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04-09-2009

Ordinanza n. 3805: l'IVA è compresa nel contributo per gli interventi sugli immobili danneggiati dal terremoto

Anche l’IVA è compresa tra le spese ammissibili per le riparazioni o la ricostruzione con miglioramento sismico delle abitazioni con esiti di agibilità B, C ed E (art. 1). E' questa la misura più importante dell’ordinanza n. 3805 firmata il 3 settembre dal Presidente del Consiglio dei Ministri e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre. Per le riparazioni sulle abitazioni di tipo A l'IVA era già prevista tra le spese ammissibile dall'ordinanza 3778.

Campi di accoglienza. Entro il 6 settembre chi ha la casa agibile (categoria A), dovrà lasciare i campi di accoglienza.
Il Commissario delegato avvia infatti un piano di smantellamento delle aree di accoglienza garantendo idonee sistemazioni in strutture della Provincia dell’Aquila ed ogni iniziativa per garantire il trasporto dei cittadini interessati, con particolare riferimento agli studenti (art. 9).

Viabilità. L’ordinanza prevede  anche lo stanziamento di 10milioni di euro per interventi sulla viabilità, alla luce della riapertura di scuole, università e attività produttive (art. 8).

Carta acquisti. Per le fasce più deboli della popolazione colpita dal terremoto sarà messa a disposizione, ai cittadini italiani, una carta acquisti del valore di 160 euro mensili, da utilizzare per la spesa alimentare e sanitaria e il pagamento di luce e gas, fino al 31 dicembre 2009 (art. 13).

Contributi per riparazioni. Tra le altre novità, la proroga dei termini per la richiesta dei contributi per l’abitazione di tipo E, che passano da 90 a 160 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale degli indirizzi operativi dell’ordinanza n. 3790 avvenuta il 31 agosto (art. 11) e la possibilità per l’amministratore di condominio di richiedere il finanziamento agevolato per i contributi per le abitazioni B, C ed E (art.2). 

I proprietari di case classificate A, B o C che al 6 aprile erano date regolarmente in affitto possono usufruire del contributo per la ricostruzione o riparazione di abitazioni non principali e immobili ad uso non abitativo. Il contributo è concesso solo se i contratti di affitto vengono rinnovati alle stesse condizioni dei precedenti, per la durata di almeno 2 anni e in tutti i comuni del cratere, diversamente da quanto stabilito dall’ordinanza 3803 del 15 agosto. (art.12)

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