Ordinanze25 novembre 2021

Ocdpc n.809 del 25 novembre 2021 - Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto.

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 9 dicembre 2021

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTI gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2019 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Alessandria interessato dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 19 al 22 ottobre 2019;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 615 del 16 novembre 2019, recante “Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 19 al 22 ottobre 2019 nel territorio della provincia di Alessandria”;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2019 con la quale gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019, sono estesi ai territori colpiti delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto interessati dagli eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre secondo la tabella ivi allegata, nonché la delibera del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2020 che ha disposto la proroga dello stato di emergenza per ulteriori dodici mesi; 

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 622 del 17 dicembre 2019 recante “Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto”, 

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 17 gennaio 2020 che ha disposto l’integrazione delle risorse già stanziate con le delibere del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019 e del 2 dicembre 2019, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; nonché la conseguente ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 674 del 15 maggio 2020; 

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 687 del 28 luglio 2020, n. 731 del 31 dicembre 2020 e n. 753 del 19 marzo 2021, con la quale la Regione Toscana è stata autorizzata a versare proprie risorse finanziarie nella contabilità speciale n. 6176, aperta ai sensi dell’articolo 8, comma 2, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 622 del 17 dicembre 2019 ed intestata al Presidente della regione Toscana – Commissario delegato;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 20 maggio 2021 che ha disposto l’integrazione delle risorse già stanziate con le delibere del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019, del 21 novembre 2019, del 2 dicembre 2019, del 17 gennaio e del 13 febbraio 2020 per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera c), del comma 2, dell'articolo 25, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; 

VISTA la nota del 12 ottobre 2021 n. 395443 con la quale la Regione Toscana ha richiesto l’adozione di apposita ordinanza al fine di consentire il trasferimento, da parte di due Comuni interessati dai predetti eventi calamitosi, di ulteriori risorse nella citata contabilità speciale n. 6176; 

ACQUISITA l’intesa della Regione Toscana;

DI CONCERTO con il Ministero dell’economia e delle finanze;

DISPONE

Articolo 1 (Integrazione delle risorse finanziarie)

1.    Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 8, comma 4, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 622 del 17 dicembre 2019, per la realizzazione delle attività necessarie per fronteggiare lo stato di emergenza citato in premessa, si autorizza:
a.)    il Comune di Scarperia e San Piero, in provincia di Firenze, a versare la somma di euro 95.000,00 nella contabilità speciale n. 6176, aperta ai sensi dell’articolo 8, comma 2, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 622 del 17 dicembre 2019 ed intestata al commissario delegato di cui al comma 1 dell’articolo 1 della medesima ordinanza, con oneri posti a carico del capitolo n. 1250 del bilancio comunale - annualità 2021.
b.)     il Comune di Capraia Isola, in provincia di Livorno, a versare la somma di euro 40.000,00 nella predetta contabilità speciale n. 6176, con oneri posti a carico del capitolo n. 215/1 del bilancio comunale - annualità 2021.
2.    Il commissario delegato, di cui al comma 1 dell’articolo 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 622 del 17 dicembre 2019,  provvede alla conseguente rimodulazione del piano degli interventi urgenti di cui all’articolo 1, comma, 3, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 622 del 17 dicembre 2019, da sottoporre all’approvazione del Dipartimento della protezione civile, ed è tenuto a rendicontare ai sensi dell'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
            Fabrizio Curcio