Ordinanze9 novembre 2021

Ocdpc n. 807 del 9 novembre 2021 - Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, partire dal mese di settembre 2019, hanno interessato il territorio delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia - Romagna, Friuli - Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Veneto ed il territorio del Comune di Venezia.

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 17 novembre 2021

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

 

VISTI gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

 

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 12 novembre 2019 nel territorio del Comune di Venezia, la delibera del Consiglio dei ministri del 6 novembre 2020 che ne ha disposto la proroga per ulteriori dodici mesi, nonché la delibera del 13 febbraio 2020 che ha disposto l’integrazione delle risorse già stanziate ai sensi e per gli effetti dell’articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

 

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 616 del 16 novembre 2019, recante “Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 12 novembre 2019 nel territorio del Comune di Venezia”;

 

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 21 novembre 2019, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici che, a partire dal mese di settembre 2019, hanno interessato il territorio delle province di Agrigento, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani, nonché la delibera del Consiglio dei ministri dell’11 marzo 2021 che ne ha disposto la proroga per ulteriori dodici mesi;

 

VISTA l’ordinanza n. 619 del 5 dicembre 2019, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici che, a partire dal mese di settembre 2019, hanno interessato il territorio delle province di Agrigento, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani”;

 

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2019 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Alessandria interessato dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 19 al 22 ottobre 2019;

 

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 615 del 16 novembre 2019, recante “Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 19 al 22 ottobre 2019 nel territorio della provincia di Alessandria”;

 

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 21 novembre 2019, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel periodo dal 14 ottobre all'8 novembre 2019 nel territorio della Città metropolitana di Genova e delle Province di Savona e di La Spezia;

 

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 621 del 12 dicembre 2019, recante “Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel periodo dal 14 ottobre all'8 novembre 2019 nel territorio della Città metropolitana di Genova e delle Province di Savona e di La Spezia”;

 

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2019 con la quale gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019, sono estesi ai territori colpiti delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto interessati dagli eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre secondo la tabella ivi allegata, nonché la delibera del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2020 che ha disposto la proroga dello stato di emergenza per ulteriori dodici mesi;

 

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 622 del 17 dicembre 2019 recante “Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto”,

 

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 17 gennaio 2020 che ha disposto l’integrazione delle risorse già stanziate con le delibere del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019 e del 2 dicembre 2019, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; nonché la conseguente ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 674 del 15 maggio 2020;

 

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 20 maggio 2021 che ha disposto l’integrazione delle risorse già stanziate con le delibere del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019, del 21 novembre 2019, del 2 dicembre 2019, del 17 gennaio e del 13 febbraio 2020 per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera c), del comma 2, dell'articolo 25, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

 

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 16 marzo 2020, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nel periodo dal 30 ottobre al 30 novembre 2019 nel territorio della Regione Lazio, nonché la delibera del 24 aprile 2021 che ne ha disposto la proroga per ulteriori dodici mesi e la delibera del 20 maggio 2021 che ha disposto l’integrazione delle risorse già stanziate sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

 

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 700 dell’8 settembre 2020, recante “Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nel periodo dal 30 ottobre al 30 novembre 2019 nel territorio della Regione Lazio;

 

VISTA la decisione (UE) C/2020/6272 del 9 settembre 2020 della Commissione Europea con cui è stato concesso all’Italia un contributo, pari ad euro 211.707.982, a valere sul Fondo dell’Unione Europea, per “finanziare operazioni di emergenza e recupero a seguito della catastrofe causata da eventi meteorologici estremi in Italia nel 2019”;

 

VISTA la nota n. 67723 del 22 dicembre 2020 con cui il Dipartimento della Protezione civile ha trasmesso, al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l’Unione Europea (IGRUE), gli estremi per l’accreditamento dei contributi concessi dalla Commissione dell’Unione Europea a valere sul Fondo di solidarietà dell’Unione Europea;

 

CONSIDERATO che tali risorse sono state già trasferite sulle contabilità speciali e ordinarie degli enti territoriali interessati;

 

RAVVISATA pertanto la necessità di procedere all’integrazione delle disposizioni precedentemente adottate, al fine di garantire l’unitario monitoraggio delle risorse finanziarie straordinarie stanziate, finalizzate alla realizzazione di tutte le iniziative di carattere straordinario volte al ritorno alle normali condizioni di vita nei territori interessati dai predetti eventi, compatibili con le finalità ed i criteri di rendicontazione stabiliti per il suddetto Fondo di Solidarietà dell’Unione Europea;

 

ACQUISITA l’intesa delle Regioni interessate;

 

DI CONCERTO con il Ministero dell’economia e delle finanze;

 

DISPONE

 

Articolo 1

 

  1. I Commissari delegati nominati con le ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione civile di cui in premessa, anche avvalendosi dei Soggetti attuatori indicati nelle medesime, sono autorizzati ad utilizzare le risorse finanziarie già trasferite a seguito della decisione (UE) C/2020/6272 del 9 settembre 2020, nelle percentuali indicate nell’allegato elenco, con le modalità e le deroghe previste dalle medesime ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione civile, per l’attuazione degli interventi necessari per consentire il superamento degli stati di emergenza, ivi compresi quelli di cui all’articolo 25, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, oggetto delle ricognizioni realizzate dai Commissari delegati e comunicate al Dipartimento della Protezione civile.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, i Commissari delegati interessati provvedono, entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, alla rimodulazione ed integrazione dei rispettivi piani degli interventi corredati dai rispettivi CUP ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, da sottoporre all’approvazione del Dipartimento della Protezione civile, indicando le misure finanziate con i contributi del Fondo di Solidarietà dell’Unione Europea.
  3. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione ai sensi dell'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

 

 

La presente ordinanza è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

Roma,  9 novembre 2021

 

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

DELLA PROTEZIONE CIVILE

Fabrizio Curcio