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Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni di protezione civile. (Ordinanza n. 3833).

Estremi del provvedimento: Ordinanza del 22-12-2009 G.U. n.299 del 24-12-2009

Numero provvedimento: 3833

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato
ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n.
245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27
dicembre 2002, n. 286 del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione
dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a
causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia
dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile
2009;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6
aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in
ordine agli eventi sismici predetti;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15
aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009,
n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 4
maggio 2009, n. 3766 dell'8 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio 2009,
n. 3771 e n. 3772 del 20 maggio 2009 e n. 3778, n. 3779 e n. 3780 del
6 giugno 2009, n. 3781 e n. 3782 del 17 giugno 2009 e n. 3784 del 25
giugno 2009, n. 3789 e n. 3790 del 9 luglio 2009, n. 3797 del 30
luglio 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009, n. 3805 del 3 settembre
2009, n. 3806 del 14 settembre 2009, n. 3808 del 15 settembre 2009,
n. 3810 del 21 settembre 2009, n. 3811 del 22 settembre 2009, n. 3813
del 29 settembre 2009, n. 3814 del 2 ottobre 2009, n. 3817 del 16
ottobre 2009, n. 3820 del 12 novembre 2009, n. 3822 del 25 novembre
2009, n. 3826 e n. 3827 del 27 novembre 2009;
Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con
cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con
ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi
dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto
attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;
Visto l'art. 4, comma 2, del suddetto decreto-legge, che
attribuisce al Presidente della regione Abruzzo la qualifica di
Commissario delegato per la realizzazione degli interventi di
ripristino degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici;
Visti gli articoli 2, comma 12-bis e 14, comma 5-bis, del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, che attribuiscono ai comuni
interessati dagli eventi, d'intesa con il Presidente della regione
Abruzzo, sentito il Presidente della provincia e d'intesa con
quest'ultimo nelle materie di sua competenza, il compito di
predisporre la pianificazione del territorio comunale, nonche' di
predisporre i piani di ricostruzione del centro storico delle citta',
definendo le linee di indirizzo strategico per assicurarne la ripresa
socio-economica e la riqualificazione dell'abitato;
Visto il decreto-legge recante norme urgenti per la cessazione
dello stato d'emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania,
per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione
Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile, approvato nel
Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2009;
Ritenuto che l'attuazione degli obiettivi di ricostruzione e di
rilancio del territorio richiedono un supporto tecnico ed
amministrativo di carattere straordinario, un forte coordinamento tra
tutti i soggetti istituzionali coinvolti;
Ritenuto che, anche durante ed ai fini dell'attuazione degli
obiettivi di ricostruzione e di rilancio del territorio, e'
necessario dare continuita' e compiutezza alle attivita' operative di
valutazione del danno e dei rischi residui conseguenti agli eventi
sismici del 6 aprile 2009, nonche' di assistenza alle popolazioni ed
ai territori colpiti, gia' poste in essere dal Commissario delegato
nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6
aprile 2009;
Considerato che per conseguire tali finalita' non risulta
sufficiente un semplice rafforzamento delle strutture tecniche delle
singole autorita' locali coinvolte;
Ritenuto che, al fine di adempiere con efficacia ed efficienza ai
compiti di cui alla richiamata normativa e' indispensabile costituire
una struttura che supporti il Commissario delegato nelle fasi della
ricostruzione anche al fine di assicurare l'espletamento di tutte le
attivita' di natura amministrativa e di necessario raccordo tra tutti
i soggetti coinvolti nella ricostruzione delle aree colpite dagli
eventi sismici verificatisi nella provincia dell'Aquila ed altri
comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;
Ritenuto che, per assicurare l'adeguato supporto
tecnico-amministrativo e' necessario altresi' costituire una
'Struttura tecnica di missione' di elevata ed indiscutibile
professionalita', di cui possa avvalersi il Presidente della regione
Abruzzo quale Commissario delegato per la ricostruzione nelle aree
terremotate;
D'intesa con la regione Abruzzo;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1

