Ordinanze del Capo Dipartimento28 luglio 2022

Ocdpc n. 909 del 28 luglio 2022 - Primi interventi urgenti di protezione civile finalizzati a contrastare la situazione di deficit idrico in atto per le peculiari condizioni ed esigenze rilevate nel territorio della Regione Umbria

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2022

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 

VISTI gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2022, con cui è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione alla situazione di deficit idrico in atto nei territori delle Regioni e delle Province Autonome ricadenti nei bacini distrettuali del Po e delle Alpi orientali, nonché per le peculiari condizioni ed esigenze rilevate nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto;   

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2022, con cui gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con la predetta delibera del Consiglio dei ministri del 4 luglio 2022, sono stati estesi, in relazione alla situazione di deficit idrico in atto, ai territori delle Regioni ricadenti nel bacino del Distretto dell’Appennino centrale nonché, per le peculiari condizioni ed esigenze rilevate, al territorio della Regione Umbria;

CONSIDERATO che il territorio della Regione Umbria è interessato da un lungo periodo di siccità, causato dalla eccezionale scarsità di precipitazioni pluviometriche nel corso dell’anno 2022 e dall’incremento anomalo delle temperature che ha determinato una rilevante riduzione della disponibilità idrica;

CONSIDERATO, quindi, che tale prolungato periodo di siccità sta provocando una situazione di grave deficit idrico in progressiva estensione, anche nei territori ricadenti nel Bacino del Distretto dell’Appennino centrale, con particolare riferimento al territorio della Regione Umbria per il quale è già stata dichiarata la condizione di severità idrica elevata;

CONSIDERATO, altresì, che nel territorio della sopraindicata Regione  Umbria si è reso necessario ricorrere a prime e immediate misure di mitigazione del rischio che, tuttavia, non hanno contenuto, in maniera efficace, gli effetti della crisi idrica in atto anche in considerazione delle elevate temperature rilevate che hanno incrementato notevolmente i prelievi sia per uso idropotabile sia per uso irriguo e che non sono prevedibili, allo stato, significative modificazioni del quadro meteo-climatico per la corrente stagione estiva;

RITENUTO, inoltre, che le esigenze stagionali dei settori agricolo e zootecnico possano contribuire ad aggravare la situazione di deficit idrico in atto;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di avviare prime misure urgenti allo scopo di scongiurare, nell’immediato, l’interruzione del servizio idrico, anche integrando le misure con ulteriori dispositivi ed interventi straordinari, commisurati alla progressiva riduzione della disponibilità di risorsa idrica connessa con l’evoluzione stagionale e le esigenze idriche destinate ad altre primarie finalità;

ACQUISITA l’intesa della Regione Umbria;

DISPONE

ART. 1
(Nomina Commissario delegato per gli interventi urgenti per la gestione della crisi idrica e Piano degli interventi)

  1. Al fine di fronteggiare la situazione di deficit idrico in atto di cui in premessa, il Presidente della Regione Umbria è nominato Commissario delegato per la realizzazione degli interventi urgenti finalizzati alla gestione della crisi idrica nel territorio regionale.
  2. Per l'espletamento degli interventi di cui al presente provvedimento, il Commissario delegato di cui al comma 1, che opera a titolo gratuito, può avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali e comunali, oltre che delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché individuare soggetti attuatori, ivi comprese società in house o partecipate dagli enti territoriali interessati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  3. Per le finalità di cui al comma 2, il Commissario delegato predispone entro sette giorni dalla data di adozione del presente provvedimento, sulla base dei fabbisogni trasmessi nella fase istruttoria della deliberazione dello stato di emergenza, e nel limite delle risorse finanziarie di cui all’articolo 3, un piano degli interventi e delle misure più urgenti delle fattispecie di cui all’art. 25, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, da realizzare con immediatezza e senza indugio per contrastare il contesto di criticità, da sottoporre alla preventiva approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. Il predetto piano deve contenere le misure e gli interventi, realizzati anche con procedure di somma urgenza, fatti salvi gli obblighi previsti a carico dei gestori del Servizio integrato in virtù delle concessioni e dei contratti in essere, volti:

