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Pubblichiamo in questa pagina i collegamenti ai riferimenti normativi sull’organizzazione e l’attività della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Dipartimento della Protezione Civile.
\nRiferimenti normativi su organizzazione e attività della Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dpcm del 9 agosto 2016: organizzazione del Dipartimento della protezione civile
Decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 2016: organizzazione interna del Dipartimento della Protezione Civile
Dpcm del 7 novembre 2012: Organizzazione del Dipartimento della Protezione Civile
Decreto del Segretario Generale del 18 gennaio 2011: organizzazione interna del Dipartimento della Protezione Civile
Decreto del Segretario Generale del 10 ottobre 2011: modifiche al decreto del 18 gennaio 2011
Decreto del Segretario Generale dell' 8 febbraio 2013: modifiche al decreto del 18 gennaio 2011
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio del Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile» e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353 recante «Legge-quadro in materia di incendi boschivi», in
particolare l' articolo7, comma 2-bis, introdotto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59 convertito dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile»;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152,ed in particolare l'articolo 4;
Visto il decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21 ;
Visto l'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, che rinvia, per l'organizzazione del Dipartimento della protezione civile, ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare ai sensi dell'articolo 7, comma 3, e dell'articolo 9, comma 7, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, ed in particolare l'articolo 13, comma 3, dello stesso che dispone che «al fine di assicurare la più compiuta attuazione delle disposizioni di cui alla legge 7 giugno 2000, n. 150, nell'ambito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente l'organizzazione del Dipartimento della protezione civile, sono disciplinate le relative competenze senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato»;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n, 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;
Visto il decreto-Legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n.119;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012, recante \"Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri\" ed in particolare l'art.21, relativo all'organizzazione del Dipartimento della protezione civile;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 novembre 2012, recante \"Organizzazione del Dipartimento della protezione civile\";
Ritenuto opportuno ricondurre l'organizzazione del Dipartimento della protezione civile a quanto previsto in via generale dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, che dispone che le competenze e il numero massimo di uffici e servizi delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e che con decreto del Segretario generale e dei Ministri o Sottosegretari delegati è disciplinata l'organizzazione interna della medesima struttura, in modo da garantire flessibilità organizzativa al Dipartimento;
Informate le organizzazioni sindacali;
Decreta
\nArt.1
Abrogazione
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 novembre 2012 è abrogato.
Art. 2
Disposizioni transitorie e finali
1. Entro trenta giorni dall'emanazione del presente decreto è adottato il decreto di organizzazione interna del Dipartimento della protezione civile, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012.
2. L'attuale organizzazione del Dipartimento della protezione civile resta ferma fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1.
Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio del Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile» e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353 recante «Legge-quadro in materia di incendi boschivi», in
particolare l' articolo7, comma 2-bis, introdotto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59 convertito dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile»;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152,ed in particolare l'articolo 4;
Visto il decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21 ;
Visto l'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, che rinvia, per l'organizzazione del Dipartimento della protezione civile, ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare ai sensi dell'articolo 7, comma 3, e dell'articolo 9, comma 7, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, ed in particolare l'articolo 13, comma 3, dello stesso che dispone che «al fine di assicurare la più compiuta attuazione delle disposizioni di cui alla legge 7 giugno 2000, n. 150, nell'ambito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente l'organizzazione del Dipartimento della protezione civile, sono disciplinate le relative competenze senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato»;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n, 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;
Visto il decreto-Legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n.119;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri" ed in particolare l'art.21, relativo all'organizzazione del Dipartimento della protezione civile;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 novembre 2012, recante "Organizzazione del Dipartimento della protezione civile";
Ritenuto opportuno ricondurre l'organizzazione del Dipartimento della protezione civile a quanto previsto in via generale dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, che dispone che le competenze e il numero massimo di uffici e servizi delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e che con decreto del Segretario generale e dei Ministri o Sottosegretari delegati è disciplinata l'organizzazione interna della medesima struttura, in modo da garantire flessibilità organizzativa al Dipartimento;
Informate le organizzazioni sindacali;
Decreta
Art.1
Abrogazione
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 novembre 2012 è abrogato.
Art. 2
Disposizioni transitorie e finali
1. Entro trenta giorni dall'emanazione del presente decreto è adottato il decreto di organizzazione interna del Dipartimento della protezione civile, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012.
2. L'attuale organizzazione del Dipartimento della protezione civile resta ferma fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1.
Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.
VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante \"Disciplina dell' attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri\";
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. e successive modificazioni, recante \"Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo Il della legge 15 marzo 1997, n. 59\";
VISTA la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante “Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile e successive modifiche ed integrazioni”;
VISTO il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401. recante: “Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO in particolare, l'articolo 5-bis. comma 1, del citato decreto-legge n. 343 del 2001 che rinvia, per l'organizzazione del Dipartimento della protezione civile, ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare ai sensi dell'articolo 7, comma 3, e dell'articolo 9, comma 7, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.303;
VISTO il decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21 e, in particolare, l'articolo 1, comma 8;
VISTO il decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005. n. 152 e, in particolare, l'articolo 4;
VISTO il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123 e, in particolare, l'articolo 13, comma 3;
VISTO il decreto-legge 15 maggio2012,n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;
VISTO il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;
VISTA la legge 21 novembre2000, n. 353 recante «Legge- quadro in materia di incendi boschivi», e, in particolare, l'articolo 7, comma2-bis;
VISTA la legge 7 giugno 2000. n. 150, recante «Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni»;
VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante \"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche\";
VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004, recante \"Indirizzi
operativi per la gestione organizzativa e del sistema di allenamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile\", cosi come modificata dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2005;
VISTE le direttive del Presidente del Consiglio dci Ministri del 3 dicembre 2008, recanti \"Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze\" e \"Organizzazione e funzionamento di SISTEMA presso la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile\";
VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dci Ministri del 26 ottobre 20I2, recante \"Indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri\";
VISTA la direttiva del Presidente dci Consiglio dei Ministri del 9 novembre2012, recante \"Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile\";
VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 febbraio 2013, recante \"Indirizzi operativi per l'istituzione dell'Unità di Comando e Controllo del bacino del fiume Po ai fini del governo delle piene\";
VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2013, recante \"Disposizioni per la realizzazione di strutture sanitarie campali (PASS - Posto di Assistenza Socio Sanitaria) per l'assistenza sanitaria di base e sociosanitaria alla popolazione colpita da catastrofe\";
VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2014, recante \"Programma nazionale di soccorso per il rischio sismico\";
VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dci Ministri del 14 febbraio 2014, recante \"Disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per iI rischio vulcanico del Vesuvio\";
VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 luglio 2014 recante \"Indirizzi operativi di protezione civile per bacini con grandi dighe\";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° ottobre 2012, recante \"Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri\" e, in particolare, l'articolo 21 concernente l'articolazione del Dipartimento della Protezione Civile;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 novembre 2012, recante \"Organizzazione del Dipartimento della protezione civile\";
VISTI i decreti del Segretario Generale del 18 gennaio 2011, del 10 ottobre 2011 e dell'8 febbraio 2013 con i quali è stata disciplinata e successivamente modificata l'organizzazione interna del Dipartimento della protezione civile;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 agosto 2016 con il quale è stato abrogato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 novembre 2012, recante: \"Organizzazione del Dipartimento della protezione civile\";
RITENUTO di dover adeguare l'organizzazione interna del Dipartimento della protezione civile alle recenti modificazioni apportate alla legislazione nazionale in materia di protezione civile evidenziando la sua funzione di coordinamento del Servizio nazionale della protezione civile, a supporto del Presidente del Consiglio dei Ministri e focalizzando l'azione delle sue articolazioni organizzative sull'integrazione con le diverse componenti e strutture operative del Servizio nazionale, al fine di assicurare maggiore efficacia all'intervento pubblico in materia di previsione e prevenzione dei rischi, gestione e superamento delle emergenze;
INFORMATE le organizzazioni sindacali;
DECRETA
\nArt.1
Finalità
1. Il presente decreto individua le attribuzioni delle strutture organizzative in cui si articola il Dipartimento della protezione civile (di seguito: Dipartimento) per svolgere le funzioni di indirizzo, coordinamento e supporto per le componenti e le strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile (di seguito: Servizio Nazionale) in materia di previsione e prevenzione dei rischi, gestione e superamento delle emergenze, descritte dall'articolo 21 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 ottobre 2012.
2. Il Dipartimento si articola negli Uffici di livello dirigenziale generale e nei Servizi di livello dirigenziale non generale previsti nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° ottobre 2012. l titolari degli Uffici e dei Servizi esercitano i compiti e le attribuzioni previsti, rispettivamente dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché quelli loro conferiti da leggi, regolamenti e contratti nazionali.
