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24-12-2009
Ordinanza n. 3832: proroga per i contributi B e C e altre disposizioni in favore della popolazione abruzzese
E' stata firmata il 22 dicembre l'ordinanza n. 3832 che dispone ulteriori provvedimenti
in favore della popolazione abruzzese colpita dal terremoto. Tra le novità principali,
la possibilità di usufruire fino al 31 dicembre 2010 del contributo per l'autonoma
sistemazione e la proroga al 31 gennaio 2010 del termine per le richieste di contributo per
la riparazione degli edifici B e C.
Nel provvedimento sono previste anche agevolazioni per le imprese che operano
nei "comuni del cratere": sarà possibile per queste rimodulare i mutui fino al
50% del debito residuo e sarà possibile per i sindaci adottare fino al 30 giugno
2010 procedure semplificate per ottenere in tempi rapidi dalle piccole imprese
beni e servizi per la popolazione.
L'ordinanza stabilisce inoltre la procedura per la rimozione e la rottamazione
degli autoveicoli immobilizzati a causa del terremoto e il rimborso delle spese
per le esequie ai familiari delle vittime del sisma che non hanno fruito dei funerali
di Stato.
Proroga dei contributi
E’ prorogato al 31 gennaio 2010 il termine per le richieste di contributo per
la riparazione degli edifici B e C.
E' invece prorogato al 31 dicembre 2010 il termine per usufruire del contributo
per l’autonoma sistemazione, salvo che non si siano verificate le condizioni per
il rientro nella propria abitazione e fermo restando quanto previsto dagli artt.
13 e 15 dell’ordinanza n. 3827 del 27 novembre 2009 (art. 13: Chi era in affitto in una casa A, B, o C e, a causa del terremoto,
ha perso il contratto di locazione, ha diritto a un alloggio temporaneo o al contributo
di autonoma sistemazione per una durata pari al periodo residuo non goduto, e
comunque nel limite massimo di 12 mesi.
Art. 15 : I lavori di riparazione degli immobili e delle parti comuni classificati
B o C devono iniziare entro 7 giorni dalla comunicazione del contributo definitivo
e terminare entro i tempi previsti dal preventivo di spesa allegato alla richiesta
di contributo: non oltre 6 mesi per gli immobili B e 7 mesi per i C). (artt.5 e 12).
Ulteriori disposizioni sui contributi
Il contributo per la ricostruzione dell’abitazione principale o per l’acquisto
di una abitazione equivalente a quella distrutta spetta anche nel caso in cui
si chieda il subentro dello Stato, fino ad un massimo di 150.000 euro, nel mutuo
precedentemente acceso con garanzia sull’immobile distrutto. Questa disposizione
vale anche quando il contributo è concesso attraverso un finanziamento agevolato
garantito dallo Stato e quando l’importo del mutuo sia superiore ai 150.000 euro.
L’importo del finanziamento agevolato è diminuito dell’importo del finanziamento
preesistente accollato dallo Stato. Il debito preesistente dovrà considerarsi
estinto solo per la parte a carico dello Stato, mentre la parte residua, e cioè
quella eccedente i 150.000 euro, dovrà essere estinta dal debitore.
Il beneficio del subentro a carico dello Stato spetta anche nel caso in cui la
persona che ha contratto il mutuo non è residente ma ha stipulato in favore del
proprietario residente e datore di ipoteca sull’immobile distrutto.
Queste disposizioni si applicano anche nel caso gli immobili si trovino al di
fuori dei territori dei “comuni del cratere”, purchè venga comprovato il nesso
di causalità tra il danno subito e l’evento sismico (art. 9).
Agevolazioni per le imprese
Le imprese che operano nei "comuni del cratere" potranno rimodulare i mutui fino
al 50% del debito residuo in un nuovo finanziamento di durata non superiore a
15 anni. Il finanziamento dovrà essere erogato a condizioni di mercato e decorrerà
dal giorno successivo alla scadenza del finanziamento originario. Sarà possibile
presentare la domanda di rimodulazione del mutuo fino al 31 dicembre 2010.
L’ordinanza prevede anche che i sindaci dei comuni del cratere potranno adottare
fino al 30 giugno 2010 procedure semplificate per ottenere in tempi rapidi dalle
piccole imprese beni e servizi per la popolazione (artt. 4 e 6).
Rimozione e smaltimento veicoli distrutti dal terremoto del 6 aprile 2009.
Una convenzione tra il Commissario delegato e l’Automobile Club dell’Aquila regola
le modalità per la rimozione e lo smaltimento dei veicoli distrutti dal terremoto
del 6 aprile, già censiti dall’ACI dell’Aquila.
I proprietari dei veicoli hanno tempo 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’ordinanza
per esprimere la propria volontà al rientro del possesso: in mancanza di ciò i
veicoli si considerano abbandonati.
L’Automobile Club dell’Aquila deve provvedere alla rimozione e allo smaltimento
dei veicoli e al rimborso delle spese già sostenute da chi autonomamente abbia
provveduto alla rimozione, smaltimento e radiazione dei veicoli.
La domanda per la radiazione dai pubblici registri – ufficio P.R.A. e Motorizzazione
Civile - dei veicoli già censiti anche se mancanti di parte o di tutta la documentazione
(targhe, carta di circolazione e certificato di proprietà) deve essere presentata
all’ACI dell’Aquila . L’annotazione della radiazione ha efficacia dal 6 aprile
2009 (art. 10).
Rimborsi per le esequie
L’ordinanza stanzia una somma complessiva di 80.000 che verrà devoluta per le
spese delle esequie ai familiari delle vittime del terremoto del 6 aprile che
non hanno usufruito dei funerali di Stato (art. 1).
Consorzi obbligatori
Il provvedimento detta norme tecniche per i Comuni per la costituzione di consorzi
obbligatori per gli aggregati edilizi.
La costituzione dei consorzi deve essere realizzata dal Comune de L’Aquila entro
31/03/2010 e dagli altri comuni entro il 28/02/2010 (art. 3)
Disposizioni per la realizzazione dei MEP – Moduli ecclesiastici provvisori
Per la realizzazione dei moduli provvisori ad uso ecclesiastico nei territori
dei Comuni del cratere, sono stanziati € 700.000,00 a carico del fondo della Protezione
Civile (art. 2).
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