eventuali criticità nell’operatività di IT-Alert, anche allo scopo di introdurre possibili correttivi o misure di adeguamento, nonché per assicurare una comunicazione il più possibile omogenea a scala nazionale, nel rispetto dei principi di precauzione, sussidiarietà e omogeneità organizzativa. Le procedure sono individuate sulla base delle indicazioni operative del Capo del Dipartimento della protezione civile adottate con le modalità di cui al paragrafo 5.

\n

4.5  Messaggi IT-Alert e misure di autoprotezione
I messaggi IT-Alert sono diramati attraverso il canale di comunicazione istantaneo “cell broadcast”, in conformità alla Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018, gestito in autonomia da ciascun Operatore nazionale di telefonia mobile per le celle telefoniche di propria competenza, attraverso cui i messaggi sono ricevuti dalla popolazione sui “terminali utente” presenti in una determinata area geografica individuata dalla copertura locale delle reti mobili (ad esempio, i telefoni cellulari, smartphone , tablet).

\n

In riferimento a quanto previsto dall’articolo 31 del decreto legislativo n. 1 del 2018, nei limiti di quanto riportato al paragrafo 1.2 della presente direttiva, il “messaggio IT-Alert, fermi restando gli obblighi comunicativi e di informazione preventiva e  in corso di evento su scenari di rischio e di pianificazione di protezione civile, posti in capo alle diverse Autorità competenti dalle norme di settore, oltre che i comportamenti consapevoli da attuare da parte della popolazione, ha lo scopo di contribuire a informare la popolazione di situazioni previste o in atto suscettibili di presentare le caratteristiche di cui alla lettera c) dell’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018 in relazione alla messa in atto di specifiche misure di autoprotezione e azioni di tutela della collettività e del singolo.

\n

Il sistema IT-Alert e i suoi messaggi si adeguano ai principi di trasparenza, di sussidiarietà, di auto-responsabilità, di autoprotezione e di omogeneità comunicativa, e costituiscono, fermi restando i vincoli tecnologici, strumentali, i modelli previsionali adottati, nonché il riferimento alla locale pianificazione di protezione civile, una ulteriore modalità di informazione della popolazione, in supporto a quelle previste dalla legislazione vigente e dalla locale pianificazione di protezione civile.

\n

4.6  Sperimentazione di IT-Alert -protezione civile
Per l’avvio del Sistema di allarme pubblico IT-Alert, si rende necessaria la progressiva  sperimentazione, mediante utilizzo in casi reali o in esercitazioni, del sistema per 36 mesi dalla data di entrata in vigore della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 ottobre 2020, in relazione ai casi di gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, concernenti i rischi elencati al paragrafo 4.1, e un monitoraggio periodico, anche in relazione alla verifica della sicurezza ed adeguatezza dell’infrastruttura, secondo i requisiti del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133.

\n

Il Dipartimento della protezione civile, in raccordo con le componenti del Servizio nazionale della protezione civile, potrà valutare l’estensione della sperimentazione, anche in correlazione con gli esiti della stessa, ad altri scenari di rischio. 

\n

Nel periodo di sperimentazione, per le tipologie di rischi di cui al paragrafo 4.1, sono predisposte ed adottate, con le modalità previste dal paragrafo 5, indicazioni operative che contengano, per ciascuno degli scenari di rischio ivi previsti:

\n

-  gli obiettivi;

\n

-  le modalità di invio;

\n

-  i soggetti responsabili dell’invio dei messaggi;

\n

-  l’area da allertare;

\n

-  la tracciabilità;

\n

-  i contenuti del “messaggio IT-Alert”.

\n

Nel periodo di sperimentazione, sono altresì progettate ed avviate campagne di informazione per le amministrazioni e per la popolazione in merito agli scopi, al funzionamento e ai limiti di IT-Alert per le attività di protezione civile.

\n

Per valutare tecnicamente gli esiti della sperimentazione e la possibilità del passaggio all’operatività del sistema il Dipartimento della protezione civile procede al confronto con gli Enti territoriali coinvolti nella specifica attività, con gli operatori di telefonia, e il Settore della Commissione per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi competente per la tipologia di rischio oggetto della fase della sperimentazione svolta.

\n

Sulle risultanze di tale valutazione tecnica, articolata per le tipologie di rischio di cui al paragrafo 4.1, anche solo per alcuni scenari di rischio, ovvero l’esigenza di prorogare ulteriormente il periodo di sperimentazione, il Dipartimento acquisisce l’intesa della Conferenza Unificata.

\n

5. Indicazioni operative del Capo del Dipartimento della protezione civile
In relazione agli ambiti specifici disciplinati dalla presente direttiva, il Capo del Dipartimento della protezione civile emana apposite indicazioni operative ai sensi dell’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sulle quali, in coerenza con l’architettura del Sistema di allertamento nazionale e con l’attribuzione delle funzioni di informazione e comunicazione alla popolazione previste dalla legislazione vigente, viene acquisita l’intesa della Conferenza Unificata.

\n

6. Norme di salvaguardia
Per le Province autonome di Trento e di Bolzano restano ferme le competenze loro affidate dai relativi statuti e dalle relative norme di attuazione, ai sensi dei quali provvedono alle finalità della presente direttiva.

\n

 
\nIL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
\nGiorgia Meloni

\n","value":"

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

\r\n\r\n

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

\r\n\r\n

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

\r\n\r\n

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile», ed in particolare gli articoli 15 e 17;

\r\n\r\n

VISTO il comma 1 dell'art. 110 della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche;

\r\n\r\n

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, «Codice delle comunicazioni elettroniche», e in particolare gli articoli 11 e 13;

\r\n\r\n

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

\r\n\r\n

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

\r\n\r\n

VISTO il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici», convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 ed in particolare l'art. 28 che introduce nel Codice delle comunicazioni elettroniche le definizioni di Sistema di allarme pubblico, di servizio «Cell broadcast», di «messaggio IT-Alert» e di «servizio IT-Alert», nonché l'obbligo per gli operatori nazionali di telefonia mobile di mantenere attivo il servizio IT-Alert, pena sanzioni amministrative e/o la perdita delle frequenze e della qualifica di operatore nazionale;

\r\n\r\n

VISTO il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, recante “Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica”;

\r\n\r\n

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2004, recante «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale per il rischio idrogeologico e idraulico ai fini di protezione civile», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2004, e successive modificazioni;

\r\n\r\n

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2014, recante «Disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico del Vesuvio», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 12 maggio 2014;

\r\n\r\n

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 2 febbraio 2015, recante «Indicazioni alle componenti e alle strutture operative del Servizio nazionale per l'aggiornamento delle pianificazioni di emergenza ai fini dell'evacuazione cautelativa della popolazione della zona rossa dell'area vesuviana»;