3. L'azione del Dipartimento, nel rispetto delle funzioni già riconosciute dalla normativa vigente ad altri organismi, amministrazioni ed enti pubblici che si intendono qui richiamate, è ispirata ai principi di:
a) massima integrazione con le componenti e strutture operative del Servizio Nazionale, nell'esercizio delle funzioni di indirizzo, coordinamento e supporto in ogni ambito di attività, secondo il principio generale di sussidiarietà;
b) gestione strategica dei processi e delle attività assicurata mediante pianificazione pluriennale e monitoraggio, procedure interne e modalità organizzative ad essa funzionali e volte a valorizzare le competenze e le professionalità del personale del Dipartimento;
c) organizzazione delle relazioni tra Uffici e Servizi basata sulla condivisione degli obiettivi sul lavoro di squadra, sull'integrazione dei processi e delle professionalità, sull'attribuzione alle diverse strutture di compiti di coordinamento rispetto ad ambiti di attività necessariamente trasversali, assicurando la condivisione e lo scambio delle informazioni e delle esperienze.
4. Gli Uffici di livello dirigenziale generale coordinano l'attuazione delle direttive emanate nei rispettivi ambiti di attività.
Art. 2
Gestione strategica
1. Gli strumenti di gestione strategica (pianificazione e monitoraggio) sono finalizzati ad orientare l'azione del Dipartimento verso una maggiore efficacia della sua funzione di indirizzo, coordinamento e supporto del Servizio Nazionale in materia di previsione e prevenzione dei rischi, gestione e superamento delle emergenze.
2. La pianificazione strategica pluriennale delle attività definisce le priorità di intervento e le modalità di azione e viene proposta in forma condivisa dai Direttori degli Uffici, con la collaborazione dei Dirigenti dei Servizi e sulla base di una visione complessiva dei diversi ambiti di attività e delle funzioni di supporto del Servizio Nazionale, ed è attuata secondo le direttive del Capo del Dipartimento, che ne è responsabile.
3. Per assicurare il monitoraggio e controllo dell'efficacia dell'azione del Dipartimento vengono implementati opportuni strumenti gestionali e di raccolta delle informazioni, anche attraverso la collaborazione delle componenti e strutture operative del Servizio Nazionale, al fine di ri-orientare il processo di pianificazione.
4. Il sistema di gestione strategica si integra con le procedure generali definite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Art. 3
Ufficio I - Volontariato e risorse del Servizio Nazionale
I. Sulla base dei principi indicati nell'articolo 1, comma 3, l'Ufficio:
a) promuove lo sviluppo del volontariato organizzato di protezione civile;
b) gestisce lo sviluppo e l'impiego delle risorse logistiche, sanitarie e di telecomunicazione del Dipartimento;
c) coordina la predisposizione di atti di indirizzo, modelli organizzativi e procedure in materia di sviluppo e impiego delle risorse logistiche, sanitarie e di telecomunicazioni, delle componenti e strutture operative e delle colonne mobili del Servizio Nazionale;
d) coordina l'attivazione e l'impiego delle risorse del Servizio Nazionale;
e) supporta l'attività degli organismi di rappresentanza del Volontariato di protezione civile.
2. L'Ufficio cura le aree d'azione di cui al comma J articolandosi nei seguenti Servizi, che operano nei seguenti ambiti di coordinamento:
a) Servizio Volontariato:
- elaborazione di modelli organizzativi e procedure per promuovere l'attività e lo sviluppo delle organizzazioni di volontariato di protezione civile nei settori della formazione, dell'addestramento e della mobilitazione nelle diverse fasi delle attività di protezione civile;
- progettazione, programmazione e realizzazione delle attività per assicurare il concorso delle organizzazioni di volontariato alle attività del Servizio Nazionale in situazioni di emergenza, nonché per le attività di prevenzione non strutturale;
- supporto alle attività degli organismi di rappresentanza delle organizzazioni di volontariato di protezione civile.
b) Servizio Risorse e strutture di pronto impiego nazionali e territoriali:
- elaborazione di modelli organizzativi e procedure per l'impiego coordinato di personale. mezzi, materiali, attrezzature e ogni altra risorsa del Servizio Nazionale in situazioni di emergenza;
- elaborazione di modelli organizzativi e procedure per l'impiego coordinato della colonna mobile Nazionale delle Regioni in situazioni di emergenza;
- gestione dei mezzi, materiali e attrezzature che assicurano l'operatività del Dipartimento e relative funzioni del Consegnatario.
c) Servizio Risorse Sanitarie:
- elaborazione di modelli organizzativi e procedure per l'intervento del Servizio Nazionale in ambito di assistenza sanitarie socio-sanitaria alla popolazione in situazioni di emergenza;
- elaborazione di modelli organizzativi e procedure per l'intervento del Servizio Nazionale in situazioni di emergenza sanitaria;
- relazioni con le componenti del Servizio Sanitario Nazionale e loro impiego nelle esercitazioni e in situazioni di emergenza, anche al fine di assicurare la continuità nell'erogazione dell'assistenza sanitaria alla popolazione.
d) Servizio Telecomunicazioni di Emergenza:
- elaborazione di modelli organizzativi e procedure per favorire l'operatività delle radio/telecomunicazioni in situazioni di emergenza:
- gestione delle attrezzature e delle tecnologie del Dipartimento concorrenti al governo del sistema di comunicazioni radio e satellitari di emergenza;
- progettazione, programmazione e realizzazione di sistemi di comunicazioni radio e satellitari alternativi da utilizzare in situazioni di emergenza.
Art. 4
Ufficio II - Promozione e integrazione del Servizio Nazionale
1. Sulla base dei principi indicati nell'articolo 1, comma 3, l'Ufficio:
a) promuove le attività informative e formative realizzate dal Servizio Nazionale al fine di assicurare l'integrazione del Dipartimento e delle diverse componenti e strutture operative;
b) promuove la diffusione della conoscenza della protezione civile in ogni ambito, a partire da quello scolastico, e coordina le azioni di comunicazione del Dipartimento, sia istituzionale che nei confronti dei cittadini:
c) cura le relazioni internazionali del Dipartimento;
d) coordina la partecipazione del Dipartimento negli organismi di collaborazione tra Stato, Regioni ed Enti locali per i temi di protezione civile.
2. L'Ufficio cura le aree d'azione di cui al comma l articolandosi nei seguenti Servizi, che operano nei seguenti ambiti di coordinamento:
a) Servizio Comunicazione e relazioni con il pubblico:
- progettazione, programmazione e realizzazione delle attività di informazione e di comunicazione del Dipartimento, redazione e aggiornamento del sito istituzionale, promozione di iniziative orientate ai nuovi mezzi di comunicazione;
- raccolta, monitoraggio e condivisione della documentazione digitale sulle attività pubbliche del Dipartimento;
- relazioni con i cittadini, mediante il Contact Center del Dipartimento;
- elaborazione di modelli organizzativi e procedure per promuovere il coordinamento delle attività di comunicazione in emergenza.
b) Servizio Formazione:
- progettazione, programmazione e realizzazione dei modelli e delle attività di formazione delle diverse componenti e strutture operative, anche al fine di promuovere la diffusione di linguaggi e procedure comuni nell'intero Servizio Nazionale;
- progettazione, programmazione e realizzazione delle attività formative del personale del Dipartimento, in collaborazione con il Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- partecipazione del personale del Dipartimento a progetti formativi in qualità di esperti o docenti.
c) Servizio Diffusione della conoscenza della Protezione Civile:
- progettazione, programmazione e realizzazione di iniziative per diffondere la conoscenza in materia di protezione civile e favorire la partecipazione attiva dei cittadini;
- progettazione, programmazione e realizzazione di progetti dedicati agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado e delle Università, in materia di protezione civile;
- progettazione, programmazione e realizzazione dei progetti di Servizio civile del Dipartimento.
d) Servizio Relazioni istituzionali e organi collegiali:
- valutazione delle proposte di leggi regionali in materia di protezione civile;
- gestione delle istruttorie per la concessione del patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri alle manifestazioni di interesse e delle benemerenze di protezione civile;
- supporto alle attività del Comitato paritetico Stato - Regioni- Enti locali e degli altri organismi di confronto e collaborazione tra Stato, Regioni ed Enti territoriali, per i temi di protezione civile.
e) Servizio Relazioni e attività internazionali:
- relazioni con gli organismi nazionali responsabili per le azioni di cooperazione internazionale, con gli organismi europei e internazionali e con i singoli Stati in materia di protezione civile;
- relazioni con il Centro di coordinamento della risposta in emergenza (ERCC) della Commissione Europea cd elaborazione di modelli organizzativi e procedure per la partecipazione del Servizio Nazionale alla capacità di risposta europea;
- partecipazione alla formazione del processo normativo in ambito Europeo e attività relative al Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea;
- progettazione, programmazione e realizzazione delle attività del Dipartimento connesse con la gestione dei fondi Strutturali dell'Unione Europea, in attuazione dell'Accordo di partenariato 2014-2020, e con i progetti di rilievo europeo e internazionale.
Art. 5
Ufficio III - Attività tecnico-scientifiche per la previsione e prevenzione dei rischi
1. Sulla base dei principi indicati nell'articolo 1, comma 3, l'Ufficio:
a) coordina l'azione del Dipartimento volta alla promozione delle attività di natura tecnico-scientifica finalizzate alla previsione e prevenzione delle diverse tipologie di rischi e alla definizione dei relativi scenari;
b) assicura l'unitario indirizzo alle attività ed alla valutazione dei contributi progettuali dei Centri di Competenza e ai rapporti con la comunità scientifica e con gli Enti di ricerca;
c) coordina la partecipazione del Dipartimento al sistema di allertamento nazionale e all'integrazione delle reti di monitoraggio strumentale del territorio e cura il presidio del Centro Funzionale Centrale;
d) supporta l'attività della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi e del Servizio Meteorologico Nazionale Distribuito;
e) cura la partecipazione deI Dipartimento al processo di formazione della legislazione tecnica nei diversi settori di rischio;
f) coordina le attività tecnico-scientifiche per le valutazioni multirischio, incluso il rischio da tsunami.
