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30-04-2009

Art.13 - Spesa farmaceutica ed altre misure in materia di spesa finanziaria

Disposizioni per razionalizzare la  spesa farmaceutica territoriale:
- il  prezzo  al  pubblico  dei  medicinali  equivalenti  è ridotto del 12% a partire dal  trentesimo  giorno  successivo a quello della data di entrata in vigore  del presente decreto e fino al 31 dicembre 2009. La riduzione non  si  applica  ai medicinali originariamente coperti da brevetto o che  abbiano  usufruito di licenze derivanti da tale brevetto, nè ai medicinali  il  cui  prezzo sia stato negoziato successivamente al 30 settembre 2008;
- per  i  medicinali equivalenti,  con esclusione dei medicinali originariamente coperti da  brevetto  o  che  abbiano  usufruito di licenze derivanti da tale brevetto,  le quote di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico al netto  dell'imposta  sul valore aggiunto, sono  così rideterminate:

  • per  le  aziende farmaceutiche 58,65%;
  • per  i  grossisti  6,65%;
  • per i farmacisti 26,7%. 

La  rimanente  quota  dell'8 per cento e' ridistribuita fra i farmacisti ed i grossisti secondo le regole di mercato, fermo restando che la quota minima per la farmacia è del 26,7%.
Per  l'anno  2009, le complessive economie  che derivano  dalle disposizioni di cui sopra sono finalizzate:
- alla  copertura degli oneri derivanti dagli interventi urgenti conseguenti  agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la regione Abruzzo di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, per un importo pari a 380 milioni di euro;
- fino ad un importo massimo di 40 milioni di euro, all'incremento del fondo transitorio di accompagnamento, in funzione delle emergenti difficoltà per il completamento ed il consolidamento del  Piano  di rientro dai disavanzi sanitari della regione Abruzzo a causa dei citati eventi sismici.

L'azienda   titolare   dell'autorizzazione  all'immissione  in commercio  di  un medicinale di cui è scaduto il brevetto, ovvero di un  medicinale  che ha usufruito di una licenza del brevetto scaduto, può,  nei  nove  mesi  successivi  alla  data di pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale  dell'autorizzazione all'immissione in commercio del primo medicinale equivalente, ridurre il  prezzo al pubblico del proprio farmaco, purchè la differenza tra il  nuovo  prezzo  e quello del corrispondente medicinale equivalente sia  superiore a 0,50 euro per i farmaci il cui costo sia inferiore o pari  a  5 euro, o se si tratti di medicinali in confezione monodose; sia  superiore a 1 euro per i farmaci il cui costo sia superiore ai 5 euro  e  inferiore  o pari a 10 euro, sia superiore a 1,50 euro per i farmaci il cui costo sia superiore a 10 euro.

Il livello  del  finanziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  cui concorre ordinariamente  lo  Stato, è rideterminato in diminuzione  dell'importo  di  380  milioni  di euro per l'anno 2009.


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