\r\n\r\n

VISTA la nota del Capo del Dipartimento della protezione civile, prot. n. 7117 del 10 febbraio 2016, con indicazioni operative recanti «Metodi e criteri per l'omogeneizzazione dei messaggi del Sistema di allertamento nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico e della risposta del sistema di protezione civile»;

\r\n\r\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016, recante «Disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 2016;

\r\n\r\n

VISTE le «Disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei», pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 2016;

\r\n\r\n

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 febbraio 2017, recante «Istituzione del Sistema d'allertamento nazionale per i maremoti generati da sisma - SiAM», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2017;

\r\n\r\n

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 2 ottobre 2018, recante «Indicazioni alle componenti ed alle strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile per l'aggiornamento delle pianificazioni di protezione civile per il rischio maremoto», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2018;

\r\n\r\n

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2014, recante “Indirizzi operativi inerenti all’attività di protezione civile nell’ambito dei bacini in cui siano presenti grandi dighe”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 256 del 4 novembre 2014;

\r\n\r\n

VISTO il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 di attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose;

\r\n\r\n

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117;

\r\n\r\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 marzo 2022 recante “Adozione del Piano nazionale per la gestione delle emergenze radiologiche e nucleari, previsto dal comma 2 dell'articolo 182 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101”;

\r\n\r\n

VISTA la nota del Capo del Dipartimento della protezione civile prot. n. DPC/EME/53056 del 7 dicembre 2021 di trasmissione del “Piano nazionale di protezione civile per il rischio vulcanico sull’isola di Vulcano”;

\r\n\r\n

VISTA la nota del Capo del Dipartimento della protezione civile prot n. 40675/2015 di trasmissione del “Piano nazionale di emergenza per l’isola di Stromboli a fronte di eventi vulcanici di rilevanza nazionale”;

\r\n\r\n

VISTO lo Standard europeo ETSI TS 102 900 V1.3.1 (2019-02) - Emergency Communications (EMTEL); European Public Warning System (EU-ALERT) using the Cell Broadcast Service;

\r\n\r\n

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 12 agosto 2019, recante «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale e per la pianificazione di protezione civile territoriale nell'ambito del rischio valanghe», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 2 ottobre 2019;

\r\n\r\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2020, n. 110 recante «Modalità e criteri di attivazione e gestione del servizio IT-Alert», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 7 settembre 2020;

\r\n\r\n

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)”;

\r\n\r\n

Considerato che con il richiamato decreto legislativo n. 207 del 2021 sono state apportate modifiche al Codice delle comunicazioni elettroniche riguardanti, tra l’altro il Sistema di Allarme Pubblico, allo scopo di allinearne il contenuto alla Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio e, in particolare, che:

\r\n\r\n

-  il comma 2-bis dell’articolo 17 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018 prevede che l’allertamento da parte del Servizio nazionale della protezione civile avviene anche avvalendosi del sistema di allarme pubblico oggi definito dall’articolo 2, comma 1, lettera uuu) del citato decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 quale sistema di diffusione di allarmi pubblici agli utenti finali interessati da gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso;

\r\n\r\n

-  l’articolo 2, comma 1, lettera ee) del citato decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 definisce il messaggio IT-Alert quale messaggio riguardante gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso, inviato dal sistema di allarme pubblico IT-Alert, non limitandone più l’ambito di applicazione alle sole esigenze del Servizio nazionale della protezione civile;

\r\n\r\n

-  il comma 2 dell’articolo 98-vicies ter del medesimo decreto legislativo n. 259 del 2003 dispone che i Messaggi IT-Alert sono trasmessi dal sistema IT-Alert, avvalendosi del servizio di rete Cell Broadcast Service;

\r\n\r\n

-  il comma 4 del richiamato articolo 98-vicies ter del decreto legislativo n. 259 del 2003 prevede che gli allarmi pubblici possono essere trasmessi tramite servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi dal servizio di rete Cell Broadcast Service e dai servizi di diffusione radiotelevisiva, o tramite un’applicazione mobile basata su un servizio di accesso ad internet, a condizione che l’efficacia del sistema di allarme pubblico sia equivalente in termini di copertura e capacità di raggiungere gli utenti finali, compresi quelli presenti solo temporaneamente nella zona interessata;

\r\n\r\n

-  con riferimento alle attività di protezione civile, la fattispecie gravi emergenze o catastrofi imminenti in corso è riconducibile alla tipologia di eventi emergenziali  suscettibili di presentare le caratteristiche di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c) del citato Codice di protezione civile, ossia alle emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d’intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo ai sensi dell’articolo 24 del medesimo codice;

\r\n\r\n

CONSIDERATA la necessità di organizzare lo svolgimento dell'attività di allertamento al fine di garantire un quadro coordinato in tutto il territorio nazionale e l'integrazione tra i sistemi di protezione civile dei diversi territori, nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

\r\n\r\n

CONSIDERATO che il comma 2-bis dell'art. 17 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018 prevede che l'allertamento da parte del Servizio nazionale della protezione civile avviene anche avvalendosi del sistema di allarme pubblico di cui all'art. 1, comma 1, lettera ee-bis) del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

\r\n\r\n

SU PROPOSTA del Capo del Dipartimento della protezione civile, della Presidenza del Consiglio dei ministri;

\r\n\r\n

ACQUISITA l'intesa della Conferenza unificata nella seduta del l’8 ottobre 2020 e nella seduta del 26 gennaio 2023;

\r\n\r\n

EMANA

\r\n\r\n

la seguente direttiva:

\r\n\r\n

1. Premesse

\r\n\r\n

1.1 Finalità
\r\nLa presente direttiva, emanata ai sensi del decreto legislativo n. 1 del 2018, recante «codice della protezione civile» al fine di garantire un quadro coordinato su tutto il territorio nazionale e l'integrazione tra i sistemi di protezione civile ai diversi livelli organizzativi, e tra i diversi strumenti previsti dalla vigente normativa, nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, disciplina:
\r\n
\r\na) l'omogeneizzazione di terminologie e definizioni;

\r\n\r\n

b) le modalità di organizzazione strutturale e funzionale del Sistema di allertamento del Servizio nazionale della protezione civile;

\r\n\r\n

c) le modalità di organizzazione strutturale e funzionale del Sistema di allarme pubblico denominato «IT-Alert» in riferimento alle attività di protezione civile.