2. L'Ufficio cura le aree d'azione di cui al comma I articolandosi nei seguenti Servizi, che operano nei seguenti ambiti di coordinamento:
a) Centro Funzionale Centrale:
- partecipazione al sistema di allenamento nazionale per i fenomeni metereologici, climatologici, idrogeologici e idraulici mediante l'emissione di bollettini e avvisi. anche nel quadro delle linee di indirizzo del Servizio Meteorologico Nazionale Distribuito;
- elaborazione di modelli organizzativi e procedure per il funzionamento della rete dei Centri Funzionali;
- raccolta, monitoraggio e condivisione degli elementi per la previsione della suscettività degli incendi boschivi e di interfaccia, mediante l'emissione del Bollettino di previsione nazionale incendi boschivi;
- progettazione, programmazione e realizzazione della rete radar nazionale;
- raccolta, monitoraggio e condivisione dei dati derivanti dalle reti idro-pluviometriche.
b) Servizio Rischio sismico:
- progettazione, programmazione e realizzazione delle attività finalizzate alla valutazione e analisi del rischio sismico;
- progettazione, programmazione e realizzazione delle attività finalizzate alla definizione di scenari di rischio e di possibile impatto connessi con lo specifico ambito;
- gestione e aggiornamento della Rete Accelerometrica Nazionale (RAN) e dell'Osservatorio Sismico delle Strutture (OSS);
c) Servizio Rischio vulcanico:
- progettazione, programmazione e realizzazione delle attività finalizzate alla valutazione e analisi del rischio vulcanico;
- progettazione, programmazione e realizzazione delle attività finalizzate alla definizione di scenari di rischio e di possibile impatto connessi con lo specifico ambito;
- partecipazione al sistema di allertamento nazionale per i fenomeni vulcanici mediante la definizione dei relativi livelli di allerta.
d) Servizio Rischi ambientali, tecnologici e incendi boschivi:
- progettazione, programmazione e realizzazione delle attività finalizzale alla valutazione e analisi dei rischi ambientali e tecnologici relative all'impatto sulle matrici ambientali conseguenti a eventi complessi di origine naturale ed antropica, nonché agli incendi boschivi e di interfaccia, alla produzione e al trasporto di merci e sostanze pericolose, comprese quelle radioattive e nucleari, all'interruzione delle reti e infrastrutture strategiche nel comparto produttivo energetico e della relativa vulnerabilità ed esposizione;
- progettazione, programmazione e realizzazione delle attività finalizzate alla definizione di scenari di rischio e di possibile impatto connessi con lo specifico ambito.
e) Servizio Rischio idraulico, idrogeologico, idrico e costiero:
- progettazione, programmazione e realizzazione delle attività finalizzate alla valutazione e analisi del rischio idraulico, idrogeologico, idrico e costiero;
- progettazione, programmazione e realizzazione delle attività finalizzate alla definizione di scenari di rischio e di possibile impatto connessi con lo specifico ambito.
Art. 6
Ufficio IV - Attività per il superamento dell'emergenza e il supporto agli interventi strutturali
1. Sulla base dei principi indicati nell'articolo 1, comma3, l'Ufficio:
a) coordina l'azione del Dipartimento volta alla promozione delle attività tecniche finalizzate al superamento delle emergenze sul territorio;
b) coordina l'azione del Dipartimento per l'Istruttoria della deliberazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei Ministri, per l'attuazione ed il monitoraggio delle ordinanze di protezione civile e dei piani adottati dai Commissari delegati;
c) coordina l'azione del Dipartimento nell'ambito dei processi di gestione ordinaria dopo la cessazione degli stati di emergenza e per il supporto alle attività realizzate dagli organismi competenti in materia di interventi strutturali nei diversi settori:
d) coordina e gestisce l'attività del Nucleo Tecnico Nazionale (NTN).
2. L'Ufficio cura le aree d'azione di cui al comma I articolandosi nei seguenti Servizi, che operano nei seguenti ambiti di coordinamento:
a) Servizio Attività per il superamento dell'emergenza e il rientro in ordinario:
- elaborazione di modelli organizzativi e procedure per le attività tecniche per la realizzazione delle prime misure per il ripristino delle strutture ed infrastrutture, pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive. dai beni culturali e dal patrimonio edilizio;
- progettazione, programmazione e realizzazione delle attività tecniche volte alla dichiarazione di stato di emergenza, alla predisposizione dei piani di intervento c al monitoraggio delle attività dei Commissari Delegati al subentro delle amministrazioni competenti in via ordinaria;
- progettazione, programmazione e realizzazione delle attività tecniche conseguenti alla cessazione degli stati di emergenza ed ispettive.
b) Servizio Attività di rilievo del danno e misure provvisionali:
- elaborazione di modelli organizzativi e procedure per le attività tecniche per la valutazione del danno e la realizzazione di opere provvisionali;
- valutazione, rilevazione e classificazione degli effetti degli eventi sulle opere e sulle infrastrutture pubbliche e private dei danni subiti dalle attività economiche c produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio;
- attività tecniche per il rilievo di agibilità delle costruzioni, anche mediante l’impiego del Nucleo Tecnico Nazionale.
c) Servizio Supporto agli interventi strutturali e gestioni rientrate in ordinario:
- partecipazione del Dipartimento alle attività di gestione ordinaria realizzata da altri organismi competenti in materia di interventi strutturali nei diversi settori;
- gestione delle attività di competenza del Dipartimento relative ad interventi realizzati in occasione di situazioni di emergenza rientrate nell'ordinario.
Art. 7
Ufficio V - Risorse umane e strumentali e servizi generali di funzionamento
1. Sulla base dei principi indicati nell'articolo 1, comma 3, l'Ufficio:
a) cura le attività relative alla gestione delle risorse umane e alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro:
b) coordina l'azione del Dipartimento nell'attuazione delle misure volte ad assicurare la trasparenza e la prevenzione della corruzione;
c) cura la gestione continuativa dei servizi generali di funzionamento del Dipartimento e delle sue sedi operative;
d) gestisce il supporto tecnologico ai sistemi informativi e di telecomunicazione del Dipartimento, garantendo la sicurezza informatica dei dati.
2. L'Ufficio cura le aree d'azione di cui al comma I articolandosi nei seguenti Servizi, che operano nei seguenti ambiti di coordinamento:
a) Servizio gestione del personale:
- elaborazione di modelli organizzativi e procedure per la gestione del personale anche in situazioni di emergenza;
- gestione del personale, conferimento di incarichi, consulenze e attività connesse con le relazioni sindacali;
- progettazione, programmazione e realizzazione delle attività in materia di sorveglianza sanitaria del personale.
b) Servizio sistemi informativi e di comunicazione:
- programmazione, progettazione e realizzazione dci sistemi informativi e di cartografia e gestione dei sistemi di sicurezza informatica del Dipartimento;
- gestione delle infrastrutture di comunicazione compresi i sistemi di telefonia fissa e mobile;
- gestione delle attività di sviluppo, integrazione, interoperabilità con il portale nazionale 'opendata' e implementazione delle banche dati dipartimentali e dei sistemi informativi territoriali;
- supporto alle attività all'esterno delle sedi dipartimentali in occasione di situazioni di emergenza relativamente ai sistemi informativi.
c) Servizio gestione attività generali di funzionamento:
- progettazione, programmazione e realizzazione delle attività relative ai servizi, alle forniture e ai lavori riguardanti la funzionalità dci Dipartimento;
- supporto alle attività all'esterno delle sedi dipartimentali relativamente ai servizi ed alle forniture per la funzionalità del Dipartimento in situazioni di emergenza;
- gestione degli immobili e delle sedi dipartimentali ed operative. anche ai lini dell'attuazione delle disposizioni in materia di sicurezza del personale sui luoghi di lavoro.
d) Servizio trasparenza e integrità:
- progettazione, programmazione e realizzazione delle attività volte ad assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa del Dipartimento;
- progettazione, programmazione e realizzazione delle attività volte alla prevenzione della corruzione nelle attività del Dipartimento;
- relazioni con l'Ufficio del Controllo Interno della Presidenza del Consiglio dei Ministri per le attività in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione;
- attività connesse con le richieste di accesso civico ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013.
