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08-01-2010

Agibilità e inagibilità degli edifici

Chi mi comunica ufficialmente che il mio immobile è agibile (tipo A)?
La comunicazione ufficiale di agibilità di un'abitazione o di un'attività produttiva è compito del Comune in cui si trova l'edificio. Per il Comune dell'Aquila, l'esito di agibilità non viene notificato con la consegna di un attestato cartaceo al proprietario dell'immobile, ma è pubblicato sull'Albo Pretorio del Comune, che il cittadino può consultare in autonomia sul sito internet www.comune.laquila.it

Chi sono i professionisti incaricati delle verifiche di agibilità?
Sono professionisti iscritti all’albo e registrati presso la Di.Coma.C o presso i Consigli degli Ordini professionali.

La mia casa è stata dichiarata inagibile non perché abbia subito danni ma perché gli edifici adiacenti sono pericolanti. Come posso fare per rientrare in casa?
Tutti gli edifici pericolanti devono essere messi in sicurezza o demoliti; solo allora si potrà rientrare nelle proprie abitazioni.

La casa in cui vivo è stata dichiarata inagibile, devo continuare a pagare l’affitto?
No. Il decreto legge n. 39 del 28 aprile 2009 , convertito nella legge n.77 del 24 giugno 2009 - art.6, comma1, lettera f) - prevede la sospensione del pagamento delle rate di affitto per chi abita in case dichiarate inagibili.

La mia casa è risultata inagibile (tipo E). Significa che dovrò demolirla?
No, ma sarà possibile riutilizzarla solo dopo aver realizzato i lavori che ne ripristinano l’uso e la capacità di resistere ai terremoti di intensità pari almeno alla scossa che ha provocato il danno. Sarà compito di un tecnico definire un progetto con gli interventi necessari a rendere agibile l’edificio.

Cosa significa che un edificio è “inagibile per cause esterne” (tipo F)?
Indica che la struttura, anche se poco o per nulla danneggiata, non può essere utilizzata perché cause esterne ne comportano l’inagibilità, ad esempio costruzioni vicine in condizioni precarie o possibili frane ne rendono rischioso l'uso. L’edificio sarà inagibile fino a quando non saranno risolte queste situazioni esterne.

Cosa succede se un edificio è considerato “temporaneamente inagibile da rivedere con approfondimento” (codice D)?
L’edificio rimane inagibile fino a quando non verrà fatta un' ulteriore verifica, che ne confermerà l’inagibilità o stabilirà l’inagibilità temporanea (tipo B) o parziale (tipo C). Questo esito si verifica quando il primo sopralluogo non è sufficiente per formulare un parere certo sulla stabilità della struttura.

Cosa vuol dire che un edificio è “parzialmente inagibile” (tipo C)?
Significa che alcune parti dell’edificio sono inagibili, senza che sia compromessa la stabilità delle altre parti dell’edificio, comprese le sue vie di accesso. Durante i sopralluoghi i rilevatori annotano quali sono le porzioni non agibili della struttura e le segnalano al Comune.

Se la mia casa è “temporaneamente inagibile” (tipo B), quando potrò rientrarci?
L’agibilità potrà essere recuperata con la realizzazione degli interventi suggeriti dai rilevatori e definiti nel dettaglio da un tecnico iscritto all'albo professionale. Sarà compito del Comune, dopo i lavori,  valutare la relazione del tecnico sugli interventi effettuati e decidere se revocare l’inagibilità.

Se un edificio “agibile” (tipo A) presenta piccole lesioni è comunque sicuro?
Sì, perché si tratta di problemi non strutturali. L'edificio dichiarato "agibile" può essere utilizzato in tutte le sue parti senza pericolo per i residenti e senza dover effettuare alcun intervento. Le eventuali piccole lesioni non comportano problemi alla sicurezza dell’edificio, ma riguardano aspetti marginali, ad esempio la caduta dell’intonaco dalle pareti, e possono essere riparate a spese dello stato entro i diecimila euro di spesa.


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