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APPROFONDIMENTI
12-03-2010
Ordinanza n. 3857 del 10 marzo 2010
Personale ancora impiegato in Abruzzo. Il ministero della Difesa è autorizzato a prorogare fino al 6 aprile 2010 l’impiego del personale – nel limite di 350 unità – già destinato alla vigilanza ed alla protezione degli insediamenti che si trovano nei comuni colpiti dal terremoto. Nel limite di 110 unità, è prorogato anche l’impiego di personale già impegnato negli interventi di soccorso e nelle attività necessarie al superamento di emergenza.(art.1)
Fino al 6 aprile 2010 il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco deve assicurare gli interventi di pubblico soccorso anche per favorire la ricostruzione nei territori colpiti dal terremoto. (art.1)
Destinazione dei M.A.P. non ancora assegnati. Il Commissario delegato per la ricostruzione provvede a mettere temporaneamente a disposizione dei Sindaci che lo richiedono i Moduli Abitativi Provvisori (M.A.P.) realizzati ma non assegnati in altri comuni ai nuclei familiari con casa E, F o che si trova in zona rossa, in possesso dei requisiti e per i quali non è stata individuata una sistemazione alternativa nei comuni di competenza. Queste disposizioni riguardano anche gli alloggi di proprietà comunale e gli edifici privati sui quali sono stati realizzati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. (art.2)
Contributi e agevolazioni. Chi offre ospitalità ai nuclei familiari di una o due persone con casa E, F o in zona rossa nei comuni colpiti dal terremoto riceverà un contributo economico di 200 euro a persona ospitata. Il provvedimento mira a favorire l’aggregazione sociale, a consentire l’assegnazione di un alloggio temporaneo a questi nuclei familiari e a riavvicinarli ai luoghi di residenza, in attesa che ricostruiscano la propria abitazione. L’assegnazione di questo contributo economico non esclude quello per l’autonoma sistemazione mentre non è valido per chi abita nelle case del progetto C.A.S.E. o in M.A.P. (art.2)
Le agevolazioni per chi è ospite di altri nuclei familiari e per chi ottiene l’aumento del contributo di Autonoma sistemazione cessano con la consegna di una casa del progetto C.A.S.E., di un M.A.P. o di soluzioni equivalenti. (art.2)
Il contributo di autonoma sistemazione è aumentato di 200 euro a tutti i nuclei familiari di una o due persone con casa E o in zona rossa che non beneficiano di un alloggio C.A.S.E., M.A.P., o del contributo descritto nel paragrafo precedente. (art.2)
Gli eredi dei soggetti in possesso dei requisiti per i contributi di riparazione e ricostruzione delle abitazioni principali e per gli altri indennizzi – che hanno perso la vita nel terremoto alla data di pubblicazione della presente ordinanza – hanno diritto ai contributi che gli spettano. I termini per la presentazione delle domande di contributo, se già scaduti, sono fissati al 31 maggio 2010. (art.3)
Per i nuclei familiari che sono stati costretti a lasciare le proprie abitazioni di tipo A, a seguito di ordinanze di sgombero a titolo cautelativo e di salvaguardia della pubblica e privata incolumità, trova applicazione il provvedimento contenuto nell’ordinanza n.3827, art.13, comma 2. Le disposizioni autorizzano i sindaci dei comuni colpiti dal terremoto a reperire un alloggio temporaneo o a concedere il contributo per I'autonoma sistemazione a coloro i quali hanno perso la disponibilità di un'unita abitativa A, B o C, essendo venuto meno, a causa del terremoto, il rapporto di locazione, per una durata pari al periodo residuo non goduto, comunque nel limite massimo di 12 mesi. (art.14)
Domicilio e residenza nei M.A.P.. Coloro che abitano nei Map o che sono ospitati da altri nuclei familiari possono dichiarare il domicilio nell’alloggio temporaneo assegnato, anche se la residenza rimane nella casa occupata al 6 aprile. (art.2)
Pedaggio autostradale. L’esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale è prorogata fino al 31 marzo 2010 per i residenti nei comuni colpiti dal terremoto che non sono rientrati nelle abitazioni occupate alla data del 6 aprile o che non hanno ancora trovato una sistemazione alternativa nel territorio di residenza. (art.8)