Art. 8
Ufficio VI - Amministrazione e Bilancio
1. Sulla base dei principi indicati nell'articolo 1, comma 3, l'Ufficio:
a) coordina l'azione del Dipartimento volta alla elaborazione di modelli organizzativi e procedure relativi all'attività tecnico - amministrativa e contabile per la gestione ed il superamento dell'emergenza;
b) coordina le attività volte alla programmazione, gestione e controllo delle risorse finanziarie del Fondo per la protezione civile, del Fondo per le emergenze nazionali, di quelle assegnate per finalità di legge e di quelle finalizzate al funzionamento del Dipartimento e le attività volte ad assicurare il controllo di gestione;
c) assicura il coordinamento tecnico amministrativo per l'approvvigionamento di beni e servizi, la sottoscrizione di convenzioni e protocolli d'intesa per le attività di previsione e prevenzione dei rischi e per la gestione e il superamento dell'emergenza e per il rogito degli atti dipartimentali;
d) provvede agli adempimenti relativi al trattamento economico del personale e dei collaboratori ed agli adempimenti fiscali e previdenziali,
2. L'Ufficio cura le aree d'azione di cui al comma 1 articolandosi nei seguenti Servizi, che operano nei seguenti ambiti di coordinamento:
a) Servizio bilancio, programmazione e affari finanziari:
- gestione e monitoraggio delle risorse finanziarie del Fondo per le emergenze nazionali, del Fondo della protezione civile, di quelle assegnate per finalità di legge e di quelle finalizzate al funzionamento del Dipartimento;
- relazioni con gli organi di controllo relativamente agli atti di gestione delle risorse finanziarie, per i quali fornisce il riscontro sulle relative coperture;
- gestione del servizio di cassa del Dipartimento;
- progettazione, programmazione e realizzazione delle attività volte ad assicurare il controllo di gestione;
b) Servizi politiche contrattuali e convenzioni:
- elaborazione di modelli organizzativi e procedure per le attività tecnico-amministrative, contrattuali e convenzionali in situazioni dì emergenza;
- gestione delle procedure per l'approvvigionamento di servizi, forniture e lavori relativi all'operatività ed alla funzionalità del Dipartimento e attività di competenza del consegnatario dei materiali e dei beni strumentali del Dipartimento;
- gestione delle attività tecnico-amministrative relative agli accordi e alle convenzioni con altre amministrazioni o componenti e strutture operative del Servizio Nazionale;
- funzioni dell'Ufficiale Rogante, che cura il rogito degli atti dipartimentali.
c) Servizio Trattamento Economico:
- gestione delle attività connesse con il trattamento economico del personale;
- gestione delle attività contabili relative agli incarichi di studio, collaborazione e consulenza;
- gestione delle attività connesse agli adempimenti fiscali e previdenziali del Dipartimento.
Art. 9
Vice Capo del Dipartimento, Ufficio del Direttore operativo per il coordinamento delle emergenze, dirigente di prima fascia con compiti di consulenza, studio e ricerca e Servizi alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento
1. Al fine di evitare soluzioni di continuità nell'esercizio delle funzioni di coordinamento del Servizio Nazionale e di direzione del Dipartimento, il Vice Capo del Dipartimento sostituisce il Capo del Dipartimento nei suoi compiti e responsabilità in caso di assenza, impedimento o nel caso in cui sia vacante la posizione di Capo Dipartimento. Inoltre il Vice Capo del Dipartimento esercita le funzioni di cui al comma 2, nonché le specifiche funzioni direttamente delegate dal Capo del Dipartimento.
2. Sulla base dei principi indicati nell'articolo 1, comma 3, il Vice Capo del Dipartimento:
a) coordina le procedure volte all'individuazione dei Responsabili Unici del Procedimento, dei Direttori dei lavori e dell'esecuzione contrattuale, anche ai fini dell'organizzazione di specifiche unità di supporto;
b) coordina la gestione dei Fondi Strutturali dell'Unione Europea, in attuazione dell'Accordo di partenariato 2014 – 2020, e la relativa integrazione con le risorse finanziarie nazionali;
c) coordina le attività relative alla progettazione. programmazione, attuazione e monitoraggio degli accordi e delle convenzioni con altre amministrazioni o componenti e strutture operative, nonché all'implementazione di nuove tecnologie;
d) coordina le attività relative al contenzioso.
3. Alle dirette dipendenze del Vice Capo del Dipartimento opera il Servizio del Contenzioso nei seguenti ambiti di coordinamento:
a) valutazione e gestione del contenzioso comunitario cd internazionale, costituzionale, civile, penale, amministrativo, contabile e arbitrale, delle attività precontenziose e stragiudiziali, nonché dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica;
b) relazioni con l'Avvocatura dello Stato e gli organi giurisdizionali;
c) valutazione e gestione delle richieste di accesso agli atti ai sensi della legge n. 241/1990.
4. AI fine di garantire il supporto all'azione del Capo del Dipartimento per l'esercizio delle funzioni di coordinamento e direzione unitaria delle attività di emergenza, il Direttore Operativo per il coordinamento delle emergenze, preposto all'Ufficio di cui al comma 5, assicura il raccordo dell'azione degli altri Uffici.
5. Sulla base dei principi indicati nell'articolo 1, comma 3, l'Ufficio del Direttore Operativo per il coordinamento delle emergenze:
a) coordina, con le sale operative, il monitoraggio delle informazioni provenienti dal territorio, in raccordo con le componenti c le strutture operative del Servizio Nazionale;
b) a supporto dell'azione del Capo del Dipartimento, coordina la risposta operativa del Servizio Nazionale e dirige quella del Dipartimento in situazioni di emergenza;
c) coordina la predisposizione e la successiva attuazione degli atti di indirizzo in materia di pianificazione di emergenza e di attività esercitative, nonché dei modelli operativi e di intervento per la gestione delle emergenze e delle esercitazioni sul territorio nazionale ed estero;
d) supporta l'attività del Comitato Operativo della Protezione Civile;
e) cura la partecipazione del Dipartimento al Nucleo lnterministeriale Situazione e Pianificazione.
6. L'Ufficio di cui al comma 5 cura le proprie aree d'azione articolandosi nei seguenti Servizi, che operano nei seguenti ambiti di coordinamento:
a) Servizio Pianificazione di emergenza e attività esecutive:
- raccolta, monitoraggio e condivisione delle informazioni sulla pianificazione di emergenza di protezione civile;
- elaborazione di modelli organizzativi e procedure di intervento per la risposta operativa del Servizio Nazionale in situazioni di emergenza;
- progettazione, programmazione e realizzazione della pianificazione di emergenza di protezione civile di rilievo nazionale e degli indirizzi per quella relativa ai diversi livelli territoriali;
- progettazione, programmazione e realizzazione delle esercitazioni nazionali e internazionali di protezione civile ed elaborazione di modelli organizzativi e procedure delle attività addestrative di livello territoriale, individuando, per queste ultime, le modalità di partecipazione e intervento del Dipartimento.
b) Servizio Supporto operativo per l’emergenza:
- elaborazione di modelli organizzativi e procedure di intervento per la risposta operativa del Dipartimento in situazioni di emergenza;
- supporto nelle attività di gestione delle emergenze, anche ai fini della mobilitazione della struttura dipartimentale;
- supporto alle attività del Comitato operativo della protezione civile.
c) Servizio Sala Situazione Italia e Centro Operativo Emergenze Marittime - COEMM:
- elaborazione di modelli organizzativi e procedure per il funzionamento di SISTEMA presso la Sala Situazione Italia e per l'integrazione delle strutture operative del Servizio Nazionale della protezione civile, che ne fanno parte;
- raccolta, monitoraggio e condivisione delle informazioni riguardanti situazioni di emergenza;
- attivazione della risposta operativa del Dipartimento in situazioni di emergenza;
- valutazione delle crisi conseguenti ad eventi di inquinamento in mare, con supporto alle attività di bonifica e recupero di relitti in mare o spiaggiati in caso di dichiarazione dello stato di emergenza e monitoraggio delle attività di soccorso in caso di incidenti in mare, attraverso il Centro Operativo Emergenze Marittime (COEMM).
d) Servizio Centro Operativo Aereo Unificato - COAU:
- elaborazione di modelli organizzativi e procedure per l'impiego degli aeromobili della flotta di Stato nella lotta aerea agli incendi boschivi;
- progettazione, programmazione e realizzazione delle attività aeronautiche dì interesse del Servizio Nazionale, mediante l'impiego operativo di aeromobili in caso di emergenza o per ulteriori esigenze del Dipartimento, in Italia e all'estero;
- raccolta, monitoraggio e condivisione delle informazioni e dei dati di interesse aeronautico.
e) Servizio mobilità e servizi essenziali:
- elaborazione di modelli organizzativi e procedure per lo scambio di informazioni e di dati con i soggetti gestori delle infrastrutture di mobilità e dei servizi essenziali di interesse nazionale, nonché per l’attivazione degli stessi in situazioni di emergenza;
- progettazione, programmazione e realizzazione delle attività volte ad assicurare, in situazioni di emergenza, la continuità o il ripristino della funzionalità delle infrastrutture di mobilità e dei servizi essenziali;
- partecipazione alle attività del Centro di coordinamento nazionale in materia di viabilità operante nell'ambito del Ministero dell'Interno.