\r\n\r\n

Il Sistema di allertamento, statale e regionale, di protezione civile, previsto dall'art. 2 del decreto legislativo n. 1 del 2018, è costituito dall'insieme delle procedure e attività che, ove e quando possibile, sulla base di previsioni probabilistiche, del monitoraggio di parametri ambientali che possono essere connessi con un evento o con suoi possibili effetti, nonché della sorveglianza di fenomeni d'interesse di protezione civile, anche attraverso il presidio territoriale, ha lo scopo di attivare il Servizio nazionale della protezione civile ai diversi livelli territoriali. In seguito a tale attivazione le autorità competenti pongono in essere le pertinenti attività di previsione e prevenzione degli eventi nonché quelle di gestione dell'emergenza, quest'ultima anche in relazione alla pianificazione di protezione civile.

\r\n\r\n

IT-Alert è, invece, il sistema di allarme pubblicoistituito ai sensi dell’articolo 98-vicies-ter del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 – che, nei casi di gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso, anche di carattere sanitario, permette ai fornitori dei servizi mobili di comunicazione interpersonale basati sul numero di diffondere allarmi pubblici agli utenti finali interessati, attraverso la trasmissione di messaggi denominati \"Messaggi IT-Alert”. I messaggi It-Alert possono essere diffusi anche attraverso ulteriori strumenti tecnologici integrati nel sistema di allertamento nazionale, quali le applicazioni mobili e i sistemi di erogazione di messaggi “machine to machine”, richiamati al punto 4.3, in modo da poterli divulgare, anche in maniera ridondante, al maggior numero di persone.

\r\n\r\n

1.2 Caratteristiche e limiti del sistema di allertamento di protezione civile e di IT-Alert.
\r\nIn conformità a quanto previsto dall’articolo 17 del Codice della protezione civile, l'allertamento del Servizio nazionale di protezione civile e il sistema di allarme pubblico sono articolati in un sistema statale e regionale costituito dagli strumenti, dai metodi e dalle modalità stabiliti per sviluppare e acquisire la conoscenza, le informazioni e le valutazioni, in tempo reale, relative, ove possibile, al preannuncio in termini probabilistici, al monitoraggio e alla sorveglianza in tempo reale degli eventi e della conseguente evoluzione degli scenari di rischio al fine di attivare il Servizio nazionale della protezione civile ai diversi livelli territoriali.

\r\n\r\n

Le attività di allertamento ivi comprese quelle di allarme pubblico in riferimento alle attività di protezione civile risentono di limiti correlati all'incertezza connessa ai fenomeni naturali, alla conoscenza scientifica imperfetta, alle capacità tecnologiche disponibili e a vincoli derivanti dalla disponibilità delle risorse umane, strumentali e finanziarie, nonché dalle circostanze in cui le attività di valutazione e decisionali si concretizzano, sovente in contesti di urgenza ed emergenza che richiedono decisioni immediate.

\r\n\r\n

Pertanto, è necessario assicurare il miglior assetto organizzativo, strutturale e funzionale, nei contesti e con i limiti indicati, tenuto conto che il Sistema d'allertamento di protezione civile e il Sistema di allarme pubblico IT-Alert non sono salvifici in sé, ma sono finalizzati, in ragione di un determinato probabile evento, ad attivare a livello territoriale e individuare una più specifica azione di protezione e tutela della collettività e del singolo, nel più generale contesto della pianificazione di protezione civile e di una condotta personale di consapevolezza dei rischi e di adozione costante di misure di prevenzione, autoprotezione  e salvaguardia.

\r\n\r\n

Le procedure e le attività finalizzate all'allertamento e all'allarme pubblico in riferimento alle attività di protezione civile devono quindi esplicitare, quando e ove possibile, i limiti delle attività di valutazione e decisionali. In particolare, è opportuno dare conto:

\r\n\r\n

a) dei limiti scientifici delle previsioni probabilistiche;

\r\n\r\n

b) della latenza, incertezza e/o indisponibilità dei dati, delle misure e delle informazioni;

\r\n\r\n

c) del possibile malfunzionamento e/o di disfunzionalità degli apparati e delle reti;

\r\n\r\n

d) del margine di errore derivante dall'imprescindibile discrezionalità delle attività di valutazione e decisionali.

\r\n\r\n

A fini di trasparenza, le procedure e le attività finalizzate all’utilizzo del sistema di allarme pubblico in riferimento alle attività di protezione civile contengono sistemi di tracciabilità non modificabili e standardizzati a livello nazionale.  Ai sensi della normativa vigente, deve essere prevista la conservazione dei documenti informatici, al fine di garantirne l'autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità e reperibilità. Il sistema di allarme pubblico IT-Alert sarà oggetto di successive indicazioni operative del Capo del Dipartimento della protezione civile, adottate con le modalità di cui al paragrafo 5, che ne definiranno le procedure, i contenuti tecnico-operativi di dettaglio, i limiti di applicabilità necessari al fine di garantirne l’omogeneità a livello nazionale.

\r\n\r\n

A fini di efficienza ed efficacia, le procedure e le attività finalizzate all'allertamento e all'allarme pubblico prevedono sistemi di ricognizione, valutazione, revisione e aggiornamento periodico, anche al fine di una migliore formazione degli operatori, nonché per una adeguata gestione del rischio dei processi posti in essere nel contesto dell'allertamento e dell’allarme pubblico in riferimento alle attività di protezione civile.

\r\n\r\n

Il Dipartimento della protezione civile provvede ad acquisire dalle componenti e strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile informazioni sulle procedure esistenti relative all'allertamento, a monitorare procedimenti di innovazione delle procedure, e a predisporre raccomandazioni e linee guida per la stesura di procedure e attività per l'allertamento sulla base delle buone pratiche raccolte anche a mezzo dell’Osservatorio di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n. 1 del 2018.

\r\n\r\n

2. Termini e definizioni
\r\na) Allerta. In base ad un livello di pericolosità o di rischio previsto, o allo stato di un fenomeno o processo naturale, indica uno stato del sistema di allertamento finalizzato all'attuazione di una fase operativa. È identificata attraverso un livello di allerta.

\r\n\r\n

b) CAP, «Common Alerting Protocol». È un formato standard internazionale per allerte e allarmi di emergenza e avvisi pubblici di emergenza, configurato secondo specifiche e necessità di comunicazione di allerte e allarmi che mantiene l'interoperabilità con altri profili CAP.

\r\n\r\n

c) CAP-IT. Profilo italiano del CAP, configurato secondo specifiche e necessità del Sistema nazionale della protezione civile.

\r\n\r\n

d) Codice colore. Esprime con i colori «verde», «giallo», «arancione» e «rosso» un corrispondente livello di allerta.

\r\n\r\n

d-bis) Esercitazione. Strumento di cui al paragrafo 5 dell’allegato tecnico alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2021 e che ha lo scopo di verificare quanto riportato nella pianificazione di protezione civile ai diversi livelli territoriali, di testare la validità dei modelli organizzativi e di intervento, nonché di favorire la diffusione della conoscenza dei contenuti dei Piani da parte di tutti i soggetti coinvolti, in particolare della popolazione.