    a) a garantire l’approvvigionamento idropotabile della popolazione, anche mediante la realizzazione di punti di distribuzione della risorsa idrica alimentati mediante autobotti, provvedendo, a tal fine, qualora non fosse percorribile il noleggio, al potenziamento del parco mezzi e delle apparecchiature delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile;
    b) a scongiurare l’interruzione del servizio idropotabile ed a garantirne la piena funzionalità, anche attraverso la realizzazione di serbatoi e accumuli di carattere temporaneo, di punti di ricarica delle falde acquifere anche di carattere temporaneo, di impianti di pompaggio supplementari, anche per uso irriguo prioritariamente connessi al rilascio di risorsa idropotabile o per le esigenze del settore zootecnico, di rigenerazione di pozzi o di realizzazione di nuovi pozzi o attingimenti a sorgenti, di interconnessioni tra le reti idriche esistenti, di risagomatura dell’alveo per convogliare l’acqua verso le prese, di rifacimento e/o approfondimento captazioni, nonché di impianti temporanei per il trattamento e recupero dell’acqua.

  1. Il piano di cui al comma 3 deve contenere, per ciascuna misura, ove compatibile con la specifica tipologia, il Comune, la località, le coordinate geografiche, la descrizione tecnica con la data di inizio e relativa durata, l'indicazione dell'oggetto della criticità, nonché l’indicazione della stima di costo. Ove previsto dalle vigenti disposizioni in materia, anche in relazione a quanto disposto dall’articolo 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, i CUP degli interventi devono essere acquisiti ed inseriti nel piano anche successivamente all’approvazione del medesimo purché nel termine di quindici giorni dall’approvazione e comunque prima dell’autorizzazione del Commissario delegato al Soggetto attuatore ai fini della realizzazione dello specifico intervento.
  2. Il predetto piano, articolato anche per stralci, può essere successivamente rimodulato ed integrato, nei limiti delle risorse di cui all’articolo 3, nonché delle ulteriori risorse finanziarie che potranno essere rese disponibili anche ai sensi di quanto previsto dall’articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1. Il piano rimodulato deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile entro 30 giorni dalla pubblicazione della delibera del Consiglio dei ministri di stanziamento di ulteriori risorse, ovvero dalla pubblicazione dell’ordinanza di cui all’articolo 3, comma 4, del presente provvedimento.
  3. Eventuali somme residue o non programmate, rispetto a quelle rese disponibili con le delibere del Consiglio dei ministri di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 24, del decreto legislativo n. 1 del 2018, possono essere utilizzate per ulteriori fabbisogni anche di tipologia differente, nell’ambito di quanto previsto dal medesimo articolo, rispetto a quella per cui sono state stanziate, fatte salve le finalità e le ragioni di urgenza, comunque in tempi congrui con quelli di durata dello stato di emergenza, previa rimodulazione del piano degli interventi da sottoporre all’approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, corredata di motivata richiesta di ciascun Commissario delegato che attesti altresì la non sussistenza di ulteriori necessità per la tipologia di misura originaria.
  4. Le proposte di rimodulazione di cui ai commi 5 e 6 devono essere corredate di relazione resa ai sensi dell’articolo 6, comma 1, secondo la tempistica ivi prevista.
  5. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti di cui al comma 2 previo rendiconto delle spese sostenute mediante presentazione di documentazione comprovante la spesa sostenuta ed attestazione della sussistenza del nesso di causalità con lo stato di emergenza. Su richiesta motivata dei soggetti attuatori degli interventi, ciascun Commissario delegato può erogare anticipazioni volte a consentire il pronto avvio degli interventi.
  6. Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità e, ove occorra, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti.
  7. Al fine di garantire l’espletamento degli interventi di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, provvede, per le occupazioni d’urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per la realizzazione degli interventi, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione del possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni, una volta emesso il decreto di occupazione d’urgenza e prescindendo da ogni altro adempimento.