1. Il Presidente della regione Abruzzo, Commissario delegato per le
attivita' di cui all'art. 4, comma 2, del decreto-legge 28 aprile
2009, n. 39 convertito dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, assume le
funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione dei territori
colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, a decorrere dal 1° febbraio 2010
e per l'intera durata dello stato di emergenza, operando con i poteri
e le deroghe di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei
Ministri adottate per superare il contesto emergenziale e prosegue
gli interventi di primo soccorso e di assistenza in favore delle
popolazioni colpite dai medesimi eventi, ad esclusione degli
interventi per il completamento del progetto C.A.S.E. e dei moduli
abitativi provvisori (MAP) e scolastici (MUSP).
2. Il Commissario delegato nominato ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 cessa
dall'incarico alla data del 31 gennaio 2010 ed entro il 28 febbraio
2010 fornisce al Commissario delegato - Presidente della regione
Abruzzo ed al Ministero dell'economia e delle finanze lo stato degli
interventi realizzati ed in corso di realizzazione, la situazione
contabile di tutte le entrate e le spese, ivi compreso l'ammontare
dei fondi trasferiti ai comuni per fronteggiare l'emergenza e
l'elenco dei contratti in scadenza al 31 gennaio 2010 e che devono
essere prorogati per assicurare l'assistenza alla popolazione,
indicando la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari e la
tipologia della spesa, nonche' la situazione analitica dei debiti
derivanti dalle obbligazioni per le funzioni attribuite al Presidente
della regione Abruzzo.
3. Per il completamento del progetto C.A.S.E. e dei moduli
abitativi provvisori (MAP) e scolastici (MUSP) di cui all'art. 2 del
citato decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, restano ferme le
competenze attribuite al Dipartimento della protezione civile.
4. L'attivita' svolta dalla Direzione di comando e controllo -
DICOMAC, di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, viene rilevata,
a partire dal 1° febbraio 2010, da una struttura operativa, di
coordinamento e raccordo anche con le istituzioni statali, le
amministrazioni locali ed i diversi enti pubblici e privati,
appositamente istituita dal Commissario delegato - Presidente della
regione Abruzzo, che assume la responsabilita' della prosecuzione,
ove necessario, o della progressiva chiusura delle attivita' connesse
all'emergenza ancora in atto. A tal fine il personale del
Dipartimento della protezione civile, gia' operante nell'ambito della
Di.Coma.C., organizzato in una struttura di missione all'uopo
costituita dal capo del Dipartimento della protezione civile,
provvede, ove necessario e non oltre il 28 febbraio 2010, al
trasferimento delle attivita' in corso allo stesso Commissario
delegato, affiancando la struttura dal medesimo individuata.
5. Per l'espletamento dei propri compiti il Commissario delegato -
Presidente della regione Abruzzo opera con le risorse pubbliche e
private a vario titolo destinate alla ricostruzione delle zone
interessate dal sisma del 6 aprile 2009, che affluiscono sulla
contabilita' speciale allo stesso intestata, ai sensi dell'art. 4,
comma 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 15
aprile 2009, n. 3755. A tal fine, le risorse depositate sui conti
correnti bancari e/o postali sono riversate dal titolare del deposito
sulla suddetta contabilita' speciale, previa certificazione dei
competenti uffici di bilancio, che verificano, altresi', le relative
rendicontazioni. Dalla data del 1° febbraio 2010, le somme rivenienti
da donazioni ed atti di liberalita' destinati al Commissario delegato
- Presidente della regione Abruzzo affluiscono sulla predetta
contabilita' speciale.
6. La contabilita' speciale gia' aperta ai sensi dell'art. 15,
comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3782 del 17 giugno 2009 rimane in essere fino all'esaurimento delle
risorse su di essa appostate. L'utilizzo delle risorse presenti nella
predetta contabilita' avviene sotto il coordinamento del Commissario
delegato - Presidente della regione Abruzzo.
7. I vice commissari nominati ai sensi degli articoli 1 e 3
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3761 del
1° maggio 2009 e ai sensi dell'art. 11 dell'ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3763 del 6 maggio 2009 cessano
dall'incarico alla data del 31 gennaio 2010.
8. Fermo restando quanto previsto dall'art. 5, per l'espletamento
dei propri compiti il Commissario delegato - Presidente della regione
Abruzzo puo' avvalersi, nell'ambito delle risorse umane e strumentali
gia' disponibili, degli uffici della regione Abruzzo, al cui
personale puo' essere riconosciuto un compenso per prestazioni di
lavoro straordinario effettivamente reso, fino ad un massimo di 70
ore mensili pro-capite, nel rispetto della vigente disciplina di
contenimento complessivo delle spese di personale. Al personale di
cui il Commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo si
avvale che appartiene alle qualifiche dirigenziali puo' essere
riconosciuta una maggiorazione fino al 30% della retribuzione,
aumentata sino al 50% nel caso in cui allo stesso personale sono
attribuite funzioni di responsabile di ufficio o di struttura ad esso
assimilabile.