\r\n\r\n

e) Evento. Processo o fenomeno di origine naturale o antropica in grado di arrecare danni alla popolazione, alle attività, alle strutture e infrastrutture presenti nel territorio.

\r\n\r\n

f) Fase operativa. Lo stato di configurazione e le conseguenti azioni di contrasto che le componenti del Servizio nazionale della protezione civile interessate da una allerta e/o da un evento pongono in essere in accordo con il proprio piano di protezione civile.

\r\n\r\n

g) Sistema IT-Alert. Piattaforma tecnologica con cui, in applicazione dello standard Europeo ETSI TS 102 900 Emergency Communications (EMTEL), European Public Warning System (EU-ALERT) using the Cell Broadcast Service e altri standard correlati ad esso come ETSI TS 123 041 et al., è realizzato in Italia il Sistema di allarme pubblico definito ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera ooo), del decreto legislativo n. 259 del 2003.

\r\n\r\n

g-bis) Messaggio IT-Alert. Messaggio riguardante gravi emergenze o catastrofi imminenti o in corso, riconducibili alla tipologia di eventi emergenziali di cui al paragrafo 4.1;

\r\n\r\n

g-ter) Servizio CBS – Cell Broadcast Service. Servizio che consente la comunicazione unidirezionale di brevi messaggi di testo ai dispositivi mobili presenti in una determinata area geografica coperta da una o più celle delle reti mobili pubbliche come definito ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera bbb), del decreto legislativo n. 259 del 2003.

\r\n\r\n

h) Livello di allerta. Espresso con un codice colore, è finalizzato all'attivazione di una fase operativa. Il numero dei livelli di allerta dipende dalla tipologia di rischio.

\r\n\r\n

i) Livello di pericolosità. Per ciascuna tipologia di rischio, esprime una valutazione della pericolosità o della gravità dello scenario d'evento atteso o in atto, sulla base di indicatori e parametri qualitativi o quantitativi, singoli o in concorso tra loro.

\r\n\r\n

j) [soppressa].

\r\n\r\n

k) Livello di rischio. Definito sulla base di indicatori e parametri, qualitativi o quantitativi, singoli o in concorso tra loro, e dei relativi effetti e danni attesi, indica la gravità dello scenario atteso o in atto.

\r\n\r\n

l) Misure di autoprotezione. Azioni poste in essere utili a ridurre l’impatto dei rischi o il loro verificarsi, nonché ad attenuare le conseguenze derivanti dagli eventi di cui all’articolo 7 del decreto legislativo n. 1 del 2018.

\r\n\r\n

m) Monitoraggio. Attività finalizzata a osservare, a scopo di controllo, grandezze fisiche rilevanti per i fenomeni d'interesse di protezione civile mediante strumenti e reti strumentali.

\r\n\r\n

n) Pericolosità. Probabilità di occorrenza, in una specifica area geografica ed in uno specifico intervallo temporale (Periodo di Riferimento) di un evento avverso potenzialmente dannoso di origine naturale o antropica di assegnata intensità. Quest’ultima può essere codificata variamente in funzione delle caratteristiche dell’analisi di rischio. 

\r\n\r\n

o) Previsione a breve termine. Valutazione basata sui risultati di modelli numerici, dati di monitoraggio e informazioni provenienti dalla sorveglianza, che consente di prevedere, con variabili margini di approssimazione, la possibile evoluzione di un fenomeno con un tempo di anticipo e per un periodo di tempo limitato, variabile in base alla rapidità di evoluzione del fenomeno stesso;

\r\n\r\n

p) Rischio. Potenziali perdite di vite umane, lesioni, distruzione o danneggiamento di beni che potrebbero verificarsi a un sistema, società o comunità in un determinato periodo di tempo, determinata in termini probabilistici in funzione della pericolosità, dell'esposizione, della vulnerabilità e della capacità di risposta.

\r\n\r\n

q) Scenario d'evento. Evoluzione nello spazio e nel tempo di un evento atteso o in atto. Considera la pericolosità dell'evento.

\r\n\r\n

r) Scenario di rischio. Evoluzione nello spazio e nel tempo degli effetti di un evento atteso o in atto. Considera la distribuzione e la tipologia degli elementi esposti, la loro vulnerabilità, e la capacità di risposta del sistema di protezione civile.

\r\n\r\n

s) Sorveglianza. Attività finalizzata a mantenere sotto controllo i fenomeni d'interesse di protezione civile attraverso i dati del monitoraggio e altre informazioni e azioni, incluso il presidio territoriale.

\r\n\r\n

3. Organizzazione del Sistema di allertamento del Servizio nazionale della protezione civile
\r\nL'art. 2 del decreto legislativo n. 1 del 2018 individua le attività di prevenzione di protezione civile distinguendo tra attività «non strutturali» e attività «strutturali». Tra le attività di prevenzione non strutturale è compreso l'allertamento del Servizio nazionale della protezione civile.

\r\n\r\n

Il Sistema di allertamento nazionale è costituito dal livello regionale e dal livello statale. Opera al ricorrere di identificabili fenomeni precursori di un evento calamitoso per il quale sia possibile svolgere un'attività di preannuncio, sulla base dei risultati di modelli numerici, empirici o matematici, del monitoraggio di fenomeni e parametri e della sorveglianza in corso d'evento.

\r\n\r\n

Il Sistema di allertamento nazionale, statale e regionale, si articola in due fasi:

\r\n\r\n

a) una fase di previsione, che ha lo scopo di valutare, quando e dove possibile, la situazione attesa, nonché gli effetti che tale situazione può determinare;

\r\n\r\n

b) una fase di monitoraggio e sorveglianza, che ha lo scopo di osservare e seguire, quando e dove possibile, l'evoluzione della situazione in atto e i potenziali impatti sul territorio.

\r\n\r\n

Le fasi di previsione e di monitoraggio e sorveglianza sono definite, per le diverse tipologie di fenomeno, secondo criteri omogenei sul territorio nazionale e sono preposte all'attivazione del Servizio nazionale della protezione civile ai diversi livelli territoriali, per la preparazione e la prevenzione del rischio e, se del caso, per la gestione dell'emergenza secondo la pertinente pianificazione di protezione civile.

\r\n\r\n

3.1 Fase di previsione
\r\nLa fase di previsione consiste nella valutazione probabilistica, ove possibile, della situazione attesa, nonché dei relativi possibili effetti. In tale fase vengono analizzati i dati osservati e vengono effettuate valutazioni probabilistiche anche attraverso modelli previsionali, numerici, empirici o matematici, che simulano la possibile evoluzione dei fenomeni in esame.

