Rischio sanitario ed antropico

Il rischio nucleare



La normativa di riferimento

Il Piano è stato redatto tenedo conto delle seguenti disposizioni di legge:
 
 - art. 121, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modifiche e integrazioni: “La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con il Ministero dell'Interno, avvalendosi degli organi di protezione civile secondo le disposizioni della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e di ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, ex ANPA), predispone un piano nazionale delle misure protettive contro le emergenze radiologiche su tutto il territorio”;
 
- art. 107, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: tra le funzioni mantenute allo Stato in materia di protezione civile vi è “la predisposizione, d'intesa con le regioni e gli enti locali interessati, dei piani di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e la loro attuazione”;
 
- art. 5, commi 2,3,4 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, coordinato con la legge di conversione 9 novembre 2001, n. 401 e sucessive modifiche: “Il Presidente del Consiglio dei Ministri predispone gli indirizzi operativi dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, nonché i programmi nazionali di soccorso e i piani per l'attuazione delle conseguenze misure di emergenza, di intesa con le regioni e gli enti locali. … Per lo svolgimento delle attività previste dal presente articolo, il Presidente del Consiglio dei Ministri si avvale del Dipartimento della Protezione Civile…”.
 
- art. 121 comma 3 del D. Lgs. 230/95: i presupposti tecnici di riferimento sia per gli scenari di evento incidentale transfrontaliero, sia per quelli non preventivamente correlabili con alcuna area specifica del territorio nazionale, sono proposti da ISPRA, sentita la Commissione Tecnica per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria, di cui all'art. 9 dello stesso decreto;

- allegato XII del Decreto Legislativo 230/95 e successive modifiche indica i valori dosimetrici di riferimento per la pianificazione degli interventi in condizioni di emergenza.

Altre norme tenute in considerazione dal Piano sono:
 
- legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del Servizio Nazionale di Protezione Civile”;

art. 14, comma 1 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300: “al Ministero dell’Interno le funzioni e i compiti spettanti alla Stato in materia di … difesa civile”;
 
- legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”;

art. 6 del D.L. 6 maggio 2002, n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 2 luglio 2002 n. 133;
 
- legge 27 dicembre 2002, n. 286 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, recante interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nelle regioni Molise e Sicilia, nonché ulteriori disposizioni in materia di protezione civile”;

direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004 “Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico e idraulico ai fini di protezione civile”;

art. 24, comma 5 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139: il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco “nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, in materia di difesa civile: a) fronteggia, anche in relazione alla situazione internazionale, mediante presidi sul territorio, i rischi non convenzionali derivanti da eventuali atti criminosi compiuti in danno di persone o beni, con l’uso di armi nucleari, batteriologiche, chimiche o radiologiche; b) concorre alla preparazione di unità antincendi per le Forze armate; c) concorre alla predisposizione di piani nazionali e territoriali di difesa civile; …”;

direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2008, concernente “Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze”;

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2008 “Organizzazione e funzionamento di SISTEMA presso la Sala Situazioni Italia del Dipartimento della protezione civile”. 
 
- decisione del Consiglio del 14 dicembre 1987 concernente le modalità comunitarie di uno scambio rapido d'informazioni in caso di emergenza radioattiva (87/600/EURATOM);

direttiva del Consiglio (89/618/EURATOM) del 27 novembre 1989 concernente l'informazione della popolazione sui provvedimenti di protezione sanitaria applicabili e sul comportamento da adottare in caso di emergenza radioattiva, attuata con decreto legislativo del 17 marzo 1995 n. 230;

convenzione sulla tempestiva notifica di incidente nucleare, adottata dalla IAEA (International Atomic Energy Agency) il 26 settembre 1986 e ratificata il 31 ottobre 1989.


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