7. Il Capo del Dipartimento nell'esercizio delle sue funzioni si avvale dei seguenti servizi, che operano sulla base dei principi di cui all'articolo [ comma3, nei seguenti ambiti di coordinamento:
a) Servizio organizzazione, pianificazione strategica e controllo interno:
- progettazione, programmazione e realizzazione degli strumenti per il processo di pianificazione strategica e monitoraggio del Dipartimento;
- elaborazione di modelli organizzativi e procedure per la mappatura delle linee di attività degli uffici e servizi del Dipartimento e l'articolazione dei processi interni;
- elaborazione di modelli organizzativi e procedure per l'organizzazione del personale del Dipartimento, finalizzati a valorizzarne le professionalità ed attitudini, in coerenza con le priorità della pianificazione strategica;
- gestione dell'applicazione del sistema di valutazione della dirigenza;
- relazioni con l'Ufficio del Controllo Interno della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativamente alla pianificazione strategica ed alla valutazione della dirigenza.
b) Ufficio Stampa del Dipartimento:
- relazioni con gli organi di informazione;
- raccolta, monitoraggio e condivisione delle agenzie di stampa, dei servizi dei tele-radio giornali, delle trasmissioni televisive e radiofoniche, e realizzazione della rassegna stampa quotidiana e periodica;
- partecipazione alla progettazione, programmazione e realizzazione delle strategie di comunicazione istituzionale del Dipartimento.
c) Servizio di Segreteria del Capo del Dipartimento:
- attività concernenti le relazioni istituzionali del Capo del Dipartimento;
- gestione documentale del Dipartimento e relativa elaborazione di modelli organizzativi e procedure;
- attività del punto di controllo NATO-UEO.
d) Servizio attività giuridica e legislativa:
- predisposizione di atti normativi e provvedimenti di carattere ordinario e straordinario negli ambiti di azione del Dipartimento, partecipazione al processo di formazione delle leggi e dei provvedimenti di natura ordinamentale e alle attività preparatorie del Consiglio dei Ministri;
- attività parlamentare e di riscontro agli atti di sindacato ispettivo;
- valutazione di problematiche di natura giuridica e legislativa.
8. Il Capo del Dipartimento si avvale di un dirigente di prima fascia con compiti di consulenza, studio e ricerca.
Art. 10
Disposizioni finali
1. L'efficacia del presente decreto decorre dal centoventesimo giorno successivo alla data di registrazione da parte della Corte dei conti.
2. Con effetto dalla medesima data sono abrogati i decreti del Segretario Generale del 18 gennaio 2011, del 10 ottobre 2011 e dell'8 febbraio 2013 con i quali è stata disciplinata l'organizzazione interna del Dipartimento della protezione civile.
Il presente decreto è trasmesso per gli adempimenti di competenza, all'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
\n Roma, 10 agosto 2016
IL SEGRETARIO GENERALE
\n","value":"
VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell' attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. e successive modificazioni, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo Il della legge 15 marzo 1997, n. 59";
VISTA la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante “Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile e successive modifiche ed integrazioni”;
VISTO il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401. recante: “Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO in particolare, l'articolo 5-bis. comma 1, del citato decreto-legge n. 343 del 2001 che rinvia, per l'organizzazione del Dipartimento della protezione civile, ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare ai sensi dell'articolo 7, comma 3, e dell'articolo 9, comma 7, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.303;
VISTO il decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21 e, in particolare, l'articolo 1, comma 8;
VISTO il decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005. n. 152 e, in particolare, l'articolo 4;
VISTO il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123 e, in particolare, l'articolo 13, comma 3;
VISTO il decreto-legge 15 maggio2012,n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;
VISTO il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;
VISTA la legge 21 novembre2000, n. 353 recante «Legge- quadro in materia di incendi boschivi», e, in particolare, l'articolo 7, comma2-bis;
VISTA la legge 7 giugno 2000. n. 150, recante «Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni»;
VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004, recante "Indirizzi
operativi per la gestione organizzativa e del sistema di allenamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile", cosi come modificata dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2005;
VISTE le direttive del Presidente del Consiglio dci Ministri del 3 dicembre 2008, recanti "Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze" e "Organizzazione e funzionamento di SISTEMA presso la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile";
VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dci Ministri del 26 ottobre 20I2, recante "Indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri";
VISTA la direttiva del Presidente dci Consiglio dei Ministri del 9 novembre2012, recante "Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile";
VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 febbraio 2013, recante "Indirizzi operativi per l'istituzione dell'Unità di Comando e Controllo del bacino del fiume Po ai fini del governo delle piene";
VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2013, recante "Disposizioni per la realizzazione di strutture sanitarie campali (PASS - Posto di Assistenza Socio Sanitaria) per l'assistenza sanitaria di base e sociosanitaria alla popolazione colpita da catastrofe";
VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2014, recante "Programma nazionale di soccorso per il rischio sismico";
VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dci Ministri del 14 febbraio 2014, recante "Disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per iI rischio vulcanico del Vesuvio";
VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 luglio 2014 recante "Indirizzi operativi di protezione civile per bacini con grandi dighe";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° ottobre 2012, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e, in particolare, l'articolo 21 concernente l'articolazione del Dipartimento della Protezione Civile;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 novembre 2012, recante "Organizzazione del Dipartimento della protezione civile";
VISTI i decreti del Segretario Generale del 18 gennaio 2011, del 10 ottobre 2011 e dell'8 febbraio 2013 con i quali è stata disciplinata e successivamente modificata l'organizzazione interna del Dipartimento della protezione civile;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 agosto 2016 con il quale è stato abrogato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 novembre 2012, recante: "Organizzazione del Dipartimento della protezione civile";
RITENUTO di dover adeguare l'organizzazione interna del Dipartimento della protezione civile alle recenti modificazioni apportate alla legislazione nazionale in materia di protezione civile evidenziando la sua funzione di coordinamento del Servizio nazionale della protezione civile, a supporto del Presidente del Consiglio dei Ministri e focalizzando l'azione delle sue articolazioni organizzative sull'integrazione con le diverse componenti e strutture operative del Servizio nazionale, al fine di assicurare maggiore efficacia all'intervento pubblico in materia di previsione e prevenzione dei rischi, gestione e superamento delle emergenze;
INFORMATE le organizzazioni sindacali;
DECRETA
Art.1
Finalità
1. Il presente decreto individua le attribuzioni delle strutture organizzative in cui si articola il Dipartimento della protezione civile (di seguito: Dipartimento) per svolgere le funzioni di indirizzo, coordinamento e supporto per le componenti e le strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile (di seguito: Servizio Nazionale) in materia di previsione e prevenzione dei rischi, gestione e superamento delle emergenze, descritte dall'articolo 21 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 ottobre 2012.
2. Il Dipartimento si articola negli Uffici di livello dirigenziale generale e nei Servizi di livello dirigenziale non generale previsti nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° ottobre 2012. l titolari degli Uffici e dei Servizi esercitano i compiti e le attribuzioni previsti, rispettivamente dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché quelli loro conferiti da leggi, regolamenti e contratti nazionali.
3. L'azione del Dipartimento, nel rispetto delle funzioni già riconosciute dalla normativa vigente ad altri organismi, amministrazioni ed enti pubblici che si intendono qui richiamate, è ispirata ai principi di:
a) massima integrazione con le componenti e strutture operative del Servizio Nazionale, nell'esercizio delle funzioni di indirizzo, coordinamento e supporto in ogni ambito di attività, secondo il principio generale di sussidiarietà;
b) gestione strategica dei processi e delle attività assicurata mediante pianificazione pluriennale e monitoraggio, procedure interne e modalità organizzative ad essa funzionali e volte a valorizzare le competenze e le professionalità del personale del Dipartimento;
c) organizzazione delle relazioni tra Uffici e Servizi basata sulla condivisione degli obiettivi sul lavoro di squadra, sull'integrazione dei processi e delle professionalità, sull'attribuzione alle diverse strutture di compiti di coordinamento rispetto ad ambiti di attività necessariamente trasversali, assicurando la condivisione e lo scambio delle informazioni e delle esperienze.
4. Gli Uffici di livello dirigenziale generale coordinano l'attuazione delle direttive emanate nei rispettivi ambiti di attività.
Art. 2
Gestione strategica
1. Gli strumenti di gestione strategica (pianificazione e monitoraggio) sono finalizzati ad orientare l'azione del Dipartimento verso una maggiore efficacia della sua funzione di indirizzo, coordinamento e supporto del Servizio Nazionale in materia di previsione e prevenzione dei rischi, gestione e superamento delle emergenze.
2. La pianificazione strategica pluriennale delle attività definisce le priorità di intervento e le modalità di azione e viene proposta in forma condivisa dai Direttori degli Uffici, con la collaborazione dei Dirigenti dei Servizi e sulla base di una visione complessiva dei diversi ambiti di attività e delle funzioni di supporto del Servizio Nazionale, ed è attuata secondo le direttive del Capo del Dipartimento, che ne è responsabile.
3. Per assicurare il monitoraggio e controllo dell'efficacia dell'azione del Dipartimento vengono implementati opportuni strumenti gestionali e di raccolta delle informazioni, anche attraverso la collaborazione delle componenti e strutture operative del Servizio Nazionale, al fine di ri-orientare il processo di pianificazione.
4. Il sistema di gestione strategica si integra con le procedure generali definite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Art. 3
Ufficio I - Volontariato e risorse del Servizio Nazionale
I. Sulla base dei principi indicati nell'articolo 1, comma 3, l'Ufficio:
a) promuove lo sviluppo del volontariato organizzato di protezione civile;
b) gestisce lo sviluppo e l'impiego delle risorse logistiche, sanitarie e di telecomunicazione del Dipartimento;
c) coordina la predisposizione di atti di indirizzo, modelli organizzativi e procedure in materia di sviluppo e impiego delle risorse logistiche, sanitarie e di telecomunicazioni, delle componenti e strutture operative e delle colonne mobili del Servizio Nazionale;
d) coordina l'attivazione e l'impiego delle risorse del Servizio Nazionale;
e) supporta l'attività degli organismi di rappresentanza del Volontariato di protezione civile.