\r\n\r\n

In funzione della tipologia di fenomeno o evento considerato, può essere effettuata la valutazione probabilistica della sola pericolosità o del rischio; quest'ultima è effettuata dove e quando è possibile la valutazione, ancorché speditiva, dei possibili danni a elementi vulnerabili.

\r\n\r\n

La fase di previsione si articola nelle seguenti attività, svolte anche attraverso l'utilizzo di apparati e strumenti hardware, di software e di modelli previsionali, numerici, empirici o matematici:

\r\n\r\n

a) integrazione e assimilazione di dati osservati e informazioni disponibili ed elaborazione di previsioni sulla natura, l'estensione geografica, l'evoluzione temporale, l'intensità e la magnitudo degli eventi attesi;

\r\n\r\n

b) previsione degli effetti che il manifestarsi di tali eventi può determinare sul territorio;

\r\n\r\n

c) valutazione del livello di pericolosità o di rischio, anche confrontando le previsioni elaborate con criteri decisionali, predefiniti e adottati;

\r\n\r\n

d) divulgazione dei risultati delle attività precedenti.

\r\n\r\n

3.2 Fase di monitoraggio e sorveglianza
\r\nLa fase di monitoraggio e sorveglianza consiste nella raccolta, concentrazione e condivisione di dati rilevati da strumenti, apparati e reti di monitoraggio, nonché di informazioni non strumentali reperite localmente, ove possibile o necessario anche attraverso attività territoriali e di presidio, al fine di effettuare e rendere disponibili dati, informazioni e/o previsioni a breve termine, per consentire di confermare gli scenari di evento o di rischio previsti e di aggiornarli a seguito dell'evoluzione dell'evento in atto potendo questo manifestarsi con dinamiche diverse da quelle prefigurate.

\r\n\r\n

La fase di monitoraggio e sorveglianza si articola nelle seguenti attività, svolte anche attraverso l'utilizzo di strumenti e apparati hardware, software e di modelli previsionali, numerici, empirici o matematici:

\r\n\r\n

a) elaborazione, composizione, integrazione, e rappresentazione di (i) dati di monitoraggio, rilevati da piattaforme satellitari o aeree, da apparati e stazioni strumentali e reti a terra e in mare, (ii) informazioni provenienti dal territorio, anche attraverso il presidio, e (iii) ulteriori dati e informazioni tematiche, ambientali e storiche, ove disponibili;

\r\n\r\n

b) previsione a breve termine, ove possibile, dell'evoluzione di un evento e dei relativi effetti;

\r\n\r\n

c) valutazione dello scenario di rischio in atto, e previsione della sua evoluzione spazio-temporale e di intensità nel breve termine anche confrontando i dati di monitoraggio, le informazioni provenienti dal territorio, e gli ulteriori dati e informazioni disponibili con criteri decisionali, predefiniti e adottati;

\r\n\r\n

d) divulgazione dei risultati delle attività precedenti.

\r\n\r\n

3.3 Livelli di allerta e fasi operative dei piani di protezione civile
\r\nAlle valutazioni rappresentate dai livelli di pericolosità o di rischio corrispondono i livelli di allerta del sistema della protezione civile, preposti all'attivazione delle azioni di contrasto preventivo degli eventi e dei conseguenti effetti, di preparazione e di gestione dell'emergenza, come definite nelle fasi operative dei piani di protezione civile.

\r\n\r\n

A ciascun livello di pericolosità o di rischio è associato un livello di allerta, rappresentato da un codice colore, a cui è associata la definizione sintetica dello scenario di evento e degli effetti attesi.

\r\n\r\n

Il livello di allerta comporta l'attivazione delle fasi operative previste dalle pianificazioni di protezione civile.

\r\n\r\n

La regione, nonché gli enti locali, ciascuno nell'ambito di propria competenza, valutano se attivare una fase operativa, e quale fase operativa attivare, in considerazione dello scenario previsto, della probabilità di accadimento dei fenomeni, della distanza temporale dall'effettivo verificarsi della previsione e della propria capacità di risposta.

\r\n\r\n

In relazione al Sistema di allertamento per i singoli rischi si rinvia alle disposizioni rispettivamente vigenti, a quelle adottate con gli strumenti previsti dal decreto legislativo n. 1 del 2018 e ai relativi aggiornamenti che potranno intervenire successivamente alla presente Direttiva.

\r\n\r\n

4. Organizzazione di IT-Alert in riferimento alle attività di protezione civile e ulteriori strumenti tecnologici integrati nel sistema di allertamento nazionale.

\r\n\r\n

4.1 Scopi
\r\nNei casi di gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso suscettibili di presentare le caratteristiche di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 il Servizio Nazionale della protezione civile integra le modalità di informazione e comunicazione già previste dalla normativa vigente con il sistema IT-Alert per informare la popolazione allo scopo di favorire l’adozione delle misure di autoprotezione di cui al paragrafo 4.5, in rapporto alla specifica tipologia di rischio e al contesto di riferimento.

\r\n\r\n

Le componenti del Servizio nazionale della protezione civile di cui all’articolo 4 del decreto legislativo n. 1 del 2018, sulla base di quanto previsto dalle indicazioni operative di cui al paragrafo 5, durante la fase sperimentale di cui al paragrafo 4.6 potranno utilizzare IT-Alert per trasmettere, quando compatibili con la tipologia di rischio identificato, “messaggi IT-Alert” alla popolazione attraverso la tecnologia “cell broadcast” limitatamente a eventi imminenti o in atto suscettibili di presentare le caratteristiche di cui alla lettera c) dell’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018 configuranti, ai fini della Direttiva UE 2018/1972, gravi emergenze e catastrofi, in relazione alle seguenti tipologie di rischi di protezione civile, come disciplinati in premessa:

\r\n\r\n

-          maremoto generato da un sisma;

\r\n\r\n

-          collasso di una grande diga;

\r\n\r\n

-          attività vulcanica, relativamente ai vulcani Vesuvio, Campi Flegrei, Vulcano e Stromboli;

\r\n\r\n

-          incidenti nucleari o situazione di emergenza radiologica;

\r\n\r\n

-          incidenti rilevanti in stabilimenti soggetti al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;

\r\n\r\n

-          precipitazioni intense.

\r\n\r\n

In relazione alle precipitazioni intense di cui al precedente elenco, nelle indicazioni operative di cui al paragrafo 5 verranno definiti, in particolare, principi tecnici per determinare preventivamente e in via generale soglie ed altri elementi utili per identificare i fenomeni in questione oltre che per la delimitazione degli areali e delle tempistiche di interesse affinché il sistema operi in via automatica.

\r\n\r\n

La progressiva estensione dell’utilizzo in via sperimentale del sistema IT-Alert in relazione ad ulteriori fattispecie di gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso di rilievo nazionale, con riferimento a scenari connessi ad ulteriori tipologie di rischio, può essere avviata, con le modalità di intesa previste al paragrafo 5,  in correlazione con gli esiti della fase di sperimentazione di cui al paragrafo 4.6, nonché con lo sviluppo delle capacità operative e previsionali del Servizio nazionale della protezione civile.

