Ordinanze28 luglio 2022

Ocdpc n. 910 del 28 luglio 2022 - Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Sardegna nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza dell’eccezionale diffusione degli incendi boschivi che hanno determinato uno straordinario impatto nel territorio regionale a partire dall’ultima decade del mese di luglio 2021

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.186 del 10 agosto 2022

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTI gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 ed in particolare l’articolo 24, comma 2;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 26 agosto 2021 con cui è stato dichiarato, per 6 mesi, lo stato di emergenza in conseguenza dell’eccezionale diffusione degli incendi boschivi che hanno determinato uno straordinario impatto nei territori colpiti delle Regioni Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia a partire dall’ultima decade del mese di luglio 2021 e con la quale sono stati stanziati euro 7.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 1 del 2018, ripartiti come di seguito: euro 1.000.000,00 alla regione Molise, euro 2.000.000,00 alla regione Calabria, euro 2.000.000,00 alla regione autonoma della Sardegna, euro 2.000.000,00 alla regione Siciliana;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 1° settembre 2021, n. 789 recante: “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza dell’eccezionale diffusione degli incendi boschivi che hanno determinato uno straordinario impatto nei territori colpiti delle Regioni Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia a partire dall’ultima decade del mese di luglio 2021”;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2022 con la quale è stato prorogato, di due mesi, lo stato di emergenza in conseguenza dell’eccezionale diffusione degli incendi boschivi che hanno determinato uno straordinario impatto nei territori colpiti delle Regioni Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia a partire dall’ultima decade del mese di luglio 2021;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri  del 17 maggio 2022 con la quale: è stata disposta la proroga, fino al 31 maggio 2022, dello stato di emergenza in conseguenza dell’eccezionale diffusione degli incendi boschivi che hanno determinato uno straordinario impatto nei territori colpiti delle Regioni Sardegna e Sicilia a partire dall’ultima decade del mese di luglio 2021; lo stanziamento di risorse di cui all’articolo 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei ministri del 26 agosto 2021, è stato integrato, per la Regione autonoma della Sardegna, di euro 10.400.000,00 per il completamento delle attività di cui alla lettera b) e per l’avvio degli interventi di cui alle lettere c), comprensivi di quelli di cui all’articolo 7 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 1° settembre 2021, n. 789, e d) del comma 2 dell’articolo 25 del suddetto decreto legislativo;

RAVVISATA la necessità, al fine di favorire e regolare il proseguimento dell’esercizio delle funzioni commissariali in via ordinaria, di integrare il piano degli interventi con ulteriori interventi, previamente vagliati favorevolmente in fase istruttoria, ma che, per ragioni procedurali anche a causa delle tempistiche ristrette, non risultano allo stato formalmente approvati;

RITENUTO necessario, adottare un’ordinanza ai sensi degli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle attività e degli interventi ancora non ultimati;

ACQUISITA l’intesa della Regione Sardegna;

DI CONCERTO con il Ministero dell’economia e delle finanze;

DISPONE

ART. 1

  1. La Regione Sardegna è individuata quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell’esercizio delle funzioni di Commissario delegato di cui all’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 789 del primo settembre 2021, nel coordinamento degli interventi, conseguenti agli eventi richiamati in premessa, pianificati e approvati e non ancora ultimati.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, il Direttore Generale della Protezione civile della Regione Sardegna è individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all’articolo 6 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 789 del primo settembre 2021 e nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvate alla data di adozione della presente ordinanza. Il predetto Soggetto provvede, altresì, alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti. Per le ragioni di cui in premessa, il soggetto responsabile predispone, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, un’ integrazione del Piano degli interventi, da sottoporre all’approvazione del Dipartimento della protezione civile, contenente gli interventi da effettuare finanziati dalla delibera del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2022; nonché l’utilizzo delle risorse residue disponibili sulla contabilità speciale. Il soggetto responsabile è autorizzato, per ulteriori sei mesi, ferma in ogni caso l'inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica, ad avvalersi delle disposizioni derogatorie, in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi, nonché per la riduzione di termini analiticamente individuati, specificate nella citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 789/2021.
  3. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, il Commissario delegato della Regione Sardegna di cui all’articolo 1, comma 1, della citata ordinanza n. 789 del primo settembre 2021 provvede ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attività svolte contenente l’elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attività ancora in corso con relativo quadro economico.
  4. Il soggetto responsabile, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, si avvale delle strutture organizzative della Regione Sardegna, nonché della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell’ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  5. AI fine di consentire il completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connesse il predetto soggetto responsabile utilizza le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6314 aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 789 del 1 settembre 2021, che viene allo stesso intestata fino al 26 agosto 2024.
  6. Il soggetto responsabile può disporre la revoca di interventi non aggiudicati entro sei mesi dalla scadenza dello stato di emergenza, le cui somme possono essere destinate al finanziamento di nuovi interventi strettamente connessi al superamento dell’emergenza di che trattasi e ricompresi nelle fattispecie di cui all’articolo 25, comma 2, lettere b) e d), del decreto legislativo del 2 gennaio 2018 n. 1, da sottoporre all’approvazione del Dipartimento della protezione civile.
  7. Entro i termini temporali di operatività delle contabilità speciali di cui al comma 5, qualora a seguito del compimento degli interventi di cui al comma 2 ed al comma 6, residuino delle risorse, il soggetto responsabile può sottoporre all’approvazione del Dipartimento della protezione civile delle rimodulazioni dei relativi Piani degli interventi, nei quali possono essere inseriti nuovi interventi strettamente connessi agli eventi emergenziali in trattazione.
  8. Alla scadenza del termine di durata della predetta contabilità speciale il soggetto responsabile di cui al comma 2 provvede alla chiusura della medesima e al trasferimento delle eventuali risorse residue con le modalità di cui al comma 9.
  9. Le risorse finanziarie residue presenti sulla contabilità speciale, alla data di chiusura della medesima, ove attribuite a interventi non ancora ultimati, ricompresi nei Piani approvati dal Dipartimento della protezione civile, sono trasferite al bilancio della Regione Sardegna che provvede, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 4, nei modi ivi indicati, al completamento degli stessi. Eventuali somme residue rinvenenti al completamento di detti interventi, nonché le eventuali ulteriori risorse giacenti sulle contabilità speciali all’atto della chiusura delle medesime, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza.
  10. Non è consentito l’impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 5 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nei piani approvati dal Dipartimento della protezione civile.
  11. ll soggetto responsabile di cui al comma 2 è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente provvedimento, ivi compresi quelli di cui al comma 9, realizzati dopo la chiusura della predetta contabilità speciale. Il medesimo soggetto responsabile, inoltre, alla chiusura della contabilità speciale, fornisce al Dipartimento della protezione civile una relazione sull’attività svolta e, a seguito dell’effettiva ultimazione di tutti gli interventi ricompresi nei Piani approvati, provvede altresì a inviare una comunicazione conclusiva.
  12. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,  28 luglio 2022

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Fabrizio Curcio