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INFORMAZIONI
30-04-2009
Art.13 - Spesa farmaceutica ed altre misure in materia di spesa finanziaria
Disposizioni per razionalizzare la spesa farmaceutica territoriale:
- il prezzo al pubblico dei medicinali equivalenti è ridotto del 12% a
partire dal trentesimo giorno successivo a quello della data di entrata in
vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2009. La riduzione non si
applica ai medicinali originariamente coperti da brevetto o che abbiano usufruito
di licenze derivanti da tale brevetto, nè ai medicinali il cui prezzo sia stato
negoziato successivamente al 30 settembre 2008;
- per i medicinali equivalenti, con esclusione dei medicinali originariamente
coperti da brevetto o che abbiano usufruito di licenze derivanti da tale
brevetto, le quote di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'imposta
sul valore aggiunto, sono così rideterminate:
- per le aziende farmaceutiche 58,65%;
- per i grossisti 6,65%;
- per i farmacisti 26,7%.
La rimanente quota dell'8 per cento e' ridistribuita fra i farmacisti ed i
grossisti secondo le regole di mercato, fermo restando che la quota minima per
la farmacia è del 26,7%.
Per l'anno 2009, le complessive economie che derivano dalle disposizioni
di cui sopra sono finalizzate:
- alla copertura degli oneri derivanti dagli interventi urgenti conseguenti
agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la regione Abruzzo di cui
all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009,
per un importo pari a 380 milioni di euro;
- fino ad un importo massimo di 40 milioni di euro, all'incremento del fondo
transitorio di accompagnamento, in funzione delle emergenti difficoltà per il
completamento ed il consolidamento del Piano di rientro dai disavanzi sanitari
della regione Abruzzo a causa dei citati eventi sismici.
L'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale di cui è scaduto il brevetto, ovvero di un medicinale che ha usufruito di una licenza del brevetto scaduto, può, nei nove mesi successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'autorizzazione all'immissione in commercio del primo medicinale equivalente, ridurre il prezzo al pubblico del proprio farmaco, purchè la differenza tra il nuovo prezzo e quello del corrispondente medicinale equivalente sia superiore a 0,50 euro per i farmaci il cui costo sia inferiore o pari a 5 euro, o se si tratti di medicinali in confezione monodose; sia superiore a 1 euro per i farmaci il cui costo sia superiore ai 5 euro e inferiore o pari a 10 euro, sia superiore a 1,50 euro per i farmaci il cui costo sia superiore a 10 euro.
Il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato, è rideterminato in diminuzione dell'importo di 380 milioni di euro per l'anno 2009.