\r\n\r\n

4.2 Interoperabilità
\r\nIT-Alert adotta lo standard internazionale “Common Alerting Protocol” (CAP) per garantire la completa interoperabilità con altri sistemi, nazionali e internazionali.

\r\n\r\n

Il Capo del Dipartimento della protezione civile, con proprie indicazioni operative adottate con le modalità di cui al paragrafo 5, definisce il profilo italiano del CAP, denominato “CAP-IT” che, rispettando lo standard internazionale, lo allinea alle specifiche e alle necessità del Servizio Nazionale della Protezione Civile.

\r\n\r\n

4.3 Ulteriori strumenti tecnologici integrati nel sistema di allertamento nazionale
\r\nAl fine di favorire la massima diffusione, anche ridondante, delle informazioni disponibili nell’ambito del sistema di allertamento nazionale ai livelli di allerta, alle misure di comportamento ed autoprotezione e delle buone pratiche in materia di prevenzione dei rischi di protezione civile, possono essere impiegati anche progressivamente o in via sperimentale, a livello territoriale o nazionale, ulteriori strumenti tecnologici sulla base delle innovazioni del settore, quali, ad esempio:

\r\n\r\n

-  «App» per «smartphone», attraverso le quali le informazioni vengono ricevute da un cellulare sul quale sia stata installata la «App» stessa, e in presenza di connessione dati;

\r\n\r\n

-  canale pubblico «Machine to Machine» (M2M), attraverso il quale altre «App» e altri sistemi possono essere alimentati onde favorire la massima circolazione e diffusione delle informazioni.

\r\n\r\n

Allo scopo di raggiungere il maggior numero di utenti potenzialmente interessati, i messaggi It-Alert di cui al paragrafo 4.5, all’occorrenza possono essere ulteriormente diramati anche mediante gli strumenti tecnologici integrati nel sistema di allertamento nazionale di cui al presente paragrafo.

\r\n\r\n

4.4  Organizzazione per attività di protezione civile
\r\nRelativamente a eventi imminenti o in corso suscettibili di presentare le caratteristiche di cui alla lettera c) dell’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018, e con particolare riferimento alle tipologie di rischi di protezione civile di cui al paragrafo 4.1, un “messaggio IT-Alert” è inviato dalle competenti componenti del Servizio nazionale della protezione civile di cui all’articolo 4 del decreto legislativo n. 1 del 2018, sulla base di quanto previsto dalle indicazioni operative di cui al paragrafo 5, in applicazione di procedure definite secondo i principi di cui alla presente Direttiva, assicurando che nelle singole procedure siano previsti sistemi di tracciabilità immodificabili e modelli di segnalazione anonima di eventuali criticità nell’operatività di IT-Alert, anche allo scopo di introdurre possibili correttivi o misure di adeguamento, nonché per assicurare una comunicazione il più possibile omogenea a scala nazionale, nel rispetto dei principi di precauzione, sussidiarietà e omogeneità organizzativa. Le procedure sono individuate sulla base delle indicazioni operative del Capo del Dipartimento della protezione civile adottate con le modalità di cui al paragrafo 5.

\r\n\r\n

4.5  Messaggi IT-Alert e misure di autoprotezione
\r\nI messaggi IT-Alert sono diramati attraverso il canale di comunicazione istantaneo “cell broadcast”, in conformità alla Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018, gestito in autonomia da ciascun Operatore nazionale di telefonia mobile per le celle telefoniche di propria competenza, attraverso cui i messaggi sono ricevuti dalla popolazione sui “terminali utente” presenti in una determinata area geografica individuata dalla copertura locale delle reti mobili (ad esempio, i telefoni cellulari, smartphone , tablet).

\r\n\r\n

In riferimento a quanto previsto dall’articolo 31 del decreto legislativo n. 1 del 2018, nei limiti di quanto riportato al paragrafo 1.2 della presente direttiva, il “messaggio IT-Alert, fermi restando gli obblighi comunicativi e di informazione preventiva e  in corso di evento su scenari di rischio e di pianificazione di protezione civile, posti in capo alle diverse Autorità competenti dalle norme di settore, oltre che i comportamenti consapevoli da attuare da parte della popolazione, ha lo scopo di contribuire a informare la popolazione di situazioni previste o in atto suscettibili di presentare le caratteristiche di cui alla lettera c) dell’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018 in relazione alla messa in atto di specifiche misure di autoprotezione e azioni di tutela della collettività e del singolo.

\r\n\r\n

Il sistema IT-Alert e i suoi messaggi si adeguano ai principi di trasparenza, di sussidiarietà, di auto-responsabilità, di autoprotezione e di omogeneità comunicativa, e costituiscono, fermi restando i vincoli tecnologici, strumentali, i modelli previsionali adottati, nonché il riferimento alla locale pianificazione di protezione civile, una ulteriore modalità di informazione della popolazione, in supporto a quelle previste dalla legislazione vigente e dalla locale pianificazione di protezione civile.

\r\n\r\n

4.6  Sperimentazione di IT-Alert -protezione civile
\r\nPer l’avvio del Sistema di allarme pubblico IT-Alert, si rende necessaria la progressiva  sperimentazione, mediante utilizzo in casi reali o in esercitazioni, del sistema per 36 mesi dalla data di entrata in vigore della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 ottobre 2020, in relazione ai casi di gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, concernenti i rischi elencati al paragrafo 4.1, e un monitoraggio periodico, anche in relazione alla verifica della sicurezza ed adeguatezza dell’infrastruttura, secondo i requisiti del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133.

\r\n\r\n

Il Dipartimento della protezione civile, in raccordo con le componenti del Servizio nazionale della protezione civile, potrà valutare l’estensione della sperimentazione, anche in correlazione con gli esiti della stessa, ad altri scenari di rischio. 

\r\n\r\n

Nel periodo di sperimentazione, per le tipologie di rischi di cui al paragrafo 4.1, sono predisposte ed adottate, con le modalità previste dal paragrafo 5, indicazioni operative che contengano, per ciascuno degli scenari di rischio ivi previsti:

\r\n\r\n

-  gli obiettivi;

\r\n\r\n

-  le modalità di invio;

\r\n\r\n

-  i soggetti responsabili dell’invio dei messaggi;

\r\n\r\n

-  l’area da allertare;

\r\n\r\n

-  la tracciabilità;

\r\n\r\n

-  i contenuti del “messaggio IT-Alert”.

\r\n\r\n

Nel periodo di sperimentazione, sono altresì progettate ed avviate campagne di informazione per le amministrazioni e per la popolazione in merito agli scopi, al funzionamento e ai limiti di IT-Alert per le attività di protezione civile.