ART. 2
(Impiego del Volontariato organizzato di protezione civile)

  1. Per l’impiego delle organizzazioni di volontariato organizzato di protezione civile iscritte nei rispettivi elenchi territoriali nelle attività previste dall’articolo 1 si applicano i benefici previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 1 del 2018, nel limite delle risorse disponibili di cui al successivo articolo 3. Il Commissario delegato provvede all’istruttoria delle relative istanze di rimborso, nel rispetto delle disposizioni contenute nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 febbraio 2020, ai fini della successiva rendicontazione al Dipartimento della protezione civile in conformità a quanto previsto dall’articolo 1.  

ART. 3
(Copertura finanziaria)

  1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza necessarie a fronteggiare lo stato di emergenza in rassegna si provvede, così come stabilito nella delibera del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2022, nel limite di euro 2.800.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018.
  2. Per l’espletamento degli interventi di cui alla presente ordinanza, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciali intestata al Commissario delegato.
  3. La Regione, le Province e i Comuni sono autorizzati a trasferire sulle contabilità speciali di cui al comma 2 eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale in rassegna.
  4. Con successiva ordinanza, si provvede ad identificare la provenienza delle risorse aggiuntive di cui al comma 3 ed il relativo ammontare.
  5. Il Commissario delegato è tenuto a rendicontare ai sensi dell’articolo 27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

ART. 4
(Procedure di approvazione dei progetti)

  1. Il Commissario delegato ed i soggetti attuatori dal medesimo individuati provvedono all'approvazione dei progetti ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti e da concludersi entro quindici giorni dalla convocazione. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione o soggetto invitato sia risultato assente o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso.
  2. L'approvazione dei progetti di cui al presente articolo da parte dei soggetti di cui al comma 1 costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici del comune interessato alla realizzazione delle opere o all’imposizione dell'area di rispetto e comporta vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità delle opere e urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.
  3. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, i pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 1, devono essere resi dalle amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.
  4. Per i progetti di interventi e di opere per cui sono previste dalla normativa vigente le procedure in materia di valutazione di impatto ambientale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le relative procedure devono essere concluse, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine massimo di trenta giorni dalla attivazione, comprensivo della fase di consultazione del pubblico, ove prevista, non inferiore a sette giorni. Nei casi di motivato dissenso espresso, in sede di conferenza di servizi, dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, alla tutela dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione - in deroga alla procedura prevista dall'articolo 14-quinques della legge 7 agosto 1990, n. 241 - è rimessa, quando l’amministrazione dissenziente è un’amministrazione statale, all'ordine del giorno della prima riunione in programma del Consiglio dei ministri, ovvero, negli altri casi, al Capo del Dipartimento della protezione civile, che si esprime entro 7 giorni.

ART. 5
(Deroghe)

  1. Per la realizzazione delle attività di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, il Commissario delegato e gli eventuali soggetti attuatori dal medesimo individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:

- regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99;

- regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;

- regio decreto 30 dicembre 1923 n. 3267 articoli 7 e 8;

- regio decreto 23 maggio 1924, n, 827, articolo 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;

- regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, articoli 7, 8, 9, 13, 50 e 95;

- legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-bis, 7, 8, 9, 10, 10 bis, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies, 16, 17, 19 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;

- decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44-bis e 72;

- decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articolo 191, comma 3;

-  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articoli 7, comma 6, lettera b), 24, 45 e 53;

- decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24, 25 e 49;

- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 9, 10, 12, 18, 28, 29, 29-ter, 29-quater, 29-quinquies, 29-sexies, 29-septies, 29-octies, 29-nonies, 29-decies, 29-undicies, 29-terdecies, 33, 35, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 76, 77, 78, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 133, 134, 137, 158-bis, 179, 181, 182, 183, 184,  188, 193, 195, 196, 197, 198, 205, 231, da 239 a 253; con riferimento agli articoli 188-ter, 189, 190,  208, 209, 211, 212, 214, 215 e 216, del predetto decreto legislativo n. 152/2006, nel rispetto della Direttiva 2008/98CEE; con riferimento agli articoli 19, 20, 23, 24, 24bis, 25, 26, 27, 27-bis, del citato decreto legislativo n. 152/2006, limitatamente ai termini ivi previsti;

- decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, articoli 3 e 4;

- decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 146, 147 e 152;

- decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, articoli 2, 3, 4, 7, 8 e 11;

  - decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 2001 n. 380, articoli 2, 2 -bis, 3, 5, 6 e 6-bis, 7, 8, 10, 14, 20, 22, 23, 24, da 27 a 41, 77, 78, 79, 81 e 82;

  - decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, articolo 24;

- decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 25;

- leggi e disposizioni regionali e provinciali, anche di natura organizzativa, strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza.

  1. Per l’espletamento delle attività previste dalla presente ordinanza, il Commissario delegato ed i soggetti attuatori possono avvalersi, ove ricorrano i presupposti, delle procedure di cui agli articoli 63 e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. A tal fine, il limite di cui al comma 1 dell'articolo 163, incrementato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo, per i soli contratti pubblici di lavori è stabilito in euro 400.000,00 per un arco temporale non superiore a sessanta giorni decorrenti dalla data della presente ordinanza. Con riferimento alle procedure di somma urgenza, i termini per la redazione della perizia giustificativa di cui al comma 4 dell’articolo 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e per il controllo dei requisiti di partecipazione di cui al comma 7 dell’articolo 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 possono essere derogati, di conseguenza è derogato il termine di cui al secondo periodo del comma 10 dell’articolo 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  2. Il Commissario delegato ed i soggetti attuatori, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, possono procedere in deroga ai seguenti articoli del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

- 21, allo scopo di autorizzare le procedure di affidamento anche in assenza della delibera di programmazione;

- 24, allo scopo di autorizzare l’affidamento dell’incarico di progettazione a professionisti estranei all’ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all’espletamento dell’incarico e dell’incremento delle esigenze di natura tecnico - progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;

- 25, 26 e 27, allo scopo di autorizzare la semplificazione e l’accelerazione della procedura concernente la valutazione dell’interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei relativi progetti;

- 31, allo scopo di autorizzare, ove strettamente necessario, l’individuazione del RUP tra soggetti idonei estranei agli enti appaltanti, ancorché dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti pubblici, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all’espletamento degli incarichi e dell’incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;

- 32, 33, 34, 36, 70, 72, 73, 76 e 98, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l’adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale; la deroga agli articoli 76 e 98 è riferita alle tempistiche e modalità delle comunicazioni ivi previste, da esercitare in misura compatibile con le esigenze del contesto emergenziale;

- 35, allo scopo di consentire l’acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarità, da rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale;

- 37 e 38, allo scopo di consentire di procedere direttamente ed autonomamente all’acquisizione di lavori, servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle Centrali di committenza;

- 40 e 52, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedono;

- 59, comma 1 bis, allo scopo di consentire l’affidamento anche sulla base del progetto definitivo. In tal caso la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 può essere messa a carico dell’affidatario in fase di elaborazione del progetto esecutivo;

- 60, 61 e 85, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente;

- 63, comma 2, lettera c) relativamente alla possibilità di consentire lo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando, al fine di accelerare la procedura di scelta del contraente e avviare, per ragioni di estrema urgenza a tutela della salute e dell’ambiente, gli interventi infrastrutturali di cui alla presente ordinanza.