2. L'Ufficio cura le aree d'azione di cui al comma J articolandosi nei seguenti Servizi, che operano nei seguenti ambiti di coordinamento:
a) Servizio Volontariato:
- elaborazione di modelli organizzativi e procedure per promuovere l'attività e lo sviluppo delle organizzazioni di volontariato di protezione civile nei settori della formazione, dell'addestramento e della mobilitazione nelle diverse fasi delle attività di protezione civile;
- progettazione, programmazione e realizzazione delle attività per assicurare il concorso delle organizzazioni di volontariato alle attività del Servizio Nazionale in situazioni di emergenza, nonché per le attività di prevenzione non strutturale;
- supporto alle attività degli organismi di rappresentanza delle organizzazioni di volontariato di protezione civile.
b) Servizio Risorse e strutture di pronto impiego nazionali e territoriali:
- elaborazione di modelli organizzativi e procedure per l'impiego coordinato di personale. mezzi, materiali, attrezzature e ogni altra risorsa del Servizio Nazionale in situazioni di emergenza;
- elaborazione di modelli organizzativi e procedure per l'impiego coordinato della colonna mobile Nazionale delle Regioni in situazioni di emergenza;
- gestione dei mezzi, materiali e attrezzature che assicurano l'operatività del Dipartimento e relative funzioni del Consegnatario.
c) Servizio Risorse Sanitarie:
- elaborazione di modelli organizzativi e procedure per l'intervento del Servizio Nazionale in ambito di assistenza sanitarie socio-sanitaria alla popolazione in situazioni di emergenza;
- elaborazione di modelli organizzativi e procedure per l'intervento del Servizio Nazionale in situazioni di emergenza sanitaria;
- relazioni con le componenti del Servizio Sanitario Nazionale e loro impiego nelle esercitazioni e in situazioni di emergenza, anche al fine di assicurare la continuità nell'erogazione dell'assistenza sanitaria alla popolazione.
d) Servizio Telecomunicazioni di Emergenza:
- elaborazione di modelli organizzativi e procedure per favorire l'operatività delle radio/telecomunicazioni in situazioni di emergenza:
- gestione delle attrezzature e delle tecnologie del Dipartimento concorrenti al governo del sistema di comunicazioni radio e satellitari di emergenza;
- progettazione, programmazione e realizzazione di sistemi di comunicazioni radio e satellitari alternativi da utilizzare in situazioni di emergenza.
Art. 4
Ufficio II - Promozione e integrazione del Servizio Nazionale
1. Sulla base dei principi indicati nell'articolo 1, comma 3, l'Ufficio:
a) promuove le attività informative e formative realizzate dal Servizio Nazionale al fine di assicurare l'integrazione del Dipartimento e delle diverse componenti e strutture operative;
b) promuove la diffusione della conoscenza della protezione civile in ogni ambito, a partire da quello scolastico, e coordina le azioni di comunicazione del Dipartimento, sia istituzionale che nei confronti dei cittadini:
c) cura le relazioni internazionali del Dipartimento;
d) coordina la partecipazione del Dipartimento negli organismi di collaborazione tra Stato, Regioni ed Enti locali per i temi di protezione civile.
2. L'Ufficio cura le aree d'azione di cui al comma l articolandosi nei seguenti Servizi, che operano nei seguenti ambiti di coordinamento:
a) Servizio Comunicazione e relazioni con il pubblico:
- progettazione, programmazione e realizzazione delle attività di informazione e di comunicazione del Dipartimento, redazione e aggiornamento del sito istituzionale, promozione di iniziative orientate ai nuovi mezzi di comunicazione;
- raccolta, monitoraggio e condivisione della documentazione digitale sulle attività pubbliche del Dipartimento;
- relazioni con i cittadini, mediante il Contact Center del Dipartimento;
- elaborazione di modelli organizzativi e procedure per promuovere il coordinamento delle attività di comunicazione in emergenza.
b) Servizio Formazione:
- progettazione, programmazione e realizzazione dei modelli e delle attività di formazione delle diverse componenti e strutture operative, anche al fine di promuovere la diffusione di linguaggi e procedure comuni nell'intero Servizio Nazionale;
- progettazione, programmazione e realizzazione delle attività formative del personale del Dipartimento, in collaborazione con il Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- partecipazione del personale del Dipartimento a progetti formativi in qualità di esperti o docenti.
c) Servizio Diffusione della conoscenza della Protezione Civile:
- progettazione, programmazione e realizzazione di iniziative per diffondere la conoscenza in materia di protezione civile e favorire la partecipazione attiva dei cittadini;
- progettazione, programmazione e realizzazione di progetti dedicati agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado e delle Università, in materia di protezione civile;
- progettazione, programmazione e realizzazione dei progetti di Servizio civile del Dipartimento.
d) Servizio Relazioni istituzionali e organi collegiali:
- valutazione delle proposte di leggi regionali in materia di protezione civile;
- gestione delle istruttorie per la concessione del patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri alle manifestazioni di interesse e delle benemerenze di protezione civile;
- supporto alle attività del Comitato paritetico Stato - Regioni- Enti locali e degli altri organismi di confronto e collaborazione tra Stato, Regioni ed Enti territoriali, per i temi di protezione civile.
e) Servizio Relazioni e attività internazionali:
- relazioni con gli organismi nazionali responsabili per le azioni di cooperazione internazionale, con gli organismi europei e internazionali e con i singoli Stati in materia di protezione civile;
- relazioni con il Centro di coordinamento della risposta in emergenza (ERCC) della Commissione Europea cd elaborazione di modelli organizzativi e procedure per la partecipazione del Servizio Nazionale alla capacità di risposta europea;
- partecipazione alla formazione del processo normativo in ambito Europeo e attività relative al Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea;
- progettazione, programmazione e realizzazione delle attività del Dipartimento connesse con la gestione dei fondi Strutturali dell'Unione Europea, in attuazione dell'Accordo di partenariato 2014-2020, e con i progetti di rilievo europeo e internazionale.
Art. 5
Ufficio III - Attività tecnico-scientifiche per la previsione e prevenzione dei rischi
1. Sulla base dei principi indicati nell'articolo 1, comma 3, l'Ufficio:
a) coordina l'azione del Dipartimento volta alla promozione delle attività di natura tecnico-scientifica finalizzate alla previsione e prevenzione delle diverse tipologie di rischi e alla definizione dei relativi scenari;
b) assicura l'unitario indirizzo alle attività ed alla valutazione dei contributi progettuali dei Centri di Competenza e ai rapporti con la comunità scientifica e con gli Enti di ricerca;
c) coordina la partecipazione del Dipartimento al sistema di allertamento nazionale e all'integrazione delle reti di monitoraggio strumentale del territorio e cura il presidio del Centro Funzionale Centrale;
d) supporta l'attività della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi e del Servizio Meteorologico Nazionale Distribuito;
e) cura la partecipazione deI Dipartimento al processo di formazione della legislazione tecnica nei diversi settori di rischio;
f) coordina le attività tecnico-scientifiche per le valutazioni multirischio, incluso il rischio da tsunami.
2. L'Ufficio cura le aree d'azione di cui al comma I articolandosi nei seguenti Servizi, che operano nei seguenti ambiti di coordinamento:
a) Centro Funzionale Centrale:
- partecipazione al sistema di allenamento nazionale per i fenomeni metereologici, climatologici, idrogeologici e idraulici mediante l'emissione di bollettini e avvisi. anche nel quadro delle linee di indirizzo del Servizio Meteorologico Nazionale Distribuito;
- elaborazione di modelli organizzativi e procedure per il funzionamento della rete dei Centri Funzionali;
- raccolta, monitoraggio e condivisione degli elementi per la previsione della suscettività degli incendi boschivi e di interfaccia, mediante l'emissione del Bollettino di previsione nazionale incendi boschivi;
- progettazione, programmazione e realizzazione della rete radar nazionale;
- raccolta, monitoraggio e condivisione dei dati derivanti dalle reti idro-pluviometriche.
b) Servizio Rischio sismico:
- progettazione, programmazione e realizzazione delle attività finalizzate alla valutazione e analisi del rischio sismico;
- progettazione, programmazione e realizzazione delle attività finalizzate alla definizione di scenari di rischio e di possibile impatto connessi con lo specifico ambito;
- gestione e aggiornamento della Rete Accelerometrica Nazionale (RAN) e dell'Osservatorio Sismico delle Strutture (OSS);
c) Servizio Rischio vulcanico:
- progettazione, programmazione e realizzazione delle attività finalizzate alla valutazione e analisi del rischio vulcanico;
- progettazione, programmazione e realizzazione delle attività finalizzate alla definizione di scenari di rischio e di possibile impatto connessi con lo specifico ambito;
- partecipazione al sistema di allertamento nazionale per i fenomeni vulcanici mediante la definizione dei relativi livelli di allerta.
d) Servizio Rischi ambientali, tecnologici e incendi boschivi:
- progettazione, programmazione e realizzazione delle attività finalizzale alla valutazione e analisi dei rischi ambientali e tecnologici relative all'impatto sulle matrici ambientali conseguenti a eventi complessi di origine naturale ed antropica, nonché agli incendi boschivi e di interfaccia, alla produzione e al trasporto di merci e sostanze pericolose, comprese quelle radioattive e nucleari, all'interruzione delle reti e infrastrutture strategiche nel comparto produttivo energetico e della relativa vulnerabilità ed esposizione;
- progettazione, programmazione e realizzazione delle attività finalizzate alla definizione di scenari di rischio e di possibile impatto connessi con lo specifico ambito.
e) Servizio Rischio idraulico, idrogeologico, idrico e costiero:
- progettazione, programmazione e realizzazione delle attività finalizzate alla valutazione e analisi del rischio idraulico, idrogeologico, idrico e costiero;
- progettazione, programmazione e realizzazione delle attività finalizzate alla definizione di scenari di rischio e di possibile impatto connessi con lo specifico ambito.