\r\n\r\n

Per valutare tecnicamente gli esiti della sperimentazione e la possibilità del passaggio all’operatività del sistema il Dipartimento della protezione civile procede al confronto con gli Enti territoriali coinvolti nella specifica attività, con gli operatori di telefonia, e il Settore della Commissione per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi competente per la tipologia di rischio oggetto della fase della sperimentazione svolta.

\r\n\r\n

Sulle risultanze di tale valutazione tecnica, articolata per le tipologie di rischio di cui al paragrafo 4.1, anche solo per alcuni scenari di rischio, ovvero l’esigenza di prorogare ulteriormente il periodo di sperimentazione, il Dipartimento acquisisce l’intesa della Conferenza Unificata.

\r\n\r\n

5. Indicazioni operative del Capo del Dipartimento della protezione civile
\r\nIn relazione agli ambiti specifici disciplinati dalla presente direttiva, il Capo del Dipartimento della protezione civile emana apposite indicazioni operative ai sensi dell’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sulle quali, in coerenza con l’architettura del Sistema di allertamento nazionale e con l’attribuzione delle funzioni di informazione e comunicazione alla popolazione previste dalla legislazione vigente, viene acquisita l’intesa della Conferenza Unificata.

\r\n\r\n

6. Norme di salvaguardia
\r\nPer le Province autonome di Trento e di Bolzano restano ferme le competenze loro affidate dai relativi statuti e dalle relative norme di attuazione, ai sensi dei quali provvedono alle finalità della presente direttiva.

\r\n\r\n

 
\r\nIL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
\r\nGiorgia Meloni

\r\n"},"field_abstract":{"processed":"

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.91 del 18 aprile 2023

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IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE

\n

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

\n

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

\n

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile», ed in particolare gli articoli 15 e 17;

\n

VISTA la direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche e, in particolare, il comma 1 dell'art. 110 concernente il Sistema di allarme pubblico;

\n

VISTO il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici», convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, ed in particolare l'art. 28 che ha regolato, tra l'altro, in via di prima applicazione, l'attuazione del Sistema di allarme pubblico di cui alla richiamata direttiva (UE) 2018/1972;

\n

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione).»;

\n

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, «Codice delle comunicazioni elettroniche», e in particolare gli articoli 2, comma 1, lettere ee), gg), bbb), ooo), uuu) e 98-vicies-ter; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

\n

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

\n

VISTO lo standard europeo ETSI TS 102 900 V1.3.1 (2019-02) - Emergency Communications (EMTEL); European Public Warning System(EU-ALERT) using the Cell Broadcast Service;

\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2020, n. 110, recante «Modalità e criteri di attivazione e gestione del servizio IT- Alert», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 7 settembre 2020;

\n

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2020, recante «Allertamento di protezione civile e sistema di allarme pubblico IT-Alert» con la quale si è provveduto sia all'aggiornamento delle disposizioni in materia di allertamento contenute nelle richiamate direttive presidenziali, sia alla regolazione, in fase di prima applicazione, del Sistema di allarme pubblico in conformità a quanto previsto dall'art. 28 del richiamato decreto-legge n. 32 del 2019 e dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno·2020;

\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 novembre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, è stato conferito l'incarico per la protezione civile e le politiche del mare;

\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 novembre 2022, con il quale sono state delegate al Ministro senza portafoglio senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri ivi indicate, con particolare riferimento all'art. 2 concernente la delega di funzioni in materia di protezione civile;

\n

CONSIDERATO che con il richiamato decreto legislativo n. 207 del 2021 sono state apportate modifiche al Codice delle comunicazioni elettroniche riguardanti, tra l'altro il Sistema di allarme pubblico, allo scopo di allinearne il contenuto alla direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio e, in particolare, che:
\n- il comma 2-bis dell'art. 17 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018 prevede che l'allertamento da parte del Servizio nazionale della protezione civile avviene anche avvalendosi del Sistema di allarme pubblico oggi definito dall'art. 2, comma 1, lettera uuu), del citato decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, quale sistema di diffusione di allarmi pubblici agli utenti finali interessati da gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso;
\n- l'articolo 2, comma 1, lettera ee), del citato decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, definisce il messaggio IT-Alert quale messaggio riguardante gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso, inviato dal Sistema di allarme pubblico IT-Alert, non limitandone più l'ambito di applicazione alle sole esigenze del Servizio nazionale della protezione civile;
\n- con riferimento alle attività di protezione civile, la fattispecie gravi emergenze o catastrofi imminenti in corso è riconducibile alla tipologia di eventi emergenziali di cui all'art. 7, comma 1, lettera c), del citato Codice di protezione civile, ossia le emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo ai sensi dell'art. 24;

\n

RAVVISATA la necessità di adeguare le disposizioni di cui alla citata direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2020, in particolare relativamente alle parti afferenti la regolazione del Sistema di allarme pubblico in riferimento alle attività di protezione civile, al novellato Codice delle comunicazioni elettroniche, nelle more dell'estensione delle finalità d'uso del sistema di allarme pubblico anche alle altre fattispecie previste e non riferita ad eventi di protezione civile;

\n

SU PROPOSTA del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

\n

ACQUISITA l'intesa della Conferenza unificata nella seduta del 26 gennaio 2023;

\n

EMANA

\n

la seguente direttiva:

\n

ART. 1 
\n(Finalità)

\n
  1.  La presente direttiva, emanata ai sensi del decreto legislativo n. 1 del 2018, provvede all'aggiornamento della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2020 recante «Allertamento di protezione civile e sistema di allarme pubblico IT-Alert», ed in particolare della disciplina della sperimentazione del Sistema di allarme pubblico denominato «IT-Alert» in riferimento alle attività di protezione civile, allo scopo di allinearla alle modifiche introdotte al Codice delle comunicazioni elettroniche dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di recepimento della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, nelle more della conclusione del previsto periodo di sperimentazione e della conseguente fase di valutazione.
  2. \n
  3. Le modifiche apportate alla direttiva del 23 ottobre 2020 sono indicate agli allegati A (elenco delle modifiche) e B (testo coordinato della direttiva del 23 ottobre 2020 con le modifiche di cui all'allegato A), che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente direttiva.
  4. \n

ART. 2
\n(Adeguamenti normativi)

\n
  1.  In considerazione delle modifiche alla direttiva del 23 ottobre 2020 di cui all'art. 1, si provvederà, in attuazione dell'art. 98-vicies-ter, comma 3, del novellato Codice delle comunicazioni elettroniche, alle necessarie modifiche e allineamento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2020, n. 110, alle nuove disposizioni in materia di allarme pubblico-IT-Alert riconfigurato come stabilito dal testo vigente del Codice delle comunicazioni.
  2. \n

ART. 3
\n(Ambito di applicazione)   

\n
  1. La presente direttiva disciplina l'utilizzo del Sistema di allarme pubblico denominato «IT-Alert» per le sole attività di protezione civile. L'eventuale utilizzo di IT-Alert per ulteriori finalità sarà disciplinato con propri provvedimenti da parte delle amministrazioni competenti.
  2. \n

ART. 4
\n(Disposizioni finali)

\n
  1.  All'attuazione del presente provvedimento si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  2. \n

 La presente direttiva sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 febbraio 2023.