Art. 2

1. Dal 1° febbraio 2010 il Sindaco del comune di L'Aquila e'
nominato Vice-Commissario vicario del Commissario delegato per la
ricostruzione ed e' autorizzato ad aprire un'apposita contabilita'
speciale.
2. Il Sindaco del comune di L'Aquila, avvalendosi anche della
Struttura di missione di cui all'art. 4, predispone, d'intesa con il
Presidente della regione Abruzzo - Commissario delegato ai sensi
dell'art. 4, comma 2 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77,
sentito il Presidente della Provincia e d'intesa con quest'ultimo
nelle materie di sua competenza, la ripianificazione del territorio
comunale, le linee di indirizzo strategico per assicurarne la ripresa
socio-economica, la riqualificazione dell'abitato nonche' l'armonica
ricostituzione del tessuto urbano abitativo e produttivo e la
ricostruzione del centro storico, ai sensi dell'art. 2, comma 12-bis
e dell'art. 14, comma 5-bis, del citato decreto-legge.
3. La ripianificazione del territorio di cui al comma 2 tiene conto
degli insediamenti abitativi realizzati con il progetto C.A.S.E., che
il Vice-Commissario vicario gestisce a far data dal 1° febbraio 2010,
fermo restando il completamento degli stessi in capo al Dipartimento
della protezione civile mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie
all'uopo stanziate.
4. In particolare il Vice-Commissario vicario assicura continuita'
alle attivita' poste in essere ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge
28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
giugno 2009, n. 77, consentendo al Dipartimento della protezione
civile il completamento delle attivita' inerenti alla realizzazione
dei moduli abitativi provvisori (MAP) e dei moduli ad uso scolastico
provvisorio (MUSP) nella citta' dell'Aquila.
5. I sindaci di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 28
aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
giugno 2009, n. 77, assicurano, d'intesa con il Commissario delegato
- Presidente della regione Abruzzo, sentito il Presidente della
Provincia e d'intesa con quest'ultimo nelle materie di sua
competenza, la ripianificazione del territorio comunale, tenuto conto
del completamento delle attivita' inerenti la realizzazione dei MAP e
dei MUSP nel proprio territorio a cura del Dipartimento della
protezione civile, nell'ambito della ripianificazione del medesimo
territorio, definendo le linee di indirizzo strategico per
assicurarne la ripresa socio-economica, la riqualificazione
dell'abitato e garantendo un'armonica ricostituzione del tessuto
urbano abitativo e produttivo e ricostruzione del centro storico di
cui all'art. 2, comma 12-bis e all'art. 14, comma 5-bis, del sopra
citato decreto-legge.
6. Al fine di assicurare ogni efficace sinergia nelle iniziative di
cui alla presente ordinanza, il Presidente della Provincia
dell'Aquila continua a svolgere le funzioni di soggetto attuatore
gia' assegnate con le ordinanze di protezione civile indicate in
premessa, nonche' per tutti gli interventi di competenza dell'ente
Provincia.

Art. 3

1. Per assicurare un adeguato supporto tecnico ed operativo,
nonche' di coordinamento istituzionale per lo svolgimento delle
attivita' previste dalla presente ordinanza e per le esigenze
derivanti dalla fase della ricostruzione, il Commissario delegato per
la ricostruzione e' autorizzato a costituire, con apposito
provvedimento, una Struttura tecnica di missione, composta da non
piu' di trenta unita' di personale di cui quindici unita' gia'
previste dall'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3784 del 25 giugno 2009.
2. Il Commissario delegato per la ricostruzione - Presidente della
regione Abruzzo si avvale di una Commissione tecnico scientifica
nominata con proprio decreto e composta dai cinque esperti di cui
all'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3784 del 25 giugno 2009, dal medesimo designati con il compito di
prestare alta consulenza nella risoluzione dei problemi
amministrativi, finanziari, contabili e di garanzia della trasparenza
e della legalita', che sorgono nel corso delle attivita' poste in
essere dalla Struttura tecnica di missione.
3. La Commissione di cui al comma 2 si avvale, a sua volta, di una
segreteria cui afferiscono un numero di unita' non superiore a tre
prescelte dallo stesso Commissario, anche fra esterni
all'amministrazione.