Art. 6
Ufficio IV - Attività per il superamento dell'emergenza e il supporto agli interventi strutturali
1. Sulla base dei principi indicati nell'articolo 1, comma3, l'Ufficio:
a) coordina l'azione del Dipartimento volta alla promozione delle attività tecniche finalizzate al superamento delle emergenze sul territorio;
b) coordina l'azione del Dipartimento per l'Istruttoria della deliberazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei Ministri, per l'attuazione ed il monitoraggio delle ordinanze di protezione civile e dei piani adottati dai Commissari delegati;
c) coordina l'azione del Dipartimento nell'ambito dei processi di gestione ordinaria dopo la cessazione degli stati di emergenza e per il supporto alle attività realizzate dagli organismi competenti in materia di interventi strutturali nei diversi settori:
d) coordina e gestisce l'attività del Nucleo Tecnico Nazionale (NTN).
2. L'Ufficio cura le aree d'azione di cui al comma I articolandosi nei seguenti Servizi, che operano nei seguenti ambiti di coordinamento:
a) Servizio Attività per il superamento dell'emergenza e il rientro in ordinario:
- elaborazione di modelli organizzativi e procedure per le attività tecniche per la realizzazione delle prime misure per il ripristino delle strutture ed infrastrutture, pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive. dai beni culturali e dal patrimonio edilizio;
- progettazione, programmazione e realizzazione delle attività tecniche volte alla dichiarazione di stato di emergenza, alla predisposizione dei piani di intervento c al monitoraggio delle attività dei Commissari Delegati al subentro delle amministrazioni competenti in via ordinaria;
- progettazione, programmazione e realizzazione delle attività tecniche conseguenti alla cessazione degli stati di emergenza ed ispettive.
b) Servizio Attività di rilievo del danno e misure provvisionali:
- elaborazione di modelli organizzativi e procedure per le attività tecniche per la valutazione del danno e la realizzazione di opere provvisionali;
- valutazione, rilevazione e classificazione degli effetti degli eventi sulle opere e sulle infrastrutture pubbliche e private dei danni subiti dalle attività economiche c produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio;
- attività tecniche per il rilievo di agibilità delle costruzioni, anche mediante l’impiego del Nucleo Tecnico Nazionale.
c) Servizio Supporto agli interventi strutturali e gestioni rientrate in ordinario:
- partecipazione del Dipartimento alle attività di gestione ordinaria realizzata da altri organismi competenti in materia di interventi strutturali nei diversi settori;
- gestione delle attività di competenza del Dipartimento relative ad interventi realizzati in occasione di situazioni di emergenza rientrate nell'ordinario.
Art. 7
Ufficio V - Risorse umane e strumentali e servizi generali di funzionamento
1. Sulla base dei principi indicati nell'articolo 1, comma 3, l'Ufficio:
a) cura le attività relative alla gestione delle risorse umane e alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro:
b) coordina l'azione del Dipartimento nell'attuazione delle misure volte ad assicurare la trasparenza e la prevenzione della corruzione;
c) cura la gestione continuativa dei servizi generali di funzionamento del Dipartimento e delle sue sedi operative;
d) gestisce il supporto tecnologico ai sistemi informativi e di telecomunicazione del Dipartimento, garantendo la sicurezza informatica dei dati.
2. L'Ufficio cura le aree d'azione di cui al comma I articolandosi nei seguenti Servizi, che operano nei seguenti ambiti di coordinamento:
a) Servizio gestione del personale:
- elaborazione di modelli organizzativi e procedure per la gestione del personale anche in situazioni di emergenza;
- gestione del personale, conferimento di incarichi, consulenze e attività connesse con le relazioni sindacali;
- progettazione, programmazione e realizzazione delle attività in materia di sorveglianza sanitaria del personale.
b) Servizio sistemi informativi e di comunicazione:
- programmazione, progettazione e realizzazione dci sistemi informativi e di cartografia e gestione dei sistemi di sicurezza informatica del Dipartimento;
- gestione delle infrastrutture di comunicazione compresi i sistemi di telefonia fissa e mobile;
- gestione delle attività di sviluppo, integrazione, interoperabilità con il portale nazionale 'opendata' e implementazione delle banche dati dipartimentali e dei sistemi informativi territoriali;
- supporto alle attività all'esterno delle sedi dipartimentali in occasione di situazioni di emergenza relativamente ai sistemi informativi.
c) Servizio gestione attività generali di funzionamento:
- progettazione, programmazione e realizzazione delle attività relative ai servizi, alle forniture e ai lavori riguardanti la funzionalità dci Dipartimento;
- supporto alle attività all'esterno delle sedi dipartimentali relativamente ai servizi ed alle forniture per la funzionalità del Dipartimento in situazioni di emergenza;
- gestione degli immobili e delle sedi dipartimentali ed operative. anche ai lini dell'attuazione delle disposizioni in materia di sicurezza del personale sui luoghi di lavoro.
d) Servizio trasparenza e integrità:
- progettazione, programmazione e realizzazione delle attività volte ad assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa del Dipartimento;
- progettazione, programmazione e realizzazione delle attività volte alla prevenzione della corruzione nelle attività del Dipartimento;
- relazioni con l'Ufficio del Controllo Interno della Presidenza del Consiglio dei Ministri per le attività in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione;
- attività connesse con le richieste di accesso civico ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013.
Art. 8
Ufficio VI - Amministrazione e Bilancio
1. Sulla base dei principi indicati nell'articolo 1, comma 3, l'Ufficio:
a) coordina l'azione del Dipartimento volta alla elaborazione di modelli organizzativi e procedure relativi all'attività tecnico - amministrativa e contabile per la gestione ed il superamento dell'emergenza;
b) coordina le attività volte alla programmazione, gestione e controllo delle risorse finanziarie del Fondo per la protezione civile, del Fondo per le emergenze nazionali, di quelle assegnate per finalità di legge e di quelle finalizzate al funzionamento del Dipartimento e le attività volte ad assicurare il controllo di gestione;
c) assicura il coordinamento tecnico amministrativo per l'approvvigionamento di beni e servizi, la sottoscrizione di convenzioni e protocolli d'intesa per le attività di previsione e prevenzione dei rischi e per la gestione e il superamento dell'emergenza e per il rogito degli atti dipartimentali;
d) provvede agli adempimenti relativi al trattamento economico del personale e dei collaboratori ed agli adempimenti fiscali e previdenziali,
2. L'Ufficio cura le aree d'azione di cui al comma 1 articolandosi nei seguenti Servizi, che operano nei seguenti ambiti di coordinamento:
a) Servizio bilancio, programmazione e affari finanziari:
- gestione e monitoraggio delle risorse finanziarie del Fondo per le emergenze nazionali, del Fondo della protezione civile, di quelle assegnate per finalità di legge e di quelle finalizzate al funzionamento del Dipartimento;
- relazioni con gli organi di controllo relativamente agli atti di gestione delle risorse finanziarie, per i quali fornisce il riscontro sulle relative coperture;
- gestione del servizio di cassa del Dipartimento;
- progettazione, programmazione e realizzazione delle attività volte ad assicurare il controllo di gestione;
b) Servizi politiche contrattuali e convenzioni:
- elaborazione di modelli organizzativi e procedure per le attività tecnico-amministrative, contrattuali e convenzionali in situazioni dì emergenza;
- gestione delle procedure per l'approvvigionamento di servizi, forniture e lavori relativi all'operatività ed alla funzionalità del Dipartimento e attività di competenza del consegnatario dei materiali e dei beni strumentali del Dipartimento;
- gestione delle attività tecnico-amministrative relative agli accordi e alle convenzioni con altre amministrazioni o componenti e strutture operative del Servizio Nazionale;
- funzioni dell'Ufficiale Rogante, che cura il rogito degli atti dipartimentali.
c) Servizio Trattamento Economico:
- gestione delle attività connesse con il trattamento economico del personale;
- gestione delle attività contabili relative agli incarichi di studio, collaborazione e consulenza;
- gestione delle attività connesse agli adempimenti fiscali e previdenziali del Dipartimento.