\n

Roma, 7 febbraio 2023

\n

IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE
\nNello Musumeci     

\n","value":"

IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE

\r\n\r\n

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

\r\n\r\n

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

\r\n\r\n

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile», ed in particolare gli articoli 15 e 17;

\r\n\r\n

VISTA la direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche e, in particolare, il comma 1 dell'art. 110 concernente il Sistema di allarme pubblico;

\r\n\r\n

VISTO il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici», convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, ed in particolare l'art. 28 che ha regolato, tra l'altro, in via di prima applicazione, l'attuazione del Sistema di allarme pubblico di cui alla richiamata direttiva (UE) 2018/1972;

\r\n\r\n

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione).»;

\r\n\r\n

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, «Codice delle comunicazioni elettroniche», e in particolare gli articoli 2, comma 1, lettere ee), gg), bbb), ooo), uuu) e 98-vicies-ter; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

\r\n\r\n

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

\r\n\r\n

VISTO lo standard europeo ETSI TS 102 900 V1.3.1 (2019-02) - Emergency Communications (EMTEL); European Public Warning System(EU-ALERT) using the Cell Broadcast Service;

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VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2020, n. 110, recante «Modalità e criteri di attivazione e gestione del servizio IT- Alert», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 7 settembre 2020;

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VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2020, recante «Allertamento di protezione civile e sistema di allarme pubblico IT-Alert» con la quale si è provveduto sia all'aggiornamento delle disposizioni in materia di allertamento contenute nelle richiamate direttive presidenziali, sia alla regolazione, in fase di prima applicazione, del Sistema di allarme pubblico in conformità a quanto previsto dall'art. 28 del richiamato decreto-legge n. 32 del 2019 e dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno·2020;

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VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 novembre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, è stato conferito l'incarico per la protezione civile e le politiche del mare;

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VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 novembre 2022, con il quale sono state delegate al Ministro senza portafoglio senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri ivi indicate, con particolare riferimento all'art. 2 concernente la delega di funzioni in materia di protezione civile;

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CONSIDERATO che con il richiamato decreto legislativo n. 207 del 2021 sono state apportate modifiche al Codice delle comunicazioni elettroniche riguardanti, tra l'altro il Sistema di allarme pubblico, allo scopo di allinearne il contenuto alla direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio e, in particolare, che:
\r\n- il comma 2-bis dell'art. 17 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018 prevede che l'allertamento da parte del Servizio nazionale della protezione civile avviene anche avvalendosi del Sistema di allarme pubblico oggi definito dall'art. 2, comma 1, lettera uuu), del citato decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, quale sistema di diffusione di allarmi pubblici agli utenti finali interessati da gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso;
\r\n- l'articolo 2, comma 1, lettera ee), del citato decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, definisce il messaggio IT-Alert quale messaggio riguardante gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso, inviato dal Sistema di allarme pubblico IT-Alert, non limitandone più l'ambito di applicazione alle sole esigenze del Servizio nazionale della protezione civile;
\r\n- con riferimento alle attività di protezione civile, la fattispecie gravi emergenze o catastrofi imminenti in corso è riconducibile alla tipologia di eventi emergenziali di cui all'art. 7, comma 1, lettera c), del citato Codice di protezione civile, ossia le emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo ai sensi dell'art. 24;

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RAVVISATA la necessità di adeguare le disposizioni di cui alla citata direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2020, in particolare relativamente alle parti afferenti la regolazione del Sistema di allarme pubblico in riferimento alle attività di protezione civile, al novellato Codice delle comunicazioni elettroniche, nelle more dell'estensione delle finalità d'uso del sistema di allarme pubblico anche alle altre fattispecie previste e non riferita ad eventi di protezione civile;

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SU PROPOSTA del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

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ACQUISITA l'intesa della Conferenza unificata nella seduta del 26 gennaio 2023;

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EMANA
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\r\nla seguente direttiva:

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ART. 1 
\r\n(Finalità)

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    \r\n\t
  1.  La presente direttiva, emanata ai sensi del decreto legislativo n. 1 del 2018, provvede all'aggiornamento della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2020 recante «Allertamento di protezione civile e sistema di allarme pubblico IT-Alert», ed in particolare della disciplina della sperimentazione del Sistema di allarme pubblico denominato «IT-Alert» in riferimento alle attività di protezione civile, allo scopo di allinearla alle modifiche introdotte al Codice delle comunicazioni elettroniche dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di recepimento della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, nelle more della conclusione del previsto periodo di sperimentazione e della conseguente fase di valutazione.
  2. \r\n\t
  3. Le modifiche apportate alla direttiva del 23 ottobre 2020 sono indicate agli allegati A (elenco delle modifiche) e B (testo coordinato della direttiva del 23 ottobre 2020 con le modifiche di cui all'allegato A), che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente direttiva.
  4. \r\n
\r\n\r\n

ART. 2
\r\n(Adeguamenti normativi)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1.  In considerazione delle modifiche alla direttiva del 23 ottobre 2020 di cui all'art. 1, si provvederà, in attuazione dell'art. 98-vicies-ter, comma 3, del novellato Codice delle comunicazioni elettroniche, alle necessarie modifiche e allineamento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2020, n. 110, alle nuove disposizioni in materia di allarme pubblico-IT-Alert riconfigurato come stabilito dal testo vigente del Codice delle comunicazioni.
  2. \r\n
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ART. 3
\r\n(Ambito di applicazione)   

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    \r\n\t
  1. La presente direttiva disciplina l'utilizzo del Sistema di allarme pubblico denominato «IT-Alert» per le sole attività di protezione civile. L'eventuale utilizzo di IT-Alert per ulteriori finalità sarà disciplinato con propri provvedimenti da parte delle amministrazioni competenti.
  2. \r\n
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ART. 4
\r\n(Disposizioni finali)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1.  All'attuazione del presente provvedimento si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  2. \r\n
\r\n\r\n

 La presente direttiva sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 febbraio 2023.

\r\n\r\n

Roma, 7 febbraio 2023

\r\n\r\n

IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE
\r\nNello Musumeci     

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Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2023

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Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2023

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