  Tale deroga, se necessaria, potrà essere utilizzata anche per l’individuazione dei soggetti cui affidare la verifica preventiva della progettazione di cui all’articolo 26, comma 6, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

- 95, relativamente alla possibilità di adottare il criterio di aggiudicazione con il prezzo più basso anche al di fuori delle ipotesi previste dalla norma;

- 97, relativamente alla possibilità di esercitare la facoltà di esclusione automatica fino a quando il numero delle offerte ammesse non è inferiore a cinque;

- 157, allo scopo di consentire l’adozione di procedure semplificate e celeri per l’affidamento di incarichi di progettazione e connessi, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dalla presente ordinanza;

- 105, allo scopo di consentire l’espletamento delle verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all’articolo 163, comma 7;

-106, allo scopo di consentire varianti anche se non previste nei documenti di gara iniziali e allo scopo di derogare ai termini previsti dai commi 8 e 14 per gli adempimenti nei confronti di ANAC.

  1. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, al momento della presentazione dei documenti relativi alle procedure di affidamento, i soggetti di cui al comma 1 accettano, anche in deroga agli articoli 81 ed 85 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, autocertificazioni, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che i predetti soggetti verificano ai sensi dell’articolo 163, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, mediante la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, o i mezzi di prova di cui all’articolo 86 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero tramite altre idonee modalità compatibili con la gestione della situazione emergenziale, individuate dai medesimi soggetti responsabili delle procedure.
  2. Tenuto conto dell’urgenza della realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza i soggetti di cui all’articolo 1 possono prevedere premi di accelerazione e penalità adeguate all’urgenza anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 113 -bis del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e lavorazioni su più turni giornalieri, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro.
  3. Nell’espletamento delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture strettamente connesse alle attività di cui alla presente ordinanza, i soggetti di cui al comma 1 possono verificare le offerte anomale ai sensi dell’articolo 97 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, richiedendo le necessarie spiegazioni per iscritto, assegnando al concorrente un termine compatibile con la situazione emergenziale in atto e comunque non inferiore a cinque giorni. Qualora l’offerta risulti anomala all’esito del procedimento di verifica, il soggetto aggiudicatario è liquidato ai sensi dell’articolo 163, comma 5, per la parte di opere, servizi o forniture eventualmente già realizzata.

ART. 6
(Relazione del Commissario delegato)

  1. Il Commissario delegato trasmette, con cadenza trimestrale, a partire dalla data di approvazione del piano di cui all’articolo 1, comma 3, al Dipartimento della protezione civile una relazione inerente alle attività espletate ai sensi della presente ordinanza contenente, per ogni misura inserita nel piano degli interventi e nelle eventuali successive rimodulazioni approvate: lo stato di attuazione e la previsione di ultimazione - con motivazione degli eventuali ritardi e criticità - nonché l’avanzamento della relativa erogazione a favore dei soggetti attuatori. La medesima relazione, ove siano trascorsi trenta giorni dall’ultima trasmissione, deve essere presentata contestualmente alla eventuale proposta di rimodulazione del piano degli interventi di cui all’articolo 1, commi 5 e 6.
  2. Entro 45 giorni dalla scadenza del termine di vigenza dello stato di emergenza, il Commissario delegato invia al Dipartimento della protezione civile una relazione sullo stato di attuazione delle misure, con il dettaglio, per ogni intervento, dello stato di avanzamento fisico e della spesa nonché del termine previsto dei lavori.
  3. Laddove si intenda procedere alla richiesta di proroga dello stato di emergenza, nella relazione di cui al comma 2 devono essere riportate le previsioni di ultimazione degli interventi nonché le motivazioni che ne hanno impedito la conclusione entro lo stato di vigenza dell’emergenza e l’eventuale ulteriore necessità di avvalersi delle deroghe di cui all’articolo 5, con esplicitazione di quelle ancora ritenute necessarie.
  4. Laddove non si ritenga di dover procedere alla richiesta di proroga dello stato di emergenza, la relazione di cui al comma 2 deve contenere gli elementi necessari alla predisposizione dell’ordinanza di cui all’articolo 26 del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018.
  5. Alla definitiva scadenza dello stato di emergenza il Commissario delegato invia al Dipartimento della protezione civile e ai Soggetti eventualmente subentranti per il prosieguo in ordinario delle attività emergenziali, una relazione conclusiva circa lo stato di attuazione del piano degli interventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2022

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Fabrizio Curcio