Art. 9
Vice Capo del Dipartimento, Ufficio del Direttore operativo per il coordinamento delle emergenze, dirigente di prima fascia con compiti di consulenza, studio e ricerca e Servizi alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento
1. Al fine di evitare soluzioni di continuità nell'esercizio delle funzioni di coordinamento del Servizio Nazionale e di direzione del Dipartimento, il Vice Capo del Dipartimento sostituisce il Capo del Dipartimento nei suoi compiti e responsabilità in caso di assenza, impedimento o nel caso in cui sia vacante la posizione di Capo Dipartimento. Inoltre il Vice Capo del Dipartimento esercita le funzioni di cui al comma 2, nonché le specifiche funzioni direttamente delegate dal Capo del Dipartimento.
2. Sulla base dei principi indicati nell'articolo 1, comma 3, il Vice Capo del Dipartimento:
a) coordina le procedure volte all'individuazione dei Responsabili Unici del Procedimento, dei Direttori dei lavori e dell'esecuzione contrattuale, anche ai fini dell'organizzazione di specifiche unità di supporto;
b) coordina la gestione dei Fondi Strutturali dell'Unione Europea, in attuazione dell'Accordo di partenariato 2014 – 2020, e la relativa integrazione con le risorse finanziarie nazionali;
c) coordina le attività relative alla progettazione. programmazione, attuazione e monitoraggio degli accordi e delle convenzioni con altre amministrazioni o componenti e strutture operative, nonché all'implementazione di nuove tecnologie;
d) coordina le attività relative al contenzioso.
3. Alle dirette dipendenze del Vice Capo del Dipartimento opera il Servizio del Contenzioso nei seguenti ambiti di coordinamento:
a) valutazione e gestione del contenzioso comunitario cd internazionale, costituzionale, civile, penale, amministrativo, contabile e arbitrale, delle attività precontenziose e stragiudiziali, nonché dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica;
b) relazioni con l'Avvocatura dello Stato e gli organi giurisdizionali;
c) valutazione e gestione delle richieste di accesso agli atti ai sensi della legge n. 241/1990.
4. AI fine di garantire il supporto all'azione del Capo del Dipartimento per l'esercizio delle funzioni di coordinamento e direzione unitaria delle attività di emergenza, il Direttore Operativo per il coordinamento delle emergenze, preposto all'Ufficio di cui al comma 5, assicura il raccordo dell'azione degli altri Uffici.
5. Sulla base dei principi indicati nell'articolo 1, comma 3, l'Ufficio del Direttore Operativo per il coordinamento delle emergenze:
a) coordina, con le sale operative, il monitoraggio delle informazioni provenienti dal territorio, in raccordo con le componenti c le strutture operative del Servizio Nazionale;
b) a supporto dell'azione del Capo del Dipartimento, coordina la risposta operativa del Servizio Nazionale e dirige quella del Dipartimento in situazioni di emergenza;
c) coordina la predisposizione e la successiva attuazione degli atti di indirizzo in materia di pianificazione di emergenza e di attività esercitative, nonché dei modelli operativi e di intervento per la gestione delle emergenze e delle esercitazioni sul territorio nazionale ed estero;
d) supporta l'attività del Comitato Operativo della Protezione Civile;
e) cura la partecipazione del Dipartimento al Nucleo lnterministeriale Situazione e Pianificazione.
6. L'Ufficio di cui al comma 5 cura le proprie aree d'azione articolandosi nei seguenti Servizi, che operano nei seguenti ambiti di coordinamento:
a) Servizio Pianificazione di emergenza e attività esecutive:
- raccolta, monitoraggio e condivisione delle informazioni sulla pianificazione di emergenza di protezione civile;
- elaborazione di modelli organizzativi e procedure di intervento per la risposta operativa del Servizio Nazionale in situazioni di emergenza;
- progettazione, programmazione e realizzazione della pianificazione di emergenza di protezione civile di rilievo nazionale e degli indirizzi per quella relativa ai diversi livelli territoriali;
- progettazione, programmazione e realizzazione delle esercitazioni nazionali e internazionali di protezione civile ed elaborazione di modelli organizzativi e procedure delle attività addestrative di livello territoriale, individuando, per queste ultime, le modalità di partecipazione e intervento del Dipartimento.
b) Servizio Supporto operativo per l’emergenza:
- elaborazione di modelli organizzativi e procedure di intervento per la risposta operativa del Dipartimento in situazioni di emergenza;
- supporto nelle attività di gestione delle emergenze, anche ai fini della mobilitazione della struttura dipartimentale;
- supporto alle attività del Comitato operativo della protezione civile.
c) Servizio Sala Situazione Italia e Centro Operativo Emergenze Marittime - COEMM:
- elaborazione di modelli organizzativi e procedure per il funzionamento di SISTEMA presso la Sala Situazione Italia e per l'integrazione delle strutture operative del Servizio Nazionale della protezione civile, che ne fanno parte;
- raccolta, monitoraggio e condivisione delle informazioni riguardanti situazioni di emergenza;
- attivazione della risposta operativa del Dipartimento in situazioni di emergenza;
- valutazione delle crisi conseguenti ad eventi di inquinamento in mare, con supporto alle attività di bonifica e recupero di relitti in mare o spiaggiati in caso di dichiarazione dello stato di emergenza e monitoraggio delle attività di soccorso in caso di incidenti in mare, attraverso il Centro Operativo Emergenze Marittime (COEMM).
d) Servizio Centro Operativo Aereo Unificato - COAU:
- elaborazione di modelli organizzativi e procedure per l'impiego degli aeromobili della flotta di Stato nella lotta aerea agli incendi boschivi;
- progettazione, programmazione e realizzazione delle attività aeronautiche dì interesse del Servizio Nazionale, mediante l'impiego operativo di aeromobili in caso di emergenza o per ulteriori esigenze del Dipartimento, in Italia e all'estero;
- raccolta, monitoraggio e condivisione delle informazioni e dei dati di interesse aeronautico.
e) Servizio mobilità e servizi essenziali:
- elaborazione di modelli organizzativi e procedure per lo scambio di informazioni e di dati con i soggetti gestori delle infrastrutture di mobilità e dei servizi essenziali di interesse nazionale, nonché per l’attivazione degli stessi in situazioni di emergenza;
- progettazione, programmazione e realizzazione delle attività volte ad assicurare, in situazioni di emergenza, la continuità o il ripristino della funzionalità delle infrastrutture di mobilità e dei servizi essenziali;
- partecipazione alle attività del Centro di coordinamento nazionale in materia di viabilità operante nell'ambito del Ministero dell'Interno.
7. Il Capo del Dipartimento nell'esercizio delle sue funzioni si avvale dei seguenti servizi, che operano sulla base dei principi di cui all'articolo [ comma3, nei seguenti ambiti di coordinamento:
a) Servizio organizzazione, pianificazione strategica e controllo interno:
- progettazione, programmazione e realizzazione degli strumenti per il processo di pianificazione strategica e monitoraggio del Dipartimento;
- elaborazione di modelli organizzativi e procedure per la mappatura delle linee di attività degli uffici e servizi del Dipartimento e l'articolazione dei processi interni;
- elaborazione di modelli organizzativi e procedure per l'organizzazione del personale del Dipartimento, finalizzati a valorizzarne le professionalità ed attitudini, in coerenza con le priorità della pianificazione strategica;
- gestione dell'applicazione del sistema di valutazione della dirigenza;
- relazioni con l'Ufficio del Controllo Interno della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativamente alla pianificazione strategica ed alla valutazione della dirigenza.
b) Ufficio Stampa del Dipartimento:
- relazioni con gli organi di informazione;
- raccolta, monitoraggio e condivisione delle agenzie di stampa, dei servizi dei tele-radio giornali, delle trasmissioni televisive e radiofoniche, e realizzazione della rassegna stampa quotidiana e periodica;
- partecipazione alla progettazione, programmazione e realizzazione delle strategie di comunicazione istituzionale del Dipartimento.
c) Servizio di Segreteria del Capo del Dipartimento:
- attività concernenti le relazioni istituzionali del Capo del Dipartimento;
- gestione documentale del Dipartimento e relativa elaborazione di modelli organizzativi e procedure;
- attività del punto di controllo NATO-UEO.
d) Servizio attività giuridica e legislativa:
- predisposizione di atti normativi e provvedimenti di carattere ordinario e straordinario negli ambiti di azione del Dipartimento, partecipazione al processo di formazione delle leggi e dei provvedimenti di natura ordinamentale e alle attività preparatorie del Consiglio dei Ministri;
- attività parlamentare e di riscontro agli atti di sindacato ispettivo;
- valutazione di problematiche di natura giuridica e legislativa.
8. Il Capo del Dipartimento si avvale di un dirigente di prima fascia con compiti di consulenza, studio e ricerca.
Art. 10
Disposizioni finali
1. L'efficacia del presente decreto decorre dal centoventesimo giorno successivo alla data di registrazione da parte della Corte dei conti.
2. Con effetto dalla medesima data sono abrogati i decreti del Segretario Generale del 18 gennaio 2011, del 10 ottobre 2011 e dell'8 febbraio 2013 con i quali è stata disciplinata l'organizzazione interna del Dipartimento della protezione civile.
Il presente decreto è trasmesso per gli adempimenti di competenza, all'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Roma, 10 agosto 2016
IL SEGRETARIO GENERALE
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