Un mercato in Piazza D’Armi. Il Commissario delegato è autorizzato a realizzare un mercato provvisorio in Piazza D’Armi dell’Aquila per favorire la ripresa delle attività produttive dei commercianti su aree pubbliche e dei coltivatori diretti aquilani. (art.10)
Rimozione delle macerie. I rifiuti che derivano dalle ristrutturazioni di immobili di tipo A possono essere conferiti al soggetto che gestisce il Servizio Pubblico nel limite di mille chile o litri. Per garantire la tutela ambientale i contributi dovuti per gli edifici di tipo A sono assegnati ai proprietari degli immobili solo se essi presentano una certificazione che attesta l’adeguato conferimento dei rifiuti prodotti al servizio pubblico locale. (art.13)
Entro 24 mesi dal 18 maggio 2008, data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Ordinanza n.3767, il Commissario delegato provvede alla rimozione delle macerie e al ripristino dei siti da adibire a stoccaggio provvisorio e selezione dei materiali che derivano dal crollo degli edifici pubblici e quelli che provengono dagli edifici danneggiati dal terremoto. (art.13)
Per accelerare la rimozione dei rifiuti, il Commissario delegato:
• individua i siti da destinare a stoccaggio provvisorio e discarica per i rifiuti
che derivano dal crollo degli edifici pubblici e privati e che provengono dalle
attività di demolizione degli edifici danneggiati dal terremoto;
• progetta, realizza, autorizza e affida la gestione delle attività dei siti
e degli impianti di selezione, di trattamento, di recupero e di smaltimento dei
rifiuti.
I progetti dovranno essere sottoposti ad una procedura accelerata di valutazione
di impatto ambientale di competenza della Regione. (art.13)
Tempi per le B e C. Le integrazioni alla documentazione per le domande di contributo per gli immobili B e C devono essere consegnate al comune entro 10 giorni dalla data della comunicazione delle relative osservazioni che per il Comune dell’Aquila coincide con quella di pubblicazione sull’Albo pretorio e sul sito internet istituzionale. In sede di prima applicazione, entro 10 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza sulla gazzetta ufficiale. Il comune concede proroghe – non superiori a 10 giorni – in casi particolari. (art.14)
Per i nuclei familiari che hanno domicilio stabile in case non principali di
tipo B o C per la cui riparazione i proprietari o usufruttuari non hanno richiesto
il contributo o non hanno avviato i lavori con spese a proprio carico, cessano:
• entro il 31 agosto 2010, la sistemazione in albergo o simili
• entro il 31 dicembre 2010, il contributo di autonoma sistemazione (art.14)
Per i privati che il 6 aprile stavano realizzando unità immobiliari destinate ad abitazione principale, valgono gli stessi benefici previsti dall’Ordinanza n.3789 per le attività produttive all’art. 5, comma 1 e 2 e successive integrazioni. Nel provvedimento venivano indennizzati anche i titolari di imprese di costruzione e vendita di edifici. Per loro, il contributo non è superiore al 75%, per un importo massimo di 30mila euro. (art.14)
I lavori devono essere completati entro quattro mesi dalla pubblicazione di questa ordinanza in Gazzetta Ufficiale. Se né i proprietari né i propri familiari intendono poi abitare questi immobili essi saranno affittati ai nuclei familiari che hanno le case principali inagibili. (art.14)
Il termine di sette giorni per l’inizio dei lavori di riparazione delle singole
unita immobiliari e delle parti comuni
degli edifici classificati con esito B o C è fissato in 15 giorni dalla comunicazione
del contributo definitivo. In sede di prima applicazione, il termine decorre dalla
data di pubblicazione di questa ordinanza sulla gazzetta ufficiale. La richiesta
della proroga per un massimo di 15 giorni deve essere accompagnata da una perizia
asseverata validata dal Comune. (art.14)
Resta confermato il termine di sei mesi per le unità immobiliari B o di sette mesi per le C previsto per la conclusione dei lavori, con effetto dalla data della comunicazione del contributo definitivo. (art.14)
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