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APPROFONDIMENTI
23-10-2008
Classificazione sismica e normativa
L’azione dello Stato per la riduzione degli effetti del terremoto si è sviluppata
su due fronti: classificando il territorio sulla base dell’intensità e frequenza dei terremoti del passato e prevedendo l’applicazione, nelle zone classificate sismiche, di speciali norme per le costruzioni. La logica sulla quale si fonda la legislazione antisismica italiana, allineata
alle più moderne normative a livello internazionale, è quella di prescrivere norme
tecniche in base alle quali un edificio sopporti senza gravi danni i terremoti meno forti e senza crollare i
terremoti più forti, salvaguardando prima di tutto le vite umane.
Sino al 2003 il territorio nazionale era classificato in tre categorie sismiche
a diversa severità. I Decreti Ministeriali, emanati dal Ministero dei Lavori Pubblici
tra il 1981 ed il 1984, avevano classificato complessivamente 2965 comuni italiani
su di un totale di 8102, corrispondenti al 45% della superficie del territorio
nazionale, nel quale risiede il 40% della popolazione.
Nel 2003 sono stati emanati i criteri di nuova classificazione sismica del territorio nazionale, basati sugli studi e le elaborazioni più recenti relative
alla pericolosità sismica del territorio, ossia sull’analisi della “probabilità” che il territorio venga interessato in un certo intervallo di tempo (generalmente
50 anni) da un evento che superi una determinata soglia di intensità o magnitudo.
A tal fine è stata pubblicata l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, sulla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2003.
Il provvedimento detta i principi generali sulla base dei quali le Regioni, a
cui lo Stato ha delegato l’adozione della classificazione sismica del territorio
(D.lgs 112/98 e DPR 380/01 - "Testo Unico delle Norme per l’Edilizia”), hanno compilato l’elenco dei comuni
con la relativa attribuzione ad una delle 4 zone. Le aree nelle quali è stato
riclassificato il territorio nazionale sono a severità decrescente (zona 1, zona
2, zona 3, zona 4).
Di fatto, sparisce il territorio “non classificato”, che diviene zona 4, nel quale è facoltà delle Regioni prescrivere l’obbligo della progettazione antisismica. In tal modo, i “numeri” della nuova classificazione diventano: 725 comuni in zona 1, 2.344 comuni in zona 2, 1.544 comuni in zona 3 e 3.488 comuni in zona 4. L’attività di prevenzione di maggior rilievo è stata condotta attraverso l’attuazione dell’Ordinanza 3274/2003. L’emanazione delle nuove norme tecniche e della nuova classificazione sismica ha consentito di porre rimedio ad una situazione che da circa due decenni aveva ampliato notevolmente la distanza fra conoscenza scientifica consolidata e sua traduzione in strumenti normativi, permettendo di progettare e realizzare costruzioni nuove, più sicure ed aperte all’utilizzo di tecnologie innovative.
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LA CLASSIFICAZIONE SISMICA ATTUALE | |
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ZONA 1 |
E’ la zona più pericolosa, dove in passato si sono avuti danni gravissimi a causa di forti terremoti |
| ZONA2 |
Nei comuni inseriti in questa zona in passato si sono avuti danni rilevanti a causa di terremoti abbastanza forti |
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ZONA 3 |
I comuni inseriti in questa zona hanno avuto in passato pochi danni. Si possono avere scuotimenti comunque in grado di produrre danni significativi |
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ZONA 4 |
E’ la meno pericolosa. Nei comuni inseriti in questa zona le possibilità di danni sismici sono basse |
Le novità normative introdotte con l’ordinanza sono state pienamente recepite
e ulteriormente affinate, grazie anche agli studi svolti dai centri di competenza,
nelle recenti Norme Tecniche delle Costruzioni, emanate con D.M. 14 gennaio 2008 dal Ministro delle Infrastrutture, con l’intesa e il contributo del Dipartimento.
Un capitolo importante per la prevenzione riguarda la sicurezza delle opere strategiche per la protezione civile (come ospedali e centri operativi misti) e rilevanti (come scuole, edifici con grandi affollamenti e ponti soggetti a grande traffico).
Da queste opere ci si aspetta che siano in grado di fornire prestazioni superiori
a quelle delle costruzioni ordinarie in caso di sisma: ad esempio, che quelle
strategiche siano utilizzabili per soccorrere la popolazione. Purtroppo molte
di esse sono probabilmente inadatte a soddisfare tali aspettative, come purtroppo
si è avuto modo di rilevare in occasione di diversi terremoti. Per questo l’Ordinanza
3274 ha avviato un programma di verifica di queste opere, di durata quinquennale,
il cui termine è stato recentemente prorogato al 2010, coordinato dal DPC.
Per promuovere questa attività è stato istituito, con la Legge Finanziaria del 2003, un fondo dedicato al finanziamento delle verifiche sismiche e anche degli interventi di riduzione della vulnerabilità delle opere strategiche e rilevanti di competenza dello Stato, delle Regioni e degli Enti Locali. Nonostante l’esiguità del finanziamento (200 milioni di Euro), questa iniziativa ha attivato circa 7000 verifiche di opere pubbliche e 200 interventi di adeguamento sismico, e ha sensibilizzato le amministrazioni pubbliche al problema del rischio sismico.
Per ulteriori approfondimenti: Legislazione sul rischio sismico