Art. 4

1. La Struttura tecnica di missione supporta il Commissario
delegato nella definizione delle strategie di ricostruzione e
rilancio dell'area colpita dagli eventi sismici della regione
Abruzzo, adiuvandolo per le funzioni di sintesi e di coordinamento,
nonche' di garanzia della trasparenza e della conformita' alla
normativa vigente delle attivita' da svolgere in collaborazione con i
diversi soggetti pubblici e privati che sono coinvolti nei processi
propri della ricostruzione, nonche' per fornire il necessario
supporto tecnico-amministrativo ai soggetti istituzionali coinvolti.
2. In particolare, la Struttura tecnica di missione svolge funzioni
di assistenza al Commissario per:
la ricognizione delle risorse finanziarie complessive disponibili
per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma;
l'istruttoria di atti di programmazione delle risorse e di
pianificazione degli interventi sul territorio;
l'istruttoria e proposta sul piano economico, giuridico e
territoriale dei singoli progetti pubblici e dei progetti integrati
di ambito;
la tracciabilita', monitoraggio e trasparenza degli interventi;
il monitoraggio dell'attuazione degli interventi, anche sotto il
profilo finanziario e procedurale nonche' individuazione delle
criticita' e delle relative soluzioni.
3. Nell'ambito delle attivita' della ricostruzione, per i profili
attinenti ai centri storici, la Struttura tecnica di missione
coadiuva i comuni che lo richiedono.
4. Con provvedimento del Commissario delegato per la ricostruzione
e' nominato il coordinatore della Struttura tecnica di missione, al
quale e' riconosciuto il trattamento economico gia' in godimento con
la maggiorazione del 50% della retribuzione di posizione.


Art. 5

1. La Struttura tecnica di missione e' composta fino ad un massimo
di quindici unita' da personale proveniente da pubbliche
amministrazioni e/o da enti pubblici poste in posizione di comando o
distacco, previo assenso degli interessati, anche in deroga alla
vigente normativa generale in materia di mobilita' nel rispetto dei
termini perentori previsti dall'art. 17, comma 14, della legge 15
maggio 1997, n. 127, con permanenza a carico delle amministrazioni di
appartenenza degli oneri relativi al trattamento fondamentale. Le
restanti unita' possono essere assunte con contratti a tempo
determinato in deroga agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo
n. 165 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni.
L'utilizzo del personale comandato e del personale estraneo alla
pubblica amministrazione avviene con modalita' di durata annuale e
comunque non oltre alla durata dello stato di emergenza.
2. Al personale della Struttura tecnica di missione, appartenente
ai ruoli di pubbliche amministrazioni, puo' essere riconosciuto un
compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente reso
fino ad un massimo di 70 ore mensili pro-capite. Al personale
dirigenziale applicato presso la Struttura tecnica di missione, ferma
rimanendo la permanenza del trattamento economico fondamentale a
carico dell'amministrazione di appartenenza, e' riconosciuta la
maggiorazione del 30% della retribuzione di posizione in godimento.
3. Al personale di cui al comma 2, ove non residente nella regione
Abruzzo, e' altresi' corrisposto il trattamento di missione dal luogo
della sede di lavoro dell'amministrazione di appartenenza, fino al 31
marzo 2010.
4. Il contingente di personale assunto con contratto di
collaborazione coordinata e coordinativa ai sensi dell'art. 10, comma
2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15
aprile 2009, n. 3755 e dell'art. 4, comma 4, dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2009, n. 3757,
opera presso la struttura del Commissario delegato Presidente della
regione Abruzzo senza soluzione di continuita' a decorrere dal 1°
febbraio 2010.
5. Il Commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo e'
altresi' autorizzato ad avvalersi del consulente e del contingente di
personale di cui all'art. 6, commi 2 e 3 dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3772 del 19 maggio 2009.

Art. 6

1. Il Commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo per
gli interventi inclusi nel piano di cui all'art. 4, comma 1, lettera
b), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, ed il
Vice-Commissario vicario per gli interventi di sua competenza nel
territorio del comune dell'Aquila si avvalgono del Provveditorato
interregionale alle opere pubbliche competente per territorio quale
soggetto attuatore, che puo' provvedere, ove necessario, con le
deroghe riconosciute allo stesso Commissario.
2. Il Commissario delegato, completa gli interventi urgenti di
ripristino di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), del richiamato
decreto-legge n. 39/2009 con relativi oneri posti a carico delle
risorse di cui all'art. 14, comma 1, del medesimo decreto-legge,
avvalendosi del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche,
quale soggetto attuatore.

Art. 7

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3, 4 e 5
quantificati in 3,5 milioni di euro, si fa fronte con le risorse
disponibili di cui all'art. 7, comma 1 del citato decreto-legge 28
aprile 2009, n. 39, che a tal fine vengono versate sulla contabilita'
speciale del Commissario delegato per la ricostruzione di cui
all'art. 1, comma 7, della presente ordinanza.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 1 comma 9 si fa
fronte a valere sulle risorse della regione Abruzzo.

Art. 8

1. L'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3826
del 27 novembre 2009 e' abrogata.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

Milano, 22 dicembre 2009


Il Presidente: Berlusconi





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